La pronuncia oggetto della presente nota è un decreto del Presidente del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017.
Il caso: a seguito della ammissione al patrocinio del cliente il legale che ha prestato assistenza in una mediazione obbligatoria (in materia di divisione) conclusasi con un accordo, chiede ed ottiene dal Tribunale la liquidazione del suo compenso.
La tematica non è stata ancora affrontata dal legislatore italiano; per altro istituto, quello della negoziazione assistita, si è sancita espressamente la gratuità della prestazione del legale che assista in materia obbligatoria chi è nelle condizioni di essere ammesso al gratuito patrocinio[1].
Il dato normativo che attiene alla mediazione (art. 17 c. 5 d.lgs. 4/3/10 n. 28) invece specifica semplicemente che, nel caso in cui sussistano le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio, “non è dovuta alcuna indennità all’organismo”[2]. Non vi è però cenno al rapporto di assistenza legale.
Dobbiamo riscontrare ad esempio una diversa sensibilità nel legislatore francese che prevede l’aide juridique sia per la mediazione disposta dal giudice sia per quella familiare.
Comunque sia, nel disporre la liquidazione, il tribunale richiama per relationem le motivazioni di una sentenza del Tribunale di Firenze. Invero il Tribunale fiorentino si è pronunciato positivamente sul tema sia con una ordinanza del 13 gennaio 2015[3], sia con una sentenza del 13 dicembre 2016[4] (riguardante il caso pure di mediazione obbligatoria della comunione) che è appunto quella cui fa cenno il tribunale bolognese.
In sintesi il tribunale di Firenze ritiene che pur in assenza di espressa previsione normativa, i principi e le garanzie costituzionali[5] impongano di includere la mediazione obbligatoria fra le procedure cui l’art. 75 del d.p.r. 115 del 2002 estende l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato. Se così non fosse non potrebbe parlarsi di una mediazione effettiva e si priverebbe il cliente della possibilità concreta di difendere i propri diritti.
Non risultano invece pronunce attinenti la mediazione non obbligatoria. Peraltro anche la negoziazione assistita in ambito non obbligatorio è allo stato attuale oggetto di interrogativo.
[1] Art. 3 c. 6: “Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”.
[2] “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
[3] http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/il-patrocinio-spese-dello-stato-favore-degli-avvocati-esteso-anche-allassistenza-mediazione.html
[4] http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/27/il-patrocinio-a-spese-dello-stato-si-applica-anche-alla-mediazione-obbligatoria; v. sul punto anche Trib. Tempio Pausania 19/07/2016, Cass. civ. 19/04/2013, n. 9529, Cass. civ. 23/11/2011, n. 24723
[5] Artt. 2, 3 e 24 Cost. e art. 47 della Carta di Nizza, art. 10 D.Lgs. n. 116 del 27 maggio 2005, attuativo della dir. 2002/8/CE in tema di Legal Aid.
Si ringrazia l’Osservatorio di Milano per aver messo a disposizione questo importante ed interessante provvedimento
R.G. n. 5136/
Decreto
Pronunziata il 11.09.17
Depositata il 13.09.17
TRIBUNALE DI BOLOGNA
IL PRESIDENTE
esaminata l’istanza di liquidazione del compenso dell’avv. ________, difensore di _______, ammessa a patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di divisione ereditaria definito a seguito di mediazione presso l’organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;
considerato che si tratta di liquidare le spettanze del difensore di persona ammessa a gratuito patrocinio per l’attività compiuta in sede di mediazione obbligatoria, positivamente conclusasi con la sottoscrizione di un accordo tra le parti necessarie avanti al mediatore;
esaminati gli atti e la documentazione allegata;
rilevato che al professionista istante spetta la liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore della cliente nell’ambito del preliminare obbligatorio procedimento di mediazione (n. 30/2017) per le perspicue, pregevoli e ragionevoli argomentazioni esposte in analogo precedente del Tribunale di Firenze, prodotto dall’istante;
ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;
che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;
ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);
che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;
che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.
P.T.M.
In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.
Si comunichi.
Bologna, 11 settembre 2017.
Il Presidente
Francesco M. Caruso
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017.