La nuova giustizia complementare in Spagna

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Sono diversi anni che in Spagna deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole.

È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[1] è stato approvato anche dall’attuale Governo[2].

La Camera dei deputati, su istanza del Governo, ha pubblicato il progetto il 22 marzo 2024 ed è stato fissato al 4 aprile 2024 il termine per gli emendamenti[3].

Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[4] come condizioni di procedibilità[5] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale.

Si punterà inoltre sul processo telematico.

Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.

Il 5° comma dell’art. 19[6] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[7]

Il nuovo art. 414[8] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[9]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.

Pubblico qui uno stralcio della prima dottrina spagnola in merito a questi nuovi strumenti.

Ignacio Santabaya, Silvia de Paz, Celia Cañete, Rocio Acebal y Pablo Mayor, Eficiencia procesal, métodos alternativos de resolución de conflictos y costas en materia civil y mercantil Las novedades del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de la justicia y acciones para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Abril 2024[10]

”**3. Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nell’ambito civile**

Secondo l’Esposizione dei Motivi del Progetto, l’introduzione nel nostro ordinamento di mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie attraverso vie non giudiziarie mira a fornire un servizio pubblico di Giustizia sostenibile, potenziando la negoziazione tra le parti per ridurre la litigiosità. L’art. 2 del Progetto specifica questi mezzi come “qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto si rivolgono in buona fede al fine di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia autonomamente sia con l’intervento di un terzo neutrale”. Siamo quindi di fronte a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (“MASC”).

Il Progetto dedica il suo Titolo II alla regolamentazione di questi MASC, che sarà applicabile alle questioni civili e commerciali quando le parti si sottopongono espressamente o tacitamente a quanto disposto nel Titolo e/o quando, almeno, una delle parti abbia il suo domicilio in Spagna e l’attività negoziale si svolga sul territorio spagnolo (art. 3 del Progetto). Sono escluse le materie relative al diritto del lavoro, penale e fallimentare, e le questioni in cui una delle parti sia un’entità del Settore Pubblico.

**A. L’uso preventivo di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti come requisito di procedibilità delle azioni civili e commerciali**

Il Progetto prevede che le parti possano liberamente ricorrere ai MASC per concordare o transigere sui loro diritti e interessi, purché: (i) quanto concordato non sia contrario alla legge, alla buona fede o all’ordine pubblico; e (ii) il conflitto non riguardi materie sulle quali le parti non possono disporre o che siano escluse dalla mediazione (art. 4 del Progetto).

Tuttavia, il Progetto stabilisce che, in generale, le parti dovranno ricorrere ai MASC prima di poter presentare una domanda. A tal fine, si considererà che si è fatto ricorso ai MASC quando: (i) le parti abbiano sottoposto la controversia a mediazione, conciliazione (inclusa la conciliazione privata, secondo l’art. 15 del Progetto), o al parere neutrale di un esperto indipendente; (ii) sia stata formulata un’offerta vincolante confidenziale; (iii) sia stato impiegato “qualsiasi altro tipo di attività negoziale” legalmente tipizzato, che soddisfi quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I del Progetto o in una legge settoriale (ad esempio, conciliazione davanti a un notaio o all’ufficiale del registro, secondo l’art. 14 del Progetto); o (iv) le parti abbiano sviluppato direttamente attività negoziale, con assistenza legale nei casi in cui il Progetto stabilisce l’obbligatorietà. Si intenderà che la controversia è la stessa che è stata sottoposta al successivo contenzioso quando vi sia identità con l’oggetto del MASC, anche se le pretese esercitate nel contenzioso varino (art. 5.1 del Progetto).

L’iniziativa di ricorrere ai MASC può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziaria o dell’avvocato/a dell’Amministrazione della Giustizia. Nel caso in cui entrambe le parti propongano di ricorrere a un MASC, ma non vi sia accordo su quale, prevarrà quello che è stato proposto per primo (art. 5.4 del Progetto).

Sono esclusi da questo requisito di procedibilità i procedimenti di giurisdizione volontaria e le azioni per la tutela giudiziaria civile dei diritti fondamentali, così come determinate azioni relative a internamento forzoso, tutela sommaria del possesso o della proprietà per chi è stato privato di una cosa o di un diritto o turbato nel suo godimento, demolizione di oggetti in rovina, protezione dei minori e misure in materia di relazioni paterno-filiali (artt. 5.2 e 5.3 del Progetto).

B. Prescrizione e decadenza dell’azione Il Progetto prevede che la richiesta di una delle parti all’altra di ricorrere ai MASC interromperà la prescrizione o sospenderà la decadenza dell’azione dalla data in cui risulti il tentativo di comunicazione fisica al domicilio personale o luogo di lavoro della parte richiesta, o telematica attraverso il mezzo elettronico che le parti avessero impiegato nelle loro relazioni precedenti. Se entro il termine di trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta non si fosse tenuta una riunione volta a raggiungere un accordo, o non si fosse ottenuta una risposta scritta, riprenderà il conteggio dei termini; e si sarebbe adempiuto al requisito di procedibilità per la presentazione della domanda. Affinché la richiesta possa produrre effetti, dovrà definire adeguatamente l’oggetto della negoziazione che sarà sottoposto ai MASC (art. 7.1 del Progetto).

Il Progetto stabilisce che, ai fini del rispetto del requisito di procedibilità di un’eventuale domanda, le parti avranno il termine di un anno dalla ricezione della proposta se questa non ottiene risposta o, in caso contrario, dalla conclusione del processo senza accordo. Questo termine sarà di 20 giorni se fossero state concordate misure cautelari (art. 7.2 del Progetto).

**C. Processo di negoziazione**

Il Progetto stabilisce che le parti possono concordare che tutte o alcune delle azioni siano svolte tramite mezzi telematici, a condizione che sia garantita l’identità dei partecipanti e la normativa applicabile (art. 8.1 del Progetto).

Sia il processo che la documentazione utilizzata saranno di natura confidenziale per le parti e, se del caso, per il terzo neutrale che interviene, ad eccezione delle informazioni relative alla partecipazione delle parti e all’oggetto della controversia (art. 9 del Progetto). Questa confidenzialità si estende, se del caso, alla formulazione di un’offerta vincolante da una parte all’altra (art. 17.3 del Progetto) e al parere di un esperto indipendente sulla controversia (art. 18.2 del Progetto). Tuttavia, sia le parti che il terzo neutrale possono fornire documentazione derivante dal processo o relativa ad esso, o essere richiesti a farlo, se: (i) tutte le parti hanno effettuato una rinuncia espressa e per iscritto; (ii) è in corso l’impugnazione della valutazione delle spese e la richiesta di esonero o moderazione delle stesse, e solo a questo scopo; (iii) i giudici dell’ordine giurisdizionale penale lo richiedano con risoluzione motivata; o (iv) sia necessario per motivi di ordine pubblico (art. 9.2 del Progetto).

Il Progetto prevede che l’attività negoziale debba essere documentata attraverso l’intervento di un terzo neutrale, che rilascerà su richiesta di una delle parti un documento attestante. In mancanza di questa intervento, sarà redatto un documento ad hoc firmato dalle parti intervenienti (art. 10 del Progetto).

Il processo di avvio di un MASC terminerà senza accordo nel caso in cui: (i) trascorrano trenta giorni naturali dalla ricezione della proposta senza che si sia tenuto un primo incontro o contatto o non si sia ottenuta una risposta scritta; (ii) trascorrano tre mesi dalla data del primo incontro senza che sia stato raggiunto un accordo, a meno che le parti decidano di continuare il processo di negoziazione di comune accordo; o (iii) una delle parti comunichi all’altra, in modo affidabile, che intende terminare il processo (art. 7.1 e 10.4 del Progetto). Inoltre, sono previste particolarità in materia di consumo (tra gli altri, disposizioni aggiuntive sesta e settima del Progetto).

Nel caso in cui il processo di negoziazione venga avviato mediante la formulazione di un’offerta vincolante da una delle parti all’altra, si intenderà che questa decade (e, quindi, che la parte richiedente ha adempiuto al requisito di procedibilità) nel caso in cui questa venga rifiutata, o non venga accettata dall’altra parte entro il termine di un mese o, se previsto, entro il termine maggiore stabilito dalla parte richiedente (art. 17.4 del Progetto). Nel caso in cui le parti abbiano designato di comune accordo un esperto indipendente per emettere un parere non vincolante, il processo terminerà nel caso in cui una delle parti non accetti questo parere (art. 18.5 del Progetto).

**D. Accordo**

Nel caso in cui il processo di negoziazione termini con un accordo, questo sarà vincolante per le parti. Di conseguenza, non potranno presentare domanda con lo stesso oggetto. L’unico rimedio legale a cui avrebbero accesso, secondo quanto previsto nel Progetto, sarebbe un’eventuale azione di nullità per le cause che invalidano i contratti (art. 13 del Progetto). Nel caso in cui l’accordo raggiunto sia parziale, le parti potranno ricorrere alla via giudiziaria per risolvere gli aspetti sui quali persiste la discrepanza (art. 4.1 del Progetto).

Le parti potranno elevare l’accordo a scrittura pubblica e, quando lo richieda la legislazione o quando il processo di negoziazione sia stato avviato per delega dal giudice, potranno richiedere l’omologazione giudiziaria. La trasformazione in atto pubblico, l’omologazione o, se del caso, la certificazione di conciliazione registrale, trasformeranno l’accordo in un titolo esecutivo (art. 12 del Progetto).

**E. Intervento di un terzo neutrale**

Sebbene la figura del terzo neutrale non sia definita nel Progetto, questo invita il Governo a presentare un progetto di legge che regoli lo statuto di questa figura entro un anno dall’eventuale entrata in vigore della legge (D.A. 4ª). Il Progetto prevede la possibilità che i costi derivanti dalla nuova regolamentazione relativa ai MASC possano essere coperti, in tutto o in parte, con fondi pubblici (D.A. 2ª).

**F. Processo ordinario**

Il Progetto introduce come novità la necessità di allegare alla domanda una descrizione del processo di negoziazione precedente alla via giudiziario svolto, così come i documenti che lo giustifichino, nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito di procedibilità. La domanda non sarà ammessa quando non si attestino tali circostanze né si allegano i documenti appropriati (modifica degli artt. 399.3 e 403.2 della LEC).

Una volta ammesse le prove, il Progetto autorizza il giudice a proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC. Nel caso in cui le parti siano d’accordo sulla delegazione, verrà stabilito mediante provvedimento che potrà essere pronunciato oralmente. L’attività di negoziazione dovrà svolgersi nel tempo che intercorre tra la conclusione dell’udienza preliminare e la data fissata per il processo, che potrà essere prorogato una volta su richiesta delle parti (modifica dell’art. 429.2 della LEC).

Inoltre, nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, dovranno comunicarlo al tribunale affinché decreti l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio di richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui il procedimento seguito per raggiungere l’accordo sia stata una conciliazione davanti a notaio o ufficiale del registro, sarà accreditato mediante l’atto o la certificazione registrale, senza che sia necessaria l’omologazione giudiziaria (modifica dell’art. 429.2 della LEC).

**G. Giudizio verbale**

Il Progetto prevede anche che, prima della pratica della prova nel giudizio verbale, il tribunale possa proporre la possibilità di delegare il contenzioso a un MASC, purché ritenga fondatamente che l’accordo tra le parti sia possibile, e il Procuratore dell’Amministrazione di Giustizia non abbia tentato la derivazione precedente. Nel caso in cui tutte le parti esprimano il loro consenso, si concorderà la sospensione del procedimento mediante provvedimento, che potrà essere pronunciato oralmente. La negoziazione dovrà svolgersi entro il termine massimo fissato dal tribunale, che potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti (modifica dell’art. 443 della LEC).

Se si raggiunge un accordo, il tribunale decreterà l’archiviazione del procedimento, senza pregiudizio che le parti debbano richiedere preventivamente la sua omologazione giudiziaria. Nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo, il tribunale darà la parola alle parti per effettuare chiarimenti e fissare i fatti controversi (modifica dell’art. 443.3 della LEC). Se non vi fosse conformità, si procederà successivamente con le prove ammesse in precedenza (modifica dell’art. 443.4 della LEC).

**H. Ricorso di appello**

Per quanto riguarda la procedura del ricorso di appello, si modifica l’art. 456.1 della LEC per consentire al tribunale di poter inviare le parti a uno qualsiasi dei MASC previsti dalla legge, sempre che ritenga fondatamente che sia ancora possibile un accordo tra di esse (modifica dell’art. 456.1 della LEC).

**I. Procedura di esecuzione**

Il Progetto consente che, in qualsiasi fase della procedura di esecuzione, le parti possano sottoporsi a un MASC, nel qual caso si sospenderà il corso dell’esecuzione (modifica dell’art. 565.1 della LEC).

Inoltre, si prevede che gli accordi raggiunti dalle parti in un MASC che siano stati elevati a scrittura pubblica, avranno annessa l’esecuzione (modifica dell’art. 517.2.2º della LEC).

**J. Misure cautelari a sostegno dell’arbitrato**

Il Progetto aggiunge la possibilità che, quando si dimostri di aver avviato un tentativo di soluzione extragiudiziale attraverso un MASC prima delle azioni arbitrali, si possano richiedere misure cautelari presso la sede giurisdizionale (modifica dell’art. 722 della LEC).

**4. Costi nel settore civile e commerciale**

**A. Introduzione del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”**

Il Progetto adatta la nuova regolamentazione sui MASC al regime generale attuale in materia di costi. In questo senso, si evidenzia l’introduzione della nozione di “abuso del servizio pubblico di giustizia” come nuovo criterio di valutazione per l’imposizione e la liquidazione dei costi.

Il Progetto fornisce alcuni esempi del concetto di “abuso del servizio pubblico di giustizia”, come: (i) l’uso irresponsabile del diritto fondamentale di accesso ai tribunali, ricorrendo ingiustificatamente alla giurisdizione quando sarebbe stata fattibile ed evidente una soluzione concordata della controversia; o (ii) i casi in cui le pretese siano palesemente prive di ogni giustificazione, impattando sulla sostenibilità del sistema. Tuttavia, lo stesso Progetto precisa che sarà necessaria un’ulteriore delimitazione giurisprudenziale, specialmente in relazione ai concetti di temerarietà e malafede processuale (Espositivo V del Progetto).

L'”abuso del servizio pubblico di giustizia” si pone come eccezione al principio generale di vittoria oggettiva in materia di costi e permette di sanzionare quelle parti che si siano ingiustificatamente rifiutate di ricorrere a un MASC quando questo fosse obbligatorio (art. 7.3 del Progetto e modifica degli artt. 247, 394 e 395 della LEC). Nello stesso senso, il Progetto permette di giustificare un’eventuale richiesta di esonero o moderazione dei costi, seguendo il criterio sopra menzionato; come previsto per le situazioni in cui una parte avesse formulato una proposta tramite un MASC, l’altra non l’avesse accettata, e la condanna ordinata in sede giudiziaria sia sostanzialmente identica al contenuto di tale proposta (modifica dell’art. 245.5 e introduzione dell’art. 245 bis della LEC).

Infine, si elimina la condanna alle spese nel procedimento di impugnazione della liquidazione delle spese eccessive, eccetto nei casi di “abuso del servizio pubblico di giustizia” (modifica dell’art. 246.3 della LEC). Il Progetto giustifica questa decisione sulla base del fatto che i criteri dei collegi professionali spesso non sono seguiti dai tribunali e dalle corti provinciali, unitamente alla mancanza di regolamentazione dei criteri di onorari e complessità delle questioni in materia di costi (Espositivo VI del Progetto).

**5. Entrata in vigore**

Il Progetto prevede che l’entrata in vigore di alcune delle sue disposizioni – tra le altre, quelle relative alla regolamentazione dei MASC, la modifica delle leggi processuali o il costo dell’intervento del terzo neutrale – sia subordinata alla pubblicazione dello Statuto del Terzo Neutrale. Il resto delle disposizioni contenute nella eventuale legge che verrà approvata entrerà in vigore a tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato, in alcuni casi, o a venti giorni da tale pubblicazione, in altri (disposizione finale ventitreesima del Progetto). Si prevede anche che, nei procedimenti giudiziari in corso all’entrata in vigore della eventuale legge, le parti possano decidere di comune accordo di sottoporsi a un MASC (disposizione transitoria nona, paragrafo 2, del Progetto).

In ogni caso, l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Progetto è soggetta al corrispondente iter parlamentare e all’eventuale approvazione della norma, quindi il testo attuale può essere soggetto a modifiche e emendamenti.”


[1] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

[2] https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/aplo-judicial

[3] https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-16-1.PDF?fbclid=IwAR1PofOz1GmTmJYrNwguw46oXce-FVn9ynxK89cd4xw-wvKTZWwd-54S9rI

[4] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.

Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.

Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes

de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

[5] Articolo 5. Requisito di procedibilità.

Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.

Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.

Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.

L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.

[6] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

[7] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»

[8] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.

[9] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

[10] https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2024/04/Nota-Juridica-Proyecto-LO-Eficiencia-procesal-metodos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-y-costas-en-materia-civil-y-mercantil.pdf?fbclid=IwAR3bGNsyUMKvhuCySrFF-pK6234_G-RRmjHtpA3c0HsciWSBV0L_4a8vT5s_aem_ASc1cREhx302lrfuzCFdtk8AYps8ZlRQ86ZSG9jhiQIhL4KZ87EFwOeVFx66hbq7eAoVzXOk-jgCVBuNMpb8fjgX

La valutazione del giudice in Cina

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Dalla riforma Cartabia in poi si sente molto parlare in Italia della valutazione dei giudici.

Come sappiamo la loro carriera è oggi determinata anche dalla frequentazione di seminari e corsi per l’aggiornamento in mediazione dal numero e dalla qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi.

Questi elementi costituiscono dal 30 giugno 2023, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato[1].

Il Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 ha poi, tra le altre cose, approvato una serie di modifiche al concorso per entrare in magistratura: prevedono che l’esame di stato si possa provare per quattro volte e non più solo per tre, e introducono i test psico-attitudinali per i candidati e le candidate. Quest’ultima misura sarà applicata solo a partire dal 2026[2].

Che cosa sono i test psicoattitudinali?

Si tratta di esercizi volti ad accertare le capacità di attenzione, memoria, calcolo e sintesi del candidato. In particolare, i test attitudinali valutano quattro aree di ragionamento: verbale, numerico, logico e spaziale.

Tale ultima misura è stata molto criticata nei giorni scorsi.

Il mio debole parere è che tutti coloro che abbiano a che fare col pubblico dovrebbero sottoporsi a questi test e ciò non è sufficiente, perché poi bisognerebbe insegnare ai pubblici dipendenti a relazionarsi con le persone: il mediatore impara sostanzialmente come ci si relaziona in modo costruttivo e non è un caso che ad esempio in Lussemburgo tutti i dipendenti pubblici debbano partecipare ad un corso di mediazione.

In questo contributo mi interessa vedere quale possa essere la mentalità orientale in materia: in particolare che cosa avviene in Cina ove nel 2022 sono stati affrontati 30.314.250 di procedimenti[3].

La Cina è il Paese che ha più giudici al mondo: sebbene non esistano statistiche ufficiali precise, si può dire che nel 2012 approssimativamente il numero dei giudici era di circa 200.000 unità[4] e il numero delle persone impiegate nell’intero sistema giudiziario cinese era di circa 300.000 persone.

Se calcolato sulla base della popolazione cinese di allora (1,3 miliardi), si poteva parlare 1 giudice ogni 6.000 persone.

Nel 2004 si stimava che ogni giudice in Cina affrontasse circa 200 procedimenti all’anno.

Nel 2017 i procedimenti affrontati annualmente erano circa 150[5] e si stimava ci fossero 120.000 giudici di tribunale.

Un articolo[6] di stampa, tuttavia, precisava nel 2017 che nella regione di Dongguan il giudice civile poteva arrivare ad affrontare anche a 1.600 casi all’anno (il giudice più ligio del tribunale che era una donna di 29 anni, arrivava a 1.924 casi annuali per uno stipendio di circa 800 euro che all’epoca era uno stipendio dirigenziale).

In questo luogo che era il tribunale più frequentato in Cina i giudici civili non avevano giorni liberi durante l’anno, decidevano 4 o 5 casi al giorno (non avevano tempo per dormire e mangiare); le donne magistrato avevano frequenti aborti spontanei per la fatica ed alcuni di loro si sono suicidati.

Il carico di lavoro dei giudici di prima linea era quattro volte quello dei normali dipendenti pubblici.

Di fronte a questa situazione la Corte Intermedia del Popolo di Dongguan e i tribunali di base invitavano regolarmente gli psicologi nei tribunali per tenere conferenze, o contattavano studi di salute mentale affinché i giudici riducessero il loro stress.

La dedizione al lavoro è fondamentale, come vedremo, per i giudici cinesi.

La Corte Suprema Cinese è intervenuta con alcune “opinioni” che potremmo definire delle leggi, sulla valutazione dei giudici nel 2008, 2011, 2018 e 2021

Delle prime due discipline abbiamo solo alcuni commenti perché il governo cinese proibisce in questo momento storico agli occidentali di accedere ai documenti ufficiali.

Miglior fortuna abbiamo con il parere del 2021 (e con quello del 2018 che è stato abolito da quello del 2021) che è molto interessante per capire quanto siano lontani da noi: quelli che consideriamo valori sono per loro disvalori[7].

Riporto qui la traduzione del testo del 2021 con note in lingua cinese.

Ente di pubblicazione: Corte Suprema del Popolo Numero di pubblicazione: Legge [2021] n. 255 Data di pubblicazione: 03-11-2021

Data di entrata in vigore: 03-11-2021

Data di scadenza:

Categoria: Riferimento politico

Fonte del documento: Corte Suprema del Popolo[8]

Legge [2021] n. 255 Corte Suprema del Popolo

Notifica di emissione delle “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici”

A tutte le Corti Superiori del Popolo delle province, regioni autonome, municipalità direttamente controllate dal governo centrale, e alla filiale del Corpo di Produzione e Costruzione del Xinjiang della Corte Superiore del Popolo della Regione Autonoma Uigura del Xinjiang:

Stabilire e perfezionare un meccanismo di valutazione dei giudici è un requisito intrinseco per l’attuazione completa del sistema di responsabilità giudiziaria, nonché una misura importante per le corti del popolo per rafforzare concretamente la gestione del personale e la gestione dei processi e migliorare la qualità e l’efficacia dei giudizi. Al fine di rafforzare e migliorare ulteriormente il lavoro di valutazione dei giudici, dopo lo studio e l’approvazione della riunione del gruppo del partito della Corte Suprema del Popolo, le “Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici” (di seguito denominate “Opinioni guida”) sono ora pubblicate per voi. Si prega di trasmettere rapidamente ai tribunali intermedi e di base della vostra giurisdizione e di attuare diligentemente l’attuazione in base alla realtà.

Tutte le corti del popolo devono elevare la loro posizione politica, unificare concretamente il pensiero e riconoscere pienamente l’importanza della valutazione dei giudici. È necessario organizzare attentamente l’apprendimento e la formazione, guidare i giudici ad aumentare la consapevolezza dell’accettazione della valutazione e comprendere completamente l’orientamento dei valori e il contenuto degli indicatori della valutazione. È necessario rafforzare la leadership organizzativa, pianificare in anticipo e spiegare seriamente per garantire l’attuazione stabile delle “Opinioni guida” e migliorare continuamente la qualità e il livello del lavoro di valutazione dei giudici.

Per qualsiasi situazione o problema incontrato nel lavoro, si prega di segnalarlo tempestivamente alla Corte Suprema del Popolo[9].

Corte Suprema del Popolo Data: 12 ottobre 2021

Opinioni guida sul rafforzamento e il miglioramento del lavoro di valutazione dei giudici

Queste opinioni sono state formulate per ulteriormente rafforzare e migliorare il lavoro di valutazione dei giudici, costruire un sistema di valutazione dei giudici scientifico e ragionevole, guidare, regolare e motivare i giudici a svolgere i loro doveri giudiziari in modo legale, giusto ed efficiente, e promuovere la costruzione di un corpo di giudici rivoluzionario, regolamentato, professionale e professionistico, secondo la “Legge sui funzionari pubblici della Repubblica Popolare Cinese”, la “Legge sui giudici della Repubblica Popolare Cinese” e altre leggi e regolamenti pertinenti, in linea con lo spirito della riforma del sistema giudiziario centrale, e in base alla realtà del lavoro dei tribunali del popolo[10].

I. Principi generali

Adottare il pensiero socialista con caratteristiche cinesi dell’era di Xi Jinping come guida, attuare profondamente il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, attuare la linea organizzativa del partito e le politiche e i principi del lavoro del personale del nuovo periodo, mirando a costruire un meccanismo di valutazione più scientifico e ragionevole, più in linea con le leggi giudiziarie, mettendo gli standard politici al primo posto, evidenziando l’efficacia pratica del lavoro di giudizio e di esecuzione dei giudici, sfruttando appieno il ruolo di guida e di indicatore della valutazione, e sforzandosi di costruire un corpo di giudici di alta qualità e professionalità, con solide competenze politiche, professionali, di responsabilità, disciplinari e di stile di lavoro.

La valutazione dei giudici dovrebbe essere condotta secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, basandosi sulla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, riflettendo le caratteristiche e i requisiti professionali dei giudici, seguendo l’autorità di gestione del personale, gli standard e le procedure stabilite, per esaminare e valutare complessivamente la qualità politica, i risultati del lavoro giudiziario, l’etica professionale, il livello professionale, la capacità lavorativa e lo stile giudiziario dei giudici.

La valutazione dei giudici che non rientra nell’autorità del gruppo del partito del tribunale sarà gestita secondo le relative disposizioni.

Il lavoro di valutazione dei giudici aderisce ai seguenti principi:

(1) Il partito gestisce il personale;

(2) Completezza, oggettività, giustizia e apertura;

(3) Seguire le leggi giudiziarie, riflettere le caratteristiche professionali;

(4) Concentrarsi sulle responsabilità principali, evidenziare i risultati del lavoro;

(5) Combinare valutazioni quantitative e qualitative, valutazioni continue e annuali;

(6) Classificazione e categorizzazione, scientifica ed efficiente, combinando valutazione e utilizzo.

I tribunali popolari istituiranno un comitato di valutazione dei giudici, sotto la guida del gruppo del partito del tribunale, responsabile della valutazione dei giudici del tribunale. I membri del comitato di valutazione dei giudici saranno un numero dispari tra cinque e nove persone, generalmente composti dal presidente del tribunale, dai leader del tribunale correlati, dai responsabili dei dipartimenti correlati e da alcuni rappresentanti dei giudici, con il presidente del tribunale che funge da direttore.

Le riunioni del comitato di valutazione dei giudici devono essere frequentate dalla maggioranza dei membri, e le decisioni devono essere approvate dalla maggioranza dei membri.

L’ufficio del comitato di valutazione dei giudici sarà situato nel dipartimento di organizzazione e personale del tribunale.

Il comitato di valutazione dei giudici svolgerà principalmente i seguenti compiti:

(1) Studiare e stabilire norme per il lavoro di valutazione dei giudici;

(2) Organizzare e implementare il lavoro di valutazione dei giudici;

**III. Funzioni del Comitato di Valutazione dei Giudici**

   (3) Studiare e proporre raccomandazioni sui risultati della valutazione dei giudici e sottoporle alla revisione del gruppo del partito del tribunale;

   (4) Gestire le richieste di revisione dei risultati della valutazione;

   (5) Occuparsi di altre questioni che dovrebbero essere di responsabilità del Comitato di Valutazione dei Giudici.

**II. Contenuto della Valutazione**

   7. La valutazione dei giudici si basa sulle loro responsabilità e compiti lavorativi, utilizzando un approccio di valutazione basato su indicatori per valutare complessivamente la moralità, la capacità, la diligenza, i risultati e l’integrità, con particolare attenzione alla qualità politica e ai risultati del lavoro giudiziario.

   8. La valutazione della “moralità” si concentra principalmente sulla qualità politica e il comportamento morale, con particolare attenzione allo studio approfondito e all’attuazione del pensiero socialista con caratteristiche cinesi della nuova era di Xi Jinping, al pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, al mantenimento della leadership assoluta del partito sul lavoro giudiziario, al perseguimento del cammino dello stato di diritto con caratteristiche socialiste cinesi, al rafforzamento delle “quattro coscienze”, alla consolidazione delle “quattro confidenze”, alla realizzazione della “doppia salvaguardia”, al miglioramento della capacità di giudizio politico, di comprensione politica e di esecuzione politica, al rispetto della disciplina e delle regole politiche, alla resistenza consapevole alle correnti di pensiero errate occidentali come la “democrazia costituzionale”, l'”indipendenza giudiziaria” e la “separazione dei poteri”, nonché alla pratica dei valori centrali del socialismo, al mantenimento dell’etica professionale dei giudici, e al rispetto della moralità pubblica, della virtù familiare e dell’integrità personale. I risultati della valutazione della qualità politica dei giudici devono essere registrati nell’archivio della qualità politica.

   9. La valutazione della “capacità” si concentra principalmente sul livello professionale legale e sulla capacità lavorativa, con particolare attenzione alla capacità di applicare le politiche legali, al livello di lavoro giudiziario, al livello teorico legale, al livello di ricerca della pratica giudiziaria, nonché alla capacità di controllo dei rischi, alla capacità di lavoro con la comunità, alla capacità di applicazione tecnologica e alla capacità di guidare l’opinione pubblica.

   10. La valutazione della “diligenza” si concentra principalmente sullo stato d’animo e sullo stile di lavoro, con particolare attenzione alla fedeltà al dovere, al rispetto della disciplina lavorativa, alla dedizione al lavoro, alla diligenza e alla responsabilità, e alla volontà di assumersi responsabilità e di servire.

   11. La valutazione dei “risultati” si concentra generalmente sul rendimento nella gestione dei casi e su altri risultati lavorativi, con la valutazione del rendimento nella gestione dei casi centrata principalmente sulla quantità, qualità, efficienza ed efficacia della gestione dei casi.

       (1) La valutazione della quantità di casi gestiti si basa sul numero di casi chiusi, tenendo conto di fattori come il tipo di caso, il procedimento giudiziario e il livello di revisione che riflettono la complessità e la quantità di lavoro dei casi, combinando la configurazione del team giudiziario, stabilendo coefficienti di ponderazione ragionevoli per i casi e valutando scientificamente il carico di lavoro reale dei giudici in diverse linee di business e posizioni.

       (2) La valutazione della qualità della gestione dei casi si basa su situazioni come la restituzione e la modifica dei casi, utilizzando pienamente meccanismi come la revisione della qualità dei casi, concentrandosi sulla revisione delle prove, sulla determinazione dei fatti, sull’applicazione della legge, sulla redazione di documenti, sull’interpretazione e giustificazione della legge e sui risultati delle decisioni giudiziarie da parte dei giudici.

       (3) La valutazione dell’efficienza nella gestione dei casi si basa sulla percentuale di chiusura dei casi entro il termine giudiziario (inclusi le proroghe del termine secondo quanto stabilito), concentrandosi sul ciclo di revisione dei casi e su situazioni come casi che superano il termine di revisione e casi che sono rimasti pendenti per lungo tempo[11].

**IV. Valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi**

   (4) La valutazione dell’efficacia del lavoro sui casi si basa sugli effetti politici, legali e sociali ottenuti, con particolare attenzione al mantenimento della sicurezza nazionale e della stabilità sociale, al mantenimento della serietà e dell’autorità della legge, alla tutela dei diritti legali delle persone e alla promozione dei valori centrali del socialismo.

      I giudici che partecipano al lavoro centrale del partito e dello stato, ai lavori chiave locali, alle commissioni di giudizio, alle commissioni di risarcimento, alle commissioni di soccorso giudiziario, alle riunioni di giudici specializzati per discutere i casi, che gestiscono petizioni legate a cause legali, che svolgono supervisione dell’esecuzione, che partecipano alla gestione delle cause di contenzioso, che svolgono revisioni dei casi e orientamento professionale, che conducono indagini sociali e visite di follow-up per casi di minori, e altri lavori estesi, nonché che partecipano alla redazione di documenti normativi, alla ricerca di progetti e alla compilazione di casi, possono stabilire indicatori corrispondenti, inclusi nella valutazione delle prestazioni dei giudici.

**XII. Valutazione dell’integrità**

   12. La valutazione dell’integrità si concentra principalmente su indicatori come la giustizia integra e l’autodisciplina, con particolare attenzione al rispetto della disciplina dell’integrità, all’attuazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, e all’attuazione delle “tre regole” per prevenire l’interferenza nella giustizia.

**XIII. Giudici in posizioni di leadership**

   13. Per i giudici che ricoprono posizioni di leadership, si dovrebbero considerare fattori come la dimensione del personale dell’unità (dipartimento), il numero di casi, i compiti di gestione, distinguendo tra diverse aree, livelli e posizioni, per determinare scientificamente e ragionevolmente gli standard per il numero di casi gestiti e i tipi di casi. Oltre ai contenuti di valutazione della moralità, capacità, diligenza, risultati e integrità menzionati in precedenza, si dovrebbero anche stabilire indicatori corrispondenti intorno ai loro compiti di supervisione e gestione giudiziaria, come l’esecuzione di procedure di revisione e approvazione, la guida complessiva del lavoro giudiziario, l’incoraggiamento di standard di giudizio uniformi, la supervisione completa della qualità e dell’efficacia del giudizio, l’eliminazione delle interferenze esterne nei casi, e la situazione generale della qualità e dell’efficacia dei casi dell’unità (dipartimento), nonché l’attuazione della costruzione di integrità e onestà del partito “una posizione, due responsabilità” e l’efficacia del lavoro di costruzione del partito, inclusi nella valutazione.

**XIV. Indicatori di valutazione**

   14. Gli indicatori di valutazione dovrebbero essere impostati in base alla funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli, secondo le caratteristiche dei diversi livelli di tribunali e linee di business (posizioni), e dovrebbero essere impostati in modo stratificato e classificato. Tra questi, gli indicatori di valutazione dei tribunali popolari di base dovrebbero concentrarsi sull’accurata determinazione dei fatti e sulla risoluzione sostanziale delle controversie; gli indicatori di valutazione dei tribunali intermedi dovrebbero concentrarsi sull’efficace conclusione dei processi di secondo grado e sulla precisa definizione dei conflitti; gli indicatori di valutazione dei tribunali superiori dovrebbero concentrarsi sulla correzione legale degli errori nei processi di revisione e sull’uniformità dei criteri di giudizio; gli indicatori di valutazione della Corte Suprema del Popolo dovrebbero concentrarsi sulla supervisione e guida del lavoro giudiziario nazionale e sulla garanzia dell’applicazione corretta e uniforme della legge.

   I tribunali popolari di tutti i livelli possono, sulla base delle disposizioni di queste opinioni, combinare la realtà del proprio lavoro per ulteriormente dettagliare gli indicatori di impostazione, il contenuto della valutazione, gli standard di valutazione, le regole di punteggio, il peso dei punteggi e altri contenuti, e regolare in modo mirato in base alla situazione della valutazione.

   Se un caso è particolarmente difficile, complesso, ha un grande impatto sociale o ci sono altre circostanze speciali che richiedono l’adattamento del punteggio dell’indicatore per il caso specifico, dopo la discussione e la decisione del comitato di valutazione dei giudici del tribunale, può essere adattato individualmente.

