La Giustizia Civile nel Mondo: un viaggio tra virtù, paradossi e urgenza di riforme

La recente pubblicazione del Rule of Law Index 2025 a cura del World Justice Project offre un quadro illuminante, e per certi versi impietoso, dello stato della giustizia civile nei vari angoli del pianeta. Questa classifica non si limita a restituire un semplice podio, bensì scompone il funzionamento dei sistemi giudiziari in sette fattori fondamentali, accompagnandoli con dati sulla spesa pubblica: un vero e proprio strumento diagnostico per chi vuole capire, e cambiare, la giustizia.

Il primato del Nord Europa: dove la Giustizia è una garanzia

In cima alla classifica troviamo un gruppo compatto di Paesi nordici – Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia – affiancati dai Paesi Bassi e dalla Germania. Il denominatore comune? Integrità cristallina, efficienza nei tempi, prevedibilità delle decisioni e un sistema accessibile a tutti. Qui la corruzione è un’eccezione rara e lo Stato di diritto non è uno slogan, ma la bussola quotidiana. Non a caso, questi sistemi sono il pilastro su cui si fondano economie forti e società coese: una lezione che parla chiaro anche al di là delle Alpi.

Italia, il grande malato: tanta spesa, poca esecuzione

Scorrendo la classifica, la posizione dell’Italia – 53esima su 143 nazioni, con un punteggio di 0,563 – suona come un campanello d’allarme per tutti gli operatori del diritto. La macchina della giustizia civile italiana appare ingolfata in tre nodi cruciali:

•             Esecuzione delle sentenze: l’Italia registra uno dei risultati peggiori d’Europa occidentale. Anche dopo aver vinto una causa, ottenere il rispetto della decisione del giudice è spesso un percorso a ostacoli, lungo e incerto.

•             Tempi biblici: la lentezza cronica dei processi è ormai proverbiale, con punteggi che la collocano tra gli ultimi posti, superata persino da Paesi con economie e strutture giudiziarie meno sviluppate.

•             Elevata spesa pubblica, risultati scadenti: nonostante un esborso pro capite tra i più alti, l’efficienza non decolla. Il proverbio “tanto fumo e poco arrosto” calza a pennello: si spende molto per un servizio che restituisce poco in termini di rapidità ed efficacia.

Eppure, qualche segnale di positività si intravede nei fattori legati all’integrità e all’assenza di discriminazioni – segno che la giustizia italiana, pur tra mille difficoltà, mantiene un certo rigore formale. Ma è troppo poco per invertire la rotta.

Confronti istruttivi e modelli da seguire

La classifica offre anche spunti per riflettere sulle strade virtuose percorribili:

•             Singapore e Germania svettano per efficienza, dimostrando che la rapidità può andare a braccetto con la qualità delle decisioni.

•             Estonia e Repubblica Ceca insegnano che un sistema efficace non richiede necessariamente spese faraoniche, ma scelte strategiche e gestione oculata.

•             Al contrario, alcuni paesi dell’est Europa spendono percentuali elevatissime del PIL in giustizia, senza uscire dal pantano dell’inefficienza: segno che investire non basta, se mancano riforme strutturali.

Un bilancio: urgenza di cambiamento, oltre i semplici investimenti

Il verdetto dell’Index è inequivocabile: la qualità della giustizia civile è specchio dello sviluppo di una nazione. Per l’Italia, la vera sfida non è soltanto reperire più risorse, bensì gestirle meglio, puntando su:

1.           Riduzione dei tempi processuali;

2.           Riqualificazione della fase esecutiva delle sentenze;

3.           Adozione di modelli efficienti già sperimentati con successo nel Nord Europa e in alcuni Paesi emergenti.

In definitiva, il dossier non lascia spazio a dubbi: servono riforme strutturali, coraggiose e tempestive. Come recita un vecchio detto italiano, “il tempo è galantuomo”… ma nella giustizia, aspettare non è più un’opzione.

Il legame tra strumenti di gestione del conflitto e letteratura: una storia intrecciata

Un interrogativo ha ispirato questo contributo: esiste un filo rosso che lega l’evoluzione dei sistemi giuridici di composizione delle controversie alla produzione letteraria dei vari secoli?

La risposta è affermativa e sorprendente. La storia del diritto e quella della letteratura non sono due strade parallele, ma i due binari intrecciati su cui viaggia la civiltà umana nella sua ricerca incessante di ordine e significato. Entrambe riflettono, interpretano e a volte anticipano i cambiamenti sociali, offrendo l’una gli strumenti pratici, l’altra il linguaggio emotivo per comporre le dissonanze dell’esistenza.

Il Novecento, secolo della frantumazione delle certezze assolute, ha rappresentato per entrambe una rivoluzione copernicana: il diritto ha smesso di imporre dall’alto soluzioni precostituite per diventare un facilitatore del dialogo, mentre la letteratura ha abbandonato l’idea di una verità unica per dare voce alla moltitudine di prospettive individuali, celebrando la complessità.

Questo viaggio attraverso i secoli si sviluppa lungo tre assi fondamentali:

  1. Dal collettivo all’individuo: Si passa dalla difesa dell’onore del clan alla tutela dei bisogni e delle relazioni della persona.
  2. Dal rito, alla scienza, alla negoziazione: l’evoluzione procede da formule sacrali, a procedure razionali universali, fino a pratiche flessibili e su misura.
  3. Dalla verità unica alla verità relativa: Si abbandona l’illusione di una giustizia o narrazione oggettiva per abbracciare l’ambiguità e la costruzione condivisa del significato.

Scopriamo ora come questa sintesi si è dipanata nella storia.

Antichità: Il rito che cura la comunità
Immaginate un’assemblea di guerrieri achei o un villaggio germanico. La faida, la vendetta di sangue, è una minaccia costante. La soluzione?
Nel diritto: non una sentenza, ma un rito riparatorio. Il guidrigildo germanico o la composizione pecuniaria in Grecia non sono multe, ma prezzi di sangue calibrati per sanare l’onore leso dell’intero clan. Figure come i Feciali a Roma hanno il compito sacro di scongiurare la guerra attraverso la trattativa.
In letteratura: I grandi poemi epici come l’Iliade o il Mahābhārata sono il rito narrativo che celebra quei valori. L’ira di Achille non è solo un capriccio; è una violazione dell’onore che minaccia l’intera comunità achea. La narrazione mitica forgia l’identità collettiva e fissa le regole non scritte del vivere comune.
Il parallelismo: diritto e letteratura sono qui quasi indistinguibili. Entrambi sono strumenti di coesione sociale che usano formule codificate (legali o narrative) per preservare l’armonia del gruppo contro il caos.

Medioevo e Rinascimento: emerge l’individuo
Con la nascita dei comuni e delle corti, l’orizzonte si allarga. L’individuo inizia a conquistare uno spazio proprio.
Nel diritto: in Inghilterra nascono i Conservatori della Pace (poi Giudici di Pace), figure locali che sedano le liti prima che sfocino in violenza. In Italia, gli statuti comunali impongono l’arbitrato obbligatorio tra parenti, per preservare la pace familiare.
In letteratura: è il trionfo della soggettività. Nelle lettere di Abelardo ed Eloisa esplode la tormentata coscienza individuale. Dante eleva la lingua del volgare, quella parlata dal popolo, a lingua di vertice poetico e filosofico. Chaucer, con i suoi Racconti di Canterbury, dipinge un affresco umoristico e vivace della società inglese dell’epoca.
Il parallelismo: il diritto inizia a riconoscere l’autonomia delle parti, mentre la letteratura esplora per la prima volta le profondità della psicologia umana. Entrambi pongono l’individuo e le sue relazioni al centro della loro indagine.

Illuminismo e Romanticismo: la ragione e il sentimento
Il Settecento è il secolo dei lumi della ragione, l’Ottocento del fuoco delle passioni.
Nel diritto: l’Illuminismo applica la ragione scientifica all’organizzazione sociale. In Svezia, Prussia e Lombardo-Veneto si sperimenta la conciliazione obbligatoria preventiva, vista come uno strumento di ordine e razionalità. Il giurista Barbacovi, nel 1785, teorizza addirittura la segretezza delle sessioni di mediazione, un’idea di straordinaria modernità.
In letteratura: la ragione diventa strumento di critica sociale. Beccaria scrive Dei delitti e delle pene e rivoluziona il pensiero penale europeo. Poi, col Romanticismo, il focus torna all’individuo, ma alla sua anima nazionale e sentimentale. Manzoni cerca una lingua comune per un’Italia unita e nei Promessi Sposi esplora le coscienze umane davanti all’ingiustizia.
Il parallelismo: il diritto cerca di regolare la società con leggi chiare e universali; la letteratura, con il Realismo, diagnostica i mali sociali e, con il Romanticismo, esalta i sentimenti e le identità nazionali che il diritto deve governare.

L’Ottocento positivista: La società come laboratorio
La rivoluzione industriale crea nuove classi e nuovi conflitti. La risposta è la scienza.
Nel diritto: nascono in Italia i Collegi dei Probiviri (1893): tecnici (spesso ex operai o ingegneri) che conoscono i “fatti” del mondo del lavoro e cercano di comporre le vertenze con equità, prima di giudicare. È un approccio tecnico-scientifico al conflitto sociale.
In letteratura: Zola e il Naturalismo trattano il romanzo come un laboratorio. Lo scrittore diventa uno scienziato che analizza i “casi umani” determinati da eredità e ambiente. Dostoevskij, in Delitto e castigo, seziona la psicologia di un assassino mosso da una teoria filosofica.
Il Parallelismo: Entrambi i campi credono nel metodo scientifico applicato all’uomo. Il diritto “cura” il corpo sociale con organismi tecnici, la letteratura lo “seziona” per mostrarne le patologie.

Il Novecento e oggi: il trionfo della complessità
Dopo le grandi guerre, crolla la fiducia in verità assolute. Il mondo appare frammentato e complesso.
Nel diritto: esplodono le ADR (Alternative Dispute Resolution): mediazione, arbitrato, negoziazione. Si riconosce che non esiste una soluzione giusta in assoluto, ma solo una soluzione accettabile per le parti in causa. Il diritto diventa un facilitatore di dialoghi, non un impositore di sentenze.
In letteratura: Kafka ne Il Processo descrive un sistema giuridico diventato mostruoso e incomprensibile. Joyce e Woolf frantumano la narrazione lineare nel flusso di coscienza, mostrando che la realtà è fatta di mille verità soggettive.
Il parallelismo: è il punto di massima convergenza. Sia il diritto che la letteratura rinunciano all’idea di una verità unica. Il diritto facilita la co-costruzione di un accordo, la letteratura rappresenta la molteplicità dei punti di vista. Entrambi abbracciano la complessità come un dato ineludibile della condizione moderna.


Conclusioni

Questo breve viaggio ci rivela che diritto e letteratura non sono mondi separati. Sono i due linguaggi fondamentali con cui l’umanità ha cercato di dare un senso al conflitto, che è all’origine stessa della vita sociale. Il diritto offre gli strumenti pratici per comporre le liti, la letteratura fornisce il lessico emotivo per comprenderle e narrarle. Insieme, intrecciate come una doppia elica, compongono la grande storia della nostra civiltà e della sua eterna, affascinante ricerca di armonia.

Quadro di valutazione 2025 e caso Italia

L’EU Justice Scoreboard 2025: analisi comparativa dei sistemi giudiziari europei con approfondimento sul caso italiano

Abstract

Il presente studio propone un’analisi critica dell’EU Justice Scoreboard 2025, quadro predisposto dalla Commissione Europea per valutare la performance dei sistemi giudiziari degli Stati membri. L’indagine si articola lungo tre assi — efficienza, qualità e indipendenza — con un approfondimento sul sistema italiano, collocandolo nel contesto comparato europeo.
Dall’analisi emergono progressi significativi nella capacità di smaltimento dei procedimenti e nella digitalizzazione dei servizi, contrapposti alla persistenza di criticità strutturali relative alla durata dei processi, alla percezione di indipendenza e alle barriere economiche di accesso alla giustizia. Le conclusioni suggeriscono l’utilizzo strategico dei meccanismi UE di supporto per avviare riforme capaci di garantire un equilibrio duraturo tra efficienza, accessibilità e indipendenza.

Parole chiave: EU Justice Scoreboard, efficienza giudiziaria, qualità della giustizia, indipendenza della magistratura, Italia, riforme giudiziarie, diritto comparato.

1. Introduzione

L’EU Justice Scoreboard, giunto alla sua edizione 2025, si configura come uno strumento di analisi comparativa volto a fornire dati oggettivi e comparabili sulle prestazioni dei sistemi giudiziari degli Stati membri.
Gli obiettivi principali includono:

  • Promuovere lo Stato di diritto e il corretto funzionamento del mercato interno.
  • Fornire evidenze empiriche a sostegno delle riforme nazionali.
  • Favorire un dialogo informato tra istituzioni europee e stakeholders nazionali.

Gli indicatori riguardano tre dimensioni fondamentali:

  • Efficienza: durata dei procedimenti, clearance rate, arretrati.
  • Qualità: accessibilità, risorse, digitalizzazione.
  • Indipendenza: percezione pubblica e aziendale, garanzie strutturali.

2. Strumenti e meccanismi UE a supporto delle riforme giudiziarie

2.1 Raccomandazioni specifiche per paese (CSR)

Linee di indirizzo mirate per Stati con criticità strutturali — nel 2024, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria — con attenzione a efficienza e indipendenza.

2.2 Strumento per la ripresa e la resilienza (RRF)

Supporto finanziario nell’ambito dei PNRR nazionali per digitalizzazione, riduzione dei tempi processuali e miglioramento delle infrastrutture giudiziarie.

2.3 Strumento di supporto tecnico (TSI)

Tra il 2021 e il 2025 finanziati 36 progetti in 20 Stati membri su digitalizzazione, accesso per fasce vulnerabili e rafforzamento delle capacità investigative.

2.4 Programma giustizia 2021–2027

Circa 305 milioni di euro destinati a cooperazione giudiziaria, formazione e sviluppo tecnologico.

2.5 Digitalizzazione (Reg. UE 2023/2844)

Introduzione di comunicazioni elettroniche, pagamenti online e videoconferenze nei procedimenti.

2.6 Attuazione delle sentenze amministrative

Nel 2025, 17 Stati membri dispongono di meccanismi per garantirne l’esecuzione, 16 prevedono sanzioni per l’inottemperanza.

3. Il Sistema giudiziario italiano secondo il Justice Scoreboard 2025

3.1 Efficienza

  • Durata dei procedimenti: 511 giorni in media in prima istanza civile/commerciale nel 2023; fino a 1.003 giorni in Cassazione.
  • Settori specifici: procedure in comunicazioni elettroniche fino a 1.899 giorni; riciclaggio 771–1.240 giorni.
  • Clearance rate: costantemente sopra il 100%, con prime posizioni in UE.
  • Arretrato: ridotto da 7,4 a 5,1 procedimenti pendenti per 100 abitanti tra 2014 e 2023.

3.2 Qualità

  • Accesso alla giustizia: costi per cause di basso valore pari al 52,3% del valore della controversia (primato negativo UE); soglia di accesso al gratuito patrocinio pari a 0% sul parametro Eurostat.
  • Risorse: 118 €/abitante di spesa per tribunali; 12 giudici e 385 avvocati per 100.000 abitanti; 31,3% di donne in Corte di Cassazione.
  • Digitalizzazione: punteggio massimo (9/9) per accesso online sentenze; assenza di strumenti digitali completi in penale e per richieste telematiche di patrocinio.
  • Leggibilità automatica delle sentenze: buona, con margini di miglioramento su anonimizzazione e metadati.

3.3 Indipendenza

  • Percezione: 46% dei cittadini e 43% delle imprese ritengono la giustizia indipendente (media UE superiore).
  • Struttura: gestione nomine e revoche magistrati al CSM; ordini forensi valutati al massimo grado di indipendenza.
  • Autorità settoriali: percezione positiva per organismi di ricorso in appalti pubblici (81% imprese) e autorità della concorrenza (70%).

4. Prospetto Comparativo Italia – Media UE (EU Justice Scoreboard 2025)

IndicatoreItalia (2023-2025)Media UE (2023-2025)
Durata civili/commerciali (I istanza)511 giorni≈ 200 giorni
Durata amministrativi (I istanza)595 giorni≈ 452 giorni
Clearance rate civili/commerciali (I istanza)110%≈ 98%
Procedimenti pendenti per 100 abitanti5,1≈ 4,3
Costo appello basso valore52,3%≈ 27%
Ammissibilità gratuito patrocinio0%≈ 11%
Giudici donne Corte di Cassazione31,3%≈ 36%
Punteggio accesso online sentenze9/98/9
Percezione indipendenza (cittadini)46%≈ 54%
Percezione indipendenza (aziende)43%≈ 51%
Valutazione positiva autorità appalti81%≈ 68%

Nota metodologica: Elaborazione su dati EU Justice Scoreboard 2025 e rapporti CE. Le medie UE sono stime aggregate.1^{1}1

5. Conclusioni

L’Italia presenta un quadro giudiziario intermedio nel panorama UE:

  • Punti di forza: eccellente capacità di smaltimento, riduzione costante degli arretrati, digitalizzazione molto avanzata.
  • Criticità: durata dei procedimenti tra le più elevate in Europa; percezione di indipendenza sotto la media; accesso alla giustizia ostacolato da costi elevati.

Gli strumenti UE — RRF, TSI, Programma Giustizia — offrono leve strategiche per trasformare gli attuali progressi in cambiamenti strutturali duraturi. La sfida sarà coniugare efficienza e rapidità con accessibilità e indipendenza, garantendo un sistema conforme agli standard di uno Stato di diritto maturo.

Note

1^{1}1 Commissione Europea, EU Justice Scoreboard 2025, dati comparati e sintetici; Ministero della Giustizia, Report statistici nazionali 2023–2025. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en

2^{2}2 CE – Definizione di clearance rate: rapporto tra procedimenti definiti e sopravvenuti nello stesso anno.

Enneagramma e Mediazione: strumenti per comunicare meglio

Questo modesto contributo approfondisce lo strumento dell’Enneagramma, un antico sistema di classificazione della personalità. Esamina in articolare la natura, la storia, i principi fondamentali, applicazioni specifiche come l’Enneagramma delle età, e la sua rilevanza nella mediazione.

1. Cos’è l’Enneagramma: definizione e scopo

L’Enneagramma è un sistema che identifica nove tipi di personalità, chiamati Enneatipi, basato sulla figura geometrica omonima. Utilizzato per la crescita personale e la comprensione di sé, è applicato in psicologia e mediazione per migliorare la consapevolezza personale e le dinamiche relazionali.

La sua funzione principale è aiutare nella ricerca di sé, presentando i nove Enneatipi e riconoscendo gli automatismi che limitano la libertà. Secondo i Sufi, l’Enneagramma rappresenta l’universo come visto da Dio ed è applicabile in vari ambiti umani. In questo testo, verrà applicato alle relazioni umane e al ruolo del mediatore familiare.

2. Storia e protagonisti di un sistema antico

Le origini dell’Enneagramma sono avvolte nel mistero e risalgono all’antichità. Alcuni sacerdoti gesuiti ipotizzano che sia nato in Afghanistan circa 2000 anni fa e che sia stato successivamente integrato nelle pratiche delle scuole filosofiche e religiose. Tracce e analogie si riscontrano in diverse tradizioni e scuole di pensiero:

Scuola pitagorica: considerata una matrice per le scuole successive, prevedeva tre gradi di formazione con insegnamenti su perdono, matematica e geometria, schemi ripresi da Gurdjieff.

Cenacolo Platonico: Platone (428-347 a.C.) stabilì per primo una connessione tra numeri e idee.

Teofrasto: discepolo di Aristotele, descrisse tipi di carattere simili agli Enneatipi ne “I Caratteri”.

Filone e la Cabala ebraica: l’Enneagramma giunse nell’ebraismo tramite Filone (13-45 d.C.), e la Cabala ebraica presenta un disegno analogo, l'”Albero della Vita”, con i numeri dell’Enneagramma che assumono significato nella Gematria.

Gnosticismo: nei secoli II-IV d.C. riconosceva la presenza di tre centri nell’uomo, similmente all’Enneagramma.

Plotino: (205-270 d.C.) concepiva l’Enneagramma come una ramificazione della luce a partire da Dio.

Evagrio Pontico: monaco e asceta greco antico (345-399 d.C.), i cui insegnamenti sui vizi sono alla base del modello di Lullo e dell’Enneagramma psicologico di Claudio Naranjo.

Raimondo Lullo: filosofo, scrittore e teologo spagnolo (1232-1316), utilizzava un particolare tipo di Enneagramma, le “ruote”, per rappresentare le nove dignità di Dio. La sua visione del sincretismo tra religioni, sebbene sbilanciata verso il cristianesimo, era avanzata per il suo tempo.

Athanasius Kircher: Gesuita, filosofo e storico tedesco del XVII secolo, riprese gli insegnamenti di Lullo correlando gerarchie angeliche, facoltà umane e Muse.

La riscoperta e la diffusione moderna dell’Enneagramma si devono a G.I. Gurdjieff (1872? -1949), un armeno poliglotta che apprese, secondo quanto ci ha rivelato, il sistema negli anni Venti del secolo scorso, in un monastero Sufi Naqshbandi in Afghanistan. Dopo la sua morte, il sistema si diffuse attraverso uno dei suoi allievi P.D. Ouspensky, e poi a seguire per merito di Oscar Ichazo e dello psichiatra Claudio Naranjo, che contribuirono a renderlo uno strumento psicologico riconosciuto. Altri protagonisti del sistema nei secoli includono Zoroastro, Omero, Madame Ouspensky e da ultimo il compianto Franco Battiato.

3. Concetti fondamentali: Enneatipi e la struttura della personalità

L’Enneagramma identifica nove tipi di personalità, ciascuno con credenze, criteri e valori distinti. Questi elementi formano la “mappa del mondo” individuale, filtrando le informazioni visive, uditive e cenestesiche.

4. L’Enneagramma e le sue leggi

L’Enneagramma di Gurdjieff e quindi quello riscoperto nel secolo scorso, è anche legato alla musica e a due leggi fondamentali:

La Legge dei Tre: ogni fenomeno risulta dall’incontro di tre forze (Santa-Affermazione, Santa-Negazione e Santa-Riconciliazione) rappresentate dal triangolo interno dell’Enneagramma (numeri 3, 6, 9).

La Legge dei Sette: una forza deve attraversare sette gradi lungo una scala armonica per originare un fenomeno, con due punti di stallo previsibili (tra SI e DO, e tra MI e FA) che richiedono uno “shock” esterno per progredire. In parole semplici se l’essere umano si propone di raggiungere un obiettivo il suo percorso sarà il più delle volte articolato ed ogni percepita difficoltà sarà in realtà il modo migliore per arrivare all’età.

L’obiettivo dell’umanità, secondo l’Enneagramma, è creare una melodia e armonia, con Dio come il compositore della vita.

5. Le dinamiche del percorso di vita negli Enneatipi

Ogni Enneatipo ha davanti a sé due percorsi principali per ritornare a se stesso, ossia per concludere il ciclo della vita fisica. In questi due percorsi entra in contatto con altri enneatipi. Può essere imboccato un cammino verso freccia che è più difficoltoso e un cammino contro freccia che è più agevole.

Vi sono poi da considerare (almeno nell’Enneagramma di matrice psicologica) i sottotipi: ogni Enneatipo possiede potenzialmente tre sottotipi (conservativo, sessuale e sociale), creando 27 possibili personalità. I sottotipi identificano le parti più problematiche della personalità su cui bisogna lavorare se ci si vuole evolvere.

Ancora per alcuni autori sono importanti le ali: gli Enneatipi vicini (ad. Es il 9 che precede l’1 e il 2 che lo segue) influenzano il tipo dominante, modificandolo nel tempo.

Transito Temporaneo: un Enneatipo può acquisire temporaneamente le caratteristiche di altri due tipi in condizioni di stress o riposo. La condizione di stress dipende dal fatto che la nostra strategia di vita sembra non funzionare, mentre siamo a “riposo” quando funziona.

 Combinazioni: Considerando gli Enneatipi, i sottotipi, le ali e i possibili stati di integrazione/disintegrazione, si ottengono 54 combinazioni di caratteri: e quindi nessun enneatipo può essere uguale ad un altro; addirittura, i gemelli hanno spesso enneatipi differenti ed un carattere profondamente diverso. E nessuna persona può ragionevolmente sentirsi “costretta” in qualche modo da un numero.

6. L’applicazione dell’Enneagramma per il mediatore

La capacità di un mediatore di “andare d’accordo con tutti” è cruciale, ma è resa complessa dal fatto che ogni persona opera con la propria unica “mappa del mondo”. L’Enneagramma si rivela uno strumento estremamente utile in questo contesto.

  • Individuazione indiretta: attraverso l’ascolto attivo, l’Enneagramma permette di individuare indirettamente i criteri, i valori e le credenze pertinenti a ciascuna personalità. Questo è particolarmente prezioso in sessioni congiunte, dove porre domande dirette su questi aspetti è spesso impraticabile.
  • Creazione di empatia: conoscere in anticipo gli elementi della mappa mentale dell’altro consente al mediatore di adattare il proprio comportamento per creare empatia e mettere l’interlocutore a proprio agio. Non rispettare o attaccare le credenze, i valori e i criteri altrui porta a “strappare la mappa mentale” dell’altro, generando disaccordo e antipatia. La convinzione che il proprio punto di vista sia universalmente condiviso è altrettanto dannosa.
  • Anticipazione del comportamento: la conoscenza approfondita del carattere di una persona permette di ipotizzare come si comporterà, facilitando la costruzione di una relazione efficace e la gestione del conflitto. Tali ipotesi sono basate su un lungo studio e non su semplici illazioni.

7. Strategie di interazione specifiche per i mediatori

La conoscenza approfondita degli Enneatipi consente ai mediatori di adottare strategie di comunicazione e interazione mirate, personalizzando il proprio approccio per ottimizzare l’efficacia della mediazione:

  • Enneatipo 1: apprezza coerenza, preparazione e competenza. L’ordine, la chiarezza e la puntualità sono essenziali. È importante riconoscere i loro meriti e chiedere “Che cosa vorrebbe fare?” anziché dare istruzioni dirette.
  • Enneatipo 2: cerca gratificazione e si impegna notevolmente. Il mediatore deve utilizzare tecniche empatiche e riconoscere il suo impegno; altrimenti, potrebbe sviluppare risentimento.
  • Enneatipo 3: si concentra sull’evitare il fallimento e potrebbe non essere particolarmente sensibile all’empatia. È fondamentale sottolineare i suoi progressi e fornire indicazioni chiare e concise (“Mi dica cosa devo fare e lo realizzo”).
  • Enneatipo 4: desidera sentirsi speciale e può percepirsi come una vittima nella mediazione. Ammira l’intelligenza e un approccio non direttivo. Il mediatore dovrebbe utilizzare esempi e metafore, mantenendo imparzialità e cautela riguardo alla riservatezza.
  • Enneatipo 5: adotta un metodo scientifico e preferisce una procedura priva di sentimentalismi. Non deve essere forzato a parlare e si sente valorizzato quando può dimostrare la propria conoscenza; il mediatore deve essere ben preparato e apprezzare le sue competenze.
  • Enneatipo 6: si attende il rispetto delle regole e degli impegni. Il mediatore deve creare un ambiente sicuro e, se affrontato con aggressività, mantenere autorevolezza. Le critiche devono essere spiegate chiaramente e la conduzione deve essere intelligente.
  • Enneatipo 7: non si sente a suo agio nella mediazione, ma desidera apparire preparato. Ha tendenze affascinanti verso il mediatore. È cruciale evitare di assegnargli compiti pressanti e riconoscerne la bravura senza mettere pressione.
  • Enneatipo 8: preferisce una negoziazione assertiva e non cede sotto pressione. È opportuno chiedergli “Cosa le dà fastidio?” o “Cosa desidera fare?”, evitando domande sullo stato emotivo. Non dovrebbe mai essere interrotto bruscamente e il mediatore deve fornire riassunti precisi.
  • Enneatipo 9: partecipa alla mediazione per raggiungere un accordo ma tende a fare troppe concessioni. Deve essere aiutato a gestire l’ansia e a riconoscere i propri bisogni. Il mediatore dovrebbe offrire supporto e comprendere che il 9 è flessibile come “acqua che prende la forma del contenitore”.

8. Identificazione degli Enneatipi e dei Canali di Comunicazione (VAK)

L’identificazione dell’Enneatipo di una persona (e del proprio) può avvenire attraverso diverse vie:

Analisi verbale e non verbale: questo metodo prevede l’osservazione delle parole pronunciate, della postura, del respiro, delle caratteristiche paraverbali, del movimento degli occhi e dei gesti prevalenti. Il linguaggio del corpo e quello verbale sono influenzati da un “programma neuronale” che si forma tra 0 e 3 anni e si consolida tra i 18 e i 20 anni. Tale “software mentale” elabora stimoli esterni ed interni ed è principalmente inconscio (93% nell’emisfero destro).

Tecniche specifiche: queste includono la formulazione di domande specifiche, l’utilizzo di test appropriati e, in particolare, il Genogramma, uno strumento grafico per rappresentare l’albero genealogico e comprendere l’influenza delle dinamiche familiari sulla formazione del carattere.

Intuizione: per coloro che hanno studiato approfonditamente la teoria e praticato il Genogramma, può emergere una sorta di “intuizione”.

Il sistema VAK (Visivo, Auditivo, Cenestesico) classifica le persone in base alla modalità di elaborazione delle informazioni:

Visivi (40%): gli individui con predominanza di questo canale elaborano internamente attraverso immagini (Enneatipi 1, 3, 7). Presentano generalmente una postura eretta, spalle alzate, collo proteso, alta tensione muscolare, respirazione alta, voce nasalizzata/alta, tono alto e cadenza veloce. Tendono a gesticolare all’altezza del petto e spesso toccano l’orecchio o mordicchiano le dita.

Auditivi (20%): questi individui processano internamente mediante suoni (parole o rumori) (Enneatipi 5, 6, 8). Di solito hanno la testa inclinata, bassa tensione muscolare, respiro medio, voce chiara, tono risonante e cadenza media. Gesticolano all’altezza della testa o delle orecchie.

Cenestesici (40%): Le persone appartenenti a questa categoria elaborano internamente attraverso sensazioni (includendo gusto e olfatto) (Enneatipi 2, 4, 9). Tendenzialmente assumono una posizione più rilassata, con corpo e testa rivolti verso il basso, muscoli rilassati, respirazione molto bassa, voce con volume e tono bassi, registro profondo e cadenza lenta con lunghe pause. Gesticolano verso il basso, con palme rivolte verso l’alto e braccia piegate.

Per comunicare efficacemente, il mediatore deve utilizzare il linguaggio del Canale di Accesso (C.A.) dell’interlocutore e poi passare a quello di Elaborazione (C.E.). Il Canale Interiore (C.I.) è raramente accessibile, solo con persone intime. I canali VAK sono collegati alle onde cerebrali: Beta/Gamma per C.A., Alfa per C.E., Theta per C.I., indicando specifici stati mentali e l’uso prevalente degli emisferi cerebrali.

9. Enneatipi e stili comunicativi (Archetipi di Virginia Satir)

Virginia Satir ha identificato tre archetipi comunicativi, che si correlano agli Enneatipi e ai canali VAK:

  • Accusatore: non ascolta l’interlocutore e impone il proprio punto di vista, esordendo spesso con un “no”. Adotta una postura tipica del Visivo, con indice puntato, mano rigida e pugno. Questo stile è spesso associato agli Enneatipi 1, 6 e 7.
  • Propiziatore: è l’opposto dell’Accusatore, si mostra sempre d’accordo, esordendo con un “sì”. Adotta la postura del Cenestesico, tendendo a toccare l’interlocutore in modo avvolgente, con mani giunte a triangolo e palmi rivolti verso l’alto. Questo stile è associato agli Enneatipi 2, 3 e 4.
  • Superlogico: utilizza la logica per “mettere all’angolo” l’interlocutore, ricorrendo frequentemente al “perché”. La sua postura è rigida, quasi goffa, e la respirazione è a media altezza, tipica dell’Auditivo. Gesticola disegnando cerchi nell’aria. Questo stile è associato agli Enneatipi 5, 8 e 9.

10. Vizi capitali e la loro ricerca negli Enneatipi

La violazione di regole implicite o esplicite porta all’adozione di meccanismi di difesa e all’organizzazione della personalità attorno a una “passione” o vizio capitale (o peccato nella versione religiosa), che include anche inganno e paura. Questi vizi sono spesso perseguiti attraverso comportamenti che l’individuo considera virtù:

Enneatipo 1 (Ira): la sua passione è l’ira e la ricerca di perfezione.

Enneatipo 2 (Superbia): la sua passione è la superbia, che si manifesta in autostima e falsa generosità, e il bisogno d’amore. Cerca l’amore che si trasformi in eternità, potendo confondere l’amore di Dio con la lussuria.

Enneatipo 3 (Falsità): la sua passione è la falsità, intesa come ricerca del successo e bisogno di attenzione, manipolando l’immagine di sé. Si impegna al raggiungimento di un risultato, potendo essere avaro e manifestare scatti d’ira se le cose non vanno come previsto.

Enneatipo 4 (Invidia): la sua passione è l’invidia, che si traduce in ricerca di specialità e sofferenza, con un bisogno di attenzione. Aspira a una sapienza che gli permetta di toccare Dio, ma spesso si sente mancare qualcosa.

Enneatipo 5 (Avarizia): la sua passione è l’avarizia, che si esprime nella ricerca dell’isolamento, incapacità di dare e distacco patologico. Ama la verità che coincide con la logica, preferisce la solitudine e omette più che mentire.

Enneatipo 6 (Paura): la sua passione è la paura, che si manifesta attraverso autodifesa e vigliaccheria. Possiede grandi valori e un senso di giustizia, ma la sua avarizia è legata all’insicurezza.

Enneatipo 7 (Gola): la sua passione è la gola, intesa come ricerca del piacere all’eccesso e negazione del dolore, autoindulgenza e cialtroneria.

Enneatipo 8 (Lussuria): la sua passione è la lussuria, che si esplica attraverso il controllo e la vendetta, volendo avere tutto sotto controllo.

Enneatipo 9 (Accidia): la sua passione è l’accidia, il rimandare le cose importanti, la negligenza e l’abbandono di sé. Cerca la pace e l’omeostasi, ma è avaro con se stesso non pensando alle proprie esigenze.

Gli Enneatipi 3, 6 e 9 sono considerati le “pietre angolari dell’edificio emotivo”, con gli altri che ne rappresentano gradazioni.

11. L’Enneagramma delle età: un viaggio temporale

Un’applicazione peculiare dell’Enneagramma è quella al tempo concesso agli umani, definita come l’Enneagramma delle età. Ci sono almeno due approcci in merito

Per il primo approccio ci sarebbero nove età della vita che corrispondono agli Enneatipi:

  1. 0-7 anni: L’età dell’innocenza, corrisponde al Tipo 9.
  2. 8-14 anni: L’età dell’esplorazione, corrisponde al Tipo 7.
  3. 15-21 anni: L’età della formazione, corrisponde al Tipo 6.
  4. 22-28 anni: L’età della ricerca, corrisponde al Tipo 5.
  5. 29-35 anni: L’età dell’affermazione, corrisponde al Tipo 4.
  6. 36-42 anni: L’età della responsabilità, corrisponde al Tipo 3.
  7. 43-49 anni: L’età della ripresa, corrisponde al Tipo 2.
  8. 50-56 anni: L’età della saggezza, corrisponde al Tipo 1.
  9. 57 anni in poi: L’età della trascendenza, corrisponde al Tipo 8.

In un secondo approccio che è quello dell’autore del presente scritto, si tiene conto dei due possibili percorsi di vita interni di ogni Enneatipo.

Le esperienze vissute tra 3 e 12 anni possono rispecchiarsi in quelle dopo i 60 anni nel percorso alternativo.

Tra 20 e 30 anni, vi è una “unificazione di esperienze” e un “accavallamento” dovuto alla maturazione definitiva della corteccia cerebrale.

Il periodo cruciale per la “partita” della vita (25-60 anni, età della generatività di Erik Erikson) presenta percorsi completamente differenti a seconda del cammino intrapreso.

Per gli Enneatipi 3, 6, 9, la regola di fondazione (0-3 anni) è la stessa, ma i percorsi successivi si invertono tra 25-60 anni e dopo i 60 anni.

12. Le Dignità di Dio di Raimondo Lullo

Questo secondo approccio proviene temporalmente almeno dal Medioevo.

Raimondo Lullo, un erudito spagnolo del XIII secolo, si interrogò in particolare su una questione fondamentale: “Quali sono le dignità di Dio in ogni religione?“. Giunse alla conclusione che tali dignità fossero nove: Bonitas, Magnitudo, Aeternitas seu Duratio, Potestas, Sapientia, Voluntas, Virtus, Veritas e Gloria. Per Lullo, queste dignità rappresentano principi universali che riguardano tutti gli esseri viventi, un “messaggio che portiamo nel mondo quando veniamo alla luce”.

Lullo rappresentava queste dignità con lettere (B-K) su particolari ruote dell’Enneagramma, con la lettera “A” al centro a rappresentare Dio, l’ineffabile. Il concetto centrale era che queste nove dignità, comunque combinate, non portavano mai a una contraddizione, ma operavano una reductio ad unum nell’Assoluto. Questo è dimostrato dal fatto che l’unione di particolari sequenze dei primi nove numeri (i nostri enneatipi) e delle corrispondenti dignità di Dio dà sempre 15, un numero che secondo la Gematria indica la “A” di Alimentatore (colui che nutre) e il nome di Allah.

È interessante notare come da questo Enneagramma di Lullo sia derivato il calcolo computazionale (attraverso Pascal e Leibniz) e, successivamente, i moderni personal computer e l’intelligenza artificiale. Lullo ipotizzava che combinando frasi atomiche su queste ruote fosse possibile ottenere automaticamente tutte le verità.

In sintesi, per Lullo, a ogni dignità corrispondeva un vizio che la annullava e una virtù che ne costituiva l’esplicazione. Questo insegnamento non era del tutto originale, riprendendo concetti di Evagrio Pontico, poi elaborati in ambito psicologico da Claudio Naranjo. Ad esempio, alla bontà si contrappone l’avarizia, mentre essa si realizza attraverso la giustizia.

13. Angeli, facoltà umane e Muse secondo Athanasius Kircher

Athanasius Kircher ampliò gli insegnamenti di Lullo, collegando le gerarchie angeliche (Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Principati, Arcangeli, Angeli Custodi), le facoltà umane e le Muse. Le gerarchie angeliche sono emanazioni delle dignità di Dio e influenzano l’operato umano. Kircher classificava le gerarchie angeliche in base alla loro funzione: i primi tre assistono Dio (Enneatipi 1, 2, 3), i successivi governano le leggi naturali e le opinioni universali (Enneatipi 4, 5, 6), e gli ultimi si occupano delle cose umane (Enneatipi 7, 8, 9).

14. Enneagramma delle età (approccio dell’autore)

Una volta nato ognuno di noi (ogni enneatipo) può proseguire la sua vita attraverso due percorsi che tengono conto delle variabili introdotte nell’opera di Athanasio Kircher e di quella di Raimondo Lullo.

Nell’enneagramma evolutivo si combinano questi due saperi con quello di Gurdjieff e di Naranjo (appartenenti al XX e XXI secolo) e dell’antico enneagramma vedico.

L’Enneagramma vedico (Jyotish), un sistema antico e dinamico dove i fatti non sono definitivi ma modificabili dalla consapevolezza e dalla volontà. Ogni enneatipo nell’Enneagramma vedico è associato a un pianeta, e tutti i pianeti sono coinvolti se il soggetto ha un “karma forte” (teso al Moksha). Ogni pianeta rappresenta un talento e una fragilità. La cultura vedica identifica quattro traguardi della vita:

Dharma: il giusto scopo nella vita, onore e riconoscimento professionale e sociale.

Artha: acquisizione di risorse materiali per soddisfare il Dharma.

Kama: bisogno di felicità emotiva e sensoriale.

Moksha: crescita spirituale e trascendenza dei primi tre traguardi, scopo primario e senza il quale gli altri non hanno alcun senso.

Tony Nader ha inoltre trovato correlazioni tra i 9 pianeti (e i 9 enneatipi), alcune parti del cervello umano e i Chakra. Vengono descritte in dettaglio le correlazioni per l’Enneatipo 1 (Marte, Amigdala, 3° Chakra) e l’Enneatipo 2 (Sole, Talamo, 4° Chakra), con i loro effetti disarmonici e caratteristiche associate.

Vi è poi da considerare anche gli Adattamenti di Personalità dall’Analisi Transazionale, che sono associati a Enneatipi specifici (es. Istrionico/2, Ossessivo-compulsivo/1, Paranoide/6, Schizoide/5, Passivo-aggressivo, Antisociale/8), descrivendone dilemmi, comportamenti, ingiunzioni e stili di comunicazione.

15. Un esempio di Ennegramma dell’età

DignitàBontà 9Potenza 3Virtù 6
VirtùGiustiziaTemperanzaCarità
ViziAvariziaSuperbiaIra
GerarchieAngeliTroniVirtù
MuseTaliaEuterpeTersicore
FacoltàTattoRagioneVista
MelodiaDo
TopicaEsIoSuper-Io
Meccanismi di difesaNarcotizzazioneIdentificazioneProiezione
Chakra e pianeti7° Chakra (parte superiore della testa) LunaRahuKetu
Correlazioni cerebraliIpotalamoTesta del nucleo caudatoCoda del nucleo caudato
Idee sacreAmoreArmoniaForza
Età0-3030-6060-?

