Parere del CSM del 21/9/22
(omissis)
7. Le modifiche alla mediazione e negoziazione assistita. L’istruttoria stragiudiziale.
Lo schema di decreto attuativo, in linea con i principi di delega, interviene sulla mediazione e sulla negoziazione assistita dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art.1, comma 4, lettere da a) a p) della legge delega.
Al fine di consentire che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie possano costituire una reale alternativa alla tutela giurisdizionale è indispensabile, come evidenzia la relazione illustrativa, che la procedura sia affidabile e conveniente e ciò scaturisce dalla effettiva competenza e terzietà del mediatore, dalle agevolazioni fiscali e dalla incentivazione dei compensi dei professionisti coinvolti.
L’intento perseguito dal legislatore, corrispondente alla necessità di assicurare gli obiettivi e le finalità di semplificazione e snellimento dell’attività processuale, viene così attuato attraverso misure intese ad assicurare l’effettiva competenza e terzietà del mediatore, l’incentivo del ricorso alla mediazione ed agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante il
delinearsi di un vero e proprio testo unico di tali procedure, incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione, l’estensione del patrocinio a Spese dello Stato anche in relazione
a tali istituti, l’estensione dell’ambito delle controversie per le quali il tentativo di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità.
Lo schema di decreto, secondo quanto già osservato dal Consiglio in sede di redazione del parere sulla legge delega, rilancia pertanto l’uso della mediazione in una molteplicità di settori (si veda, al riguardo, il novellato art. 5 del D.Lgs. n.28 del 2010 in relazione ai casi nei quali la mediazione diviene condizione di procedibilità), sulla base di un nuovo sistema di incentivi e semplificazioni contestualmente estendendo il ricorso alla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità in relazione ad una molteplicità di materie specificamente individuate.
In quest’ottica appare dunque apprezzabile l’obiettivo di incrementare il ricorso agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, attraverso la strada degli incentivi (ad
esempio fiscali, si veda al riguardo il riformulato art. 20 del D.Lgs. n.28 del 2010), dell’estensione a tali istituti del patrocinio a spese dello Stato (sia in tema di mediazione – si veda l’introduzione nel testo del D.Lgs. n.28 del 2010 del nuovo Capo II bis dedicato alle Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale-, sia in tema di negoziazione assistita, si veda quella contenuta nuovi artt.11 bis e ss. aggiunti al D.L. n.132 del
2014 convertito con L.162 del 2014) e della semplificazione del procedimento.
Analogamente appare opportuna la previsione di un monitoraggio, una volta trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, alla luce delle risultanze statistiche così da valutare “l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’art.5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28” (si veda l’art.42 dello schema di decreto).
(omissis)