**III. Livelli e standard di valutazione**

   15. La valutazione dei giudici combina valutazioni continue e annuali, utilizzando un approccio che privilegia la quantificazione dei punteggi, con un supporto qualitativo.

   16. I risultati della valutazione continua sono classificati in buono, abbastanza buono, medio e piuttosto scarso. I risultati della valutazione annuale sono classificati in eccellente, competente, fondamentalmente competente e incompetente.

   17. Gli standard per la valutazione dei giudici in ogni livello sono determinati dai tribunali popolari di tutti i livelli in base alle relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici, combinando la funzione e posizione dei tribunali di quattro livelli e la realtà del proprio tribunale[12].

**XVIII. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Eccellenti**

   18. Per essere valutati come eccellenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:

   (1) Alta qualità politica e morale, rigoroso rispetto dell’etica professionale dei giudici;

   (2) Profonda conoscenza del lavoro giudiziario, forte capacità lavorativa;

   (3) Forte senso di responsabilità lavorativa, coraggio nell’agire, buono stile giudiziario;

   (4) Completamento soddisfacente dei compiti lavorativi annuali, risultati giudiziari eccezionali;

   (5) Integrità e onestà.

**XIX. Standard per la Valutazione Annuale dei Giudici come Competenti**

   19. Per essere valutati come competenti nella valutazione annuale, i giudici devono soddisfare le seguenti condizioni:

   (1) Qualità politica e morale piuttosto alta, rispetto dell’etica professionale dei giudici;

   (2) Buona conoscenza del lavoro giudiziario, abbastanza forte capacità lavorativa;

   (3) Forte senso di responsabilità lavorativa, approccio proattivo al lavoro, piuttosto buono stile giudiziario;

   (4) Capacità di completare il proprio lavoro, risultati giudiziari piuttosto buoni;

   (5) Integrità e autodisciplina.

**XX. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Fondamentalmente Competenti**

   20. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come fondamentalmente competenti nella valutazione annuale:

   (1) Qualità politica e morale media;

   (2) Capacità di rispettare fondamentalmente l’etica professionale dei giudici, ma con alcune carenze;

   (3) Livello medio di competenza nel lavoro giudiziario, capacità lavorativa piuttosto debole;

   (4) Senso di responsabilità medio, approccio lavorativo passivo, carenze evidenti nello stile giudiziario;

   (5) Capacità di completare fondamentalmente il proprio lavoro, ma punteggi bassi negli indicatori di numero di casi, qualità, efficienza ed efficacia, o errori significativi nel lavoro;

   (6) Capacità di mantenere fondamentalmente l’integrità e l’autodisciplina, ma con alcune carenze.

**XXI. Circostanze per la Valutazione Annuale dei Giudici come Incompetenti**

   21. I giudici che presentano una delle seguenti situazioni dovrebbero essere valutati come incompetenti nella valutazione annuale:

   (1) Violazione della disciplina politica e delle regole politiche, qualità politica e morale scadente;

   (2) Grave violazione dell’etica professionale dei giudici, causando un impatto sociale negativo;

   (3) Giudici che non ricoprono posizioni di leadership e senza giustificato motivo non raggiungono il 50% del punteggio medio annuale per il numero di casi gestiti da tutti i giudici del proprio dipartimento;

   (4) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che senza giustificato motivo non raggiungono gli standard minimi stabiliti per il numero di casi gestiti;

   (5) Errori intenzionali o gravi negligenze che portano a problemi di qualità gravi nei casi gestiti, come l’esame delle prove, la determinazione dei fatti, l’applicazione della legge, influenzando la giustizia equa e causando un impatto negativo;

   (6) Efficienza nella gestione dei casi che non soddisfa i requisiti stabiliti, capacità di gestione dei casi chiaramente inadeguata;

   (7) Scarso senso di responsabilità lavorativa o cattivo stile giudiziario, ripetuti problemi nell’efficacia della gestione dei casi, con significative lamentele da parte del pubblico;

   (8) Giudici in posizioni di leadership gestiti dal gruppo del partito del tribunale che violano le regole non adempiendo seriamente ai doveri di supervisione e gestione giudiziaria, causando gravi conseguenze;

   (9) Violazione dello spirito delle otto regole centrali e delle loro regole di attuazione, problemi di integrità piuttosto gravi;

   (10) Altre situazioni di incompetenza[13].

**Per le necessità lavorative, i tribunali superiori del popolo possono apportare adeguamenti appropriati alle situazioni elencate nei punti (3) e (4) sopra.**

   I giudici che senza giustificato motivo si rifiutano di partecipare alla valutazione annuale, dopo essere stati educati e continuano a rifiutarsi, saranno valutati come incompetenti.

**22.** Nei dipartimenti dove esiste una grande varietà di tipi di casi o dove il volume dei casi e le posizioni dei giudici sono particolarmente speciali, il comitato di valutazione del tribunale può decidere gli standard statistici per il numero medio di casi gestiti per giudice.

   Ad eccezione dei leader del tribunale inclusi nel sistema, i giudici dovrebbero partecipare alla valutazione in un unico dipartimento giudiziario.

**23.** I giudici che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi a causa di scambi a breve termine, rotazioni, prestiti, formazione accademica ufficiale o partecipazione ad altri lavori organizzati, saranno valutati dal comitato di valutazione dei giudici del tribunale. I leader del tribunale inclusi nel sistema che necessitano di una riduzione dei compiti annuali di gestione dei casi devono richiedere l’approvazione al tribunale popolare di livello superiore secondo le regolamentazioni.

**IV. Organizzazione e attuazione della valutazione**

   **24.** La valutazione continua dovrebbe stabilire un ciclo di valutazione ragionevole, generalmente seguendo procedure come la raccolta dei dati di valutazione, l’organizzazione della revisione e della valutazione, e il feedback dei risultati della valutazione.

   **25.** La valutazione annuale si svolge alla fine dell’anno o all’inizio dell’anno successivo, generalmente seguendo le seguenti procedure:

   (1) Sommario e relazione. I giudici riassumono il proprio lavoro in base alle responsabilità lavorative, agli obiettivi annuali e alle relative richieste, e fanno una relazione entro un certo ambito.

   (2) Organizzazione della valutazione. Il comitato di valutazione dei giudici organizza la raccolta dei dati di valutazione, effettua la valutazione e fornisce ai giudici e ai loro dipartimenti il feedback sui punteggi preliminari degli indicatori per la verifica.

   (3) Valutazione democratica. I giudici che ricoprono posizioni di leadership negli organi interni del tribunale sono soggetti a valutazione democratica entro un certo ambito. Se necessario, anche altri giudici possono essere sottoposti a valutazione democratica.

   (4) Comprensione e verifica. Si utilizzano colloqui individuali, ricerche sul campo e altri metodi per comprendere e verificare le situazioni relative ai giudici. Se necessario, si ascoltano le opinioni del dipartimento di ispezione disciplinare e supervisione.

   (5) Determinazione del livello. Il comitato di valutazione dei giudici propone suggerimenti per il livello di valutazione sulla base dei punteggi degli indicatori, tenendo conto della valutazione continua, del sommario personale e delle opinioni del dipartimento, e presenta il tutto al gruppo del partito del tribunale per l’approvazione.

   (6) Pubblicazione dei risultati. I giudici proposti per il livello eccellente vengono pubblicati all’interno del tribunale per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi.

   (7) Feedback dei risultati. I risultati della valutazione vengono comunicati ai giudici e ai loro dipartimenti.

   **26.** La valutazione annuale dei giudici si basa sulla valutazione continua, e i giudici determinati come eccellenti nella valutazione annuale dovrebbero essere scelti tra i giudici che hanno ottenuto più volte il livello buono e non hanno livelli medi o scarsi durante l’anno.

   **27.** I giudici che hanno obiezioni sui risultati della propria valutazione possono richiedere una revisione al comitato di valutazione dei giudici secondo le regole. Il comitato di valutazione dei giudici dovrebbe gestire tempestivamente e informare il richiedente dei risultati della revisione.

   **28.** I giudici che sono trasferiti, riassegnati, inviati in aiuto, in posizioni temporanee, che hanno accumulato più di sei mesi di malattia o congedo personale, o che hanno ricevuto sanzioni disciplinari del partito o amministrative, e altre situazioni speciali, saranno valutati secondo le relative disposizioni di valutazione dei funzionari pubblici.

   **29.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei presidenti e vicepresidenti delle corti, e i tribunali popolari superiori dovrebbero comunicare regolarmente le situazioni di completamento dei compiti di gestione dei casi dei leader del tribunale inclusi nel sistema del livello inferiore sotto la loro giurisdizione.

   **30.** I gruppi del partito dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la leadership unificata sul lavoro di valutazione dei giudici e su altri lavori di valutazione aziendale, raggruppare razionalmente gli elementi e le categorie di valutazione per prevenire valutazioni multiple e ripetute.

   **31.** Le istituzioni di ispezione disciplinare e supervisione dei tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la supervisione sul lavoro di valutazione dei giudici e trattare seriamente, secondo le relative disposizioni, coloro che si impegnano in favoritismi, ritorsioni, frodi e altre azioni durante il processo di valutazione[14].

**V. Utilizzo dei Risultati della Valutazione**

   **32.** I tribunali popolari di tutti i livelli dovrebbero rafforzare la costruzione dell’informatica nella valutazione, utilizzare pienamente i mezzi e le tecnologie informatiche per condurre la valutazione dei giudici, esplorare l’acquisizione automatica dei dati di valutazione attraverso la piattaforma di gestione dei casi (ufficio) e migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro di valutazione.

   **33.** I risultati della valutazione dei giudici gestiti dal gruppo del partito del tribunale sono registrati come risultati della valutazione dei funzionari pubblici nell’anno corrispondente. Le prestazioni lavorative dei giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale possono essere comunicate ai dipartimenti organizzativi del partito secondo le relative disposizioni.

   **34.** I risultati della valutazione dei giudici sono un importante riferimento per la promozione e la retrocessione dei gradi dei giudici, l’uscita dal sistema di quote dei giudici e la distribuzione dei bonus di performance.

   **35.** I giudici valutati come eccellenti nella valutazione annuale hanno la priorità nella promozione del grado dei giudici a parità di condizioni. I giudici valutati come competenti nella valutazione annuale possono partecipare alla promozione del grado dei giudici secondo le relative disposizioni. I giudici valutati come incompetenti o fondamentalmente competenti nella valutazione annuale, o quelli che non hanno ricevuto una valutazione, non accumulano anni di servizio per la promozione del grado dei giudici nell’anno di valutazione.

   **36.** I giudici valutati come incompetenti nella valutazione annuale, o quelli valutati come fondamentalmente competenti per due anni consecutivi, dovrebbero lasciare il sistema di quote dei giudici. I giudici non gestiti dal gruppo del partito del tribunale che si trovano in una delle situazioni descritte nel paragrafo 21(1) dovrebbero anche lasciare il sistema di quote.

   **37.** I giudici valutati come eccellenti o competenti nella valutazione annuale ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno. I giudici valutati come fondamentalmente competenti, incompetenti o quelli che non hanno ricevuto una valutazione annuale non ricevono il bonus di performance incentivo per quell’anno.

**VI. Disposizioni Finali**

   **38.** I tribunali superiori del popolo possono sviluppare metodi specifici di valutazione dei giudici basati su queste opinioni, in combinazione con le realtà locali, e guidare i tribunali all’interno della loro giurisdizione nel lavoro di valutazione dei giudici.

   **39.** Queste opinioni sono interpretate dal Dipartimento Politico della Corte Suprema del Popolo.

   **40.** Queste opinioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2022. Le disposizioni precedenti relative alla valutazione dei giudici che sono in conflitto con queste opinioni sono sostituite da queste opinioni. Per gli aspetti non regolati da queste opinioni, si applicano le disposizioni relative alla valutazione dei funzionari pubblici.

**Allegato: Guida all’Impostazione dei Coefficienti di Peso dei Casi**

   Per calcolare in modo scientifico e ragionevole il carico di lavoro effettivo dei giudici e rendere quantificabile e valutabile il lavoro dei giudici in diverse linee di business e posizioni, questa guida è stata sviluppata secondo i principi di “scientificità, semplicità e fattibilità”.

   **I.** Quando i tribunali popolari impostano i coefficienti di peso dei casi, possono distinguere le caratteristiche dei casi e impostare separatamente coefficienti fissi e coefficienti variabili. La somma dei coefficienti fissi e variabili costituisce il coefficiente di peso finale del caso.

   **II.** I coefficienti fissi sono i coefficienti di base del carico di lavoro dei casi impostati in base alle caratteristiche generali dei casi, che generalmente includono il tipo di caso, la procedura giudiziaria, il livello di revisione e la configurazione del team giudiziario. La moltiplicazione di questi coefficienti produce il punteggio del coefficiente fisso[15].

**III. Quando si determinano i coefficienti di peso per tipo di caso, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come casi penali, civili, amministrativi, risarcimenti statali, esecuzioni, e altri tipi di casi.**

Altri tipi di casi possono essere ulteriormente suddivisi in casi di giudizio rapido, fallimenti, riduzioni di pena e libertà condizionale, assistenza giudiziaria, assistenza giudiziaria internazionale e interregionale, e casi con procedure speciali. I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per tipo di caso in base alle cause.

**IV. Quando si determinano i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come procedura sommaria di primo grado, procedura ordinaria di primo grado, procedura di appello, procedura di revisione, e altre procedure.**

I tribunali popolari che dispongono delle condizioni necessarie possono ulteriormente dettagliare i coefficienti di peso per la procedura giudiziaria in base alla situazione reale del processo.

**V. Quando si determinano i coefficienti di peso per il livello di giudizio, questi vengono generalmente impostati in base a categorie come tribunali popolari di base, tribunali popolari intermedi e tribunali popolari superiori, con il principio che più alto è il livello di giudizio, maggiore è il coefficiente di peso.**

**VI. Quando si determinano i coefficienti di peso per la configurazione del team giudiziario, si considerano generalmente fattori come il numero di assistenti giudiziari e segretari, e il grado di contributo individuale.**

**VII. Il coefficiente variabile è un coefficiente dinamico impostato in base alla natura e al processo del caso, e può essere applicato cumulativamente in base alla situazione del processo del caso.**

**VIII. Quando si determinano i coefficienti variabili, si considerano generalmente fattori come casi seriali, casi complessi e difficili, casi sensibili e importanti, casi con molti soggetti coinvolti, casi internazionali, casi discussi dal comitato giudiziario, casi discussi in riunioni di giudici specialisti, nonché fattori come perizie, valutazioni, audit, misure cautelari, annunci, invio di suggerimenti giudiziari, e così via.**

**IX. Il coefficiente variabile per i casi penali può anche considerare fattori come cause civili connesse a procedimenti penali, crimini di massa, casi che comportano la pena di morte, e così via.**

**X. Il coefficiente variabile per i casi civili può anche considerare fattori come l’esecuzione anticipata, le controcause, e così via.**

**XI. Il coefficiente variabile per i casi amministrativi può anche considerare fattori come richieste di risarcimento amministrativo connesse, revisione di documenti normativi, casi con due parti convenute nel processo di revisione, e così via.**

**XII. Il coefficiente variabile per i casi di risarcimento statale può anche considerare fattori come la revisione dei fascicoli, l’organizzazione di prove, la richiesta di pareri, le discussioni del comitato di risarcimento, la gestione dell’opinione pubblica, il coordinamento dei casi, le misure post-crimine, l’assistenza ai bisognosi, il reinserimento sociale, e così via.**

**XIII. Il coefficiente variabile per i casi di esecuzione può anche considerare fattori come l’esecuzione fuori sede, le perquisizioni, l’asta e la vendita di beni sequestrati, lo sgombero forzato di case o terreni, la detenzione, le multe, le restrizioni all’uscita dal paese, le restrizioni al consumo, l’inclusione in liste di inadempienti, il trasferimento di persone sospettate di crimini, e così via.**

**XIV. Il coefficiente variabile per i casi che coinvolgono minori può anche considerare fattori come indagini sociali, tutela sociale, supporto psicologico, educazione in aula, visite di follow-up e assistenza, e così via.**

**XV. Il coefficiente variabile per i casi di assistenza giudiziaria può anche considerare fattori come l’organizzazione di udienze, indagini domiciliari, visite ai vicini, discussioni del comitato di assistenza giudiziaria, assistenza congiunta, e così via.**

**XVI. Il peso del coefficiente per i membri del collegio giudicante che esaminano i casi è determinato dal loro grado di contributo nel processo del collegio.**

Tra questi, il coefficiente di peso per i giudici che gestiscono i casi è calcolato secondo gli standard stabiliti da questa guida, mentre il coefficiente di peso per i giudici non gestori che fungono da presidenti e per gli altri membri del collegio può essere impostato in proporzione al coefficiente di peso del giudice gestore.

**XVII. Altri fattori che possono riflettere il volume di lavoro dei giudici, oltre a quelli indicati in questa guida, possono anche essere inclusi nei criteri del coefficiente di peso del caso.**

**XVIII. I tribunali popolari superiori possono fare riferimento a questa guida e impostare i coefficienti di peso dei casi per la loro giurisdizione in base alle realtà locali e, in base alla situazione della valutazione, apportare aggiustamenti tempestivi.**[16]


[1] Art. 5-quinquies decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1.            Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2.            Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3.            Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4.            Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

[2] https://www.ilpost.it/2024/03/27/governo-test-psico-attitudinali-magistrati/

[3] http://gongbao.court.gov.cn/Details/20587eaef248beb61ed6596018865c.html

[4] https://www.chinalawyeryn.com/lvshishidian/20121017/1676.html

[5] https://www.chinanews.com.cn/m/gn/2017/08-01/8292304.shtml

[6] https://www.sohu.com/a/206713781_169411

[7] Versione inglese

Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento del meccanismo di lavoro della Conferenza dei giudici professionali del Tribunale del Popolo

6 gennaio 2021

https://www.chinalawtranslate.com/en/judge-evaluations

Commenti in

https://it.chinajusticeobserver.com/a/spc-improves-performance-evaluation-of-judges

Altro materiale:

Fafa [2018] N. 21 “Pareri orientativi della Corte Suprema del Popolo sul miglioramento e il miglioramento del meccanismo di lavoro della riunione dei presidenti dei giudici dei tribunali popolari (processo)” [Testo integrale abolito]

https://www.waizi.org.cn/doc/52340.html

Commento alla disciplina previgente

https://it.chinajusticeobserver.com/a/performance-appraisal-a-decisive-factor-in-chinese-judges-behavior-patterns

Avviso della Corte Suprema del Popolo sull’emissione dei “Pareri guida della Corte Suprema del Popolo sullo svolgimento del lavoro di valutazione della qualità dei casi (processo)” (annunciati dalla Fafa della Corte Suprema del Popolo [2008] n. 6 l’11 gennaio 2008)

http://xlx666.cn/lvdingtianxia/sifawenjian/renminfayuannabuguanli/2017/0707/20484.html

Articoli su disciplina successiva

https://www.gov.cn/jrzg/2011-03/22/content_1829661.h

https://www.faxin.cn/lib/flwx/FlqkContent.aspx?gid=F771561

https://login.12309.gov.cn:8443/spp/llyj/202211/t20221130_594197.shtml

https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/03/id/3245359.shtml

https://hnscfy.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=397

[8] 【发布单位】最高人民法院

  【发布文号】法〔2021〕255号

  【发布日期】2021-11-03

  【生效日期】2021-11-03

  【失效日期】

  【所属类别】政策参考

  【文件来源】最高人民法院

[9]  法〔2021〕255号

最高人民法院

印发《关于加强和完善法官考核工作的指导意见》的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:

  建立完善法官考核机制,是全面落实司法责任制的内在要求,也是人民法院切实加强队伍管理和审判管理、提升审判质效的重要举措。为进一步加强和完善法官考核工作,经最高人民法院党组会议研究通过,现将《关于加强和完善法官考核工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)印发给你们。请尽快转发辖区中级、基层人民法院,结合实际抓好贯彻落实。

  各级人民法院要提高政治站位,切实统一思想,充分认识开展法官考核的重要意义。要精心组织学习培训,引导广大法官增强接受考核的自觉性,全面正确理解考核的价值导向和指标内容。要加强组织领导,提前谋划、认真部署,确保《指导意见》平稳实施,不断提高法官考核工作质量和水平。

  工作中遇到的有关情况和问题,请及时报告最高人民法院。

[10] 最高人民法院

  2021年10月12日

关于加强和完善法官考核工作的指导意见

  为进一步加强和完善法官考核工作,构建科学合理的法官考核体系,引导、规范、激励法官依法公正高效履行审判职责,推进法官队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国法官法》等有关法律法规,按照中央推进司法体制改革精神,结合人民法院工作实际,制定本意见。

[11] 一、总则   1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策,着眼构建更加科学合理、更加符合司法规律的考核机制,把政治标准放在首位,突出考核法官做好审判执行工作的实际成效,充分发挥考核“指挥棒”“风向标”的作用,努力建设一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的高素质专业化法官队伍。   2.法官考核应当根据公务员考核相关规定,立足四级法院审级职能定位,体现法官职业特点和要求,按照干部管理权限、规定的标准和程序,对法官的政治素质、审判工作实绩、职业道德、专业水平、工作能力、审判作风等进行全面考查和综合评价。   干部管理权限不在本院党组的法官考核,按照有关规定办理。   3.法官考核工作坚持以下原则:   (1)党管干部;   (2)全面、客观、公正、公开;   (3)遵循司法规律,体现职业特点;   (4)聚焦主责主业,突出工作实绩;   (5)定量与定性相结合,平时考核与年度考核相结合;   (6)分级分类,科学高效,考用结合。   4.人民法院设立法官考评委员会,在本院党组领导下,负责对本院法官的考核工作。法官考评委员会的组成人员为五至九人的单数,一般由本院院长、相关院领导、相关部门负责人和若干法官代表组成,主任由本院院长担任。   法官考评委员会召开会议,应当有全体组成人员的过半数出席,决定事项须经全体组成人员过半数同意。   5.法官考评委员会的办事机构设在本院组织人事部门。   6.法官考评委员会主要履行以下职责:   (1)研究制定法官考核工作制度规范;   (2)组织实施法官考核工作;(3)研究提出法官考核结果建议并提交本院党组审议;

  (4)受理对考核结果的复核申请;

  (5)其他应当由法官考评委员会负责的事项。

  二、考核内容

  7.对法官的考核,以其岗位职责和所承担的工作任务为基本依据,以指标化评价的方式,全面考核德、能、勤、绩、廉各方面,重点考核政治素质和审判工作实绩。

  8.对“德”的考核,主要围绕政治素质和道德品行等设置指标,重点考核深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻习近平法治思想,坚持党对司法工作的绝对领导、坚持中国特色社会主义法治道路,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,遵守政治纪律和政治规矩,自觉抵制西方“宪政民主”“司法独立”“三权鼎立”等错误思潮情况,以及践行社会主义核心价值观,恪守法官职业道德,遵守社会公德、家庭美德和个人品德等情况。法官政治素质考核情况应当记入政治素质档案。

  9.对“能”的考核,主要围绕法律专业水平和工作能力等设置指标,重点考核法律政策运用能力、审判业务水平、法学理论水平、司法实务研究水平,以及防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力等。

  10.对“勤”的考核,主要围绕精神状态和工作作风等设置指标,重点考核忠于职守,遵守工作纪律,爱岗敬业、勤勉尽责,敢于担当、甘于奉献等情况。

  11.对“绩”的考核,一般以办案业绩和其他工作业绩为主要评价内容,其中对办案业绩的考核,主要围绕办案数量、办案质量、办案效率和办案效果等四个方面设置指标。

  (1)对办案数量的考核,应当以结案数量为基础,综合考虑案件类型、审判程序、审级等能够反映案件繁简难易程度和工作量多少的因素,结合审判团队配置情况,合理设置案件权重系数,科学评价不同业务条线、不同岗位法官的实际办案工作量。

  (2)对办案质量的考核,以案件发回、改判等情况为基础,充分运用案件质量评查等机制,重点考核法官办案中证据审查、事实认定、法律适用、文书制作、释法说理、裁判结果等情况。

  (3)对办案效率的考核,以审限内结案率(包括按规定延长审限)等情况为基础,重点考核案件审理周期以及超过审理期限案件、长期未结案件等情况。

[12] (4)对办案效果的考核,以案件取得的政治效果、法律效果和社会效果等情况为基础,重点考核维护国家安全和社会稳定、维护法律的严肃性和权威性、维护人民群众合法权益、弘扬社会主义核心价值观等情况。

  法官参加党和国家中心工作、地方重点工作,参加审判委员会、赔偿委员会、司法救助委员会、专业法官会议讨论案件,办理涉诉信访,开展执行监督,参与诉源治理,开展案件评查、业务指导,开展未成年人案件社会调查、回访帮教等延伸工作,以及参加规范性文件制定、课题研究、案例研编等其他工作的,可以设置相应指标,纳入法官业绩考核范畴。

  12.对“廉”的考核,主要围绕廉洁司法、廉洁自律等设置指标,重点考核遵守廉洁纪律,落实中央八项规定及其实施细则精神,落实防止干预司法“三个规定”等情况。

  13.对于担任领导职务的法官,应综合考虑本单位(部门)人员规模、案件数量、管理任务等因素,区分不同地区、层级、岗位,科学合理确定办案数量标准和办案类型。除前述关于德、能、勤、绩、廉的考核内容外,还应当围绕其履行审核批准程序性事项、综合指导审判工作、督促统一裁判标准、全程监管审判质效、排除案外因素干扰等审判监督管理职责和本单位(部门)办案质效总体情况,以及落实党风廉政建设“一岗双责”、抓党建工作成效等情况,设置相应指标,纳入考核范畴。

  14.考核指标应当按照四级法院审级职能定位,根据不同法院层级、不同业务条线(岗位)特点,分层分类设置。其中,基层人民法院考核指标应重在体现准确查明事实、实质化解纠纷等方面;中级人民法院考核指标应重在体现二审有效终审、精准定分止争等方面;高级人民法院考核指标应重在体现再审依法纠错、统一裁判尺度等方面;最高人民法院考核指标应重在体现监督指导全国审判工作、确保法律正确统一适用等方面。

  各级人民法院可以在本意见规定的基础上,结合本院工作实际,对指标设置、考核内容、考核标准、计分规则、分值比重等内容进一步细化,并根据考核情况有针对性地进行调整。

  因案件重大疑难复杂、社会影响重大或者有其他特殊情况,需要调整个案指标分值的,经本院法官考评委员会讨论决定后,可以单独调整。

  三、考核等次和标准

  15.法官考核实行平时考核和年度考核相结合,采用量化赋分为主、定性赋分为辅的方式进行。

  16.平时考核结果分为好、较好、一般和较差四个等次。年度考核结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。

  17.法官平时考核各等次的评定标准,由各级人民法院根据公务员考核有关规定,结合四级法院审级职能定位和本院实际情况研究确定。

[13] 18.法官年度考核确定为优秀等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质高,恪守法官职业道德;   (2)精通审判业务,工作能力强;   (3)工作责任心强,敢于担当作为,审判作风好;   (4)圆满完成年度工作任务,审判工作实绩突出;   (5)清正廉洁。   19.法官年度考核确定为称职等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质较高,遵守法官职业道德;   (2)熟悉审判业务,工作能力较强;   (3)工作责任心强,工作积极,审判作风较好;   (4)能够完成本职工作,审判工作实绩较好;   (5)廉洁自律。   20.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为基本称职等次:   (1)思想政治素质一般;   (2)能基本遵守法官职业道德,但某些方面存在不足;   (3)审判业务水平一般,工作能力较弱;   (4)责任心一般,工作消极,审判作风方面存在明显不足;   (5)能基本完成本职工作,但办案数量、质量、效率、效果指标得分较低,或者在工作中有较大失误;   (6)能基本做到廉洁自律,但某些方面存在不足。   21.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为不称职等次:   (1)违反政治纪律和政治规矩,思想政治素质较差;   (2)严重违反法官职业道德,造成不良社会影响;   (3)不担任领导职务的法官无正当理由办案数量指标得分未达到本部门全体法官本年度人均办案数量指标得分的50%;   (4)由本院党组管理的担任领导职务的法官无正当理由办案数量未达到相关规定的最低标准;   (5)因故意或重大过失导致所办案件出现证据审查、事实认定、法律适用错误而影响公正司法等严重质量问题,造成恶劣影响;   (6)办案效率达不到规定要求,办案能力明显不胜任;   (7)工作责任心或审判作风差,多次出现办案效果问题,群众意见较大;   (8)由本院党组管理的担任领导职务的法官违反规定不认真履行审判监督管理职责,造成严重后果;   (9)违反中央八项规定及其实施细则精神,存在不廉洁问题,且情形较为严重;   (10)其他不称职情形。

Inviato da tu: 18.法官年度考核确定为优秀等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质高,恪守法官职业道德;   (2)精通审判业务,工作能力强;   (3)工作责任心强,敢于担当作为,审判作风好;   (4)圆满完成年度工作任务,审判工作实绩突出;   (5)清正廉洁。   19.法官年度考核确定为称职等次的,应当具备下列条件:   (1)思想政治素质较高,遵守法官职业道德;   (2)熟悉审判业务,工作能力较强;   (3)工作责任心强,工作积极,审判作风较好;   (4)能够完成本职工作,审判工作实绩较好;   (5)廉洁自律。   20.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为基本称职等次:   (1)思想政治素质一般;   (2)能基本遵守法官职业道德,但某些方面存在不足;   (3)审判业务水平一般,工作能力较弱;   (4)责任心一般,工作消极,审判作风方面存在明显不足;   (5)能基本完成本职工作,但办案数量、质量、效率、效果指标得分较低,或者在工作中有较大失误;   (6)能基本做到廉洁自律,但某些方面存在不足。   21.法官有下列情形之一的,年度考核应当确定为不称职等次:   (1)违反政治纪律和政治规矩,思想政治素质较差;   (2)严重违反法官职业道德,造成不良社会影响;   (3)不担任领导职务的法官无正当理由办案数量指标得分未达到本部门全体法官本年度人均办案数量指标得分的50%;   (4)由本院党组管理的担任领导职务的法官无正当理由办案数量未达到相关规定的最低标准;   (5)因故意或重大过失导致所办案件出现证据审查、事实认定、法律适用错误而影响公正司法等严重质量问题,造成恶劣影响;   (6)办案效率达不到规定要求,办案能力明显不胜任;   (7)工作责任心或审判作风差,多次出现办案效果问题,群众意见较大;   (8)由本院党组管理的担任领导职务的法官违反规定不认真履行审判监督管理职责,造成严重后果;   (9)违反中央八项规定及其实施细则精神,存在不廉洁问题,且情形较为严重;   (10)其他不称职情形。

[14] 因工作需要,各高级人民法院可以对前款第(3)、(4)项所列情形进行适当调整。

  法官无正当理由不参加年度考核,经教育后仍然拒绝参加的,按不称职确定考核等次。

  22.部门内案件类型差异较大,或者案件体量、法官岗位较为特殊的部门,可由本院考评委员会研究决定其人均办案数量统计标准。

  除入额院领导外,法官应当明确在一个审判业务部门参加考核。

  23.法官因短期交流、轮岗、借调、公派学习培训,或者经组织安排参加其他工作等原因,需要核减年度办案任务的,由本院法官考评委员会研究决定。入额院领导需要核减年度办案任务的,应当按规定报上一级人民法院审批。

  四、考核的组织实施

  24.平时考核应当合理确定考核周期,一般按照采集考核数据、组织审核评鉴、反馈考核结果等程序进行。

  25.年度考核开展时间为每年年末或者翌年年初,一般按照下列程序进行:

  (1)总结述职。法官按照岗位职责、年度目标任务和有关要求对本人工作进行总结,并在一定范围内述职。

  (2)组织考评。法官考评委员会组织采集考核数据,进行考核评价,并将指标初评得分反馈法官本人及所在部门核对。

  (3)民主测评。对担任本院内设机构领导职务的法官,在一定范围内进行民主测评。根据需要,可以对其他法官进行民主测评。

  (4)了解核实。采取个别谈话、实地调研等方式了解核实法官有关情况。根据需要,听取纪检监察部门意见。

  (5)确定等次。法官考评委员会在各项指标得分基础上,综合考虑平时考核、个人总结以及所在部门意见等情况,提出考核等次建议,报本院党组审定。

  (6)结果公示。对拟定为优秀等次的法官在本院范围内进行公示,公示时间不少于5个工作日。

  (7)结果反馈。将考核结果反馈法官本人及所在部门。

  26.法官年度考核以平时考核为基础,年度考核确定为优秀等次的,应当从当年平时考核结果好等次较多且无一般、较差等次的法官中产生。

  27.法官对本人考核结果有异议的,可以按规定向法官考评委员会申请复核。法官考评委员会应当及时处理,并将复核结果告知申请人。

  28.法官有调任、转任、援派、挂职等情形,病、事假累计超过半年,或者受党纪政务处分等特殊情形的,其考核按照公务员考核有关规定办理。

  29.各级人民法院应当定期通报庭长、副庭长的办案任务完成情况,上级人民法院应当定期通报辖区下一级人民法院入额院领导的办案任务完成情况。

  30.各级人民法院党组应当加强对法官考核工作与其他业务考核工作的统一领导,合理归并考核项目和种类,防止多头考核、重复考核。

  31.各级人民法院纪检监察机构应当加强对法官考核工作的监督,对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等行为的,依照有关规定予以严肃处理。

[15] 32.各级人民法院应当加强考核工作信息化建设,充分运用信息化手段和技术开展法官考核,探索通过办案(办公)平台自动抓取考核数据,提高考核工作质量和效率。

  五、考核结果的运用

  33.由本院党组管理的法官的考核结果,作为其公务员考核结果记入本人公务员年度考核登记表。不属于本院党组管理的法官的审判工作实绩等情况,可以按有关规定向党委组织部门反馈。

  34.法官考核结果作为法官等级升降、法官员额退出、绩效奖金分配等的重要依据。

  35.法官年度考核确定为优秀等次的,其参加法官等级晋升时,在同等条件下优先考虑。法官年度考核确定为称职等次的,可以按相关规定参加法官等级晋升。法官年度考核确定为不称职、基本称职等次或者参加年度考核不确定等次的,本考核年度不计算为法官等级晋升的任职年限。

  36.法官年度考核确定为不称职等次,或者连续两年确定为基本称职等次的,应当退出员额。

  不属于本院党组管理的法官,具有本意见第21条第一款情形之一的,应当退出员额。

  37.法官年度考核确定为优秀、称职等次的,享受当年度奖励性绩效考核奖金。法官年度考核确定为基本称职、不称职等次或者参加年度考核不确定等次的,不享受当年度奖励性绩效考核奖金。

  六、附则

  38.各高级人民法院可以根据本意见,结合本地实际制定法官考核具体实施办法,并指导辖区内法院开展法官考核工作。

  39.本意见由最高人民法院政治部负责解释。

  40.本意见自2022年1月1日起施行,此前有关法官考核的规定与本意见不一致的,按照本意见执行。本意见未作规定的,适用公务员考核的相关规定。

  附件:案件权重系数设置指引

案件权重系数设置指引

  为科学合理测算法官实际办案工作量,实现不同业务条线、不同岗位法官办案工作的可量化、可评价,按照“科学、简便、可行”的原则,制定本指引。

  一、人民法院在设置案件权重系数时,可以区分案件特点分别设置固定系数和浮动系数。固定系数与浮动系数之和为案件最终权重系数。

  二、固定系数是根据案件普遍性特点设置的办案工作量基础系数,一般包括案件类型、审判程序、审级,以及审判团队配置等。各系数相乘得出固定系数分值。

[16]   三、确定案件类型权重系数时,一般按照刑事、民事、行政、国家赔偿、执行、其他类型案件等分类进行设置。其他类型案件可以进一步分为速裁案件、破产案件、减刑假释案件、司法救助案件、国际区际司法协助案件、特别程序案件等。有条件的人民法院还可以根据案由等进一步细化案件类型权重系数。

  四、确定审判程序权重系数时,一般按照一审简易程序、一审普通程序、二审程序、再审程序、其他程序等分类进行设置。有条件的人民法院可以根据审判实际情况进一步细化审判程序权重系数。

  五、确定审级权重系数时,一般按照基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院等分类进行设置,原则上审级越高,审级权重系数越大。

  六、确定审判团队配置权重系数时,一般考虑法官助理和书记员的人数、个人贡献度等因素。

  七、浮动系数是根据案件性质、流程等特殊性设置的动态系数,可以根据案件审理情况累加适用。

  八、确定浮动系数时,一般考虑系列案件、疑难复杂案件、重大敏感案件、当事人人数众多案件、涉外案件、审判委员会讨论案件、专业法官会议讨论案件,以及鉴定、评估、审计、保全、公告、发送司法建议等因素进行设置。

  九、刑事案件浮动系数还可以考虑刑事附带民事诉讼、涉众型犯罪案件、判处死刑的案件等因素。

  十、民事案件浮动系数还可以考虑先予执行、反诉等因素。

  十一、行政案件浮动系数还可以考虑附带提起行政赔偿、规范性文件附带审查、复议双被告等因素。

  十二、国家赔偿案件浮动系数还可以考虑调卷审查、组织质证、征求意见、赔偿委员会讨论、舆情处置、案件协调、刑事善后、困难帮扶、回归社会等因素。

  十三、执行案件浮动系数还可以考虑异地执行、搜查、拍卖变卖被执行财产、强制腾退房屋或土地、拘留、罚款、限制出境、限制消费、纳入失信名单、移送涉嫌犯罪的有关人员等因素。

  十四、涉未成年人案件浮动系数还可以考虑社会调查、社会观护、心理疏导、法庭教育、回访帮教等因素。

  十五、司法救助案件浮动系数还可以考虑组织听证、入户调查、邻里访问、司法救助委员会讨论、联动救助等因素。

  十六、合议庭成员审理案件的权重系数比重根据其在合议庭审理中的贡献度决定。其中,承办法官审理案件的权重系数按照本指引确定的标准计算,担任审判长的非承办法官以及合议庭其他成员审理案件的权重系数可以按照承办法官的权重系数的一定比例进行设置。

  十七、本指引之外其他能够反映法官办案工作量的因素,也可以计入案件权重系数标准。

  十八、各高级人民法院可以参照本指引,结合本地实际设置本辖区案件权重系数,并根据考核情况,适时进行调整。

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Dove sta andando la giustizia europea  (e quella italiana)?