Roberto che ha 35 anni secondo un test appropriato (12 item) risulta essere 9 ala 8.

Durante i primi trent’anni di vita, Roberto ha vissuto una fase caratterizzata dalla “Bontà”. In questo periodo, la sua dignità principale era la bontà, con la giustizia come virtù e l’avarizia emotiva come vizio. Il meccanismo di difesa predominante era la narcotizzazione, correlato all’ipotalamo, e la topica era l’Es, ovvero l’inconscio pulsionale.

Roberto tendeva ad annullarsi sistematicamente, adattando i propri bisogni a quelli degli altri, come “acqua nel contenitore”. Il punteggio 9=12 confermava una radicata tendenza all’armonia a tutti i costi, con la rabbia che veniva somatizzata. L’ira, vizio della fase successiva (25-60 anni), emergeva come passività aggressiva, ad esempio attraverso silenzi punitivi. Inoltre, vi era una prefigurazione dell’ala 8 non ancora integrata, una fuga cinestesica e una ricerca di comfort fisico, come cibo e TV, tipica del sottotipo conservativo. La narcotizzazione era una risposta allo stress.

Attualmente, a 35 anni, Roberto si trova nella fase della “Virtù”. La dignità principale è la virtù, con la carità come virtù e l’ira come vizio. Il meccanismo di difesa predominante è la proiezione, correlato alla coda del nucleo caudato, e la topica è il Super-Io.

Roberto sta transitando verso una carità consapevole, con un punteggio 6=7 che riflette l’evoluzione da una lealtà passiva a una protezione attiva. Ad esempio, difende colleghi ingiustamente accusati, sintesi delle caratteristiche del 9 e dell’8. La gestione dell’ira, vizio chiave, si manifesta con esplosioni di rabbia che diventano assertività mirata. L’ira repressa viene proiettata su ingiustizie esterne, portando ad azioni protettive verso terzi. Roberto sta ristrutturando le proprie abitudini, con il nucleo caudato che si riconfigura: dalle vecchie abitudini di evitamento dei conflitti a nuove abitudini di comunicazione assertiva.

Queste informazioni possono essere molto utili ad un mediatore per mettere a suo agio Roberto e cercare di ristabilire il suo empowerment, la sua capacità di negoziare il miglior futuro per i figli minori.

16. Integrazione olistica dell’Enneagramma

Per un benessere olistico, l’Enneagramma può essere integrato con altri strumenti come:

  • La pranoterapia: tecnica energetica che tratta blocchi specifici basati sull’enneatipo.

L’Enneagramma identifica tre principali centri di intelligenza nel corpo (istinto, cuore e mente), ognuno collegato all’energia vitale, alle emozioni e al pensiero

La comprensione del proprio Enneatipo può guidare il pranoterapeuta verso specifici blocchi energetici da trattare

I chakra, centri energetici situati lungo la colonna vertebrale e alimentati dall’energia del sole, sono collegati ai tipi di personalità dell’Enneagramma. Ogni Enneatipo ha uno o più chakra che richiedono attenzione particolare.

Esempi di Correlazioni Enneatipo-Chakra:

Enneatipo 1 (Ira, ricerca di perfezione) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per radicamento, rilassamento, intuizione e accettazione delle imperfezioni

Enneatipo 2 (Superbia, focalizzato sugli altri) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare l’amore per sé stessi e bilanciare il dare e il ricevere

Enneatipo 3 (Falsità, ambizione) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per ristabilire fiducia, potenza e una connessione equilibrata con il proprio sé oltre il successo esterno

Enneatipo 4 (Invidia, emotivo) necessita di riattivare Svadhisthana (Sacrale, 2° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per equilibrare le emozioni creative e favorire apertura e accettazione

Enneatipo 5 (Avarizia, analitico, distaccato) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Sahasrara (Corona, 7° Chakra) per radicamento fisico e connessioni spirituali e intellettuali

Enneatipo 6 (Paura, cerca sicurezza) necessita di riattivare Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) e Anahata (Cuore, 4° Chakra) per rafforzare fiducia, coraggio e bilanciare le emozioni

Enneatipo 7 (Gola, energico, dispersivo) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Ajna (Terzo Occhio, 6° Chakra) per stabilità, intuizione e focalizzazione

Enneatipo 8 (Lussuria, forte, assertivo) necessita di riattivare Anahata (Cuore, 4° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per favorire l’empatia e bilanciare il potere personale

Enneatipo 9 (Accidia, cerca armonia, evita conflitti) necessita di riattivare Muladhara (Radice, 1° Chakra) e Manipura (Plesso Solare, 3° Chakra) per stimolare vitalità, motivazione e assertività

La pranoterapia agisce sui corpi sottili e si sofferma sulle zone che necessitano di energia, a prescindere dall’Enneatipo, ma la conoscenza del proprio Enneatipo aumenta la consapevolezza sull’importanza del flusso energetico in specifici punti, favorendo l’evoluzione e lo scioglimento dei blocchi.

  • Genogramma: raffigurazione dell’albero genealogico che analizza i modelli familiari e la formazione della personalità.

Genogramma e Pranoterapia: il Genogramma può rivelare schemi familiari di stress o conflitti che si traducono in blocchi energetici. La pranoterapia può essere utilizzata per “sciogliere” questi blocchi e ristabilire un flusso energetico sano. I pranoterapeuti possono concentrarsi sui chakra corrispondenti al centro predominante o squilibrato del cliente.

Benefici dell’Integrazione L’integrazione di questi strumenti permette una comprensione più profonda di sé, poiché la consapevolezza del proprio tipo Enneagramma e dei modelli familiari (Genogramma) può guidare la Pranoterapia per trattare specifici blocchi energetici Questa combinazione agisce non solo a livello mentale ed emotivo, ma anche fisico, completando il percorso di crescita personale.

Un esempio pratico è quello dell’autore, un Enneatipo 1, che attraverso il Genogramma scopre un’educazione rigida. La pranoterapia lo aiuta a rilasciare la tensione e ad accettare le imperfezioni, lavorando sui chakra della Radice e del Terzo Occhio. Allo stesso modo, una persona con Enneatipo 2 che tende a trascurarsi per gli altri può usare l’Enneagramma per riconoscere questa dinamica e la Pranoterapia per recuperare energia e trovare equilibrio, stimolando il Chakra del Cuore.

Questi strumenti sono autonomi e accessibili, ideali per chi cerca benessere personale e crescita.

17. Conclusione

In sintesi, l’Enneagramma è uno strumento antico e versatile che supporta i mediatori e gli individui nella comprensione di sé stessi e degli altri. Consente di decodificare la personalità e i meccanismi comunicativi, permettendo di adattare l’approccio e creare fiducia, facilitando soluzioni efficaci nei conflitti. La conoscenza di sé è un percorso continuo ed è essenziale per ogni operatore, poiché ignorare questa prospettiva può complicare la comprensione personale e l’efficacia nell’interazione. L’Enneagramma, applicato alle età della vita e correlato a sistemi antichi come quello vedico o le dignità divine di Lullo, offre una visione profonda del percorso umano, delle sue sfide e delle sue potenzialità evolutive. Per questo, oltre all’enneatipo, è indispensabile conoscere l’età del soggetto per trovare punti di intesa e ottimizzare la relazione.

Importante sentenza del Tar del Lazio sulle tariffe di mediazione ed altro

L’origine della mediazione moderna e il Canone

In evidenza

l’amico che bussa alla porta deve essere ricevuto con tutto l’onore che gli

 appartiene, e non interessa se sia un mendicante o un santo

Pepa E

Ho incontrato sulla mia strada il Canone grazie ad un filosofo tedesco di nome Christian Wolff.

Christian Wolff fu il più importante filosofo tedesco prima di Kant.

Le sue parole ispirarono la dichiarazione di indipendenza americana.

Fondamentale è stato il suo apporto per lo studio scolastico della matematica: ancora oggi usiamo la sua metodica.

Fu inoltre il primo in Occidente ad usare il termine psicologia in due sue opere[1].

Nel 1765 uscì un trattato postumo in cui esprimeva tutti i principi che reggono la mediazione moderna[2]. Il filosofo scrisse in latino quel che aveva imparato sul Canone di cui era innamorato.

Non so dire di quale versione perché in realtà nella storia ne abbiamo avute almeno sette, ma diverse regole wolffiane si ispirano di certo al Canone più famoso, ossia al Kanun di Lekë Dukagjinit.

C’è chi sostiene che Lekë Dukagjinit mise per iscritto appunto il Canone, ma per altri questa è solo una leggenda e vi sarebbe stata solo una tradizione orale dei precetti fino al 1913, data della compilazione.

Ma il fatto che Wolff ne riprenda le norme, potrebbe far pensare che ci siano ancora in giro per l’Europa copie antiche di questo sacro testo: lo chiamo sacro perché per gli Albanesi è stato quasi una religione laica; potremmo dire un po’ come la Bibbia per i Cristiani o le opere omeriche (con cui ci sono peraltro similitudini) per i Greci.

La prima frase che mi ha molto colpito del canone è stata “N’dora tande” che in italiano significa “Nelle tue mani”.

Questa è la frase con cui si chiede la Besa, la tregua accordata a chi deve sangue (una vita umana per una vita umana).

È una frase dalle potenzialità enormi proprio nel settore di cui mi occupo, ovvero quello  della mediazione dei conflitti.

Da che cosa deriva?

Mentre nei nostri tribunali “tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge”, nella cultura albanese da millenni “Tutti gli uomini sono uguali”.

Il che ha un significato molto più profondo, significa che tutti gli uomini sono degni di fiducia, che non c’è una gerarchia di valore tra uomo e uomo, che l’onore, la Burrnija, è attribuita in ugual misura ad ogni uomo in quanto tale e non è incrementabile, e soprattutto non c’è un giudice che possa giudicare un altro uomo senza il suo benestare.

In Albania I tribunali dell’Occidente ed il processo non sono esistiti sino al 1928 (quando il Kanun è stato formalmente abrogato).

In precedenza, sono stati usati esclusivamente la mediazione e l’arbitrato dei saggi, strumenti che si fondano sul consenso delle parti.

Stabilisce il Canone (Kanun di Lekë Dukagjinit) al proposito:

§.886. Nel canone delle montagne dell’Albania, tutti i ragazzi nati sono considerati buoni e non vengono distinti l’uno dall’altro[3].

§.887. Il valore della vita di una persona è uno, sia per il buono che per il cattivo[4].

§.888. Ognuno si considera buono e dice a se stesso: “Sono un uomo” e gli altri dicono: “Sei un uomo!”[5]

Secondo il Canone un uomo si fida di un altro uomo, mentre non si fida di uno Stato che vorrebbe giudicarlo senza il suo consenso: e ciò perché nella storia ci sono stati vari popoli che hanno provato a dominare gli Albanesi, chiusi dapprima tra Impero Romano d’Occidente e Impero Romano d’Oriente, poi in continua lotta con l’impero ottomano, in seguito preda di una feroce ideologia comunista e di un ateismo di stato.

Lo Stato ancora oggi, in molte parti del mondo, diffida dalla mediazione perché non ammette che il suo cittadino possa fare delle scelte autonomamente. 

Solo gli uomini che si danno la parola (la Besa) possono trattare e trovare un’intesa che li soddisfi. 

Scanderberg, l’eroe nazionale albanese, pensava che la “Besa generale”, la fine dei conflitti interni al popolo albanese, fosse la cosa migliore e l’unico modo per ottenere la sospirata indipendenza. Ed aveva ragione anche se non riuscì nel suo intento.

Per affrontare i motivi di un conflitto bisogna che il conflitto termini almeno provvisoriamente per condurre una trattativa.

Ed il conflitto termina nel momento in cui ci si mette nelle mani dell’altro e gli si dice “Fai di me quel che vuoi”.

Quanta modernità in questo concetto!

Nel XIX secolo verrà riscoperto come un pilastro per mantenere buone relazioni da Dale Carnegie, padre della comunicazione moderna.

Se sei in difetto chiedi perdono ed il giudice che sta dentro colui che hai offeso ti giudicherà meno severamente di quanto tu stesso ti saresti giudicato.

Bisogna aver fiducia della coscienza del prossimo.  Ce lo insegna anche la psicologia moderna.

Nel mio lavoro le persone trovano un’intesa nel momento in cui si “riconoscono”, quando abbandonano l’idea di avere un nemico ed un avversario e si aprono all’ascolto della coscienza degli altri ed iniziano ad averne fiducia.

In albanese c’è una parola che rappresenta bene questo stato d’animo che noi mediatori cerchiamo di alimentare: Faleminderit che significa letteralmente “io lodo il tuo onore” o “io faccio devozione al tuo onore”.

Potremmo aggiungere noi: ”Anche se non credi in ciò che credo io”.

Scanderberg lasciò liberi i Prìncipi di scegliere il perdono (Falja fisnike) o la vendetta (Derdhja e gjakut)[6]. Il Canone rispetta il libero arbitrio.

Ma è un anche un fatto che nel Canone  il perdono è elemento fondamentale dal 1444.

L’eguaglianza tra gli uomini e il perdono sono le radici della mediazione moderna.

In una società occidentale dove la vendetta ha sempre tenuto banco sino alla Seconda Guerra mondiale, gli eredi dei Dardani (gli Albanoi) che già usavano la mediazione comunitaria nel IV secolo avanti Cristo, hanno deciso che fosse anche possibile cambiare il paradigma del conflitto.

E anche il cambio di paradigma è stato frutto di un negoziato.

Poco prima della metà del 1400 l’esercito albanese doveva affrontare una delle tante guerre contro l’impero ottomano.

Era guidato da due condottieri: Lek Dukagjin e Giorgio Castriota, detto Scanderbeg.

Entrambe erano principi cattolici e conoscevano bene la cultura occidentale dell’umanesimo (anche se poi Lek Dukagjin  venne minacciato di scomunica).

Giorgio Castriota perdonò un suo luogotenente che lo aveva tradito. E chiese all’assemblea degli uomini di inserire la possibilità di perdono nella legislazione consuetudinaria che si era imposta dal 1444.

Era il 3 marzo. Vi fu un forte dibattito: venne concessa la possibilità di perdonare a patto che la vendetta potesse essere estesa dal singolo assassino a tutti i suoi parenti maschi sino alla terza generazione: ossia Lek Dukagjin chiese in cambio di passare dalla vendetta alla faida.

Lek Dukagjin divenne poi il raccoglitore di tutte le consuetudini del popolo albanese che si tramandarono, come abbiamo detto, probabilmente oralmente sino al 1913 (e ci aggiunse ovviamente anche del suo).

Come viene descritto il perdono ce lo dicono due norme:

§.598. “L’onore disonorato non può essere compensato con beni materiali, ma o con il versamento di sangue, o con il perdono nobile (attraverso la mediazione di buoni amici).

“§.991. Il garante del pegno non può chiedere perdono e promesse del Kanun senza risolvere prima la questione.”

Questi articoli determinano  la nascita della mediazione moderna.

Il primo ci dice che la vendetta[7]  e il perdono stanno sullo stesso piano.

Il secondo che la Besa tra i contendenti ed il mediatore si instaura solo a seguito della consegna del pegno; il pegno non è sempre un oggetto di valore economico: può essere anche una semplice cartuccia; consegnarla significa rispettare la tregua (“io non ti sparerò per un certo termine”).

In altre parole, il perdono può essere concesso se sei veramente intenzionato a risolvere la questione.

Nella legislazione italiana sulla mediazione (Decreto legislativo 28/10 art. 8) oggi si parla di pagamento dell’indennità (appunto il pegno albanese) e di cooperazione in buona fede e lealtà nel setting di mediazione.

Se interpretassimo il concetto secondo il Kanun (e peraltro secondo l’interpretazione anglofona dei termini che a qualcuno si è certamente ispirata) questa formula significherebbe che è necessario avere la sincera intenzione di risolvere il conflitto  e di mettere i bisogni dell’altro davanti ai propri anche se ciò non appare conveniente.

C’è un passo che ritengo assai significativo del Canone su come si dimostra la lealtà al di là della propria convenienza.

§.856. La famiglia della vittima, se concede tregua all’assassino, quest’ultimo, anche se ha ucciso, deve partecipare al lutto e al funerale della vittima, accompagnandola fino alla sepoltura e rimanendo per il pranzo. – Questa tregua dura 24 ore.

Essere leale vuol dire quindi avere il coraggio di mettersi nelle mani dell’offeso in modo tale che l’offeso possa prendere in considerazione il nostro pentimento o perlomeno il nostro desiderio di risolvere il conflitto.

E se non abbiamo questo coraggio l’offeso può legittimamente ritirare la tregua che ci ha concesso in un momento così delicato per lui; la tregua, la fiducia spetta solo a chi si comporta onestamente, ossia secondo il Canone.

§.857. Se l’assassino non partecipa al lutto e al pranzo secondo la tregua concessa, non viene considerato un disonore per la famiglia della vittima non concedere tregua, poiché l’assassino ha aggiunto violenza alla violenza.

Chi invece rispetta i precetti anche se è un assassino viene considerato un ospite.

Una volta che la trattativa è iniziata portarla a compimento è una questione di onore.

Chi interrompe il mediatore o viene meno alla parola data viene disonorato dalla comunità[8].

Wolff. Scrive: “§927

Coloro che acconsentono a un mediatore non sono obbligati a utilizzare la sua mediazione, a meno che non vi sia una promessa perfetta da una parte e un’accettazione dall’altra.”

La base di tutto è dunque la “promessa perfetta” ossia la Besa che si può anche tradurre come tregua, ciò su quella fase necessaria che è il tramite tra l’uguaglianza ed il perdono.

Dice il Canone che:

§.854. La tregua è un periodo di libertà e sicurezza che la famiglia della vittima concede all’assassino e alla sua famiglia, non perseguendoli per vendetta temporaneamente e fino a un termine stabilito.

§.855. Mandare persone per chiedere tregua è una consuetudine, concedere tregua è un dovere e un atto di coraggio.

Ecco perché parlavo di coraggio.

Ma chi sono queste persone che vengono inviate dai parenti dell’assassino, dal villaggio o dalla Bandiera? Sono i miei avi, anche se per quanto ne so non ho sangue albanese, ma potrei sbagliarmi.

Nel Consiglio albanese gli anziani erano seduti in cerchio quando dovevano prendere una decisione o suggellare un accordo (come nel mondo omerico).

Il mio ambiente di lavoro è costituito  non a caso da un tavolo rotondo dove le parti prendono decisioni condivise e siedono su sedie uguali.

Gli anziani parlavano uno alla volta e quando  l’uomo parlava tutti gli altri erano costretti ad ascoltare in silenzio. Durante il  dibattito in assemblea erano proibite le  parole offensive.

Le regole dell’Assemblea sono state applicate con precisione e sono state trasmesse oralmente (o per iscritto) di generazione in generazione.

Quando io mi presento in mediazione detto tre regole che derivano da questa pratica: “Spegnete i telefonini, parlate uno alla volta, non offendetevi”.

Queste regole devo darle all’inizio perché, se non lo facessi e poi riprendessi i contendenti, ferirei il loro onore.

§.667. Il mediatore, come il messaggero, non è colpevole né è responsabile.

Questa regola sta alla base della mia attività: le parti non possono ritenermi responsabile quando medio perché ogni decisione viene presa da loro. Solo se io faccio una proposta divento responsabile, ma per facilitare semplicemente la comunicazione e la negoziazione non mi possono addossare alcuna responsabilità, a meno che io non sia parziale

§.668. Mediatore è colui che concilia le male parole o scongiura la vendetta, da cui potrebbe derivare un omicidio o un altro danno.

Come esperto di comunicazione nella prima parte del mio lavoro cerco di depurare la versione dei fatti dalla negatività e dunque cerco di eliminare le offese dal contenuto espresso e nello stesso tempo tento di far capire alle parti che ho compreso quanto mi hanno riferito. Questo adempimento si chiama parafrasi; è stata introdotta da Carl Rogers che la chiama riformulazione, ma, a quanto pare, il Canone era già perfettamente consapevole del lavoro del mediatore.

Io non scongiuro la vendetta ma il processo che nello stesso modo potrebbe portare alle parti un danno o addirittura l’annientamento reciproco: l’escalation del conflitto quando le parti vanno davanti al giudice è molto difficile fermarla (come insegna Glasl).

§.669. Il mediatore può essere un uomo o una donna, un ragazzo o una ragazza, o anche un prete.

Questa regola è stata ripresa anche negli Stati Uniti ove il mediatore è semplicemente una persona che è addestrata per mediare. In Svezia e in Germania spesso si può trovare come mediatore un sacerdote. Un sacerdote conciliava nel Lombardo-Veneto in luogo del giudice, sino al 1848 Anche nel nostro attuale ordinamento non c’è preclusione se non relativamente al fatto che bisogna possedere una laurea magistrale o a ciclo unico ovvero una laurea triennale con iscrizione ad un albo o collegio.

Wolff scrive in piena linea con il Canone: “§926

Chiunque può offrirsi come mediatore: dipende dalla volontà delle parti se vogliono accettarlo o meno.”

§.670. Il mediatore può intervenire di casa in casa, di villaggio in villaggio, di bandiera in bandiera.

La prima funzione del mediatore che viene ricordata ad esempio nella storia cinese è quella di cercare i litigi dove si possono trovare. Il mediatore dall’origine dei tempi è itinerante. Ricordo ad es. i Missi dominici e poi i Conservatori della pace nell’Inghilterra medievale, i conciliatori francesi che ancora oggi si muovono da un luogo ad un altro, il conciliatore delle Due Sicilie che andava appunto in cerca dei litigi. Poi nel 1865 si è pensato in Italia che questa attività fosse pericolosa e da allora abbiamo una sede fissa dove vengono le persone: in particolare io medio soprattutto in Tribunale. Con l’avvento della tecnologia, tuttavia, il Canone torna ad essere pienamente sul pezzo dato che il mediatore può potenzialmente mediare con persone dislocate in ogni parte del mondo.

§.677. Se ci sono cento morti da una parte e nessuno dall’altra, se il mediatore interviene, il fucile si fermerà, il fuoco si spegnerà (finché il mediatore non avrà adempiuto al suo ufficio).

Questa regola di rispetto della Besa accettata è presente in diversi ordinamenti ed è stata ripresa anche dalle norme dell’UNCITRAL (l’organismo che si occupa di relazioni civili e commerciali per l’ONU) degli anni ’80. In versione moderna significa che durante il tempo di mediare – in Italia oggi tre mesi – non è possibile rivolgersi al giudice a meno che non siano in pericolo i diritti, ossia ci sia urgenza di provvedere.

§.678. Se la parola del mediatore viene sminuita, la fazione che inizia la sparatoria interrompe l’amicizia con il mediatore. (Se la sparatoria e la parola sminuita continuano dopo la mediazione, la situazione diventa confusa, le armi si incrociano e si combatte sul posto.).

Anche questa norma riprende i concetti precedenti, chi rompe la mediazione fa si che il conflitto venga dominato dall’entropia, cioè dal caos. È quello che succede quando le persone si alzano dal tavolo: dicono che si vendicheranno (cioè, che andranno in giudizio), ma sono spesso solo molto confusi e arrabbiati     

 “§.679. Le parole consuete della mediazione sono: ‘Lasciate le parole, uomini, io sono il mediatore! – Abbassate le armi, uomini, io sono il mediatore fino a che non raggiungiamo un accordo. – Abbassate le armi, perché il villaggio…, la bandiera… è il mediatore!'”

Questo passaggio sottolinea l’importanza del ruolo del mediatore nel risolvere i conflitti. Il mediatore è visto come una figura autorevole che può fermare la violenza e facilitare la comunicazione per raggiungere un accordo pacifico. Oggi il mediatore che pure mantiene questa funzione di pacificatore, non è così importante nella società: sarebbe opportuno che rappresentasse il popolo come il Giudice. Nel momento in cui la Direttiva 52/08 ha richiesto che ci sia equilibrio tra giudizio e mediazione avrebbero potuto investire il mediatore di una potestas pubblica, come spiega eloquentemente il Canone, ma purtroppo gli uomini di oggi non vedono nella mediazione e nel mediatore una figura sacrale come accadeva anche in Grecia con riferimento agli Araldi che sono stati i primi mediatori.

Il Canone spiega benissimo questa sacralità della mediazione con le norme seguenti

§.988. Quando i cuori delle famiglie dell’assassino e della vittima si riconciliano, bevono il sangue l’uno dell’altro.

§.989. Prendono due piccoli bicchieri, li riempiono a metà con acqua o grappa, uno dei presenti lega i due mignoli, li punge con un ago, facendo uscire una goccia di sangue in ciascun bicchiere.

§.990. Dopo aver mescolato il sangue o averlo agitato bene, scambiano i bicchieri, con le mani incrociate, e bevono il sangue l’uno dell’altro. Tra grandi festeggiamenti sparano colpi di fucile e diventano come fratelli nati dalla stessa madre e padre.

Nella Grecia antica la riconciliazione veniva celebrata in una processione religiosa. C’è chi sostiene non a caso che i Dardani Albanoi non siano altro che gli antichi Pelasgi che abitavano la Grecia prima degli Achei. 

Oggi quando le parti si riconciliano io mi commuovo talvolta fino alle lacrime: non c’è nulla che faccia bene al cuore come il perdono reciproco dopo il riconoscimento.

§.680. Il mediatore prende impegni da entrambe le parti, stabilendo il giorno e il luogo in cui si riuniranno insieme per raggiungere un accordo.

Questo articolo esprime il fondamento della giustizia, ossia il contraddittorio.

Ogni parte deve poter esporre le proprie ragioni nel luogo e nel tempo indicato.

Tutte le definizioni di mediazione si rifanno a questa regola. Cito quella più accreditata dell’Uniform Mediation Act del 2003: “Per mediazione si intende <<qualunque processo nel quale un mediatore facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti allo scopo di assisterle a raggiungere un accordo volontario relativamente alla loro controversia>>”

Ne nostro ordinamento la mediazione è amministrata: ciò vuol dire che il tempo ed il luogo non vengono fissati dal mediatore, ma dall’Organismo di mediazione a cui il mediatore appartiene, ma la regola e che le parti devono sempre essere presenti e il mediatore può astenersi dal mediare solo per gravi motivi (come dice il Canone “prende impegni” nei confronti di tutte le parti).

Christian Wolff scrive a proposito di questa regola del Kanun:

“§ 923

Il mediatore è colui che si impegna a risolvere una controversia tra altri, senza avere il diritto di risolverla. L’atto con cui la composizione è realizzata o tentata da un terzo è chiamato mediazione.

§924

Poiché il mediatore compone una controversia tra altri, o almeno cerca di comporla, agisce per conto di entrambe le parti.”

§.681. Se il mediatore non riesce a risolvere la disputa, le garanzie di entrambe le fazioni vengono affidate agli uomini saggi, e il mediatore è sollevato e si libera dalla mediazione.

Questa norma esprime un concetto ormai diventato davvero universale, ossia che il mediatore non può giudicare perché conosce i segreti di entrambe le parti. Nella cultura albanese il caso passa agli arbitri, cioè agli anziani una volta pagato il pegno. Anche nel nostro ordinamento il mediatore non può avere contatto con le parti per due anni dalla mediazione e mai per la stessa questione. Chi voglia procedere deve andare davanti al giudice o agli arbitri.

Il mediatore deve poter sempre mantenere, in sostanza, la sua imparzialità.

Wolff scrive: “§ 925

Se una parte o entrambe concordano con il mediatore di intraprendere la mediazione, lo obbligano solo a intraprendere la mediazione, ma non gli conferiscono il diritto di risolvere la controversia. Il mediatore deve essere imparziale, ovvero lontano dal favore delle parti. Poiché il parziale, o favorevole alle parti, favorisce una parte più dell’altra, chi favorisce qualcuno lo preferisce agli altri nel promuovere la felicità; il favorevole alle parti decide sulla controversia non in base alla verità, ma in base all’utilità di colui che favorisce.”

§.682. La mediazione termina sempre con il sorgere o il tramontare del sole.

Questo principio ci mostra chiaramente quanto probabilmente il diritto romano abbia influenzato il Canone.

Per percorrere il corso degli onori i Romani dovevano conciliare dalle 6 del mattino alle 6 di sera chiunque bussasse alla loro porta. Stesso principio riguarda l’avo del Giudice di pace francese ossia l”’Uditore del castello sopra un ponte” che operava In Francia nel XIII secolo. È possibile che Scanderberg o Dukagjinit, durante i loro viaggi in Occidente siano venuti in contatto con questa tradizione. Si tenga però anche presente che  l’Imperatore Giustiniano nacque vicino a Skopje: e dunque se si ritiene che, come alcuni sostengono, il Canone sa in realtà dell’Età del Bronzo[9]  potrebbe aver influenzato la compilazione giustinianea.

Anche oggi le mediazioni si tengono in un arco di tempo similare: fa eccezione il Giappone ove si media anche di notte.

Per concludere vorrei aggiungere un particolare in relazione alle Vergini Giurate.

Non è un caso a mio modesto parere che il fenomeno si affermi contemporaneamente alla nascita del Canone secondo i desideri di Scanderberg che concede il perdono in alternativa alla vendetta.

Alcuni vedono le Vergini Giurate come uno strumento del patriarcato.

Ma io non sono pienamente d’accordo. Ci sono diversi casi in cui si può “giurare la verginità”, tagliarsi i capelli e vestirsi da uomo.

Certo possiamo parlare di patriarcato se i genitori hanno già deciso per la donna alla nascita. E così pure qualora la donna decida di accudire il padre rimasto solo, o quando morti tutti i maschi a lei competa di fare vendetta.

Ma ci sono Vergini Giurate anche per scelta autonoma, anche se questa scelta spesso deriva dal fatto che rifiutano un matrimonio oppure perché divengono religiose (anche se gli uomini accettano la verginità solo quando è necessitata).

In questo caso io vedo un bagliore di ritorno della società matrilineare nella quale abbiamo vissuto per quasi 46.000 prima dell’avvento del patriarcato (tra il III ed il II millennio).

La società matrilineare è quella che ha salvato l’umanità per tanti millenni e, secondo me, ritorna un poco nella cultura albanese quando la donna fa una scelta autonoma, anche se il Canone la considera come “un otre da riempire”; perché anche nella società albanese come in quella primitiva la donna è comunque multitasking e si occupa di tutte le relazioni domestiche.

Senza contare che l’offesa alla donna non può essere perdonata.

E dunque per il Canone la donna ha comunque un posto di grande rilievo (sposa, genitrice, partecipe dei funerali e appunto vergine giurata che riceve l’eredità, si comporta da uomo e può partecipare alle assemblee) in un mondo – quello in cui il Canone si affermò – in cui tutte le società avevano norme similari, essendosi diffuso ormai il patriacato.

Se ciò è vero allora si capisce perché in Albania nasce anche la mediazione moderna, quella pratica che si impose appunto nel mondo primitivo nella società matrilineare.

Non a caso il patriarcato porta con sé il giudizio che il Canone stigmatizza assumendo che tutti gli uomini sono uguali.


[1] Psychologia empirica (1732) e Psychologia rationalis (1734)

[2] Christiani Wolfii Jus naturae methodo scientifica pertractatum, pars prima [-octava], in qua obligationes et jura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur et totius philosophiae moralis omnisque juris reliqui fundamenta solida jaciuntur, cum clarissimi auctoris vita, et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus: Christiani Wolfii … Pars octava, sive ultima. De imperio publico seu jure civitatis in qua omne jus publicum universale demonstratur et verioris politicae inconcussa fundamenta ponuntur. Et nunc primum cum viri cl. de Vattel animadversionibus .., Volume 8

[3] §.886. Në kanû të Malevet të Shqypnis gjithsà djelm të lein, njehen të mirë e nuk veçohen njani prei tjetrit.

[4] §.887. Çmimi i jetës së nierit âsht nji, si per të mirin si edhè per të keqin.

[5] §.888. Seicilli mbahet i mirë edhè i thotë vedit: “Jam burrë” e i thonë: “A jé burrë!«

[6] §.518. Sei libero di mantenere il tuo onore, sei libero di disonorarti; §.519. Il canone dice: “Il volto annerito, se vuoi lavalo, se vuoi anneriscilo ancora di più.”.

[7] Che nel Kanun non serve a risarcire l’ira dell’offeso: è un istituto regolato scrupolosamente dalla legge allo scopo di difendere la vita umana e mantenere l’ordine nella società.

[8] §.691. Ndera i mirret burrit:

(omissis)

c) Me i prishë ndermjetsin a besen

[9] Tra il 2300 a.C. e il 950-800 a.C.

Correttivo e negoziazione assistita

In evidenza

Mediazione obbligatoria in Inghilterra e Galles

La storica decisione del novembre 2023 della Corte d’appello nel caso Churchill contro Merthyr Tydfil County Borough Council emessa lo scorso anno ha provocato una modifica della practice.

la Corte d’appello aveva stabilito che i tribunali hanno il potere di ordinare alle parti di impegnarsi in una mediazione o in un’altra forma di ADR, oltre ad avere il potere di sospendere il procedimento per facilitare l’ADR tra le parti.

In seguito alla sentenza, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare le modifiche alle Civil Procedure Rules (CPR).

Nel luglio 2023, il governo inglese aveva già annunciato piani per introdurre la mediazione obbligatoria per tutte le controversie di modesta entità della Parte 7 presso la County Court (controversie su una specifica somma di denaro di valore fino a £ 10.000), stabilendo come termine il 22 maggio del 2024.

Il 15 aprile 2024 è stata pubblicata la modifica alla practice che regola il funzionamento del programma pilota fino al 21 maggio 2026. Sono stati pubblicati anche moduli aggiornati, incluso un questionario modificato della practice.

La mediazione obbligatoria non si applicherà alle richieste di risarcimento per incidenti stradali o lesioni personali.

Le domande che rientrano nel progetto pilota saranno inoltrate al Small Claims Mediation Service gestito da HMCTS quando tutte le parti avranno presentato il questionario. Questo servizio è gratuito. Le sessioni di mediazione si tengono per un’ora via telefono. Se il caso non viene risolto in mediazione, si può attivare il giudizio. Il tribunale valuterà quindi all’udienza finale se sanzionare una parte se non ha partecipato alla mediazione e potrebbe tenere conto di tale mancata partecipazione quando considera un comportamento irragionevole ai fini delle spese.

Scuola di Alta Formazione U.N.A.M.

In evidenza

Il 25 ottobre 2024 partirà il Corso di Alta Formazione U.N.A.M. e si concluderà il 18 ottobre 2025.

Si tratta di un percorso diretto agli avvocati che desiderino aggiungere al bagaglio di udienza quello della negoziazione, ma si dirige nello stesso modo ai praticanti legali: questi ultimi sono indubbiamente il nostro futuro.

In altri paesi i legali hanno compreso che può essere altrettanto soddisfacente concludere accordi.

In Italia questo modo di pensare è stato decisamente preminente sino alla Seconda Guerra mondiale. Dall’Unità d’Italia in poi nessun legale ha pensato che fosse cosa migliore ottenere una sentenza. Gli avvocati consigliavano i propri clienti di conciliare oppure transigevano rinunciando alla lite.

Negli anni ’30 dello scorso secolo il nostro modo di gestire la giustizia è stato in qualche modo ripreso negli Stati Uniti, ove è notorio che i processi siano davvero l’ultima risorsa e da ultimo, negli anni 2000, in Germania ove gli accordi sono in crescita.

Negli ultimi quindici anni noi ci siamo fatti le ossa come mediatori e oggi abbiamo un’esperienza degna dei paesi anglofoni.

Ma il mondo va avanti anche per i non mediatori: in diversi paesi la necessità delle cosiddette competenze trasversali è un dato pacifico da molti anni.

Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione. Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato).

Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).

Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”.

Tanto per fare alcuni esempi.

In U.N.A.M. abbiamo pensato che è venuto il momento di aiutare i giuristi ad assistere le parti in negoziazione e in mediazione.

La Scuola di cui vedete la sintetica brochure con scheda di iscrizione qui sotto non fa altro che mettere in pratica questa alta missione. Per maggiori informazioni consultate il link https://unam.it/la-scuola-di-alta-formazione/

Quando sono diventato avvocato non esisteva la possibilità di negoziare se non in ambito lavoristico; la conciliazione civilistica e commerciale nel 1993 aveva solo timidamente bussato alla nostra porta grazie alla Camere di Commercio (per la verità ci avevano già provato con un progetto di legge del 21 febbraio 1861 ma non se ne era fatto nulla) .

Esisteva dunque solo la transazione che però alla fine non accontentava del tutto una mentalità individualista come quella occidentale (in Oriente invece è la regola perché qui l’armonia sociale ha maggiore importanza del diritto del singolo individuo).

Così si pensò ad importare la mediazione per “allargare la torta”.

Per “allargare la torta” però bisogna saper negoziare e per saper negoziare bisogna in primo luogo acquisire (pochi ce l’hanno per natura) un’attitudine collaborativa.

Si tratta di un’operazione molto complessa che richiede un approccio multidisciplinare.

U.N.A.M. in questo anno di corso ha l’ambizione di mettersi a servizio di coloro che vogliano cercare anche un altro modo di affrontare i conflitti propri e altrui.

Ho accettato l’incarico di direttore della Scuola di Alta Formazione U.N.A.M. perché tra un anno voglio che ci siano nei vari fori altri esperti del componimento amichevole: la collettività non può che guadagnarci.

