In Croazia può essere concordato sia un arbitrato ad hoc, sia uno a carattere istituzionale: le istituzioni del Paese raccomandano il secondo per ragioni pratiche.
Due sono in particolare le istituzioni principali dell’arbitrato croato:
a) la Corte arbitrale permanente che opera dal 1853, ha sede in Zagabria presso la Camera di Commercio della Croazia (dal 1966) e possiede un panel di 105 arbitri interni e di 51 arbitri internazionali; b) il Centro di arbitrato Pravdonoša che possiede una rete nazionale di 53 arbitri ed opera dal 2005.
Vi sono poi corti arbitrali in particolari settori, ad esempio in quello dei viaggi organizzati.
Ogni istituzione possiede ovviamente le proprie norme di arbitrato ed i rispettivi codici etici.
Vediamo ora una sintesi delle disposizioni della legge croata che ricalcano la Model law UNCITRAL del 1985.
L’arbitrato in Croazia è volontario, la sua durata media secondo il Centro arbitrale Pravdonoše è di 60 giorni, mentre per la Camera di Commercio varia tra i 4 e i 10 mesi ed un anno è considerato termine insolito.
La legge regola l’arbitrato interno, il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali, la competenza e la procedura dei tribunali in materia di arbitrato interno e negli altri casi previsti dalla legge medesima.
Nelle controversie con elemento internazionale la sede dell’arbitrato è di fondamentale importanza. Se la sede dell’arbitrato è in Croazia, l’arbitrato sarà considerato secondo la prospettiva dell’ordinamento giuridico croato e dunque come un arbitrato interno ed anche il lodo si considererà nazionale.
Ciò significa che i tribunali croati saranno le autorità competenti a fornire il supporto giudiziario.
Se invece la sede dell’arbitrato viene posta all’estero, saranno competenti le autorità giudiziarie dello Stato in cui la sede dell’arbitrato.
Se le parti convengono dunque una sede all’estero, è molto importante che sia situata in un paese la cui legge supporta la risoluzione arbitrale delle controversie: diversamente il funzionamento dell’arbitrato può essere compromesso.
Se le parti hanno concordato un arbitrato istituzionale ad esempio della Corte arbitrale permanente, ma non sono riusciti ad accordarsi sul luogo dell’arbitrato, lo stesso sarà Zagabria.
Chi deferisce la controversia anticipa i costi dell’arbitrato, ma in caso di vittoria gli vengono rimborsati dal soccombente.
L’arbitrato interno della Corte arbitrale permanente costa il 50% in meno rispetto all’arbitrato con elemento internazionale.
L’arbitro ha diritto al rimborso delle spese e del compenso a meno che a tali diritti non abbia espressamente rinunciato per iscritto. Le parti sono solidalmente responsabili per il pagamento.
È il tribunale che liquida sia le spese, sia i compensi per gli arbitri e per la rappresentanza legale: il principio di base è la discrezionalità, ma temperata appunto dall’esito della lite; le spese sono liquidate nel lodo che definisce il procedimento a meno che ciò non sia possibile ed allora verrà emesso in merito un lodo speciale.
L’accordo di arbitrato è un contratto mediante il quale le parti sottopongono ad arbitrato tutte o talune controversie che possono insorgere tra di loro, o potrebbero derivare da un determinato rapporto giuridico, contrattuale o extracontrattuale. Questo accordo può essere inserito nella forma di una clausola compromissoria contenuta in un contratto od in quella di un accordo separato.
In presenza di un accordo se viene depositata domanda in giudizio essa deve considerarsi inammissibile a meno che l’accordo non si ritenuto invalido, concluso per decorrenza del termine ovvero inapplicabile. Nelle more del deposito della domanda giudiziaria comunque il procedimento di arbitrato prosegue.
Qualora riguardi un contratto di consumo l’accordo deve essere contenuto in un documento separato sottoscritto dalle parti. In questo documento, a meno che non sia rogato da un notaio, non deve essere contenuta disposizione diversa da quella relativa all’arbitrato.
La capacità delle persone fisiche e giuridiche e delle altre persone di stipulare un accordo di arbitrato e di essere parti della controversia di arbitrato è disciplinata dalla legge che è loro applicabile.
I cittadini croati e le persone giuridiche di diritto croato, compresa la Repubblica di Croazia e il governo locale e regionale, possono concludere un accordo di arbitrato ed essere quindi parti della controversia arbitrale.