In evidenza

Introduzione

Nei giorni scorsi ho avuto l’onore di  partecipare  in qualità di relatore[1] ad un interessante convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – sezione decentrata di Milano, su “La mediazione e il ruolo del magistrato”[2].

Mi permetto di fare qui alcuni approfondimenti che possano essere forse di  interesse per coloro che non hanno avuto la possibilità di presenziare a quel convegno.

Le considerazioni che ho espresso in sede seminariale e che seguono sono state fondate ovviamente sulle norme, sui documenti dell’Unione Europea[3] e sui dati ricavabili dal WJP Rule of Law Index 2023[4].

  1. I dati della Giustizia in Europa nel 2021 e l’Italia

In prima battuta pare utile  evidenziare i dati che riguardarono la giustizia nei paesi UE nel 2021: sono gli ultimi che abbiamo, quelli del Quadro di valutazione della giustizia del 2023[5].

Nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 33.793.708 cause civili, commerciali, amministrative e altre[6].

In media 12,97  cittadini su 100 hanno depositato una nuova causa.

La cifra reale però non la conosciamo perché mancano all’appello i dati tre paesi: Germania, Irlanda e Portogallo.

Le cause non civili e commerciali sopravvenute sono state 25.830.718[7] .

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti non penali)Numero di procedimenti
1. Danimarca2.710.5131. Polonia10.726.163
2. Austria3.087.0402. Italia3.258.218
3. Slovenia616.7483. Austria3.087.040
4. Polonia10.726.1634. Danimarca2.710.513
5. Croazia1.055.6355. Spagna2.706.755
6. Estonia320.2176. Francia1.484.223
7. Lettonia342.9277. Romania1.372.328
8. Slovacchia795.3538. Olanda1.120.108
9. Ungheria640.8469. Croazia1.055.635
10. Finlandia498.23910. Belgio1.021.805
11. Belgio1.021.80511. Repubblica Ceca924.946
12. Repubblica Ceca924.94612. Slovacchia795.353
13. Romania1.372.32813. Ungheria640.846
14. Lituania183.91914. Slovenia616.748
15. Olanda1.120.10815. Finlandia498.239
16. Spagna2.706.75516. Bulgaria358.065
17. Italia3.258.21817. Lettonia342.927
18. Bulgaria358.06518. Estonia320.217
19. Svezia282.61219. Svezia282.612
20. Cipro32.34920. Grecia229.798
21. Francia1.484.22321. Lituania183.919
22. Malta12.11522. Cipro32.349
23. Grecia229.79823. Lussemburgo12.786
24. Lussemburgo12.78624. Malta12.115

Se teniamo conto della popolazione l’Italia si posiziona al diciassettesimo posto; in senso assoluto al secondo.

Sempre nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 9.635.974 procedimenti civili e commerciali[8].

Le cause civili e commerciali costituiscono il 28,51% di tutte le cause non penali di primo grado.

In media 2,12 cittadini su 100 hanno depositato cause civili e commerciali.

Anche in questo caso non conosciamo i dati effettivi perché mancano i dati tre paesi[9].

L’Irlanda in particolare non ha rilasciato alcun dato in relazione né al totale dei procedimenti sopravvenuti non penali né con riferimento ai civili e commerciali.

Anche in questo caso la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti civili e commerciali)Numero di procedimenti
1. Romania1.275.6851. Spagna1.377.121
2. Belgio719.9082. Italia1.362.528
3. Croazia138.0453. Romania1.275.685
4. Lituania91.9594. Germania1.167.720
5. Repubblica Ceca325.8335. Francia1.161.566
6. Spagna1.377.1216. Polonia957.693
7. Portogallo267.5437. Belgio719.908
8. Polonia957.6938. Repubblica Ceca325.833
9. Italia1.362.5289. Portogallo267.543
10. Slovacchia103.50510. Grecia146.235
11. Francia1.161.56611. Croazia138.045
12. Lettonia33.91112. Ungheria126.227
13.  Slovenia29.98313. Olanda122.512
14. Malta7.90114. Slovacchia103.505
15. Germania146.23515. Lituania91.959
16. Grecia1.167.72016. Austria80.299
17. Estonia126.22717. Svezia62.803
18. Ungheria17.27318. Danimarca40.980
19. Lussemburgo7.67219. Slovenia33.911
20. Austria80.29920. Lettonia29.983
21.  Danimarca40.98021. Estonia17.273
22. Olanda122.51222. Finlandia11.072
23. Svezia62.80323. Malta7.901
24.Finlandia11.07224.Lussemburgo7.672
Totali9.635.974 9.635.974

In relazione alla popolazione ci trovavamo al nono posto, in senso assoluto sempre al secondo.

Come si nota anche Belgio e Francia e Spagna hanno qualche problema a ruolo: nel seguito di questa nota diremo come sono, da ultimo, corsi ai ripari.

Ancora nel 2021 nei paesi UE sono state depositati in primo grado 1.809.041 nuovi procedimenti amministrativi.

Per cause amministrative la UE intende le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali.

In media 0,38 cittadini su 100 ha depositato una nuova causa amministrativa.

La cifra reale però non la conosciamo perché in Danimarca ed Irlanda i procedimenti amministrativi non sono divisi dagli altri.

Ancora in questa ipotesi la litigiosità dei cittadini può essere considerata in relazione alla popolazione ed in senso assoluto (vedi tabella).

Classifica in relazione alla popolazione (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimentiClassifica in senso assoluto (procedimenti sopravvenuti amministrativi)Numero di procedimenti
NazioniSopravvenuti AmministrativiNazioniSopravvenuti amministrativi
Svezia188.408Germania583.860
Germania583.860Francia193.594
Grecia62.672Spagna189.948
Austria53.532Svezia188.408
Lituania16.720Olanda87.508
Olanda87.508Romania77.314
Cipro6.221Polonia76.615
Spagna189.948Grecia62.672
Romania77.314Italia59.240
Finlandia55.360Finlandia55.360
Bulgaria27.543Austria53.532
Croazia16.241Portogallo30.870
Francia193.594Bulgaria27.543
Portogallo30.870Belgio23.222
Polonia76.615Ungheria19.420
Belgio23.222Lettonia18.739
Ungheria19.420Lituania16.720
Estonia2.657Croazia16.241
Lussemburgo1.279Repubblica Ceca10.511
Italia59.240Cipro6.221
Lettonia18.739Slovacchia5.448
Repubblica Ceca10.511Estonia2.657
Slovacchia5.448Slovenia2.119
Slovenia2.119Lussemburgo1.279
Malta0Malta0
DanimarcaNAPDanimarcaNAP
IrlandaNAPIrlandaNAP
Totale1.809.041Totale1.809.041

In relazione alla popolazione eravamo dunque al ventesimo posto, in senso assoluto al nono.

Dalla tabella che segue si può inoltre ricavare con maggiore evidenza che non è solo il contenzioso civile e commerciale a costituire un problema e che forse andrebbe rivisto, seppure con tutte le cautele di questo mondo, il principio per cui la mediazione debba investire solo diritti disponibili.

NazioniTutti sopravvenuti non cecTutti i sopravvenutiTutti i cecTutti gli amministrativiPercentuale cec/totali sopravvenutiPercentuale sopravvenuto non cec/totale sopravvenutoPercentuale amministrativo /totale sopravvenutiPercentuale amministrativo/ sopravvenuti non cec
Austria3.006.7413.087.04080.29953.5322,60%97,40%1,73%1,78%
Belgio301.8971.021.805719.90823.22270,45%29,55%2,27%7,69%
BulgariaNA358.065NA27.543NANA7,69%NA
CiproNA32.349NA6.221NANA19,23NA
Croazia917.5901.055.635138.04516.24113,08%86,92%1,54%1,77%
Danimarca2.669.5332.710.51340.980NAP1,51%98,49%NAPNAP
Estonia302.944320.21717.2732.6575,39%94,61%0,83%0,88%
Finlandia487.167498.23911.07255.3602,22%99,58%11,11%11,36%
Francia322.6571.484.2231.161.566193.59478,26%21,74%13,04%60%
GermaniaNANA1.167.720583.860NANANANA
Grecia83.563229.798146.23562.67263,64%36,36%27,27%75,00%
IrlandaNANANANAPNANANAPNAP
Italia1.895.6903.258.2181.362.52859.24041,82%58,18%1,82%3,12%
Lettonia312.944342.92729.98318.7398,74%91,26%5,46%5,99%
Lituania91.960183.91991.95916.72050%50%9,09%18,18%
Lussemburgo5.11412.7867.6721.27960%40%10%25%
Malta4.21412.1157.901065,22%34,78%0%0%
Olanda997.5961.120.108122.51287.50810,94%89,06%7,81%8,77%
Polonia9.768.47010.726.163957.69376.6158,93%91,07%0,71%0,78%
Portogallo00267.54330.8700NANANA
Repubblica Ceca599.113924.946325.83310.51135,23%64,77%1,14%1,75%
Romania96.6431.372.3281.275.68577.31492,96%7,04%5,63%80%
Slovacchia691.848795.353103.5055.44813,01%86,99%0,68%0,79%
Slovenia582.837616.74833.9112.1195,50%94,50%0,34%0,36%
Spagna1.329.6342.706.7551.377.121189.94850,88%49,12%7,01%14,29%
Svezia219.809282.61262.803188.40822,22%77,78%66,67%85,71%
Ungheria514.619640.846126.22719.42019,70%80,30%3,03%3,77%
Totale25.202.58333.793.7089.635.9741.809.04132,8367,25%8,87%19,38%

L’idea di considerare suscettibile di mediazione solo i diritti per cui sia possibile una transazione appartiene ad un mondo arcaico nel quale di sicuro non esisteva l’attuale carico giudiziario.

In Italia, ad esempio, il problema più evidente riguarda le cause nuove che non sono né civili e commerciali né amministrative.

Il Quadro di valutazione della giustizia 2023 si chiede poi quale sia stata la produttività dei giudici di primo grado dal  2012 al 2021 con riferimento alle cause nuove non penali.

Nazioni2012201920202021
Austria99,6%100,4%99,7%99,8%
BelgioNA100,8%98,1%104,5%
Bulgaria98,9%99,1%100,9%101,2%
Cipro87,0%97,9%88,3%81,3%
Croazia102,0%92,8%103,6%97,3%
Danimarca101,1%100,6%100,8%100,3%
Estonia111,4%100,0%101,3%99,0%
Finlandia94,8%94,8%105,1%102,3%
Francia100,2%99,4%93,6%105,3%
GermaniaNANANANA
GreciaNA75,4%62,0%NA
IrlandaNA75,4%62,0%NA
Italia108,4%103,3%102,6%106,8%
Lettonia112,4%100,0%99,0%100,2%
Lituania100,5%101,2%96,7%101,1%
LussemburgoNA92,6%95,2%99,1%
MaltaNA75,4%62,0%NA
Olanda98,8%99,6%98,5%103,5%
Polonia100,6%90,2%104,3%101,7%
Portogallo96,0%NANANA
Repubblica Ceca113,7%100,8%98,2%102,6%
Romania95,7%100,2%96,7%102,4%
Slovacchia90,9%91,1%113,0%100,3%
Slovenia105,6%101,8%98,9%102,1%
SpagnaNA93,6%89,8%101,7%
Svezia101,7%100,4%102,2%103,4%
Ungheria104,2%100,7%98,3%103,7%
Media101,18%95,50%94,83%100,89%

Rispetto al 2012 la media dei paesi europei statuisce che sono stati persi nel 2021 0,29 punti percentuali di produttività dei giudici.

L’Italia rispetto al 2012 ha perso l’1,6% di produttività dei giudici.

Nel 2019 e nel 2020, in media, la produttività dei giudici non ha coperto i sopravvenuti. Il pendente, sempre in media, viene appena sfiorato (0,89%) nel 2021.

Ci sono quattro paesi (Cipro, Croazia, Estonia, Lussemburgo) che nel 2021 non hanno effettivamente coperto il sopravvenuto.

I paesi con giudici più virtuosi nel 2021 sono stati Italia, Francia e Belgio; quelli con giudici meno virtuosi  Cipro, Croazia ed Estonia.

Stesso attenzione possiamo riservare alle nuove cause civili e commerciali.

Nazioni2012201920202021
Austria100,6%100,4%99,8%103,7%
BelgioNA100,8%98,8%105,7%
BulgariaNANANANA
CiproNANANANA
Croazia95,0%87,5%85,0%80,6%
Danimarca109,0%91,8%111,1%97,6%
Estonia112,5%94,2%99,8%100,0%
Finlandia103,2%99,9%93,6%100,3%
Francia99,2%99,7%92,9%107,2%
Germania100,4%98,9%98,1%105,1%
Grecia57,7%86,2%NA82,4%
IrlandaNA63,0%60,3%NA
Italia131,3%104,5%104,0%109,1%
Lettonia117,7%102,1%96,1%102,7%
Lituania100,5%101,3%93,9%101,2%
Lussemburgo172,8%88,0%92,5%99,0%
Malta113,8%91,8%90,5%78,1%
OlandaNA100,2%99,7%NA
Polonia88,5%99,3%105,3%103,3%
Portogallo97,7%105,0%97,8%102,2%
Repubblica Ceca98,8%101,4%98,0%103,5%
Romania99,0%100,4%100,1%102,4%
Slovacchia81,6%109,9%99,7%104,2%
Slovenia101,5%109,4%100,5%107,2%
Spagna99,6%94,0%86,3%102,4%
Svezia98,8%97,5%102,8%102,7%
Ungheria105,1%104,4%100,2%105,5%
Media103,83%97,26%96,12%100,27%

I paesi con giudici meno virtuosi sono stati Malta, Croazia e Grecia; quelli più virtuosi Italia, Slovenia e Francia.

Non conosciamo però i dati di Bulgaria, Cipro, Irlanda e Olanda

In 10 anni si sono persi in produttività, se si guarda alla media, 3,56 punti  percentuali.

In Italia il crollo percentuale è stato vistoso (-22,2 punti), anche se rimaniamo su buone percentuali.

Infine, vediamo l’evoluzione della percentuale con riferimento ai sopravvenuti amministrativi

 Nazioni2012201920202021
AustriaNAP110,7%126,0%125,2%
BelgioNA111,8%108,5%131,1%
Bulgaria92,1%98,6%100,1%100,1%
Cipro74,0%169,8%83,8%45,9%
Croazia41,1%108,8%106,9%101,8%
DanimarcaNAPNANAPNAP
Estonia105,5%94,3%92,5%89,6%
Finlandia101,0%99,8%98,7%101,7%
Francia106,7%96,5%95,2%96,6%
Germania101,7%109,0%110,0%109,9%
Grecia143,2%NA162,8%129,7%
IrlandaNAPNAPNANA
Italia279,8%131,1%136,4%124,6%
Lettonia130,5%105,3%107,0%92,5%
Lituania98,1%104,6%97,5%98,0%
Lussemburgo69,8%75,2%87,4%92,3%
Malta40,2%120,8%106,2%69,5%
Olanda97,5%93,7%86,3%108,1%
Polonia99,6%98,6%95,0%92,8%
PortogalloNA106,2%126,1%106,8%
Repubblica CecaNAP107,2%112,6%118,9%
Romania78,1%100,3%48,4%105,2%
Slovacchia47,2%81,4%86,8%80,1%
Slovenia110,0%88,9%106,7%94,7%
Spagna123,7%92,2%99,5%98,5%
Svezia104,8%101,7%102,3%103,4%
Ungheria108,0%102,5%89,3%107,8%
Media102,50%104,54%102,88%100,99

La cosa che preoccupa  chi scrive è che ben in undici paesi[10] i giudici non riescono a smaltire nemmeno i nuovi procedimenti.

Non conosciamo i dati di Irlanda e Danimarca  perché non registrano i procedimenti amministrativi divisi dagli altri.

Mi sono soffermato sui procedimenti nuovi perché sono quelli che ci danno il termometro di quelle che saranno le nuove sfide. Potrei dilungarmi anche sui procedimenti pendenti iniziali e finali, ma sarò più breve.

Reco solo qualche dato numerico.

Nel 2021 in EU erano presenti sul ruolo di primo grado tra procedimenti pendenti e sopravvenuti 46.933.081 cause.

I giudici europei sono stati efficienti, nonostante quello che abbiamo detto prima, perché ne hanno definito 33.185.750 (70,70%).

Sono rimasti pendenti però, a fine anno, 13.747.331 controversie.

I giudici togati in Europa nel 2021 erano 84.770.

Per la matematica i giudici hanno iniziato il 2022 con uno zainetto di 162,17 procedimenti pregressi sulle spalle.

Nella realtà ci sono nella UE zainetti molto più leggeri e più pesanti.

NazioniPopolazione 2021Totali non penali rimanenti su ruolo a fine 2021Numero dei giudici nel 2021Zainetto dei giudici all’inizio del 2022Avvocati nel 2021Giudici + avvocati 2021Ipotetico Zainetto finalePosizione mondiale per giustizia civile nel 2023 (WJP)Causa non penale di primo grado (giorni)
Belgio11.611.419NA1.67219.22820.900NA15NA
Germania83.408.554NA21.018165.899186.917NA4NA
Irlanda4.986.526NA164NANANA17NA
Olanda17.501.695NA2.64218.09620.738NA376
Portogallo10.290.103NA2.00633.73035.736NA32NA
Lussemburgo639.3205.869227263.2163.4431,7010158
Bulgaria6.885.86795.2452.2104313.69515.9055,986591
Lituania2.786.65033.072713462.2592.97211,12865
Cipro1.244.18780.700177476.0196.19613,0240947
Ungheria9.709.786130.9072.7184811.64214.3609,11105159
Lettonia1.873.91828.053545511.3491.89414,812330
Svezia10.467.09791.0011.245736.4477.69211,835117
Estonia1.328.70124.4612351041.0721.30718,71727
Grecia10.445.364417.1463.92710642.29346.2209,0250664
Finlandia5.535.992131.5351.1571144.1635.32024,72688
Slovenia2.119.409101.6708641182.5223.38630,022754
Slovacchia5.447.621184.6631.3891336.4827.87123,466483
Romania19.328.560622.5384.65813423.65828.31621,9935160
Repubblica Ceca10.510.750419.7372.98514112.38115.36627,3221159
Croazia4.060.135345.1931.7212005.2456.96649,5558120
Austria8.922.081511.5832.3732166.8349.20755,561661
Francia64.531.4431.772.2277.22724567.56474.79123,7022440
Malta526.74712.896472741.3431.3909,2848350
Polonia38.307.7253.276.1159.88333159.98969.87246,8945107
Danimarca5.854.240134.2443863487.0427.42818,07217
Spagna47.486.9341.960.5455.413362144.787150.20013,0530265
Italia59.240.3293.367.9317.168470230.800237.96814,1552381
Totale/media445.051.15313.747.33184.770165 (media)897.755982.36120,59/200,8

L’Italia possiede lo zainetto più pesante tra i 27 paesi UE.

Peraltro, la UE non distingue tra giudici penali e giudici civili, non tiene conto dei giudici onorari e dunque la stima non può che essere approssimativa.

Ma c’è chi stima  in Italia soltanto mille  giudici civili .

Se così fosse lo zainetto del 2021 sarebbe stato molto più pesante di quello rappresentato in tabella (470 pratiche): del resto la nostra giustizia civile è nel 2023 al 52° posto su 141 paesi.

E pensare che sarebbe bastato che gli operatori di giustizia del nostro paese (237.968 nel 2021) si fossero unti e avessero conferito in ADR 14,15 pratiche per risollevare la giustizia, almeno quella di primo grado.

Ed in altri stati la situazione avrebbe potuto essere anche migliore.

NazioniCause da devolvere non penaliMediazioni non penali per mediatoreCause cec da devolvereMediazioni cec per mediatoreCause amministrative da devolvereMediazioni amministrative per mediatoreAltre cause Da devolvereMediazioni altre cause
Austria55,56274,163,7318,225,0725,0346,75230,70
BelgioNANANANA0,592,83NANA
Bulgaria5,9833,23NANA0,432,39NANA
Cipro13,02183,40NANA1,7524,61NANA
Croazia49,55512,9128,91299,201,1411,8419,50201,86
Danimarca18,072.532,904,07570,84NAPNANANA
Estonia18,71138,985,0837,751,239,1112,4092,11
Finlandia24,7293,751,043,933,0711,6320,6278,18
Francia23,70419,76020,82368,782,6847,410,203,56
GermaniaNANA3,8194,983,6290,18NANA
Grecia9,02151,526,21104,201,7515,361,0719,23
IrlandaNANANANANAPNANANA
Italia14,15141,138,5985,750,383,745,1851,64
Lettonia14,81561,069,63364,661,7365,583,45130,82
Lituania11,1253,349,2644,401,999,52-0,12-0,59
Lussemburgo1,7040,470,9522,570,409,490,358,4
Malta9,2895,528,8290,850,383,900,070,77
OlandaNANANANANANANANA
Polonia46,89534,0012,19138,870,637,1434,07387,98
PortogalloNANA5,06135,691,6150,69NANA
Repubblica Ceca27,323.781,418,581.187,900,5576,7918,182.516,7
Romania21,9958,6518,6549,762,596,900,741,98
Slovacchia23,4699,607,2930,960,833,5215,3465,11
Slovenia30,02395,608,71114,791,2816,9220,03263,87
Spagna13,05791,188,63523,691,2870,153,13189,67
Svezia11,83281,733,9794,596,57156,521,2930,62
Ungheria9,11113,733,8347,830,627,774,6658,12
  • 2 . I numeri  della giustizia italiana e alcuni spunti normativi che arrivano dalla riforma Cartabia

Il ruolo di primo grado non penale ha visto in Italia 6.871.878 di procedimenti, mentre quello civile e commerciale 3.613.659 (ovvero il 52,59% del totale).

Sono rimasti su ruolo non penale 3.396.840 procedimenti di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).

I magistrati hanno invece definito 3.475.038 procedimenti non penali (il 50,56%) di cui 1.567.381 civili e commerciali.

Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto).

Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2,379 giorni).

Gli accordi in mediazione nel 2021 (20.644) sono stati lo 0,57% del totale transitato sul ruolo di primo grado civile e commerciale (3.613.659) e l’1% di quanto rimasto di civile e commerciale a ruolo a fine anno.

Continuiamo ad avere il numero dei giudici togati (7.108) del 1914 quando le cause erano un milione e mezzo complessivamente.

Gli avvocati stanno diminuendo: nel 2021 erano 230.445

Siamo al 22° posto (con 23 punti) su 27 paesi (dato 2022) per la promozione e gli incentivi all’ADR (il primo paese, la Polonia, ha 65 punti) e poi vedremo le ragioni.

In questo momento stiamo parlando di ridurre semplicemente l’arretrato del 2019: “- ridurre entro dicembre 2024 l’arretrato civile 2019. Il PNRR richiede, entro dicembre 2024, la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di tre anni nel 2019 (337.740) presso i Tribunali ordinari civili, nonché la riduzione del 95% del numero di  cause pendenti da più di due anni nel 2019 (98.371) presso le Corti di Appello civili. A  riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era rispettivamente,  del 81,3% per i Tribunali e del 94,4% per le Corti di Appello.”[11]

Teniamo poi conto di alcuni articoli di cui la riforma Cartabia e i successivi decreti ci hanno investito, norme che a mio modo di vedere potrebbero essere “profetiche”  alla luce di quello che sta succedendo in Europa.

In primo luogo, l’art. 42 del decreto  legislativo n. 149 del 2022, secondo cui “Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

La mediazione come condizione di procedibilità è dunque tornata sperimentale.

Il regolamento sul credito di imposta fa eco  all’art. 42 con gli articoli 16[12] e 17[13].

il Ministero proseguirà l’attività di monitoraggio statistico solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Anche se dovesse cadere la condizione di procedibilità preventiva resterebbe comunque attivo il monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, monitoraggio che riguarda i provvedimenti del giudice.

Il legislatore riconosce comunque valore alla mediazione demandata (e alla conciliazione) del giudice dovendo dipendere anche dalla stessa la progressione di carriera.

Vi è poi da considerare, a mio giudizio, l’art. 5 del d.lgs. 151/22[14]  sull’ufficio del processo che al punto g)  indica il “ supporto  per  l’attuazione   dei   progetti  organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione.”

È facile che possano nascere o proseguire in Italia, con l’andar del tempo, progetti pilota di carattere processuale per “abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione” anche con la figura del giudice mediatore.

Nei paesi UE, come vedremo, non si parla più di progetti pilota da tempo: la mediazione del giudice mediatore è prevista dalla legge unitamente alla mediazione demandata e si sta diffondendo anche intorno a noi.

Ricordo inoltre che nel 1983 negli Stati Uniti i giudici si impossessarono di un’istruttoria che era diventata inconcludente e costosa ed oggi il fenomeno sembra ripresentarsi in Europa nel momento in cui si pensa a Camere di composizione amichevole o di udienze di amichevole composizione.

Sono affermazioni le mie, che vengono criticate perché si dice che, se in Italia si è deflazionato solo lo 0,57% è solo colpa di un modello, quello del primo incontro, con cui non si poteva mediare.

Considerazione che assolutamente condivido (anche se in passato non l’ho sentite pronunciare, in verità, con la stessa forza), tuttavia la politica di mediazione non ha mai capito granché e di certo non fa bilanci sulla qualità sociali delle interazioni dopo l’avvento della mediazione (cosa di cui invece dovrebbe tenere conto).

Per i politici contano solo i numeri ed è per questo che la mediazione è tornata un fenomeno da verificare.

Ci si chiede cosa potrebbe succedere se venisse eliminata la condizione di procedibilità preventiva e restasse in piedi la demandata obbligatoria: certo gli organismi attuali chiuderebbero e finirebbe la stagione della mediazione amministrata (nata solo perché le Camere di Commercio avevano un’articolazione territoriale: almeno questa è la scusa ufficiale). Come risolvere una situazione di questo tipo in cui spariscono gli organismi? La Francia ci ha già pensato con la predisposizione di panel di corte di appello che appunto si occupano della demandata su ordine del giudice.

Non è un mistero che l’Italia guardi alla Francia come la Francia guarda al Canada in tema di giustizia partecipativa e dunque si potrebbero aprire nuovi scenari; del resto, ai nuovi organismi ed enti di formazione è stata richiesta dal decreto ministeriale 150/23 un’organizzazione per stare in piedi (almeno) per i cinque anni fatidici[15].

La mediazione preventiva è in realtà affidata al prossimo correttivo: se verranno eliminate le storture (che sono incomprensibilmente svariate: non c’è articolo che non dia problemi applicativi, sembra quasi che qualcuno abbia fatto certe modifiche di proposito) forse cambierà anche il destino della deflazione del contenzioso, ma ci vuole un ampliamento delle materie o il coraggio della Grecia che destina alla mediazione dal 2020 tutte le controversie sopra i 30 mila euro[16].

  • 3. La situazione europea

Quanto al peso dello zainetto dopo di noi si posizionava la Spagna (362 pratiche a giudice).

Sono diversi anni che deve essere approvata una legge di riforma dei mezzi di composizione amichevole. È del 12 marzo 2024 la notizia che il progetto[17] è stato approvato anche dall’attuale governo[18]. Sono servite dunque anche le ultime sollecitazioni al proposito di Gemme.

Verranno introdotti nuovi meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (MASC)[19] come condizioni di procedibilità[20] per migliorare la negoziazione e trovare soluzioni negoziate alle controversie senza ricorrere al tribunale. Si punterà inoltre sul processo telematico. Anche la Spagna, come l’Italia e la Grecia richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato in ciascuno di questi strumenti.

Il 5° comma dell’art. 19[21] potrebbe avere presto questo tenore: “5. In qualsiasi momento del procedimento… il cancelliere potrà proporre alle parti la possibilità di devolvere il litigio a mediazione o a un altro mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, purché ritenga, mediante una risoluzione motivata, che sussistano circostanze che rendono possibile una soluzione del conflitto in tale ambito. La devoluzione richiederà il consenso delle parti, che potranno chiedere congiuntamente la sospensione del procedimento[22]

Il nuovo art. 414[23] del Codice di rito al comma primo (in fine) potrebbe assumere questo dettato: “In considerazione dell’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, esortandole a partecipare a una sessione informativa.[24]” Ciò è in perfetta linea con quanto richiesto dall’Unione Europea.

La Danimarca possedeva nel 2023 la seconda giustizia civile al mondo (viene dopo la Norvegia che ha la prima): in questo paese un primo grado non penale nel 2021 durava 17 giorni e dunque non credo che si siano particolarmente preoccupati per il carico giudiziario.

La Polonia aveva un carico giudiziario non indifferente, ma era anche al primo posto in Europa nel 2022 con 65 punti per la promozione della mediazione e dunque il governo si era mosso per far fronte alla situazione. Vedremo i risultati.

Chi si sta attrezzando oggi in modo deciso, come vedremo, è la Francia, insieme al Belgio di cui peraltro si conoscono pochi dati numerici.

Si deve aggiungere qui che la UE valuta la promozione e l’uso della mediazione in base a 17 requisiti che valgono un punto in 4 settori fondamentali (consumo, civile e commerciale, amministrativo e lavoro).

L’Italia nel 2022 aveva 23 punti ed era al 22°posto; la Polonia, come abbiamo accennato, che era prima ne aveva 65 (su 68 disponibili).

Noi non possediamo una mediazione del lavoro né una mediazione amministrativa, la mediazione penale si sta affacciando (forse, se ci saranno abbastanza centri di giustizia riparativa e soprattutto mediatori penali).

Inoltre, non rispettiamo che alcuni dei 17 requisiti nelle materie che prendiamo in considerazione: consumo e mediazione civile e commerciale, come risulta dalla tabella che segue.

Requisiti richiesti dalla UEAttuazione dell’Italia
L’accordo raggiunto dalle parti diventa esecutivo per mano del giudice;Nì (solo per le volontarie e transfrontaliere)
Rimborso totale o parziale delle spese di giudizio, comprese le imposte di bollo, se ADR riuscitoNì (abbiamo solo un credito di imposta)
Sito web che fornisce informazioni sull’ADR;No
Campagne pubblicitarie sui media;No
Brochure per il pubblico generale;No
Predisposizione da parte del tribunale di specifiche sessioni informative in materia ADR su richiestaNo
Coordinatore di corte ADR/mediazione;No
Assenza dell’obbligo del difensore per le procedure ADR;No
Il giudice può fungere da mediatore;No
Utilizzo di tecnologie (applicazioni di intelligenza artificiale, chat bot) per facilitare la presentazione e la risoluzione delle controversie;No
Pubblicazione delle valutazioni sull’utilizzo dell’ADR;
Pubblicazione di statistiche sull’utilizzo degli ADR;
copertura parziale o totale mediante patrocinio a spese dello Stato delle spese ADR sostenute
Possibilità di avviare un procedimento/presentare un reclamo e presentare prove documentali online;
Le parti possono essere informate dell’avvio e delle diverse fasi del procedimento per via elettronica;
Possibilità di pagamento online delle tariffe applicabili;

In sostanza la mediazione come condizione di procedibilità potrebbe essere vista dalla UE come contraria all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE[26]; fare tante mediazioni obbligatorie come in Italia non è dunque un titolo di merito per la UE (anche se per l’Italia è ritenuto all’estero un male inevitabile).

È vero che il considerando 14 della Direttiva 52/08 recita che  “dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.”, ma non viene in gioco a nostro favore, perché diversamente la UE non continuerebbe a richiamare l’attenzione da alcuni anni su una possibile violazione della Carta dei diritti fondamentali.

Opinione non negativa della mediazione preventiva obbligatoria  hanno ovviamente la Corte di Giustizia europea e la Corte dei diritti dell’uomo, ma è la politica che decide la sorte degli stati e questo non bisogna mai dimenticarlo.

Una valutazione negativa invece non viene affermata dalla UE in relazione alla mediazione demandata obbligatoria per le parti, né della mediazione del giudice che è anzi uno dei requisiti di merito per un paese.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle  questioni oggetto della controversia”.

L’art.  3[27] della Direttiva 52/08 stabilisce:

  1. Che la mediazione è istituto indipendente dalla denominazione,
  2. Che la mediazione può essere suggerita od ordinata da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario,
  3. Che il mediatore è qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Lo stesso legislatore europeo (peraltro dopo essersi consultato con gli esperti dell’UNCITRAL) ha dunque preparato il terreno – ormai ben 15 anni orsono – perché il giudice si occupi di mediazione.