Dati rilevanti della giustizia italiana 2022-2024

Dati rilevanti in tema di giustizia (2022-2024) ITALIA  Dati
Popolazione 202259.037.474
Popolazione 202358.870.762
Indice dello Stato di diritto su 142 paesi 202332°
Riforme della giustizia 20234
Sopravvenuto non penale (primo grado) 20223.069.948
Sopravvenuto civile e commerciale (primo grado) 20221.298.824
Sopravvenuto amministrativo (primo grado) 202259.037
Sopravvenuto non penale (primo grado) (escluse cec) 20221.771.124
Sopravvenuto non penale (primo grado) (escluse cec e amministrativo) 20221.712.087
Pendente non penale (primo grado) 20223.188.024
Pendente civile e commerciale (primo grado) 20222.007.274
Pendente amministrativo (primo grado) 2022118.075
Pendente non penale (primo grado) (escluse cec) 20221.180.750
Sopravvenuto non penale (primo grado) (escluse cec e amministrativo) 20221.062.675
Sopravvenuto + pendente non penale (primo grado) 20226.257.972
Sopravvenuto + pendente cec (primo grado) 20223.306.098
Sopravvenuto + pendente amministrativo (primo grado) 2022177.112
Sopravvenuto + pendente non amministrativo e non cec (primo grado) 20222.774.762
Tempo primo grado causa non penale 2022 (giorni)358
Tempo primo grado causa civile e commerciale 2022 (giorni)540
Tempo secondo grado causa civile e commerciale 2022 (giorni)753
Tempo terzo grado causa civile e commerciale 2022 (giorni)1063
Tempo totale tre gradi civile e commerciale (giorni)2.356
Tempo primo grado causa amministrativa (2022) (giorni)574
Tempo secondo grado causa amministrativa (2022) (giorni)416
Tempo totale due gradi amministrativo (giorni)990
Performance dei giudici su cause non penali (2022)106%
Performance dei giudici su cause civili e commerciali (2022)104%
Performance dei giudici su cause amministrative (2022)134%
Pendente non penale (primo grado) a fine anno2.996.742
Pendente civile e commerciale (primo grado) a fine anno1.926.983
Litigi amministrativi UE (primo grado) a fine anno77.923
T. m. UE causa non penale (primo grado) 2022 (giorni)185
T.m. UE causa civile e commerciale (primo grado) 2022 (giorni)282
T. m. UE causa civile e commerciale (secondo grado) 2022 (giorni)324
T. m. UE causa civile e commerciale (terzo grado) 2022 (giorni)286
T. m. UE causa civile e commerciale (tre gradi) 2022 (giorni)892
T.m. causa amministrativa UE (3 gradi)416
T.m. procedimenti contro decisioni giudiziarie in materia di Concorrenza (primo grado)482
T.m. procedimenti contro decisioni della autorità della Concorrenza (primo grado)706
T.m. procedimenti contro decisioni giudiziarie di regolamentazione del Consumo elettronico (primo grado)1.413
T.m. procedimenti giudiziari per violazione dei marchi comunitari (primo grado) nei contenziosi tra privati660
T.m. procedimenti giudiziari di regolamentazione del consumo (primo grado)548
T.m. procedimenti giudiziari avverso le decisioni delle autorità di regolamentazione del consumo (primo grado)183
T.m. cause in materia di riciclaggio di denaro (primo grado)3.360
Spesa per giustizia per abitante111,87
Percentuale del PIL in spese per i tribunali0,34
Salario annuale di un giudice o pm di prima nomina51.482,8
Salario annuale di un giudice di appello o di cassazione175.647
Numero avvocati (2022)235.382
Numero giudici (2022)7.203
Giudici donne in Cassazione (2022)35,1%
Posizione mondiale ADR45°
Posizione Europea ADR24°
Posizione UE ADR23°
Numero mediatori (2024)24.735
Numero di mediazioni civili e commerciali (2022)155.122
Numero di mediazioni civili e commerciali (2023)178.182
Accordi in mediazione civile e commerciale (2022)23.222
Percentuale mediazioni su non penale a ruolo primo grado (2022): 6.257.9722,47
Percentuale accordi in mediazione su non penale a ruolo primo grado (2022): 6.257.9720,37
Percentuale mediazioni su civile e commerciale a ruolo primo grado (2022): 3.306.0984,69
Percentuale accordi in mediazione su civile e commerciale a ruolo primo grado (2022): 3.306.0980,70
Media del compenso pagato al difensore per gratuito patrocinio penale (2023)2.726 €
Come il pubblico percepisce l’indipendenza dei giudici italiani (2024)Assolutamente pessimo: 54% Assolutamente buono: 36%
Come le società percepiscono l’indipendenza dei giudici italiani (2024)Non so 10% Assolutamente buono 42% Assolutamente pessimo 49%
Gli investitori ritengono protetti i loro investimenti dai tribunali? (2024)Non so 3% Totalmente fiduciosi 57% Totalmente insicuri 40%
Italia (WJP 2023)Fattori e sub-fattoriIndicePosizione nel MondoConfronto 2015-2023
Stato di diritto  20230,6732°+0,3
1Limiti al potere del governo0,7124° 
1.1I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore0,7229° 
1.2I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario0,7026° 
1.3I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti0,7620° 
1.4I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta0,6227° 
1.5I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi0,6835° 
1.6La transizione del potere è soggetta alla legge0,8031° 
2Assenza di corruzione0,6541°+0,6
2.1I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati0,5943° 
2.2I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati0,8341° 
2.3I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati0,8621° 
2.4I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati0,3171 
3Governo aperto0,6332°+ 0,2
3.1Leggi e dati governativi pubblicizzati0,6038° 
3.2Diritto all’informazione0,6622° 
3.3Partecipazione civica0,6636° 
3.4Meccanismi di reclamo0,6157° 
4Diritti fondamentali0,7330°-0,1
4.1Parità di trattamento e assenza di discriminazione0,6830° 
4.2Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito0,8431° 
4.3Il giusto processo e i diritti dell’imputato0,7027° 
4.4La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita0,6835° 
4.5La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita0,7438° 
4.6La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita0,8122° 
4.7La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita0,7826° 
4.8I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti0,5961° 
5Ordine e sicurezza0,7562°+ 0,1
5.1La criminalità è efficacemente controllata0,8159° 
5.2I conflitti civili sono effettivamente limitati156° 
5.3La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali0,4575° 
6Applicazione normativa0,6433°+ 0,8
6.1I regolamenti del governo sono effettivamente applicati0,6435° 
6.2I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria0,8228° 
6.3I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli0,4575° 
6.4Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi0,6231° 
6.5Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento0,6638° 
7Giustizia civile0,5851°0
7.1Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela0,6150° 
7.2La giustizia civile è libera da discriminazioni0,6637° 
7.3La giustizia civile è esente da corruzione0,6951° 
7.4La giustizia civile è esente da influenze governative improprie0,7034° 
7.5La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli0,32100° 
7.6La giustizia civile viene applicata in modo efficace0,35127° 
7.7I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci0,7245° 
8Giustizia criminale0,6426°+ 0,1
8.1Il sistema di investigazione penale è efficace0,4849° 
8.2Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace0,5634° 
8.3Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale0,5340° 
8.4Il sistema penale è imparziale0,6227° 
8.5Il sistema penale è libero dalla corruzione0,7530° 
8.6Il sistema penale è libero da influenze governative improprie0,8314° 
8.7Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato0,7027° 
Tipologia mediazioni 2023Iscritti (*)Percentuale
(*) Altra natura della controversia32.61618,3%
Diritti reali27.51915,4%
Condominio24.59613,8%
Contratti bancari22.33512,5%
Locazione18.06010,1%
Contratti assicurativi15.3818,6%
Successioni ereditarie9.6015,4%
Divisione9.3995,3%
Contratti finanziari6.1433,4%
Risarcimento danni da responsabilità medica4.8872,7%
Comodato1.9281,1%
Contratto d’opera1.8151,0%
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa1.2750,7%
Affitto di Aziende1.0550,6%
Contratti di somministrazione (comprende la fornitura di energia elettrica, gas e acquane)7800,4%
Contratti di subfornitura2160,1%
Società di persone1530,1%
Patti di famiglia1500,1%
Franchising830,0%
Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter770,0%
Consorzio530,0%
Associazione in partecipazione340,0%
Contratti di rete260,0%
Totale178.182100,0%

Compilatore: Avv. Carlo Alberto Calcagno

Fonti:

Ammontare della popolazione:

https://www.populationpyramid.net/

Statistica della mediazione 2023:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST337881

Dati sullo stato di diritto:

WJP Rule of Law Index ® del 2023:  valuta 142 paesi e giurisdizioni in tutto il mondo.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

Dati numerici sulla giustizia italiana:

EU Justice Scoreboard 2024

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3164

Quadro di valutazione della giustizia UE 2024

In evidenza

Ieri la UE ha rilasciato il Quadro di valutazione della giustizia UE 2024.
Aspettiamo ovviamente di analizzare gli allegati con i dati numerici prima di fare bilanci precisi.
Faccio solo due considerazioni:
1) Le riforme nel 2023 in EU hanno riguardato per lo più il processo, la figura del giudice e dell’avvocato.
2) Per quanto riguarda la promozione e l’uso degli ADR l’Italia è nel 2023 al 22° posto; i primi paesi sono invece Germania, Spagna e Polonia.

Codici tributo per crediti di imposta e gratuito patrocinio (mediazione e negoziazione assistita)

In evidenza

La valutazione del giudice in Cina

In evidenza

Dalla riforma Cartabia in poi si sente molto parlare in Italia della valutazione dei giudici.

Come sappiamo la loro carriera è oggi determinata anche dalla frequentazione di seminari e corsi per l’aggiornamento in mediazione dal numero e dalla qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi.

Questi elementi costituiscono dal 30 giugno 2023, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato[1].

Il Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 ha poi, tra le altre cose, approvato una serie di modifiche al concorso per entrare in magistratura: prevedono che l’esame di stato si possa provare per quattro volte e non più solo per tre, e introducono i test psico-attitudinali per i candidati e le candidate. Quest’ultima misura sarà applicata solo a partire dal 2026[2].

Che cosa sono i test psicoattitudinali?

Si tratta di esercizi volti ad accertare le capacità di attenzione, memoria, calcolo e sintesi del candidato. In particolare, i test attitudinali valutano quattro aree di ragionamento: verbale, numerico, logico e spaziale.

Tale ultima misura è stata molto criticata nei giorni scorsi.

Il mio debole parere è che tutti coloro che abbiano a che fare col pubblico dovrebbero sottoporsi a questi test e ciò non è sufficiente, perché poi bisognerebbe insegnare ai pubblici dipendenti a relazionarsi con le persone: il mediatore impara sostanzialmente come ci si relaziona in modo costruttivo e non è un caso che ad esempio in Lussemburgo tutti i dipendenti pubblici debbano partecipare ad un corso di mediazione.

In questo contributo mi interessa vedere quale possa essere la mentalità orientale in materia: in particolare che cosa avviene in Cina ove nel 2022 sono stati affrontati 30.314.250 di procedimenti[3].

La Cina è il Paese che ha più giudici al mondo: sebbene non esistano statistiche ufficiali precise, si può dire che nel 2012 approssimativamente il numero dei giudici era di circa 200.000 unità[4] e il numero delle persone impiegate nell’intero sistema giudiziario cinese era di circa 300.000 persone.

Se calcolato sulla base della popolazione cinese di allora (1,3 miliardi), si poteva parlare 1 giudice ogni 6.000 persone.

Nel 2004 si stimava che ogni giudice in Cina affrontasse circa 200 procedimenti all’anno.

Nel 2017 i procedimenti affrontati annualmente erano circa 150[5] e si stimava ci fossero 120.000 giudici di tribunale.

Un articolo[6] di stampa, tuttavia, precisava nel 2017 che nella regione di Dongguan il giudice civile poteva arrivare ad affrontare anche a 1.600 casi all’anno (il giudice più ligio del tribunale che era una donna di 29 anni, arrivava a 1.924 casi annuali per uno stipendio di circa 800 euro che all’epoca era uno stipendio dirigenziale).

In questo luogo che era il tribunale più frequentato in Cina i giudici civili non avevano giorni liberi durante l’anno, decidevano 4 o 5 casi al giorno (non avevano tempo per dormire e mangiare); le donne magistrato avevano frequenti aborti spontanei per la fatica ed alcuni di loro si sono suicidati.

Il carico di lavoro dei giudici di prima linea era quattro volte quello dei normali dipendenti pubblici.

Di fronte a questa situazione la Corte Intermedia del Popolo di Dongguan e i tribunali di base invitavano regolarmente gli psicologi nei tribunali per tenere conferenze, o contattavano studi di salute mentale affinché i giudici riducessero il loro stress.

La dedizione al lavoro è fondamentale, come vedremo, per i giudici cinesi.

La Corte Suprema Cinese è intervenuta con alcune “opinioni” che potremmo definire delle leggi, sulla valutazione dei giudici nel 2008, 2011, 2018 e 2021

Delle prime due discipline abbiamo solo alcuni commenti perché il governo cinese proibisce in questo momento storico agli occidentali di accedere ai documenti ufficiali.

Miglior fortuna abbiamo con il parere del 2021 (e con quello del 2018 che è stato abolito da quello del 2021) che è molto interessante per capire quanto siano lontani da noi: quelli che consideriamo valori sono per loro disvalori[7].

Riporto qui la traduzione del testo del 2021 con note in lingua cinese.

Ente di pubblicazione: Corte Suprema del Popolo Numero di pubblicazione: Legge [2021] n. 255 Data di pubblicazione: 03-11-2021

Data di entrata in vigore: 03-11-2021

Data di scadenza:

Categoria: Riferimento politico

Fonte del documento: Corte Suprema del Popolo[8]

Legge [2021] n. 255 Corte Suprema del Popolo

Notifica di emissione delle “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici”

A tutte le Corti Superiori del Popolo delle province, regioni autonome, municipalità direttamente controllate dal governo centrale, e alla filiale del Corpo di Produzione e Costruzione del Xinjiang della Corte Superiore del Popolo della Regione Autonoma Uigura del Xinjiang:

Stabilire e perfezionare un meccanismo di valutazione dei giudici è un requisito intrinseco per l’attuazione completa del sistema di responsabilità giudiziaria, nonché una misura importante per le corti del popolo per rafforzare concretamente la gestione del personale e la gestione dei processi e migliorare la qualità e l’efficacia dei giudizi. Al fine di rafforzare e migliorare ulteriormente il lavoro di valutazione dei giudici, dopo lo studio e l’approvazione della riunione del gruppo del partito della Corte Suprema del Popolo, le “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici” (di seguito denominate “Opinioni guida”) sono ora pubblicate per voi. Si prega di trasmettere rapidamente ai tribunali intermedi e di base della vostra giurisdizione e di attuare diligentemente l’attuazione in base alla realtà.

Tutte le corti del popolo devono elevare la loro posizione politica, unificare concretamente il pensiero e riconoscere pienamente l’importanza della valutazione dei giudici. È necessario organizzare attentamente l’apprendimento e la formazione, guidare i giudici ad aumentare la consapevolezza dell’accettazione della valutazione e comprendere completamente l’orientamento dei valori e il contenuto degli indicatori della valutazione. È necessario rafforzare la leadership organizzativa, pianificare in anticipo e spiegare seriamente per garantire l’attuazione stabile delle “Opinioni guida” e migliorare continuamente la qualità e il livello del lavoro di valutazione dei giudici.

Per qualsiasi situazione o problema incontrato nel lavoro, si prega di segnalarlo tempestivamente alla Corte Suprema del Popolo[9].

Corte Suprema del Popolo Data: 12 ottobre 2021

Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici

Queste opinioni sono state formulate per ulteriormente rafforzare e migliorare il lavoro di valutazione dei giudici, costruire un sistema di valutazione dei giudici scientifico e ragionevole, guidare, regolare e motivare i giudici a svolgere i loro doveri giudiziari in modo legale, giusto ed efficiente, e promuovere la costruzione di un corpo di giudici rivoluzionario, regolamentato, professionale e professionistico, secondo la “Legge sui funzionari pubblici della Repubblica Popolare Cinese”, la “Legge sui giudici della Repubblica Popolare Cinese” e altre leggi e regolamenti pertinenti, in linea con lo spirito della riforma del sistema giudiziario centrale, e in base alla realtà del lavoro dei tribunali del popolo[10].

I. Principi generali

Adottare il pensiero socialista con caratteristiche cinesi dell’era di Xi Jinping come guida, attuare profondamente il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, attuare la linea organizzativa del partito e le politiche e i principi del lavoro del personale del nuovo periodo, mirando a costruire un meccanismo di valutazione più scientifico e ragionevole, più in linea con le leggi giudiziarie, mettendo gli standard politici al primo posto, evidenziando l’efficacia pratica del lavoro di giudizio e di esecuzione dei giudici, sfruttando appieno il ruolo di guida e di indicatore della valutazione, e sforzandosi di costruire un corpo di giudici di alta qualità e professionalità, con solide competenze politiche, professionali, di responsabilità, disciplinari e di stile di lavoro.

La valutazione dei giudici dovrebbe essere condotta secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, basandosi sulla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, riflettendo le caratteristiche e i requisiti professionali dei giudici, seguendo l’autorità di gestione del personale, gli standard e le procedure stabilite, per esaminare e valutare complessivamente la qualità politica, i risultati del lavoro giudiziario, l’etica professionale, il livello professionale, la capacità lavorativa e lo stile giudiziario dei giudici.

La valutazione dei giudici che non rientra nell’autorità del gruppo del partito del tribunale sarà gestita secondo le relative disposizioni.

Il lavoro di valutazione dei giudici aderisce ai seguenti principi:

(1) Il partito gestisce il personale;

(2) Completezza, oggettività, giustizia e apertura;

(3) Seguire le leggi giudiziarie, riflettere le caratteristiche professionali;

(4) Concentrarsi sulle responsabilità principali, evidenziare i risultati del lavoro;

(5) Combinare valutazioni quantitative e qualitative, valutazioni continue e annuali;

(6) Classificazione e categorizzazione, scientifica ed efficiente, combinando valutazione e utilizzo.

I tribunali popolari istituiranno un comitato di valutazione dei giudici, sotto la guida del gruppo del partito del tribunale, responsabile della valutazione dei giudici del tribunale. I membri del comitato di valutazione dei giudici saranno un numero dispari tra cinque e nove persone, generalmente composti dal presidente del tribunale, dai leader del tribunale correlati, dai responsabili dei dipartimenti correlati e da alcuni rappresentanti dei giudici, con il presidente del tribunale che funge da direttore.

Le riunioni del comitato di valutazione dei giudici devono essere frequentate dalla maggioranza dei membri, e le decisioni devono essere approvate dalla maggioranza dei membri.

L’ufficio del comitato di valutazione dei giudici sarà situato nel dipartimento di organizzazione e personale del tribunale.

Il comitato di valutazione dei giudici svolgerà principalmente i seguenti compiti:

(1) Studiare e stabilire norme per il lavoro di valutazione dei giudici;

(2) Organizzare e implementare il lavoro di valutazione dei giudici;

**III. Funzioni del Comitato di Valutazione dei Giudici**

   (3) Studiare e proporre raccomandazioni sui risultati della valutazione dei giudici e sottoporle alla revisione del gruppo del partito del tribunale;

   (4) Gestire le richieste di revisione dei risultati della valutazione;

   (5) Occuparsi di altre questioni che dovrebbero essere di responsabilità del Comitato di Valutazione dei Giudici.

**II. Contenuto della Valutazione**

   7. La valutazione dei giudici si basa sulle loro responsabilità e compiti lavorativi, utilizzando un approccio di valutazione basato su indicatori per valutare complessivamente la moralità, la capacità, la diligenza, i risultati e l’integrità, con particolare attenzione alla qualità politica e ai risultati del lavoro giudiziario.

   8. La valutazione della “moralità” si concentra principalmente sulla qualità politica e il comportamento morale, con particolare attenzione allo studio approfondito e all’attuazione del pensiero socialista con caratteristiche cinesi della nuova era di Xi Jinping, al pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, al mantenimento della leadership assoluta del partito sul lavoro giudiziario, al perseguimento del cammino dello stato di diritto con caratteristiche socialiste cinesi, al rafforzamento delle “quattro coscienze”, alla consolidazione delle “quattro confidenze”, alla realizzazione della “doppia salvaguardia”, al miglioramento della capacità di giudizio politico, di comprensione politica e di esecuzione politica, al rispetto della disciplina e delle regole politiche, alla resistenza consapevole alle correnti di pensiero errate occidentali come la “democrazia costituzionale”, l'”indipendenza giudiziaria” e la “separazione dei poteri”, nonché alla pratica dei valori centrali del socialismo, al mantenimento dell’etica professionale dei giudici, e al rispetto della moralità pubblica, della virtù familiare e dell’integrità personale. I risultati della valutazione della qualità politica dei giudici devono essere registrati nell’archivio della qualità politica.

   9. La valutazione della “capacità” si concentra principalmente sul livello professionale legale e sulla capacità lavorativa, con particolare attenzione alla capacità di applicare le politiche legali, al livello di lavoro giudiziario, al livello teorico legale, al livello di ricerca della pratica giudiziaria, nonché alla capacità di controllo dei rischi, alla capacità di lavoro con la comunità, alla capacità di applicazione tecnologica e alla capacità di guidare l’opinione pubblica.

   10. La valutazione della “diligenza” si concentra principalmente sullo stato d’animo e sullo stile di lavoro, con particolare attenzione alla fedeltà al dovere, al rispetto della disciplina lavorativa, alla dedizione al lavoro, alla diligenza e alla responsabilità, e alla volontà di assumersi responsabilità e di servire.

   11. La valutazione dei “risultati” si concentra generalmente sul rendimento nella gestione dei casi e su altri risultati lavorativi, con la valutazione del rendimento nella gestione dei casi centrata principalmente sulla quantità, qualità, efficienza ed efficacia della gestione dei casi.

       (1) La valutazione della quantità di casi gestiti si basa sul numero di casi chiusi, tenendo conto di fattori come il tipo di caso, il procedimento giudiziario e il livello di revisione che riflettono la complessità e la quantità di lavoro dei casi, combinando la configurazione del team giudiziario, stabilendo coefficienti di ponderazione ragionevoli per i casi e valutando scientificamente il carico di lavoro reale dei giudici in diverse linee di business e posizioni.

       (2) La valutazione della qualità della gestione dei casi si basa su situazioni come la restituzione e la modifica dei casi, utilizzando pienamente meccanismi come la revisione della qualità dei casi, concentrandosi sulla revisione delle prove, sulla determinazione dei fatti, sull’applicazione della legge, sulla redazione di documenti, sull’interpretazione e giustificazione della legge e sui risultati delle decisioni giudiziarie da parte dei giudici.

       (3) La valutazione dell’efficienza nella gestione dei casi si basa sulla percentuale di chiusura dei casi entro il termine giudiziario (inclusi le proroghe del termine secondo quanto stabilito), concentrandosi sul ciclo di revisione dei casi e su situazioni come casi che superano il termine di revisione e casi che sono rimasti pendenti per lungo tempo[11].

**IV. Valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi**

   (4) La valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi si basa sugli effetti politici, legali e sociali ottenuti, con particolare attenzione al mantenimento della sicurezza nazionale e della stabilità sociale, al mantenimento della serietà e dell’autorità della legge, alla tutela dei diritti legali delle persone e alla promozione dei valori centrali del socialismo.

      I giudici che partecipano al lavoro centrale del partito e dello stato, ai lavori chiave locali, alle commissioni di giudizio, alle commissioni di risarcimento, alle commissioni di soccorso giudiziario, alle riunioni di giudici specializzati per discutere i casi, che gestiscono petizioni legate a cause legali, che svolgono supervisione dell’esecuzione, che partecipano alla gestione delle cause di contenzioso, che svolgono revisioni dei casi e orientamento professionale, che conducono indagini sociali e visite di follow-up per casi di minori, e altri lavori estesi, nonché che partecipano alla redazione di documenti normativi, alla ricerca di progetti e alla compilazione di casi, possono stabilire indicatori corrispondenti, inclusi nella valutazione delle prestazioni dei giudici.

**XII. Valutazione dell’integrità**

   12. La valutazione dell’integrità si concentra principalmente su indicatori come la giustizia integra e l’autodisciplina, con particolare attenzione al rispetto della disciplina dell’integrità, all’attuazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, e all’attuazione delle “tre regole” per prevenire l’interferenza nella giustizia.

**XIII. Giudici in posizioni di leadership**

   13. Per i giudici che ricoprono posizioni di leadership, si dovrebbero considerare fattori come la dimensione del personale dell’unità (dipartimento), il numero di casi, i compiti di gestione, distinguendo tra diverse aree, livelli e posizioni, per determinare scientificamente e ragionevolmente gli standard per il numero di casi gestiti e i tipi di casi. Oltre ai contenuti di valutazione della moralità, capacità, diligenza, risultati e integrità menzionati in precedenza, si dovrebbero anche stabilire indicatori corrispondenti intorno ai loro compiti di supervisione e gestione giudiziaria, come l’esecuzione di procedure di revisione e approvazione, la guida complessiva del lavoro giudiziario, l’incoraggiamento di standard di giudizio uniformi, la supervisione completa della qualità e dell’efficacia del giudizio, l’eliminazione delle interferenze esterne nei casi, e la situazione generale della qualità e dell’efficacia dei casi dell’unità (dipartimento), nonché l’attuazione della costruzione di integrità e onestà del partito “una posizione, due responsabilità” e l’efficacia del lavoro di costruzione del partito, inclusi nella valutazione.

**XIV. Indicatori di valutazione**

   14. Gli indicatori di valutazione dovrebbero essere impostati in base alla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, secondo le caratteristiche dei diversi livelli di tribunali e linee di business (posizioni), e dovrebbero essere impostati in modo stratificato e classificato. Tra questi, gli indicatori di valutazione dei tribunali popolari di base dovrebbero concentrarsi sull’accurata determinazione dei fatti e sulla risoluzione sostanziale delle controversie; gli indicatori di valutazione dei tribunali intermedi dovrebbero concentrarsi sull’efficace conclusione dei processi di secondo grado e sulla precisa definizione dei conflitti; gli indicatori di valutazione dei tribunali superiori dovrebbero concentrarsi sulla correzione legale degli errori nei processi di revisione e sull’uniformità dei criteri di giudizio; gli indicatori di valutazione della Corte Suprema del Popolo dovrebbero concentrarsi sulla supervisione e guida del lavoro giudiziario nazionale e sulla garanzia dell’applicazione corretta e uniforme della legge.

   I tribunali popolari di tutti i livelli possono, sulla base delle disposizioni di queste opinioni, combinare la realtà del proprio lavoro per ulteriormente dettagliare gli indicatori di impostazione, il contenuto della valutazione, gli standard di valutazione, le regole di punteggio, il peso dei punteggi e altri contenuti, e regolare in modo mirato in base alla situazione della valutazione.

   Se un caso è particolarmente difficile, complesso, ha un grande impatto sociale o ci sono altre circostanze speciali che richiedono l’adattamento del punteggio dell’indicatore per il caso specifico, dopo la discussione e la decisione del comitato di valutazione dei giudici del tribunale, può essere adattato individualmente.

**III. Livelli e standard di valutazione**

   15. La valutazione dei giudici combina valutazioni continue e annuali, utilizzando un approccio che privilegia la quantificazione dei punteggi, con un supporto qualitativo.

   16. I risultati della valutazione continua sono classificati in buono, abbastanza buono, medio e piuttosto scarso. I risultati della valutazione annuale sono classificati in eccellente, competente, fondamentalmente competente e incompetente.

   17. Gli standard per la valutazione dei giudici in ogni livello sono determinati dai tribunali popolari di tutti i livelli in base alle relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, combinando la funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli e la realtà del proprio tribunale[12].

**XVIII. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Eccellenti**

   18. Per essere valutati come eccellenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:

   (1) Alta qualità politica e morale, rigoroso rispetto dell’etica professionale dei giudici;

   (2) Profonda conoscenza del lavoro giudiziario, forte capacità lavorativa;

   (3) Forte senso di responsabilità lavorativa, coraggio nell’agire, buono stile giudiziario;

   (4) Completamento soddisfacente dei compiti lavorativi annuali, risultati giudiziari eccezionali;

   (5) Integrità e onestà.

**XIX. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Competenti**

   19. Per essere valutati come competenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:

   (1) Qualità politica e morale piuttosto alta, rispetto dell’etica professionale dei giudici;

   (2) Buona conoscenza del lavoro giudiziario, abbastanza forte capacità lavorativa;

   (3) Forte senso di responsabilità lavorativa, approccio proattivo al lavoro, piuttosto buono stile giudiziario;

   (4) Capacità di completare il proprio lavoro, risultati giudiziari piuttosto buoni;

   (5) Integrità e autodisciplina.

**XX. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Fondamentalmente Competenti**

   20. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come fondamentalmente competenti nella valutazione annuale:

   (1) Qualità politica e morale media;

   (2) Capacità di rispettare fondamentalmente l’etica professionale dei giudici, ma con alcune carenze;

   (3) Livello medio di competenza nel lavoro giudiziario, capacità lavorativa piuttosto debole;

   (4) Senso di responsabilità medio, approccio lavorativo passivo, carenze evidenti nello stile giudiziario;

   (5) Capacità di completare fondamentalmente il proprio lavoro, ma punteggi bassi negli indicatori di numero di casi, qualità, efficienza ed efficacia, o errori significativi nel lavoro;

   (6) Capacità di mantenere fondamentalmente l’integrità e l’autodisciplina, ma con alcune carenze.

**XXI. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Incompetenti**

   21. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come incompetenti nella valutazione annuale:

   (1) Violazione della disciplina politica e delle regole politiche, qualità politica e morale scadente;

   (2) Grave violazione dell’etica professionale dei giudici, causando un impatto sociale negativo;

   (3) Giudici che non ricoprono posizioni di leadership e senza giustificato motivo non raggiungono il 50% del punteggio medio annuale per il numero di casi gestiti da tutti i giudici del proprio dipartimento;

   (4) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che senza giustificato motivo non raggiungono gli standard minimi stabiliti per il numero di casi gestiti;

   (5) Errori intenzionali o gravi negligenze che portano a problemi di qualità gravi nei casi gestiti, come l’esame delle prove, la determinazione dei fatti, l’applicazione della legge, influenzando la giustizia equa e causando un impatto negativo;

   (6) Efficienza nella gestione dei casi che non soddisfa i requisiti stabiliti, capacità di gestione dei casi chiaramente inadeguata;

   (7) Scarso senso di responsabilità lavorativa o cattivo stile giudiziario, ripetuti problemi nell’efficacia della gestione dei casi, con significative lamentele da parte del pubblico;

   (8) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che violano le regole non adempiendo seriamente ai doveri di supervisione e gestione giudiziaria, causando gravi conseguenze;

   (9) Violazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, problemi di integrità piuttosto gravi;

   (10) Altre situazioni di incompetenza[13].

**Per le necessità lavorative, i tribunali superiori del popolo possono apportare adeguamenti appropriati alle situazioni elencate nei punti (3) e (4) sopra.**

   I giudici che senza giustificato motivo si rifiutano di partecipare alla valutazione annuale, dopo essere stati educati e continuano a rifiutarsi, saranno valutati come incompetenti.

**22.** Nei dipartimenti dove esiste una grande varietà di tipi di casi o dove il volume dei casi e le posizioni dei giudici sono particolarmente speciali, il comitato di valutazione del tribunale può decidere gli standard statistici per il numero medio di casi gestiti per giudice.

   Ad eccezione dei leader del tribunale inclusi nel sistema, i giudici dovrebbero partecipare alla valutazione in un unico dipartimento giudiziario.

**23.** I giudici che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi a causa di scambi a breve termine, rotazioni, prestiti, formazione accademica ufficiale o partecipazione ad altri lavori organizzati, saranno valutati dal comitato di valutazione dei giudici del tribunale. I leader del tribunale inclusi nel sistema che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi devono richiedere l’approvazione al tribunale popolare di livello superiore secondo le regolamentazioni.

**IV. Organizzazione e attuazione della valutazione**

   **24.** La valutazione continua dovrebbe stabilire un ciclo di valutazione ragionevole, generalmente seguendo procedure come la raccolta dei dati di valutazione, l’organizzazione della revisione e della valutazione, e il feedback dei risultati della valutazione.

   **25.** La valutazione annuale si svolge alla fine dell’anno o all’inizio dell’anno successivo, generalmente seguendo le seguenti procedure:

   (1) Sommario e relazione. I giudici riassumono il proprio lavoro in base alle responsabilità lavorative, agli obiettivi annuali e alle relative richieste, e fanno una relazione entro un certo ambito.

   (2) Organizzazione della valutazione. Il comitato di valutazione dei giudici organizza la raccolta dei dati di valutazione, effettua la valutazione e fornisce ai giudici e ai loro dipartimenti il feedback sui punteggi preliminari degli indicatori per la verifica.

   (3) Valutazione democratica. I giudici che ricoprono posizioni di leadership negli organi interni del tribunale sono soggetti a valutazione democratica entro un certo ambito. Se necessario, anche altri giudici possono essere sottoposti a valutazione democratica.

   (4) Comprensione e verifica. Si utilizzano colloqui individuali, ricerche sul campo e altri metodi per comprendere e verificare le situazioni relative ai giudici. Se necessario, si ascoltano le opinioni del dipartimento di ispezione disciplinare e supervisione.

   (5) Determinazione del livello. Il comitato di valutazione dei giudici propone suggerimenti per il livello di valutazione sulla base dei punteggi degli indicatori, tenendo conto della valutazione continua, del sommario personale e delle opinioni del dipartimento, e presenta il tutto al gruppo del partito del tribunale per l’approvazione.

   (6) Pubblicazione dei risultati. I giudici proposti per il livello eccellente vengono pubblicati all’interno del tribunale per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi.

   (7) Feedback dei risultati. I risultati della valutazione vengono comunicati ai giudici e ai loro dipartimenti.

   **26.** La valutazione annuale dei giudici si basa sulla valutazione continua, e i giudici determinati come eccellenti nella valutazione annuale dovrebbero essere scelti tra i giudici che hanno ottenuto più volte il livello buono e non hanno livelli medi o scarsi durante l’anno.

   **27.** I giudici che hanno obiezioni sui risultati della propria valutazione possono richiedere una revisione al comitato di valutazione dei giudici secondo le regole. Il comitato di valutazione dei giudici dovrebbe gestire tempestivamente e informare il richiedente dei risultati della revisione.

   **28.** I giudici che sono trasferiti, riassegnati, inviati in aiuto, in posizioni temporanee, che hanno accumulato più di sei mesi di malattia o congedo personale, o che hanno ricevuto sanzioni disciplinari del partito o amministrative, e altre situazioni speciali, saranno valutati secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici.

   **29.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei presidenti e vicepresidenti delle corti, e i tribunali popolari superiori dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei leader del tribunale inclusi nel sistema del livello inferiore sotto la loro giurisdizione.

   **30.** I gruppi del partito dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la leadership unificata sul lavoro di valutazione dei giudici e su altri lavori di valutazione aziendale, raggruppare razionalmente gli elementi e le categorie di valutazione per prevenire valutazioni multiple e ripetute.

   **31.** Le istituzioni di ispezione disciplinare e supervisione dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la supervisione sul lavoro di valutazione dei giudici e trattare seriamente, secondo le relative disposizioni, coloro che si impegnano in favoritismi, ritorsioni, frodi e altre azioni durante il processo di valutazione[14].

**V. Utilizzo dei Risultati della Valutazione**

   **32.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la costruzione dell’informatica nella valutazione, utilizzare pienamente i mezzi e le tecnologie informatiche per condurre la valutazione dei giudici, esplorare l’acquisizione automatica dei dati di valutazione attraverso la piattaforma di gestione dei casi (ufficio) e migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro di valutazione.

   **33.** I risultati della valutazione dei giudici gestiti dal gruppo del partito del tribunale sono registrati come risultati della valutazione dei funzionari pubblici nell’anno corrispondente. Le prestazioni lavorative dei giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale possono essere comunicate ai dipartimenti organizzativi del partito secondo le relative disposizioni.

   **34.** I risultati della valutazione dei giudici sono un importante riferimento per la promozione e la retrocessione dei gradi dei giudici, l’uscita dal sistema di quote dei giudici e la distribuzione dei bonus di performance.

   **35.** I giudici valutati come eccellenti nella valutazione annuale hanno la priorità nella promozione del grado dei giudici a parità di condizioni. I giudici valutati come competenti nella valutazione annuale possono partecipare alla promozione del grado dei giudici secondo le relative disposizioni. I giudici valutati come incompetenti o fondamentalmente competenti nella valutazione annuale, o quelli che non hanno ricevuto una valutazione, non accumulano anni di servizio per la promozione del grado dei giudici nell’anno di valutazione.

   **36.** I giudici valutati come incompetenti nella valutazione annuale, o quelli valutati come fondamentalmente competenti per due anni consecutivi, dovrebbero lasciare il sistema di quote dei giudici. I giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale che si trovano in una delle situazioni descritte nel paragrafo 21(1) dovrebbero anche lasciare il sistema di quote.

   **37.** I giudici valutati come eccellenti o competenti nella valutazione annuale ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno. I giudici valutati come fondamentalmente competenti, incompetenti o quelli che non hanno ricevuto una valutazione annuale non ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno.

**VI. Disposizioni Finali**

   **38.** I tribunali superiori del popolo possono sviluppare metodi specifici di valutazione dei giudici basati su queste opinioni, in combinazione con le realtà locali, e guidare i tribunali all’interno della loro giurisdizione nel lavoro di valutazione dei giudici.

   **39.** Queste opinioni sono interpretate dal Dipartimento Politico della Corte Suprema del Popolo.

   **40.** Queste opinioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2022. Le disposizioni precedenti relative alla valutazione dei giudici che sono in conflitto con queste opinioni sono sostituite da queste opinioni. Per gli aspetti non regolati da queste opinioni, si applicano le disposizioni relative alla valutazione dei funzionari pubblici.

**Allegato: Guida all’Impostazione dei Coefficienti di Peso dei Casi**

   Per calcolare in modo scientifico e ragionevole il carico di lavoro effettivo dei giudici e rendere quantificabile e valutabile il lavoro dei giudici in diverse linee di business e posizioni, questa guida è stata sviluppata secondo i principi di “scientificità, semplicità e fattibilità”.

   **I.** Quando i tribunali popolari impostano i coefficienti di peso dei casi, possono distinguere le caratteristiche dei casi e impostare separatamente coefficienti fissi e coefficienti variabili. La somma dei coefficienti fissi e variabili costituisce il coefficiente di peso finale del caso.

   **II.** I coefficienti fissi sono i coefficienti di base del carico di lavoro dei casi impostati in base alle caratteristiche generali dei casi, che generalmente includono il tipo di caso, la procedura giudiziaria, il livello di revisione e la configurazione del team giudiziario. La moltiplicazione di questi coefficienti produce il punteggio del coefficiente fisso[15].

**III. Quando si determinano i coefficienti di peso per tipo di caso, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come casi penali, civili, amministrativi, risarcimenti statali, esecuzioni, e altri tipi di casi.**

Altri tipi di casi possono essere ulteriormente suddivisi in casi di giudizio rapido, fallimenti, riduzioni di pena e libertà condizionale, assistenza giudiziaria, assistenza giudiziaria internazionale e interregionale, e casi con procedure speciali. I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per tipo di caso in base alle cause.

**IV. Quando si determinano i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come procedura sommaria di primo grado, procedura ordinaria di primo grado, procedura di appello, procedura di revisione, e altre procedure.**

I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria in base alla situazione reale del processo.

**V. Quando si determinano i coefficienti di peso per il livello di giudizio, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come tribunali popolari di base, tribunali popolari intermedi e tribunali popolari superiori, con il principio che più alto è il livello di giudizio, maggiore è il coefficiente di peso.**

**VI. Quando si determinano i coefficienti di peso per la configurazione del team giudiziario, si considerano generalmente fattori come il numero di assistenti giudiziari e segretari, e il grado di contributo individuale.**

**VII. Il coefficiente variabile è un coefficiente dinamico impostato in base alla natura e al processo del caso, e può essere applicato cumulativamente in base alla situazione del processo del caso.**

**VIII. Quando si determinano i coefficienti variabili, si considerano generalmente fattori come casi seriali, casi complessi e difficili, casi sensibili e importanti, casi con molti soggetti coinvolti, casi internazionali, casi discussi dal comitato giudiziario, casi discussi in riunioni di giudici specialisti, nonché fattori come perizie, valutazioni, audit, misure cautelari, annunci, invio di suggerimenti giudiziari, e così via.**

**IX. Il coefficiente variabile per i casi penali può anche considerare fattori come cause civili connesse a procedimenti penali, crimini di massa, casi che comportano la pena di morte, e così via.**

**X. Il coefficiente variabile per i casi civili può anche considerare fattori come l’esecuzione anticipata, le controcause, e così via.**

**XI. Il coefficiente variabile per i casi amministrativi può anche considerare fattori come richieste di risarcimento amministrativo connesse, revisione di documenti normativi, casi con due parti convenute nel processo di revisione, e così via.**

**XII. Il coefficiente variabile per i casi di risarcimento statale può anche considerare fattori come la revisione dei fascicoli, l’organizzazione di prove, la richiesta di pareri, le discussioni del comitato di risarcimento, la gestione dell’opinione pubblica, il coordinamento dei casi, le misure post-crimine, l’assistenza ai bisognosi, il reinserimento sociale, e così via.**

**XIII. Il coefficiente variabile per i casi di esecuzione può anche considerare fattori come l’esecuzione fuori sede, le perquisizioni, l’asta e la vendita di beni sequestrati, lo sgombero forzato di case o terreni, la detenzione, le multe, le restrizioni all’uscita dal paese, le restrizioni al consumo, l’inclusione in liste di inadempienti, il trasferimento di persone sospettate di crimini, e così via.**

**XIV. Il coefficiente variabile per i casi che coinvolgono minori può anche considerare fattori come indagini sociali, tutela sociale, supporto psicologico, educazione in aula, visite di follow-up e assistenza, e così via.**

**XV. Il coefficiente variabile per i casi di assistenza giudiziaria può anche considerare fattori come l’organizzazione di udienze, indagini domiciliari, visite ai vicini, discussioni del comitato di assistenza giudiziaria, assistenza congiunta, e così via.**

**XVI. Il peso del coefficiente per i membri del collegio giudicante che esaminano i casi è determinato dal loro grado di contributo nel processo del collegio.**

Tra questi, il coefficiente di peso per i giudici che gestiscono i casi è calcolato secondo gli standard stabiliti da questa guida, mentre il coefficiente di peso per i giudici non gestori che fungono da presidenti e per gli altri membri del collegio può essere impostato in proporzione al coefficiente di peso del giudice gestore.