In presenza di una valida procura di diritto croato, la capacità di concludere il contratto principale comprende anche il potere di stipulare un accordo arbitrale.
La nomina arbitrale riguarda tre arbitri, se le parti non dispongono diversamente: in Camera di Commercio si può chiedere la nomina di un arbitro unico se la controversia non supera i 50.000 €.
A nessuno può essere precluso a causa della sua nazionalità di agire come arbitro a meno che le parti abbiano convenuto diversamente. Un cittadino straniero può quindi essere nominato arbitro indipendentemente dal fatto che la controversia contenga elementi di carattere internazionale.
I giudici dei tribunali croati possono essere nominati solo come presidenti del collegio arbitrale o come arbitri unici. Del resto i giudici croati possono svolgere anche attività di mediazione.
Gli arbitri croati sono di solito avvocati, ma non c’è preclusione professionale: nell’arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio se l’arbitro non è un legale può valersi dei servigi del segretario della Corte arbitrale permanente.
Il tribunale arbitrale giudica tutte le controversie su diritti disponibili: in materia commerciale, civile, del lavoro e in altre relazioni.
Può pronunciarsi sulla propria competenza, comprese le eccezioni relative all’esistenza o alla validità di una clausola arbitrale. A questo scopo una clausola compromissoria che fa parte di un contratto deve essere trattata come un accordo indipendente dalle altre clausole del contratto. La decisione del tribunale arbitrale sulla nullità del contratto non implica di per sé che anche la clausola compromissoria sia invalida.
L’incompetenza va eccepita al più tardi con la prima difesa.
Il tribunale arbitrale può pronunciarsi in via preliminare o in sede di merito. In caso di decisione preliminare è possibile proporre appello in via d’urgenza al giudice commerciale o municipale di Zagabria, a seconda del caso, entro 30 giorni. Durante il processo non vi è sospensione dell’arbitrato: il tribunale arbitrale può continuare il procedimento ed emettere il lodo.
Se le parti non dispongono diversamente la procedura è introdotta con una domanda ed una risposta: se il ricorrente non comunica la sua domanda il procedimento si chiude, se non comunica la risposta il convenuto il procedimento prosegue, ma ciò non costituisce ammissione di responsabilità a favore del ricorrente; le difese possono integrarsi durante il procedimento a meno che il tribunale arbitrale non lo ritenga opportuno perché ciò determinerebbe un ritardo.
Durante l’arbitrato va garantito in primo luogo il contraddittorio, le parti possono concordare le norme di procedura, la sede dell’arbitrato la lingua o le lingue dell’arbitrato; in difetto di accordo o di indicazioni questi elementi vengono tutti decisi dal tribunale arbitrale.
Le udienze, salvo diverso accordo tra le parti, non sono pubbliche; di norma sono documentali, ma il tribunale arbitrale può disporre incombenti istruttori (i testimoni devono essere esaminati senza prestare giuramento ) a richiesta di una delle parti.
Il tribunale arbitrale o una parte con l’approvazione del tribunale arbitrale, possono chiedere che il giudice assuma quegli incombenti istruttori che in sede arbitrale non possono esperirsi. L’istruzione è disciplinata dal Codice di rito e gli arbitri hanno il diritto di partecipare all’escussione e di fare domande alle persone sottoposte ad esame.
Tutti i documenti e le dichiarazioni sono oggetto di notificazione tra le parti che possono anche produrre nel procedimento delle perizie. I periti possono essere nominati anche dal tribunale.
Se una parte non deposita documenti o non si presenta ad una udienza il procedimento prosegue.
Il tribunale decide la controversia in base alle norme scelte dalle parti ed il riferimento va inteso al diritto sostanziale e non alle norme sul conflitto di legge; se le parti non concordano su una legge il tribunale deve applicare quella che deriva dall’applicazione delle norme sul conflitto di legge (in ogni caso il tribunale arbitrale è tenuto a rispettare le norme imperative di legge).
Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo equità (ex aequo et bono, in qualità d’amichevole compositore) solo se le parti lo abbiano espressamente autorizzato.
In ogni caso il tribunale decide in base alle norme contrattuali e tenendo conto degli usi commerciali applicabili.