Giudici belgi, francesi e tedeschi si sono preparati e nel 2019 il CEPEJ, sulla scorta dei programmi utilizzati da loro, ci ha spiegato che dosa devono sapere e saper fare i giudici ed i pubblici ministeri per poter effettuare degli invii appropriati: “I giudici dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. L’informativa dovrebbe riguardare la mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.”[28]

Il giudice dovrebbe essere insomma un esperto di mediazione in ogni campo.

Peraltro, la legislazione degli stati più avanzati punta molto sulla  funzione pacificatrice del giudice.

Dal 1976 il Codice di rito francese ritiene all’art. 21 che riconciliare le parti rientri nella missione del giudice[29].

Nel 2018 il Codice di procedura civile del Belgio ha sancito poi due principi importantissimi: 1) Il giudice privilegia in tutte le fasi del procedimento un metodo di risoluzione amichevole delle controversie (art. 730/1)[30], 2) 1 Fa parte della missione del giudice la conciliazione delle parti (art. 731)[31].

L’art. 278 del C.p.c. tedesco così esordisce: “Il tribunale dovrebbe garantire una soluzione amichevole della lite o dei singoli punti controversi in ogni situazione del procedimento[32].

Questo filone di pensiero non è nato recentemente.

Già Martino Chladenio nel 1768 scriveva che “È dovere del giudice quello di persuadere le parti alla concordia”.

E non mi soffermo qui, perché non è la sede, su tutte le figure di magistrato pacificatore che si sono succedute nella storia da almeno un paio di millenni a questa parte: quelli che considerano solo la funzione giudicante del giudice dovrebbero fare un ripasso sui libri di storia della risoluzione del conflitto.

Siamo tutti d’accordo oggi sul fatto che la conciliazione sia concetto differente dalla mediazione (nel passato non era però così netta la distinzione), ma credo che si possa concordare anche  sul fatto che la composizione amichevole  sia diversa da una sentenza.

Il giudice mediatore è oggi una realtà in ben 14 stati dell’Unione Europea.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaXXNon giudice
BelgioXXGiudice/non giudice
BulgariaXXNon giudice
CiproXXNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaXXGiudice/Non giudice
GermaniaXXGiudice/non giudice
GreciaXNon giudice
IrlandaXXNon giudice
ItaliaXXNon giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoXXNon giudice
MaltaXXNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaXXNon giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaXXGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaXXGiudice/non giudice
SpagnaXXGiudice/non giudice
SveziaXXGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[33]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

Vi è poi un nuovo fenomeno dal 2017: la Camera di composizione amichevole[34].

La camera di composizione amichevole del Belgio proviene per ispirazione dal diritto canadese (Conférences de règlement à l’amiable detta CRA[35]).

È prevista dal 2014 dagli articoli da 161 a 165[36] del Codice di procedura civile[37].

In tutte le fasi di un giudizio la Corte offre alle parti l’opportunità di partecipare a una conferenza di transazione amichevole (CRA), presieduta da un giudice della Corte.

Questo servizio è offerto gratuitamente in tutti i distretti giudiziari del Québec.

La CRA è una ADR, simile alla mediazione, che consente alle parti di risolvere la controversia in un contesto informale, senza avviare un processo, risparmiando tempo e denaro.

La CRA mira ad aiutare le parti a comunicare, negoziare, identificare i propri interessi, valutare le proprie posizioni ed esplorare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Durante una CRA, le parti sono presenti e sono generalmente assistite dai loro avvocati.

Le CRA si svolgono a porte chiuse e sono riservate.

Pertanto, sia il giudice che le parti e i loro avvocati si impegnano a rispettare la riservatezza del processo e a non rivelare nulla delle discussioni e delle negoziazioni che avranno luogo durante la conferenza.

Il CRA è un processo volontario, che può aver luogo solo con il consenso esplicito di tutte le parti in causa.

Una parte può richiedere lo svolgimento di una CRA, previa consultazione delle altre parti, inviando una richiesta scritta alla Corte, per via elettronica

Il presidente del Tribunale valuta la richiesta.

Se ritiene opportuno il ricorso alla conferenza di conciliazione amichevole, nomina un giudice a presiedere la CRA.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro avvocati davanti al giudice designato a presiedere la conferenza di conciliazione amichevole.

Quando la CRA consente di trovare una soluzione alla controversia, viene redatto un accordo che viene firmato dalle parti e dai loro avvocati, se del caso.

Un “Avviso di transazione” viene successivamente depositato presso la cancelleria della Corte del Quebéc.

Se la CRA non risolve la controversia, il  processo prosegue.

Il cancelliere convoca le parti ed i loro difensori per il dibattimento davanti ad un altro giudice, assistito da due assessori.

Sulla scorta del CRA opera appunto in Belgio da diversi anni la Camera di composizione amichevole nel settore familiare.

Dal 6 gennaio 2024 (l. 19 dicembre 2023) riguarda anche il settore civile.

Però l’istituzione delle Camere per  i tribunali che già non l’hanno è facoltativa sino al 1° gennaio 2025.

Le norme di riferimento del Code Judiciaire sono: art. 16-78-8-84-101-102-104-730/1-730/2-734/3-734/4-757; art. 89-90 delle disposizioni transitorie al C.p.c.

Vediamo ora la composizione della Camera.

Oltre alle sezioni civili, il tribunale civile sarà composto anche da (almeno) una o più sezioni per la composizione amichevole.

Una camera di conciliazione amichevole è composta nel tribunale civile  da un giudice monocratico che ha seguito una formazione specializzata in materia di conciliazione e rinvio alla mediazione (quelli che sono già membri di una camera al 6 gennaio 2024 sono dispensati dalla formazione).

Nel tribunale del lavoro è composta da un presidente e da due giudici sociali. I tre giudici devono aver seguito la formazione specializzata. Lo stesso vale per il tribunale commerciale.

Sono introdotte camere di composizione amichevole anche presso le corti d’appello. Anche il giudice che presiederà questa sezione deve aver completato la formazione specialistica.

La richiesta di composizione amichevole sospende per un mese il termine di prescrizione della pretesa sottostante.

Entro un mese, le parti sono convocate con lettera semplice a comparire dinanzi alla Camera per una composizione amichevole.

Se le parti compaiono all’udienza di composizione amichevole, i termini di prescrizione sono sospesi per la durata della composizione amichevole.

L’intervento della CRA belga può essere richiesto preventivamente o in corso di causa:

  1. se le parti sono capaci di transigere,
  2. Per le materie che possono essere oggetto di transazione,
  3. se non ci sono gravi indizi di violenza, minacce o di qualsiasi altra forma di pressione.

La CRA ha gli stessi presupposti della conciliazione giudiziaria.

La domanda, in presenza dei presupposti, può essere inoltrata direttamente alla Camera: in tal caso l’udienza si terrà entro un mese.

Se il giudizio pende per il merito e le parti non si oppongono (anche una parte si può opporre) il giudice può trasmettere, su richiesta o d’ufficio, il fascicolo alla Camera, con semplice annotazione a verbale. Anche qui le parti vengono convocate per l’udienza di composizione amichevole entro un mese.

Se l’accordo è siglato a seguito di intervento preventivo della Camera i termini sono registrati dalla Camera di composizione amichevole nel verbale della comparizione in conciliazione, il cui invio deve essere timbrato con l’ordine di esecuzione, a meno che le parti non vi rinuncino.

Se la causa pendeva per il merito l’accordo può essere incorporato in una sentenza.

Molto interessante, comunque, anche la definizione dei compiti del giudice per il C.p.c. del Belgio.

L’art. 730/1 del Codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

“§ 1 In ogni fase del procedimento, il giudice privilegia un metodo di risoluzione amichevole delle controversie.  

§ 2. Il giudice può, in occasione dell’udienza introduttiva o di un’udienza fissata in data ravvicinata, interrogare le parti sul modo in cui hanno tentato di risolvere la controversia in via amichevole prima della proposizione della causa e informarle delle possibilità di un’ulteriore risoluzione amichevole della controversia. A tal fine, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti.

Su richiesta di una delle parti o, se lo ritiene utile, il giudice, se ritiene che una riconciliazione sia possibile, può, nella stessa udienza introduttiva o in un’udienza fissata in data ravvicinata, rinviare la causa a una data fissata, che non può superare un mese, a meno che le parti non siano d’accordo, al fine di consentire loro di verificare se la loro controversia possa essere risolta in tutto o in parte in via amichevole e di raccogliere tutte le informazioni pertinenti al riguardo.  

Il provvedimento di cui al comma 2 non può essere disposto se è già stato disposto nell’ambito della medesima controversia.”

In Croazia[38] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la  mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo  (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[39].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe  le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[40]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[41]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[42].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[43].

In Finlandia[44] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[45] .

In Francia di recente sono stati introdotti due nuovi istituti: l’audience de règlement amiable (udienza di conciliazione amichevole) e la Césure du procès (chiusura del processo).

Le fonti si devono ritrovare nel  Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (in vigore dal 1° novembre 2023) e nella Circulaire du 17 oct. 2023. Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile[46].

L’obbiettivo del ministro della Giustizia è dimezzare i ritardi delle controversie civili entro il 2027.

Sono stati stanziati dieci miliardi di euro per la giustizia: il doppio di quanto stanziato normalmente.

La Francia nel 2021 non credeva nella semplice mediazione demandata: ce lo dice l’ultimo rapporto statistico del Ministero della Giustizia  del 24 febbraio 2024[47]; il 75,2 % dei mediatori iscritti nei panel di Corte d’Appello hanno ricevuto dal giudice meno di 10 mediazioni delegate. 

Vediamo qui i tempi ed i numeri dei paesi più importanti (anno 2021, l’ultimo rilevato dalla UE nel quadro di valutazione della Giustizia 2023) per comprendere che cosa voglia realizzare il Guardasigilli francese.

NazioniCausa non penaleCausa civile e commerciale (Primo grado)Causa civile e commerciale (Secondo grado)Causa civile e commerciale (Terzo grado)Tempo totale Cec (dati completi)Tempo totale (anche senza gradi)Causa amministrativa primo gradoCausa Amministrativa Secondo gradoCausa Amministrativa Terzo gradoTotale Causa Amministrativa Tre gradi
BelgioNANANA394NA394235NAP501736
GermaniaNA231362NANA5934224562131.091
Francia440495466NANA961299328175802
Italia38156081710022.3792.379756NAP6451.401
NazioniPopolazione 2021Sopravvenuti litigi civili e commercialiPendenti litigi civili e commercialiTotali a ruolo Civili e commercialePercentuale Di risoluzioneSopravvenuti Rimanenti A fine annoPendenti Rimanenti A fine annoTotali rimanenti su ruolo cec a fine 2021
Belgio11.611.419719.908NANA105,7%0NANA
Francia64.531.4431.161.5661.677.8182.839.384107,2%01.557.0151.557.015
Germania83.408.5541.167.720750.6771.918.397105,1%0712.392712.392
Italia59.240.3291.362.5282.251.1333.613.661109,1%02.046.2792.046.279

Evidentemente il Ministro della Giustizia  ha una grande fiducia nei nuovi istituti.

Si introducono dunque nel C.p.c. francese due meccanismi atti a favorire la soluzione amichevole delle controversie a processo pendente (come per il procedimento nanti il Güterichter tedesco di cui diremo in seguito): da un lato, l’udienza di composizione amichevole (ARA) e, dall’altro, la chiusura del processo o udienza di chiusura del processo.

Il nuovo articolo 774-2 del c.p.c. definisce l’oggetto finale dell’udienza di composizione amichevole, vale a dire «la risoluzione amichevole della controversia tra le parti, attraverso il confronto equilibrato dei loro punti di vista, la valutazione delle rispettive esigenze, posizioni ed interessi, nonché la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia».

L’audience de règlement amiable (ARA) vale per le procedure scritte ordinarie e per i procedimenti sommari di competenza del Presidente del tribunale e del giudice tutelare.

Può essere disposta in qualsiasi momento della procedura.

I diritti devono essere disponibili.

Sono quattro i giudici che possono disporla: il presidente dell’udienza di orientamento, il giudice delle indagini preliminari, il giudice del merito o il giudice sommario.

Il giudice può disporre un’ARA anche se le parti non sono d’accordo.

L’avvio interrompe il termine di prescrizione.

I giudici che conducono l’ARA devono essere individuati dal Presidente del Tribunale con ordinanza prima che inizi l’anno  giudiziario (non possono sedere nel collegio giudicante).

La data e la durata prevista dell’udienza sono fissate dal giudice adito, a seconda della natura della causa (non può superare il giorno).

Il giudice può mediare, conciliare, fare caucus anche coi soli avvocati. Le parti possono chiedere di nominare un tecnico e di produrre le risultanze nel merito.

 L’ARA si svolge in camera di consiglio senza il cancelliere che interverrà solo in caso di accordo.

L’ARA è una procedura riservata, ma le parti possono derogare alla riservatezza.

Il giudice può sempre interrompere l’ARA:

  1. quando la soluzione prevista dalle parti in causa viola l’ordine pubblico, i diritti fondamentali, viola gravemente gli interessi di una delle parti o bambini o nella misura in cui si riferisce a diritti non disponibili;
  2. in caso di manifesto squilibrio tra le parti, ovvero quando gli elementi emersi nel corso dell’ARA rivelano l’esistenza di violenza;
  3. nel caso di tattica ritardante, quando una parte avvia un ARA senza alcuna reale intenzione di risolvere una controversia in via amichevole ma con l’obiettivo di ritardare l’esito del processo.

Ciò però non interrompe il procedimento giudiziario che va ripreso dalle parti con conclusioni in tal senso o citazione. Se le parti restano inattive è il giudice del merito, informato della conclusione dell’ARA, che richiama le parti in udienza per sapere se vogliono andare avanti o rinunciare.

In caso di accordo totale o parziale le parti sono libere di formalizzare o meno tale accordo.

Nel caso in cui si scelga di formalizzare questo accordo durante l’ARA, esso potrà assumere la forma di un verbale firmato dal giudice responsabile dell’ARA, dal cancelliere e dalle parti.

Se le parti si accordano ciò estingue il giudizio.

Nel caso di accordo parziale il giudice di merito, informato dal giudice dell’ARA, fissa un’udienza in cui le parti riferiscono se vogliono o meno andare avanti.

In caso di fallimento dell’ARA parimenti ci sarà un’udienza per capire se le parti vogliono continuare o meno il procedimento.

Il capitolo II decreto 2023-686 introduce nel contesto della procedura scritta ordinaria davanti al tribunale la possibilità per il giudice di decidere, in un primo tempo, solo su alcune delle pretese di cui è investito.

In questo caso decide con una sentenza parziale.

Questa sentenza è suscettibile di appello immediato.

Le parti possono trarre conseguenze dalla sentenza parziale e per le pretese su cui il giudice non ha ancora deciso possono ad esempio ricorrere a una mediazione o a una conciliazione di giustizia.

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si  occupa della sola composizione (l’unico strumento non  utilizzabile è l’arbitrato).

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti la una composizione amichevole di fronte a un giudice  nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere  decisioni giudiziarie…[48]”. Questa regola vale per diversi  altri tipi di processo[49].

Il Güterichter si mette a disposizione delle parti per qualsiasi loro richiesta (tranne che per condurre un arbitrato):

può mediare e dunque utilizzare soluzioni creative,

conciliare (e dunque fare una proposta se le parti non si mettono d’accordo),

può interpretare un contratto, stimare una prestazione, proporre un metodo di divisione (asta, sorteggio ecc.),

può combinare diverse procedure e passare dall’una all’altra col consenso delle parti.

Il rinvio al Güterichter si basa sul consenso delle parti anche quando è suggerito dal giudice contenzioso.

Il giudizio deve essere pendente (ma può operarsi rinvio anche in appello).

È indispensabile che le parti partecipino personalmente.

Di solito il giudice, se non gli viene chiesto altro, media e dunque non mette al centro le pretese legali ma gli interessi delle parti. Nell’analisi degli interessi aiuta le parti e dunque conosce bene i metodi creativi.

La presenza del legale non è obbligatoria ma è utile: 1) perché il giudice non fornisce consulenza giuridica, 2) per evidenziare meglio i fatti.

Ci sono diversi vantaggi per rivolgersi al Güterichter:

1) il Güterichter è specializzato in mediazione e ADR.

2) L’udienza è più rapida di un processo; le parti hanno tuttavia più tempo a loro disposizione che in un processo per parlare dei loro punti di vista.

3) Le parti coinvolte non delegano la risoluzione dei conflitti al giudice che semplicemente li aiuta nel processo di autodeterminazione.

4) Nell’ambito dell’udienza del giudice possono essere risolti anche altri conflitti che gravano sulle persone coinvolte. Su richiesta delle parti, se tutte le parti coinvolte sono d’accordo, possono prendere parte alla negoziazione anche terzi non coinvolti nel processo.

5) L’udienza del Güterichter è riservata ed il giudice di qualità non riferisce alcunché al giudice contenzioso se le parti non sono d’accordo.

6) L’udienza è gratuita. Vanno pagati solo gli eventuali legali (con i compensi stabiliti per la transazione giudiziaria); anche la registrazione dell’accordo è però a pagamento.

Le parti che prestano il consenso possono chiedere al giudice del merito di sospendere il procedimento per la durata del procedimento di conciliazione, oppure di mantenere la data dell’udienza già fissata.

Disposto il trasferimento le parti ricevono comunicazione della data e dell’ora dell’udienza che si tiene in locali particolari.

L’incontro dura dalle due alle tre ore. Il Güterichter spiega alle parti il suo ruolo, chiede l’esposizione dei fatti al fine di ricercare gli interessi.

Vengono poi sviluppate e valutate le possibili soluzioni; alla fine si cerca una soluzione accettabile per entrambe le parti, con il solo appoggio del giudice (senza avvocati).

Se la procedura di conciliazione ha esito positivo, si conclude con un accordo scritto e, se lo si desidera, esecutivo, ad esempio una transazione giudiziaria (a cui segue la chiusura del procedimento contenzioso). In difetto di accordo il fascicolo torna al giudice di merito.

Nella tabella che segue (mancano indicazioni 2022 sulle giurisdizioni amministrative e sulla famiglia) illustro il rinvio al  Güterichter in tutte le giurisdizioni. Secondo i giudici non contenziosi il potere discrezionale del giudice di merito non è stato utilizzato adeguatamente in questi anni.

Tribunali e Corti201420152016201720182019202020212022Totale 2022Percentuale
Cause civili dei tribunali distrettuali  >5000 €  (locazione, famiglia alimenti)16.24911.7529.9717.6556.6635.9925.0465.1254.594716.5380,64
Questioni familiari nei tribunali distrettuali3.3143.2503.1742.9772.8812.7602.4622.620 
Tribunali regionali, 1° grado  + di 5.000 €7.8296.9607.0736.7306.5076.9696.1516.3456.488321.0602,02
Ricorsi e appelli (dei tribunali distrettuali) ai tribunali regionali3461831592062482582642331640,49
Cause civili dei tribunali regionali superiori (appello dei tribunali regionali)46829229625028236926121122064.1450,34
Tribunali regionali superiori in materia di famiglia  (appello dei tribunali distrettuali)290182216220196229158136 
Tribunali del lavoro (procedimenti giudiziari)536433294302273290277377419
Tribunali sociali (denunce e tutela giuridica provvisoria)619411439458378231180133253
Tribunali sociali statali (ricorsi e denunce)484133612232192114
Tribunali amministrativi (procedimento principale e tutela giurisdizionale cautelare)199195194172182200198100 
Tribunali amministrativi superiori di primo grado101471012574 
Procedimenti di appello dei tribunali amministrativi superiori1216217712123 
Commissioni tributarie262147815338261935
Totale29.94623.75021.92419.12917.70417.38515.06115.32712.187

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[50].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[51].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi del § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[52].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[53].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[54], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziario[55].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[56]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[57].


[1] La relazione si intitolava “Dalla attuazione nei vari Stati Membri della Direttiva 52/08 alla riforma Cartabia”

[2] Incontro tenuto lunedì 18 marzo 2024 (AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO dalle ore 14,15 alle ore 18.00).

[3]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[4] https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

[5]2023 EU Justice Scoreboard, 8 giugno 2023.

https://commission.europa.eu/document/db44e228-db4e-43f5-99ce-17ca3f2f2933_en

[6] Per cause civili, commerciali, amministrative e altre la UE intende tutte le cause civili e commerciali contenziose e stragiudiziali, le cause catastali e commerciali non contenziose, le altre cause di stato, le altre cause non contenziose, le cause di diritto amministrativo e le altre cause non penali.

Per comodità d’ora in poi le chiameremo cause non penali.

[7] : Bulgaria, Cipro, Germania, Irlanda e Portogallo non hanno rilasciato dati.

Ma per alcuni di loro ci sono perlomeno le cause amministrative.

[8] Per procedimenti civili e commerciali la UE intende quelli che riguardano controversie tra le parti, ad es. le controversie sui contratti.

[9] Bulgaria, Cipro e Irlanda.

[10] Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Slovenia, Francia, Lituania, Spagna.

[11] Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2023. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024

[12] Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[13] 1.Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati: a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale; b) data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; c) data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[14] Compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello
  1. All’ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono  attribuiti  uno  o  più  fra  i seguenti compiti:

    a)  attività  preparatorie  e  di  supporto   ai   compiti   del magistrato, quali:  studio  del  fascicolo,  compilazione  di  schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di  consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite,  ricerche  di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

    b) supporto  al  magistrato  nello  svolgimento  delle  verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del  codice  di  procedura civile  nonché  nell’individuazione  dei  procedimenti   contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile;

    c) raccordo e coordinamento  fra  l’attività  del  magistrato  e quella delle cancellerie e dei servizi  amministrativi  degli  uffici giudiziari;

    d) raccolta,  catalogazione  e  archiviazione  dei  provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

    e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

    f) assistenza per  l’analisi  dei  flussi  statistici  e  per  il monitoraggio di attività dell’ufficio;

[15] V. art. 6, 9 e 11 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.

[16] 1 Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της  Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4640-2019

In vigore dal 15 gennaio 2020 in materia di controversie familiari

In vigore dal 15 marzo 2010 nell’ambito di un procedimento ordinario.

[17] Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

[18] https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/aplo-judicial

[19] La negoziazione tra le parti sarà rafforzata attraverso strumenti quali la mediazione, la conciliazione privata, l’offerta vincolante riservata e il parere di esperti indipendenti.

Articolo 2. Concetto e caratterizzazione dei mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie in via non giurisdizionale. Ai fini di questa legge, si intende per mezzo adeguato di risoluzione delle controversie qualsiasi tipo di attività negoziale, tipizzata in questa o altre leggi, a cui le parti di un conflitto ricorrono in buona fede con l’obiettivo di trovare una soluzione extragiudiziale allo stesso, sia da sole che con l’intervento di un terzo neutrale.

Artículo 2. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

A los efectos de esta ley, se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta u otras leyes, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

[20] Articolo 5. Requisito di procedibilità.

Nell’ordine giurisdizionale civile, in generale, per l’ammissibilità della domanda si considererà requisito di procedibilità ricorrere preventivamente a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie previsto nell’articolo 2. Per considerare adempiuto questo requisito dovrà esistere un’identità tra l’oggetto della negoziazione e l’oggetto del litigio, anche se le pretese che potrebbero essere esercitate, eventualmente, in via giudiziale su tale oggetto potrebbero variare. Si considererà adempiuto questo requisito se si ricorre preventivamente alla mediazione, alla conciliazione o all’opinione neutrale di un esperto indipendente, se si formula un’offerta vincolante confidenziale o se si utilizza qualsiasi altro tipo di attività negoziale, tipificata in questa o altre norme, ma che rispetti quanto previsto nei capitoli I e II del titolo I di questa legge o in una legge settoriale. In particolare, si considererà adempiuto il requisito quando l’attività negoziale viene sviluppata direttamente dalle parti, assistite dai loro avvocati quando la loro intervento è obbligatorio secondo questo titolo.

Non sarà richiesta un’attività negoziale preventiva alla via giurisdizionale come requisito di procedibilità quando si intende avviare un procedimento: a) per la tutela giudiziale civile dei diritti fondamentali; b) per l’adozione delle misure previste nell’articolo 158 del Codice Civile; c) in richiesta di autorizzazione per l’internamento forzato per motivo di disturbo psichico secondo quanto disposto nell’articolo 763 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Giudizio Civile; d) di tutela sommaria del possesso o della proprietà di una cosa o diritto da parte di chi ne è stato privato o disturbato nel suo godimento; e) in pretesa che il tribunale risolva, con carattere sommario, la demolizione o l’abbattimento di un’opera, edificio, albero, colonna o qualsiasi altro oggetto analogo in stato di rovina e che minacci di causare danni a chi richiede; f) di ingresso di minori con problemi di comportamento in centri di protezione specifici, di ingresso in abitazioni e altri luoghi per l’esecuzione forzata di misure di protezione dei minori né di restituzione o ritorno di minori nei casi di sottrazione internazionale.

Non sarà necessario ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie per l’avvio di procedimenti di giurisdizione volontaria.

L’iniziativa di ricorrere ai mezzi adeguati di risoluzione delle controversie può provenire da una delle parti, da entrambe di comune accordo o da una decisione giudiziale o del cancelliere con il consenso delle parti a questo tipo di mezzi. Nel caso in cui tutte le parti propongano di ricorrere a un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie e non esista un accordo su quale di essi utilizzare, si utilizzerà quello che è stato proposto prima temporalmente.

[21] Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

[22] «5. En cualquier momento del procedimiento que resulte comprendido entre la contestación a la demanda y la celebración de la vista o juicio en los procesos declarativos o tras la orden general de ejecución y despacho de esta en los procesos de ejecución forzosa, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.»

[23] Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia.

[24] En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

[25] The methods for promoting and incentivising the use of ADR do not cover compulsory requirements to use ADR before going to court. Such requirements may raise concerns about their compatibility with the right to an effective remedy before a tribunal enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the EU.

[26] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

[27] (Omissis)

per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

[28] https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[29] Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

[30] 1) Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges (art. 730/1)

[31] 2) 1 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (art.  731)

[32] (1) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein.

[33] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant  dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de  promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[34]  Kamer voor minnelijke schikking-chambre de règlement à l’amiable

[35] https://coursuperieureduquebec.ca/division-de-montreal/conference-de-reglement-a-lamiable

[36] CAPITOLO IV LA CONFERENZA DI RISOLUZIONE AMICHEVOLE

Art. 161 Il Primo Presidente può, in qualsiasi momento del procedimento ma prima della data fissata per l’udienza, nominare un giudice per presiedere una conferenza di risoluzione amichevole se le parti lo richiedono e gli espongono brevemente le questioni da esaminare, o se lui stesso raccomanda la tenuta di una tale conferenza e le parti accettano la sua raccomandazione. Può farlo anche, anche dopo la data fissata per l’udienza, se circostanze eccezionali lo giustificano. Il compito di presiedere una conferenza di risoluzione amichevole fa parte della missione di conciliazione del giudice.

Art. 162 La conferenza di risoluzione amichevole ha lo scopo di aiutare le parti a comunicare per capire e valutare meglio i loro bisogni, interessi e posizioni e per esplorare soluzioni che potrebbero portare a un accordo reciprocamente soddisfacente per risolvere la controversia.

Art. 163 La conferenza si svolge alla presenza delle parti e, se lo desiderano, dei loro avvocati. Si svolge a porte chiuse, senza costi o formalità. La conferenza non sospende il procedimento, ma il giudice che la presiede può, se lo ritiene necessario, modificare il protocollo del procedimento per tenerne conto. Tutto ciò che viene detto, scritto o fatto durante la conferenza è confidenziale.

Art. 164 Insieme alle parti, il giudice stabilisce il calendario degli incontri, le regole applicabili alla conferenza e le misure per facilitarne lo svolgimento. Queste regole possono prevedere, tra l’altro, che il giudice possa incontrare le parti separatamente e che le persone la cui presenza è considerata utile per la risoluzione della controversia possano partecipare. Le parti sono tenute a garantire che le persone autorizzate a concludere un accordo siano presenti alla conferenza o che possano essere consultate in tempo utile per dare il loro consenso.

Art. 165 Se si raggiunge un accordo amichevole, il giudice può, su richiesta, omologare la transazione. Se non si raggiunge alcun accordo, il giudice può adottare misure di gestione appropriate o, con il consenso delle parti, convertire la conferenza di risoluzione amichevole in una conferenza di gestione. Tuttavia, non può successivamente sentire il caso o decidere su un’applicazione incidentale a questo.

[37] https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01

[38] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[39] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[40] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[41] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[42] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven

[43] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[44] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[45] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07FDC4C8AF7186C28A668DE0DE691D12.tplgfr26s_2?cidTexte=LEGITEXT00000607071 6&dateTexte=20200229

[46] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-10/JUSC2324682C.pdf

[47] https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/trois-mediations-civiles-judiciaires-quatre-conclues-accord#:~:text=Trois%20m%C3%A9diations%20civiles%20judiciaires%20sur%20quatre%20conclues%20par%20un%20accord,-M%C3%A9diation&text=En%202021%2C%202%20020%20m%C3%A9diateurs,leur%20profil%20et%20leur%20activit%C3%A9.

[48] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der  außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[49] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del  lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

[50] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[51] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[52] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[53] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil  Justice in Scotland, June 2019

[54] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[55] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[56] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[57] CXXX. Törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1700130.TV&targetdate=fffffff4&print Title=2017.+%C3%A9vi+CXXX.+t%C3%B6rv%C3%A9ny&referer=http %3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT

Qualche considerazione in merito all’opera Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0, a cura di Tiziana Rosania, Editore Giappichelli

In evidenza

Relazione tenuta nel seminario Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0 del 16/02/24

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mediatore e formatore

A tutti i colleghi avvocati e mediatori porto i saluti di Maria Martello che plaude a questa iniziativa di U.N.A.M.: il nostro paese ha bisogno di opere sulla risoluzione dei conflitti; scrivere è un ottimo modo per diffondere la cultura della mediazione.

Il volume di cui discutiamo oggi è stato redatto dalle migliori voci della dottrina italiana nell’area della giustizia complementare ed opera sicuramente un brillante bilanciamento tra la chiarezza e la esaustività.

È stato certamente un grande sforzo quello che hanno profuso i colleghi per dare il quadro più preciso possibile, su istituti negoziali che ormai non possono che essere considerati il nostro futuro.

Sono pertanto grato a loro e spero che molti colleghi mediatori, giuristi e non, lo possano leggere, studiare ed apprezzare.

Nello spirito di questo mio breve contributo ho ritenuto opportuno estrapolare sei frasi dalla prefazione e dalle relazioni, sei concetti che mi hanno colpito particolarmente e vorrei commentarli con voi.

1) La mediazione, dunque non è più solo uno strumento deflattivo del contenzioso ma un percorso di autodeterminazione (Lucarelli)

Condivido ovviamente questa affermazione della professoressa Lucarelli, specie alla luce della corrente umanistica, che negli anni ’70 ha cambiato il volto della psichiatria e ha posto le basi per le relazioni d’aiuto future tra cui la mediazione ed il counseling.

La prospettiva portata avanti era molto chiara e si è tradotta poi anche nel modello di Harvard.

Gli psicologi umanisti (Maslow, Rogers e Berne) pensavano che:

1) ogni persona avesse la capacità di pensare e di autodeterminarsi.

2) ogni persona potesse crescere ed imparare (ovvero essere una risorsa).

3) Non esistessero individui maturi ed immaturi, ma soltanto comportamenti maturi ed immaturi

4) Le decisioni prese potessero essere modificate se necessario.

Ecco perché sono le parti ed i loro avvocati che realizzano “un effettivo confronto sulle questioni controverse”, come specifica l’art. 8 c. 5 del decreto 28/10.

Il mediatore è solo un agevolatore del percorso di autodeterminazione.

Il che peraltro non vuol dire che le parti ed i loro avvocati non possano chiedergli di fare proposte e di “valutare” la controversia.

Rientra anche questa richiesta nella loro facoltà di autodeterminazione.

Facilitation che noi traduciamo con facilitazione (il mediatore è un facilitatore, si dice, della mediazione e della negoziazione) significa che può utilizzare qualunque metodo le parti gli chiedano[1].

L’unico limite che si ritrova praticamente in tutte le legislazioni, è che l’attività mediatoria non sia mai vincolante per le parti.

2)  Per ridurre la durata del processo  invero occorreva lavorare principalmente  su fattori  che appaiono esterni  alle regole che presiedono allo stesso (Marinaro) 

Anche quello che sostiene il prof. Marinaro con riferimento all’attività del tavolo tecnico è pacifico.

Nessuna riforma della giustizia può essere efficace con un organico di giudici togati (7.109) che nel 2021 corrispondeva a quello del 1914.

Solo che nel 1914 le liti erano un milione e mezzo, mentre secondo l’ultima rilevazione europea (che è sempre del 2021), i nostri processi non penali di primo grado pendenti a fine anno, ammontavano a 3.396.840 di cui 2.048.530 civili e commerciali (ossia il 60,31% del totale rimasto a ruolo).

Avremmo bisogno in verità di almeno 5.000 giudici in più: la Germania che ha solo 20 milioni di abitanti in più di noi ne ha oltre 24.000 e possiede la quarta giustizia al mondo.

Tre gradi di giudizio per una causa civile e commerciale hanno richiesto in media in Italia 6 anni e 51 giorni (oltre la soglia, dunque, della Legge Pinto) e nel  2021, come sapete tutti, eravamo in pandemia.

Nel 2021 il tempo di una mediazione (175 giorni) è stato invece 13,59 volte inferiore al tempo necessario per tre gradi di giudizio civile e commerciale (2.379 giorni). Perché dunque non alimentarla?

Tanto più che la nostra giustizia civile si trova al 51° posto su 142 paesi, e se analizziamo in profondità i fattori che la compongono, siamo al 100° posto per i ritardi irragionevoli e al 127° posto per applicazione normativa.

3) Secondo i dati statistici del Ministero la percentuale delle cause nelle vecchie materie condizione di procedibilità si attestava al 15% dell’intero contenzioso (Labianca)

Prima, dunque, dell’accoglimento dei cosiddetti contratti di durata voluto dal decreto delegato 149/22, il contenzioso sottoposto a condizione di procedibilità, annota il dott. Labianca, ottimo giudice, era solo del 15%.

Di fronte a questa percentuale l’idea originaria della riforma Cartabia di ridurre il tempo del processo a 1.000 giorni (e di ridurre il contenzioso del 40%) farebbe ridere, se non ci fosse da piangere.

Si aggiunga poi che in termini di deflazione nel 2021 siamo arrivati allo 0,57%, ossia ci sono stati accordi ben inferiori all’1% (e non certo per colpa dei mediatori ma per un primo incontro inidoneo sotto tutti i punti di vista, in primo luogo quello psicologico).

Così la Cartabia ha scelto di provare (la mediazione è tornata sperimentale, sic!)  ad inserire nuove fattispecie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Il dott. Labianca parla di scelta “promozionale”.

In effetti non conosciamo i numeri di questo contenzioso.

E non li conosciamo per alcuni buoni motivi.

Sono contratti per lo più da specialisti, pochi legali se ne occupano (ad eccezione del settore societario forse); chi ha mai patrocinato in una consulenza in materia di contratto di rete alzi la mano…  

Queste controversie poi fanno spesso riferimento a segreti di impresa che gli imprenditori non vogliono rivelare a nessuno (figuriamoci ad un mediatore sconosciuto).

Piuttosto affrontano perdite e non vanno in causa.