**XVII. Altri fattori che possono riflettere il volume di lavoro dei giudici, oltre a quelli indicati in questa guida, possono anche essere inclusi nei criteri del coefficiente di peso del caso.**

**XVIII. I tribunali popolari superiori possono fare riferimento a questa guida e impostare i coefficienti di peso dei casi per la loro giurisdizione in base alle realtà locali e, in base alla situazione della valutazione, apportare aggiustamenti tempestivi.**[16]


[1] Art. 5-quinquies decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1.            Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2.            Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3.            Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4.            Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

[2] https://www.ilpost.it/2024/03/27/governo-test-psico-attitudinali-magistrati/

[3] http://gongbao.court.gov.cn/Details/20587eaef248beb61ed6596018865c.html

[4] https://www.chinalawyeryn.com/lvshishidian/20121017/1676.html

[5] https://www.chinanews.com.cn/m/gn/2017/08-01/8292304.shtml

[6] https://www.sohu.com/a/206713781_169411

[7] Versione inglese

Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento del meccanismo di lavoro della Conferenza dei giudici professionali del Tribunale del Popolo

6 gennaio 2021

https://www.chinalawtranslate.com/en/judge-evaluations

Commenti in

https://it.chinajusticeobserver.com/a/spc-improves-performance-evaluation-of-judges

Altro materiale:

Fafa [2018] N. 21 “Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento e il miglioramento del meccanismo di lavoro della riunione dei presidenti dei giudici dei tribunali popolari (processo)” [Testo integrale abolito]

https://www.waizi.org.cn/doc/52340.html

Commento alla disciplina previgente

https://it.chinajusticeobserver.com/a/performance-appraisal-a-decisive-factor-in-chinese-judges-behavior-patterns

Avviso della Corte Suprema del Popolo sull’emissione dei “Pareri guida della Corte Suprema del Popolo sullo svolgimento del lavoro di valutazione della qualità dei casi (processo)” (annunciati dalla Fafa della Corte Suprema del Popolo [2008] n. 6 l’11 gennaio 2008)

http://xlx666.cn/lvdingtianxia/sifawenjian/renminfayuannabuguanli/2017/0707/20484.html

Articoli su disciplina successiva

https://www.gov.cn/jrzg/2011-03/22/content_1829661.h

https://www.faxin.cn/lib/flwx/FlqkContent.aspx?gid=F771561

https://login.12309.gov.cn:8443/spp/llyj/202211/t20221130_594197.shtml

https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/03/id/3245359.shtml

https://hnscfy.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=397

[8] 【发布单位】最高人民法院

  【发布文号】法〔2021〕255号

  【发布日期】2021-11-03

  【生效日期】2021-11-03

  【失效日期】

  【所属类别】政策参考

  【文件来源】最高人民法院

[9]  法〔2021〕255号

最高人民法院

印发《关于加强和完善法官考核工作的指导意见》的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:

  建立完善法官考核机制,是全面落实司法责任制的内在要求,也是人民法院切实加强队伍管理和审判管理、提升审判质效的重要举措。为进一步加强和完善法官考核工作,经最高人民法院党组会议研究通过,现将《关于加强和完善法官考核工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)印发给你们。请尽快转发辖区中级、基层人民法院,结合实际抓好贯彻落实。

  各级人民法院要提高政治站位,切实统一思想,充分认识开展法官考核的重要意义。要精心组织学习培训,引导广大法官增强接受考核的自觉性,全面正确理解考核的价值导向和指标内容。要加强组织领导,提前谋划、认真部署,确保《指导意见》平稳实施,不断提高法官考核工作质量和水平。

  工作中遇到的有关情况和问题,请及时报告最高人民法院。

[10] 最高人民法院

  2021年10月12日

关于加强和完善法官考核工作的指导意见

  为进一步加强和完善法官考核工作,构建科学合理的法官考核体系,引导、规范、激励法官依法公正高效履行审判职责,推进法官队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国法官法》等有关法律法规,按照中央推进司法体制改革精神,结合人民法院工作实际,制定本意见。

[11] 一、总则   1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策,着眼构建更加科学合理、更加符合司法规律的考核机制,把政治标准放在首位,突出考核法官做好审判执行工作的实际成效,充分发挥考核“指挥棒”“风向标”的作用,努力建设一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的高素质专业化法官队伍。   2.法官考核应当根据公务员考核相关规定,立足四级法院审级职能定位,体现法官职业特点和要求,按照干部管理权限、规定的标准和程序,对法官的政治素质、审判工作实绩、职业道德、专业水平、工作能力、审判作风等进行全面考查和综合评价。   干部管理权限不在本院党组的法官考核,按照有关规定办理。   3.法官考核工作坚持以下原则:   (1)党管干部;   (2)全面、客观、公正、公开;   (3)遵循司法规律,体现职业特点;   (4)聚焦主责主业,突出工作实绩;   (5)定量与定性相结合,平时考核与年度考核相结合;   (6)分级分类,科学高效,考用结合。   4.人民法院设立法官考评委员会,在本院党组领导下,负责对本院法官的考核工作。法官考评委员会的组成人员为五至九人的单数,一般由本院院长、相关院领导、相关部门负责人和若干法官代表组成,主任由本院院长担任。   法官考评委员会召开会议,应当有全体组成人员的过半数出席,决定事项须经全体组成人员过半数同意。   5.法官考评委员会的办事机构设在本院组织人事部门。   6.法官考评委员会主要履行以下职责:   (1)研究制定法官考核工作制度规范;   (2)组织实施法官考核工作;(3)研究提出法官考核结果建议并提交本院党组审议;

  (4)受理对考核结果的复核申请;

  (5)其他应当由法官考评委员会负责的事项。

  二、考核内容

  7.对法官的考核,以其岗位职责和所承担的工作任务为基本依据,以指标化评价的方式,全面考核德、能、勤、绩、廉各方面,重点考核政治素质和审判工作实绩。

  8.对“德”的考核,主要围绕政治素质和道德品行等设置指标,重点考核深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻习近平法治思想,坚持党对司法工作的绝对领导、坚持中国特色社会主义法治道路,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,遵守政治纪律和政治规矩,自觉抵制西方“宪政民主”“司法独立”“三权鼎立”等错误思潮情况,以及践行社会主义核心价值观,恪守法官职业道德,遵守社会公德、家庭美德和个人品德等情况。法官政治素质考核情况应当记入政治素质档案。

  9.对“能”的考核,主要围绕法律专业水平和工作能力等设置指标,重点考核法律政策运用能力、审判业务水平、法学理论水平、司法实务研究水平,以及防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力等。

  10.对“勤”的考核,主要围绕精神状态和工作作风等设置指标,重点考核忠于职守,遵守工作纪律,爱岗敬业、勤勉尽责,敢于担当、甘于奉献等情况。

  11.对“绩”的考核,一般以办案业绩和其他工作业绩为主要评价内容,其中对办案业绩的考核,主要围绕办案数量、办案质量、办案效率和办案效果等四个方面设置指标。

  (1)对办案数量的考核,应当以结案数量为基础,综合考虑案件类型、审判程序、审级等能够反映案件繁简难易程度和工作量多少的因素,结合审判团队配置情况,合理设置案件权重系数,科学评价不同业务条线、不同岗位法官的实际办案工作量。

  (2)对办案质量的考核,以案件发回、改判等情况为基础,充分运用案件质量评查等机制,重点考核法官办案中证据审查、事实认定、法律适用、文书制作、释法说理、裁判结果等情况。

  (3)对办案效率的考核,以审限内结案率(包括按规定延长审限)等情况为基础,重点考核案件审理周期以及超过审理期限案件、长期未结案件等情况。

[12] (4)对办案效果的考核,以案件取得的政治效果、法律效果和社会效果等情况为基础,重点考核维护国家安全和社会稳定、维护法律的严肃性和权威性、维护人民群众合法权益、弘扬社会主义核心价值观等情况。

  法官参加党和国家中心工作、地方重点工作,参加审判委员会、赔偿委员会、司法救助委员会、专业法官会议讨论案件,办理涉诉信访,开展执行监督,参与诉源治理,开展案件评查、业务指导,开展未成年人案件社会调查、回访帮教等延伸工作,以及参加规范性文件制定、课题研究、案例研编等其他工作的,可以设置相应指标,纳入法官业绩考核范畴。

  12.对“廉”的考核,主要围绕廉洁司法、廉洁自律等设置指标,重点考核遵守廉洁纪律,落实中央八项规定及其实施细则精神,落实防止干预司法“三个规定”等情况。

  13.对于担任领导职务的法官,应综合考虑本单位(部门)人员规模、案件数量、管理任务等因素,区分不同地区、层级、岗位,科学合理确定办案数量标准和办案类型。除前述关于德、能、勤、绩、廉的考核内容外,还应当围绕其履行审核批准程序性事项、综合指导审判工作、督促统一裁判标准、全程监管审判质效、排除案外因素干扰等审判监督管理职责和本单位(部门)办案质效总体情况,以及落实党风廉政建设“一岗双责”、抓党建工作成效等情况,设置相应指标,纳入考核范畴。

  14.考核指标应当按照四级法院审级职能定位,根据不同法院层级、不同业务条线(岗位)特点,分层分类设置。其中,基层人民法院考核指标应重在体现准确查明事实、实质化解纠纷等方面;中级人民法院考核指标应重在体现二审有效终审、精准定分止争等方面;高级人民法院考核指标应重在体现再审依法纠错、统一裁判尺度等方面;最高人民法院考核指标应重在体现监督指导全国审判工作、确保法律正确统一适用等方面。

  各级人民法院可以在本意见规定的基础上,结合本院工作实际,对指标设置、考核内容、考核标准、计分规则、分值比重等内容进一步细化,并根据考核情况有针对性地进行调整。

  因案件重大疑难复杂、社会影响重大或者有其他特殊情况,需要调整个案指标分值的,经本院法官考评委员会讨论决定后,可以单独调整。

  三、考核等次和标准

  15.法官考核实行平时考核和年度考核相结合,采用量化赋分为主、定性赋分为辅的方式进行。

  16.平时考核结果分为好、较好、一般和较差四个等次。年度考核结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。

  17.法官平时考核各等次的评定标准,由各级人民法院根据公务员考核有关规定,结合四级法院审级职能定位和本院实际情况研究确定。

[13] 18.法官年度考核确定为优秀等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质高,恪守法官职业道德;   (2)精通审判业务,工作能力强;   (3)工作责任心强,敢于担当作为,审判作风好;   (4)圆满完成年度工作任务,审判工作实绩突出;   (5)清正廉洁。   19.法官年度考核确定为称职等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质较高,遵守法官职业道德;   (2)熟悉审判业务,工作能力较强;   (3)工作责任心强,工作积极,审判作风较好;   (4)能够完成本职工作,审判工作实绩较好;   (5)廉洁自律。   20.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为基本称职等次:   (1)思想政治素质一般;   (2)能基本遵守法官职业道德,但某些方面存在不足;   (3)审判业务水平一般,工作能力较弱;   (4)责任心一般,工作消极,审判作风方面存在明显不足;   (5)能基本完成本职工作,但办案数量、质量、效率、效果指标得分较低,或者在工作中有较大失误;   (6)能基本做到廉洁自律,但某些方面存在不足。   21.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为不称职等次:   (1)违反政治纪律和政治规矩,思想政治素质较差;   (2)严重违反法官职业道德,造成不良社会影响;   (3)不担任领导职务的法官无正当理由办案数量指标得分未达到本部门全体法官本年度人均办案数量指标得分的50%;   (4)由本院党组管理的担任领导职务的法官无正当理由办案数量未达到相关规定的最低标准;   (5)因故意或重大过失导致所办案件出现证据审查、事实认定、法律适用错误而影响公正司法等严重质量问题,造成恶劣影响;   (6)办案效率达不到规定要求,办案能力明显不胜任;   (7)工作责任心或审判作风差,多次出现办案效果问题,群众意见较大;   (8)由本院党组管理的担任领导职务的法官违反规定不认真履行审判监督管理职责,造成严重后果;   (9)违反中央八项规定及其实施细则精神,存在不廉洁问题,且情形较为严重;   (10)其他不称职情形。

Inviato da tu: 18.法官年度考核确定为优秀等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质高,恪守法官职业道德;   (2)精通审判业务,工作能力强;   (3)工作责任心强,敢于担当作为,审判作风好;   (4)圆满完成年度工作任务,审判工作实绩突出;   (5)清正廉洁。   19.法官年度考核确定为称职等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质较高,遵守法官职业道德;   (2)熟悉审判业务,工作能力较强;   (3)工作责任心强,工作积极,审判作风较好;   (4)能够完成本职工作,审判工作实绩较好;   (5)廉洁自律。   20.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为基本称职等次:   (1)思想政治素质一般;   (2)能基本遵守法官职业道德,但某些方面存在不足;   (3)审判业务水平一般,工作能力较弱;   (4)责任心一般,工作消极,审判作风方面存在明显不足;   (5)能基本完成本职工作,但办案数量、质量、效率、效果指标得分较低,或者在工作中有较大失误;   (6)能基本做到廉洁自律,但某些方面存在不足。   21.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为不称职等次:   (1)违反政治纪律和政治规矩,思想政治素质较差;   (2)严重违反法官职业道德,造成不良社会影响;   (3)不担任领导职务的法官无正当理由办案数量指标得分未达到本部门全体法官本年度人均办案数量指标得分的50%;   (4)由本院党组管理的担任领导职务的法官无正当理由办案数量未达到相关规定的最低标准;   (5)因故意或重大过失导致所办案件出现证据审查、事实认定、法律适用错误而影响公正司法等严重质量问题,造成恶劣影响;   (6)办案效率达不到规定要求,办案能力明显不胜任;   (7)工作责任心或审判作风差,多次出现办案效果问题,群众意见较大;   (8)由本院党组管理的担任领导职务的法官违反规定不认真履行审判监督管理职责,造成严重后果;   (9)违反中央八项规定及其实施细则精神,存在不廉洁问题,且情形较为严重;   (10)其他不称职情形。

[14] 因工作需要,各高级人民法院可以对前款第(3)、(4)项所列情形进行适当调整。

  法官无正当理由不参加年度考核,经教育后仍然拒绝参加的,按不称职确定考核等次。

  22.部门内案件类型差异较大,或者案件体量、法官岗位较为特殊的部门,可由本院考评委员会研究决定其人均办案数量统计标准。

  除入额院领导外,法官应当明确在一个审判业务部门参加考核。

  23.法官因短期交流、轮岗、借调、公派学习培训,或者经组织安排参加其他工作等原因,需要核减年度办案任务的,由本院法官考评委员会研究决定。入额院领导需要核减年度办案任务的,应当按规定报上一级人民法院审批。

  四、考核的组织实施

  24.平时考核应当合理确定考核周期,一般按照采集考核数据、组织审核评鉴、反馈考核结果等程序进行。

  25.年度考核开展时间为每年年末或者翌年年初,一般按照下列程序进行:

  (1)总结述职。法官按照岗位职责、年度目标任务和有关要求对本人工作进行总结,并在一定范围内述职。

  (2)组织考评。法官考评委员会组织采集考核数据,进行考核评价,并将指标初评得分反馈法官本人及所在部门核对。

  (3)民主测评。对担任本院内设机构领导职务的法官,在一定范围内进行民主测评。根据需要,可以对其他法官进行民主测评。

  (4)了解核实。采取个别谈话、实地调研等方式了解核实法官有关情况。根据需要,听取纪检监察部门意见。

  (5)确定等次。法官考评委员会在各项指标得分基础上,综合考虑平时考核、个人总结以及所在部门意见等情况,提出考核等次建议,报本院党组审定。

  (6)结果公示。对拟定为优秀等次的法官在本院范围内进行公示,公示时间不少于5个工作日。

  (7)结果反馈。将考核结果反馈法官本人及所在部门。

  26.法官年度考核以平时考核为基础,年度考核确定为优秀等次的,应当从当年平时考核结果好等次较多且无一般、较差等次的法官中产生。

  27.法官对本人考核结果有异议的,可以按规定向法官考评委员会申请复核。法官考评委员会应当及时处理,并将复核结果告知申请人。

  28.法官有调任、转任、援派、挂职等情形,病、事假累计超过半年,或者受党纪政务处分等特殊情形的,其考核按照公务员考核有关规定办理。

  29.各级人民法院应当定期通报庭长、副庭长的办案任务完成情况,上级人民法院应当定期通报辖区下一级人民法院入额院领导的办案任务完成情况。

  30.各级人民法院党组应当加强对法官考核工作与其他业务考核工作的统一领导,合理归并考核项目和种类,防止多头考核、重复考核。

  31.各级人民法院纪检监察机构应当加强对法官考核工作的监督,对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等行为的,依照有关规定予以严肃处理。

[15] 32.各级人民法院应当加强考核工作信息化建设,充分运用信息化手段和技术开展法官考核,探索通过办案(办公)平台自动抓取考核数据,提高考核工作质量和效率。

  五、考核结果的运用

  33.由本院党组管理的法官的考核结果,作为其公务员考核结果记入本人公务员年度考核登记表。不属于本院党组管理的法官的审判工作实绩等情况,可以按有关规定向党委组织部门反馈。

  34.法官考核结果作为法官等级升降、法官员额退出、绩效奖金分配等的重要依据。

  35.法官年度考核确定为优秀等次的,其参加法官等级晋升时,在同等条件下优先考虑。法官年度考核确定为称职等次的,可以按相关规定参加法官等级晋升。法官年度考核确定为不称职、基本称职等次或者参加年度考核不确定等次的,本考核年度不计算为法官等级晋升的任职年限。

  36.法官年度考核确定为不称职等次,或者连续两年确定为基本称职等次的,应当退出员额。

  不属于本院党组管理的法官,具有本意见第21条第一款情形之一的,应当退出员额。

  37.法官年度考核确定为优秀、称职等次的,享受当年度奖励性绩效考核奖金。法官年度考核确定为基本称职、不称职等次或者参加年度考核不确定等次的,不享受当年度奖励性绩效考核奖金。

  六、附则

  38.各高级人民法院可以根据本意见,结合本地实际制定法官考核具体实施办法,并指导辖区内法院开展法官考核工作。

  39.本意见由最高人民法院政治部负责解释。

  40.本意见自2022年1月1日起施行,此前有关法官考核的规定与本意见不一致的,按照本意见执行。本意见未作规定的,适用公务员考核的相关规定。

  附件:案件权重系数设置指引

案件权重系数设置指引

  为科学合理测算法官实际办案工作量,实现不同业务条线、不同岗位法官办案工作的可量化、可评价,按照“科学、简便、可行”的原则,制定本指引。

  一、人民法院在设置案件权重系数时,可以区分案件特点分别设置固定系数和浮动系数。固定系数与浮动系数之和为案件最终权重系数。

  二、固定系数是根据案件普遍性特点设置的办案工作量基础系数,一般包括案件类型、审判程序、审级,以及审判团队配置等。各系数相乘得出固定系数分值。

[16]   三、确定案件类型权重系数时,一般按照刑事、民事、行政、国家赔偿、执行、其他类型案件等分类进行设置。其他类型案件可以进一步分为速裁案件、破产案件、减刑假释案件、司法救助案件、国际区际司法协助案件、特别程序案件等。有条件的人民法院还可以根据案由等进一步细化案件类型权重系数。

  四、确定审判程序权重系数时,一般按照一审简易程序、一审普通程序、二审程序、再审程序、其他程序等分类进行设置。有条件的人民法院可以根据审判实际情况进一步细化审判程序权重系数。

  五、确定审级权重系数时,一般按照基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院等分类进行设置,原则上审级越高,审级权重系数越大。

  六、确定审判团队配置权重系数时,一般考虑法官助理和书记员的人数、个人贡献度等因素。

  七、浮动系数是根据案件性质、流程等特殊性设置的动态系数,可以根据案件审理情况累加适用。

  八、确定浮动系数时,一般考虑系列案件、疑难复杂案件、重大敏感案件、当事人人数众多案件、涉外案件、审判委员会讨论案件、专业法官会议讨论案件,以及鉴定、评估、审计、保全、公告、发送司法建议等因素进行设置。

  九、刑事案件浮动系数还可以考虑刑事附带民事诉讼、涉众型犯罪案件、判处死刑的案件等因素。

  十、民事案件浮动系数还可以考虑先予执行、反诉等因素。

  十一、行政案件浮动系数还可以考虑附带提起行政赔偿、规范性文件附带审查、复议双被告等因素。

  十二、国家赔偿案件浮动系数还可以考虑调卷审查、组织质证、征求意见、赔偿委员会讨论、舆情处置、案件协调、刑事善后、困难帮扶、回归社会等因素。

  十三、执行案件浮动系数还可以考虑异地执行、搜查、拍卖变卖被执行财产、强制腾退房屋或土地、拘留、罚款、限制出境、限制消费、纳入失信名单、移送涉嫌犯罪的有关人员等因素。

  十四、涉未成年人案件浮动系数还可以考虑社会调查、社会观护、心理疏导、法庭教育、回访帮教等因素。

  十五、司法救助案件浮动系数还可以考虑组织听证、入户调查、邻里访问、司法救助委员会讨论、联动救助等因素。

  十六、合议庭成员审理案件的权重系数比重根据其在合议庭审理中的贡献度决定。其中,承办法官审理案件的权重系数按照本指引确定的标准计算,担任审判长的非承办法官以及合议庭其他成员审理案件的权重系数可以按照承办法官的权重系数的一定比例进行设置。

  十七、本指引之外其他能够反映法官办案工作量的因素,也可以计入案件权重系数标准。

  十八、各高级人民法院可以参照本指引,结合本地实际设置本辖区案件权重系数,并根据考核情况,适时进行调整。

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Introduzione

Nei giorni scorsi ho avuto l’onore di  partecipare  in qualità di relatore[1] ad un interessante convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – sezione decentrata di Milano, su “La mediazione e il ruolo del magistrato”[2].

Mi permetto di fare qui alcuni approfondimenti che possano essere forse di  interesse per coloro che non hanno avuto la possibilità di presenziare a quel convegno.

Le considerazioni che ho espresso in sede seminariale e che seguono sono state fondate ovviamente sulle norme, sui documenti dell’Unione Europea[3] e sui dati ricavabili dal WJP Rule of Law Index 2023[4].

  1. I dati della Giustizia in Europa nel 2021 e l’Italia

In prima battuta pare utile  evidenziare i dati che riguardarono la giustizia nei paesi UE nel 2021: sono gli ultimi che abbiamo, quelli del Quadro di valutazione della giustizia del 2023[5].

Nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 33.793.708 cause civili, commerciali, amministrative e altre[6].

In media 12,97  cittadini su 100 hanno depositato una nuova causa.

La cifra reale però non la conosciamo perché mancano all’appello i dati tre paesi: Germania, Irlanda e Portogallo.

Le cause non civili e commerciali sopravvenute sono state 25.830.718[7] .

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimenti
1. Danimarca2.710.5131. Polonia10.726.163
2. Austria3.087.0402. Italia3.258.218
3. Slovenia616.7483. Austria3.087.040
4. Polonia10.726.1634. Danimarca2.710.513
5. Croazia1.055.6355. Spagna2.706.755
6. Estonia320.2176. Francia1.484.223
7. Lettonia342.9277. Romania1.372.328
8. Slovacchia795.3538. Olanda1.120.108
9. Ungheria640.8469. Croazia1.055.635
10. Finlandia498.23910. Belgio1.021.805
11. Belgio1.021.80511. Repubblica Ceca924.946
12. Repubblica Ceca924.94612. Slovacchia795.353
13. Romania1.372.32813. Ungheria640.846
14. Lituania183.91914. Slovenia616.748
15. Olanda1.120.10815. Finlandia498.239
16. Spagna2.706.75516. Bulgaria358.065
17. Italia3.258.21817. Lettonia342.927
18. Bulgaria358.06518. Estonia320.217
19. Svezia282.61219. Svezia282.612
20. Cipro32.34920. Grecia229.798
21. Francia1.484.22321. Lituania183.919
22. Malta12.11522. Cipro32.349
23. Grecia229.79823. Lussemburgo12.786
24. Lussemburgo12.78624. Malta12.115

Se teniamo conto della popolazione l’Italia si posiziona al diciassettesimo posto; in senso assoluto al secondo.

Sempre nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 9.635.974 procedimenti civili e commerciali[8].

Le cause civili e commerciali costituiscono il 28,51% di tutte le cause non penali di primo grado.

In media 2,12 cittadini su 100 hanno depositato cause civili e commerciali.

Anche in questo caso non conosciamo i dati effettivi perché mancano i dati tre paesi[9].

L’Irlanda in particolare non ha rilasciato alcun dato in relazione né al totale dei procedimenti sopravvenuti non penali né con riferimento ai civili e commerciali.

Anche in questo caso la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimenti
1. Romania1.275.6851. Spagna1.377.121
2. Belgio719.9082. Italia1.362.528
3. Croazia138.0453. Romania1.275.685
4. Lituania91.9594. Germania1.167.720
5. Repubblica Ceca325.8335. Francia1.161.566
6. Spagna1.377.1216. Polonia957.693
7. Portogallo267.5437. Belgio719.908
8. Polonia957.6938. Repubblica Ceca325.833
9. Italia1.362.5289. Portogallo267.543
10. Slovacchia103.50510. Grecia146.235
11. Francia1.161.56611. Croazia138.045
12. Lettonia33.91112. Ungheria126.227
13.  Slovenia29.98313. Olanda122.512
14. Malta7.90114. Slovacchia103.505
15. Germania146.23515. Lituania91.959
16. Grecia1.167.72016. Austria80.299
17. Estonia126.22717. Svezia62.803
18. Ungheria17.27318. Danimarca40.980
19. Lussemburgo7.67219. Slovenia33.911
20. Austria80.29920. Lettonia29.983
21.  Danimarca40.98021. Estonia17.273
22. Olanda122.51222. Finlandia11.072
23. Svezia62.80323. Malta7.901
24.Finlandia11.07224.Lussemburgo7.672
Totali9.635.974 9.635.974

In relazione alla popolazione ci trovavamo al nono posto, in senso assoluto sempre al secondo.

Come si nota anche Belgio e Francia e Spagna hanno qualche problema a ruolo: nel seguito di questa nota diremo come sono, da ultimo, corsi ai ripari.

Ancora nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 1.809.041 nuovi procedimenti amministrativi.

Per cause amministrative la UE intende le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali.

In media 0,38 cittadini su 100 ha depositato una nuova causa amministrativa.

La cifra reale però non la conosciamo perché in Danimarca ed Irlanda i procedimenti amministrativi non sono divisi dagli altri.

Ancora in questa ipotesi la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimenti
NazioniSopravvenuti AmministrativiNazioniSopravvenuti amministrativi
Svezia188.408Germania583.860
Germania583.860Francia193.594
Grecia62.672Spagna189.948
Austria53.532Svezia188.408
Lituania16.720Olanda87.508
Olanda87.508Romania77.314
Cipro6.221Polonia76.615
Spagna189.948Grecia62.672
Romania77.314Italia59.240
Finlandia55.360Finlandia55.360
Bulgaria27.543Austria53.532
Croazia16.241Portogallo30.870
Francia193.594Bulgaria27.543
Portogallo30.870Belgio23.222
Polonia76.615Ungheria19.420
Belgio23.222Lettonia18.739
Ungheria19.420Lituania16.720
Estonia2.657Croazia16.241
Lussemburgo1.279Repubblica Ceca10.511
Italia59.240Cipro6.221
Lettonia18.739Slovacchia5.448
Repubblica Ceca10.511Estonia2.657
Slovacchia5.448Slovenia2.119
Slovenia2.119Lussemburgo1.279
Malta0Malta0
DanimarcaNAPDanimarcaNAP
IrlandaNAPIrlandaNAP
Totale1.809.041Totale1.809.041

In relazione alla popolazione eravamo dunque al ventesimo posto, in senso assoluto al nono.

Dalla tabella che segue si può inoltre ricavare con maggiore evidenza che non è solo il contenzioso civile e commerciale a costituire un problema e che forse andrebbe rivisto, seppure con tutte le cautele di questo mondo, il principio per cui la mediazione debba investire solo diritti disponibili.

NazioniTutti sopravvenuti non cecTutti i sopravvenutiTutti i cecTutti gli amministrativiPercentuale cec/totali sopravvenutiPercentuale sopravvenuto non cec/totale sopravvenutoPercentuale amministrativo /totale sopravvenutiPercentuale amministrativo/ sopravvenuti non cec
Austria3.006.7413.087.04080.29953.5322,60%97,40%1,73%1,78%
Belgio301.8971.021.805719.90823.22270,45%29,55%2,27%7,69%
BulgariaNA358.065NA27.543NANA7,69%NA
CiproNA32.349NA6.221NANA19,23NA
Croazia917.5901.055.635138.04516.24113,08%86,92%1,54%1,77%
Danimarca2.669.5332.710.51340.980NAP1,51%98,49%NAPNAP
Estonia302.944320.21717.2732.6575,39%94,61%0,83%0,88%
Finlandia487.167498.23911.07255.3602,22%99,58%11,11%11,36%
Francia322.6571.484.2231.161.566193.59478,26%21,74%13,04%60%
GermaniaNANA1.167.720583.860NANANANA
Grecia83.563229.798146.23562.67263,64%36,36%27,27%75,00%
IrlandaNANANANAPNANANAPNAP
Italia1.895.6903.258.2181.362.52859.24041,82%58,18%1,82%3,12%
Lettonia312.944342.92729.98318.7398,74%91,26%5,46%5,99%
Lituania91.960183.91991.95916.72050%50%9,09%18,18%
Lussemburgo5.11412.7867.6721.27960%40%10%25%
Malta4.21412.1157.901065,22%34,78%0%0%
Olanda997.5961.120.108122.51287.50810,94%89,06%7,81%8,77%
Polonia9.768.47010.726.163957.69376.6158,93%91,07%0,71%0,78%
Portogallo00267.54330.8700NANANA
Repubblica Ceca599.113924.946325.83310.51135,23%64,77%1,14%1,75%
Romania96.6431.372.3281.275.68577.31492,96%7,04%5,63%80%
Slovacchia691.848795.353103.5055.44813,01%86,99%0,68%0,79%
Slovenia582.837616.74833.9112.1195,50%94,50%0,34%0,36%
Spagna1.329.6342.706.7551.377.121189.94850,88%49,12%7,01%14,29%
Svezia219.809282.61262.803188.40822,22%77,78%66,67%85,71%
Ungheria514.619640.846126.22719.42019,70%80,30%3,03%3,77%
Totale25.202.58333.793.7089.635.9741.809.04132,8367,25%8,87%19,38%

L’idea di considerare suscettibile di mediazione solo i diritti per cui sia possibile una transazione appartiene ad un mondo arcaico nel quale di sicuro non esisteva l’attuale carico giudiziario.

In Italia, ad esempio, il problema più evidente riguarda le cause nuove che non sono né civili e commerciali né amministrative.

Il Quadro di valutazione della giustizia 2023 si chiede poi quale sia stata la produttività dei giudici di primo grado dal  2012 al 2021 con riferimento alle cause nuove non penali.

Nazioni2012201920202021
Austria99,6%100,4%99,7%99,8%
BelgioNA100,8%98,1%104,5%
Bulgaria98,9%99,1%100,9%101,2%
Cipro87,0%97,9%88,3%81,3%
Croazia102,0%92,8%103,6%97,3%
Danimarca101,1%100,6%100,8%100,3%
Estonia111,4%100,0%101,3%99,0%
Finlandia94,8%94,8%105,1%102,3%
Francia100,2%99,4%93,6%105,3%
GermaniaNANANANA
GreciaNA75,4%62,0%NA
IrlandaNA75,4%62,0%NA
Italia108,4%103,3%102,6%106,8%
Lettonia112,4%100,0%99,0%100,2%
Lituania100,5%101,2%96,7%101,1%
LussemburgoNA92,6%95,2%99,1%
MaltaNA75,4%62,0%NA
Olanda98,8%99,6%98,5%103,5%
Polonia100,6%90,2%104,3%101,7%
Portogallo96,0%NANANA
Repubblica Ceca113,7%100,8%98,2%102,6%
Romania95,7%100,2%96,7%102,4%
Slovacchia90,9%91,1%113,0%100,3%
Slovenia105,6%101,8%98,9%102,1%
SpagnaNA93,6%89,8%101,7%
Svezia101,7%100,4%102,2%103,4%
Ungheria104,2%100,7%98,3%103,7%
Media101,18%95,50%94,83%100,89%

Rispetto al 2012 la media dei paesi europei statuisce che sono stati persi nel 2021 0,29 punti percentuali di produttività dei giudici.

L’Italia rispetto al 2012 ha perso l’1,6% di produttività dei giudici.

Nel 2019 e nel 2020, in media, la produttività dei giudici non ha coperto i sopravvenuti. Il pendente, sempre in media, viene appena sfiorato (0,89%) nel 2021.

Ci sono quattro paesi (Cipro, Croazia, Estonia, Lussemburgo) che nel 2021 non hanno effettivamente coperto il sopravvenuto.

I paesi con giudici più virtuosi nel 2021 sono stati Italia, Francia e Belgio; quelli con giudici meno virtuosi  Cipro, Croazia ed Estonia.

Stesso attenzione possiamo riservare alle nuove cause civili e commerciali.

Nazioni2012201920202021
Austria100,6%100,4%99,8%103,7%
BelgioNA100,8%98,8%105,7%
BulgariaNANANANA
CiproNANANANA
Croazia95,0%87,5%85,0%80,6%
Danimarca109,0%91,8%111,1%97,6%
Estonia112,5%94,2%99,8%100,0%
Finlandia103,2%99,9%93,6%100,3%
Francia99,2%99,7%92,9%107,2%
Germania100,4%98,9%98,1%105,1%
Grecia57,7%86,2%NA82,4%
IrlandaNA63,0%60,3%NA
Italia131,3%104,5%104,0%109,1%
Lettonia117,7%102,1%96,1%102,7%
Lituania100,5%101,3%93,9%101,2%
Lussemburgo172,8%88,0%92,5%99,0%
Malta113,8%91,8%90,5%78,1%
OlandaNA100,2%99,7%NA
Polonia88,5%99,3%105,3%103,3%
Portogallo97,7%105,0%97,8%102,2%
Repubblica Ceca98,8%101,4%98,0%103,5%
Romania99,0%100,4%100,1%102,4%
Slovacchia81,6%109,9%99,7%104,2%
Slovenia101,5%109,4%100,5%107,2%
Spagna99,6%94,0%86,3%102,4%
Svezia98,8%97,5%102,8%102,7%
Ungheria105,1%104,4%100,2%105,5%
Media103,83%97,26%96,12%100,27%

I paesi con giudici meno virtuosi sono stati Malta, Croazia e Grecia; quelli più virtuosi Italia, Slovenia e Francia.

Non conosciamo però i dati di Bulgaria, Cipro, Irlanda e Olanda

In 10 anni si sono persi in produttività, se si guarda alla media, 3,56 punti  percentuali.

In Italia il crollo percentuale è stato vistoso (-22,2 punti), anche se rimaniamo su buone percentuali.

Infine, vediamo l’evoluzione della percentuale con riferimento ai sopravvenuti amministrativi

 Nazioni2012201920202021
AustriaNAP110,7%126,0%125,2%
BelgioNA111,8%108,5%131,1%
Bulgaria92,1%98,6%100,1%100,1%
Cipro74,0%169,8%83,8%45,9%
Croazia41,1%108,8%106,9%101,8%
DanimarcaNAPNANAPNAP
Estonia105,5%94,3%92,5%89,6%
Finlandia101,0%99,8%98,7%101,7%
Francia106,7%96,5%95,2%96,6%
Germania101,7%109,0%110,0%109,9%
Grecia143,2%NA162,8%129,7%
IrlandaNAPNAPNANA
Italia279,8%131,1%136,4%124,6%
Lettonia130,5%105,3%107,0%92,5%
Lituania98,1%104,6%97,5%98,0%
Lussemburgo69,8%75,2%87,4%92,3%
Malta40,2%120,8%106,2%69,5%
Olanda97,5%93,7%86,3%108,1%
Polonia99,6%98,6%95,0%92,8%
PortogalloNA106,2%126,1%106,8%
Repubblica CecaNAP107,2%112,6%118,9%
Romania78,1%100,3%48,4%105,2%
Slovacchia47,2%81,4%86,8%80,1%
Slovenia110,0%88,9%106,7%94,7%
Spagna123,7%92,2%99,5%98,5%
Svezia104,8%101,7%102,3%103,4%
Ungheria108,0%102,5%89,3%107,8%
Media102,50%104,54%102,88%100,99

La cosa che preoccupa  chi scrive è che ben in undici paesi[10] i giudici non riescono a smaltire nemmeno i nuovi procedimenti.

Non conosciamo i dati di Irlanda e Danimarca  perché non registrano i procedimenti amministrativi divisi dagli altri.

Mi sono soffermato sui procedimenti nuovi perché sono quelli che ci danno il termometro di quelle che saranno le nuove sfide. Potrei dilungarmi anche sui procedimenti pendenti iniziali e finali, ma sarò più breve.

Reco solo qualche dato numerico.

Nel 2021 in EU erano presenti sul ruolo di primo grado tra procedimenti pendenti e sopravvenuti 46.933.081 cause.

I giudici europei sono stati efficienti, nonostante quello che abbiamo detto prima, perché ne hanno definito 33.185.750 (70,70%).

Sono rimasti pendenti però, a fine anno, 13.747.331 controversie.

I giudici togati in Europa nel 2021 erano 84.770.

Per la matematica i giudici hanno iniziato il 2022 con uno zainetto di 162,17 procedimenti pregressi sulle spalle.

Nella realtà ci sono nella UE zainetti molto più leggeri e più pesanti.

NazioniPopolazione 2021Totali non penali rimanenti su ruolo a fine 2021Numero dei giudici nel 2021Zainetto dei giudici all’inizio del 2022Avvocati nel 2021Giudici + avvocati 2021Ipotetico Zainetto finalePosizione mondiale per giustizia civile nel 2023 (WJP)Causa non penale di primo grado (giorni)
Belgio11.611.419NA1.67219.22820.900NA15NA
Germania83.408.554NA21.018165.899186.917NA4NA
Irlanda4.986.526NA164NANANA17NA
Olanda17.501.695NA2.64218.09620.738NA376
Portogallo10.290.103NA2.00633.73035.736NA32NA
Lussemburgo639.3205.869227263.2163.4431,7010158
Bulgaria6.885.86795.2452.2104313.69515.9055,986591
Lituania2.786.65033.072713462.2592.97211,12865
Cipro1.244.18780.700177476.0196.19613,0240947
Ungheria9.709.786130.9072.7184811.64214.3609,11105159
Lettonia1.873.91828.053545511.3491.89414,812330
Svezia10.467.09791.0011.245736.4477.69211,835117
Estonia1.328.70124.4612351041.0721.30718,71727
Grecia10.445.364417.1463.92710642.29346.2209,0250664
Finlandia5.535.992131.5351.1571144.1635.32024,72688
Slovenia2.119.409101.6708641182.5223.38630,022754
Slovacchia5.447.621184.6631.3891336.4827.87123,466483
Romania19.328.560622.5384.65813423.65828.31621,9935160
Repubblica Ceca10.510.750419.7372.98514112.38115.36627,3221159
Croazia4.060.135345.1931.7212005.2456.96649,5558120
Austria8.922.081511.5832.3732166.8349.20755,561661
Francia64.531.4431.772.2277.22724567.56474.79123,7022440
Malta526.74712.896472741.3431.3909,2848350
Polonia38.307.7253.276.1159.88333159.98969.87246,8945107
Danimarca5.854.240134.2443863487.0427.42818,07217
Spagna47.486.9341.960.5455.413362144.787150.20013,0530265
Italia59.240.3293.367.9317.168470230.800237.96814,1552381
Totale/media445.051.15313.747.33184.770165 (media)897.755982.36120,59/200,8

L’Italia possiede lo zainetto più pesante tra i 27 paesi UE.

Peraltro, la UE non distingue tra giudici penali e giudici civili, non tiene conto dei giudici onorari e dunque la stima non può che essere approssimativa.

Ma c’è chi stima  in Italia soltanto mille  giudici civili .

Se così fosse lo zainetto del 2021 sarebbe stato molto più pesante di quello rappresentato in tabella (470 pratiche): del resto la nostra giustizia civile è nel 2023 al 52° posto su 141 paesi.

E pensare che sarebbe bastato che gli operatori di giustizia del nostro paese (237.968 nel 2021) si fossero unti e avessero conferito in ADR 14,15 pratiche per risollevare la giustizia, almeno quella di primo grado.

Ed in altri stati la situazione avrebbe potuto essere anche migliore.

NazioniCause da devolvere non penaliMediazioni non penali per mediatoreCause cec da devolvereMediazioni cec per mediatoreCause amministrative da devolvereMediazioni amministrative per mediatoreAltre cause Da devolvereMediazioni altre cause
Austria55,56274,163,7318,225,0725,0346,75230,70
BelgioNANANANA0,592,83NANA
Bulgaria5,9833,23NANA0,432,39NANA
Cipro13,02183,40NANA1,7524,61NANA
Croazia49,55512,9128,91299,201,1411,8419,50201,86
Danimarca18,072.532,904,07570,84NAPNANANA
Estonia18,71138,985,0837,751,239,1112,4092,11
Finlandia24,7293,751,043,933,0711,6320,6278,18
Francia23,70419,76020,82368,782,6847,410,203,56
GermaniaNANA3,8194,983,6290,18NANA
Grecia9,02151,526,21104,201,7515,361,0719,23
IrlandaNANANANANAPNANANA
Italia14,15141,138,5985,750,383,745,1851,64
Lettonia14,81561,069,63364,661,7365,583,45130,82
Lituania11,1253,349,2644,401,999,52-0,12-0,59
Lussemburgo1,7040,470,9522,570,409,490,358,4
Malta9,2895,528,8290,850,383,900,070,77
OlandaNANANANANANANANA
Polonia46,89534,0012,19138,870,637,1434,07387,98
PortogalloNANA5,06135,691,6150,69NANA
Repubblica Ceca27,323.781,418,581.187,900,5576,7918,182.516,7
Romania21,9958,6518,6549,762,596,900,741,98
Slovacchia23,4699,607,2930,960,833,5215,3465,11
Slovenia30,02395,608,71114,791,2816,9220,03263,87
Spagna13,05791,188,63523,691,2870,153,13189,67
Svezia11,83281,733,9794,596,57156,521,2930,62
Ungheria9,11113,733,8347,830,627,774,6658,12
  • 2 . I numeri  della giustizia italiana e alcuni spunti normativi che arrivano dalla riforma Cartabia

Il ruolo di primo grado non penale ha visto in Italia 6.871.878 di procedimenti, mentre quello civile e commerciale 3.613.659 (ovvero il 52,59% del totale).

Sono rimasti su ruolo non penale 3.396.840 procedimenti di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).

I magistrati hanno invece definito 3.475.038 procedimenti non penali (il 50,56%) di cui 1.567.381 civili e commerciali.

Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto).

Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2,379 giorni).

Gli accordi in mediazione nel 2021 (20.644) sono stati lo 0,57% del totale transitato sul ruolo di primo grado civile e commerciale (3.613.659) e l’1% di quanto rimasto di civile e commerciale a ruolo a fine anno.

Continuiamo ad avere il numero dei giudici togati (7.108) del 1914 quando le cause erano un milione e mezzo complessivamente.

Gli avvocati stanno diminuendo: nel 2021 erano 230.445

Siamo al 22° posto (con 23 punti) su 27 paesi (dato 2022) per la promozione e gli incentivi all’ADR (il primo paese, la Polonia, ha 65 punti) e poi vedremo le ragioni.

