Provvedimenti legislativi in materia di mediazione
Progetto di legge n. 6272 depositato il 7 aprile 2011 alla Camera dei Deputati e modificato da ultimo il 9 gennaio 2012 (dovrebbe attuare la direttiva 52/08) .
Dettaglio
In Lussemburgo la mediazione è ammissibile per le cause penali, di diritto di famiglia, commerciali e per le liti di vicinato.
Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.
Non esiste un codice deontologico nazionale per i mediatori, né disposizioni specifiche.
L’’università di Lussemburgo offre uno specifico programma di formazione (diploma universitario) in mediazione.
La mediazione non è gratuita, ma i servizi di mediazione sono soggetti all’accordo tra il mediatore privato e le parti della controversia.
Presto questo quadro cambierà poiché in data 11 marzo 2011 il Conseil de Gouvernement ha approvato un disegno di legge sulla mediazione.
L’ultima versione del progetto è stata oggetto della relazione della Commissione giuridica della Camera dei Deputati il 19 gennaio 2012: dovremmo dunque essere ad un passo dall’approvazione.
Le influenze palpabili sul progetto arrivano dalla conciliazione francese.
Il nuovo progetto introduce una sezione nel nuovo codice di procedura civile che si occupa della mediazione volontaria, di quella giudiziaria, della familiare e dell’omologazione dell’accordo di mediazione.
Qualsiasi controversia può essere oggetto di mediazione se i diritti sono disponibili.
La mediazione può essere avviata dalle parti, derivare da apposita clausola contrattuale, essere proposta dal giudice od ordinata dal giudice su richiesta delle parti.
La mediazione inizia con la stesura di apposito contratto: la firma sospende il corso della prescrizione fino ad un mese dalla conclusione della procedura.
Il mediatore può essere certificato o meno, ma nelle mediazioni giudiziaria e familiare ne occorre uno certificato oppure dispensato dalla certificazione.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza il giudice o l’arbitro possono pronunciarsi sui danni cagionati. Il mediatore o chi partecipi all’amministrazione della procedura che testimoni in un processo commette reato.
L’accordo di mediazione non è firmato dal mediatore, a meno che le parti non lo richiedano.
La mediazione giudiziaria dura di norma tre mesi, ma è prolungabile.
Al termine del suo incarico il mediatore informa il giudice circa il fatto che le parti siano o non siano state in grado di trovare un accordo, totale o parziale.
L’accordo può essere sottoposto ad omologazione del giudice competente che dunque gli attribuisce efficacia esecutiva.
Nel caso di divorzio, di separazione di separazione per le coppie legate da un partenariato registrato, compresa la fase di liquidazione, di divisione della comunione di beni e di beni indivisi, di obbligazioni alimentari, di contributo alle spese del matrimonio, di obbligo di mantenimento dei figli e dell’esercizio della potestà genitoriale, il giudice può proporre alle parti una sessione di mediazione e ordinare una sessione informativa gratuita condotta da un mediatore accreditato.