Dovevano fare come in Grecia e mettere un eventuale “bavaglio” alla Corte Costituzionale (come hanno fatto senza dubbio gli ellenici) anche se, a dire il vero, la nostra Corte non ha mai censurato la condizione di procedibilità.

Ebbene in Grecia tutte le controversie sopra i 30.000 € vanno in mediazione.

E la Grecia non ha il nostro disastroso pendente: il suo nel 2021 era di 417.146 cause (di cui 286.871 civili e commerciali) e i tempi di una causa sono stati di 1.339 giorni. Certo la sua popolazione è inferiore alla nostra, vedremo gli effetti della cura.

Se si facesse la scelta del Brasile di stipulare un patto tra giudici e avvocati per utilizzare i mezzi della giustizia  in ogni situazione, i numeri da proporre sarebbero questi (noi abbiamo la fortuna di avere quasi 24.000 mediatori e 237.968 tra avvocati e giudici): se ogni operatore conferisse ai mezzi alternativi 14,51 controversie, ora che la mediazione è effettiva, almeno sulla carta, ogni mediatore riceverebbe 141 mediazioni e ci si potrebbe davvero provare, con la cooperazione leale e in buona fede di parti e avvocati, a deflazionare il contenzioso (v. la tabella per tutti i paesi europei).

NazioniCause da devolvere non penaliMediazioni non penali per mediatoreCause cec da devolvereMediazioni cec per mediatoreCause amministrative da devolvereMediazioni amministrative per mediatoreAltre cause da devolvereMediazioni altre cause non penali
Austria55,56274,163,7318,225,0725,0346,75230,70
BelgioNANANANA0,592,83NANA
Bulgaria5,9833,23NANA0,432,39NANA
Cipro13,02183,40NANA1,7524,61NANA
Croazia49,55512,9128,91299,201,1411,8419,50201,86
Danimarca18,072.532,904,07570,84NAPNANANA
Estonia18,71138,985,0837,751,239,1112,4092,11
Finlandia24,7293,751,043,933,0711,6320,6278,18
Francia23,70419,76020,82368,782,6847,410,203,56
GermaniaNANA3,8194,983,6290,18NANA
Grecia9,02151,526,21104,201,7515,361,0719,23
IrlandaNANANANANAPNANANA
Italia14,15141,138,5985,750,383,745,1851,64
Lettonia14,81561,069,63364,661,7365,583,45130,82
Lituania11,1253,349,2644,401,999,52-0,12-0,59
Lussemburgo1,7040,470,9522,570,409,490,358,4
Malta9,2895,528,8290,850,383,900,070,77
OlandaNANANANANANANANA
Polonia46,89534,0012,19138,870,637,1434,07387,98
PortogalloNANA5,06135,691,6150,69NANA
Repubblica Ceca27,323.781,418,581.187,900,5576,7918,182.516,7
Romania21,9958,6518,6549,762,596,900,741,98
Slovacchia23,4699,607,2930,960,833,5215,3465,11
Slovenia30,02395,608,71114,791,2816,9220,03263,87
Spagna13,05791,188,63523,691,2870,153,13189,67
Svezia11,83281,733,9794,596,57156,521,2930,62
Ungheria9,11113,733,8347,830,627,774,6658,12

Ricordo che prima del 2012 e della sciagurata interruzione in Italia dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale, gli accordi erano moltissimi.

E con uno stipendio di gran lunga inferiore a quello dei giudici di prima norma lo Stato potrebbe considerare l’arretrato solo come un ricordo.

NazioniPopolazione 2021Somma che il cittadino paga per il processoPercentuale Giudice /cittadino​Stipendio lordo medio annuo Anno 2021Stipendio lordo Giudici di prima nominaEuro (teorico) da cittadino a un mediatoreSomma per stipendiare un mediatore all’anno
Austria8.922.081121,26NA47.177NA314.192
Belgio11.611.419103,981,748.40082.2805,3014.203
Bulgaria6.885.86763,802,918.73354.3265,9014.175
Cipro1.244.18737,563,116.98052.638514.138
Croazia4.060.13562,711,925.46148.3762,4014.478
Danimarca5.854.24088,552,844.763125.3360,1314.359
Estonia1.328.70165,163,120.76664.3751,9014.343
Finlandia5.535.992102,341,545.36568.0483,8014.994
Francia64.531.44383,771,240.11548.1380,9514.520
Germania83.408.554160,321,046.49946.4991,3014.457
Grecia10.445.36461,76NA16.235NA3,8014.417
Irlanda4.986.526148,49NA53.951NA1,5514.156
Italia59.240.32995,751,830.04854.0865,7014.150
Lettonia1.873.91873,802,318.48142.5060,4014.991
Lituania2.786.65047,391,910.67420.2813,3014.832
Lussemburgo639.320239,851,476.376106.9263,2014.109
Malta526.74788,544,918.66091.4343,8014.826
Olanda17.501.695133,361,354.75471.1802,3014.853
Polonia38.307.72576,121,75.6639.6272,4014.985
Portogallo10.290.10370,382,619.21249.9511,9014.645
Repubblica Ceca10.510.75065,832,337.90387.1770,1514.203
Romania19.328.56048,263,014.47543.4257,7014.022
Slovacchia5.447.62154,872,916.08546.647514.691
Slovenia2.119.409108,071,427.98039.1721,8014.844
Spagna47.486.93493,232,231.00068.2000,7514.372
Svezia10.467.097123,601,838.23868.9900,4514.582
Ungheria9.709.78658,831,613.51521.6241,7014.341
Totale445.051.153  837.5091.411.242 390.878
Media91,762,1731.01958.8022,7914.477

Così potremo eliminare anche molti dei problemi legati alla condizione di procedibilità e alle tariffe.

4) Il vissuto non è delegabile, l’assenza delle parti al tavolo negoziale snatura (ed indebolisce) l’intero procedimento di mediazione e ne pregiudica in partenza il buon esito (Rosania).

Ha ragione l’avvocato Rosania. Soprattutto in termini psicologici.

La nostra memoria quando rievochiamo un episodio utilizza meccanismi impliciti che non possiamo controllare e meccanismi espliciti.

I meccanismi impliciti sono quelli inconsci o, meglio, quelli che non sono descrivibili a parole, i meccanismi espliciti sono invece quelli coscienti (ossia quelli che affiorano quando ci rendiamo conto che stiamo ricordando)[2].

La strutturazione del ricordo dipende in altre parole da come si integrano le nostre strutture cerebrali nel momento in cui lo riportiamo alla coscienza: la memoria, in sintesi, non è altro che un percorso neuronale che viene fatto e rifatto, ma che può appunto modificarsi, dato che le nostre sinapsi che danno modo ai neuroni di comunicare, mutano da momento in momento.

Se il ricordo non è dunque un dato oggettivo nemmeno per noi che ricordiamo ciò che ci è accaduto, come può andare in mediazione al nostro posto un soggetto terzo da noi istruito,  un soggetto terzo che peraltro subisce inevitabilmente quello che gli specialisti della comunicazione chiamano arco di distorsione: io voglio dire 100, riesco a dire 70, tu percepisci 50, capisci 30 e ricordi 20.

Quale contributo può dare in mediazione l’avvocato o un mio delegato non legale che ricorda il 20%,  se non dire “non voglio conciliare”?

Si tenga inoltre presente che il nostro cervello è pigro: per mantenere le funzioni automatiche consuma un sacco di energia (quanto una lampadina da 20 watt al giorno), per cui sceglie sempre la soluzione meno dispendiosa che è ovviamente il “no”.

Il “sì” costa fatica.

Se affido il mio “no” all’avvocato, senza che il mio cervello abbia fatto una valutazione della mia prima pigra idea e operi a seguire la scelta definitiva (come accade per chi in mediazione ci va), che cosa potrà fare il mio delegato che è pigro a sua volta di suo e per di più, per preservare dignitosamente la sua pigrizia, si trincera dietro al mandato ricevuto?

Infine, le nostre cellule cerebrali sono specializzate.

Che cosa vuol dire? Che milioni di cellule sono specializzate per una data questione, per determinate persone, per un determinato oggetto.

Non esiste una percezione cosciente generalistica.

Ciò ha degli indubbi riflessi anche sulla composizione dei nostri interessi: se le mie cellule sono specializzate su Tizio e viene in mediazione Caio devo costruire nuovi percorsi cerebrali e come dicevo prima, il cervello è pigro.

Gli scienziati ormai riescono a misurare anche un singolo spike di una cellula (lo spike è l’unità di misura dell’impulso elettrico che i neuroni si scambiano) ed hanno verificato che appunto la cellula si attiva con lo spike solo in presenza di uno stimolo determinato (ad es. la vista del papà o della mamma, l’ascolto della voce della propria compagna, la vista della persona con cui appunto si confligge ecc.).  È così che noi facciamo esperienza del mondo.

Se dunque io Tizio ho un conflitto in corso con Caio e do mandato all’avvocato Sempronio di recarsi in mediazione al mio posto, ci sarà inevitabilmente un’altra percezione cosciente di Caio (sempre che ci sia il tempo di formarsi) che non aiuterà a sopire il conflitto ed a risolvere la controversia.

5) E dire che l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia “ammonta a ben 5.078,591,907 euro (dati patrimoniali del fondo unico giustizia al 30 settembre 2022) (Fichera)

La collega si chiede: ma come mai con 5 bilioni di euro presenti nel 2022, dal 2012 al 2023 non abbiano fatto un decreto per stanziare il plafond e corrispondere il credito di imposta da mediazione?

L’avvocato Fichera mette in realtà il dito nella piaga che si è aperta già con il Codice del 1865, quando si è deciso di affidare le sorti umane al processo.

Non si è pensato ai tempi che nel nuovo processo i giudici andavano pagati dallo Stato. Voi vi chiederete perché non si è pensato? È facile.

Intanto nei secoli scorsi il giudice lo pagavano le parti e se non emetteva sentenza (ius dicere) non mangiava (ecco perché vollero circoscrivere sempre più l’ambito della conciliazione).

Nel processo ottocentesco poi che era di matrice napoleonica, il giudice di pace conciliava tutte le controversie  delle corti superiori senza essere pagato, perché era ricco di suo.

Così lo Stato non era abituato a pagare per la giustizia.

Nel 1848 si è voluto fare anche una damnatio memoriae di Napoleone e degli istituti che lui aveva diffuso per l’Europa (conciliazione obbligatoria ed arbitrato).

Si è pensato dunque ad istituire dei giudici professionali senza capire sino in fondo che andavano remunerati e soprattutto quanto costasse remunerarli.

Ma le persone andavano dal conciliatore che continuava a non essere pagato (come il mediatore odierno), e il processo rendeva allo stato solo una lira contro le 7 del tribunale.

Peraltro, le parti, quando non conciliavano gratuitamente, abbandonavano spesso la causa e transigevano.

I Governi, in definitiva, non riuscivano a pagare il pretore, i giudici di tribunale e di Corte d’Appello e quelli di ben cinque Cassazioni (poi ridotte ad una evidentemente per risparmiare, con conseguenti drammi dei legali che lavoravano in quelle città), giudici superiori che peraltro sino agli anni ’50 praticamente scaldavano la sedia. 

Così già nel Ventennio si è incominciato a dire che la conciliazione era inutile, poi si è abolita la pretura e si è concentrato tutto in Tribunale: così lo Stato nel 2022  poteva permettersi di pagare 4 bilioni di stipendi ai giudici e ai cancellieri.

I nostri giudici delle giurisdizioni superiori erano nel 2021 al terzo posto in Europa con uno stipendio medio di 186.298 €  (e peraltro non sono state rese note le loro performance).

Il resto andava e va in gratuito patrocinio, affitto, riscaldamento, luce, stampanti, pc ecc. ecc.

Non c’erano soldi per nominare nuovi giudici, figuriamoci  per i crediti di imposta. O almeno non c’erano prima della Cartabia.

Ora vedremo se i 51 milioni stanziati si tradurranno in compensazioni o se lo Stato farà di tutto per non riconoscerli (già sulle esenzioni l’Agenzia delle Entrate inizia a fare dei distingui, perché la coperta è corta e lo stesso avviene per il gratuito patrocinio in alcune Corti d’Appello).

Gli strumenti, comunque, ci sono: la piattaforma è pronta.

Certo il legale dovrà affiancare il cliente per la compilazione dell’istanza e dovrà procurarsi tutti i dati presso gli Organismi.

6) Accanto all’armonizzazione dei sistemi già esistenti appare, inoltre, opportuno pensare, in un’ottica de iure condendo, alla possibilità di inserire la mediazione all’interno delle norme che disciplinano la giustizia amministrativa, anche ispirate ad altri ordinamenti (Moreschini).

Sacrosante parole quelle dell’avv. Moreschini che è perfettamente consapevole non solo della situazione del processo amministrativo in Italia (89.335 controversie rimanenti su ruolo 2021), ma anche del panorama europeo. L’avvocato dice che potremmo prendere esempio dalla Francia che in effetti ha una tradizione almeno decennale, ma ci sono diversi paesi europei che applicano la mediazione al campo amministrativo: Grecia, Bulgaria, Lussemburgo, Estonia, Repubblica Ceca, Francia appunto, Portogallo, Lettonia, Lituania, Olanda, Ungheria, Danimarca, Spagna, Polonia, Germania.

E c’è una certa necessità della introduzione della mediazione nel processo in tutti i restanti paesi d’Europa: 1.606.724 procedimenti amministrativi di primo grado sono rimasti sul ruolo nel 2021 senza che nessuno se ne occupasse.

La verità, per concludere, è che nel 2022 l’Italia era al ventitreesimo posto tra i paesi UE per promozione dei metodi ADR: facevano peggio di noi solo Croazia, Cipro, Irlanda e Romania.

Dei 17 parametri che la UE stabilisce per i quattro settori del diritto che contano (consumo, amministrativo, civile e commerciale e lavoro) noi ne abbiamo rispettati ben pochi e peraltro solo in due settori (consumo e civile e commerciale): abbiamo una mediazione obbligatoria che la UE considera contraria al trattato istitutivo dell’Unione  (art. 47[3]) anche se per noi è inevitabile, abbiamo l’assistenza legale obbligatoria che è considerata un insulto da tutte le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (l’assistenza legale è un diritto, ma non può essere un obbligo), non abbiamo un giudice mediatore (ormai ce l’hanno tutti i paesi più avanzati in Europa), non abbiamo una mediazione del lavoro (ma una inutile negoziazione assistita), non facciamo campagne pubblicitarie sulle ADR dal 2011 e si potrebbe continuare, ma non ne ho il tempo. Grazie per l’ascolto.


[1] Uniform Mediation Act (2001)

1. Section 2(1). “Mediation.”

The emphasis on negotiation in this definition is intended to exclude adjudicative processes, such as arbitration and fact-finding, as well as counseling. It was not intended to distinguish among styles or approaches to mediation. An earlier draft used the word “conducted,”but the Drafting Committees preferred the word “assistance” to emphasize that, in contrast to anarbitration, a mediator has no authority to issue a decision. The use of the word “facilitation” isnot intended to express a preference with regard to approaches of mediation. The Drafters recognize approaches to mediation will vary widely.

[2] Daniel J. Siegel, La mente relazionale, Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, seconda edizione, RaffelloCortinaEditore, 2014 p. 68.

[3] Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Il compenso del mediatore in Italia e nei paesi UE

In evidenza

Ieri 14 febbraio 2024 alla Camera l’on Gimmi Canciano della Commissione cultura ha avuto buone parole per la mediazione ed ha parlato della possibilità futura di un albo dei mediatori.

Ora un albo dei mediatori comporta tutta una serie di conseguenze che qui non voglio ricordare.

Mi pare però che la situazione attuale non consenta di vedere prospettive nemmeno nel lungo periodo visto che la mediazione in Italia è amministrata.

Ciò ha conseguenze pesanti per il mediatore: gli utenti del servizio pagano gli Organismi e nessuna norma si occupa in modo soddisfacente del compenso del mediatore.

Si parla di spese di mediazione ma si aggiunge che pertengono all’Organismo (“nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi” recita lo stesso titolo del decreto).

L’art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 specifica che “L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.”

Le spese di mediazione comprendono il compenso del mediatore, ma non si esauriscono in esso.

La realtà oggi è che ogni organismo continua a decidere, così come del resto faceva prima del decreto citato, quanto corrispondere ai mediatori.

Ed i mediatori non hanno altra scelta che “mangiare la minestra o saltare la finestra”.

Se si scava più in profondo si noterà che ben 33 norma del decreto ministeriale sono dedicate agli Organismi e dunque la legislazione richiede oggi molti più adempimenti rispetto a quelli che richiedeva il decreto 180/10.

Conseguenza di ciò è che aumentano le spese per gli Organismi.

A questo punto l’imprenditore non vede altra strada che rivalersi sulle spese di mediazioni e appropriarsi in definitiva del frutto del sudore dei mediatori.

E a ben vedere non è giusto: ogni imprenditore si assume il rischio di impresa perché diversamente non la mette in opera.

Semmai deve fare guerra allo Stato improvvido e non ai suoi mediatori che gli danno da mangiare.

Le stesse tariffe ministeriali peraltro ledono gravemente la dignità del mediatore perché prevedono per gli scaglioni bassi spese di mediazione che nemmeno i raccoglitori dei pomodori al Sud (a cui va tutto il mio rispetto) accetterebbero.

Spese di mediazione che peraltro, lo rimarco, comprendono il compenso del mediatore e non si esauriscono in esso.

Noi mediatori dovremmo soccorrere una giustizia lumaca nella quale i giudici di prima nomina guadagnano in media all’anno 54.086 € ed i giudici superiori e di Corte d’Appello (di cui peraltro non si conoscono le performance a differenza di quelli di primo grado che si spremono come limoni) ben  186.298 € (sono al terzo posto tra  i giudici dei paesi UE).

Lo ha rimarcato più volte il sottosegretario Visco che ha parlato di un vulnus economico di quasi due punti di Pil, legato alla lentezza della giustizia e alle pendenze.

Ma come possiamo aiutare questa giustizia mantenendo la nostra dignità?

Non mi piace parlare in astratto.

Facciamo dei casi specifici che rispecchiano valori frequenti delle mediazioni.

  1. Valore della mediazione meno di 1.000 euro

Le parti pagano all’Organismo 32 € per spese avvio e 48 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).

Si arriva all’accordo al primo incontro.

Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 80 €  che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (64 €)

Dai 64 € vanno detratti 48 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente)

Rimangono 16 € che vanno maggiorati del 10% per l’accordo (17,60 €)

Le spese di mediazione sono state di 48 + 17,60 (per parte) = 65,60 (per parte) al netto dell’IVA.

L’organismo dunque incassa 65,60 € per parte, ma quanto riconosce al mediatore?

Ogni organismo decide per conto suo.

Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 1,60 €  ?

Tenete conto che in mediazione la complessità del caso non dipende dal valore in gioco: questo il legislatore non riesce a comprenderlo, ma ci si aspetterebbe che gli imprenditori della mediazione lo capiscano, cosa che invece spesso non accade.

  • Valore della mediazione tra 1.001-5.000 euro

Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive)

Non si arriva all’accordo al primo incontro.

Le spese di mediazione ammontano a 96 € (per parte). Quanto viene riconosciuto al mediatore?

Ogni organismo decide per conto suo.

  • Valore della mediazione 1.001-5.000 euro

Le parti hanno pagato 60 € per spese avvio e 96 € per le spese di mediazione (oltre ad eventuali spese vive).

Si arriva all’accordo al secondo incontro.

Secondo la tabella A sono dovute per l’accordo nel minimo 160 €  che però vanno diminuite di un quinto per la condizione di procedibilità (128 €).

Dai 128 € vanno detratti 96 € (spese di mediazione già corrisposte inizialmente all’Organismo ala presentazione della domanda e dell’adesione).

Rimangono 32 €.

Le spese di mediazione ammontano a 32 € (per parte)  che vanno maggiorati del 25% per l’accordo (40 €).

Le spese di mediazione sono dunque 40 € (per parte).

Voi giudici comunque preparereste una sentenza per 8 €?

Di queste spese di mediazione ci sono Organismi che danno ai mediatori due terzi, chi la metà, chi un terzo e potrei purtroppo continuare.

Chi riconosce al mediatore almeno il compenso per l’accordo per l’intero e chi lo dimezza.

Le soluzioni sono le più varie, seppure affondino per certi scaglioni di valore nella miseria.

Con queste cifre e tenendo presente che ad un mediatore in media capitano due mediazioni al mese (nel migliore dei casi) come si fa a parlare di albo di mediazione?

La situazione che è già complicata viene ulteriormente confusa dallo stesso legislatore che prevede importi faraonici per le spese di mediazione  dai 250.000 € in su.

Non basta a tranquillizzare  l’opinione pubblica e gli avvocati che queste somme difficilmente verranno in gioco: un mediatore di queste mediazioni ne vede due nella carriera.

Peraltro non è nemmeno colpa sua (del mediatore) se lo Stato ha fissato delle cifre folli che teoricamente andrebbero agli organismi.

Così si sono scatenate le associazioni dei consumatori ed il ricorso pende al Tar del Lazio.

Care associazioni dei consumatori ve la prendete con dei mediatori che prendono 8 euro, volevo dirvelo perché lo sappiate se non lo sapete già.

Ma andiamo avanti.

Prima della riforma c’era una tariffa unica per tutti e dunque c’era certezza delle spese.

Ora le tariffe degli stessi organismi forensi sono talvolta diverse tra di loro.

Non parliamo poi di quelle che ho scorso degli organismi privati su cui vorrei stendere un velo pietoso che sperò però alzi con prontezza il Ministero stabilendo le sospensioni e cancellazioni che meritano.

E ciò è accaduto anche per l’assoluta complessità dei precetti regolamentari che danno adito alle interpretazioni più bizzarre.

Ma come potete pensare che in presenza di una condizione di procedibilità, se un organismo chiede cento e sono obbligato ad aderire io non sollevi la questione che su quel territorio c’è chi chiede 50 o 75? E soprattutto che io non possa andare davanti a chi chiede di meno perché vale il criterio della prevenzione?

Gli avvocati spareranno col fucile ricorsi alla Corte Costituzionale e si arriverà pure alla Corte di Giustizia.

Ma che pastrocchio abbiamo o meglio hanno combinato?

Tutto ciò sta portando la mediazione verso la tomba ben prima dei  cinque anni previsti.

Lascio comunque alla vostra riflessione una tabella con la situazione economica del mediatore negli altri paesi europei.

Austria2990 € lordi al mese   https://www.bruttogehalt.at/mediator/
Belgio€ 27.691 all’anno o € 14,20 all’ora   https://be.talent.com/fr/salary?job=m%C3%A9diateur(trice)#:~:text=Le%20salaire%20m%C3%A9dian%20pour%20les,ou%20%E2%82%AC%2014.20%20par%20heure.
Bulgaria 
CiproSta approvando nuovo regolamento. Vuole introdurre   c.p. sino a 5.000   Valore in Euro(€) Spese di mediazione pagabili in Euro (€)   (Tra parentesi le somme per l’organismo) Fino a 5.000      320 (40€) 5,001-10,000   400 (50€) 10,001-50,000 560 (70€) 50,000-100,000              640 (80€) 100,001-500,00              800 (100€) Oltre 500.001  1 200 (150€) https://dikaiosyni.com/enimerwsi/dimosia-diavouleusi-1-nomoschedio-me-titlo-o-peri-orismenwn-thematwn-diamesolavisis-se-astikes-diafores-tropopoiitikos-nomos-tou-2023-kai-2-kanonismoi-me-titlo-oi-peri-diamesolavisis-se-astikes-diafor/
Croazia
DanimarcaTariffa oraria dipende dal mediatore https://www.ret-raad.dk/specialer/retssag/konfliktloesning-og-mediation/
EstoniaImporto concordato col mediatore
Finlandia 
Francia (mediazione giudiziaria)300-400 € o 500-600 € per casi complessi + le spese dell’organismo   https://bmhavocats.com/2014/01/27/la-remuneration-des-mediateurs-dans-les-mediations-commerciales-en-france-le-point-de-vue-dun-avocat/
Germania150-400 € all’ora se non avvocato 150-650 € se avvocato   https://www.haufe.de/steuern/haufe-steuer-office-excellence/abc-der-vereinbaren-taetigkeiten-15-mediator_idesk_PI25844_HI10898302.html?fbclid=IwAR3jzSLsic_jN_PPuhLfY66pyWN42B3b0fbQ7jmDgORD6wKgEpcOLKAPNYc
GreciaArticolo 17 – RETRIBUZIONE lege greca 1. L’onorario del mediatore è stabilito liberamente per accordo scritto delle parti. 2. In mancanza di accordo scritto, il compenso è stabilito in base al tempo di prestazione dei servizi del mediatore con un compenso orario inferiore di euro cento (€ 100). Se il mediatore è stato impiegato solo per due (2) ore, o meno, il suo compenso minimo è fissato a duecentocinquanta (250,00) €. Gli importi di cui sopra possono essere adeguati con decisione del Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani. 3. Nel caso in cui la controversia di cui all’articolo 5 comma 1A d’ (conflitti familiari) riguardi gli alimenti, il soggetto tenuto al loro pagamento a norma di legge o in via giudiziale, è tenuto al pagamento del predetto minimo compenso del mediatore nella misura di € 250,00. Parimenti, nel caso delle controversie di cui all’articolo 5 comma 1A è’ (contenzioso del lavoro) e se il lavoratore ha pretese anche per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate, il datore di lavoro è definito debitore della stessa. In entrambi i predetti casi, se la relativa controversia è definitivamente portata in giudizio e se il creditore, ai sensi di quanto sopra, risulta vittorioso in tutto o in parte, è chiesta la somma di € 250,00 corrisposta ai sensi degli artt. 176 e ss. seg. . 4. Il mediatore deve fornire alle parti un’esauriente informativa sulle modalità del proprio compenso.   http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9008
IrlandaLo stipendio per il mediatore varia da € 30.987 a € 60.856 attraverso 15 incrementi annuali (che sono soggetti a un servizio soddisfacente).   https://www.themii.ie/legal-aid-board-positions
Italia
Lettonia
Lituania
MaltaCosti organismo Mediazioni volontarie: Controversie in mediazione familiare – 35€ Mediazioni che coinvolgono organizzazioni di volontariato come definite ai sensi della legge sulle organizzazioni di volontariato (articolo 3) – 35 € Mediazioni che coinvolgano ogni altra Autorità prevista dalla legge – € 50 Controversie non pecuniarie – 70€ Per tutte le altre controversie – € 120 Cause deferite dalla Corte o dal Tribunale Tutti questi tipi di casi indipendentemente dal valore o dal merito del caso – 50€   Gli onorari sono concordati per iscritto col mediatore (in caso di consumo però 50 € a seduta) https://mediation.mt/mediation-tariffs/
PoloniaTariffa minima 13,50 € primo incontro 5,63 € Incontri successivi https://www.zadluzenia.com/ile-zarabia-mediator/
Portogallo€ 1,750 al mese   https://pt.talent.com/salary?job=mediador
Repubblica Ceca
Romania
SlovacchiaTabella n. 1: Mediazione nelle controversie civili come le controversie di vicinato e familiari. Relazioni tra genitori e figli, partner, comunità e simili Controversie civili non patrimoniali:   20 euro/ora Contenzioso civile immobiliare fino a 1660 euro:         67 euro/ora Cause civili immobiliari oltre 1660 euro:           100 euro/ora Tabella n. 2: Mediazione nel settore delle imprese private (persone fisiche e giuridiche) Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone fisiche              67 euro/ora Controversie non patrimoniali nel settore delle imprese private – persone giuridiche       134 euro/ora Controversie immobiliari nel settore delle imprese private per importo        Dall’1% al 10% del valore https://www.peniaze.sk/ekonomika/5425-mediacia-namiesto-sudu-kedy-sa-oplati-a-kolko-stoji
SloveniaCompenso per l’attività del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone fisiche, o almeno una parte è una persona fisica: Le parti pagano una somma forfettaria di 400 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 50/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 200 EUR. Tariffa numero 2 Pagamento per il lavoro del mediatore nelle controversie in cui le parti sono persone giuridiche (eccetto persone fisiche): Le parti pagano una somma forfettaria di 600 euro per la mediazione. La somma forfettaria copre fino a 6 ore di mediazione. Ogni ora successiva di mediazione viene addebitata a EUR 80/ora. In caso di mediazione completata con successo, verrà addebitato un premio per il successo e la preparazione dell’accordo per un importo di 300 EUR. Tariffa numero 3 Pagamento per il lavoro di un mediatore nelle controversie tra più parti: Il forfait e premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è aumentato del 20% per ogni cliente aggiuntivo che ha un diritto autonomo se ci sono più clienti (di due). Tariffa numero 4 Compenso per il lavoro del mediatore in casi particolarmente gravosi: La somma forfettaria e il premio secondo i numeri di tariffa 1 e 2 aumentano del 100% nelle controversie in cui il valore del credito contestato è definito e ammonta a più di 50.000 EUR. Il forfait e il premio secondo la tariffa n. 1 o 2 possono essere aumentati del 50% su proposta del capo della MC e con il consenso delle parti, se si tratta di controversie nelle quali – conoscenza esplicitamente necessaria e richiesta di un campo specifico; – richiesta conoscenza ed uso di una lingua straniera. Tariffa numero 5 Pagamento del lavoro del mediatore per un caso associato risolto: La somma forfetaria e il premio secondo la tariffa numero 1 o 2 è maggiorata del 50% nel caso in cui, oltre alla causa affidata al mediatore per la risoluzione, uno o più altri casi giudiziari indipendenti siano completamente risolti. https://www.odv-zb.si/mediacijski-center/pravni-akti/tarifa/
Spagna (mediazione familiare)18.000- 22.000 € lordi al mese   https://www.unir.net/ciencias-sociales/revista/sueldo-mediador-familiar/
Spagna (mediatore civile)1000 € + extra al mese    https://es.indeed.com/orientacion-laboral/remuneracion-salarios/cuanto-gana-mediador
Svezia
Ungheria

Una giustizia alta e altra

In evidenza

Recensione del libro “Una giustizia alta e altra” della professoressa Maria Martello a cura dell’avv. Carlo Alberto Calcagno

Quando si legge un saggio di Maria Martello ci si rende subito conto che ogni parola pesa, ogni frase è densa di significato di per sé e in quanto rimando ad una sapienza antica, ogni capitolo è un estremo sforzo per gettare verso l’alto una cattedrale di significati, un disegno allo stesso tempo in bianco e nero e colorato di quello che non è e potrebbe invece essere una civile convivenza.
Cosí è per “Una giustizia alta e altra” che appunto, già dal titolo, fornisce l’idea di voler lasciare in basso l’attuale imperfetto apparato di regolazione dei conflitti, per un altro, quello di una mediazione che però si distacca enormemente dal concetto che in questo decennio è arrivato agli operatori del settore. Non parliamo poi di quello che è giunto al cittadino o al giudice. Ciò che noi abbiamo conosciuto non ha niente a che fare con gli scritti del Nuovo Testamento e l’Episcopalis Audientia che l’autrice ricorda, non a caso, al termine della monografia.
Ma per comprendere a pieno questi richiami la professoressa Martello, ci indica il viaggio filosofico-umanistico.
Non si può iniziare dal modello mercantile di deflazione del contenzioso che ci ha lasciato la scuola di Harvard (peraltro non nato per la gestione delle controversie ma per i rapporti endo-imprenditoriali) se si voglia comprendere il mondo della mediazione, né dalla sola psicologia che ha comunque fornito ottimi strumenti al mediatore (pensiamo ad es. alla parafrasi); dobbiamo necessariamente cominciare il viaggio da qualcosa di molto più antico che non si traduce solo nei preziosi contributi dei filosofi che tutti conosciamo, ma da un modello che seppure l’autrice non citi esplicitamente, è quello del matriarcato che è riuscito per migliaia di anni, ad attuare una perfetta sintesi  del razionale e dell’irrazionale.
È un mondo di idee e di esperienze che già c’è stato e che va solo evocato e riscoperto: non è una nuova ricetta di incerta applicazione.
Quello che noi giuristi chiamiamo consenso all’utilizzo di un determinato strumento di risoluzione, è in realtà molto di più in mediazione, è la fiducia in un terzo mediatore affinché ci aiuti a lavorare con gli elementi razionali e irrazionali.
Non poteva la professoressa Martello non metterci in guardia a più riprese del fatto che un sistema, per dirsi evoluto, non può tralasciare (come l’attuale processo tralascia) gli elementi irrazionali che sono le radici del conflitto e che se non vengono esplorati non potrà darsi uno sviluppo armonico della pianta e dunque di futuri legami.
Perché la mediazione non può e non deve ridursi a chiudere un conflitto, ma è tesa (ed è stata tesa per millenni) a ripristinare legami.
La società ha bisogno di ripristinare i legami; non si può pensare che la legge – come spiega bene la Martello affidandosi al pensiero di Salvatore Natoli – possa costituire la panacea di tutti i mali, come invece la intendono gli uomini di questa civiltà.
I legami nascono dal confronto, dall’ascolto e come specifica deliziosamente l’autrice, dall’emulazione. Non vi può essere progresso senza emulazione, né oserei dire nascita di una nuova famiglia in seno al consorzio umano.
Ma chi sono i sapienti che possono riportare in auge questo sistema antico di vivere le relazioni? Gli avvocati nelle loro consulenze che devono coniugare il diritto con i veri bisogni dei loro clienti; coniugazione questa che può nascere solo dall’educazione all’ascolto del cliente (che immerso nel conflitto non è più capace di ascoltare).
Sono i giudici che per la loro posizione possono veramente ed efficacemente diffondere ed alimentare la cultura del confronto.
Il legislatore, infine, che deve riprendere dall’inizio il filo per entrare nel labirinto della mente umana e non accontentarsi di una mera deflazione del contenzioso; ciò comporta evidentemente una nuova formazione “alta ed altra”, che abbandoni le povere tecniche di gestione economica delle controversia. Non è il denaro che motiva l’uomo e che lo spinge a diventare migliore, una risorsa per la società, ma il riconoscimento completo di sé. 

Il rapporto WJP globale e la posizione dell’Italia

In evidenza

  1. Comunicato stampa globale del WJP sullo stato di diritto 2023

I diritti umani sono diminuiti in 3 paesi su 4 da quando è iniziata la recessione globale dello Stato di diritto nel 2016

I sistemi giudiziari stanno fallendo, come dimostra l’indice WJP sullo stato di diritto[1] del 2023. 

WASHINGTON (25 ottobre 2023) – Quest’anno lo stato di diritto si è nuovamente indebolito nella maggior parte dei paesi, secondo il Rule of Law Index 2023 del World Justice Project (WJP).

Più di 6 miliardi di persone vivono in un Paese in cui lo Stato di diritto si è indebolito tra il 2022 e il 2023.

Da quando le tendenze autoritarie hanno spinto il mondo in una recessione legata allo stato di diritto nel 2016, la recessione globale ha colpito il 78% dei paesi, come mostra l’ultimo Indice.

Il fattore dello Stato di diritto che è diminuito maggiormente tra il 2016 e il 2023 è quello dei diritti fondamentali[2], in calo nel 77% dei paesi. 

Questa e altre tendenze autoritarie sono continuate nel 2023, ma stanno rallentando, con un minor numero di paesi in declino nel 2022 e nel 2023 rispetto agli anni precedenti. D’altra parte, il declino nel funzionamento dei sistemi giudiziari si sta diffondendo, con sempre più paesi che lottano per fornire alle persone una giustizia tempestiva, economica e accessibile. Quest’anno il fattore Indice che misura la giustizia civile è stato il fattore che è diminuito nella maggior parte dei paesi.