In questo momento stiamo parlando di ridurre semplicemente l’arretrato del 2019: “- ridurre entro dicembre 2024 l’arretrato civile 2019. Il PNRR richiede, entro dicembre 2024, la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di tre anni nel 2019 (337.740) presso i Tribunali ordinari civili, nonché la riduzione del 95% del numero di  cause pendenti da più di due anni nel 2019 (98.371) presso le Corti di Appello civili. A  riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era rispettivamente,  del 81,3% per i Tribunali e del 94,4% per le Corti di Appello.”[11]

Teniamo poi conto di alcuni articoli di cui la riforma Cartabia e i successivi decreti ci hanno investito, norme che a mio modo di vedere potrebbero essere “profetiche”  alla luce di quello che sta succedendo in Europa.

In primo luogo, l’art. 42 del decreto  legislativo n. 149 del 2022, secondo cui “Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

La mediazione come condizione di procedibilità è dunque tornata sperimentale.

Il regolamento sul credito di imposta fa eco  all’art. 42 con gli articoli 16[12] e 17[13].

il Ministero proseguirà l’attività di monitoraggio statistico solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Anche se dovesse cadere la condizione di procedibilità preventiva resterebbe comunque attivo il monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, monitoraggio che riguarda i provvedimenti del giudice.

Il legislatore riconosce comunque valore alla mediazione demandata (e alla conciliazione) del giudice dovendo dipendere anche dalla stessa la progressione di carriera.

Vi è poi da considerare, a mio giudizio, l’art. 5 del d.lgs. 151/22[14]  sull’ufficio del processo che al punto g)  indica il “ supporto  per  l’attuazione   dei   progetti  organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione.”

È facile che possano nascere o proseguire in Italia, con l’andar del tempo, progetti pilota di carattere processuale per “abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione” anche con la figura del giudice mediatore.

Nei paesi UE, come vedremo, non si parla più di progetti pilota da tempo: la mediazione del giudice mediatore è prevista dalla legge unitamente alla mediazione demandata e si sta diffondendo anche intorno a noi.

Ricordo inoltre che nel 1983 negli Stati Uniti i giudici si impossessarono di un’istruttoria che era diventata inconcludente e costosa ed oggi il fenomeno sembra ripresentarsi in Europa nel momento in cui si pensa a Camere di composizione amichevole o di udienze di amichevole composizione.

Sono affermazioni le mie, che vengono criticate perché si dice che, se in Italia si è deflazionato solo lo 0,57% è solo colpa di un modello, quello del primo incontro, con cui non si poteva mediare.

Considerazione che assolutamente condivido (anche se in passato non l’ho sentite pronunciare, in verità, con la stessa forza), tuttavia la politica di mediazione non ha mai capito granché e di certo non fa bilanci sulla qualità sociali delle interazioni dopo l’avvento della mediazione (cosa di cui invece dovrebbe tenere conto).

Per i politici contano solo i numeri ed è per questo che la mediazione è tornata un fenomeno da verificare.

Ci si chiede cosa potrebbe succedere se venisse eliminata la condizione di procedibilità preventiva e restasse in piedi la demandata obbligatoria: certo gli organismi attuali chiuderebbero e finirebbe la stagione della mediazione amministrata (nata solo perché le Camere di Commercio avevano un’articolazione territoriale: almeno questa è la scusa ufficiale). Come risolvere una situazione di questo tipo in cui spariscono gli organismi? La Francia ci ha già pensato con la predisposizione di panel di corte di appello che appunto si occupano della demandata su ordine del giudice.

Non è un mistero che l’Italia guardi alla Francia come la Francia guarda al Canada in tema di giustizia partecipativa e dunque si potrebbero aprire nuovi scenari; del resto, ai nuovi organismi ed enti di formazione è stata richiesta dal decreto ministeriale 150/23 un’organizzazione per stare in piedi (almeno) per i cinque anni fatidici[15].

La mediazione preventiva è in realtà affidata al prossimo correttivo: se verranno eliminate le storture (che sono incomprensibilmente svariate: non c’è articolo che non dia problemi applicativi, sembra quasi che qualcuno abbia fatto certe modifiche di proposito) forse cambierà anche il destino della deflazione del contenzioso, ma ci vuole un ampliamento delle materie o il coraggio della Grecia che destina alla mediazione dal 2020 tutte le controversie sopra i 30 mila euro[16].

  • 3. La situazione europea

Quanto al peso dello zainetto dopo di noi si posizionava la Spagna (362 pratiche a giudice).

Sono diversi anni che deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole. È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[17] è stato approvato anche dall’attuale governo[18]. Sono servite dunque anche le ultime sollecitazioni al proposito di Gemme.

Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[19] come condizioni di procedibilità[20] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale. Si punterà inoltre sul processo telematico. Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.

Il 5° comma dell’art. 19[21] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[22]

Il nuovo art. 414[23] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[24]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.

La Danimarca possedeva nel 2023 la seconda giustizia civile al mondo (viene dopo la Norvegia che ha la prima): in questo paese un primo grado non penale nel 2021 durava 17 giorni e dunque non credo che si siano particolarmente preoccupati per il carico giudiziario.

La Polonia aveva un carico giudiziario non indifferente, ma era anche al primo posto in Europa nel 2022 con 65 punti per la promozione della mediazione e dunque il governo si era mosso per far fronte alla situazione. Vedremo i risultati.

Chi si sta attrezzando oggi in modo deciso, come vedremo, è la Francia, insieme al Belgio di cui peraltro si conoscono pochi dati numerici.

Si deve aggiungere qui che la UE valuta la promozione e l’uso della mediazione in base a 17 requisiti che valgono un punto in 4 settori fondamentali (consumo, civile e commerciale, amministrativo e lavoro).

L’Italia nel 2022 aveva 23 punti ed era al 22°posto; la Polonia, come abbiamo accennato, che era prima ne aveva 65 (su 68 disponibili).

Noi non possediamo una mediazione del lavoro né una mediazione amministrativa, la mediazione penale si sta affacciando (forse, se ci saranno abbastanza centri di giustizia riparativa e soprattutto mediatori penali).

Inoltre, non rispettiamo che alcuni dei 17 requisiti nelle materie che prendiamo in considerazione: consumo e mediazione civile e commerciale, come risulta dalla tabella che segue.

Requisiti richiesti dalla UEAttuazione dell’Italia
L’accordo raggiunto dalle parti diventa esecutivo per mano del giudice;Nì (solo per le volontarie e transfrontaliere)
Rimborso totale o parziale delle spese di giudizio, comprese le imposte di bollo, se ADR riuscitoNì (abbiamo solo un credito di imposta)
Sito web che fornisce informazioni sull’ADR;No
Campagne pubblicitarie sui media;No
Brochure per il pubblico generale;No
Predisposizione da parte del tribunale di specifiche sessioni informative in materia ADR su richiestaNo
Coordinatore di corte ADR/mediazione;No
Assenza dell’obbligo del difensore per le procedure ADR;No
Il giudice può fungere da mediatore;No
Utilizzo di tecnologie (applicazioni di intelligenza artificiale, chat bot) per facilitare la presentazione e la risoluzione delle controversie;No
Pubblicazione delle valutazioni sull’utilizzo dell’ADR;
Pubblicazione di statistiche sull’utilizzo degli ADR;
copertura parziale o totale mediante patrocinio a spese dello Stato delle spese ADR sostenute
Possibilità di avviare un procedimento/presentare un reclamo e presentare prove documentali online;
Le parti possono essere informate dell’avvio e delle diverse fasi del procedimento per via elettronica;
Possibilità di pagamento online delle tariffe applicabili;

In sostanza la mediazione come condizione di procedibilità potrebbe essere vista dalla UE come contraria all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE[26]; fare tante mediazioni obbligatorie come in Italia non è dunque un titolo di merito per la UE (anche se per l’Italia è ritenuto all’estero un male inevitabile).

È vero che il considerando 14 della Direttiva 52/08 recita che  “dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.”, ma non viene in gioco a nostro favore, perché diversamente la UE non continuerebbe a richiamare l’attenzione da alcuni anni su una possibile violazione della Carta dei diritti fondamentali.

Opinione non negativa della mediazione preventiva obbligatoria  hanno ovviamente la Corte di Giustizia europea e la Corte dei diritti dell’uomo, ma è la politica che decide la sorte degli stati e questo non bisogna mai dimenticarlo.

Una valutazione negativa invece non viene affermata dalla UE in relazione alla mediazione demandata obbligatoria per le parti, né della mediazione del giudice che è anzi uno dei requisiti di merito per un paese.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle  questioni oggetto della controversia”.

L’art.  3[27] della Direttiva 52/08 stabilisce:

  1. Che la mediazione è istituto indipendente dalla denominazione,
  2. Che la mediazione può essere suggerita od ordinata da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario,
  3. Che il mediatore è qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Lo stesso legislatore europeo (peraltro dopo essersi consultato con gli esperti dell’UNCITRAL) ha dunque preparato il terreno – ormai ben 15 anni orsono – perché il giudice si occupi di mediazione.

Giudici belgi, francesi e tedeschi si sono preparati e nel 2019 il CEPEJ, sulla scorta dei programmi utilizzati da loro, ci ha spiegato che dosa devono sapere e saper fare i giudici ed i pubblici ministeri per poter effettuare degli invii appropriati: “I giudici dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. L’informativa dovrebbe riguardare la mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.”[28]

Il giudice dovrebbe essere insomma un esperto di mediazione in ogni campo.

Peraltro, la legislazione degli stati più avanzati punta molto sulla  funzione pacificatrice del giudice.

Dal 1976 il Codice di rito francese ritiene all’art. 21 che riconciliare le parti rientri nella missione del giudice[29].

Nel 2018 il Codice di procedura civile del Belgio ha sancito poi due principi importantissimi: 1) Il giudice privilegia in tutte le fasi del procedimento un metodo di risoluzione amichevole delle controversie (art. 730/1)[30], 2) 1 Fa parte della missione del giudice la conciliazione delle parti (art. 731)[31].

L’art. 278 del C.p.c. tedesco così esordisce: “Il tribunale dovrebbe garantire una soluzione amichevole della lite o dei singoli punti controversi in ogni situazione del procedimento[32].

Questo filone di pensiero non è nato recentemente.

Già Martino Chladenio nel 1768 scriveva che “È dovere del giudice quello di persuadere le parti alla concordia”.

E non mi soffermo qui, perché non è la sede, su tutte le figure di magistrato pacificatore che si sono succedute nella storia da almeno un paio di millenni a questa parte: quelli che considerano solo la funzione giudicante del giudice dovrebbero fare un ripasso sui libri di storia della risoluzione del conflitto.

Siamo tutti d’accordo oggi sul fatto che la conciliazione sia concetto differente dalla mediazione (nel passato non era però così netta la distinzione), ma credo che si possa concordare anche  sul fatto che la composizione amichevole  sia diversa da una sentenza.

Il giudice mediatore è oggi una realtà in ben 14 stati dell’Unione Europea.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaXXNon giudice
BelgioXXGiudice/non giudice
BulgariaXXNon giudice
CiproXXNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaXXGiudice/Non giudice
GermaniaXXGiudice/non giudice
GreciaXNon giudice
IrlandaXXNon giudice
ItaliaXXNon giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoXXNon giudice
MaltaXXNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaXXNon giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaXXGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaXXGiudice/non giudice
SpagnaXXGiudice/non giudice
SveziaXXGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[33]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

Vi è poi un nuovo fenomeno dal 2017: la Camera di composizione amichevole[34].

La camera di composizione amichevole del Belgio proviene per ispirazione dal diritto canadese (Conférences de règlement à l’amiable detta CRA[35]).

È prevista dal 2014 dagli articoli da 161 a 165[36] del Codice di procedura civile[37].

In tutte le fasi di un giudizio la Corte offre alle parti l’opportunità di partecipare a una conferenza di transazione amichevole (CRA), presieduta da un giudice della Corte.

Questo servizio è offerto gratuitamente in tutti i distretti giudiziari del Québec.

La CRA è una ADR, simile alla mediazione, che consente alle parti di risolvere la controversia in un contesto informale, senza avviare un processo, risparmiando tempo e denaro.

La CRA mira ad aiutare le parti a comunicare, negoziare, identificare i propri interessi, valutare le proprie posizioni ed esplorare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Durante una CRA, le parti sono presenti e sono generalmente assistite dai loro avvocati.

Le CRA si svolgono a porte chiuse e sono riservate.

Pertanto, sia il giudice che le parti e i loro avvocati si impegnano a rispettare la riservatezza del processo e a non rivelare nulla delle discussioni e delle negoziazioni che avranno luogo durante la conferenza.

Il CRA è un processo volontario, che può aver luogo solo con il consenso esplicito di tutte le parti in causa.

Una parte può richiedere lo svolgimento di una CRA, previa consultazione delle altre parti, inviando una richiesta scritta alla Corte, per via elettronica

Il presidente del Tribunale valuta la richiesta.

Se ritiene opportuno il ricorso alla conferenza di conciliazione amichevole, nomina un giudice a presiedere la CRA.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro avvocati davanti al giudice designato a presiedere la conferenza di conciliazione amichevole.

Quando la CRA consente di trovare una soluzione alla controversia, viene redatto un accordo che viene firmato dalle parti e dai loro avvocati, se del caso.

Un “Avviso di transazione” viene successivamente depositato presso la cancelleria della Corte del Quebéc.

Se la CRA non risolve la controversia, il  processo prosegue.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro difensori per il dibattimento davanti ad un altro giudice, assistito da due assessori.

Sulla scorta del CRA opera appunto in Belgio da diversi anni la Camera di composizione amichevole nel settore familiare.

Dal 6 gennaio 2024 (l. 19 dicembre 2023) riguarda anche il settore civile.

Però l’istituzione delle Camere per  i tribunali che già non l’hanno è facoltativa sino al 1° gennaio 2025.

Le norme di riferimento del Code Judiciaire sono: art. 16-78-8-84-101-102-104-730/1-730/2-734/3-734/4-757; art. 89-90 delle disposizioni transitorie al C.p.c.

Vediamo ora la composizione della Camera.

Oltre alle sezioni civili, il tribunale civile sarà composto anche da (almeno) una o più sezioni per la composizione amichevole.

Una camera di conciliazione amichevole è composta nel tribunale civile  da un giudice monocratico che ha seguito una formazione specializzata in materia di conciliazione e rinvio alla mediazione (quelli che sono già membri di una camera al 6 gennaio 2024 sono dispensati dalla formazione).

Nel tribunale del lavoro è composta da un presidente e da due giudici sociali. I tre giudici devono aver seguito la formazione specializzata. Lo stesso vale per il tribunale commerciale.

Sono introdotte camere di composizione amichevole anche presso le corti d’appello. Anche il giudice che presiederà questa sezione deve aver completato la formazione specialistica.

La richiesta di composizione amichevole sospende per un mese il termine di prescrizione della pretesa sottostante.

Entro un mese, le parti sono convocate con lettera semplice a comparire dinanzi alla Camera per una composizione amichevole.

Se le parti compaiono all’udienza di composizione amichevole, i termini di prescrizione sono sospesi per la durata della composizione amichevole.

L’intervento della CRA belga può essere richiesto preventivamente o in corso di causa:

  1. se le parti sono capaci di transigere,
  2. Per le materie che possono essere oggetto di transazione,
  3. se non ci sono gravi indizi di violenza, minacce o di qualsiasi altra forma di pressione.

La CRA ha gli stessi presupposti della conciliazione giudiziaria.

La domanda, in presenza dei presupposti, può essere inoltrata direttamente alla Camera: in tal caso l’udienza si terrà entro un mese.

Se il giudizio pende per il merito e le parti non si oppongono (anche una parte si può opporre) il giudice può trasmettere, su richiesta o d’ufficio, il fascicolo alla Camera, con semplice annotazione a verbale. Anche qui le parti vengono convocate per l’udienza di composizione amichevole entro un mese.

Se l’accordo è siglato a seguito di intervento preventivo della Camera i termini sono registrati dalla Camera di composizione amichevole nel verbale della comparizione in conciliazione, il cui invio deve essere timbrato con l’ordine di esecuzione, a meno che le parti non vi rinuncino.

Se la causa pendeva per il merito l’accordo può essere incorporato in una sentenza.

Molto interessante, comunque, anche la definizione dei compiti del giudice per il C.p.c. del Belgio.

L’art. 730/1 del Codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

“§ 1 In ogni fase del procedimento, il giudice privilegia un metodo di risoluzione amichevole delle controversie.  

§ 2. Il giudice può, in occasione dell’udienza introduttiva o di un’udienza fissata in data ravvicinata, interrogare le parti sul modo in cui hanno tentato di risolvere la controversia in via amichevole prima della proposizione della causa e informarle delle possibilità di un’ulteriore risoluzione amichevole della controversia. A tal fine, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti.

Su richiesta di una delle parti o, se lo ritiene utile, il giudice, se ritiene che una riconciliazione sia possibile, può, nella stessa udienza introduttiva o in un’udienza fissata in data ravvicinata, rinviare la causa a una data fissata, che non può superare un mese, a meno che le parti non siano d’accordo, al fine di consentire loro di verificare se la loro controversia possa essere risolta in tutto o in parte in via amichevole e di raccogliere tutte le informazioni pertinenti al riguardo.  

Il provvedimento di cui al comma 2 non può essere disposto se è già stato disposto nell’ambito della medesima controversia.”

In Croazia[38] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la  mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo  (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[39].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe  le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[40]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[41]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[42].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[43].

In Finlandia[44] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[45] .

In Francia di recente sono stati introdotti due nuovi istituti: l’audience de règlement amiable (udienza di conciliazione amichevole) e la Césure du procès (chiusura del processo).

Le fonti si devono ritrovare nel  Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (in vigore dal 1° novembre 2023) e nella Circulaire du 17 oct. 2023. Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile[46].

L’obbiettivo del ministro della Giustizia è dimezzare i ritardi delle controversie civili entro il 2027.

Sono stati stanziati dieci miliardi di euro per la giustizia: il doppio di quanto stanziato normalmente.

La Francia nel 2021 non credeva nella semplice mediazione demandata: ce lo dice l’ultimo rapporto statistico del Ministero della Giustizia  del 24 febbraio 2024[47]; il 75,2 % dei mediatori iscritti nei panel di Corte d’Appello hanno ricevuto dal giudice meno di 10 mediazioni delegate. 

Vediamo qui i tempi ed i numeri dei paesi più importanti (anno 2021, l’ultimo rilevato dalla UE nel quadro di valutazione della Giustizia 2023) per comprendere che cosa voglia realizzare il Guardasigilli francese.

NazioniCausa non penaleCausa civile e commerciale (Primo grado)Causa civile e commerciale (Secondo grado)Causa civile e commerciale (Terzo grado)Tempo totale Cec (dati completi)Tempo totale (anche senza gradi)Causa amministrativa primo gradoCausa Amministrativa Secondo gradoCausa Amministrativa Terzo gradoTotale Causa Amministrativa Tre gradi
BelgioNANANA394NA394235NAP501736
GermaniaNA231362NANA5934224562131.091
Francia440495466NANA961299328175802
Italia38156081710022.3792.379756NAP6451.401
NazioniPopolazione 2021Sopravvenuti litigi civili e commercialiPendenti litigi civili e commercialiTotali a ruolo Civili e commercialePercentuale Di risoluzioneSopravvenuti Rimanenti A fine annoPendenti Rimanenti A fine annoTotali rimanenti su ruolo cec a fine 2021
Belgio11.611.419719.908NANA105,7%0NANA
Francia64.531.4431.161.5661.677.8182.839.384107,2%01.557.0151.557.015
Germania83.408.5541.167.720750.6771.918.397105,1%0712.392712.392
Italia59.240.3291.362.5282.251.1333.613.661109,1%02.046.2792.046.279

Evidentemente il Ministro della Giustizia  ha una grande fiducia nei nuovi istituti.

Si introducono dunque nel C.p.c. francese due meccanismi atti a favorire la soluzione amichevole delle controversie a processo pendente (come per il procedimento nanti il Güterichter tedesco di cui diremo in seguito): da un lato, l’udienza di composizione amichevole (ARA) e, dall’altro, la chiusura del processo o udienza di chiusura del processo.

Il nuovo articolo 774-2 del c.p.c. definisce l’oggetto finale dell’udienza di composizione amichevole, vale a dire «la risoluzione amichevole della controversia tra le parti, attraverso il confronto equilibrato dei loro punti di vista, la valutazione delle rispettive esigenze, posizioni ed interessi, nonché la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia».

L’audience de règlement amiable (ARA) vale per le procedure scritte ordinarie e per i procedimenti sommari di competenza del Presidente del tribunale e del giudice tutelare.

Può essere disposta in qualsiasi momento della procedura.

I diritti devono essere disponibili.

Sono quattro i giudici che possono disporla: il presidente dell’udienza di orientamento, il giudice delle indagini preliminari, il giudice del merito o il giudice sommario.

Il giudice può disporre un’ARA anche se le parti non sono d’accordo.

L’avvio interrompe il termine di prescrizione.

I giudici che conducono l’ARA devono essere individuati dal Presidente del Tribunale con ordinanza prima che inizi l’anno  giudiziario (non possono sedere nel collegio giudicante).

La data e la durata prevista dell’udienza sono fissate dal giudice adito, a seconda della natura della causa (non può superare il giorno).

Il giudice può mediare, conciliare, fare caucus anche coi soli avvocati. Le parti possono chiedere di nominare un tecnico e di produrre le risultanze nel merito.

 L’ARA si svolge in camera di consiglio senza il cancelliere che interverrà solo in caso di accordo.

L’ARA è una procedura riservata, ma le parti possono derogare alla riservatezza.

Il giudice può sempre interrompere l’ARA:

  1. quando la soluzione prevista dalle parti in causa viola l’ordine pubblico, i diritti fondamentali, viola gravemente gli interessi di una delle parti o bambini o nella misura in cui si riferisce a diritti non disponibili;
  2. in caso di manifesto squilibrio tra le parti, ovvero quando gli elementi emersi nel corso dell’ARA rivelano l’esistenza di violenza;
  3. nel caso di tattica ritardante, quando una parte avvia un ARA senza alcuna reale intenzione di risolvere una controversia in via amichevole ma con l’obiettivo di ritardare l’esito del processo.

Ciò però non interrompe il procedimento giudiziario che va ripreso dalle parti con conclusioni in tal senso o citazione. Se le parti restano inattive è il giudice del merito, informato della conclusione dell’ARA, che richiama le parti in udienza per sapere se vogliono andare avanti o rinunciare.

In caso di accordo totale o parziale le parti sono libere di formalizzare o meno tale accordo.

Nel caso in cui si scelga di formalizzare questo accordo durante l’ARA, esso potrà assumere la forma di un verbale firmato dal giudice responsabile dell’ARA, dal cancelliere e dalle parti.

Se le parti si accordano ciò estingue il giudizio.

Nel caso di accordo parziale il giudice di merito, informato dal giudice dell’ARA, fissa un’udienza in cui le parti riferiscono se vogliono o meno andare avanti.

In caso di fallimento dell’ARA parimenti ci sarà un’udienza per capire se le parti vogliono continuare o meno il procedimento.

Il capitolo II decreto 2023-686 introduce nel contesto della procedura scritta ordinaria davanti al tribunale la possibilità per il giudice di decidere, in un primo tempo, solo su alcune delle pretese di cui è investito.

In questo caso decide con una sentenza parziale.

Questa sentenza è suscettibile di appello immediato.

Le parti possono trarre conseguenze dalla sentenza parziale e per le pretese su cui il giudice non ha ancora deciso possono ad esempio ricorrere a una mediazione o a una conciliazione di giustizia.

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si  occupa della sola composizione (l’unico strumento non  utilizzabile è l’arbitrato).

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti la una composizione amichevole di fronte a un giudice  nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere  decisioni giudiziarie…[48]”. Questa regola vale per diversi  altri tipi di processo[49].

Il Güterichter si mette a disposizione delle parti per qualsiasi loro richiesta (tranne che per condurre un arbitrato):

può mediare e dunque utilizzare soluzioni creative,

conciliare (e dunque fare una proposta se le parti non si mettono d’accordo),

può interpretare un contratto, stimare una prestazione, proporre un metodo di divisione (asta, sorteggio ecc.),

può combinare diverse procedure e passare dall’una all’altra col consenso delle parti.

Il rinvio al Güterichter si basa sul consenso delle parti anche quando è suggerito dal giudice contenzioso.

Il giudizio deve essere pendente (ma può operarsi rinvio anche in appello).

È indispensabile che le parti partecipino personalmente.

Di solito il giudice, se non gli viene chiesto altro, media e dunque non mette al centro le pretese legali ma gli interessi delle parti. Nell’analisi degli interessi aiuta le parti e dunque conosce bene i metodi creativi.

La presenza del legale non è obbligatoria ma è utile: 1) perché il giudice non fornisce consulenza giuridica, 2) per evidenziare meglio i fatti.

Ci sono diversi vantaggi per rivolgersi al Güterichter:

1) il Güterichter è specializzato in mediazione e ADR.

2) L’udienza è più rapida di un processo; le parti hanno tuttavia più tempo a loro disposizione che in un processo per parlare dei loro punti di vista.

3) Le parti coinvolte non delegano la risoluzione dei conflitti al giudice che semplicemente li aiuta nel processo di autodeterminazione.

4) Nell’ambito dell’udienza del giudice possono essere risolti anche altri conflitti che gravano sulle persone coinvolte. Su richiesta delle parti, se tutte le parti coinvolte sono d’accordo, possono prendere parte alla negoziazione anche terzi non coinvolti nel processo.

5) L’udienza del Güterichter è riservata ed il giudice di qualità non riferisce alcunché al giudice contenzioso se le parti non sono d’accordo.

6) L’udienza è gratuita. Vanno pagati solo gli eventuali legali (con i compensi stabiliti per la transazione giudiziaria); anche la registrazione dell’accordo è però a pagamento.

Le parti che prestano il consenso possono chiedere al giudice del merito di sospendere il procedimento per la durata del procedimento di conciliazione, oppure di mantenere la data dell’udienza già fissata.

Disposto il trasferimento le parti ricevono comunicazione della data e dell’ora dell’udienza che si tiene in locali particolari.

L’incontro dura dalle due alle tre ore. Il Güterichter spiega alle parti il suo ruolo, chiede l’esposizione dei fatti al fine di ricercare gli interessi.

Vengono poi sviluppate e valutate le possibili soluzioni; alla fine si cerca una soluzione accettabile per entrambe le parti, con il solo appoggio del giudice (senza avvocati).

Se la procedura di conciliazione ha esito positivo, si conclude con un accordo scritto e, se lo si desidera, esecutivo, ad esempio una transazione giudiziaria (a cui segue la chiusura del procedimento contenzioso). In difetto di accordo il fascicolo torna al giudice di merito.

Nella tabella che segue (mancano indicazioni 2022 sulle giurisdizioni amministrative e sulla famiglia) illustro il rinvio al  Güterichter in tutte le giurisdizioni. Secondo i giudici non contenziosi il potere discrezionale del giudice di merito non è stato utilizzato adeguatamente in questi anni.

Tribunali e Corti201420152016201720182019202020212022Totale 2022Percentuale
Cause civili dei tribunali distrettuali  >5000 €  (locazione, famiglia alimenti)16.24911.7529.9717.6556.6635.9925.0465.1254.594716.5380,64
Questioni familiari nei tribunali distrettuali3.3143.2503.1742.9772.8812.7602.4622.620 
Tribunali regionali, 1° grado  + di 5.000 €7.8296.9607.0736.7306.5076.9696.1516.3456.488321.0602,02
Ricorsi e appelli (dei tribunali distrettuali) ai tribunali regionali3461831592062482582642331640,49
Cause civili dei tribunali regionali superiori (appello dei tribunali regionali)46829229625028236926121122064.1450,34
Tribunali regionali superiori in materia di famiglia  (appello dei tribunali distrettuali)290182216220196229158136 
Tribunali del lavoro (procedimenti giudiziari)536433294302273290277377419
Tribunali sociali (denunce e tutela giuridica provvisoria)619411439458378231180133253
Tribunali sociali statali (ricorsi e denunce)484133612232192114
Tribunali amministrativi (procedimento principale e tutela giurisdizionale cautelare)199195194172182200198100 
Tribunali amministrativi superiori di primo grado101471012574 
Procedimenti di appello dei tribunali amministrativi superiori1216217712123 
Commissioni tributarie262147815338261935
Totale29.94623.75021.92419.12917.70417.38515.06115.32712.187

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[50].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[51].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi del § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[52].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[53].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[54], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziario[55].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[56]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[57].


[1] La relazione si intitolava “Dalla attuazione nei vari Stati Membri della Direttiva 52/08 alla riforma Cartabia”

[2] Incontro tenuto lunedì 18 marzo 2024 (AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO dalle ore 14,15 alle ore 18.00).

[3]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[4] https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

[5]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[6] Per cause civili, commerciali, amministrative e altre la UE intende tutte le cause civili e commerciali contenziose e stragiudiziali, le cause catastali e commerciali non contenziose, le altre cause di stato, le altre cause non contenziose, le cause di diritto amministrativo e le altre cause non penali.

Per comodità d’ora in poi le chiameremo cause non penali.

[7] : Bulgaria, Cipro, Germania, Irlanda e Portogallo non hanno rilasciato dati.

Ma per alcuni di loro ci sono perlomeno le cause amministrative.

[8] Per procedimenti civili e commerciali la UE intende quelli che riguardano controversie tra le parti, ad es. le controversie sui contratti.

[9] Bulgaria, Cipro e Irlanda.

[10] Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Slovenia, Francia, Lituania, Spagna.

[11] Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2023. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024

[12] Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[13] 1.Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati: a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale; b) data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; c) data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[14] Compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello
  1. All’ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono  attribuiti  uno  o  più  fra  i seguenti compiti:

    a)  attività  preparatorie  e  di  supporto   ai   compiti   del magistrato, quali:  studio  del  fascicolo,  compilazione  di  schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di  consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite,  ricerche  di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

    b) supporto  al  magistrato  nello  svolgimento  delle  verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del  codice  di  procedura civile  nonché  nell’individuazione  dei  procedimenti   contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile;

    c) raccordo e coordinamento  fra  l’attività  del  magistrato  e quella delle cancellerie e dei servizi  amministrativi  degli  uffici giudiziari;

    d) raccolta,  catalogazione  e  archiviazione  dei  provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

    e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

    f) assistenza per  l’analisi  dei  flussi  statistici  e  per  il monitoraggio di attività dell’ufficio;

[15] V. art. 6, 9 e 11 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.

[16] 1 Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της  Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4640-2019

In vigore dal 15 gennaio 2020 in materia di controversie familiari

In vigore dal 15 marzo 2010 nell’ambito di un procedimento ordinario.

[17] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

[18] https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/aplo-judicial

[19] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.

Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.

Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

[20] Articolo 5. Requisito di procedibilità.

Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.

Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.

Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.

L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.

[21] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

[22] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»

[23] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.

[24] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

[25] The methods for promoting and incentivising the use of ADR do not cover compulsory requirements to use ADR before going to court. Such requirements may raise concerns about their compatibility with the right to an effective remedy before a tribunal enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the EU.

[26] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

[27] (Omissis)

per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

[28] https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[29] Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

[30] 1) Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges (art. 730/1)

[31] 2) 1 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (art.  731)

[32] (1) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein.

[33] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant  dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de  promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[34]  Kamer voor minnelijke schikking-chambre de règlement à l’amiable

[35] https://coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal/conference-de-reglement-a-lamiable

[36] CAPITOLO IV LA CONFERENZA DI RISOLUZIONE AMICHEVOLE

Art. 161 Il Primo Presidente può, in qualsiasi momento del procedimento ma prima della data fissata per l’udienza, nominare un giudice per presiedere una conferenza di risoluzione amichevole se le parti lo richiedono e gli espongono brevemente le questioni da esaminare, o se lui stesso raccomanda la tenuta di una tale conferenza e le parti accettano la sua raccomandazione. Può farlo anche, anche dopo la data fissata per l’udienza, se circostanze eccezionali lo giustificano. Il compito di presiedere una conferenza di risoluzione amichevole fa parte della missione di conciliazione del giudice.

Art. 162 La conferenza di risoluzione amichevole ha lo scopo di aiutare le parti a comunicare per capire e valutare meglio i loro bisogni, interessi e posizioni e per esplorare soluzioni che potrebbero portare a un accordo reciprocamente soddisfacente per risolvere la controversia.

Art. 163 La conferenza si svolge alla presenza delle parti e, se lo desiderano, dei loro avvocati. Si svolge a porte chiuse, senza costi o formalità. La conferenza non sospende il procedimento, ma il giudice che la presiede può, se lo ritiene necessario, modificare il protocollo del procedimento per tenerne conto. Tutto ciò che viene detto, scritto o fatto durante la conferenza è confidenziale.

Art. 164 Insieme alle parti, il giudice stabilisce il calendario degli incontri, le regole applicabili alla conferenza e le misure per facilitarne lo svolgimento. Queste regole possono prevedere, tra l’altro, che il giudice possa incontrare le parti separatamente e che le persone la cui presenza è considerata utile per la risoluzione della controversia possano partecipare. Le parti sono tenute a garantire che le persone autorizzate a concludere un accordo siano presenti alla conferenza o che possano essere consultate in tempo utile per dare il loro consenso.

Art. 165 Se si raggiunge un accordo amichevole, il giudice può, su richiesta, omologare la transazione. Se non si raggiunge alcun accordo, il giudice può adottare misure di gestione appropriate o, con il consenso delle parti, convertire la conferenza di risoluzione amichevole in una conferenza di gestione. Tuttavia, non può successivamente sentire il caso o decidere su un’applicazione incidentale a questo.

[37] https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01

[38] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[39] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[40] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[41] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[42] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[43] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[44] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[45] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07FDC4C8AF7186C28A668DE0DE691D12.tplgfr26s_2?cidTexte=LEGITEXT00000607071 6&dateTexte=20200229

[46] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-10/JUSC2324682C.pdf

[47] https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/trois-mediations-civiles-judiciaires-quatre-conclues-accord#:~:text=Trois%20m%C3%A9diations%20civiles%20judiciaires%20sur%20quatre%20conclues%20par%20un%20accord,-M%C3%A9diation&text=En%202021%2C%202%20020%20m%C3%A9diateurs,leur%20profil%20et%20leur%20activit%C3%A9.

[48] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der  außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[49] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del  lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

[50] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[51] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[52] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[53] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil  Justice in Scotland, June 2019

[54] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[55] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[56] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[57] CXXX. Törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1700130.TV&targetdate=fffffff4&print Title=2017.+%C3%A9vi+CXXX.+t%C3%B6rv%C3%A9ny&referer=http %3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT

Statistica della mediazione in Francia nel 2021

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Qualche considerazione in merito all’opera Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0, a cura di Tiziana Rosania, Editore Giappichelli

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Relazione tenuta nel seminario Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0 del 16/02/24

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mediatore e formatore

A tutti i colleghi avvocati e mediatori porto i saluti di Maria Martello che plaude a questa iniziativa di U.N.A.M.: il nostro paese ha bisogno di opere sulla risoluzione dei conflitti; scrivere è un ottimo modo per diffondere la cultura della mediazione.

Il volume di cui discutiamo oggi è stato redatto dalle migliori voci della dottrina italiana nell’area della giustizia complementare ed opera sicuramente un brillante bilanciamento tra la chiarezza e la esaustività.

È stato certamente un grande sforzo quello che hanno profuso i colleghi per dare il quadro più preciso possibile, su istituti negoziali che ormai non possono che essere considerati il nostro futuro.

Sono pertanto grato a loro e spero che molti colleghi mediatori, giuristi e non, lo possano leggere, studiare ed apprezzare.

Nello spirito di questo mio breve contributo ho ritenuto opportuno estrapolare sei frasi dalla prefazione e dalle relazioni, sei concetti che mi hanno colpito particolarmente e vorrei commentarli con voi.

1) La mediazione, dunque non è più solo uno strumento deflattivo del contenzioso ma un percorso di autodeterminazione (Lucarelli)

Condivido ovviamente questa affermazione della professoressa Lucarelli, specie alla luce della corrente umanistica, che negli anni ’70 ha cambiato il volto della psichiatria e ha posto le basi per le relazioni d’aiuto future tra cui la mediazione ed il counseling.

La prospettiva portata avanti era molto chiara e si è tradotta poi anche nel modello di Harvard.

Gli psicologi umanisti (Maslow, Rogers e Berne) pensavano che:

1) ogni persona avesse la capacità di pensare e di autodeterminarsi.

2) ogni persona potesse crescere ed imparare (ovvero essere una risorsa).

3) Non esistessero individui maturi ed immaturi, ma soltanto comportamenti maturi ed immaturi

4) Le decisioni prese potessero essere modificate se necessario.

Ecco perché sono le parti ed i loro avvocati che realizzano “un effettivo confronto sulle questioni controverse”, come specifica l’art. 8 c. 5 del decreto 28/10.

Il mediatore è solo un agevolatore del percorso di autodeterminazione.

Il che peraltro non vuol dire che le parti ed i loro avvocati non possano chiedergli di fare proposte e di “valutare” la controversia.

Rientra anche questa richiesta nella loro facoltà di autodeterminazione.

Facilitation che noi traduciamo con facilitazione (il mediatore è un facilitatore, si dice, della mediazione e della negoziazione) significa che può utilizzare qualunque metodo le parti gli chiedano[1].

L’unico limite che si ritrova praticamente in tutte le legislazioni, è che l’attività mediatoria non sia mai vincolante per le parti.

2)  Per ridurre la durata del processo  invero occorreva lavorare principalmente  su fattori  che appaiono esterni  alle regole che presiedono allo stesso (Marinaro) 

Anche quello che sostiene il prof. Marinaro con riferimento all’attività del tavolo tecnico è pacifico.

Nessuna riforma della giustizia può essere efficace con un organico di giudici togati (7.109) che nel 2021 corrispondeva a quello del 1914.

Solo che nel 1914 le liti erano un milione e mezzo, mentre secondo l’ultima rilevazione europea (che è sempre del 2021), i nostri processi non penali di primo grado pendenti a fine anno, ammontavano a 3.396.840 di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).

Avremmo bisogno in verità di almeno 5.000 giudici in più: la Germania che ha solo 20 milioni di abitanti in più di noi ne ha oltre 24.000 e possiede la quarta giustizia al mondo.

Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media in Italia 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto) e nel  2021, come sapete tutti, eravamo in pandemia.

Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato invece 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2.379 giorni). Perché dunque non alimentarla?

Tanto più che la nostra giustizia civile si trova al 51° posto su 142 paesi, e se analizziamo in profondità i fattori che la compongono, siamo al 100° posto per i ritardi irragionevoli e al 127° posto per applicazione normativa.

3) Secondo i dati statistici del Ministero la percentuale delle cause nelle vecchie materie condizione di procedibilità si attestava al 15% dell’intero contenzioso (Labianca)

Prima, dunque, dell’accoglimento dei cosiddetti contratti di durata voluto dal decreto delegato 149/22, il contenzioso sottoposto a condizione di procedibilità, annota il dott. Labianca, ottimo giudice, era solo del 15%.

Di fronte a questa percentuale l’idea originaria della riforma Cartabia di ridurre il tempo del processo a 1.000 giorni (e di ridurre il contenzioso del 40%) farebbe ridere, se non ci fosse da piangere.

Si aggiunga poi che in termini di deflazione nel 2021 siamo arrivati allo 0,57%, ossia ci sono stati accordi ben inferiori all’1% (e non certo per colpa dei mediatori ma per un primo incontro inidoneo sotto tutti i punti di vista, in primo luogo quello psicologico).

Così la Cartabia ha scelto di provare (la mediazione è tornata sperimentale, sic!)  ad inserire nuove fattispecie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Il dott. Labianca parla di scelta “promozionale”.

In effetti non conosciamo i numeri di questo contenzioso.

E non li conosciamo per alcuni buoni motivi.

Sono contratti per lo più da specialisti, pochi legali se ne occupano (ad eccezione del settore societario forse); chi ha mai patrocinato in una consulenza in materia di contratto di rete alzi la mano…  

Queste controversie poi fanno spesso riferimento a segreti di impresa che gli imprenditori non vogliono rivelare a nessuno (figuriamoci ad un mediatore sconosciuto).

Piuttosto affrontano perdite e non vanno in causa.

Dovevano fare come in Grecia e mettere un eventuale “bavaglio” alla Corte Costituzionale (come hanno fatto senza dubbio gli ellenici) anche se, a dire il vero, la nostra Corte non ha mai censurato la condizione di procedibilità.

Ebbene in Grecia tutte le controversie sopra i 30.000 € vanno in mediazione.

E la Grecia non ha il nostro disastroso pendente: il suo nel 2021 era di 417.146 cause (di cui 286.871 civili e commerciali) e i tempi di una causa sono stati di 1.339 giorni. Certo la sua popolazione è inferiore alla nostra, vedremo gli effetti della cura.

Se si facesse la scelta del Brasile di stipulare un patto tra giudici e avvocati per utilizzare i mezzi della giustizia  in ogni situazione, i numeri da proporre sarebbero questi (noi abbiamo la fortuna di avere quasi 24.000 mediatori e 237.968 tra avvocati e giudici): se ogni operatore conferisse ai mezzi alternativi 14,51 controversie, ora che la mediazione è effettiva, almeno sulla carta, ogni mediatore riceverebbe 141 mediazioni e ci si potrebbe davvero provare, con la cooperazione leale e in buona fede di parti e avvocati, a deflazionare il contenzioso (v. la tabella per tutti i paesi europei).

