L’arbitrato in pillole: la Grecia

L’unico strumento che dal 1968 al 2010 poteva considerarsi operativo in Grecia è stato l’arbitrato che è disciplinato dal Codice di rito[1].

Possono essere sottoposte ad arbitrato tutte le controversie di diritto privato, salvo quelle relative alla prestazione di lavoro dipendente, purché le parti interessate abbiano la facoltà di disporre liberamente dell’oggetto della loro controversia[2].

Le parti possono prevedere che siano sottoposte ad arbitrato anche controversie future, ma in tal caso il compromesso, ossia l’accordo di ricorrere all’arbitrato, va stipulato per iscritto e deve far riferimento a un rapporto giuridico specifico che possa dare adito a controversie[3].

Il compromesso può essere stipulato anche dinanzi al tribunale, durante l’esame del caso[4].

Possono essere nominati arbitri una o più persone o investire dei poteri arbitrali anche il tribunale[5].

Se nel compromesso[6] non si nominano gli arbitri né si stabiliscono le modalità per la loro nomina, ciascuna delle parti nomina il suo arbitro[7].

Se vi è più di un arbitro, sono gli arbitri stessi che scelgono il presidente del collegio arbitrale, a meno che non sia stabilito altrimenti nel compromesso.

La nomina dell’arbitro a cura di una delle parti, la nomina del presidente del collegio arbitrale da parte degli altri arbitri o la nomina di arbitri da parte di terzi non può essere revocata[8].

Presso ogni tribunale monocratico di primo grado è disponibile un elenco di arbitri compilato dal tribunale collegiale di primo grado[9].

Chi viene nominato arbitro o presidente del collegio arbitrale non è tenuto ad accettare la nomina[10]: ciò si verifica  peraltro anche per il mediatore.

La parte che chiede l’arbitrato anticipa la metà del compenso dell’arbitro o arbitri e del presidente del collegio arbitrale[11].

La responsabilità degli arbitri sussiste soltanto per dolo e colpa grave[12].

Nel lodo arbitrale si stabilisce poi quale parte dovrà pagare il compenso e sostenere le spese.

Il procedimento si svolge dinanzi agli arbitri e al presidente del collegio arbitrale, che agiscono congiuntamente[13].

Gli arbitri stabiliscono, a loro discernimento, la data e il luogo dell’arbitrato e la procedura da seguire, a meno che non sia previsto altrimenti nel compromesso.

Nel corso dell’arbitrato le parti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, secondo il principio dell’uguaglianza. Esse devono essere convocate a comparire per esporre le proprie argomentazioni, oralmente o per iscritto a discrezione degli arbitri, e presentare gli elementi probatori.

Il presidente del collegio arbitrale conduce il dibattito[14].

Le parti possono farsi accompagnare o farsi rappresentare dal loro avvocato.

Si possono interrogare, sotto giuramento o no, testimoni e periti[15].

Si può richiedere al tribunale di assumere le prove.

Gli arbitri non possono adottare provvedimenti cautelari.

Salvo stipulazione contraria nel compromesso, gli arbitri applicano le disposizioni del diritto sostanziale e non si possono escludere con la convenzione di arbitrato i principi di ordine pubblico[16].

Nel lodo arbitrale, che deve essere redatto per iscritto e firmato dagli arbitri, si devono indicare: a) l’identità del presidente del collegio arbitrale e degli arbitri; b) il luogo e data della sua pronuncia; c) l’identità dei partecipanti alla procedura di arbitrato; d) il compromesso su cui è basata la decisione; e) la motivazione; f) la decisione stessa[17].

Le parti possono fare una richiesta di correzione ed interpretazione del lodo arbitrale[18].

Il lodo non può essere impugnato, ma se ne può ottenere l’annullamento totale o parziale, mediante sentenza del tribunale, esclusivamente per uno dei seguenti motivi: 1) se il compromesso è privo di validità; 2) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del compromesso; 3) se coloro che hanno pronunciato il lodo erano stati nominati in violazione delle disposizioni del compromesso o delle disposizioni di legge oppure erano stati revocati dalle parti oppure se hanno pronunciato il lodo nonostante che fosse stata accolta la richiesta di loro ricusazione; 4) se coloro che hanno pronunciato il lodo si sono spinti oltre i poteri accordati loro dal compromesso o dalla legge; 5) se sono state violate le disposizioni dell’articolo 886, paragrafo 2 (sospensione del compromesso) o degli articoli 891 e 892 (contenuto del lodo); 6) se il lodo è contrario alle disposizioni relative all’ordine pubblico o al buon costume; 7) se il lodo è incomprensibile o contiene disposizioni contraddittorie; 8) se è giustificato il suo riesame ai sensi dell’articolo 544 del C.p.c.[19].

Il ricorso per l’annullamento del lodo per le ragioni di cui all’articolo 897 1-7 deve essere esercitato entro tre mesi dalla notifica, altrimenti irricevibile.

La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione della decisione arbitrale, ma la sospensione può essere adottata dal giudice se c’è probabilità di successo del ricorso[20].

In sede di compromesso si può comunque rinunciare all’azione contro di esso[21]

L’articolo 902 C.p.c. stabilisce che si possono prevedere arbitrati permanenti presso le camere di commercio o simili, le borse valori e merci e le associazioni professionali che siano persone giuridiche di diritto pubblico. A tale scopo è necessario un decreto emesso per proposta del ministro della Giustizia e del ministro rispettivamente responsabile di tali organismi, previo parere consultivo del rispettivo consiglio di amministrazione.


[1] Articoli 867-903.

[2] Art. 867 C.p.c.

[3] Art. 868 C.p.c.

[4] Art. 870 C.p.c.

[5] Art. 871 c. 1 C.p.c.

[6] V. art. 869 C.p.c. in merito alla stipulazione.

[7] Art. 872 C.p.c.

[8] Art. 877 C.p.c

[9] Art. 879 C.p.c.

[10] Art. 880 C.p.c.

[11] Art. 882  C.p.c. La norma prevede anche una tabella da cui si può ricavare il compenso in percentuale del valore della controversia  per parte:

Fino a 1.500 € il 6%

Da 1.500,01 a 5,900 euro il 5%

Da 5.900,01 milioni a € 15.000 il 4%

Da 15.000,01 euro a 29.000 euro  il 3%

Da 29.000,01 euro a 147 mila di euro a 2%

Da 14 7,000.01 e oltre l’1%.

[12] Art. 881 C.p.c.

[13] Art. 886 e ss. C.p.c.

[14] Art. 886 C.p.c.

[15] V. art. 887-889 C.p.c.

[16] Art. 890 C.p.c.

[17] Art. 892 C.p.c.

[18] Art. 894 C.p.c.

[19] Art. 897 C.p.c.

[20] Art. 899 c. 2-3 C.p.c.

[21] Art. 900 C.p.c.