“Il mondo resta attanagliato da una recessione dello stato di diritto caratterizzata da un’eccessiva portata dell’esecutivo, dalla limitazione dei diritti umani e da sistemi giudiziari che non riescono a soddisfare i bisogni delle persone”, ha affermato il co-fondatore e presidente del WJP William H. Neukom, “Le persone in tutto il mondo ne stanno pagando il prezzo”.

L’indice sullo stato di diritto del WJP è la principale fonte mondiale di dati originali e indipendenti sullo stato di diritto. La sua metodologia rigorosa si basa su indagini di esperti e famiglie per misurare lo stato di diritto in 142 paesi e giurisdizioni, coprendo il 95% della popolazione mondiale. 

Il punteggio di ciascun paese è una media di otto fattori: vincoli ai poteri governativi, assenza di corruzione, governo aperto, diritti fondamentali, ordine e sicurezza, applicazione della regolamentazione, giustizia civile e giustizia penale.

1.1 Le tendenze autoritarie rallentano.

Spinta dal crescente autoritarismo nel 2016, l’attuale recessione globale dello stato di diritto è peggiorata al culmine della pandemia di Covid, quando i governi hanno chiuso i sistemi giudiziari e limitato le libertà civili. 

Negli ultimi sette anni, i punteggi dell’indice relativi ai vincoli sui poteri governativi sono diminuiti nel 74% dei paesi. In tutto il mondo, i controlli sul potere esecutivo da parte di organi legislativi, giudiziari e della società civile – compresi i media – si sono tutti indeboliti, come mostra l’Indice.

Sebbene questa tendenza autoritaria sia persistita in ogni regione del mondo nel 2023, ha subito un rallentamento per il secondo anno consecutivo. Quest’anno i vincoli ai poteri governativi sono diminuiti nel 56% dei paesi, rispetto al 58% nel 2022 e al 70% nel 2021. Allo stesso modo, una maggioranza più piccola di paesi ha visto un calo generale dello stato di diritto quest’anno (59%) rispetto agli ultimi due (61% e 74%).

1.2 La tutela dei diritti crolla quando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 75 anni

L’indice sullo stato di diritto del WJP valuta lo status di molti dei diritti umani elencati nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Questi includono quattro indicatori su cinque che sono diminuiti maggiormente durante la recessione globale relativa allo stato di diritto. 

Dal 2016, la partecipazione civica è diminuita in più paesi rispetto a qualsiasi altro sotto fattore dell’Indice (83%), seguita dalla libertà di riunione e associazione (81%), libertà di opinione ed espressione (78%) e libertà di religione (76%) .

“È un quadro che fa riflettere mentre il mondo celebra il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani entro la fine dell’anno”, ha detto il direttore esecutivo del WJP Elizabeth Andersen .

Sebbene la maggior parte dei paesi (56%) abbia registrato anche quest’anno un calo dei diritti fondamentali, la percentuale è inferiore a quella del 2022 (66%).

1.3 I fallimenti del sistema giudiziario si espandono

Le tendenze negative della giustizia si sono ampliate nel 2023. Due terzi dei paesi (66%) hanno visto i punteggi dell’indice per la giustizia civile diminuire quest’anno, rispetto al 61% dei paesi dell’anno scorso. La colpa è in gran parte dei maggiori ritardi della giustizia e di un’applicazione più debole. Nel frattempo, anche i punteggi per la giustizia penale sono diminuiti in un numero leggermente maggiore di paesi quest’anno (56%) rispetto allo scorso anno (55%).

“La nostra precedente ricerca stima che 1,5 miliardi di persone non siano in grado di risolvere i propri problemi legali”, ha affermato Andersen, “quindi è particolarmente allarmante che così tanti sistemi giudiziari siano diventati ancora più deboli nel 2023. Se vogliamo invertire la rotta, i sistemi giudiziari hanno bisogno di un nuovo paradigma e di passare a un approccio incentrato sulle persone, mettendo al primo posto i bisogni delle persone che intendono servire”, ha aggiunto Andersen.

1.4.Rivelata la classifica. Alcuni paesi sfidano le tendenze negative globali.

Il paese al primo posto nell’indice sullo stato di diritto del WJP 2023 è la Danimarca , seguita da Norvegia (2), Finlandia (3), Svezia (4) e Germania (5). Gli ultimi paesi in classifica sono Venezuela (142), Cambogia (141), Afghanistan (140), Haiti (139) e Repubblica Democratica del Congo (138). 

Quest’anno sono stati aggiunti all’indice due paesi. Il Kuwait si colloca al 52° posto su 142 a livello globale e al 2° posto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre il Montenegro è al 57° posto a livello globale e al 2° posto in Europa orientale e Asia centrale.

I paesi con il maggiore declino dello stato di diritto nell’ultimo anno sono Sudan, Mali, Iran, Nicaragua e Afghanistan , mentre i paesi che hanno migliorato il loro stato di diritto con il punteggio più alto nel 2022-2023 sono Bulgaria, Honduras, Kenya , Slovenia e Giordania.  Anche l’Honduras ha migliorato molto la sua performance lo scorso anno.

Nel lungo termine, i paesi che, a partire dal 2016, sono riusciti a contrastare le tendenze globali e a rafforzare maggiormente lo stato di diritto sono l’Uzbekistan, la Moldavia, lo Zimbabwe, il Kazakistan e la Malesia.

2. Lo stato di diritto  in Italia

L’Italia è al 32° posto su 142 paesi nel mondo.

Il nostro punteggio è di 0,67: rispetto al 2015 siamo migliorati complessivamente di 0,3 punti. Ma dobbiamo fare ancora molto.

Tra i paesi ad alto reddito, l’Italia è al 31° posto su 46.

A livello regionale, l’Italia si colloca per stato di diritto al 24° posto su 31 paesi dell’Unione Europea, dell’Associazione Europea di Libero Scambio e del Nord America.

1 Danimarca

2 Norvegia

3 Finlandia

4 Svezia

5 Germania

6 Lussemburgo

7 Olanda

8 Estonia

9 Irlanda

10 Austria

11 Canada

12 Regno Unito

13 Belgio

14 Lituania

15 Repubblica Ceca

16 Francia

17 Lettonia

18 Spagna

19 Stati Uniti

20 Slovenia

21 Portogallo

22 Malta

23 Cipro

24 Italia

25 Slovacchia

26 Polonia

27 Romania

28 Croazia

29 Grecia

30 Bulgaria

31 Ungheria

Il che significa che lo stato di diritto italiano è preceduto per qualità in ambito UE da quello di 19 paesi europei.

Nell’ultimo anno, 16 paesi su 31 hanno peraltro registrato un calo nell’Unione Europea, nell’Associazione Europea di Libero Scambio e nel Nord America. Di questi 16 paesi, sette avevano registrato un calo anche l’anno precedente.

Analizziamo qui minutamente i punteggi dei fattori e sub-fattori (la descrizione completa delle singole voci è in nota) che compongono lo Stato di diritto per WJP[3].

ItaliaFattori e  sub-fattoriIndicePosizione nel MondoConfronto 2015-2023
Stato di diritto  20230,6732°+0,3
1Limiti al potere del governo0,7124° 
1.1I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore0,7229° 
1.2I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario0,7026° 
1.3I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti0,7620° 
1.4I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta0,6227° 
1.5I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi0,6835° 
1.6La transizione del potere è soggetta alla legge0,8031° 
2Assenza di corruzione0,6541°+0,6
2.1I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati0,5943° 
2.2I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati0,8341° 
2.3I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati0,8621° 
2.4I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati0,3171 
3Governo aperto0,6332°+ 0,2
3.1Leggi e dati governativi pubblicizzati0,6038° 
3.2Diritto all’informazione0,6622° 
3.3Partecipazione civica0,6636° 
3.4Meccanismi di reclamo0,6157° 
4Diritti fondamentali0,7330°-0,1
4.1Parità di trattamento e assenza di discriminazione0,6830° 
4.2Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito0,8431° 
4.3Il giusto processo e i diritti dell’imputato0,7027° 
4.4La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita0,6835° 
4.5La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita0,7438° 
4.6La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita0,8122° 
4.7La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita0,7826° 
4.8I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti0,5961° 
5Ordine e sicurezza0,7562°+ 0,1
5.1La criminalità è efficacemente controllata0,8159° 
5.2I conflitti civili sono effettivamente limitati156° 
5.3La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali0,4575° 
6Applicazione normativa0,6433°+ 0,8
6.1I regolamenti del governo sono effettivamente applicati0,6435° 
6.2I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria0,8228° 
6.3I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli0,4575° 
6.4Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi0,6231° 
6.5Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento0,6638° 
7Giustizia civile0,5851°0
7.1Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela0,6150° 
7.2La giustizia civile è libera da discriminazioni0,6637° 
7.3La giustizia civile è esente da corruzione0,6951° 
7.4La giustizia civile è esente da influenze governative improprie0,7034° 
7.5La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli0,32100° 
7.6La giustizia civile viene applicata in modo efficace0,35127° 
7.7I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci0,7245° 
8Giustizia criminale0,6426°+ 0,1
8.1Il sistema di investigazione penale è efficace0,4849° 
8.2Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace0,5634° 
8.3Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale0,5340° 
8.4Il sistema penale è imparziale0,6227° 
8.5Il sistema penale è libero dalla corruzione0,7530° 
8.6Il sistema penale è libero da influenze governative improprie0,8314° 
8.7Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato0,7027° 

3. Conclusioni sulla situazione italiana nel 2023 per il WJP

I media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui  non sono del tutto liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni (35° posto).

I funzionari pubblici, ad esclusione di quelli appartenenti a polizia ed esercito, utilizzano la loro carica per guadagni privati.

Le persone non sono del tutto in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e i funzionari governativi non rispondono in modo sufficiente a tali reclami (57° posto).

I diritti fondamentali del lavoro non sono effettivamente garantiti (61° posto).

L’ordine e la sicurezza in Italia è precario e le persone ricorrono spesso all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (75° posto).

I procedimenti amministrativi non sono condotti senza ritardi irragionevoli (75° posto).

La giustizia civile è soggetta a ritardi irragionevoli (100° posto) e non viene applicata in modo efficace (127° posto).

Gli autori dei crimini non sono effettivamente arrestati e accusati. La polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri non hanno risorse adeguate, non sono del tutto esenti da corruzione e non sono abbastanza competenti (49° posto). Gli autori dei crimini non sono efficacemente perseguiti e puniti. I giudici penali  e gli altri ufficiali giudiziari non sono sufficientemente competenti e non producono decisioni rapide (0,56). Gli istituti correzionali non sono sufficientemente sicuri, non rispettano i diritti dei detenuti e non sono efficaci nel prevenire la recidiva (0,53).


[1] Secondo il WJP lo Stato di diritto è un sistema durevole di leggi, istituzioni, norme e impegno della comunità che si basa su quattro principi fondamentali:

1) la responsabilità, ossia sul fatto che il governo e gli attori privati siano responsabili secondo la legge;

2) le leggi giuste, ovvero sul presupposto che le leggi siano chiare, pubblicizzate e stabili, che siano applicate in modo uniforme e proteggano i diritti fondamentali, inclusa la sicurezza delle persone e dei contratti, la proprietà e i diritti umani;

3) un Governo aperto, che possiamo definire tale quando i processi attraverso i quali le leggi sono promulgate, amministrate e applicate sono accessibili, equi ed efficienti;

4) la risoluzione delle controversie che può considerarsi accessibile e imparziale, ciò accade quando la giustizia è fornita tempestivamente da rappresentanti neutrali, competenti, etici e indipendenti che siano accessibili, abbiano risorse adeguate e riflettano la composizione delle comunità che servono.

Questi principi fondamentali si articolano a loro volta nello sviluppo di otto fattori.

1. Limiti al potere del governo

2. Assenza di corruzione

3. Governo aperto

4. Diritti fondamentali

5. Ordine e sicurezza

6. Applicazione normativa

7. Giustizia civile

8. Giustizia criminale

[2] 4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione

Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.

4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito

Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli,  arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.

4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato

Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.

4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita

Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.

4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita

Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.

4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita

Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.

4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita

Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.

4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti

Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.

[3] 1. Limiti al potere del governo

1.1 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal legislatore

Misura se gli organi legislativi hanno l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.

1.2 I poteri del governo sono effettivamente limitati dal potere giudiziario

Misura se il potere giudiziario ha l’indipendenza e la capacità nella pratica di esercitare controlli e supervisioni efficaci sul governo.

1.3 I poteri del governo sono effettivamente limitati da revisioni e controlli indipendenti

Misura se i controllori o i revisori dei conti, così come agenzie nazionali di difesa dei diritti umani, abbiano sufficiente indipendenza e la capacità di esercitare controlli efficaci sul e la supervisione del governo.

1.4 I funzionari governativi sono sanzionati per cattiva condotta

Misura se i funzionari governativi nell’esecutivo, legislativi, giudiziari e della polizia sono indagati, perseguiti e puniti per cattiva condotta ufficiale e altre violazioni.

1.5 I poteri del governo sono soggetti a controlli non governativi

Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza paura di ritorsioni.

1.6 La transizione del potere è soggetta alla legge

Misura se i funzionari del governo sono eletti o nominati in conformità con le regole e le procedure stabilite dalla costituzione. Quando si svolgono le elezioni, misura anche l’integrità del processo elettorale, tra cui l’accesso al voto, l’assenza di intimidazioni e il controllo pubblico dei risultati elettorali.

2. Assenza di corruzione

 2.1 I funzionari governativi del ramo esecutivo non usano la carica pubblica per guadagni privati

Misura la prevalenza di corruzione, i pagamenti informali e altri incentivi nella fornitura di servizi pubblici e nell’applicazione dei regolamenti. Misura anche se gli appalti pubblici e i contratti di lavori pubblici sono assegnati attraverso una procedura di gara aperta e competitiva, e se i funzionari governativi ai vari livelli dell’esecutivo si astengano dall’appropriazione indebita di fondi pubblici.

2.2 I funzionari governativi del ramo giudiziario non usano la carica pubblica per guadagni privati

Misura se i giudici e i funzionari giudiziari si astengono dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i propri compiti o accelerare i processi, e se il sistema giudiziario e le sentenze giudiziarie sono liberi da influenze improprie da parte del governo, interessi privati  o organizzazioni criminali.

2.3 I funzionari governativi della polizia e dell’esercito non usano il pubblico ufficio per guadagni privati

Misurare se i funzionari di polizia e gli investigatori criminali si astengano dal sollecitare e accettare tangenti per svolgere i servizi di polizia di base o per indagare sui crimini, e se i funzionari governativi nella polizia e nell’esercito siano liberi da influenza impropria da parte di interessi privati o organizzazioni criminali.

2.4 I funzionari governativi del ramo legislativo non usano l’ufficio pubblico per guadagni privati

Misura se i membri della legislatura si astengono da sollecitare o accettare tangenti o altri incentivi in cambio di favori politici o voti favorevoli sulla legislazione.

3. Governo aperto

3.1. Leggi e dati governativi pubblicizzati

Misura se le leggi di base e le informazioni sui diritti legali sono disponibili al pubblico, presentati in un linguaggio semplice e resi accessibili in tutte le lingue usate nel paese o nella giurisdizione. Misura anche la qualità e l’accessibilità delle informazioni pubblicate dal governo su carta o online, e se i regolamenti amministrativi, le bozze di legge e le decisioni delle alte corti siano rese accessibili al pubblico in modo tempestivo.

3.2 Diritto all’informazione

Misura se le richieste di informazioni detenute da un agenzia governativa sono accolte entro un periodo di tempo ragionevole, se le informazioni fornite sono pertinenti e complete, e se le richieste di informazioni sono accolte ad un costo ragionevole e senza pagare una tangente. Misura anche se le persone sono consapevoli del loro diritto all’informazione e se i se i documenti pertinenti sono accessibili al pubblico su richiesta.

3.3 Partecipazione civica

Misura l’efficacia dei meccanismi di partecipazione civica, compresa la protezione delle libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, e del diritto di petizione al governo. Misura anche se le persone possono esprimere preoccupazioni ai vari funzionari del governo, e se funzionari governativi forniscano informazioni e avvisi sufficienti sulle decisioni che riguardano la comunità.

3.4 Meccanismi di reclamo

Misura se le persone sono in grado di presentare reclami specifici al governo in merito alla fornitura di servizi pubblici o sull’operato nella pratica dei funzionari governativi nell’adempimento dei loro doveri legali, e come i funzionari governativi rispondono a tali reclami.

4. Diritti fondamentali

4.1 Parità di trattamento e assenza di discriminazione

Misura se gli individui sono liberi da discriminazioni basate sullo stato socio-economico, il sesso, l’etnia, la religione, l’origine nazionale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere rispetto ai servizi pubblici, all’occupazione, ai procedimenti giudiziari e al il sistema giudiziario.

4.2 Il diritto alla vita e alla sicurezza della persona è effettivamente garantito

Misura se la polizia infligge danni fisici a sospetti criminali durante l’arresto e l’interrogatorio, e se i dissidenti politici o i membri dei media sono soggetti a perquisizioni irragionevoli,  arresto, detenzione, imprigionamento, minacce, trattamento abusivo o violenza.

4.3 Il giusto processo e i diritti dell’imputato

Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali sono in grado di accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei detenuti sono rispettati una volta che sono stati condannati per un reato.

4.4 La libertà di opinione e di espressione è effettivamente garantita

Misura se i media indipendenti, le organizzazioni della società civile, i partiti politici e gli individui sono liberi di riferire e commentare le politiche del governo senza timore di ritorsioni.

4.5 La libertà di credo e di religione è effettivamente garantita

Misura se i membri delle minoranze religiose possono praticare il culto e le pratiche religiose liberamente e pubblicamente, e se i non aderenti sono protetti dal dover sottomettersi alle leggi religiose.

4.6 La libertà da interferenze arbitrarie nella privacy è effettivamente garantita

Misura se la polizia o altri funzionari governativi effettuano perquisizioni fisiche senza mandato, o intercettano comunicazioni elettroniche di individui privati senza autorizzazione giudiziaria.

4.7 La libertà di riunione e di associazione è effettivamente garantita

Misura se le persone possono partecipare liberamente alle riunioni comunitarie, aderire a organizzazioni politiche, tenere manifestazioni pubbliche pacifiche, firmare petizioni ed esprimere opinioni contro politiche e azioni del governo senza timore di ritorsioni.

4.8 I diritti fondamentali del lavoro sono effettivamente garantiti

Misura l’effettiva applicazione dei diritti fondamentali del lavoro, compresi la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione rispetto all’occupazione e la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile.

5. Ordine e sicurezza

5.1 La criminalità è efficacemente controllata

Misura la prevalenza di crimini comuni, tra cui omicidio, rapimento, furto con scasso e furto, rapina a mano armata e l’estorsione, così come la percezione generale della sicurezza nelle loro comunità.

5.2 I conflitti civili sono effettivamente limitati

Misura se le persone sono effettivamente protette da conflitti armati e dal terrorismo.

5.3 La gente non ricorre alla violenza per risolvere le lamentele personali

Misura se le persone ricorrono all’intimidazione o alla violenza per risolvere le controversie civili tra di loro o per cercare riparazione dal governo, e se le persone sono libere dalla violenza della folla.

6. Applicazione normativa

6.1 I regolamenti del governo sono effettivamente applicati

Misura se i regolamenti governativi, come quelli sul lavoro, ambientali, di salute pubblica, commerciali e di protezione dei protezione dei consumatori sono effettivamente applicate.

6.2 I regolamenti governativi sono applicati e fatti rispettare senza influenza impropria

Misura se l’applicazione dei regolamenti è soggetta a corruzione o influenza impropria da parte di interessi privati; e se servizi pubblici, come il rilascio di permessi e licenze e l’amministrazione dei servizi sanitari pubblici, sono forniti senza corruzione o altri incentivi illegali.

6.3 I procedimenti amministrativi sono condotti senza ritardi irragionevoli

Misurare se i procedimenti amministrativi a livello nazionale e locale siano condotti senza ritardi irragionevoli.

6.4 Il giusto processo è rispettato nei procedimenti amministrativi

Misura se le regole del giusto processo sono rispettate nei procedimenti amministrativi condotti dalle autorità nazionali e locali

in settori quali l’ambiente, le tasse e il lavoro.

6.5 Il governo non espropria senza un processo legale e un adeguato risarcimento

Misura se il governo rispetta i diritti di proprietà delle persone e delle imprese, si astiene dal sequestro e dalla confisca illegale della proprietà privata e fornisce un adeguato un indennizzo quando la proprietà viene espropriata legalmente.

7. Giustizia civile

7.1 Le persone possono accedere alla giustizia civile e permettersela

Misura l’accessibilità e la convenienza economica dei tribunali civili, compreso se le persone sono a conoscenza dei rimedi disponibili;

possono accedere e permettersi la consulenza e la rappresentanza legale; e possano accedere al sistema giudiziario senza incorrere in spese irragionevoli

7.2 La giustizia civile è libera da discriminazioni

Misura se il sistema di giustizia civile discrimina in pratica sulla base dello status socio-economico, del sesso, dell’etnia religione, dell’origine nazionale, dell’orientamento sessuale o della identità di genere.

7.3 La giustizia civile è libera dalla corruzione

Misura se il sistema di giustizia civile è libero da corruzione e influenza impropria da parte di interessi privati.

7.4 La giustizia civile è libera da influenze governative improprie

Misura se il sistema di giustizia civile è libero da improprie governo o influenza politica impropria.

7.5 La giustizia civile non è soggetta a ritardi irragionevoli

Misura se i procedimenti di giustizia civile sono condotti e le sentenze siano prodotte in modo tempestivo senza ritardo irragionevole.

7.6. La giustizia civile è effettivamente applicata

Misura l’efficacia e la tempestività dell’esecuzione delle decisioni e delle sentenze della giustizia civile nella pratica.

7.7 I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono accessibili, imparziali ed efficaci

Misura se i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) sono accessibili, efficienti, applicabili e privi di corruzione.

8. Giustizia criminale

 8.1 Il sistema di investigazione penale è efficace

Misura se gli autori dei crimini sono effettivamente arrestati e accusati. Misura anche se la polizia, gli investigatori e i pubblici ministeri abbiano risorse adeguate, siano esenti da corruzione e svolgano i loro compiti con competenza.

8.2 Il sistema di giudizio penale è tempestivo ed efficace

Misura se gli autori dei crimini sono efficacemente perseguiti e puniti. Misura anche se i giudici penali  e gli altri ufficiali giudiziari siano competenti e producano decisioni rapide.

8.3 Il sistema correzionale è efficace nel ridurre il comportamento criminale

Misura se gli istituti correzionali sono sicuri, rispettano i diritti dei detenuti e sono efficaci nel prevenire la recidiva.

8.4 Il sistema penale è imparziale

Misura se la polizia e i giudici penali sono imparziali e se nella pratica fanno discriminazioni basate sullo status socioeconomico, sul sesso, sulla etnia, sulla religione, sull’origine nazionale, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

8.5 Il sistema penale è libero dalla corruzione

Misura se la polizia, i procuratori e i giudici sono liberi dalla corruzione e dall’influenza impropria delle organizzazioni criminali.

8.6 Il sistema penale è libero da influenze governative improprie

Misura se il sistema di giustizia penale è indipendente dal governo o dall’influenza politica.

8.7. Il giusto processo della legge e i diritti dell’imputato

Misura se i diritti fondamentali dei sospetti criminali sono rispettati, compresa la presunzione di innocenza e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla detenzione preprocessuale irragionevole. Misura anche se i sospetti criminali possono accedere e contestare le prove utilizzate contro di loro, se sono soggetti a trattamento abusivo e se viene loro fornita un’adeguata assistenza legale. Inoltre, esso misura se i diritti fondamentali dei prigionieri sono rispettati una volta che sono stati condannati per un crimine.

In evidenza

La formazione in mediazione oggi

Ci sono svariati settori della società che devono recuperare dalla pandemia e rincarano i prezzi; i cittadini sono in difficoltà, ma almeno c’è una motivazione, nemmeno tanto strisciante: gli imprenditori sono stati fermi per un po’ e devono recuperare.

Ci sono poi attività che invece sono legate ai giochi finanziari e vedono aumenti (e comunque mai diminuzioni) che si faticano a comprendere.

La Cassa Forense ad esempio ha messo in crisi migliaia di avvocati che avrebbero voluto cambiare professione o perlomeno diversificare la loro attività, ma il balzello previdenziale ha bloccato tutto.

Era ed è un momento favorevole ad esempio per fare un corso da mediatori; data la paralisi del Governo sul punto, valgono ancora oggi le regole del d.m. 180/10 e dunque il gioco era fatto con cinquanta ore più una manciata, una volta che la mediazione fosse andata a regime.

Diversi avvocati lo avevano capito, ma la tagliola previdenziale ha impedito ogni progetto.

Ciò ha gettato nello sconforto parecchi Enti di formazione che, in difetto di domanda, non programmano corsi e fanno fatica pure a pagare i formatori per l’attività pregressa.

Oppure li programmano proponendo ai docenti paghe misere che ovviamente i professionisti, se non altro per una questione di dignità, non possono (o meglio non dovrebbero) accettare.

Gli enti di formazione in questi 13 anni di operatività hanno iniziato a farsi una furiosa concorrenza abbassando drasticamente e brutalmente i prezzi; ma non solo: poteva “vincere” sul mercato, solo chi spendeva maggiormente nei giusti canali pubblicitari che ovviamente hanno capito l’antifona (alzando le tariffe).

Ad un certo punto si è arrivati (specie con l’avvio dei corsi on-line), probabilmente anche per l’esosità dei canali pubblicitari, a proporre in proprio corsi gratuiti; una ingegnosa forma pubblicitaria che però ha messo ancor più in crisi il sistema. C’è chi ha pensato tra gli uditori, che con la formazione gratuita on-line si potessero ottenere i contenuti della formazione a pagamento in presenza (che ha perso ancor più valore).

Il tutto si è ribaltato sui docenti che seppure sempre meglio formati (ed è questo un paradosso), vedevano decrescere progressivamente il compenso economico: oggi se hai la fortuna che un corso parta devi accettare 1/6 di quello che prendevi nel 2011.

Finché sei giovane e non hai alternative puoi anche accettare (anche se non è saggio), ma quando sei anziano e devi centellinare le forze non puoi che declinare una eventuale così misera offerta.

Questo si riverbera sulla qualità della formazione ovviamente perché un formatore anziano può mettere in campo contenuti e metodiche che un giovane insegnante, per ovvi motivi, non può nemmeno sognarsi; l’esperienza d’aula in formazione, in altre parole, è tutto. I corsi da remoto hanno messo un po’ in ombra anche questo aspetto, illudendo forse qualcuno che basti avere un microfono in mano ed una piattaforma per essere un formatore.

Questa situazione non certo allettante, potrebbe cambiare (o meglio ritornare forse accettabile per i formatori) se il Ministero della Giustizia e quello del l’Economia (mi perdonerete la licenza poetica) si degnassero di far presto nel dare attuazione al parere del Consiglio di Stato.

A quel punto l’attività di mediazione potrebbe tornare almeno minimamente remunerativa e in diversi potrebbero fare sacrifici per diventare mediatore. Questo in biechi termini economici.

In realtà un conto è diventare il mediatore e un conto è fare il mediatore.

Non tutte le persone possono fare questa professione anche se con un certo grado di istruzione possono diventarlo.

Per fare il mediatore bisogna 1) possedere una predisposizione mentale oppure 2) cancellare quel che si è stati in precedenza o almeno 3) avere la capacità cancellare quel che si è dal momento della sessione di mediazione (e così per ogni mediazione).

Ciò vale soprattutto per gli avvocati che non possiedono una predisposizione naturale alla cooperazione.

E non l’hanno non solo perché le Università hanno inculcato loro la dimensione processuale.

O meglio, facendo un passo indietro, bisogna chiedersi perché le Università spingono l’acceleratore sul processo.

La risposta è in parte di carattere storico-ideologico (dal 1848 si è voluto cancellare l’alternativa al processo dalle Carte costituzionali e nel Ventennio vedevano il metodo cooperativo come una minaccia al controllo sui cittadini) ma è soprattutto di carattere psicologico.

Le Università sono formate da giuristi e da avvocati. Per diventare giurista o avvocato bisogna avere una predisposizione psicologica verso le regole, il giudizio, la difesa di un particolare punto di vista.

In poche parole decidi di vivere di legge perché la tua personalità non poteva che esprimersi in quel mestiere lì. Ed è ottima cosa: gli avvocati bravi fanno il loro mestiere.

Continuano a farlo anche in mediazione poiché assistono una parte.

Il mediatore, tuttavia, non può tenere uno stile direttivo, a meno che non si trovi in presenza di particolari tipologie psicologiche che non sono in grado né di fare i loro interessi, né di scegliere come perseguirli; non si tratta di incapaci di intendere e di volere, ma di persone a cui interessano solo gli aspetti emotivi di una data faccenda oppure che hanno avuto genitori che non sapevano fare i genitori e allora ad un certo punto si sono rinchiusi in un mondo tutto loro.

Dunque per un avvocato è più difficile avvicinarsi alla mediazione, per quanto il legislatore e la giurisprudenza abbiano cercato in questi anni di trasformare l’istituto in un procedimento para-giurisdizionale; la trasformazione peraltro non ha funzionato perché ha avuto il solo esito di mettere in affanno Organismi e mediatori (anche avvocati).

E’ difficile per un avvocato fare il mediatore, ma può riuscire se lavora tanto su di sé: chi scrive è un avvocato che ha abbracciato a tempo pieno un modo nuovo di essere e di fare.

E allora quale è il primo passo che un corso di mediazione dovrebbe mettere in conto? Mettere in grado il candidato di prendere consapevolezza di quel che è oggi e di chi può o non può diventare domani.

Né l’attuale testo ministeriale, né quella futuro (che conosciamo solo in bozza) hanno una pallida idea di questo passaggio fondamentale, su cui si può giocare davvero il futuro di un professionista.

Qualche considerazione circa il parere del Consiglio di Stato sullo schema di nuovo regolamento in materia di mediazione

In evidenza

Dal parere parziale  del Consiglio di stato (Numero 01200/2023 e data 14/09/2023) evinciamo che lo schema di decreto inviato al Consiglio di Stato si intitola: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

Rispetto alla diffusa bozza del 2 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha eliminato solo la parola “recante” (prima era scritto “recante l’istituzione dell’elenco degli organismi”).

Lo schema di decreto attuale contempla 50 articoli (contro i 51 della bozza del 2 giugno) e  VII capi (così rimasti rispetto alla bozza) che il Consiglio di Stato riassume nel modo che segue:

Il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione. Sono individuati i requisiti di onorabilità che l’organismo deve documentare, a fini di iscrizione, per i mediatori, soci, responsabili, associati, amministratori e rappresentanti dell’ente. Si determinano, inoltre, i requisiti di serietà richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro, stabilendo in particolare che, per l’abilitazione al procedimento di mediazione, gli organismi devono prevedere, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, che i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, devono essere erogati e svolti in via esclusiva. Sono, poi, indicati i requisiti di efficienza, che gli organismi devono dimostrare ai fini dell’iscrizione nel registro. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di iscrizione degli organismi costituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, nonché i requisiti che il richiedente l’iscrizione deve dimostrare per poter inserire i mediatori nelle apposite sezioni previste dal provvedimento. Si individuano, altresì, i requisiti per l’iscrizione degli organismi ADR nella sezione speciale del registro e si istituisce l’elenco degli enti di formazione definendo i criteri richiesti per la relativa iscrizione.

Il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza. Si disciplina, in questo ambito, la tenuta del registro e degli elenchi, individuando i soggetti legittimati a svolgere l’attività di vigilanza; viene regolamentato il procedimento di iscrizione, con specifica attenzione al possesso dei requisiti richiesti e alla relativa documentazione. Si determina, poi, il procedimento di approvazione dei requisiti di iscrizione, con una disposizione che rappresenta una novità rispetto al regolamento vigente, mediante l’apposita disciplina del procedimento di approvazione, da parte del responsabile del registro, delle variazioni dei requisiti di iscrizione. Si definisce, inoltre, in modo innovativo il procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici per ciascun mediatore e per ciascun formatore dei quali l’organismo o l’ente intendono mantenere l’inserimento nei rispettivi elenchi. Sono individuati in modo specifico gli obblighi che derivano in via diretta dall’iscrizione nel registro o nell’elenco degli enti di formazione, nonché gli obblighi a carico degli organismi di mediazione, degli organismi ADR e degli enti di formazione, tra cui quello di operare in trasparenza; costituisce requisito di trasparenza la predisposizione di un sito web che per tali soggetti rappresenta uno strumento operativo. Sono inoltre disciplinati obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del responsabile del registro e dell’organismo in caso di diniego di omologazione, nonché obblighi dei mediatori, con indicazione dei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. Infine, è indicato – come parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro che abilita alla erogazione del servizio di mediazione – il contenuto minimo del regolamento di procedura.

Il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori. In particolare: si definiscono la struttura e la durata minima dei percorsi della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti che chiedono di operare nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e del consumo, si disciplina la formazione iniziale per l’inserimento nell’elenco dei formatori i cui requisiti vengono elevati rispetto alla disciplina contenuta nel vigente regolamento, e si prevede che, per ottenere la conferma dell’inserimento nell’apposito elenco, l’ente di formazione deve attestare per ciascun formatore l’adempimento dei prescritti obblighi formativi periodici.

Il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati. L’articolato contiene le disposizioni per l’applicazione delle predette misure e per la generale disciplina dei costi della mediazione. Sono previsti in particolare: la regolamentazione delle indennità e delle spese per il primo incontro; i criteri per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione; i principi per la determinazione delle spese di mediazione; la regolazione delle spese di mediazione per gli organismi pubblici; i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi privati; la facoltà degli organismi privati di redigere una propria tabella delle spese di mediazione, in conformità ai generali parametri individuati dallo schema di decreto, mentre l’articolo 31 rinvia espressamente alla tabella di cui l’allegato A dello stesso schema per l’applicazione delle tariffe ivi previste per le spese di mediazione degli organismi pubblici.

Il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti. Questo capo è dichiaratamente ritenuto innovativo sotto un profilo sostanziale, a differenza del regolamento vigente, che “affida al solo articolo 10 la regolamentazione del sistema sanzionatorio”. La relazione illustrativa afferma che detta regolamentazione di cui all’art. 10 si è “sovente rivelata insufficiente a costituire una adeguata base giuridica per l’esercizio dei poteri di controllo che spettano al responsabile del registro quale titolare del potere-dovere di vigilanza”, evidenziando le ragioni che hanno posto in luce la necessità di adottare una nuova disciplina organica della sospensione e della cancellazione. Oltre alla tipizzazione dei casi di sospensione e cancellazione, si disciplina, per il caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione previsti, la procedura di regolarizzazione che può essere avviata dal responsabile del registro. Inoltre, si prevede la speciale procedura di regolarizzazione che deve essere avviata, nei casi previsti dal Codice del consumo, nei confronti degli organismi ADR e si disciplina la procedura di contestazione. Si individua, inoltre, l’esito delle procedure di mediazione pendenti avanti a organismi che siano stati interessati da un provvedimento di sospensione o di cancellazione, con l’obiettivo dichiarato di rimediare a una lacuna del regolamento vigente, che “contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio del potere e dovere sanzionatorio in capo al responsabile del registro che si trova anche a valutare, in termini di bilanciamento, la rilevanza dell’infrazione e la rilevanza dell’eventuale interruzione delle mediazioni in corso”.