NazioniCause da devolvere non penaliMediazioni non penali per mediatoreCause cec da devolvereMediazioni cec per mediatoreCause amministrative da devolvereMediazioni amministrative per mediatoreAltre cause da devolvereMediazioni altre cause non penali
Austria55,56274,163,7318,225,0725,0346,75230,70
BelgioNANANANA0,592,83NANA
Bulgaria5,9833,23NANA0,432,39NANA
Cipro13,02183,40NANA1,7524,61NANA
Croazia49,55512,9128,91299,201,1411,8419,50201,86
Danimarca18,072.532,904,07570,84NAPNANANA
Estonia18,71138,985,0837,751,239,1112,4092,11
Finlandia24,7293,751,043,933,0711,6320,6278,18
Francia23,70419,76020,82368,782,6847,410,203,56
GermaniaNANA3,8194,983,6290,18NANA
Grecia9,02151,526,21104,201,7515,361,0719,23
IrlandaNANANANANAPNANANA
Italia14,15141,138,5985,750,383,745,1851,64
Lettonia14,81561,069,63364,661,7365,583,45130,82
Lituania11,1253,349,2644,401,999,52-0,12-0,59
Lussemburgo1,7040,470,9522,570,409,490,358,4
Malta9,2895,528,8290,850,383,900,070,77
OlandaNANANANANANANANA
Polonia46,89534,0012,19138,870,637,1434,07387,98
PortogalloNANA5,06135,691,6150,69NANA
Repubblica Ceca27,323.781,418,581.187,900,5576,7918,182.516,7
Romania21,9958,6518,6549,762,596,900,741,98
Slovacchia23,4699,607,2930,960,833,5215,3465,11
Slovenia30,02395,608,71114,791,2816,9220,03263,87
Spagna13,05791,188,63523,691,2870,153,13189,67
Svezia11,83281,733,9794,596,57156,521,2930,62
Ungheria9,11113,733,8347,830,627,774,6658,12

Ricordo che prima del 2012 e della sciagurata interruzione in Italia dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale, gli accordi erano moltissimi.

E con uno stipendio di gran lunga inferiore a quello dei giudici di prima norma lo Stato potrebbe considerare l’arretrato solo come un ricordo.

NazioniPopolazione 2021Somma che il cittadino paga per il processoPercentuale Giudice /cittadino​Stipendio lordo medio annuo Anno 2021Stipendio lordo Giudici di prima nominaEuro (teorico) da cittadino a un mediatoreSomma per stipendiare un mediatore all’anno
Austria8.922.081121,26NA47.177NA314.192
Belgio11.611.419103,981,748.40082.2805,3014.203
Bulgaria6.885.86763,802,918.73354.3265,9014.175
Cipro1.244.18737,563,116.98052.638514.138
Croazia4.060.13562,711,925.46148.3762,4014.478
Danimarca5.854.24088,552,844.763125.3360,1314.359
Estonia1.328.70165,163,120.76664.3751,9014.343
Finlandia5.535.992102,341,545.36568.0483,8014.994
Francia64.531.44383,771,240.11548.1380,9514.520
Germania83.408.554160,321,046.49946.4991,3014.457
Grecia10.445.36461,76NA16.235NA3,8014.417
Irlanda4.986.526148,49NA53.951NA1,5514.156
Italia59.240.32995,751,830.04854.0865,7014.150
Lettonia1.873.91873,802,318.48142.5060,4014.991
Lituania2.786.65047,391,910.67420.2813,3014.832
Lussemburgo639.320239,851,476.376106.9263,2014.109
Malta526.74788,544,918.66091.4343,8014.826
Olanda17.501.695133,361,354.75471.1802,3014.853
Polonia38.307.72576,121,75.6639.6272,4014.985
Portogallo10.290.10370,382,619.21249.9511,9014.645
Repubblica Ceca10.510.75065,832,337.90387.1770,1514.203
Romania19.328.56048,263,014.47543.4257,7014.022
Slovacchia5.447.62154,872,916.08546.647514.691
Slovenia2.119.409108,071,427.98039.1721,8014.844
Spagna47.486.93493,232,231.00068.2000,7514.372
Svezia10.467.097123,601,838.23868.9900,4514.582
Ungheria9.709.78658,831,613.51521.6241,7014.341
Totale445.051.153  837.5091.411.242 390.878
Media91,762,1731.01958.8022,7914.477

Così potremo eliminare anche molti dei problemi legati alla condizione di procedibilità e alle tariffe.

4) Il vissuto non è delegabile, l’assenza delle parti al tavolo negoziale snatura (ed indebolisce) l’intero procedimento di mediazione e ne pregiudica in partenza il buon esito (Rosania).

Ha ragione l’avvocato Rosania. Soprattutto in termini psicologici.

La nostra memoria quando rievochiamo un episodio utilizza meccanismi impliciti che non possiamo controllare e meccanismi espliciti.

I meccanismi impliciti sono quelli inconsci o, meglio, quelli che non sono descrivibili a parole, i meccanismi espliciti sono invece quelli coscienti (ossia quelli che affiorano quando ci rendiamo conto che stiamo ricordando)[2].

La strutturazione del ricordo dipende in altre parole da come si integrano le nostre strutture cerebrali nel momento in cui lo riportiamo alla coscienza: la memoria, in sintesi, non è altro che un percorso neuronale che viene fatto e rifatto, ma che può appunto modificarsi, dato che le nostre sinapsi che danno modo ai neuroni di comunicare, mutano da momento in momento.

Se il ricordo non è dunque un dato oggettivo nemmeno per noi che ricordiamo ciò che ci è accaduto, come può andare in mediazione al nostro posto un soggetto terzo da noi istruito,  un soggetto terzo che peraltro subisce inevitabilmente quello che gli specialisti della comunicazione chiamano arco di distorsione: io voglio dire 100, riesco a dire 70, tu percepisci 50, capisci 30 e ricordi 20.

Quale contributo può dare in mediazione l’avvocato o un mio delegato non legale che ricorda il 20%,  se non dire “non voglio conciliare”?

Si tenga inoltre presente che il nostro cervello è pigro: per mantenere le funzioni automatiche consuma un sacco di energia (quanto una lampadina da 20 watt al giorno), per cui sceglie sempre la soluzione meno dispendiosa che è ovviamente il “no”.

Il “sì” costa fatica.

Se affido il mio “no” all’avvocato, senza che il mio cervello abbia fatto una valutazione della mia prima pigra idea e operi a seguire la scelta definitiva (come accade per chi in mediazione ci va), che cosa potrà fare il mio delegato che è pigro a sua volta di suo e per di più, per preservare dignitosamente la sua pigrizia, si trincera dietro al mandato ricevuto?

Infine, le nostre cellule cerebrali sono specializzate.

Che cosa vuol dire? Che milioni di cellule sono specializzate per una data questione, per determinate persone, per un determinato oggetto.

Non esiste una percezione cosciente generalistica.

Ciò ha degli indubbi riflessi anche sulla composizione dei nostri interessi: se le mie cellule sono specializzate su Tizio e viene in mediazione Caio devo costruire nuovi percorsi cerebrali e come dicevo prima, il cervello è pigro.

Gli scienziati ormai riescono a misurare anche un singolo spike di una cellula (lo spike è l’unità di misura dell’impulso elettrico che i neuroni si scambiano) ed hanno verificato che appunto la cellula si attiva con lo spike solo in presenza di uno stimolo determinato (ad es. la vista del papà o della mamma, l’ascolto della voce della propria compagna, la vista della persona con cui appunto si confligge ecc.).  È così che noi facciamo esperienza del mondo.

Se dunque io Tizio ho un conflitto in corso con Caio e do mandato all’avvocato Sempronio di recarsi in mediazione al mio posto, ci sarà inevitabilmente un’altra percezione cosciente di Caio (sempre che ci sia il tempo di formarsi) che non aiuterà a sopire il conflitto ed a risolvere la controversia.

5) E dire che l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia “ammonta a ben 5.078,591,907 euro (dati patrimoniali del fondo unico giustizia al 30 settembre 2022) (Fichera)

La collega si chiede: ma come mai con 5 bilioni di euro presenti nel 2022, dal 2012 al 2023 non abbiano fatto un decreto per stanziare il plafond e corrispondere il credito di imposta da mediazione?

L’avvocato Fichera mette in realtà il dito nella piaga che si è aperta già con il Codice del 1865, quando si è deciso di affidare le sorti umane al processo.

Non si è pensato ai tempi che nel nuovo processo i giudici andavano pagati dallo Stato. Voi vi chiederete perché non si è pensato? È facile.

Intanto nei secoli scorsi il giudice lo pagavano le parti e se non emetteva sentenza (ius dicere) non mangiava (ecco perché vollero circoscrivere sempre più l’ambito della conciliazione).

Nel processo ottocentesco poi che era di matrice napoleonica, il giudice di pace conciliava tutte le controversie  delle corti superiori senza essere pagato, perché era ricco di suo.

Così lo Stato non era abituato a pagare per la giustizia.

Nel 1848 si è voluto fare anche una damnatio memoriae di Napoleone e degli istituti che lui aveva diffuso per l’Europa (conciliazione obbligatoria ed arbitrato).

Si è pensato dunque ad istituire dei giudici professionali senza capire sino in fondo che andavano remunerati e soprattutto quanto costasse remunerarli.

Ma le persone andavano dal conciliatore che continuava a non essere pagato (come il mediatore odierno), e il processo rendeva allo stato solo una lira contro le 7 del tribunale.

Peraltro, le parti, quando non conciliavano gratuitamente, abbandonavano spesso la causa e transigevano.

I Governi, in definitiva, non riuscivano a pagare il pretore, i giudici di tribunale e di Corte d’Appello e quelli di ben cinque Cassazioni (poi ridotte ad una evidentemente per risparmiare, con conseguenti drammi dei legali che lavoravano in quelle città), giudici superiori che peraltro sino agli anni ’50 praticamente scaldavano la sedia. 

Così già nel Ventennio si è incominciato a dire che la conciliazione era inutile, poi si è abolita la pretura e si è concentrato tutto in Tribunale: così lo Stato nel 2022  poteva permettersi di pagare 4 bilioni di stipendi ai giudici e ai cancellieri.

I nostri giudici delle giurisdizioni superiori erano nel 2021 al terzo posto in Europa con uno stipendio medio di 186.298 €  (e peraltro non sono state rese note le loro performance).

Il resto andava e va in gratuito patrocinio, affitto, riscaldamento, luce, stampanti, pc ecc. ecc.

Non c’erano soldi per nominare nuovi giudici, figuriamoci  per i crediti di imposta. O almeno non c’erano prima della Cartabia.

Ora vedremo se i 51 milioni stanziati si tradurranno in compensazioni o se lo Stato farà di tutto per non riconoscerli (già sulle esenzioni l’Agenzia delle Entrate inizia a fare dei distingui, perché la coperta è corta e lo stesso avviene per il gratuito patrocinio in alcune Corti d’Appello).

Gli strumenti, comunque, ci sono: la piattaforma è pronta.

Certo il legale dovrà affiancare il cliente per la compilazione dell’istanza e dovrà procurarsi tutti i dati presso gli Organismi.

6) Accanto all’armonizzazione dei sistemi già esistenti appare, inoltre, opportuno pensare, in un’ottica de iure condendo, alla possibilità di inserire la mediazione all’interno delle norme che disciplinano la giustizia amministrativa, anche ispirate ad altri ordinamenti (Moreschini).

Sacrosante parole quelle dell’avv. Moreschini che è perfettamente consapevole non solo della situazione del processo amministrativo in Italia (89.335 controversie rimanenti su ruolo 2021), ma anche del panorama europeo. L’avvocato dice che potremmo prendere esempio dalla Francia che in effetti ha una tradizione almeno decennale, ma ci sono diversi paesi europei che applicano la mediazione al campo amministrativo: Grecia, Bulgaria, Lussemburgo, Estonia, Repubblica Ceca, Francia appunto, Portogallo, Lettonia, Lituania, Olanda, Ungheria, Danimarca, Spagna, Polonia, Germania.

E c’è una certa necessità della introduzione della mediazione nel processo in tutti i restanti paesi d’Europa: 1.606.724 procedimenti amministrativi di primo grado sono rimasti sul ruolo nel 2021 senza che nessuno se ne occupasse.

La verità, per concludere, è che nel 2022 l’Italia era al ventitreesimo posto tra i paesi UE per promozione dei metodi ADR: facevano peggio di noi solo Croazia, Cipro, Irlanda e Romania.

Dei 17 parametri che la UE stabilisce per i quattro settori del diritto che contano (consumo, amministrativo, civile e commerciale e lavoro) noi ne abbiamo rispettati ben pochi e peraltro solo in due settori (consumo e civile e commerciale): abbiamo una mediazione obbligatoria che la UE considera contraria al trattato istitutivo dell’Unione  (art. 47[3]) anche se per noi è inevitabile, abbiamo l’assistenza legale obbligatoria che è considerata un insulto da tutte le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (l’assistenza legale è un diritto, ma non può essere un obbligo), non abbiamo un giudice mediatore (ormai ce l’hanno tutti i paesi più avanzati in Europa), non abbiamo una mediazione del lavoro (ma una inutile negoziazione assistita), non facciamo campagne pubblicitarie sulle ADR dal 2011 e si potrebbe continuare, ma non ne ho il tempo. Grazie per l’ascolto.


[1] Uniform Mediation Act (2001)

1. Section 2(1). “Mediation.”

The emphasis on negotiation in this definition is intended to exclude adjudicative processes, such as arbitration and fact-finding, as well as counseling. It was not intended to distinguish among styles or approaches to mediation. An earlier draft used the word “conducted,”but the Drafting Committees preferred the word “assistance” to emphasize that, in contrast to anarbitration, a mediator has no authority to issue a decision. The use of the word “facilitation” isnot intended to express a preference with regard to approaches of mediation. The Drafters recognize approaches to mediation will vary widely.

[2] Daniel J. Siegel, La mente relazionale, Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, seconda edizione, RaffelloCortinaEditore, 2014 p. 68.

[3] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Il compenso del mediatore in Italia e nei paesi UE

In evidenza

Ieri 14 febbraio 2024 alla Camera l’on Gimmi Canciano della Commissione cultura ha avuto buone parole per la mediazione ed ha parlato della possibilità futura di un albo dei mediatori.

Ora un albo dei mediatori comporta tutta una serie di conseguenze che qui non voglio ricordare.

Mi pare però che la situazione attuale non consenta di vedere prospettive nemmeno nel lungo periodo visto che la mediazione in Italia è amministrata.

Ciò ha conseguenze pesanti per il mediatore: gli utenti del servizio pagano gli Organismi e nessuna norma si occupa in modo soddisfacente del compenso del mediatore.

Si parla di spese di mediazione ma si aggiunge che pertengono all’Organismo (“nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi” recita lo stesso titolo del decreto).

L’art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 specifica che “L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.”

Le spese di mediazione comprendono il compenso del mediatore, ma non si esauriscono in esso.

La realtà oggi è che ogni organismo continua a decidere, così come del resto faceva prima del decreto citato, quanto corrispondere ai mediatori.

Ed i mediatori non hanno altra scelta che “mangiare la minestra o saltare la finestra”.

Se si scava più in profondo si noterà che ben 33 norma del decreto ministeriale sono dedicate agli Organismi e dunque la legislazione richiede oggi molti più adempimenti rispetto a quelli che richiedeva il decreto 180/10.

Conseguenza di ciò è che aumentano le spese per gli Organismi.

A questo punto l’imprenditore non vede altra strada che rivalersi sulle spese di mediazioni e appropriarsi in definitiva del frutto del sudore dei mediatori.

E a ben vedere non è giusto: ogni imprenditore si assume il rischio di impresa perché diversamente non la mette in opera.

Semmai deve fare guerra allo Stato improvvido e non ai suoi mediatori che gli danno da mangiare.

Le stesse tariffe ministeriali peraltro ledono gravemente la dignità del mediatore perché prevedono per gli scaglioni bassi spese di mediazione che nemmeno i raccoglitori dei pomodori al Sud (a cui va tutto il mio rispetto) accetterebbero.

Spese di mediazione che peraltro, lo rimarco, comprendono il compenso del mediatore e non si esauriscono in esso.

Noi mediatori dovremmo soccorrere una giustizia lumaca nella quale i giudici di prima nomina guadagnano in media all’anno 54.086 € ed i giudici superiori e di Corte d’Appello (di cui peraltro non si conoscono le performance a differenza di quelli di primo grado che si spremono come limoni) ben  186.298 € (sono al terzo posto tra  i giudici dei paesi UE).

Lo ha rimarcato più volte il sottosegretario Visco che ha parlato di un vulnus economico di quasi due punti di Pil, legato alla lentezza della giustizia e alle pendenze.

Ma come possiamo aiutare questa giustizia mantenendo la nostra dignità?

Non mi piace parlare in astratto.

Facciamo dei casi specifici che rispecchiano valori frequenti delle mediazioni.

  1. Valore della mediazione meno di 1.000 euro

Le parti pagano all’Organismo 32 € per spese avvio e 48 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).

Si arriva all’accordo al primo incontro.

Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 80 €  che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (64 €)

Dai 64 € vanno detratti 48 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente)

Rimangono 16 € che vanno maggiorati del 10% per l’accordo (17,60 €)

Le spese di mediazione sono state di 48 + 17,60 (per parte) = 65,60 (per parte) al netto dell’IVA.

L’organismo dunque incassa 65,60 € per parte, ma quanto riconosce al mediatore?

Ogni organismo decide per conto suo.

Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 1,60 €  ?

Tenete conto che in mediazione la complessità del caso non dipende dal valore in gioco: questo il legislatore non riesce a comprenderlo, ma ci si aspetterebbe che gli imprenditori della mediazione lo capiscano, cosa che invece spesso non accade.

  • Valore della mediazione tra 1.001-5.000 euro

Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive)

Non si arriva all’accordo al primo incontro.

Le spese di mediazione ammontano a 96 € (per parte). Quanto viene riconosciuto al mediatore?

Ogni organismo decide per conto suo.

  • Valore della mediazione 1.001-5.000 euro

Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).

Si arriva all’accordo al secondo incontro.

Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 160 €  che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (128 €).

Dai 128 € vanno detratti 96 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente all’Organismo ala presentazione della domanda e dell’adesione).

Rimangono 32 €.

Le spese di mediazione ammontano a 32 € (per parte)  che vanno maggiorati del 25% per l’accordo (40 €).

Le spese di mediazione sono dunque 40 € (per parte).

Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 8 €?

Di queste spese di mediazione ci sono Organismi che danno ai mediatori due terzi, chi la metà, chi un terzo e potrei purtroppo continuare.

Chi riconosce al mediatore almeno il compenso per l’accordo per l’intero e chi lo dimezza.

Le soluzioni sono le più varie, seppure affondino per certi scaglioni di valore nella miseria.

Con queste cifre e tenendo presente che ad un mediatore in media capitano due mediazioni al mese (nel migliore dei casi) come si fa a parlare di albo di mediazione?

La situazione che è già complicata viene ulteriormente confusa dallo stesso legislatore che prevede importi faraonici per le spese di mediazione  dai 250.000 € in su.

Non basta a tranquillizzare  l’opinione pubblica e gli avvocati che queste somme difficilmente verranno in gioco: un mediatore di queste mediazioni ne vede due nella carriera.

Peraltro non è nemmeno colpa sua (del mediatore) se lo Stato ha fissato delle cifre folli che teoricamente andrebbero agli organismi.

Così si sono scatenate le associazioni dei consumatori ed il ricorso pende al Tar del Lazio.

Care associazioni dei consumatori ve la prendete con dei mediatori che prendono 8 euro, volevo dirvelo perché lo sappiate se non lo sapete già.

Ma andiamo avanti.

Prima della riforma c’era una tariffa unica per tutti e dunque c’era certezza delle spese.

Ora le tariffe degli stessi organismi forensi sono talvolta diverse tra di loro.

Non parliamo poi di quelle che ho scorso degli organismi privati su cui vorrei stendere un velo pietoso che sperò però alzi con prontezza il Ministero stabilendo le sospensioni e cancellazioni che meritano.

E ciò è accaduto anche per l’assoluta complessità dei precetti regolamentari che danno adito alle interpretazioni più bizzarre.

Ma come potete pensare che in presenza di una condizione di procedibilità, se un organismo chiede cento e sono obbligato ad aderire io non sollevi la questione che su quel territorio c’è chi chiede 50 o 75? E soprattutto che io non possa andare davanti a chi chiede di meno perché vale il criterio della prevenzione?

Gli avvocati spareranno col fucile ricorsi alla Corte Costituzionale e si arriverà pure alla Corte di Giustizia.

Ma che pastrocchio abbiamo o meglio hanno combinato?

Tutto ciò sta portando la mediazione verso la tomba ben prima dei  cinque anni previsti.

Lascio comunque alla vostra riflessione una tabella con la situazione economica del mediatore negli altri paesi europei.

Austria2990 € lordi al mese   https://www.bruttogehalt.at/mediator/
Belgio€ 27.691 all’anno o € 14,20 all’ora   https://be.talent.com/fr/salary?job=m%C3%A9diateur(trice)#:~:text=Le%20salaire%20m%C3%A9dian%20pour%20les,ou%20%E2%82%AC%2014.20%20par%20heure.
Bulgaria 
CiproSta approvando nuovo regolamento. Vuole introdurre   c.p. sino a 5.000   Valore in Euro(€) Spese di mediazione pagabili in Euro (€)   (Tra parentesi le somme per l’organismo) Fino a 5.000      320 (40€) 5,001-10,000   400 (50€) 10,001-50,000 560 (70€) 50,000-100,000              640 (80€) 100,001-500,00              800 (100€) Oltre 500.001  1 200 (150€) https://dikaiosyni.com/enimerwsi/dimosia-diavouleusi-1-nomoschedio-me-titlo-o-peri-orismenwn-thematwn-diamesolavisis-se-astikes-diafores-tropopoiitikos-nomos-tou-2023-kai-2-kanonismoi-me-titlo-oi-peri-diamesolavisis-se-astikes-diafor/
Croazia
DanimarcaTariffa oraria dipende dal mediatore https://www.ret-raad.dk/specialer/retssag/konfliktloesning-og-mediation/
EstoniaImporto concordato col mediatore
Finlandia 
Francia (mediazione giudiziaria)300-400 € o 500-600 € per casi complessi + le spese dell’organismo   https://bmhavocats.com/2014/01/27/la-remuneration-des-mediateurs-dans-les-mediations-commerciales-en-france-le-point-de-vue-dun-avocat/
Germania150-400 € all’ora se non avvocato 150-650 € se avvocato   https://www.haufe.de/steuern/haufe-steuer-office-excellence/abc-der-vereinbaren-taetigkeiten-15-mediator_idesk_PI25844_HI10898302.html?fbclid=IwAR3jzSLsic_jN_PPuhLfY66pyWN42B3b0fbQ7jmDgORD6wKgEpcOLKAPNYc
GreciaArticolo 17 – RETRIBUZIONE lege greca 1. L’onorario del mediatore è stabilito liberamente per accordo scritto delle parti. 2. In mancanza di accordo scritto, il compenso è stabilito in base al tempo di prestazione dei servizi del mediatore con un compenso orario inferiore di euro cento (€ 100). Se il mediatore è stato impiegato solo per due (2) ore, o meno, il suo compenso minimo è fissato a duecentocinquanta (250,00) €. Gli importi di cui sopra possono essere adeguati con decisione del Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani. 3. Nel caso in cui la controversia di cui all’articolo 5 comma 1A d’ (conflitti familiari) riguardi gli alimenti, il soggetto tenuto al loro pagamento a norma di legge o in via giudiziale, è tenuto al pagamento del predetto minimo compenso del mediatore nella misura di € 250,00. Parimenti, nel caso delle controversie di cui all’articolo 5 comma 1A è’ (contenzioso del lavoro) e se il lavoratore ha pretese anche per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate, il datore di lavoro è definito debitore della stessa. In entrambi i predetti casi, se la relativa controversia è definitivamente portata in giudizio e se il creditore, ai sensi di quanto sopra, risulta vittorioso in tutto o in parte, è chiesta la somma di € 250,00 corrisposta ai sensi degli artt. 176 e ss. seg. . 4. Il mediatore deve fornire alle parti un’esauriente informativa sulle modalità del proprio compenso.   http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9008
IrlandaLo stipendio per il mediatore varia da € 30.987 a € 60.856 attraverso 15 incrementi annuali (che sono soggetti a un servizio soddisfacente).   https://www.themii.ie/legal-aid-board-positions
Italia
Lettonia
Lituania
MaltaCosti organismo Mediazioni volontarie: Controversie in mediazione familiare – 35€ Mediazioni che coinvolgono organizzazioni di volontariato come definite ai sensi della legge sulle organizzazioni di volontariato (articolo 3) – 35 € Mediazioni che coinvolgano ogni altra Autorità prevista dalla legge – € 50 Controversie non pecuniarie – 70€ Per tutte le altre controversie – € 120 Cause deferite dalla Corte o dal Tribunale Tutti questi tipi di casi indipendentemente dal valore o dal merito del caso – 50€   Gli onorari sono concordati per iscritto col mediatore (in caso di consumo però 50 € a seduta) https://mediation.mt/mediation-tariffs/
PoloniaTariffa minima 13,50 € primo incontro 5,63 € Incontri successivi https://www.zadluzenia.com/ile-zarabia-mediator/
Portogallo€ 1,750 al mese   https://pt.talent.com/salary?job=mediador
Repubblica Ceca
Romania
SlovacchiaTabella n. 1: Mediazione nelle controversie civili come le controversie di vicinato e familiari. Relazioni tra genitori e figli, partner, comunità e simili Controversie civili non patrimoniali:   20 euro/ora Contenzioso civile immobiliare fino a 1660 euro:         67 euro/ora Cause civili immobiliari oltre 1660 euro:           100 euro/ora Tabella n. 2: Mediazione nel settore delle imprese private (persone fisiche e giuridiche) Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone fisiche              67 euro/ora Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone giuridiche       134 euro/ora Controversie immobiliari nel settore delle imprese private per importo        Dall’1% al 10% del valore https://www.peniaze.sk/ekonomika/5425-mediacia-namiesto-sudu-kedy-sa-oplati-a-kolko-stoji
SloveniaCompenso per l’attività del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone fisiche, o almeno una parte è una persona fisica: Le parti pagano una somma forfettaria di 400 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 50/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 200 EUR. Tariffa numero 2 Pagamento per il lavoro del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone giuridiche (eccetto persone fisiche): Le parti pagano una somma forfettaria di 600 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 80/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 300 EUR. Tariffa numero 3 Pagamento per il lavoro di un mediatore nelle controversie tra più parti: Il forfait e premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è aumentato del 20% per ogni cliente aggiuntivo che ha un diritto autonomo se ci sono più clienti (di due). Tariffa numero 4 Compenso per il lavoro del mediatore in casi particolarmente gravosi: La somma forfettaria e il premio secondo i numeri di tariffa 1 e 2 aumentano del 100% nelle controversie in cui il valore del credito contestato è definito e ammonta a più di 50.000 EUR. Il forfait e il premio secondo la tariffa n. 1 o 2 possono essere aumentati del 50% su proposta del capo della MC e con il consenso delle parti, se si tratta di controversie nelle quali – conoscenza esplicitamente necessaria e richiesta di un campo specifico; – richiesta conoscenza ed uso di una lingua straniera. Tariffa numero 5 Pagamento del lavoro del mediatore per un caso associato risolto: La somma forfetaria e il premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è maggiorata del 50% nel caso in cui, oltre alla causa affidata al mediatore per la risoluzione, uno o più altri casi giudiziari indipendenti siano completamente risolti. https://www.odv-zb.si/mediacijski-center/pravni-akti/tarifa/
Spagna (mediazione familiare)18.000- 22.000 € lordi al mese   https://www.unir.net/ciencias-sociales/revista/sueldo-mediador-familiar/
Spagna (mediatore civile)1000 € + extra al mese    https://es.indeed.com/orientacion-laboral/remuneracion-salarios/cuanto-gana-mediador
Svezia
Ungheria

Cade l’incompatibilità tra mediatori

In data 15 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che entrerà in vigore a fine mese.

Tale provvedimento emenda gli articoli 9, 19 e 21 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848) attualmente vigente.

La ratio dell’emenda viene spiegata dalla stessa epigrafe del decreto: “Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate;
Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense;
Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di
incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco;”.

In sostanza lo Stato ha necessità di altri mediatori esperti in giustizia riparativa.

In questo spirito viene modificato sostanziosamente l’art. 9 decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che indica i “Requisiti soggettivi e di onorabilità” per l’inclusione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, l’art. 19 che riguarda le “Cause di incompatibilità” con una importante emenda per il mondo dell’avvocatura, l’art. 21 che attiene alla “Disciplina transitoria” e che viene peraltro integralmente sostituito dall’art. 3 del decreto 15 dicembre 2023 al fine di velocizzare la partenza della gustizia riparativa nel nostro paese.

Questo nuovo decreto è rilevante perché in primo luogo risolve una problematica molto sentita nel mondo dell’avvocatura.

Quando è stata introdotta la disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento diversi avvocati penalisti che avevano già un esperienza di mediazione civile e commerciale e familiare, hanno visto nella figura del mediatore esperto il loro ruolo naturale.

Ma con la disciplina regolamentare hanno scoperto con delusione 1) che il decreto 9 giugno 2023 imponeva loro di abbandonare la pratica da mediatori civili e commerciali e familiari qualora avessero voluto diventare mediatori esperti in giustizia riparativa; 2) che comunque anche se ci fosse stata questa risoluzione di abbandono della pratica stragiudiziale passata, sussisteva comunque il divieto di esercitare la mediazione penale nel proprio distretto di corte d’appello e dunque diveniva quasi impossibile pensare di poter mediare ed esercitare la professione forense.

Lo stesso problema ovviamente riguardava gli avvocati civilisti, ma tra i penalisti era particolarmente sentito per ovvie ragioni.

E dunque il Ministero, sentito il CNF, è intervenuto sull’articolo 19 c. 3 (v. art. 2 del decreto 15 dicembre 2023) sostituendo la dizione “distretto di corte d’appello” con “circondario di tribunale”.

E dunque, per fare un esempio vicino allo scrivente, dal mese di febbraio 2024 gli avvocati di Genova che fossero in possesso della qualifica di esperti mediatori in giustizia riparativa potrebbero andare a mediare a Savona o a La Spezia.

La qualcosa è di grande conforto per l’avvocatura e per il mondo della mediazione.

Ma c’era ancora l’altro accennato ostacolo, ossia l’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto 9 giugno 2023 secondo cui “I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;”

Così il Ministero è intervenuto abrogando l’art. 9 c. 1 lett. a).

Per tutta la mediazione italiana questa è stata una boccata di ossigeno, perché è caduta la incompatibilità tra la figura del mediatore esperto di giustizia riparativa e i mediatori sia civili e commercali sia familiari.

La incompatibilità valeva (e varrà sino alla fine del mese di gennaio 2024) nei due sensi :

a) un mediatore penale che fosse stato anche mediatore civile e commerciale o familiare avrebbe dovuto cancellarsi dai rispettivi elenchi se avesse voluto iscriversi a quello dei mediatori esperti in giustizia riparativa; ecco perché probabilmente il Ministero parla di “assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate” all’elenco dei mediatori esperti.

Molti mediatori, infatti, che hanno operato anche in campo penale prima della Riforma Cartabia, erano pure mediatori familiari e civili e commerciali; di sicuro non potevano che essere riluttanti ad abbracciare il solo mondo della giustizia riparativa (anche per ragioni economiche).

b) un mediatore penale non poteva entrare successivamente all’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti (v. art. 14 c. 1 del decreto 9 giugno 2023) negli elenchi predisposti dal Ministero della Giustizia e dai Tribunali rispettivamente per i mediatori civili e commerciali e per i mediatori familiari; e questo ovviamente poteva avere dei grossi e pesanti risvolti professionali.

c) un mediatore civile e commerciale o familiare iscritti nei pertinenti elenchi non poteva entrare nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.

Registro peraltro che anche in costanza di divieto vi era comunque chi riteneva che l’art. 9 non valesse per tutti i mediatori familiari, ma solo per quelli iscritti negli elenchi dei Tribunali (che sono comunque una minoranza, visti gli stringenti requisiti a loro richiesti).

Questi ostacoli erano immediatamente sembrati ingiustificati alla dottrina ed avevano spinto addirittura il Coa di Roma a presentare ricorso al Tar contro la normativa regolamentare.

Ora non mi è dato di sapere come sia andata la vicenda processuale: la cosa importante è però che il Ministero abbia provveduto.

La terza emenda riguarda, come detto, la sostituzione dell’art. 21.

In conseguenza della normativa regolamentare del giugno 2023 è stato emanato il Decreto 2 ottobre 2023 – Approvazione dei modelli di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC446482)

Tale provvedimento consente l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti.

Tuttavia i modelli prevedono ancora l’incompatibilità di cui all’art. 9.

Così il Ministero provvederà a rettificare i modelli e dalla rettifica decorreranno tre mesi (non più sei) per l’iscrizione di coloro che hanno solo bisogno della certificazione dei propri requisiti formativi ed esperenziali (art. 5 del decreto 9 giugno 2023) e per coloro che erano già in servizio in precedenza o che hanno maturato una formazione pari a quella voluta dall’altro decreto emanato il 9 giugno 2023, antecedentemente al 30 dicembre 2022 (art. 7 del decreto 9 giugno 2023).

In definitiva, nonostante la carenza di mediatori, ci si rivolge soltanto a coloro che fanno già parte del sistema della giustizia riparativa.

Non vi è apertura verso coloro che sono mediatori familiari e civili e commerciali magari da lunga data, ma che non hanno frequentato in passato il mondo della mediazione penale.

Non vi è apertura nei confronti di soggetti che hanno effettuato per anni studi molto seri in materia e che sono stati abilitati, a differenza della maggior parte dei mediatori penali ante riforma, a praticare la mediazione a seguito di prove d’esame e di un lungo tirocinio supervisionato.

La qual cosa mi pare contraddica la ratio del decreto 15 dicembre 2023 nel momento in cui si dichiara di voler ampliare la platea dei soggetti legittimati.

Una giustizia alta e altra

In evidenza

Recensione del libro “Una giustizia alta e altra” della professoressa Maria Martello a cura dell’avv. Carlo Alberto Calcagno

Quando si legge un saggio di Maria Martello ci si rende subito conto che ogni parola pesa, ogni frase è densa di significato di per sé e in quanto rimando ad una sapienza antica, ogni capitolo è un estremo sforzo per gettare verso l’alto una cattedrale di significati, un disegno allo stesso tempo in bianco e nero e colorato di quello che non è e potrebbe invece essere una civile convivenza.
Cosí è per “Una giustizia alta e altra” che appunto, già dal titolo, fornisce l’idea di voler lasciare in basso l’attuale imperfetto apparato di regolazione dei conflitti, per un altro, quello di una mediazione che però si distacca enormemente dal concetto che in questo decennio è arrivato agli operatori del settore. Non parliamo poi di quello che è giunto al cittadino o al giudice. Ciò che noi abbiamo conosciuto non ha niente a che fare con gli scritti del Nuovo Testamento e l’Episcopalis Audientia che l’autrice ricorda, non a caso, al termine della monografia.
Ma per comprendere a pieno questi richiami la professoressa Martello, ci indica il viaggio filosofico-umanistico.
Non si può iniziare dal modello mercantile di deflazione del contenzioso che ci ha lasciato la scuola di Harvard (peraltro non nato per la gestione delle controversie ma per i rapporti endo-imprenditoriali) se si voglia comprendere il mondo della mediazione, né dalla sola psicologia che ha comunque fornito ottimi strumenti al mediatore (pensiamo ad es. alla parafrasi); dobbiamo necessariamente cominciare il viaggio da qualcosa di molto più antico che non si traduce solo nei preziosi contributi dei filosofi che tutti conosciamo, ma da un modello che seppure l’autrice non citi esplicitamente, è quello del matriarcato che è riuscito per migliaia di anni, ad attuare una perfetta sintesi  del razionale e dell’irrazionale.
È un mondo di idee e di esperienze che già c’è stato e che va solo evocato e riscoperto: non è una nuova ricetta di incerta applicazione.
Quello che noi giuristi chiamiamo consenso all’utilizzo di un determinato strumento di risoluzione, è in realtà molto di più in mediazione, è la fiducia in un terzo mediatore affinché ci aiuti a lavorare con gli elementi razionali e irrazionali.
Non poteva la professoressa Martello non metterci in guardia a più riprese del fatto che un sistema, per dirsi evoluto, non può tralasciare (come l’attuale processo tralascia) gli elementi irrazionali che sono le radici del conflitto e che se non vengono esplorati non potrà darsi uno sviluppo armonico della pianta e dunque di futuri legami.
Perché la mediazione non può e non deve ridursi a chiudere un conflitto, ma è tesa (ed è stata tesa per millenni) a ripristinare legami.
La società ha bisogno di ripristinare i legami; non si può pensare che la legge – come spiega bene la Martello affidandosi al pensiero di Salvatore Natoli – possa costituire la panacea di tutti i mali, come invece la intendono gli uomini di questa civiltà.
I legami nascono dal confronto, dall’ascolto e come specifica deliziosamente l’autrice, dall’emulazione. Non vi può essere progresso senza emulazione, né oserei dire nascita di una nuova famiglia in seno al consorzio umano.
Ma chi sono i sapienti che possono riportare in auge questo sistema antico di vivere le relazioni? Gli avvocati nelle loro consulenze che devono coniugare il diritto con i veri bisogni dei loro clienti; coniugazione questa che può nascere solo dall’educazione all’ascolto del cliente (che immerso nel conflitto non è più capace di ascoltare).
Sono i giudici che per la loro posizione possono veramente ed efficacemente diffondere ed alimentare la cultura del confronto.
Il legislatore, infine, che deve riprendere dall’inizio il filo per entrare nel labirinto della mente umana e non accontentarsi di una mera deflazione del contenzioso; ciò comporta evidentemente una nuova formazione “alta ed altra”, che abbandoni le povere tecniche di gestione economica delle controversia. Non è il denaro che motiva l’uomo e che lo spinge a diventare migliore, una risorsa per la società, ma il riconoscimento completo di sé. 

Approfondire la giustizia riparativa

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Il nuovo regolamento della mediazione familiare

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Pubblicato il decreto sulla mediazione

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Il rapporto WJP globale e la posizione dell’Italia

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  1. Comunicato stampa globale del WJP sullo stato di diritto 2023

I diritti umani sono diminuiti in 3 paesi su 4 da quando è iniziata la recessione globale dello Stato di diritto nel 2016

I sistemi giudiziari stanno fallendo, come dimostra l’indice WJP sullo stato di diritto[1] del 2023. 

WASHINGTON (25 ottobre 2023) – Quest’anno lo stato di diritto si è nuovamente indebolito nella maggior parte dei paesi, secondo il Rule of Law Index 2023 del World Justice Project (WJP).

Più di 6 miliardi di persone vivono in un Paese in cui lo Stato di diritto si è indebolito tra il 2022 e il 2023.

Da quando le tendenze autoritarie hanno spinto il mondo in una recessione legata allo stato di diritto nel 2016, la recessione globale ha colpito il 78% dei paesi, come mostra l’ultimo Indice.

Il fattore dello Stato di diritto che è diminuito maggiormente tra il 2016 e il 2023 è quello dei diritti fondamentali[2], in calo nel 77% dei paesi. 

Questa e altre tendenze autoritarie sono continuate nel 2023, ma stanno rallentando, con un minor numero di paesi in declino nel 2022 e nel 2023 rispetto agli anni precedenti. D’altra parte, il declino nel funzionamento dei sistemi giudiziari si sta diffondendo, con sempre più paesi che lottano per fornire alle persone una giustizia tempestiva, economica e accessibile. Quest’anno il fattore Indice che misura la giustizia civile è stato il fattore che è diminuito nella maggior parte dei paesi.

“Il mondo resta attanagliato da una recessione dello stato di diritto caratterizzata da un’eccessiva portata dell’esecutivo, dalla limitazione dei diritti umani e da sistemi giudiziari che non riescono a soddisfare i bisogni delle persone”, ha affermato il co-fondatore e presidente del WJP William H. Neukom, “Le persone in tutto il mondo ne stanno pagando il prezzo”.

L’indice sullo stato di diritto del WJP è la principale fonte mondiale di dati originali e indipendenti sullo stato di diritto. La sua metodologia rigorosa si basa su indagini di esperti e famiglie per misurare lo stato di diritto in 142 paesi e giurisdizioni, coprendo il 95% della popolazione mondiale. 

Il punteggio di ciascun paese è una media di otto fattori: vincoli ai poteri governativi, assenza di corruzione, governo aperto, diritti fondamentali, ordine e sicurezza, applicazione della regolamentazione, giustizia civile e giustizia penale.

1.1 Le tendenze autoritarie rallentano.

Spinta dal crescente autoritarismo nel 2016, l’attuale recessione globale dello stato di diritto è peggiorata al culmine della pandemia di Covid, quando i governi hanno chiuso i sistemi giudiziari e limitato le libertà civili. 

Negli ultimi sette anni, i punteggi dell’indice relativi ai vincoli sui poteri governativi sono diminuiti nel 74% dei paesi. In tutto il mondo, i controlli sul potere esecutivo da parte di organi legislativi, giudiziari e della società civile – compresi i media – si sono tutti indeboliti, come mostra l’Indice.