Salvo diverso accordo tra le parti il collegio arbitrale decide a maggioranza. In assenza di una maggioranza si procede a nuova discussione sulla ragione di ogni opinione, e se ancora non raggiunge la maggioranza dei voti, la decisione è presa dal presidente. Le questioni di procedura possono essere decise dal presidente separatamente, se ciò non è in contrasto con l’accordo delle parti o con la decisione del Consiglio in merito.
Il tribunale arbitrale può incaricare uno dei suoi membri affinché intraprenda atti di indagine.
Se nel corso del procedimento di arbitrato le parti risolvono la controversia il tribunale arbitrale sospende l’arbitrato su loro richiesta, a meno che le parti non richiedano che sia reso un giudizio sulla base dell’accordo. Ciò può essere fatto se il lodo non si pone in contrasto con l’ordine pubblico croato.
Il lodo emesso può essere parziale, provvisorio e definitivo, salvo contrario avviso delle parti. Deve essere reso nella sede dell’arbitrato, messo per iscritto, motivato (a meno che non incorpori un accordo delle parti o che esse abbiano dispensato dalle motivazioni), datato (anche con l’indicazione dell’efficacia), firmato da tutti gli arbitri o dalla maggioranza; è inviato all’indirizzo postale che le parti hanno indicato (nella convenzione o nel contratto di arbitrato) ovvero dei loro rappresentati.
L’esecutività può essere fornita al lodo dal giudice o da un notaio.
Il lodo ha lo stesso valore della sentenza e non è appellabile, a meno che le parti non abbiano convenuto l’eventualità di un giudizio di fronte alla corte arbitrale d’appello.
Può essere chiesto un supplemento entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo qualora non tutte le controversie portate in arbitrato siano state decise; nello stesso termine può essere chiesta una correzione del lodo a cui peraltro la Corte può procedere anche d’ufficio nello stesso termine; del pari può essere chiesta una interpretazione del lodo.
Il lodo può essere annullato entro tre mesi dalla ricezione del lodo (o dalla domanda di correzione, di interpretazione del lodo) in alcuni casi tassativi a) su domanda di parte: 1) se non sussiste la convenzione o se è invalida, 2) una parte non è stata in grado di concludere un accordo di arbitrato o di partecipare alla procedura anche a mezzo rappresentante, 3) una parte non è stata informata dell’apertura della procedura o lo è stata in modo illegittimo, 4) la decisione ha investito controversie non previste dalla convenzione od è andata al di là della convenzione, sempre che le questioni siano scindibili da quelle coperte dalla convenzione, 5) la composizione del tribunale non era conforme alla legge o all’accordo delle parti e ciò avrebbe potuto influire sulla decisione, 6) il lodo non è stato spiegato o sottoscritto a norma di legge; b) su domanda di parte, ma anche d’ufficio: 1) la questione non è arbitrabile in Croazia, 2) il lodo è contrario all’ordine pubblico della Croazia.
Tuttavia il giudice, d’ufficio o su richiesta di una parte, può sospendere il procedimento in attesa che il tribunale arbitrale provveda ad eliminare gli elementi che porterebbero all’annullamento.
Un lodo straniero non può essere riconosciuto od eseguito in Croazia: 1) se la questione non è arbitrabile nel Paese e 2) se il riconoscimento o l’esecuzione siano contrari all’ordine pubblico croato.
Con riferimento alla giurisdizione, all’exequatur, alla domanda di annullamento e al riconoscimento ed esecuzione del lodo se il caso rientra nella competenza del tribunale commerciale decide il tribunale commerciale di Zagabria, e in altri casi, il tribunale di contea di Zagabria.
Chi chiede il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo deve produrre lo stesso in originale od in copia autentica, la convenzione di arbitrato in originale od in copia autenticata; se entrambi non sono in lingua croata va allegata anche la traduzione.
In caso sia stato chiesto l’annullamento o la sospensione della procedura di un lodo arbitrale straniero, il giudice può sospendere la procedura di richiesta del riconoscimento od esecuzione sino alla decisione sulla sospensione o sull’annullamento.
Il riconoscimento o la concessione di esecuzione vanno motivati e contro il provvedimento è possibile proporre ricorso alla Corte Suprema della Repubblica di Croazia, entro quindici giorni dal ricevimento della decisione che li ha concessi.
ZAKON O ARBITRAŽI in http://www.zakon.hr/z/169/Zakon-o-mirenju