Il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.”

Tutto ciò ci permette perlomeno di avere un quadro generale. La sintesi dei capitoli appare rappresentare l’attuale bozza nei Capi I-VII  almeno in quanto ai temi trattati e all’articolazione.

Poi vedremo i contenuti in particolare quando il decreto andrà in Gazzetta.

Se rimarranno quelli della bozza de 2 giugno 2023, il dettato sarà assai complesso (come d’altronde i contenuti degli altri decreti ministeriali sino ad oggi emessi in materia) da spiegare e da assimilare non solo per i mediatori novelli, ma anche per quelli esperti e per i formatori:  le nuove 80 ore base serviranno tutte in definitiva per la parte giuridica.

E lo stesso vale per le nuove 18 ore per i formatori.

Non parliamo poi delle difficoltà che insorgeranno per coloro che non hanno una laurea in Giurisprudenza: non so proprio che cosa potranno imparare con le 14 ore previste dalla bozza di decreto (v. art. 23 c. 7 della bozza del 2 giugno).

Al momento una delle poche differenze palesi che rilevo dalle osservazioni del CDS rispetto alla bozza, riguarda l’art. 18:  giustamente il Supremo consesso amministrativo chiede che cosa il Ministero intenda con “su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà;”

Nel capo IV il CDS non dà cenno, in sede di riassunto, alla formazione dei mediatori civili e commerciali generici, ma probabilmente è una svista (?). Per il resto si ricalca il contenuto e l’articolazione della bozza.

Il capo V ricalca l’articolazione della bozza. Particolare importanza riveste l’art. 29 della bozza (vedremo se sarà confermato) che consente, se approvato, finalmente di applicare anche i regolamenti in materia di credito di imposta e di gratuito patrocinio, al momento al palo. Mi chiedo però, letta la norma, per quale arcano motivo non sia stata inserita già nel decreto 28/10[1].  

Il Capo VII comincia dall’art. 42 mentre nella bozza del 2 giugno iniziava dal 41: la correzione del Ministero era dovuta perché nel 41 si fa riferimento alla sorte dei procedimenti di mediazione in capo agli organismi sospesi e cancellati. Ma anche il 42 della bozza riguarda la procedura di sospensione e di cancellazione: quest’ultimo articolo potrebbe essere stato accorpato al 41, visto che l’articolato presentato al CDS presenta 50 articoli e non 51 come la bozza.

E dunque il 42 attuale sottoposto al CDS potrebbe essere il vecchio 43 (?). L’art. 45 della bozza è diventato nello schema di decreto il 44, l’art. 46 era nella bozza il 47.

Il CDS conferma comunque che il d.m. 180/10 verrà abrogato dal nuovo tessuto normativo (come già prevedeva la bozza).

Dalla lettura del parere (che ricordo essere parziale) mi pare che emergano diverse critiche.

All’inizio della parte motiva si legge: “1. Preliminarmente, rilevato che la relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario che l’Amministrazione proponente riferisca sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, richiesto con nota in data 21 luglio 2023, integrando la documentazione trasmessa che dovrà recare la bollinatura della stessa Ragioneria. Si nota inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non sono completamente leggibili e ne sarebbe, perciò, opportuna una nuova trasmissione in formato leggibile.”

Questa censura che sembrerebbe formale ha sospeso il parere: “Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione trasmetta la documentazione indicata in motivazione.”

 Il che significa che avremo un ulteriore ritardo che fa malissimo al settore e ai cittadini. Senza contare che una volta ricevuti i documenti il CDS si riserva di fare altre osservazioni (v. il n. 2). E ciò allungherà ancora i tempi.

Non è certo una responsabilità del CDS,  ma se lo schema corrisponde davvero quasi del tutto alla bozza del 2 giugno perché i Ministeri si sono presi così tanto tempo?

Veniamo ora alle altre censure del CDS.

L’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema in esame contenuto nell’art. 2 “sostanzia disposizioni di cui pare dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli”[2].

Sia per l’art. 5 c. 1 lett. c[3] attinente i requisiti di serietà degli organismi pubblici che per l’art. 11 comma 2 lettera b[4] che riguarda i requisiti di serietà degli enti di formazione pubblici (il cui tessuto richiamato sembrerebbe quello della bozza) il CDS richiede che il Ministero fornisca i parametri per valutare se l’attività di mediazione o di formazione sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente o della sua articolazione.

Il CDS fa poi presente che l’art. 9 c. 1[5] dello schema (che equivale a quello della bozza del 2 giugno) in materia di organismi ADR dovrebbe richiamare non solo i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4[6] ma pure quelli di cui all’art. 5[7] e 6[8], ossia i requisiti di serietà ed efficienza.

L’art. 13 c. 1 (della bozza e dello schema) stabilisce che  “1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II[9] è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.”

Il CDS chiede che sia apposto un termine per la predisposizione dei modelli uniformi e per la diffusione al pubblico. Stesso problema peraltro lo rinveniamo nel decreto che regolamenta la giustizia riparativa[10], ma in quel caso il testo non è andato al parere del CDS, diversamente credo lo avrebbero rilevato.

Viene poi in campo l’art. 36 c. 1 lett. a) che disciplina le cause di cancellazione: dalle censure mosse sembra che sia stato riscritto (prevede tra le cause di cancellazione “la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione”)  rispetto alla bozza del 2 giugno[11] e dunque possiamo solo rilevare che per il CDS necessità di un coordinamento con l’art. 4 c. 1 lett. d)[12].

Viene censurato poi l’art. 39 c. 1 (che richiama il testo della bozza): “ 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.”

Il CDS ritiene che la locuzione “entro un termine non superiore a 30 giorni” vada integrata anche da un congruo termine minimo visto che ai sensi del terzo comma se l’interessato non fornisce elementi idonei viene sospeso o cancellato[13].

Anche l’art. 44[14] (nella bozza del 2 giugno art. 45) c. 2  è stato censurato:  deve essere integrato nel senso di prevedere che la sospensione possa scattare solo in seguito alla verifica della inidoneità e incompletezza della documentazione (inerente probabilmente i formatori e il responsabile scientifico).

Interessante è la censura di cui al punto 13: “In merito alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 46 (“Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”), che prevede che alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all’articolo 43, comma 1, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”, si osserva che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.” La bozza del  2 giugno prevede questa disciplina all’art. 47[15].

Non si capisce in altre parole ed ho inteso bene, se le norme richiamate si riferiscano ai soli organismi pubblici o anche ai privati.

Ma la censura più ragguardevole riguarda  la disposizione dell’articolo 48[16] (“Disposizioni finanziarie”) per cui “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Finalmente si chiede al Ministero di spiegare meglio la clausola di invarianza finanziaria: era ora!

Il CDS precisa che “Poiché a tali adempimenti esse devono provvedere “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, andrebbero specificate le modalità con le quali si intende rendere effettivo il predetto principio di invarianza finanziaria, considerato che la relazione illustrativa si limita a rappresentare che “Per tale articolo è stata fatta dichiarazione di esenzione dall’AIR, in relazione al ridotto impatto dell’intervento. Si nota che la relazione tecnica – a prescindere dalla mancanza della necessaria bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato – non reca alcun dato, al di là del generico rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l’Amministrazione, che consenta di chiarire l’effettivo impatto sugli uffici delle attività di verifica che essi dovranno svolgere, non solo a regime, ma anche per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, dalle quali potrebbe derivare un importante sforzo amministrativo, soprattutto nella fase di prima applicazione.”

Queste considerazioni sono pesanti e mettono il dito nella piaga.

In diversi ordinamenti abbiamo apparati di vigilanza corposi, ma non se ne occupa direttamente il Ministero.

Ci sono organi appositi che si occupano per conto del Ministero di tutto il mondo della mediazione: da ultimo l’esigenza è stata tradotta in realtà in Francia, ma anche l’esperienza belga potrebbe essere presa a modello.

In conclusione non è possibile fare le nozze coi fichi secchi e lo schema di decreto sembra, almeno nella sua articolazione, molto simile alla bozza gà diffusa il 2 giugno 2023.


[1] Art. 29

 (Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)

1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti. 

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

[2] Se il contenuto è quello della bozza come parrebbe dal riassunto del CDS:

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l’istituzione presso il Ministero:

a) del registro degli organismi;

b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR;

c)  dell’elenco degli enti di formazione;

d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;

e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori,  rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente del registro e dell’elenco degli enti di formazione.

2. Il presente decreto disciplina altresì:

a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori; 

c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

d) gli obblighi degli iscritti;

e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;

f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione e gli effetti della sospensione e cancellazione;

g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

[3] c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale.

[4] b) la compatibilità, per gli enti pubblici o per gli enti che ne costituiscono articolazione o operano per conto di un ente pubblico, dell’attività di formazione con l’attività istituzionale.

[5] 1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente documenta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4

[6] Art. 4 della bozza del 2 giugno

(Requisiti di onorabilità)

1.Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale; 

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

[7] Art. 5 della bozza del 2 giugno

(Requisiti di serietà)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l’organismo richiedente documenta:

a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite; 

b) la previsione, per gli organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;

c) la compatibilità, per gli organismi pubblici, del servizio di mediazione con l’attività istituzionale. (il CDS chiede di dettare i parametri per l’attestazione)

[8] Art. 6 della bozza del 2 giugno.

(Requisiti di efficienza)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l’indicazione delle fonti di finanziamento; 

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 

d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;

g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;  

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative; 

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

(Requisiti di efficienza)

1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l’organismo richiedente documenta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l’indicazione delle fonti di finanziamento; 

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 

d) per gli organismi privati la previsione, nell’atto costitutivo, che l’organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo;

g) l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata;  

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all’articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative; 

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

[9] CAPO II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR e elenco degli enti di formazione.

[10] Art. 11 DECRETO 9 giugno 2023

 Procedimento di iscrizione

 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i

modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

[11] 1.  Costituiscono causa di cancellazione:

a) l’applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

[12] d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

[13] Art. 39 della bozza del 2 giugno

(Procedura di contestazione)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a 30 giorni (il CDS precisa che debba esserne indicata la durata di un congruo termine minimo) , a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.

2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all’interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di 15 giorni per difese e ulteriori produzioni documentali. 

3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 36, dispone la cancellazione, dando comunicazione all’interessato del provvedimento adottato.

[14] Art. 45 della bozza

(Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione)

1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando specificamente i soggetti nominativi dei quali è confermato l’inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il responsabile del registro sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241. Si applicano gli articoli 40 e 41.

3. L’organismo o l’ente, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, trasmette al responsabile del registro documentazione idonea a dimostrare l’adeguamento in conformità agli articoli 43 e 44. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

[15] 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, gli organismi di cui all’articolo 43, comma 1, applicano, per le spese di mediazione, l’articolo 31, commi 1,  2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.

[16] Per la bozza del 2 giugno l’art. 49.

Nota sul gratuito patrocinio in mediazione e nella negoziazione assistita

In evidenza

Indice

  1. Introduzione e orientamento sino al 2021.
  2. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021
  3. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
  4. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

  1. Introduzione e quadro normativo

 

Diciamo subito che con decreto ministeriale 10 maggio 2023[1] sono stati adeguati limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in € 12.838,01.

Questo è certo il più importante presupposto a cui dobbiamo fare riferimento per capire se il nostro assistito può giovarsi o meno del beneficio del patrocinio gratuito.

Tuttavia vi è chi (VACCARI) acutamente rileva che siccome il legislatore richiama nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 15-ter)  per la mediazione civile e commerciale solo l’art. 76 e non l’art. 77 del T.U.S.G., il valore sopradetto vale solo per la negoziazione assistita che al contrario  con l’art. 11-ter  del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 indica  sia l’art. 76 che il 77.  

Tale tesi se venisse confermata rende dunque l’istituto ancora più problematico.

Detto ciò, secondo una risalente parte della giurisprudenza di legittimità[2] l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso in questi casi resta per la S.C. a carico del cliente, anche se non abbiente.

Dobbiamo dire però che sulla liquidazione della fase della consulenza stragiudiziale, quando si tratti di evitare una causa transfrontaliera in materia civile e commerciale, si era espressa, una decina di anni prima della giurisprudenza di legittimità, la Direttiva del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 2003[3]

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013[4], richiamando espressamente la direttiva n. 8/03, sostenne che l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, dovesse al contrario rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Firenze, II sezione, con provvedimento del 13 febbraio 2015 ebbe poi a riconoscere in capo al legale il diritto ad essere liquidato per la fase di mediazione e per la fase ad essa propedeutica[5]. Nello stesso ordine di idee troviamo un decreto del Tribunale di Bologna dell’11 settembre 2017[6] che richiama una sentenza sempre del foro Fiorentino del 13.12.2016. 

Con un decreto del  Tribunale di Ascoli Piceno 12 settembre 2016 si è ancora precisato che l’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo, può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.

Nel 2018 il Cepej[7] indicava comunque l’Italia come un paese nel quale era presente il legal aid per la mediazione.

Dopo vari provvedimenti di diniego della giurisprudenza di merito[8] la Cassazione con sentenza 31 agosto 2020 n.18123 ha ribadito il suo precedente orientamento negativo[9].

Per quanto riguarda invece la negoziazione assistita l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[10] ha stabilito sino al 30 giugno 2023, che quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto  compenso dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l’ammissione  al patrocinio a spese dello Stato[11].

 

  1. Il quadro normativo in generale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 25 novembre 2021

 

La Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021 (pubblicata il 20 gennaio 2022) ha statuito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo[12].

Non si ritiene, per quel che vale, del tutto soddisfacente la lettura della Corte (lo stesso dicasi per la legislazione che si è adeguata a questa pronuncia). Il lavoro del legale è sacro (come quello del mediatore e di qualunque altro professionista) a prescindere dagli esiti, e non è detto che il cliente pur chiudendo la mediazione negativamente decida poi di iniziare un procedimento.

La riforma Cartabia ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale e ha dunque cambiato, almeno sulla carta, la situazione fissando un punto fermo sia per la mediazione civile e commerciale sia per la negoziazione assistita.

Nello stesso giorno della sentenza richiamata della Corte Costituzionale, veniva, infatti, approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206[13] che stabiliva all’art. 1 c. 4 lett. a) “l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”[14].  A ciò seguiva il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[15] che[16] con l’art. 7[17] comma 1 lett. t) novellava sul punto del gratuito patrocinio il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con una disciplina[18] di svariati articoli (da art. 15-bis a 15-undecies).

II decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 precisa[19] peraltro che  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 7 si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023; dunque le nuove disposizioni di legge sul gratuito patrocinio in mediazione sono già in vigore da 45 giorni anche se fino al 7 agosto 2023 non vi era stato provvedimento attuativo.

Sul punto va ancora tenuto ben presente l’art. 11 c. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[20]: “L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione  del  relativo valore”.

Per la relazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[21] tale disposizione “costituisce una norma di coordinamento con l’articolo 15-septies, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.

L’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa appunto che per disporre l’ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell’ordine “deve verificare la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Non mi consta che ad oggi il Ministero abbia fissato i criteri per individuare il valore dell’accordo  in mediazione. L’art. 17 c. 5 stabilisce appunto che detta determinazione sia in capo allo Stato: “Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: (omissis) f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3”.

Il mondo della mediazione sta attendendo da mesi il decreto ministeriale che dovrebbe sostituire integralmente il decreto 18 ottobre 2010, n. 180[22]: senza di esso non può trovare attuazione né la previsione in merito ai crediti di imposta né quelle relative al gratuito patrocinio.

Per non parlare del nuovo procedimento di mediazione che allo stato è zoppo, visto che vi sono molti dubbi su che spese e indennità di mediazione da applicare.

La mediazione dal 30 giugno 2023 è diventata effettiva e non vi è più un primo incontro gratuito che si possa chiudere con l’impossibilità di iniziare la mediazione.

In merito alla negoziazione assistita l’art. 5 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[23] stabilisce che “l’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore”. Quest’ultima disposizione è in vigore dal 28 febbraio 2023.

E l’art. 11-septies comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che “Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[24], conferma l’ammissione”.

Per determinare il valore dell’accordo in negoziazione assistita non mi consta invece che si faccia riferimento ad un decreto ministeriale, come per la mediazione. 

Con l’art. 9[25] comma 1 lett. l)[26] il decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149 novellava poi la disciplina della negoziazione assistita introducendo nella Sezione II le  “Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese   dello   Stato  nella negoziazione assistita” e prevedendo, come per la mediazione civile e commerciale, svariati articoli di riferimento (da 11-bis a 11-undecies).

 

  1. La disciplina di legge in particolare per il riconoscimento del compenso del difensore nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

 

La disciplina del gratuito patrocinio in mediazione[27] varia, sostanzialmente e sinteticamente, da quella sulla negoziazione assistita principalmente per il fatto che in mediazione sussiste una competenza territoriale e dunque l’art. 15-quinquies c. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 precisa che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1”. L’art. 11-quinquies c. 3 (per la negoziazione assistita) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce invece che si possa nominare scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia[28].

Il fatto di limitare la scelta agli avvocati iscritti nelle liste non è condivisibile: non a caso in Francia l’interessato è libero di scegliere il proprio avvocato e, in tal caso, deve indicarne il nome nel modulo di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. Se invece non ha un avvocato, il bâtonnier (presidente) dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale giudiziario (in precedenza, il tribunale civile di primo grado) o il presidente dell’organo giurisdizionale adito provvederà a nominarne uno[29].

Un’ulteriore differenza tra le due discipline sul compenso dell’avvocato che assiste chi beneficia del gratuito patrocinio, riguarda gli importi stanziati: per la mediazione civile e commerciale “2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023[30]” mentre per la negoziazione assistita “549.360 annui a decorrere dall’anno 2023[31]”.

Gli importi sono ovviamente insufficienti: il legislatore ne è consapevole e infatti, come vedremo, detta una disciplina di legge e regolamentare per la richiesta alternativa di crediti di imposta che hanno ad oggetto diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[32].

Rilasciamo qui per chiarezza espositiva il quadro legislativo delle due discipline (le parti in giallo sono quelle che divergono).

Per una svista legislativa i € 12.838,01 valgono come limite per la negoziazione assistita e non per la mediazione per cui il limite rimane a  € 9.296,22 (salvo aumenti da effettuarsi quando ci siano più componenti del nucleo familiare).

Mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Negoziazione assistita- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II-bis

(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)

Art. 15-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

(Condizioni reddituali per l’ammissione)

1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[33] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-ter

(Condizioni per l’ammissione).

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77[34] del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero[35], il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[36].

 

Art. 11-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata).

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2[37], e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)

1.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 11-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 15-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata)

1.Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[38], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma)

1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4[39], non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

5. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[40], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis[41], conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 15-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato)

1.         Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

 

Art. 11-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

 

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4[42], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-decies

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1[43], del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l’articolo 88[44] del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 11-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1.All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui  all’art. 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206

 

Art. 11-undecies

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

Ai nostri fini è importante soprattutto rimarcare:

  1. a) l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che stabilisce “1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono  stabiliti  gli   importi   spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità  di   liquidazione   e   di   pagamento,   anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle  somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e  i contenuti della relativa richiesta e i controlli  applicabili,  anche di autenticità.
  2. b) l’art. 11-octies, comma  1,  del  decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con  decreto  del  Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,    206,  sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione  e  di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»

Il decreto ministeriale (decreto 1 agosto 2023[45]) evocato dalle due norme è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.

 

  1. Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Struttura e oggetto

 

Il decreto in commento è abbastanza articolato e contiene una disciplina di complessa lettura: lo stesso si può peraltro sostenere del decreto emesso in pari data in materia di crediti di imposta[46].

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556), ad ogni modo, si suddivide in:

  1. Capo I
  2. parte generale (art. 1-3)
  3. Sezione I (Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta) (art. 4-7)
  4. Sezione II (Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati) (art. 8-12)
  5. Sezione III (Procedura di pagamento) (art. 13)
  6. Capo II (Monitoraggio statistico e trattamento dati) (art. 14 e 15)
  7. g) Capo III (Controllo e monitoraggio della spesa) (art. 16-17)
  8. h) Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) (art. 18-19)

Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556) contiene due articoli di meno rispetto al decreto 1 agosto 2023 (23A04557), in materia di crediti di imposta, pubblicato sempre il 7 agosto 2023 sulla Gazzetta ufficiale.

I due decreti hanno diverse parti quasi identiche (ad esempio in materia di trattamento dati e monitoraggio o in relazione alle modalità di accesso alla misura).

La richiesta di compenso del difensore per l’assistenza  si snoda, sia per negoziazione assistita sia per la mediazione, attraverso due fasi: a) ammissione provvisoria e b) ammissione definitiva.

Il decreto regola prettamente la seconda fase; alla prima si riferisce solo per le conseguenze sanzionatorie nel caso di mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente i benefici del gratuito patrocinio e pure in merito ai requisiti di eleggibilità della spesa.

La prima fase è dunque regolata interamente dagli articoli che vanno dal 15-bis al 15-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dagli articoli che vanno dall’ 11-bis all’11-sexies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

In generale possiamo ribadire che il gratuito patrocinio per le spese dell’avvocato è assicurato solo se si raggiunge un accordo.

Per questo c’è una fase di ammissione provvisoria nella quale però la determinazione vale per tutto il procedimento,  a meno che non si vengano a creare le condizioni per il superamento della soglia.

Il reddito soglia per l’ammissione non è lo stesso sia per la mediazione che per la negoziazione assistita.

L’interessato che abbia un reddito sotto soglia può chiedere il beneficio: a) per la mediazione preventiva obbligatoria e in caso di mediazione demandata, b) per la negoziazione assistita  al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

L’istanza deve possedere, come precisano le norme superiori, alcuni requisiti fissati agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002[47].

Contiene inoltre le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza[48] della pretesa che si intende far valere.

L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a pec o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’Ordine: a) per la mediazione, degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1 del decreto 4 marzo 2010, n. 28, b) per la negoziazione assistita, degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare solo un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento[49].

Ovviamente nel caso di non raggiungimento dell’accordo di conciliazione (in mediazione o in negoziazione assistita) la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del

compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.[50]

 

4.1 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): parte generale (art. 1-3)

 

Il decreto in esame si occupa dunque prettamente della seconda fase della procedura.

Il decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo[51].

Abbiamo detto che gli importi spettanti all’avvocato per la difesa sono previsti dalla Corte Costituzionale e da due provvedimenti di legge della Riforma Cartabia[52].

Abbiamo letto poi che l’art. 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (per la mediazione) e l’art. 11-octies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (per la negoziazione assistita) stabiliscono che appunto in via regolamentare “sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta”.

L’art. 2 si occupa di alcune definizione[53] necessarie alla comprensione del testo del decreto e l’art. 3 delle disposizioni generali sulle modalità di presentazione della  domanda di attribuzione del credito di imposta e sulle comunicazioni.

Le istanze disciplinate dal decreto devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

L’accesso tramite piattaforma accessibile dal sito giustizia.it. è previsto anche dal decreto 1° agosto 2023 (23A04557) per i crediti di imposta stabiliti dall’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[54] e dall’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1[55], della legge 6 agosto 2015, n. 132 (per la negoziazione assistita e per l’arbitrato).

Per accedere alla piattaforma sul sito giustizia.it l’avvocato deve essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[56]:

  • SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[57]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
  • CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
  • La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[58] sul trattamento dei dati personali.

Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni previste dal  decreto sono effettuate mediante la piattaforma giustizia.it, all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata indicato dal richiedente.

il  COA  stesso accede alla piattaforma previa registrazione e comunica l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni[59].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[60].

 

4.2 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): determinazione del compenso in procedure che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta (art. 4-7)

 

All’avvocato che assiste  la  parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di mediazione e  negoziazione  assistita,  spetta  il  compenso  previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[61], ridotto della metà[62].

Nello specchietto che segue si precisano i valori aggiornati come indica la norma, ossia dimezzati rispetto alla tabella 25-bis[63].

Valore

Da €0.01

a € 1.100

Da € 1.100,01

a € 5.200

Da € 5200, 01

a € 26.000

Da € 26.000,01 a € 52.000

Da € 52.000,01

A 260.000

Da € 260.000,01

a 520.000

Fase dell’attivazione

31,50

142,00

220,50

268,00

504,00

685,00

Fase di negoziazione

63,00

283,50

441,00

535,50

1.008,00

1.370,50

Conciliazione

123,00

553,00

860,00

1.044,00

1.965,5

2.671,50

 

Nel caso di conciliazione la fase dell’attivazione e della negoziazione sono aumentati del 30% – statuisce l’art. 20, comma 1-bis – ma almeno a chi scrive non è del tutto chiaro se l’aumento vada operato sull’intero o sul valore dimezzato: gli esiti sono evidentemente differenti.

Ai sensi dell’art. 15-septies comma 5 l’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal capo relativo al gratuito patrocinio del decreto 28/10.

Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85[64], comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Conseguentemente per il compenso del legale non si può che fare riferimento alla tabella di cui sopra e all’art. 20 comma 1-bis, con le maggiorazioni delle prime due fasi in caso di successo.

Ai sensi dell’art. 15-septies, commi  3  e 4, raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Stesso tenore possiede per la negoziazione assistita l’art.  11-septies, comma 2 del decreto-legge  n.  132  del  2014[65].

L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.

Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3[66] del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

Ai sensi dell’art. dall’art.  11-septies, 3, del decreto-legge  n.  132  del  2014[67] l’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo.

Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

L’istanza di conferma  contiene (per tutte e due le procedure) secondo l’art. 5[68] del decreto (23A04556):

1)  gli  estremi  identificativi  del  COA  che  ha  adottato  il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio  a  spese  dello Stato[69];

 2) le generalità della parte assistita dal richiedente,  ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

 3)  il  valore  e  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale  il  richiedente ha calcolato il proprio compenso;

 4) l’indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell’art. 42[70] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando l’accordo definisce una controversia nei  casi  di  cui  all’art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[71];

 5)  il  numero  del  procedimento  di  mediazione  e la   data dell’accordo di conciliazione quali  risultanti  dai  registri  degli affari di mediazione;

 6) fuori dal caso di cui  a punto precedente,  gli  estremi  della ricevuta  attestante  la  trasmissione,  mediante   piattaforma   del Consiglio  nazionale  forense,  dell’accordo  di   negoziazione,   in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti  a seguito  della  convenzione  sono  tenuti, ai sensi dell’art. 11 comma primo del decreto-legge n. 132 del  2014,  a  trasmetterne  copia  al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Ricordo inoltre che ai sensi del comma secondo dell’art. 11 del decreto-legge n. 132 del  2014 con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Ciò avviene tramite gestionale[72] a cui accedono gli avvocati che depositano gli accordi.

 7) la dichiarazione di volontà  del  richiedente  di  avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento[73].

L’ art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014 prevede appunto che la liquidazione e il   pagamento ma pure riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.

 8) la parcella proforma emessa per le  prestazioni  svolte  in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[74];

 9) la dichiarazione  della  parte  ammessa  al  patrocinio  in ordine alla permanenza, al  momento  dell’accordo,  delle  condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto  legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del  decreto-legge  n.  132  del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Le due norme richiamate da ultimo prevedono che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76[75]  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In altre parole l’interessato deve dichiarare che  al momento dell’accordo permane in capo a lui un reddito inferiore a € 12.838,01 (per il 2023), ovvero quanto previsto dall’art. 76 commi 2-4 del predetto D.P.R.

Si veda però quanto detto all’inizio, che cioè per una svista del legislatore, probabilmente, questo importo vale solo per la negoziazione assistita e dunque per la mediazione varrebbe il limite di € 9.296,22.

Il Consiglio dell’Ordine[76]ricevuta Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese può accertare che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dunque: a) comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, b) annota sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.

 Se invece non adotta la delibera di diniego: a) verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, dimezzato ai sensi della tabella sopra vista (tabella del d.m. 55/14), b) appone il visto di congruità sulla parcella (sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita) con delibera che annota sulla piattaforma.

Con l’annotazione la delibera si intende anche comunicata al Ministero.

Il Ministero[77] che riceve la delibera annotata sulla piattaforma può ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in tal caso ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza[78].

Ricevuta la comunicazione il COA effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione (all’interessato  e all’avvocato nella negoziazione assistita)[79].

Se il Ministero, al contrario, ritiene sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato.

L’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA, può fruire dell’importo chiedendo la liquidazione[80] ovvero utilizzando il meccanismo del credito di imposta[81].

  Se il Ministero, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, ritiene invece di non convalidare la delibera di congruità ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza per la conferma dell’ammissione anticipata.

 Tutte le verifiche previste dal decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia S.p.a..

4.3 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati e pagamento (art. 8-13)

 

 Qualora l’avvocato[82] decida di richiedere un credito di imposta dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero della delibera di congruità del Coa, emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta[83], riconosciuto al legale ai sensi del decreto 1 agosto 2023 (23A04556), è utilizzabile in compensazione,  per diverse somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[84].

La decorrenza di valenza del credito di imposta parte dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero che comunica all’avvocato beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste: entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre[85].

L’importo della compensazione può variare in relazione all’ordine delle priorità: l’art. 11 c. 1 c decreto 1 agosto 2023 (23A04556) che viene richiamato dall’art. 10, prevede infatti, che il Ministero nel caso di opzione per il credito di imposta, “almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[86] o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.”

Sembra di capire dunque che l’ammontare del credito opponibile in compensazione dipende da quanti hanno fatto la domanda e del momento in cui l’avvocato l’ha proposta.

Andrà comunque utilizzato il modello F24, che si deve presentare, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

 L’Agenzia delle entrate[87] trasmette al Ministero, tramite il sistema SID[88], l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi. 

 A seguito dei controlli effettuati il Ministero può accertare l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità[89] delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio.

In tali casi il Ministero  provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (a tal fine l’Agenzia delle Entrate informa il Coa che deve recuperare le somme)[90].

In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito di imposta è revocato[91] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[92]. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (o dal Ministero tramite il Coa o dall’Agenzia delle Entrate se il riscontro avviene durante l’ordinaria attività di controllo).

Nel caso in cui l’avvocato scelga di essere pagato e dunque non opti per la compensazione[93], deve emettere fattura elettronica che deve essere  intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il codice IPA è l’indice dei riferimenti univoci dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento.  In altre parole è il “codice univoco ufficio” che viene assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice IPA viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente[94].

 Il Ministero, ricevuta la fattura elettronica con codice IPA, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia. 

 

4.4 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Monitoraggio statistico e trattamento dati (art. 14 e 15)

 

L’art. 14 è destinato al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

Si specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[95], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[96].

Il Ministero, i Coa e l’Agenzia delle entrate[97] sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza.

Il Ministero è titolare dei dati trattati attraverso la piattaforma accessibile  dal sito giustizia.it e anche quando utilizza il personale di Equitalia giustizia S.p.a. e garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati[98].

Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. In tal caso il Ministero adotta anche un disciplinare tecnico nel quale sono individuate diverse misure[99].

I dati sono conservati per dieci anni.

I dati richiesti per l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (art. 5),  quelli inerenti alla fattura elettronica del soggetto che richiede il pagamento (art. 13) e quelli riguardanti il monitoraggio della mediazione preventiva obbligatoria, sono usati da DGSTAT[100] ai soli fini statistici[101].

 

4.5 Il decreto 1 agosto 2023 (23A04556): Controllo e monitoraggio della spesa,  Disposizioni finanziarie e finali (art. 16-19)

 

Il credito di imposta per gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita è determinato nell’ambito delle risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.

Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta derivante dalla convalida da parte del Ministero  della delibera del Coa, il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[102].

Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa[103] previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria e demandata e per la negoziazione assistita obbligatoria[104], avvalendosi della piattaforma  sul sito giustizia.it, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

 Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita[105], e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43[106] del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente e con le modalità di cui all’art. 37, comma 17[107], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In altre parole Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa.

In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento).

Le disposizioni finanziarie lasciano un po’ perplessi perché è difficile fare riforme a costo zero.  L’art. 18 prevede che “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non viene indicato un termine di vigenza  nelle disposizioni finali[108] “Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per cui il decreto dovrebbe entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 7 agosto 2023.

 

 

[1] L’importo  indicato  nell’art.  76,  comma  1,  del   decreto   del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato  ad euro 12.838,01.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/06/23A03238/sg

[2] Cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011 e Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013.

[3] Direttiva n. 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

(G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26).

http://www.edizionieuropee.it/law/html/167/eu17_02_036.html

[4] https://www.ordineavvocatigenova.it/news/07-12-2013-circolare-cnf-06122013-n-25-c-2013.html

[5] 13. Nel caso in esame la domanda è stata presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ex art.  124 tu. n.115/2002 (art. 124, comma 2°: Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede  il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in ci ha sede il magistrato competente a conoscere del merito), mentre l’autorità competente per la liquidazione è agevolmente individuabile nel Tribunale – che sarebbe stato – competente per il giudizio a cui l’istanza era stata preordinata (art. 83, comma 2 DPR. n.115/2002). Il Consiglio con delibera del 10.9.2014 ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio e non risultano comunicate variazioni dei limiti di reddito.

L’avv. G. ha chiesto il compenso per l’assistenza dinanzi al mediatore, nonché per l’attività propedeutica e cioè lo studio della pratica con l’esame della documentazione consegnata al cliente, sessioni con il tecnico dello stesso e con il cliente e la predisposizione della domanda di gratuito patrocinio (attività che possono essere riconosciute: si veda al riguardo Corte Cass. 23.11.2011, n. 24729, secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera dalla data della sua emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante”).

La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02. Considerando la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all’Avv. G. in relazione all’attività espletata la somma di euro 4.320,00 per compensi (scaglione da euro 52.000,01 a 260.000,00 in base al valore desumibile dall’accordo di mediazione), ridotti ad euro 2.160,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

CONFERMA in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S. C. nel procedimento suindicato.

[6] ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;

che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio”;

ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);

che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;

che trattandosi di un valore nell’intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento della domanda dell’avv. ___________liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. X/2017, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.

[7] Cfr. pag. 34 del European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2020).

https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058

[8] Cfr. Tribunale di  Tempo Pausania 19 luglio 2016  per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere “utilizzato” dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa davanti al Tribunale. E ciò in quanto se la mediazione non è seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permette di considerare giudiziali anche alcune attività stragiudiziali (in termini Cass. n. 24723 del 2011).

Ancora Tribunale di  Roma con provvedimento dell’11 gennaio 2018, afferma che la disciplina del gratuito patrocinio non può essere applicata alla procedura di mediazione, in quanto: a) il procedimento di mediazione, anche se obbligatorio, non è strumentale all’instaurazione di una controversia civile essendo semmai finalizzato ad evitarla; b) l’onere a carico dello Stato non è prevista da alcuna legge; c) la legge sulla mediazione non prevede alcun onere a carico dello Stato; d) l’art. 97 Cost. impone di assicurare l’equilibrio di bilancio.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[9] Per due ragioni:

  1. a) il legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
  2. b) La normativa sul gratuito patrocinio non consente la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase della mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale.

Mediazione, gratuito patrocinio, compenso dell’avvocato

[10] convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).