Sebbene questa tendenza autoritaria sia persistita in ogni regione del mondo nel 2023, ha subito un rallentamento per il secondo anno consecutivo. Quest’anno i vincoli ai poteri governativi sono diminuiti nel 56% dei paesi, rispetto al 58% nel 2022 e al 70% nel 2021. Allo stesso modo, una maggioranza più piccola di paesi ha visto un calo generale dello stato di diritto quest’anno (59%) rispetto agli ultimi due (61% e 74%).

1.2 La tutela dei diritti crolla quando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 75 anni

L’indice sullo stato di diritto del WJP valuta lo status di molti dei diritti umani elencati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Questi includono quattro indicatori su cinque che sono diminuiti maggiormente durante la recessione globale relativa allo stato di diritto. 

Dal 2016, la partecipazione civica è diminuita in più paesi rispetto a qualsiasi altro sotto fattore dell’Indice (83%), seguita dalla libertà di riunione e associazione (81%), libertà di opinione ed espressione (78%) e libertà di religione (76%) .

“È un quadro che fa riflettere mentre il mondo celebra il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani entro la fine dell’anno”, ha detto il direttore esecutivo del WJP Elizabeth Andersen .

Sebbene la maggior parte dei paesi (56%) abbia registrato anche quest’anno un calo dei diritti fondamentali, la percentuale è inferiore a quella del 2022 (66%).

1.3 I fallimenti del sistema giudiziario si espandono

Le tendenze negative della giustizia si sono ampliate nel 2023. Due terzi dei paesi (66%) hanno visto i punteggi dell’indice per la giustizia civile diminuire quest’anno, rispetto al 61% dei paesi dell’anno scorso. La colpa è in gran parte dei maggiori ritardi della giustizia e di un’applicazione più debole. Nel frattempo, anche i punteggi per la giustizia penale sono diminuiti in un numero leggermente maggiore di paesi quest’anno (56%) rispetto allo scorso anno (55%).

“La nostra precedente ricerca stima che 1,5 miliardi di persone non siano in grado di risolvere i propri problemi legali”, ha affermato Andersen, “quindi è particolarmente allarmante che così tanti sistemi giudiziari siano diventati ancora più deboli nel 2023. Se vogliamo invertire la rotta, i sistemi giudiziari hanno bisogno di un nuovo paradigma e di passare a un approccio incentrato sulle persone, mettendo al primo posto i bisogni delle persone che intendono servire”, ha aggiunto Andersen.

1.4.Rivelata la classifica. Alcuni paesi sfidano le tendenze negative globali.

Il paese al primo posto nell’indice sullo stato di diritto del WJP 2023 è la Danimarca , seguita da Norvegia (2), Finlandia (3), Svezia (4) e Germania (5). Gli ultimi paesi in classifica sono Venezuela (142), Cambogia (141), Afghanistan (140), Haiti (139) e Repubblica Democratica del Congo (138). 

Quest’anno sono stati aggiunti all’indice due paesi. Il Kuwait si colloca al 52° posto su 142 a livello globale e al 2° posto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre il Montenegro è al 57° posto a livello globale e al 2° posto in Europa orientale e Asia centrale.

I paesi con il maggiore declino dello stato di diritto nell’ultimo anno sono Sudan, Mali, Iran, Nicaragua e Afghanistan , mentre i paesi che hanno migliorato il loro stato di diritto con il punteggio più alto nel 2022-2023 sono Bulgaria, Honduras, Kenya , Slovenia e Giordania.  Anche l’Honduras ha migliorato molto la sua performance lo scorso anno.

Nel lungo termine, i paesi che, a partire dal 2016, sono riusciti a contrastare le tendenze globali e a rafforzare maggiormente lo stato di diritto sono l’Uzbekistan, la Moldavia, lo Zimbabwe, il Kazakistan e la Malesia.

2. Lo stato di diritto  in Italia

L’Italia è al 32° posto su 142 paesi nel mondo.

Il nostro punteggio è di 0,67: rispetto al 2015 siamo migliorati complessivamente di 0,3 punti. Ma dobbiamo fare ancora molto.

Tra i paesi ad alto reddito, l’Italia è al 31° posto su 46.

A livello regionale, l’Italia si colloca per stato di diritto al 24° posto su 31 paesi dell’Unione Europea, dell’Associazione Europea di Libero Scambio e del Nord America.

1 Danimarca

2 Norvegia

3 Finlandia

4 Svezia

5 Germania

6 Lussemburgo

7 Olanda

8 Estonia

9 Irlanda

10 Austria

11 Canada

12 Regno Unito

13 Belgio

14 Lituania

15 Repubblica Ceca

16 Francia

17 Lettonia

18 Spagna

19 Stati Uniti

20 Slovenia

21 Portogallo

22 Malta

23 Cipro

24 Italia

25 Slovacchia

26 Polonia

27 Romania

28 Croazia

29 Grecia

30 Bulgaria

31 Ungheria

Il che significa che lo stato di diritto italiano è preceduto per qualità in ambito UE da quello di 19 paesi europei.

Nell’ultimo anno, 16 paesi su 31 hanno peraltro registrato un calo nell’Unione Europea, nell’Associazione Europea di Libero Scambio e nel Nord America. Di questi 16 paesi, sette avevano registrato un calo anche l’anno precedente.

Analizziamo qui minutamente i punteggi dei fattori e sub-fattori (la descrizione completa delle singole voci è in nota) che compongono lo Stato di diritto per WJP[3].

ItaliaFattori e  sub-fattoriIndicePosizione nel MondoConfronto 2015-2023
Stato di diritto  20230,6732°+0,3
1Limiti al potere del governo0,7124° 
1.1I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore0,7229° 
1.2I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario0,7026° 
1.3I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti0,7620° 
1.4I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta0,6227° 
1.5I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi0,6835° 
1.6La transizione del potere è soggetta alla legge0,8031° 
2Assenza di corruzione0,6541°+0,6
2.1I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati0,5943° 
2.2I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati0,8341° 
2.3I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati0,8621° 
2.4I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati0,3171 
3Governo aperto0,6332°+ 0,2
3.1Leggi e dati governativi pubblicizzati0,6038° 
3.2Diritto all’informazione0,6622° 
3.3Partecipazione civica0,6636° 
3.4Meccanismi di reclamo0,6157° 
4Diritti fondamentali0,7330°-0,1
4.1Parità di trattamento e assenza di discriminazione0,6830° 
4.2Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito0,8431° 
4.3Il giusto processo e i diritti dell’imputato0,7027° 
4.4La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita0,6835° 
4.5La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita0,7438° 
4.6La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita0,8122° 
4.7La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita0,7826° 
4.8I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti0,5961° 
5Ordine e sicurezza0,7562°+ 0,1
5.1La criminalità è efficacemente controllata0,8159° 
5.2I conflitti civili sono effettivamente limitati156° 
5.3La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali0,4575° 
6Applicazione normativa0,6433°+ 0,8
6.1I regolamenti del governo sono effettivamente applicati0,6435° 
6.2I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria0,8228° 
6.3I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli0,4575° 
6.4Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi0,6231° 
6.5Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento0,6638° 
7Giustizia civile0,5851°0
7.1Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela0,6150° 
7.2La giustizia civile è libera da discriminazioni0,6637° 
7.3La giustizia civile è esente da corruzione0,6951° 
7.4La giustizia civile è esente da influenze governative improprie0,7034° 
7.5La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli0,32100° 
7.6La giustizia civile viene applicata in modo efficace0,35127° 
7.7I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci0,7245° 
8Giustizia criminale0,6426°+ 0,1
8.1Il sistema di investigazione penale è efficace0,4849° 
8.2Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace0,5634° 
8.3Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale0,5340° 
8.4Il sistema penale è imparziale0,6227° 
8.5Il sistema penale è libero dalla corruzione0,7530° 
8.6Il sistema penale è libero da influenze governative improprie0,8314° 
8.7Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato0,7027° 

3. Conclusioni sulla situazione italiana nel 2023 per il WJP

I media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui  non sono del tutto liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni (35° posto).

I funzionari pubblici, ad esclusione di quelli appartenenti a polizia ed esercito, utilizzano la loro carica per guadagni privati.

Le persone non sono del tutto in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e i funzionari governativi non rispondono in modo sufficiente a tali reclami (57° posto).

I diritti fondamentali del lavoro non sono effettivamente garantiti (61° posto).

L’ordine e la sicurezza in Italia è precario e le persone ricorrono spesso all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (75° posto).

I procedimenti amministrativi non sono condotti senza ritardi irragionevoli (75° posto).

La giustizia civile è soggetta a ritardi irragionevoli (100° posto) e non viene applicata in modo efficace (127° posto).

Gli autori dei crimini non sono effettivamente arrestati e accusati. La polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri non hanno risorse adeguate, non sono del tutto esenti da corruzione e non sono abbastanza competenti (49° posto). Gli autori dei crimini non sono efficacemente perseguiti e puniti. I giudici penali  e gli altri ufficiali giudiziari non sono sufficientemente competenti e non producono decisioni rapide (0,56). Gli istituti correzionali non sono sufficientemente sicuri, non rispettano i diritti dei detenuti e non sono efficaci nel prevenire la recidiva (0,53).


[1] Secondo il WJP lo Stato di diritto è un sistema durevole di leggi, istituzioni, norme e impegno della comunità che si basa su quattro principi fondamentali:

1) la responsabilità, ossia sul fatto che il governo e gli attori privati siano responsabili secondo la legge;

2) le leggi giuste, ovvero sul presupposto che le leggi siano chiare, pubblicizzate e stabili, che siano applicate in modo uniforme e proteggano i diritti fondamentali, inclusa la sicurezza delle persone e dei contratti, la proprietà e i diritti umani;

3) un Governo aperto, che possiamo definire tale quando i processi attraverso i quali le leggi sono promulgate, amministrate e applicate sono accessibili, equi ed efficienti;

4) la risoluzione delle controversie che può considerarsi accessibile e imparziale, ciò accade quando la giustizia è fornita tempestivamente da rappresentanti neutrali, competenti, etici e indipendenti che siano accessibili, abbiano risorse adeguate e riflettano la composizione delle comunità che servono.

Questi principi fondamentali si articolano a loro volta nello sviluppo di otto fattori.

1. Limiti al potere del governo

2. Assenza di corruzione

3. Governo aperto

4. Diritti fondamentali

5. Ordine e sicurezza

6. Applicazione normativa

7. Giustizia civile

8. Giustizia criminale

[2] 4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione

Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.

4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito

Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli,  arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.

4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato

Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.

4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita

Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.

4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita

Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.

4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita

Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.

4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita

Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.

4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti

Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.

[3] 1. Limiti al potere del governo

1.1 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore

Misura se gli organi legislativi hanno l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.

1.2 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario

Misura se il potere giudiziario ha l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.

1.3 I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti

Misura se i controllori o i revisori dei conti, così come agenzie nazionali di difesa dei diritti umani, abbiano sufficiente indipendenza e la capacità di esercitare controlli efficaci sul e la supervisione del governo.

1.4 I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta

Misura se i funzionari governativi nell’esecutivo, legislativi, giudiziari e della polizia sono indagati, perseguiti e puniti per cattiva condotta ufficiale e altre violazioni.

1.5 I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi

Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni.

1.6 La transizione del potere è soggetta alla legge

Misura se i funzionari del governo sono eletti o nominati in conformità con le regole e le procedure stabilite dalla costituzione. Quando si svolgono le elezioni, misura anche l’integrità del processo elettorale, tra cui l’accesso al voto, l’assenza di intimidazioni e il controllo pubblico dei risultati elettorali.

2. Assenza di corruzione

 2.1 I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati

Misura la prevalenza di corruzione, i pagamenti informali e altri incentivi nella fornitura di servizi pubblici e nell’applicazione dei regolamenti. Misura anche se gli appalti pubblici e i contratti di lavori pubblici sono assegnati attraverso una procedura di gara aperta e competitiva, e se i funzionari governativi ai vari livelli dell’esecutivo si astengano dall’appropriazione indebita di fondi pubblici.

2.2 I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati

Misura se i giudici e i funzionari giudiziari si astengono dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i propri compiti o accelerare i processi, e se il sistema giudiziario e le sentenze giudiziarie sono liberi da influenze improprie da parte del governo, interessi privati  o organizzazioni criminali.

2.3 I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati

Misurare se i funzionari di polizia e gli investigatori criminali si astengano dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i servizi di polizia di base o per indagare sui crimini, e se i funzionari governativi nella polizia e nell’esercito siano liberi da influenza impropria da parte di interessi privati o organizzazioni criminali.

2.4 I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati

Misura se i membri della legislatura si astengono da sollecitare o accettare tangenti o altri incentivi in cambio di favori politici o voti favorevoli sulla legislazione.

3. Governo aperto

3.1. Leggi e dati governativi pubblicizzati

Misura se le leggi di base e le informazioni sui diritti legali sono disponibili al pubblico, presentati in un linguaggio semplice e resi accessibili in tutte le lingue usate nel paese o nella giurisdizione. Misura anche la qualità e l’accessibilità delle informazioni pubblicate dal governo su carta o online, e se i regolamenti amministrativi, le bozze di legge e le decisioni delle alte corti siano rese accessibili al pubblico in modo tempestivo.

3.2 Diritto all’informazione

Misura se le richieste di informazioni detenute da un agenzia governativa sono accolte entro un periodo di tempo ragionevole, se le informazioni fornite sono pertinenti e complete, e se le richieste di informazioni sono accolte ad un costo ragionevole e senza pagare una tangente. Misura anche se le persone sono consapevoli del loro diritto all’informazione e se i se i documenti pertinenti sono accessibili al pubblico su richiesta.

3.3 Partecipazione civica

Misura l’efficacia dei meccanismi di partecipazione civica, compresa la protezione delle libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, e del diritto di petizione al governo. Misura anche se le persone possono esprimere preoccupazioni ai vari funzionari del governo, e se funzionari governativi forniscano informazioni e avvisi sufficienti sulle decisioni che riguardano la comunità.

3.4 Meccanismi di reclamo

Misura se le persone sono in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e come i funzionari governativi rispondono a tali reclami.

4. Diritti fondamentali

4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione

Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.

4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito

Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli,  arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.

4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato

Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.

4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita

Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.

4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita

Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.

4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita

Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.

4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita

Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.

4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti

Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.

5. Ordine e sicurezza

5.1 La criminalità è efficacemente controllata

Misura la prevalenza di crimini comuni, tra cui omicidio, rapimento, furto con scasso e furto, rapina a mano armata e l’estorsione, così come la percezione generale della sicurezza nelle loro comunità.

5.2 I conflitti civili sono effettivamente limitati

Misura se le persone sono effettivamente protette da conflitti armati e dal terrorismo.

5.3 La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali

Misura se le persone ricorrono all’intimidazione o alla violenza per risolvere le controversie civili tra di loro o per cercare riparazione dal governo, e se le persone sono libere dalla violenza della folla.

6. Applicazione normativa

6.1 I regolamenti del governo sono effettivamente applicati

Misura se i regolamenti governativi, come quelli sul lavoro, ambientali, di salute pubblica, commerciali e di protezione dei protezione dei consumatori sono effettivamente applicate.

6.2 I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria

Misura se l’applicazione dei regolamenti è soggetta a corruzione o influenza impropria da parte di interessi privati; e se servizi pubblici, come il rilascio di permessi e licenze e l’amministrazione dei servizi sanitari pubblici, sono forniti senza corruzione o altri incentivi illegali.

6.3 I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli

Misurare se i procedimenti amministrativi a livello nazionale e locale siano condotti senza ritardi irragionevoli.

6.4 Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi

Misura se le regole del giusto processo sono rispettate nei procedimenti amministrativi condotti dalle autorità nazionali e locali

in settori quali l’ambiente, le tasse e il lavoro.

6.5 Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento

Misura se il governo rispetta i diritti di proprietà delle persone e delle imprese, si astiene dal sequestro e dalla confisca illegale della proprietà privata e fornisce un adeguato un indennizzo quando la proprietà viene espropriata legalmente.

7. Giustizia civile

7.1 Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela

Misura l’accessibilità e la convenienza economica dei tribunali civili, compreso se le persone sono a conoscenza dei rimedi disponibili;

possono accedere e permettersi la consulenza e la rappresentanza legale; e possano accedere al sistema giudiziario senza incorrere in spese irragionevoli

7.2 La giustizia civile è libera da discriminazioni

Misura se il sistema di giustizia civile discrimina in pratica sulla base dello status socio-economico, del sesso, dell’etnia religione, dell’origine nazionale, dell’orientamento sessuale o della identità di genere.

7.3 La giustizia civile è libera dalla corruzione

Misura se il sistema di giustizia civile è libero da corruzione e influenza impropria da parte di interessi privati.

7.4 La giustizia civile è libera da influenze governative improprie

Misura se il sistema di giustizia civile è libero da improprie governo o influenza politica impropria.

7.5 La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli

Misura se i procedimenti di giustizia civile sono condotti e le sentenze siano prodotte in modo tempestivo senza ritardo irragionevole.

7.6. La giustizia civile è effettivamente applicata

Misura l’efficacia e la tempestività dell’esecuzione delle decisioni e delle sentenze della giustizia civile nella pratica.

7.7 I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci

Misura se i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) sono accessibili, efficienti, applicabili e privi di corruzione.

8. Giustizia criminale

 8.1 Il sistema di investigazione penale è efficace

Misura se gli autori dei crimini sono effettivamente arrestati e accusati. Misura anche se la polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri abbiano risorse adeguate, siano esenti da corruzione e svolgano i loro compiti con competenza.

8.2 Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace

Misura se gli autori dei crimini sono efficacemente perseguiti e puniti. Misura anche se i giudici penali  e gli altri ufficiali giudiziari siano competenti e producano decisioni rapide.

8.3 Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale

Misura se gli istituti correzionali sono sicuri, rispettano i diritti dei detenuti e sono efficaci nel prevenire la recidiva.

8.4 Il sistema penale è imparziale

Misura se la polizia e i giudici penali sono imparziali e se nella pratica fanno discriminazioni basate sullo status socioeconomico, sul sesso, sulla etnia, sulla religione, sull’origine nazionale, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

8.5 Il sistema penale è libero dalla corruzione

Misura se la polizia, i procuratori e i giudici sono liberi dalla corruzione e dall’influenza impropria delle organizzazioni criminali.

8.6 Il sistema penale è libero da influenze governative improprie

Misura se il sistema di giustizia penale è indipendente dal governo o dall’influenza politica.

8.7. Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato

Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione preprocessuale irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali possono accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei prigionieri sono rispettati una volta che sono stati condannati per un crimine.

Via libera del CDS al decreto mediazione

In evidenza
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La formazione in mediazione oggi

Ci sono svariati settori della società che devono recuperare dalla pandemia e rincarano i prezzi; i cittadini sono in difficoltà, ma almeno c’è una motivazione, nemmeno tanto strisciante: gli imprenditori sono stati fermi per un po’ e devono recuperare.

Ci sono poi attività che invece sono legate ai giochi finanziari e vedono aumenti (e comunque mai diminuzioni) che si faticano a comprendere.

La Cassa Forense ad esempio ha messo in crisi migliaia di avvocati che avrebbero voluto cambiare professione o perlomeno diversificare la loro attività, ma il balzello previdenziale ha bloccato tutto.

Era ed è un momento favorevole ad esempio per fare un corso da mediatori; data la paralisi del Governo sul punto, valgono ancora oggi le regole del d.m. 180/10 e dunque il gioco era fatto con cinquanta ore più una manciata, una volta che la mediazione fosse andata a regime.

Diversi avvocati lo avevano capito, ma la tagliola previdenziale ha impedito ogni progetto.

Ciò ha gettato nello sconforto parecchi Enti di formazione che, in difetto di domanda, non programmano corsi e fanno fatica pure a pagare i formatori per l’attività pregressa.

Oppure li programmano proponendo ai docenti paghe misere che ovviamente i professionisti, se non altro per una questione di dignità, non possono (o meglio non dovrebbero) accettare.

Gli enti di formazione in questi 13 anni di operatività hanno iniziato a farsi una furiosa concorrenza abbassando drasticamente e brutalmente i prezzi; ma non solo: poteva “vincere” sul mercato, solo chi spendeva maggiormente nei giusti canali pubblicitari che ovviamente hanno capito l’antifona (alzando le tariffe).

Ad un certo punto si è arrivati (specie con l’avvio dei corsi on-line), probabilmente anche per l’esosità dei canali pubblicitari, a proporre in proprio corsi gratuiti; una ingegnosa forma pubblicitaria che però ha messo ancor più in crisi il sistema. C’è chi ha pensato tra gli uditori, che con la formazione gratuita on-line si potessero ottenere i contenuti della formazione a pagamento in presenza (che ha perso ancor più valore).

Il tutto si è ribaltato sui docenti che seppure sempre meglio formati (ed è questo un paradosso), vedevano decrescere progressivamente il compenso economico: oggi se hai la fortuna che un corso parta devi accettare 1/6 di quello che prendevi nel 2011.

Finché sei giovane e non hai alternative puoi anche accettare (anche se non è saggio), ma quando sei anziano e devi centellinare le forze non puoi che declinare una eventuale così misera offerta.

Questo si riverbera sulla qualità della formazione ovviamente perché un formatore anziano può mettere in campo contenuti e metodiche che un giovane insegnante, per ovvi motivi, non può nemmeno sognarsi; l’esperienza d’aula in formazione, in altre parole, è tutto. I corsi da remoto hanno messo un po’ in ombra anche questo aspetto, illudendo forse qualcuno che basti avere un microfono in mano ed una piattaforma per essere un formatore.

Questa situazione non certo allettante, potrebbe cambiare (o meglio ritornare forse accettabile per i formatori) se il Ministero della Giustizia e quello del l’Economia (mi perdonerete la licenza poetica) si degnassero di far presto nel dare attuazione al parere del Consiglio di Stato.

A quel punto l’attività di mediazione potrebbe tornare almeno minimamente remunerativa e in diversi potrebbero fare sacrifici per diventare mediatore. Questo in biechi termini economici.

In realtà un conto è diventare il mediatore e un conto è fare il mediatore.

Non tutte le persone possono fare questa professione anche se con un certo grado di istruzione possono diventarlo.

Per fare il mediatore bisogna 1) possedere una predisposizione mentale oppure 2) cancellare quel che si è stati in precedenza o almeno 3) avere la capacità cancellare quel che si è dal momento della sessione di mediazione (e così per ogni mediazione).

Ciò vale soprattutto per gli avvocati che non possiedono una predisposizione naturale alla cooperazione.

E non l’hanno non solo perché le Università hanno inculcato loro la dimensione processuale.

O meglio, facendo un passo indietro, bisogna chiedersi perché le Università spingono l’acceleratore sul processo.

La risposta è in parte di carattere storico-ideologico (dal 1848 si è voluto cancellare l’alternativa al processo dalle Carte costituzionali e nel Ventennio vedevano il metodo cooperativo come una minaccia al controllo sui cittadini) ma è soprattutto di carattere psicologico.

Le Università sono formate da giuristi e da avvocati. Per diventare giurista o avvocato bisogna avere una predisposizione psicologica verso le regole, il giudizio, la difesa di un particolare punto di vista.

In poche parole decidi di vivere di legge perché la tua personalità non poteva che esprimersi in quel mestiere lì. Ed è ottima cosa: gli avvocati bravi fanno il loro mestiere.

Continuano a farlo anche in mediazione poiché assistono una parte.

Il mediatore, tuttavia, non può tenere uno stile direttivo, a meno che non si trovi in presenza di particolari tipologie psicologiche che non sono in grado né di fare i loro interessi, né di scegliere come perseguirli; non si tratta di incapaci di intendere e di volere, ma di persone a cui interessano solo gli aspetti emotivi di una data faccenda oppure che hanno avuto genitori che non sapevano fare i genitori e allora ad un certo punto si sono rinchiusi in un mondo tutto loro.

Dunque per un avvocato è più difficile avvicinarsi alla mediazione, per quanto il legislatore e la giurisprudenza abbiano cercato in questi anni di trasformare l’istituto in un procedimento para-giurisdizionale; la trasformazione peraltro non ha funzionato perché ha avuto il solo esito di mettere in affanno Organismi e mediatori (anche avvocati).

E’ difficile per un avvocato fare il mediatore, ma può riuscire se lavora tanto su di sé: chi scrive è un avvocato che ha abbracciato a tempo pieno un modo nuovo di essere e di fare.

E allora quale è il primo passo che un corso di mediazione dovrebbe mettere in conto? Mettere in grado il candidato di prendere consapevolezza di quel che è oggi e di chi può o non può diventare domani.

Né l’attuale testo ministeriale, né quella futuro (che conosciamo solo in bozza) hanno una pallida idea di questo passaggio fondamentale, su cui si può giocare davvero il futuro di un professionista.

Qualche considerazione circa il parere del Consiglio di Stato sullo schema di nuovo regolamento in materia di mediazione

In evidenza

Dal parere parziale  del Consiglio di stato (Numero 01200/2023 e data 14/09/2023) evinciamo che lo schema di decreto inviato al Consiglio di Stato si intitola: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

Rispetto alla diffusa bozza del 2 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha eliminato solo la parola “recante” (prima era scritto “recante l’istituzione dell’elenco degli organismi”).

Lo schema di decreto attuale contempla 50 articoli (contro i 51 della bozza del 2 giugno) e  VII capi (così rimasti rispetto alla bozza) che il Consiglio di Stato riassume nel modo che segue:

Il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione. Sono individuati i requisiti di onorabilità che l’organismo deve documentare, a fini di iscrizione, per i mediatori, soci, responsabili, associati, amministratori e rappresentanti dell’ente. Si determinano, inoltre, i requisiti di serietà richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro, stabilendo in particolare che, per l’abilitazione al procedimento di mediazione, gli organismi devono prevedere, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, che i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, devono essere erogati e svolti in via esclusiva. Sono, poi, indicati i requisiti di efficienza, che gli organismi devono dimostrare ai fini dell’iscrizione nel registro. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di iscrizione degli organismi costituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, nonché i requisiti che il richiedente l’iscrizione deve dimostrare per poter inserire i mediatori nelle apposite sezioni previste dal provvedimento. Si individuano, altresì, i requisiti per l’iscrizione degli organismi ADR nella sezione speciale del registro e si istituisce l’elenco degli enti di formazione definendo i criteri richiesti per la relativa iscrizione.

Il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza. Si disciplina, in questo ambito, la tenuta del registro e degli elenchi, individuando i soggetti legittimati a svolgere l’attività di vigilanza; viene regolamentato il procedimento di iscrizione, con specifica attenzione al possesso dei requisiti richiesti e alla relativa documentazione. Si determina, poi, il procedimento di approvazione dei requisiti di iscrizione, con una disposizione che rappresenta una novità rispetto al regolamento vigente, mediante l’apposita disciplina del procedimento di approvazione, da parte del responsabile del registro, delle variazioni dei requisiti di iscrizione. Si definisce, inoltre, in modo innovativo il procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici per ciascun mediatore e per ciascun formatore dei quali l’organismo o l’ente intendono mantenere l’inserimento nei rispettivi elenchi. Sono individuati in modo specifico gli obblighi che derivano in via diretta dall’iscrizione nel registro o nell’elenco degli enti di formazione, nonché gli obblighi a carico degli organismi di mediazione, degli organismi ADR e degli enti di formazione, tra cui quello di operare in trasparenza; costituisce requisito di trasparenza la predisposizione di un sito web che per tali soggetti rappresenta uno strumento operativo. Sono inoltre disciplinati obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del responsabile del registro e dell’organismo in caso di diniego di omologazione, nonché obblighi dei mediatori, con indicazione dei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. Infine, è indicato – come parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro che abilita alla erogazione del servizio di mediazione – il contenuto minimo del regolamento di procedura.

Il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori. In particolare: si definiscono la struttura e la durata minima dei percorsi della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti che chiedono di operare nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e del consumo, si disciplina la formazione iniziale per l’inserimento nell’elenco dei formatori i cui requisiti vengono elevati rispetto alla disciplina contenuta nel vigente regolamento, e si prevede che, per ottenere la conferma dell’inserimento nell’apposito elenco, l’ente di formazione deve attestare per ciascun formatore l’adempimento dei prescritti obblighi formativi periodici.

Il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati. L’articolato contiene le disposizioni per l’applicazione delle predette misure e per la generale disciplina dei costi della mediazione. Sono previsti in particolare: la regolamentazione delle indennità e delle spese per il primo incontro; i criteri per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione; i principi per la determinazione delle spese di mediazione; la regolazione delle spese di mediazione per gli organismi pubblici; i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi privati; la facoltà degli organismi privati di redigere una propria tabella delle spese di mediazione, in conformità ai generali parametri individuati dallo schema di decreto, mentre l’articolo 31 rinvia espressamente alla tabella di cui l’allegato A dello stesso schema per l’applicazione delle tariffe ivi previste per le spese di mediazione degli organismi pubblici.

Il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti. Questo capo è dichiaratamente ritenuto innovativo sotto un profilo sostanziale, a differenza del regolamento vigente, che “affida al solo articolo 10 la regolamentazione del sistema sanzionatorio”. La relazione illustrativa afferma che detta regolamentazione di cui all’art. 10 si è “sovente rivelata insufficiente a costituire una adeguata base giuridica per l’esercizio dei poteri di controllo che spettano al responsabile del registro quale titolare del potere-dovere di vigilanza”, evidenziando le ragioni che hanno posto in luce la necessità di adottare una nuova disciplina organica della sospensione e della cancellazione. Oltre alla tipizzazione dei casi di sospensione e cancellazione, si disciplina, per il caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione previsti, la procedura di regolarizzazione che può essere avviata dal responsabile del registro. Inoltre, si prevede la speciale procedura di regolarizzazione che deve essere avviata, nei casi previsti dal Codice del consumo, nei confronti degli organismi ADR e si disciplina la procedura di contestazione. Si individua, inoltre, l’esito delle procedure di mediazione pendenti avanti a organismi che siano stati interessati da un provvedimento di sospensione o di cancellazione, con l’obiettivo dichiarato di rimediare a una lacuna del regolamento vigente, che “contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio del potere e dovere sanzionatorio in capo al responsabile del registro che si trova anche a valutare, in termini di bilanciamento, la rilevanza dell’infrazione e la rilevanza dell’eventuale interruzione delle mediazioni in corso”.

Il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.”

Tutto ciò ci permette perlomeno di avere un quadro generale. La sintesi dei capitoli appare rappresentare l’attuale bozza nei Capi I-VII  almeno in quanto ai temi trattati e all’articolazione.

Poi vedremo i contenuti in particolare quando il decreto andrà in Gazzetta.

Se rimarranno quelli della bozza de 2 giugno 2023, il dettato sarà assai complesso (come d’altronde i contenuti degli altri decreti ministeriali sino ad oggi emessi in materia) da spiegare e da assimilare non solo per i mediatori novelli, ma anche per quelli esperti e per i formatori:  le nuove 80 ore base serviranno tutte in definitiva per la parte giuridica.

E lo stesso vale per le nuove 18 ore per i formatori.

Non parliamo poi delle difficoltà che insorgeranno per coloro che non hanno una laurea in Giurisprudenza: non so proprio che cosa potranno imparare con le 14 ore previste dalla bozza di decreto (v. art. 23 c. 7 della bozza del 2 giugno).

Al momento una delle poche differenze palesi che rilevo dalle osservazioni del CDS rispetto alla bozza, riguarda l’art. 18:  giustamente il Supremo consesso amministrativo chiede che cosa il Ministero intenda con “su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà;”

Nel capo IV il CDS non dà cenno, in sede di riassunto, alla formazione dei mediatori civili e commerciali generici, ma probabilmente è una svista (?). Per il resto si ricalca il contenuto e l’articolazione della bozza.

Il capo V ricalca l’articolazione della bozza. Particolare importanza riveste l’art. 29 della bozza (vedremo se sarà confermato) che consente, se approvato, finalmente di applicare anche i regolamenti in materia di credito di imposta e di gratuito patrocinio, al momento al palo. Mi chiedo però, letta la norma, per quale arcano motivo non sia stata inserita già nel decreto 28/10[1].  

Il Capo VII comincia dall’art. 42 mentre nella bozza del 2 giugno iniziava dal 41: la correzione del Ministero era dovuta perché nel 41 si fa riferimento alla sorte dei procedimenti di mediazione in capo agli organismi sospesi e cancellati. Ma anche il 42 della bozza riguarda la procedura di sospensione e di cancellazione: quest’ultimo articolo potrebbe essere stato accorpato al 41, visto che l’articolato presentato al CDS presenta 50 articoli e non 51 come la bozza.

E dunque il 42 attuale sottoposto al CDS potrebbe essere il vecchio 43 (?). L’art. 45 della bozza è diventato nello schema di decreto il 44, l’art. 46 era nella bozza il 47.

Il CDS conferma comunque che il d.m. 180/10 verrà abrogato dal nuovo tessuto normativo (come già prevedeva la bozza).

Dalla lettura del parere (che ricordo essere parziale) mi pare che emergano diverse critiche.

All’inizio della parte motiva si legge: “1. Preliminarmente, rilevato che la relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario che l’Amministrazione proponente riferisca sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, richiesto con nota in data 21 luglio 2023, integrando la documentazione trasmessa che dovrà recare la bollinatura della stessa Ragioneria. Si nota inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non sono completamente leggibili e ne sarebbe, perciò, opportuna una nuova trasmissione in formato leggibile.”

Questa censura che sembrerebbe formale ha sospeso il parere: “Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione trasmetta la documentazione indicata in motivazione.”

 Il che significa che avremo un ulteriore ritardo che fa malissimo al settore e ai cittadini. Senza contare che una volta ricevuti i documenti il CDS si riserva di fare altre osservazioni (v. il n. 2). E ciò allungherà ancora i tempi.

Non è certo una responsabilità del CDS,  ma se lo schema corrisponde davvero quasi del tutto alla bozza del 2 giugno perché i Ministeri si sono presi così tanto tempo?

Veniamo ora alle altre censure del CDS.

L’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema in esame contenuto nell’art. 2 “sostanzia disposizioni di cui pare dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli”[2].

Sia per l’art. 5 c. 1 lett. c[3] attinente i requisiti di serietà degli organismi pubblici che per l’art. 11 comma 2 lettera b[4] che riguarda i requisiti di serietà degli enti di formazione pubblici (il cui tessuto richiamato sembrerebbe quello della bozza) il CDS richiede che il Ministero fornisca i parametri per valutare se l’attività di mediazione o di formazione sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente o della sua articolazione.

Il CDS fa poi presente che l’art. 9 c. 1[5] dello schema (che equivale a quello della bozza del 2 giugno) in materia di organismi ADR dovrebbe richiamare non solo i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4[6] ma pure quelli di cui all’art. 5[7] e 6[8], ossia i requisiti di serietà ed efficienza.

L’art. 13 c. 1 (della bozza e dello schema) stabilisce che  “1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II[9] è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.”

Il CDS chiede che sia apposto un termine per la predisposizione dei modelli uniformi e per la diffusione al pubblico. Stesso problema peraltro lo rinveniamo nel decreto che regolamenta la giustizia riparativa[10], ma in quel caso il testo non è andato al parere del CDS, diversamente credo lo avrebbero rilevato.

Viene poi in campo l’art. 36 c. 1 lett. a) che disciplina le cause di cancellazione: dalle censure mosse sembra che sia stato riscritto (prevede tra le cause di cancellazione “la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione”)  rispetto alla bozza del 2 giugno[11] e dunque possiamo solo rilevare che per il CDS necessità di un coordinamento con l’art. 4 c. 1 lett. d)[12].

Viene censurato poi l’art. 39 c. 1 (che richiama il testo della bozza): “ 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.”

Il CDS ritiene che la locuzione “entro un termine non superiore a 30 giorni” vada integrata anche da un congruo termine minimo visto che ai sensi del terzo comma se l’interessato non fornisce elementi idonei viene sospeso o cancellato[13].

Anche l’art. 44[14] (nella bozza del 2 giugno art. 45) c. 2  è stato censurato:  deve essere integrato nel senso di prevedere che la sospensione possa scattare solo in seguito alla verifica della inidoneità e incompletezza della documentazione (inerente probabilmente i formatori e il responsabile scientifico).

Interessante è la censura di cui al punto 13: “In merito alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 46 (“Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”), che prevede che alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all’articolo 43, comma 1, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”, si osserva che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.” La bozza del  2 giugno prevede questa disciplina all’art. 47[15].

Non si capisce in altre parole ed ho inteso bene, se le norme richiamate si riferiscano ai soli organismi pubblici o anche ai privati.

Ma la censura più ragguardevole riguarda  la disposizione dell’articolo 48[16] (“Disposizioni finanziarie”) per cui “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Finalmente si chiede al Ministero di spiegare meglio la clausola di invarianza finanziaria: era ora!

Il CDS precisa che “Poiché a tali adempimenti esse devono provvedere “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, andrebbero specificate le modalità con le quali si intende rendere effettivo il predetto principio di invarianza finanziaria, considerato che la relazione illustrativa si limita a rappresentare che “Per tale articolo è stata fatta dichiarazione di esenzione dall’AIR, in relazione al ridotto impatto dell’intervento. Si nota che la relazione tecnica – a prescindere dalla mancanza della necessaria bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato – non reca alcun dato, al di là del generico rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l’Amministrazione, che consenta di chiarire l’effettivo impatto sugli uffici delle attività di verifica che essi dovranno svolgere, non solo a regime, ma anche per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, dalle quali potrebbe derivare un importante sforzo amministrativo, soprattutto nella fase di prima applicazione.”

Queste considerazioni sono pesanti e mettono il dito nella piaga.

In diversi ordinamenti abbiamo apparati di vigilanza corposi, ma non se ne occupa direttamente il Ministero.

Ci sono organi appositi che si occupano per conto del Ministero di tutto il mondo della mediazione: da ultimo l’esigenza è stata tradotta in realtà in Francia, ma anche l’esperienza belga potrebbe essere presa a modello.

In conclusione non è possibile fare le nozze coi fichi secchi e lo schema di decreto sembra, almeno nella sua articolazione, molto simile alla bozza gà diffusa il 2 giugno 2023.


[1] Art. 29

 (Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)

1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti. 

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

[2] Se il contenuto è quello della bozza come parrebbe dal riassunto del CDS:

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero:

a) del registro degli organismi;

b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR;

c)  dell’elenco degli enti di formazione;

d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;

e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori,  rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente del registro e dell’elenco degli enti di formazione.

2. Il presente decreto disciplina altresì:

a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori; 

c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

d) gli obblighi degli iscritti;

e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;

f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione e gli effetti della sospensione e cancellazione;

g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

[3] c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale.

[4] b) la compatibilità, per gli enti pubblici o per gli enti che ne costituiscono articolazione o operano per conto di un ente pubblico, dell’attività di formazione con l’attività istituzionale.

[5] 1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente documenta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4

[6] Art. 4 della bozza del 2 giugno

(Requisiti di onorabilità)

1.Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale; 

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

[7] Art. 5 della bozza del 2 giugno

(Requisiti di serietà)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l’organismo richiedente documenta:

a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite; 

b) la previsione, per gli organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;

c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale. (il CDS chiede di dettare i parametri per l’attestazione)

[8] Art. 6 della bozza del 2 giugno.

(Requisiti di efficienza)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l’indicazione delle fonti di finanziamento; 

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 

d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;

g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;  

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative; 

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

(Requisiti di efficienza)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l’indicazione delle fonti di finanziamento; 

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 

d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;

g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;  

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative; 

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

[9] CAPO II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR e elenco degli enti di formazione.

[10] Art. 11 DECRETO 9 giugno 2023

 Procedimento di iscrizione

 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i

modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

[11] 1.  Costituiscono causa di cancellazione:

a) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

[12] d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

[13] Art. 39 della bozza del 2 giugno

(Procedura di contestazione)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni (il CDS precisa che debba esserne indicata la durata di un congruo termine minimo) , a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.

2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di 15 giorni per difese e ulteriori produzioni documentali. 

3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 36, dispone la cancellazione, dando comunicazione all’interessato del provvedimento adottato.

[14] Art. 45 della bozza

(Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione)

1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando specificamente i soggetti nominativi dei quali è confermato l’inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il responsabile del registro sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241. Si applicano gli articoli 40 e 41.

3. L’organismo o l’ente, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, trasmette al responsabile del registro documentazione idonea a dimostrare l’adeguamento in conformità agli articoli 43 e 44. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

[15] 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, gli organismi di cui all’articolo 43, comma 1, applicano, per le spese di mediazione, l’articolo 31, commi 1,  2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.

[16] Per la bozza del 2 giugno l’art. 49.

Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in materia di mediazione

In evidenza

Nota sul gratuito patrocinio in mediazione e nella negoziazione assistita

In evidenza

Indice

  1. Introduzione e orientamento sino al 2021.
  2. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
  3. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
  4. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

  1. Introduzione e quadro normativo

 

Diciamo subito che con decreto ministeriale 10 maggio 2023[1] sono stati adeguati limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in € 12.838,01.

Questo è certo il più importante presupposto a cui dobbiamo fare riferimento per capire se il nostro assistito può giovarsi o meno del beneficio del patrocinio gratuito.

Tuttavia vi è chi (VACCARI) acutamente rileva che siccome il legislatore richiama nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 15-ter)  per la mediazione civile e commerciale solo l’art. 76 e non l’art. 77 del T.U.S.G., il valore sopradetto vale solo per la negoziazione assistita che al contrario  con l’art. 11-ter  del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 indica  sia l’art. 76 che il 77.  

