Provvedimenti legislativi in materia di mediazione
1) Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 e successive modifiche (attua la Direttiva 52/08).
2) Ordinanza n. 2 del 15.03.2007 dettante i termini e le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni che formano i mediatori, l’iscrizione, la cancellazione e la revoca dei mediatori dal Registro unificato dei mediatori e le regole procedurali ed etiche di condotta dei mediatori .
3) Legge promulgata SG. 27 del 1°.04.2011.che modifica Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 (attua la direttiva 52/08) .
4) Articoli 140, 234 e 321 del Codice di procedura civile promulgato SG. 59 del 20.07.2007, in vigore dal 3.01.2008 .
Dettaglio
In Bulgaria si sono formati i mediatori per 4 anni e nel 2004 è stata varata la legge sulla mediazione emendata nel 2006 e nel 2011.
La mediazione che è volontaria non ha limiti e non ha luogo solo se la legge od un regolamento prevedono un’altra modalità per raggiungere un accordo.
Interessante è che esiste una norma prevedente che il mediatore non debba “mostrare pregiudizio o preconcetto basato sulle qualità personale delle parti o sul loro passato che viene presentato in mediazione”.
Il compenso del mediatore, a differenza dell’Italia, non può essere commisurato al risultato raggiunto.
L’accordo ha valore di sentenza passata in giudicato, ma non può essere contrario al diritto o alla morale.
Gli organismi e gli enti di formazione sono soggetti a disposizioni analoghe a quelle italiane.
In materia di divorzio il giudice è obbligato ad invitare le parti ad una mediazione, ma esse possono rifiutarsi.