Tale tesi se venisse confermata rende dunque l’istituto ancora più problematico.

Detto ciò, secondo una risalente parte della giurisprudenza di legittimità[2] l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso in questi casi resta per la S.C. a carico del cliente, anche se non abbiente.

Dobbiamo dire però che sulla liquidazione della fase della consulenza stragiudiziale, quando si tratti di evitare una causa transfrontaliera in materia civile e commerciale, si era espressa, una decina di anni prima della giurisprudenza di legittimità, la Direttiva del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 2003[3]

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013[4], richiamando espressamente la direttiva n. 8/03, sostenne che l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, dovesse al contrario rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Firenze, II sezione, con provvedimento del 13 febbraio 2015 ebbe poi a riconoscere in capo al legale il diritto ad essere liquidato per la fase di mediazione e per la fase ad essa propedeutica[5]. Nello stesso ordine di idee troviamo un decreto del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017[6] che richiama una sentenza sempre del foro Fiorentino del 13.12.2016. 

Con un decreto del  Tribunale di Ascoli Piceno 12 settembre 2016 si è ancora precisato che l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo, può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.

Nel 2018 il Cepej[7] indicava comunque l’Italia come un paese nel quale era presente il legal aid per la mediazione.

Dopo vari provvedimenti di diniego della giurisprudenza di merito[8] la Cassazione con sentenza 31 agosto 2020 n.18123 ha ribadito il suo precedente orientamento negativo[9].

Per quanto riguarda invece la negoziazione assistita l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[10] ha stabilito sino al 30 giugno 2023, che quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto  compenso dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l’ammissione  al patrocinio a spese dello Stato[11].

 

  1. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021

 

La Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021 (pubblicata il 20 gennaio 2022) ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo[12].

Non si ritiene, per quel che vale, del tutto soddisfacente la lettura della Corte (lo stesso dicasi per la legislazione che si è adeguata a questa pronuncia). Il lavoro del legale è sacro (come quello del mediatore e di qualunque altro professionista) a prescindere dagli esiti, e non è detto che il cliente pur chiudendo la mediazione negativamente decida poi di iniziare un procedimento.

La riforma Cartabia ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale e ha dunque cambiato, almeno sulla carta, la situazione fissando un punto fermo sia per la mediazione civile e commerciale sia per la negoziazione assistita.

Nello stesso giorno della sentenza richiamata della Corte Costituzionale, veniva, infatti, approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206[13] che stabiliva all’art. 1 c. 4 lett. a) “l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”[14].  A ciò seguiva il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[15] che[16] con l’art. 7[17] comma 1 lett. t) novellava sul punto del gratuito patrocinio il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con una disciplina[18] di svariati articoli (da art. 15-bis a 15-undecies).

II decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 precisa[19] peraltro che  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 7 si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023; dunque le nuove disposizioni di legge sul gratuito patrocinio in mediazione sono già in vigore da 45 giorni anche se fino al 7 agosto 2023 non vi era stato provvedimento attuativo.

Sul punto va ancora tenuto ben presente l’art. 11 c. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[20]: “L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione  del  relativo valore”.

Per la relazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[21] tale disposizione “costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.

L’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa appunto che per disporre l’ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell’ordine “deve verificare la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Non mi consta che ad oggi il Ministero abbia fissato i criteri per individuare il valore dell’accordo  in mediazione. L’art. 17 c. 5 stabilisce appunto che detta determinazione sia in capo allo Stato: “Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: (omissis) f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Il mondo della mediazione sta attendendo da mesi il decreto ministeriale che dovrebbe sostituire integralmente il decreto 18 ottobre 2010, n. 180[22]: senza di esso non può trovare attuazione né la previsione in merito ai crediti di imposta né quelle relative al gratuito patrocinio.

Per non parlare del nuovo procedimento di mediazione che allo stato è zoppo, visto che vi sono molti dubbi su che spese e indennità di mediazione da applicare.

La mediazione dal 30 giugno 2023 è diventata effettiva e non vi è più un primo incontro gratuito che si possa chiudere con l’impossibilità di iniziare la mediazione.

In merito alla negoziazione assistita l’art. 5 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[23] stabilisce che “l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore”. Quest’ultima disposizione è in vigore dal 28 febbraio 2023.

E l’art. 11-septies comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che “Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[24], conferma l’ammissione”.

Per determinare il valore dell’accordo in negoziazione assistita non mi consta invece che si faccia riferimento ad un decreto ministeriale, come per la mediazione. 

Con l’art. 9[25] comma 1 lett. l)[26] il decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 novellava poi la disciplina della negoziazione assistita introducendo nella Sezione II le  “Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese   dello   Stato  nella negoziazione assistita” e prevedendo, come per la mediazione civile e commerciale, svariati articoli di riferimento (da 11-bis a 11-undecies).

 

  1. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

 

La disciplina del gratuito patrocinio in mediazione[27] varia, sostanzialmente e sinteticamente, da quella sulla negoziazione assistita principalmente per il fatto che in mediazione sussiste una competenza territoriale e dunque l’art. 15-quinquies c. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”. L’art. 11-quinquies c. 3 (per la negoziazione assistita) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce invece che si possa nominare scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia[28].

Il fatto di limitare la scelta agli avvocati iscritti nelle liste non è condivisibile: non a caso in Francia l’interessato è libero di scegliere il proprio avvocato e, in tal caso, deve indicarne il nome nel modulo di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Se invece non ha un avvocato, il bâtonnier (presidente) dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale giudiziario (in precedenza, il tribunale civile di primo grado) o il presidente dell’organo giurisdizionale adito provvederà a nominarne uno[29].

Un’ulteriore differenza tra le due discipline sul compenso dell’avvocato che assiste chi beneficia del gratuito patrocinio, riguarda gli importi stanziati: per la mediazione civile e commerciale “2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023[30]” mentre per la negoziazione assistita “549.360 annui a decorrere dall’anno 2023[31]”.

Gli importi sono ovviamente insufficienti: il legislatore ne è consapevole e infatti, come vedremo, detta una disciplina di legge e regolamentare per la richiesta alternativa di crediti di imposta che hanno ad oggetto diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[32].

Rilasciamo qui per chiarezza espositiva il quadro legislativo delle due discipline (le parti in giallo sono quelle che divergono).

Per una svista legislativa i € 12.838,01 valgono come limite per la negoziazione assistita e non per la mediazione per cui il limite rimane a  € 9.296,22 (salvo aumenti da effettuarsi quando ci siano più componenti del nucleo familiare).

Mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Negoziazione assistita- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II-bis

(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)

Art. 15-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

(Condizioni reddituali per l’ammissione)

1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[33] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-ter

(Condizioni per l’ammissione).

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77[34] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero[35], il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[36].

 

Art. 11-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata).

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2[37], e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)

1.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 11-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 15-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata)

1.Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[38], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma)

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4[39], non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[40], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[41], conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 15-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)

1.         Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

 

Art. 11-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

 

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[42], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-decies

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1[43], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l’articolo 88[44] del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui  all’art. 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206

 

Art. 11-undecies

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

Ai nostri fini è importante soprattutto rimarcare:

  1. a) l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che stabilisce “1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono  stabiliti  gli   importi   spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità  di   liquidazione   e   di   pagamento,   anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle  somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e  i contenuti della relativa richiesta e i controlli  applicabili,  anche di autenticità.
  2. b) l’art. 11-octies, comma  1,  del  decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con  decreto  del  Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione  e  di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»

Il decreto ministeriale (decreto 1 agosto 2023[45]) evocato dalle due norme è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.

 

  1. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

 

Il decreto in commento è abbastanza articolato e contiene una disciplina di complessa lettura: lo stesso si può peraltro sostenere del decreto emesso in pari data in materia di crediti di imposta[46].

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556), ad ogni modo, si suddivide in:

  1. Capo I
  2. parte generale (art. 1-3)
  3. Sezione I (Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta) (art. 4-7)
  4. Sezione II (Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati) (art. 8-12)
  5. Sezione III (Procedura di pagamento) (art. 13)
  6. Capo II (Monitoraggio statistico e trattamento dati) (art. 14 e 15)
  7. g) Capo III (Controllo e monitoraggio della spesa) (art. 16-17)
  8. h) Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) (art. 18-19)

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556) contiene due articoli di meno rispetto al decreto 1 agosto 2023 (23A04557), in materia di crediti di imposta, pubblicato sempre il 7 agosto 2023 sulla Gazzetta ufficiale.

I due decreti hanno diverse parti quasi identiche (ad esempio in materia di trattamento dati e monitoraggio o in relazione alle modalità di accesso alla misura).

La richiesta di compenso del difensore per l’assistenza  si snoda, sia per negoziazione assistita sia per la mediazione, attraverso due fasi: a) ammissione provvisoria e b) ammissione definitiva.

Il decreto regola prettamente la seconda fase; alla prima si riferisce solo per le conseguenze sanzionatorie nel caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente i benefici del gratuito patrocinio e pure in merito ai requisiti di eleggibilità della spesa.

La prima fase è dunque regolata interamente dagli articoli che vanno dal 15-bis al 15-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dagli articoli che vanno dall’ 11-bis all’11-sexies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

In generale possiamo ribadire che il gratuito patrocinio per le spese dell’avvocato è assicurato solo se si raggiunge un accordo.

Per questo c’è una fase di ammissione provvisoria nella quale però la determinazione vale per tutto il procedimento,  a meno che non si vengano a creare le condizioni per il superamento della soglia.

Il reddito soglia per l’ammissione non è lo stesso sia per la mediazione che per la negoziazione assistita.

L’interessato che abbia un reddito sotto soglia può chiedere il beneficio: a) per la mediazione preventiva obbligatoria e in caso di mediazione demandata, b) per la negoziazione assistita  al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

L’istanza deve possedere, come precisano le norme superiori, alcuni requisiti fissati agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002[47].

Contiene inoltre le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza[48] della pretesa che si intende far valere.

L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a pec o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’Ordine: a) per la mediazione, degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1 del decreto 4 marzo 2010, n. 28, b) per la negoziazione assistita, degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare solo un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento[49].

Ovviamente nel caso di non raggiungimento dell’accordo di conciliazione (in mediazione o in negoziazione assistita) la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del

compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.[50]

 

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

 

Il decreto in esame si occupa dunque prettamente della seconda fase della procedura.

Il decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo[51].

Abbiamo detto che gli importi spettanti all’avvocato per la difesa sono previsti dalla Corte Costituzionale e da due provvedimenti di legge della Riforma Cartabia[52].

Abbiamo letto poi che l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (per la mediazione) e l’art. 11-octies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (per la negoziazione assistita) stabiliscono che appunto in via regolamentare “sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta”.

L’art. 2 si occupa di alcune definizione[53] necessarie alla comprensione del testo del decreto e l’art. 3 delle disposizioni generali sulle modalità di presentazione della  domanda di attribuzione del credito di imposta e sulle comunicazioni.

Le istanze disciplinate dal decreto devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

L’accesso tramite piattaforma accessibile dal sito giustizia.it. è previsto anche dal decreto 1° agosto 2023 (23A04557) per i crediti di imposta stabiliti dall’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[54] e dall’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1[55], della legge 6 agosto 2015, n. 132 (per la negoziazione assistita e per l’arbitrato).

Per accedere alla piattaforma sul sito giustizia.it l’avvocato deve essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[56]:

  • SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[57]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
  • CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
  • La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[58] sul trattamento dei dati personali.

Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni previste dal  decreto sono effettuate mediante la piattaforma giustizia.it, all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata indicato dal richiedente.

il  COA  stesso accede alla piattaforma previa registrazione e comunica l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni[59].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[60].

 

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

 

All’avvocato che assiste  la  parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di mediazione e  negoziazione  assistita,  spetta  il  compenso  previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[61], ridotto della metà[62].

Nello specchietto che segue si precisano i valori aggiornati come indica la norma, ossia dimezzati rispetto alla tabella 25-bis[63].

Valore

Da €0.01

a € 1.100

Da € 1.100,01

a € 5.200

Da € 5200, 01

a € 26.000

Da € 26.000,01 a € 52.000

Da € 52.000,01

A 260.000

Da € 260.000,01

a 520.000

Fase dell’attivazione

31,50

142,00

220,50

268,00

504,00

685,00

Fase di negoziazione

63,00

283,50

441,00

535,50

1.008,00

1.370,50

Conciliazione

123,00

553,00

860,00

1.044,00

1.965,5

2.671,50

 

Nel caso di conciliazione la fase dell’attivazione e della negoziazione sono aumentati del 30% – statuisce l’art. 20, comma 1-bis – ma almeno a chi scrive non è del tutto chiaro se l’aumento vada operato sull’intero o sul valore dimezzato: gli esiti sono evidentemente differenti.

Ai sensi dell’art. 15-septies comma 5 l’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal capo relativo al gratuito patrocinio del decreto 28/10.

Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[64], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Conseguentemente per il compenso del legale non si può che fare riferimento alla tabella di cui sopra e all’art. 20 comma 1-bis, con le maggiorazioni delle prime due fasi in caso di successo.

Ai sensi dell’art. 15-septies, commi  3  e 4, raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Stesso tenore possiede per la negoziazione assistita l’art.  11-septies, comma 2 del decreto-legge  n.  132  del  2014[65].

L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.

Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3[66] del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

Ai sensi dell’art. dall’art.  11-septies, 3, del decreto-legge  n.  132  del  2014[67] l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo.

Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

L’istanza di conferma  contiene (per tutte e due le procedure) secondo l’art. 5[68] del decreto (23A04556):

1)  gli  estremi  identificativi  del  COA  che  ha  adottato  il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio  a  spese  dello Stato[69];

 2) le generalità della parte assistita dal richiedente,  ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

 3)  il  valore  e  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale  il  richiedente ha calcolato il proprio compenso;

 4) l’indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell’art. 42[70] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando l’accordo definisce una controversia nei  casi  di  cui  all’art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[71];

 5)  il  numero  del  procedimento  di  mediazione  e la   data dell’accordo di conciliazione quali  risultanti  dai  registri  degli affari di mediazione;

 6) fuori dal caso di cui  a punto precedente,  gli  estremi  della ricevuta  attestante  la  trasmissione,  mediante   piattaforma   del Consiglio  nazionale  forense,  dell’accordo  di   negoziazione,   in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti  a seguito  della  convenzione  sono  tenuti, ai sensi dell’art. 11 comma primo del decreto-legge n. 132 del  2014,  a  trasmetterne  copia  al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Ricordo inoltre che ai sensi del comma secondo dell’art. 11 del decreto-legge n. 132 del  2014 con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Ciò avviene tramite gestionale[72] a cui accedono gli avvocati che depositano gli accordi.

 7) la dichiarazione di volontà  del  richiedente  di  avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento[73].

L’ art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014 prevede appunto che la liquidazione e il   pagamento ma pure riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.

 8) la parcella proforma emessa per le  prestazioni  svolte  in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[74];

 9) la dichiarazione  della  parte  ammessa  al  patrocinio  in ordine alla permanenza, al  momento  dell’accordo,  delle  condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto  legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del  decreto-legge  n.  132  del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Le due norme richiamate da ultimo prevedono che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[75]  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In altre parole l’interessato deve dichiarare che  al momento dell’accordo permane in capo a lui un reddito inferiore a € 12.838,01 (per il 2023), ovvero quanto previsto dall’art. 76 commi 2-4 del predetto D.P.R.

Si veda però quanto detto all’inizio, che cioè per una svista del legislatore, probabilmente, questo importo vale solo per la negoziazione assistita e dunque per la mediazione varrebbe il limite di € 9.296,22.

Il Consiglio dell’Ordine[76]ricevuta Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese può accertare che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dunque: a) comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, b) annota sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.

 Se invece non adotta la delibera di diniego: a) verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimezzato ai sensi della tabella sopra vista (tabella del d.m. 55/14), b) appone il visto di congruità sulla parcella (sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita) con delibera che annota sulla piattaforma.

Con l’annotazione la delibera si intende anche comunicata al Ministero.

Il Ministero[77] che riceve la delibera annotata sulla piattaforma può ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in tal caso ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza[78].

Ricevuta la comunicazione il COA effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione (all’interessato  e all’avvocato nella negoziazione assistita)[79].

Se il Ministero, al contrario, ritiene sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato.

L’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA, può fruire dell’importo chiedendo la liquidazione[80] ovvero utilizzando il meccanismo del credito di imposta[81].

  Se il Ministero, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, ritiene invece di non convalidare la delibera di congruità ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza per la conferma dell’ammissione anticipata.

 Tutte le verifiche previste dal decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.a..

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

 

 Qualora l’avvocato[82] decida di richiedere un credito di imposta dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero della delibera di congruità del Coa, emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta[83], riconosciuto al legale ai sensi del decreto 1 agosto 2023 (23A04556), è utilizzabile in compensazione,  per diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[84].

La decorrenza di valenza del credito di imposta parte dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero che comunica all’avvocato beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste: entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre[85].

L’importo della compensazione può variare in relazione all’ordine delle priorità: l’art. 11 c. 1 c decreto 1 agosto 2023 (23A04556) che viene richiamato dall’art. 10, prevede infatti, che il Ministero nel caso di opzione per il credito di imposta, “almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[86] o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.”

Sembra di capire dunque che l’ammontare del credito opponibile in compensazione dipende da quanti hanno fatto la domanda e del momento in cui l’avvocato l’ha proposta.

Andrà comunque utilizzato il modello F24, che si deve presentare, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

 L’Agenzia delle entrate[87] trasmette al Ministero, tramite il sistema SID[88], l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi. 

 A seguito dei controlli effettuati il Ministero può accertare l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità[89] delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio.

In tali casi il Ministero  provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (a tal fine l’Agenzia delle Entrate informa il Coa che deve recuperare le somme)[90].

In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito di imposta è revocato[91] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[92]. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (o dal Ministero tramite il Coa o dall’Agenzia delle Entrate se il riscontro avviene durante l’ordinaria attività di controllo).

Nel caso in cui l’avvocato scelga di essere pagato e dunque non opti per la compensazione[93], deve emettere fattura elettronica che deve essere  intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il codice IPA è l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento.  In altre parole è il “codice univoco ufficio” che viene assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice IPA viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente[94].

 Il Ministero, ricevuta la fattura elettronica con codice IPA, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia. 

 

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

 

L’art. 14 è destinato al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

Si specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[95], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[96].

Il Ministero, i Coa e l’Agenzia delle entrate[97] sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza.

Il Ministero è titolare dei dati trattati attraverso la piattaforma accessibile  dal sito giustizia.it e anche quando utilizza il personale di Equitalia giustizia S.p.a. e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati[98].

Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. In tal caso il Ministero adotta anche un disciplinare tecnico nel quale sono individuate diverse misure[99].

I dati sono conservati per dieci anni.

I dati richiesti per l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (art. 5),  quelli inerenti alla fattura elettronica del soggetto che richiede il pagamento (art. 13) e quelli riguardanti il monitoraggio della mediazione preventiva obbligatoria, sono usati da DGSTAT[100] ai soli fini statistici[101].

 

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

Il credito di imposta per gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.

Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta derivante dalla convalida da parte del Ministero  della delibera del Coa, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[102].

Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa[103] previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria e demandata e per la negoziazione assistita obbligatoria[104], avvalendosi della piattaforma  sul sito giustizia.it, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

 Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita[105], e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43[106] del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17[107], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In altre parole Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa.

In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento).

Le disposizioni finanziarie lasciano un po’ perplessi perché è difficile fare riforme a costo zero.  L’art. 18 prevede che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non viene indicato un termine di vigenza  nelle disposizioni finali[108] “Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per cui il decreto dovrebbe entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7 agosto 2023.

 

 

[1] L’importo  indicato  nell’art.  76,  comma  1,  del   decreto   del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato  ad euro 12.838,01.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/06/23A03238/sg

[2] Cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011 e Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013.

[3] Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

(G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26).

http://www.edizionieuropee.it/law/html/167/eu17_02_036.html

[4] https://www.ordineavvocatigenova.it/news/07-12-2013-circolare-cnf-06122013-n-25-c-2013.html

[5] 13. Nel caso in esame la domanda è stata presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ex art.  124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede  il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in ci ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), mentre l’autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel Tribunale – che sarebbe stato – competente per il giudizio a cui l’istanza era stata preordinata (art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Il Consiglio con delibera del 10.9.2014 ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio e non risultano comunicate variazioni dei limiti di reddito.

L’avv. G. ha chiesto il compenso per l’assistenza dinanzi al mediatore, nonché per l’attività propedeutica e cioè lo studio della pratica con l’esame della documentazione consegnata al cliente, sessioni con il tecnico dello stesso e con il cliente e la predisposizione della domanda di gratuito patrocinio (attività che possono essere riconosciute: si veda al riguardo Corte Cass. 23.11.2011, n. 24729, secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera dalla data della sua emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante”).

La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02. Considerando la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all’Avv. G. in relazione all’attività espletata la somma di euro 4.320,00 per compensi (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,00 in base al valore desumibile dall’accordo di mediazione), ridotti ad euro 2.160,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

CONFERMA in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S. C. nel procedimento suindicato.

[6] ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;

che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;

ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);

che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;

che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.

[7] Cfr. pag. 34 del European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2020).

https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058

[8] Cfr. Tribunale di  Tempo Pausania 19 luglio 2016  per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “utilizzato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa davanti al Tribunale. E ciò in quanto se la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permette di considerare giudiziali anche alcune attività stragiudiziali (in termini Cass. n. 24723 del 2011).

Ancora Tribunale di  Roma con provvedimento dell’11 gennaio 2018, afferma che la disciplina del gratuito patrocinio non può essere applicata alla procedura di mediazione, in quanto: a) il procedimento di mediazione, anche se obbligatorio, non è strumentale all’instaurazione di una controversia civile essendo semmai finalizzato ad evitarla; b) l’onere a carico dello Stato non è prevista da alcuna legge; c) la legge sulla mediazione non prevede alcun onere a carico dello Stato; d) l’art. 97 Cost. impone di assicurare l’equilibrio di bilancio.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[9] Per due ragioni:

  1. a) il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
  2. b) La normativa sul gratuito patrocinio non consente la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase della mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[10] convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).

[11] ai sensi  dell’articolo  76  (L)  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale fine  la  parte  è  tenuta  a   depositare   all’avvocato   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorietà,   la   cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[12] https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2022/pronuncia_10_2022.pdf

La Corte dichiarava “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.

[13] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206

[14] Stabiliva inoltre “la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;”

Rimando il lettore per quest’ultima previsione all’articolo  https://mediaresenzaconfini.org/2023/08/10/nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023-23a04557/

[15] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,  recante  delega  al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in materia di esecuzione forzata. (22G00158)  (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al 18 ottobre 2022.

[16] Nel Capo IV Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Sezione I

Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

[17]  Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Così si esprime la relazione al decreto 149/22: ” Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione  del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio

contenuto nell’articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L’intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l’accordo prima di adire l’autorità giudiziaria.”

[18] CAPO II-bis  (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale)

[19] Con l’art. 41, comma 1.

  1. Le disposizioni di cui ((all’articolo 2, comma 2, e  di  cui)) all’articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),  g),  h),t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a  decorrere  dal  30  giugno 2023.

[20] Novellato dall’art. 7 comma 1 lett. m) del decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149.

[21] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/sg

alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e

delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

[22] Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/09/2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2010-10-18;180!vig

[23] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)

(GU n.212 del 12-09-2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;132!vig=

[24] L’articolo 5 del d.l. n. 132 del 2014 viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che l’accordo che compone la controversia deve anche contenere l’indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l’individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11-septies. (Relazione al decreto 149/22).

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 4)  che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica  a decorrere dal 30 giugno 2023. L’art. 41 c. 4 stabilisce che 4. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. E dunque solo le previsioni sul gratuito patrocinio (e non la determinazione del valore che è in vigore dal 28 febbraio 2023) vanno al 30 giugno 2023.

[25] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132.

[26] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Così spiega la relazione al decreto 149/22: “Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,

di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della  sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento del compenso all’avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell’avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.

L’intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi  riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.

Conseguentemente, l’attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l’abrogazione di tale comma.

Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.

Nel sistema del TUSG, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell’ordine degli avvocati; in una seconda fase, l’autorità giudiziaria che procede, all’esito della lite, conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell’attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all’azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l’accordo prima dell’avvio di un’azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.

Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa. In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.”

[27] Così si esprime al relazione ministeriale: “Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.”

[28] Si combini il comma 4 con il comma primo.

[29] https://e-justice.europa.eu/37129/IT/legal_aid?FRANCE&init=true&member=1

[30] Art. 15-undecies decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[31] Art. 11-undecies decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

[32] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

[33] Art. 76 (L) Condizioni per l’ammissione

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta  personale  sul  reddito,  risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a  euro 9.296,22.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente della famiglia, compreso l’istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,  si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall’imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando  sono  oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei  processi  in  cui gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (Omissis)

ART. 92 (L)  (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il  coniuge  o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui   all’articolo   76,  comma  2,  ma  i  limiti  di  reddito  indicati   dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

[34]   ART. 77 (L)  (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione  alla  variazione,  accertata  dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al   consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatasi nel  biennio  precedente,  con  decreto dirigenziale del Ministero della   giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’economia e delle finanze.

[35] Recita la relazione al decreto 149/22: “Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente  al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

[36]  Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

  1. L’atto  di  notorietà  concernente stati, qualità personali o fatti  che  siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
  2. La  dichiarazione  resa  nell’interesse proprio del dichiarante può  riguardare  anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualità personali e i fatti non   espressamente   indicati   nell’articolo   46  sono  comprovati dall’interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà. (R)
  4. Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di   Polizia  Giudiziaria  è presupposto necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati  e  qualità  personali  dell’interessato,  lo  smarrimento dei documenti  medesimi  è  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

[37] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[38] ART. 99 (L)  (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci   giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[39] 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  1. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

I commi citati richiedono l’attuazione regolamentare.

[40] ART. 85 (L)

  (Divieto di percepire compensi o rimborsi) (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[41] L’art. 9 c. 1 lett. h) del decreto 149/22 ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legge 132/14, dopo il comma  1, l’art. 1-bis secondo cui l’accordo che compone la controversia contiene  l’indicazione del relativo valore.

[42] ART. 99 (L)   (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[43]    ART. 125 (L) (Sanzioni)

  1. Chiunque,  al  fine  di  ottenere  o mantenere l’ammissione al patrocinio,   formula   l’istanza   corredata   dalla   dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il  mantenimento  delle condizioni di reddito previste, è punito con la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro   1.549,37.   La   pena  è  aumentata  se  dal  fatto  consegue l’ottenimento  o  il  mantenimento  dell’ammissione al patrocinio; la

condanna  importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

  1. Le  pene  previste  al  comma  1 si applicano nei confronti di chiunque,  al  fine  di  mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)

(omissis)

  1. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[44] ART. 88 (L)  (Controlli da parte della Guardia di finanza)

  1. Nei  programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di  finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  individuati sulla base di appositi criteri  selettivi,   anche   tramite   indagini   bancarie   e  presso  gli  intermediari finanziari.

[45] Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04556/sg

[46] Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[47] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[48] La relazione al decreto 149/22 precisa (a pag. 128) in merito alla mediazione (art. 15-quater): “Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione  dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione.

Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.”

[49] Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[50] Cfr. La relazione al decreto 149/22 a pag. 140.

[51] Art. 1  decreto 1 agosto 2023 (23A04556)

[52] Legge 206/21 e Decreto legislativo 149/22.

[53] 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
  2. b) «ODM»: organismo di   L’ente  pubblico  o  privato presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  3. c) «numero d’ordine del ODM»: il numero  attribuito  al  ODM  al momento dell’iscrizione al registro  in  conformità  al  regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto  legislativo,    28 del 2010;
  4. d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato  in  attuazione  dell’art.   16   del   decreto legislativo n. 28 del 2010;
  5. e) «numero identificativo del procedimento  di  mediazione»:  il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli affari di mediazione;
  6. f) «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della mediazione;
  7. g) «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione assistita da avvocati svolta in  conformità  alle  disposizioni  del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
  8. h) «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista dall’art. 2, del decreto-legge    132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  9. i) «accordo  di  negoziazione»:   l’accordo   che   compone   la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita  da avvocati;
  10. l) «COA»: il Consiglio dell’ordine  degli  avvocati  davanti  al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e  da  15-bis  a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e  dagli  articoli da  11-bis  a  11-undecies  del  decreto-legge    132   del   2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  11. m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione  delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e  nella  negoziazione  assistita  predisposta  dal  Ministero  della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
  12. n) «CIEId»:  l’identità  digitale  rilasciata  al  cittadino  e associata alla Carta d’identità elettronica;
  13. o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  14. p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale,  di  cui all’art. 64 del decreto legislativo  7  marzo  2005,    83  «Codice dell’amministrazione digitale»;
  15. q) «PEC»:  posta  elettronica      Il   sistema   di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  16. r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti  univoci  dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura  elettronica  e  il suo indirizzamento;
  17. s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento  per gli affari di giustizia;
  18. t) «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi organizzativa del Ministero;
  19. u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
  20. v) «SID»: Sistema  interscambio  flussi    L’infrastruttura trasmissiva  dell’Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  società,  enti  e ditte individuali.

[54]   Art. 20 (Credito d’imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di  mediazione).

  1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto  l’accordo  di conciliazione,  un  credito  d’imposta   commisurato   all’indennità corrisposta  ai  sensi  dell’articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo  5,  comma 1, e quando la mediazione è demandata dal  giudice,  alle  parti  è altresì riconosciuto un credito d’imposta  commisurato  al  compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella  procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a concorrenza di euro seicento.
  2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della

metà.

  1. E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta  commisurato  al contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite dell’importo   versato    e    fino    a    concorrenza  di  euro cinquecentodiciotto.
  2. Agli  organismi  di  mediazione  è  riconosciuto  un   credito d’imposta  commisurato  all’indennità  non  esigibile  dalla   parte ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell’articolo 15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro ventiquattromila.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati.

  1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
  2. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate  ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia  delle entrate – Fondi di bilancio”.

[55] il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

[56] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[57] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[58] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali “per la valutazione  della  domanda  di  determinazione  del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.

[59] Ai sensi  degli  articoli  16, comma 12, e  16-ter  del  decreto-legge  18  gennaio  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 16 c. 12

  1. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per  via telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24, l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  conforme  a  quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio 2005,  n.  68,  e  successive  modificazioni,  a  cui   ricevere   le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal  Ministero  della giustizia è consultabile  esclusivamente  dagli  uffici  giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli  avvocati. Con le  medesime  modalità,  le  amministrazioni  pubbliche  possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri  organi  o  articolazioni,  anche  territoriali,  presso   cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica  degli  atti

introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero  in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il  caso di  costituzione  in   giudizio   tramite   propri   dipendenti,   le amministrazioni  pubbliche  possono  altresì  comunicare   ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione  dello  stesso  elenco  di  cui  al   presente   articolo   e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee,  presso  cui

eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Art. 16-ter.  (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

  1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dall’articolo  16,  comma  12,  del  presente decreto, dall’articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio

2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

  1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si  applicano  anche alla giustizia amministrativa.

  1-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, in  materia  di  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco  di cui all’articolo  16,  comma  12,  la  notificazione  alle  pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente  effettuata,  a  tutti  gli effetti,  al  domicilio  digitale   indicato   nell’elenco   previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e, ove  nel  predetto  elenco  risultino   indicati,   per   la   stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica   certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida  di  AgID, nella sezione ente dell’amministrazione  pubblica  destinataria.  Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio  in  relazione  a  specifiche  materie   presso   organi   o articolazioni, anche territoriali, delle  pubbliche  amministrazioni, la  notificazione  può  essere  eseguita  all’indirizzo   di   posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell’elenco  di  cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per detti organi o articolazioni.

[60] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[61] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

[62] Art. 4 Determinazione del compenso

[63] PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[64] ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

  (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[65] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[66] La determinazione del valore è ancora oscura.

[67] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[68] Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

[69] Art. 15-quinques comma 2 decreto 28 10 e 11-quinques c. 2 decreto legge 132/14: Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

[70] Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[71] Si fa qui riferimento all’attività di monitoraggio del Ministero per la mediazione preventiva obbligatoria.

[72] Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi

[73] Art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

(Omissis) Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

[74] V. la tabella di cui al D.M. 55/14.

[75] Per la negoziazione assistita si nomina pure l’art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[76] Art. 6  Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine.

[77] Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero.

[78] Art. 15-novies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

Art. 11-novies del decreto-legge  n.  132  del  2014

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

[79] Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[80] V. art. 13 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[81] V. art. 8 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[82] Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta.

[83] Art. 9  Procedure di utilizzo del credito di imposta

[84] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

  1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,  dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei  confronti  dei  medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro  la data   di   presentazione   della   dichiarazione   successiva.  La compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale  sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da  cui  il  credito emerge.
  2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
  3. a) alle imposte sui redditi, alle  relative  addizionali  e  alle ritenute alla fonte riscosse mediante  versamento  diretto  ai  sensi dell’articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo  comma  del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire  il  versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  4. b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  5. c) alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi   e dell’imposta sul valore aggiunto;
  6. d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a  500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  1. e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di  posizione assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti previdenziali, comprese le quote associative;
  2. f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49,  comma  2,  lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  3. g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  4. h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;

    h-bis) al saldo per il 1997  dell’imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui  all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  come  da  ultimo  modificato dall’articolo  4  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

    h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  e  con  i  Ministri  competenti  per

settore;

    h-quater) al credito  d’imposta  spettante  agli  esercenti  sale cinematografiche.

    h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla  riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare  all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

    h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 

    h-septies) alle tasse scolastiche. 

  2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.

  2-ter. Qualora il credito di imposta  utilizzato  in  compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   è   fissata   con

provvedimenti  del  direttore   dell’Agenzia   delle   entrate.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono  altresì indicate le modalità  con  le  quali  lo  scarto  è  comunicato  al soggetto interessato.

  2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  i  contribuenti  a  cui  sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma  15-bis,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la  facoltà  di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente

articolo; detta esclusione opera  a  prescindere  dalla  tipologia  e dall’importo dei crediti,  anche  qualora  questi  ultimi  non  siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita  IVA oggetto del provvedimento, e  rimane  in  vigore  fino  a  quando  la partita IVA risulti cessata.

  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni intracomunitarie,  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  15-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica

del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non  siano  rimosse  le  irregolarità  che  hanno  generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato  tramite  i  servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

[85] Cfr. art. 10 c. 1 e art. 11 c. 1 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[86] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[87] Art. 11 c. 2 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[88] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[89] L’eleggibilità delle spese ai fini del credito di imposta è la possibilità di poter usufruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per determinate attività.

Per non eleggibilità, in difetto di una definizione del decreto, crediamo che ad esempio si intenda che a) il costo dell’assistenza dell’avvocato abbia già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale; b) la somma parcellata da compensarsi non corrisponda ai criteri di determinazione previsti dal decreto ministeriale; c) la compensazione sia richiesta per il compenso di una mediazione o negoziazione diversa da quella relativa alla richiesta istanza di ammissione; d) che il credito non sia compensabile a sensi di legge ecc.

[90]  Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  1. Al fine di contrastare fenomeni di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti  con  provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[91] Art. 12  del decreto 1 agosto 2023 (23A04556) Cause di revoca

[92] Art. 15-decies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies del  decreto-legge  n.  132  del  2014

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[93] Art. 13 Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato.

La scelta appare temeraria date le esigue somme stanziate.

[94] Si può trovare su questa pagina dell’ AGID (Agenzia Italia per il digitale):

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/20605

Attualmente quello di Via Arenula non è attivo.

[95] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[96] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

  1. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[97] Art. 15 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[98]  E di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità

agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.

[99]  a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché  il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;

  1. b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di

autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

  1. c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
  2. d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
  3. e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

[100] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[101] in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

[102] Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

Fai clic per accedere a 00000006.pdf

[103] Art.  17 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[104] gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[105] di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[106] Art. 43  Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

  1. Il  Ministero   della   giustizia   provvede   annualmente   al monitoraggio del rispetto delle previsioni  di  spesa  relative  alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi  di  eventuali scostamenti  rispetto  alle  predette  previsioni   si   provvede   a compensare  lo  scostamento  con  il   corrispondente   aumento   del contributo unificato.

[107] Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  1. A decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
  2. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[108] Art. 19 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

Nota in merito ai crediti di imposta del decreto 1° agosto 2023 (23A04557)

In evidenza

1. Introduzione.

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023  in sintesi.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.

7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.

7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.

7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.1.2  Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione obbligatoria preventiva.

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione 

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

*.*.*.*

  1. Introduzione

In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].

Questa nota riguarda il Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)[2].

La norma attua:

A) il comma  5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati”.

B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.

Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.

Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3]  si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].

 Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].

E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.

Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi

Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:

A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:

  1. Mediazione civile e commerciale[7].
  2. Negoziazione assistita[8].
  3. Arbitrato forense (per il compenso arbitrale)[9].

Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.

B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].

C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).

D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.

E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].

Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.

I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.

Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:

1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.

2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.

3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.

4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta

Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2)  il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].

Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.

Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.

Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.

La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.

Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].

Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].

Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].

Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).

I crediti d’imposta  riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].

Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta

Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente)  il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].

Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].

Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41]  l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].

7 . I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione

Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].

L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è  volontaria)[44].

Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];

8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].

7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;

9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.

Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;

8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];

8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;

9)  il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione  

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

9) il numero del procedimento di mediazione;

10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio

L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].

Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].

In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];

9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda

Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].

L’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti  che  corrispondono  o  che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto,  in  caso  di  successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall’anno 2016.”

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo

La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].

Quelli che seguono sono i requisiti.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;

7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).

I requisiti richiesti sono i seguenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

 6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].

L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28[76]).

In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.

Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di  seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).


[1] DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1 agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[3] V. Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.

Art. 19  Disposizioni transitorie  e art. 21 Disposizioni finali

[4] Cfr. art. 19 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

Ordinariamente il decreto ministeriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

[5] recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. 

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[6] Art. 21 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

16.  A  decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.

[20] Salvo che non sia diversamente disposto.

[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

[24] V. Art.  11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2  si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”

[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.

[30]     Art. 61 Interessi passivi

 1. Gli interessi passivi inerenti  all’esercizio  d’impresa  sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l’ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito d’impresa o che non vi concorrono in  quanto  esclusi  e  l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del  comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione  dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad attività o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attività  o  beni produttivi di proventi computabili e ad attività o  beni  produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai  fini  dell’applicazione  del periodo  precedente.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  periodi precedenti,  le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di  cui  al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella  misura  del  75  per cento.

[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio

[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali,   l’Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.

[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento

[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.

[44] Art.  3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[46] Art. 17 c. 3 e 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le  ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

[47] Art. 20 c. 1, primo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta   commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[49] Attualmente non ottenibile.

[50] Cfr. art. 16 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.

[52] Artt.  3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”

[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[56]  V. art. 16

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[58] Art.  3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[60]  Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2.  La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,

commi 4, 5 e 6.

 3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

[61] Art. 20 comma 2, secondo periodo

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

[62] Art. 20, comma 3

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[64] Art. 20 c. 4 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

[65]  Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

 (Omissis)

  2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

(Omissis)

[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto) 

  1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

  2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. 

  3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

  4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

[67] Capo III

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.

Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria  avvenuta con successo e la disciplina della c.p.  è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?

Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?

Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?

[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso  corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo,  nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[72]  Decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

Art. 1  Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all’autorità giudiziaria

   1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non è stata assunta in  decisione,  le parti, con istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita  altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano  nel  contratto  collettivo  di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto  stesso  abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per  le  controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia  di  responsabilità extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero la corte di appello per  la  nomina  del  collegio  arbitrale  per  le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore inferiore  ad  euro  100.000.   Gli   arbitri   sono   individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno  cinque   anni   nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque anni condanne definitive comportanti  la  sospensione  dall’albo e che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno  reso  una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

 2-bis.  La  funzione  di  consigliere  dell’ordine  e  l’incarico arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in  grado d’appello  e  il procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È  in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il  lodo  non  può  essere più pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo  338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del  lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare del Ministro della giustizia , da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei  parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri  per  l’assegnazione  degli  arbitrati  tra   i   quali,   in

particolare,  le  competenze  professionali  dell’arbitro,  anche  in relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della controversia, nonché’ il principio della rotazione  nell’assegnazione degli  incarichi,  prevedendo  altresì   sistemi  di  designazione automatica.

[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[75] Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28

[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito  con  mediazione demandata e collaborazione).

   1.  Il  magistrato  cura  la  propria  formazione  e   il   proprio aggiornamento in materia  di  mediazione  con  la  frequentazione  di seminari  e  corsi,  organizzati   dalla   Scuola   superiore   della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di  formazione decentrata.

  2. Ai fini della valutazione di cui  all’articolo  11  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualità  degli  affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacità  e laboriosità del magistrato.

  3.  Le  ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

  4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica,  progetti  di  collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di  formazione  e  altri  enti  e  associazioni  professionali  e  di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,  per  favorire  il ricorso alla mediazione demandata  e  la  formazione  in  materia  di mediazione.

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