[11] ai sensi  dell’articolo  76  (L)  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale fine  la  parte  è  tenuta  a   depositare   all’avvocato   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorietà,   la   cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[12] https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2022/pronuncia_10_2022.pdf

La Corte dichiarava “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia”.

[13] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (21G00229)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206

[14] Stabiliva inoltre “la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;”

Rimando il lettore per quest’ultima previsione all’articolo  https://mediaresenzaconfini.org/2023/08/10/nota-in-merito-ai-crediti-di-imposta-del-decreto-1-agosto-2023-23a04557/

[15] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,  recante  delega  al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in materia di esecuzione forzata. (22G00158)  (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al 18 ottobre 2022.

[16] Nel Capo IV Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Sezione I

Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

[17]  Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Così si esprime la relazione al decreto 149/22: ” Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione  del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio

contenuto nell’articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L’intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l’accordo prima di adire l’autorità giudiziaria.”

[18] CAPO II-bis  (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale)

[19] Con l’art. 41, comma 1.

  1. Le disposizioni di cui ((all’articolo 2, comma 2, e  di  cui)) all’articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),  g),  h),t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a  decorrere  dal  30  giugno 2023.

[20] Novellato dall’art. 7 comma 1 lett. m) del decreto legislativo  10 ottobre 2022, n. 149.

[21] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/19/22A06017/sg

alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e

delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

[22] Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/09/2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2010-10-18;180!vig

[23] Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)

(GU n.212 del 12-09-2014)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;132!vig=

[24] L’articolo 5 del d.l. n. 132 del 2014 viene modificato con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che l’accordo che compone la controversia deve anche contenere l’indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l’individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11-septies. (Relazione al decreto 149/22).

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 4)  che la modifica di cui al comma 1-bis del presente articolo si applica  a decorrere dal 30 giugno 2023. L’art. 41 c. 4 stabilisce che 4. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. E dunque solo le previsioni sul gratuito patrocinio (e non la determinazione del valore che è in vigore dal 28 febbraio 2023) vanno al 30 giugno 2023.

[25] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132.

[26] Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Così spiega la relazione al decreto 149/22: “Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo,

di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della  sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento del compenso all’avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell’avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.

L’intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l’accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi  riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.

Conseguentemente, l’attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l’abrogazione di tale comma.

Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.

Nel sistema del TUSG, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell’ordine degli avvocati; in una seconda fase, l’autorità giudiziaria che procede, all’esito della lite, conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell’attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all’azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l’accordo prima dell’avvio di un’azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio”.

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.

Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa. In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.”

[27] Così si esprime al relazione ministeriale: “Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.”

[28] Si combini il comma 4 con il comma primo.

[29] https://e-justice.europa.eu/37129/IT/legal_aid?FRANCE&init=true&member=1

[30] Art. 15-undecies decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[31] Art. 11-undecies decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

[32] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

[33] Art. 76 (L) Condizioni per l’ammissione

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta  personale  sul  reddito,  risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a  euro 9.296,22.
  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente della famiglia, compreso l’istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,  si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall’imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando  sono  oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei  processi  in  cui gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. (Omissis)

ART. 92 (L)  (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il  coniuge  o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui   all’articolo   76,  comma  2,  ma  i  limiti  di  reddito  indicati   dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

[34]   ART. 77 (L)  (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

  1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione  alla  variazione,  accertata  dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al   consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatasi nel  biennio  precedente,  con  decreto dirigenziale del Ministero della   giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’economia e delle finanze.

[35] Recita la relazione al decreto 149/22: “Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente  al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

[36]  Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

  1. L’atto  di  notorietà  concernente stati, qualità personali o fatti  che  siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
  2. La  dichiarazione  resa  nell’interesse proprio del dichiarante può  riguardare  anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualità personali e i fatti non   espressamente   indicati   nell’articolo   46  sono  comprovati dall’interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà. (R)
  4. Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di   Polizia  Giudiziaria  è presupposto necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati  e  qualità  personali  dell’interessato,  lo  smarrimento dei documenti  medesimi  è  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

[37] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[38] ART. 99 (L)  (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci   giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[39] 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  1. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

I commi citati richiedono l’attuazione regolamentare.

[40] ART. 85 (L)

  (Divieto di percepire compensi o rimborsi) (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[41] L’art. 9 c. 1 lett. h) del decreto 149/22 ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legge 132/14, dopo il comma  1, l’art. 1-bis secondo cui l’accordo che compone la controversia contiene  l’indicazione del relativo valore.

[42] ART. 99 (L)   (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  (omissis)

  1. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
  2. Il processo  è quello speciale previsto per gli onorari di  avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,   all’interessato  e  all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

[43]    ART. 125 (L) (Sanzioni)

  1. Chiunque,  al  fine  di  ottenere  o mantenere l’ammissione al patrocinio,   formula   l’istanza   corredata   dalla   dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il  mantenimento  delle condizioni di reddito previste, è punito con la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro   1.549,37.   La   pena  è  aumentata  se  dal  fatto  consegue l’ottenimento  o  il  mantenimento  dell’ammissione al patrocinio; la

condanna  importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

  1. Le  pene  previste  al  comma  1 si applicano nei confronti di chiunque,  al  fine  di  mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)

(omissis)

  1. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[44] ART. 88 (L)  (Controlli da parte della Guardia di finanza)

  1. Nei  programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di  finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  individuati sulla base di appositi criteri  selettivi,   anche   tramite   indagini   bancarie   e  presso  gli  intermediari finanziari.

[45] Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04556/sg

[46] Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[47] ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

(omissis)

  1. L’istanza   è  sottoscritta  dall’interessato  a  pena  di   inammissibilità.  La  sottoscrizione è autenticata dal difensore,   ovvero  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 c. 1 lett. b. e c.

  1. b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
  3. d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  un anno, dalla data di  presentazione  dell’istanza  o  della  eventuale precedente comunicazione di variazione.

[48] La relazione al decreto 149/22 precisa (a pag. 128) in merito alla mediazione (art. 15-quater): “Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione  dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione.

Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.”

[49] Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[50] Cfr. La relazione al decreto 149/22 a pag. 140.

[51] Art. 1  decreto 1 agosto 2023 (23A04556)

[52] Legge 206/21 e Decreto legislativo 149/22.

[53] 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) «richiedente»: l’avvocato che ha assistito una  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l’istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;
  2. b) «ODM»: organismo di   L’ente  pubblico  o  privato presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  3. c) «numero d’ordine del ODM»: il numero  attribuito  al  ODM  al momento dell’iscrizione al registro  in  conformità  al  regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto  legislativo,    28 del 2010;
  4. d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato  in  attuazione  dell’art.   16   del   decreto legislativo n. 28 del 2010;
  5. e) «numero identificativo del procedimento  di  mediazione»:  il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli affari di mediazione;
  6. f) «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della mediazione;
  7. g) «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione assistita da avvocati svolta in  conformità  alle  disposizioni  del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
  8. h) «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista dall’art. 2, del decreto-legge    132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  9. i) «accordo  di  negoziazione»:   l’accordo   che   compone   la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita  da avvocati;
  10. l) «COA»: il Consiglio dell’ordine  degli  avvocati  davanti  al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e  da  15-bis  a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e  dagli  articoli da  11-bis  a  11-undecies  del  decreto-legge    132   del   2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
  11. m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione  delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e  nella  negoziazione  assistita  predisposta  dal  Ministero  della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
  12. n) «CIEId»:  l’identità  digitale  rilasciata  al  cittadino  e associata alla Carta d’identità elettronica;
  13. o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  14. p) «SPID»: il sistema pubblico dell’identità digitale,  di  cui all’art. 64 del decreto legislativo  7  marzo  2005,    83  «Codice dell’amministrazione digitale»;
  15. q) «PEC»:  posta  elettronica      Il   sistema   di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  16. r) «Codice iPA»: l’indice dei riferimenti  univoci  dell’ufficio pubblico competente per l’emissione della fattura  elettronica  e  il suo indirizzamento;
  17. s) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento  per gli affari di giustizia;
  18. t) «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi organizzativa del Ministero;
  19. u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;
  20. v) «SID»: Sistema  interscambio  flussi    L’infrastruttura trasmissiva  dell’Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  società,  enti  e ditte individuali.

[54]   Art. 20 (Credito d’imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di  mediazione).

  1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto  l’accordo  di conciliazione,  un  credito  d’imposta   commisurato   all’indennità corrisposta  ai  sensi  dell’articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo  5,  comma 1, e quando la mediazione è demandata dal  giudice,  alle  parti  è altresì riconosciuto un credito d’imposta  commisurato  al  compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella  procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a concorrenza di euro seicento.
  2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della

metà.

  1. E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta  commisurato  al contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite dell’importo   versato    e    fino    a    concorrenza  di  euro cinquecentodiciotto.
  2. Agli  organismi  di  mediazione  è  riconosciuto  un   credito d’imposta  commisurato  all’indennità  non  esigibile  dalla   parte ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell’articolo 15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro ventiquattromila.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati.

  1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
  2. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate  ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia  delle entrate – Fondi di bilancio”.

[55] il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

[56] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[57] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[58] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali “per la valutazione  della  domanda  di  determinazione  del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.

[59] Ai sensi  degli  articoli  16, comma 12, e  16-ter  del  decreto-legge  18  gennaio  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 16 c. 12

  1. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per  via telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24, l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  conforme  a  quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio 2005,  n.  68,  e  successive  modificazioni,  a  cui   ricevere   le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal  Ministero  della giustizia è consultabile  esclusivamente  dagli  uffici  giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli  avvocati. Con le  medesime  modalità,  le  amministrazioni  pubbliche  possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri  organi  o  articolazioni,  anche  territoriali,  presso   cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica  degli  atti

introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero  in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il  caso di  costituzione  in   giudizio   tramite   propri   dipendenti,   le amministrazioni  pubbliche  possono  altresì  comunicare   ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione  dello  stesso  elenco  di  cui  al   presente   articolo   e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee,  presso  cui

eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Art. 16-ter.  (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

  1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dall’articolo  16,  comma  12,  del  presente decreto, dall’articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio

2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

  1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si  applicano  anche alla giustizia amministrativa.

  1-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, in  materia  di  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco  di cui all’articolo  16,  comma  12,  la  notificazione  alle  pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente  effettuata,  a  tutti  gli effetti,  al  domicilio  digitale   indicato   nell’elenco   previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e, ove  nel  predetto  elenco  risultino   indicati,   per   la   stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata  presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica   certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida  di  AgID, nella sezione ente dell’amministrazione  pubblica  destinataria.  Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio  in  relazione  a  specifiche  materie   presso   organi   o articolazioni, anche territoriali, delle  pubbliche  amministrazioni, la  notificazione  può  essere  eseguita  all’indirizzo   di   posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell’elenco  di  cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per detti organi o articolazioni.

[60] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[61] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

[62] Art. 4 Determinazione del compenso

[63] PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[64] ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

  (omissis)

  1. La   violazione  del  divieto  costituisce  grave  illecito disciplinare professionale.

[65] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[66] La determinazione del valore è ancora oscura.

[67] convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[68] Istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

[69] Art. 15-quinques comma 2 decreto 28 10 e 11-quinques c. 2 decreto legge 132/14: Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

[70] Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[71] Si fa qui riferimento all’attività di monitoraggio del Ministero per la mediazione preventiva obbligatoria.

[72] Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi

[73] Art. 11-octies del decreto-legge n. 132 del  2014

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

(Omissis) Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

[74] V. la tabella di cui al D.M. 55/14.

[75] Per la negoziazione assistita si nomina pure l’art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[76] Art. 6  Verifiche e comunicazioni del consiglio dell’ordine.

[77] Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero.

[78] Art. 15-novies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

Art. 11-novies del decreto-legge  n.  132  del  2014

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

[79] Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[80] V. art. 13 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[81] V. art. 8 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[82] Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta.

[83] Art. 9  Procedure di utilizzo del credito di imposta

[84] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

  1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte,  dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei  confronti  dei  medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro  la data   di   presentazione   della   dichiarazione   successiva.  La compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale  sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da  cui  il  credito emerge.
  2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
  3. a) alle imposte sui redditi, alle  relative  addizionali  e  alle ritenute alla fonte riscosse mediante  versamento  diretto  ai  sensi dell’articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo  comma  del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire  il  versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  4. b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  5. c) alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi   e dell’imposta sul valore aggiunto;
  6. d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a  500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  1. e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di  posizione assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti previdenziali, comprese le quote associative;
  2. f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49,  comma  2,  lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  3. g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  4. h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;

    h-bis) al saldo per il 1997  dell’imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui  all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  come  da  ultimo  modificato dall’articolo  4  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

    h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  e  con  i  Ministri  competenti  per

settore;

    h-quater) al credito  d’imposta  spettante  agli  esercenti  sale cinematografiche.

    h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla  riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare  all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

    h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 

    h-septies) alle tasse scolastiche. 

  2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542.

  2-ter. Qualora il credito di imposta  utilizzato  in  compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   è   fissata   con

provvedimenti  del  direttore   dell’Agenzia   delle   entrate.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono  altresì indicate le modalità  con  le  quali  lo  scarto  è  comunicato  al soggetto interessato.

  2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  i  contribuenti  a  cui  sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma  15-bis,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la  facoltà  di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente

articolo; detta esclusione opera  a  prescindere  dalla  tipologia  e dall’importo dei crediti,  anche  qualora  questi  ultimi  non  siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita  IVA oggetto del provvedimento, e  rimane  in  vigore  fino  a  quando  la partita IVA risulti cessata.

  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni intracomunitarie,  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  15-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica

del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non  siano  rimosse  le  irregolarità  che  hanno  generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato  tramite  i  servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

[85] Cfr. art. 10 c. 1 e art. 11 c. 1 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[86] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[87] Art. 11 c. 2 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[88] Sistema interscambio flussi dati. L’infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

[89] L’eleggibilità delle spese ai fini del credito di imposta è la possibilità di poter usufruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per determinate attività.

Per non eleggibilità, in difetto di una definizione del decreto, crediamo che ad esempio si intenda che a) il costo dell’assistenza dell’avvocato abbia già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale; b) la somma parcellata da compensarsi non corrisponda ai criteri di determinazione previsti dal decreto ministeriale; c) la compensazione sia richiesta per il compenso di una mediazione o negoziazione diversa da quella relativa alla richiesta istanza di ammissione; d) che il credito non sia compensabile a sensi di legge ecc.

[90]  Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  1. Al fine di contrastare fenomeni di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti  con  provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[91] Art. 12  del decreto 1 agosto 2023 (23A04556) Cause di revoca

[92] Art. 15-decies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies del  decreto-legge  n.  132  del  2014

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[93] Art. 13 Richiesta di pagamento dell’importo riconosciuto all’avvocato.

La scelta appare temeraria date le esigue somme stanziate.

[94] Si può trovare su questa pagina dell’ AGID (Agenzia Italia per il digitale):

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/20605

Attualmente quello di Via Arenula non è attivo.

[95] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[96] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

  1. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[97] Art. 15 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[98]  E di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità

agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679.

[99]  a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché  il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;

  1. b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di

autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

  1. c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
  2. d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
  3. e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

[100] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[101] in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

[102] Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

Fai clic per accedere a 00000006.pdf

[103] Art.  17 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

[104] gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[105] di cui all’art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all’art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

[106] Art. 43  Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

  1. Il  Ministero   della   giustizia   provvede   annualmente   al monitoraggio del rispetto delle previsioni  di  spesa  relative  alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi  di  eventuali scostamenti  rispetto  alle  predette  previsioni   si   provvede   a compensare  lo  scostamento  con  il   corrispondente   aumento   del contributo unificato.

[107] Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  1. A decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
  2. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[108] Art. 19 del decreto 1 agosto 2023 (23A04556).

Nota in merito ai crediti di imposta del decreto 1° agosto 2023 (23A04557)

In evidenza

1. Introduzione.

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023  in sintesi.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta. 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.

7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.

7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.

7.1.1 Credito d’imposta per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.1.2  Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).

7.2 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione obbligatoria preventiva.

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

7.3.1 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione 

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

*.*.*.*

  1. Introduzione

In data 7 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia[1].

Questa nota riguarda il Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita   (GU n.183 del 7-8-2023)[2].

La norma attua:

A) il comma  5 dell’art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per l’efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via  telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei  relativi importi a ciascuno comunicati”.

B) l’art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 (in questo caso per meglio dire sostituisce il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.

Va detto subito che il decreto non è allo stato applicabile poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest’ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.

Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023[3]  si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore[4].

 Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti all’arbitrato forense o alla negoziazione assistita e siano anteriori all’entrata in vigore si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015[5].

E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto.

Dall’entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015 è abrogato e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)[6].

2. L’oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi

Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:

A) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti in tre distinte procedure:

  1. Mediazione civile e commerciale[7].
  2. Negoziazione assistita[8].
  3. Arbitrato forense (per il compenso arbitrale)[9].

Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.

B) le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca[10].

C) il monitoraggio da parte del Ministero della mediazione obbligatoria preventiva e delle ordinanze di mediazione demandata (cfr. art. 16 e 17).

D) Il trattamento dei dati (cfr. art. 18): Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per dieci anni[11]. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT[12] ai soli fini statistici.

E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della spesa (cfr. art. 20): I crediti in materia di mediazione sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni Il Ministero  con decreto provvede a compensarlo con  il corrispondente aumento del contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)[13].

Va aggiunto che l’art. 20 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni inerente i crediti di imposta, “valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere dall’anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per l’attuazione della delega  per  l’efficienza  del  processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.

I crediti di imposta in materia di arbitrato e negoziazione assistita sono soddisfatti entro il limite di cinque milioni di euro.

3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione[14], a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.

Al momento del contatto viene rilasciata idonea informativa ai sensi del GDPR[15] sul trattamento dei dati personali.

Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune credenziali che si possono ottenere attraverso tre modalità alternative[16]:

1) SPID: il decreto non indica il livello e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di primo livello[17]. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l’immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.

2)CieId di almeno livello 2: si tratta di un’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante appunto la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Il secondo livello richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.

3) La CNS: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall’Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Tutte le comunicazioni sono effettuate all’interessato tramite la posta elettronica certificata da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.

4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta

Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2)  il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda[18].

Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.

Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, se non viene indicata una pec il cittadino può fruire di una apposita area riservata della piattaforma e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.

Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.

La domanda[19] deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.

Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere[20].

Il possesso dei requisiti è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[21].

5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta[22] (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario[23].

Nessun credito di imposta è suscettibile di rimborso[24].

Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare una compensazione con i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali[25] tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate[26].

Per l’arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge[27], pari a cinque milioni di euro per ciascun anno[28].

Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato[29]).

I crediti d’imposta  riferiti alla negoziazione assistita e all’arbitrato non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61[30] e 109, comma 5[31], del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[32].

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi[33].

Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»[34].

6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta

Se si è usufruito indebitamente dei crediti[35] (anche parzialmente)  il Ministero provvede al recupero[36] del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L’accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella ordinaria fase di controllo, con le stesse conseguenze[37].

Il credito è revocato[38] se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere[39].

Almeno cinque giorni prima di comunicare l’importo del credito spettante ai beneficiari[40] Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID[41]  l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi[42].

7 . I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione

Esaminiamo ora le otto ipotesi disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)[43].

L’art. 4 affronta il caso in cui si raggiunga o non si raggiunga l’accordo di conciliazione in qualunque tipo di mediazione (ossia come condizione di procedibilità o quando è  volontaria)[44].

Si tratta dei casi[45] in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le spese di avvio e le spese di mediazione[46] con accordo di conciliazione raggiunto,[47] oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €[48].

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

4) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

5) il numero d’ordine dell’ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010[49];

8) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[50], quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[51].

7.1.2 Credito d’imposta nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;

9) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La seconda ipotesi[52] che analizziamo riguarda la celebrazione di una mediazione obbligatoria preventiva[53] a seguito della quale si chieda un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)[54], nel caso in cui si sia raggiunto l’accordo di conciliazione o non si sia raggiunto.

Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell’avvocato), i crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche[55].

7.2.1 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

7) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;

8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

9) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010[56].

7.2.2 Richiesta di credito d’imposta per compenso dell’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

7) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55[57];

8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;

9)  il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

7.3 Credito di imposta per il compenso dell’avvocato nel  caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

Altre ipotesi disciplinate[58] riguardano le fattispecie in cui si chieda il credito di imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nell’ipotesi[59] di mediazione demandata[60] (con accordo di conciliazione o meno[61]) e il credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione (sino a 518 €)[62].

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

11) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

7.3.2  Richiesta di credito d’imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell’accordo di conciliazione  

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;

6) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

7) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

8) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;

9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento[63].

7.3.3 Richiesta di credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

6) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

9) il numero del procedimento di mediazione;

10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.

7.4 Credito di imposta  riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio

L’ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli Organismi di mediazione con riferimento alle all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all’anno)[64].

Per indennità non esigibile ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore[65].

In tale caso l’Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

7) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall’art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010[66];

9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l’arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda

Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano per la negoziazione assista e l’arbitrato[67].

L’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83[68], prevede che “Alle parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti  che  corrispondono  o  che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto,  in  caso  di  successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall’anno 2016.”

8.1  Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo

La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo[69].

Quelli che seguono sono i requisiti.

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza[70] a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

6) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;

7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

8) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’arbitro per l’arbitrato forense che si è concluso con un lodo

La successiva tipologia del credito di imposta[71] riguarda l’arbitrato forense (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente[72]).

I requisiti richiesti sono i seguenti:

1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;

4) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

 6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

Due norme, l’art. 16 e il 17 sono destinate al monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata.

L’ art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria[73], con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità[74].

L’art. 17[75] riguarda la mediazione demandata ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28[76]).

In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.

Il Ministero della Giustizia monitorerà dal 7 agosto 2023 le ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza motivata, c) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.

Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata la frequentazione da parte del magistrato di  seminari e corsi in materia di mediazione, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest’ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l’Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).


[1] DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1 agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg

[3] V. Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.

Art. 19  Disposizioni transitorie  e art. 21 Disposizioni finali

[4] Cfr. art. 19 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

Ordinariamente il decreto ministeriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

[5] recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_34&facetNode_2=4_70&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1205666

[6] Art. 21 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[7] Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[8] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[9] Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

[10] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[11] esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

[12] Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

[13] Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Cfr. all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

16.  A  decorrere  dall’anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura tale da garantire l’integrale  copertura  delle  spese  dell’anno  di riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per cento.

[14] Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

[15] Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

[16] Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

[17] Garantisce con un buon grado di affidabilità l’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l’impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

[18] Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[19] Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.

[20] Salvo che non sia diversamente disposto.

[21] Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[22] Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[23] Nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

[24] V. Art.  11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[25] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[26] L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

[27] Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[28] V. art. 11. Peraltro, al c. 2  si prevede che “ Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.”

[29] V. art. 11 per la negoziazione assistita e l’arbitrato.

[30]     Art. 61 Interessi passivi

 1. Gli interessi passivi inerenti  all’esercizio  d’impresa  sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l’ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito d’impresa o che non vi concorrono in  quanto  esclusi  e  l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del  comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione  dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

[31] 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad attività o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attività  o  beni produttivi di proventi computabili e ad attività o  beni  produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai  fini  dell’applicazione  del periodo  precedente.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  periodi precedenti,  le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di  cui  al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella  misura  del  75  per cento.

[32] Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[33] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[34] Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.  I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa.

[35] in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio

[36] Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi di utilizzo illegittimo dei  crediti  d’imposta  agevolativi  la  cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche territoriali,   l’Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e secondo  le  modalità  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai  predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonché  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate  all’entrata  del  bilancio  dello Stato e restano acquisite  all’erario.  Resta  ferma  l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle  entrate-fondi  di bilancio” da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai contribuenti ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente istituiti.

[37] Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[38] Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.

[39] Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[40] O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

[41] Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento

[42] Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[43] Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.

[44] Art.  3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[45] Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

[46] Art. 17 c. 3 e 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di mediazione o al  momento  dell’adesione,  corrisponde  all’organismo, oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennità comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude senza l’accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a corrispondere importi ulteriori.

  4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le  ulteriori spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

[47] Art. 20 c. 1, primo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta   commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

[48] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[49] Attualmente non ottenibile.

[50] Cfr. art. 16 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[51] Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.

[52] Artt.  3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[53] Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”

[54] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[55] Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà

[56]  V. art. 16

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)

 1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’ art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[57] 1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

[58] Art.  3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

[59] art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

[60]  Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2.  La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5,

commi 4, 5 e 6.

 3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

[61] Art. 20 comma 2, secondo periodo

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

[62] Art. 20, comma 3

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

[63] Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

[64] Art. 20 c. 4 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla   parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

[65]  Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

 (Omissis)

  2. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

(Omissis)

[66] Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto) 

  1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

  2.Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata. 

  3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.

  4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

[67] Capo III

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

[69] Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

[70] Non si comprende a quale “eventuale inerenza si riferisca il Ministero.

Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria  avvenuta con successo e la disciplina della c.p.  è appunto nell’art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?

Non sarà mica che tramite regolamento si crea un’autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione?

Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?

[71] Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art.  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso  corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo,  nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

[72]  Decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

Art. 1  Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all’autorità giudiziaria

   1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non è stata assunta in  decisione,  le parti, con istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita  altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano  nel  contratto  collettivo  di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto  stesso  abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per  le  controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia  di  responsabilità extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero la corte di appello per  la  nomina  del  collegio  arbitrale  per  le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore inferiore  ad  euro  100.000.   Gli   arbitri   sono   individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno  cinque   anni   nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque anni condanne definitive comportanti  la  sospensione  dall’albo e che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno  reso  una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

 2-bis.  La  funzione  di  consigliere  dell’ordine  e  l’incarico arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in  grado d’appello  e  il procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È  in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il  lodo  non  può  essere più pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo  338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del  lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare del Ministro della giustizia , da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei  parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri  per  l’assegnazione  degli  arbitrati  tra   i   quali,   in

particolare,  le  competenze  professionali  dell’arbitro,  anche  in relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della controversia, nonché’ il principio della rotazione  nell’assegnazione degli  incarichi,  prevedendo  altresì   sistemi  di  designazione automatica.

[73] previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42  DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[74] 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

[75] Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n. 28

[76] Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito  con  mediazione demandata e collaborazione).

   1.  Il  magistrato  cura  la  propria  formazione  e   il   proprio aggiornamento in materia  di  mediazione  con  la  frequentazione  di seminari  e  corsi,  organizzati   dalla   Scuola   superiore   della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di  formazione decentrata.

  2. Ai fini della valutazione di cui  all’articolo  11  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualità  degli  affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacità  e laboriosità del magistrato.

  3.  Le  ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

  4. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica,  progetti  di  collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di  formazione  e  altri  enti  e  associazioni  professionali  e  di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,  per  favorire  il ricorso alla mediazione demandata  e  la  formazione  in  materia  di mediazione.

DECRETO 1° agosto 2023 disciplina del gratuito patrocinio in mediazione e negoziazione assistita

In evidenza

DECRETO 1° agosto 2023 Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

La relazione UE sullo Stato di diritto 2023 in Italia

In evidenza

La relazione 2023 sullo Stato di diritto è un documento di importanza fondamentale per un Paese dei 27. Lo scrivente non comprende dunque per quale motivo sia stata apprestata soltanto una versione in inglese, ed alcuni documenti in francese e in tedesco. Credo che sia anche interesse della UE che tutti i cittadini europei possano essere informati nella loro lingua di come le cose stanno procedendo[1].

Detto ciò, la relazione 2023 sullo Stato di diritto[2], compresi i suoi 27 capitoli nazionali[3], esamina gli sviluppi in tutti gli Stati membri, sia positivi che negativi, in quattro settori chiave per lo Stato di diritto: il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media, e altre questioni istituzionali relative a controlli ed equilibri. I capitoli per paese, che si basano su una valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione, analizzano i nuovi sviluppi rispetto alla precedente relazione e il seguito dato alle sfide e agli sviluppi individuati nell’edizione 2022.

La quarta edizione della relazione si basa sull’importante passo compiuto nella relazione dell’anno scorso, in cui per la prima volta erano state incluse raccomandazioni specifiche per tutti gli Stati membri. L’analisi contiene anche una valutazione qualitativa dei progressi compiuti dagli Stati membri verso l’attuazione delle raccomandazioni 2022. Le raccomandazioni per il 2023 si basano su quelle dell’anno scorso, laddove non sono state attuate integralmente, oppure affrontano nuove sfide. Le raccomandazioni mirano ad assistere ulteriormente gli Stati membri nei loro sforzi per portare avanti le riforme in corso e aiutarli a individuare i punti in cui sono necessari miglioramenti.

La Commissione ha preparato la relazione sulla base di un dialogo continuo con gli Stati membri[4], pur conservando la piena responsabilità politica della sua valutazione e delle raccomandazioni formulate. La prossima edizione seguirà gli sviluppi e continuerà a valutare l’attuazione delle raccomandazioni.

Le sfide individuate dalle precedenti relazioni sullo Stato di diritto hanno fornito ispirazione per diverse recenti iniziative dell’UE nel corso dell’ultimo anno, tra cui la proposta di una legge europea sulla libertà dei media e il pacchetto anticorruzione.

Nell’ambito della preparazione della relazione 2023[5] sullo Stato di diritto, la Commissione europea ha invitato le parti interessate a fornire contributi scritti attraverso una consultazione mirata delle parti interessate aperta dal 14 novembre 2022 al 20 gennaio 2023[6]. La consultazione ha fornito circa 250 contributi per paese[7] provenienti da agenzie dell’UE, reti europee, organizzazioni della società civile nazionali ed europee e associazioni professionali e organizzazioni internazionali ed europee[8]. Il Consiglio d’Europa ha anche fornito una panoramica dei suoi recenti pareri e rapporti sugli Stati membri dell’UE. Le informazioni ottenute da questa consultazione hanno contribuito alla valutazione della Commissione con riscontri fattuali sugli sviluppi negli Stati membri.

La Commissione ha probabilmente operato almeno una visita in Italia dal 20 al 24 marzo 2023[9].

Nell’Autunno del 2023 Il Consiglio e il Parlamento europeo discuteranno della relazione 2023, dei capitoli per paese, delle raccomandazioni e del relativo seguito. Lo stesso dovrebbero fare i Parlamenti e le autorità nazionali, le parti interessate e la società civile. In seguito la Commissione inizierà a preparare la relazione del 2024[10].

È dunque vitale che nel nostro paese il Governo appresti tutta la regolamentazione della Riforma Cartabia entro la fine del presente mese.

Che cosa scrive la Commissione nella relazione del 2023 (e nei documenti allegati)  con riferimento al nostro paese?

Viene in campo primariamente il documento principale e di sintesi ossia la COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2023 Rule of Law Report, adottata il 5 luglio 2023[11].

In Italia:

  • sono state recepite le disposizioni di diretta applicazione della riforma del Consiglio superiore della magistratura; si sta valutando la piena portata del loro effetto sui lavori del Consiglio[12].
  • Sono stati adottati due Decreti Legislativi per attuare le riforme della giustizia civile e penale volte a migliorare la qualità e l’efficienza del sistema giudiziario, anche per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Resta da vedere l’efficacia delle riforme[13].
  • La digitalizzazione del sistema di giustizia civile ha compiuto progressi significativi, mentre le norme procedurali modificate che consentono la digitalizzazione nel sistema di giustizia penale devono ancora essere pienamente attuate[14].
  • Repubblica Ceca, Italia e Lettonia hanno aggiornato le strategie nazionali e/o i piani d’azione[15] (in materia di anti-corruzione).
  • Dove non esistono norme esaustive sui conflitti di interesse, un nuovo disegno di legge è in discussione in Parlamento[16].
  • Ha attuato o rafforzato in altro modo, insieme ad altri paesi, la Direttiva sulla protezione degli informatori[17].
  • Rimane immutata la prassi di canalizzare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche, anche se in Parlamento è iniziata la discussione su un disegno di legge[18].
  • È dotata di un regime di residenza per investitori (insieme ad altri 19 paesi)[19].
  • È iniziata la riforma delle disposizioni in materia di diffamazione e tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche[20].
  • Sono stati presentati progetti di legge per creare un NHRIs[21] conferendo ulteriori poteri all’attuale Garante per la protezione dei dati, oltre a proporre di creare un’entità separata attraverso una modifica costituzionale[22].
  • Sono state apportate migliorie alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie per le CSOs[23], tuttavia sono stati adottati diversi nuovi decreti che potrebbero incidere negativamente sul loro operato.

Analizziamo ora il riassunto per paese e le raccomandazioni che ne scaturiscono[24].

RIASSUNTO

Le riforme globali della giustizia civile e penale, volte a migliorare l’efficienza delle procedure, sono state integrate con l’adozione della legislazione di attuazione[25]. Si sta valutando il pieno effetto della riforma del Consiglio superiore della magistratura. Le disposizioni direttamente applicabili di questa riforma sono state pienamente utilizzate mentre permangono preoccupazioni per le parti dipendenti dalla normativa di attuazione, che deve ancora essere adottata. I tribunali tributari di nuova costituzione hanno iniziato a funzionare, con alcune sfide riguardanti la loro piena indipendenza dall’esecutivo. Alcune parti interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito ai progetti di legge riguardanti la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e la riforma del servizio della procura. La digitalizzazione del sistema giudiziario è notevolmente migliorata, mentre le norme procedurali modificate che consentono la digitalizzazione della giustizia penale devono ancora essere pienamente attuate. La durata dei procedimenti, pur migliorando, rimane ancora una sfida seria.

L’Autorità Anticorruzione ha approvato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (2023-2025). E’ stato presentato un disegno di legge volto ad abrogare il reato di abuso di pubblico ufficio e a limitare la portata del reato di traffico d’influenza. Si sta monitorando l’impatto della riforma della giustizia penale sui casi di corruzione archiviati dopo due anni in appello. Sono state adottate misure per migliorare la digitalizzazione e l’interconnessione dei registri poiché gli investimenti in strumenti informatici sono aumentati e le informazioni finanziarie sono a disposizione delle autorità di contrasto. Non è stata ancora adottata una legislazione completa sui conflitti di interesse. È in corso un’inchiesta parlamentare sulla necessità di adottare regole esaustive in materia di lobbying. Sono iniziate le audizioni al Senato per affrontare la pratica di canalizzare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche. La nuova legge sulla protezione degli informatori è entrata in vigore coprendo le violazioni sia del diritto dell’UE che nazionale. È stato adottato un nuovo codice degli appalti pubblici finalizzato alla semplificazione e all’efficienza delle procedure, che entrerà in vigore nel luglio 2023.

Il quadro giuridico che regola il settore dei media è solido ed efficace, mentre l’autorità di regolamentazione dei media è indipendente e dotata di risorse adeguate. Sono state intraprese azioni per alleviare il disagio economico nel settore, anche se sono necessari alcuni miglioramenti per sostenere meglio i piccoli attori che operano a livello locale o regionale. L’accesso alle informazioni è garantito anche se le parti interessate hanno sottolineato la necessità di migliorare la sua attuazione. Esiste un quadro giuridico per la protezione dei giornalisti, mentre i giornalisti continuano a subire diverse forme di intimidazione, come attacchi, minacce e molestie, tra cui in linea. In particolare, l’aumento del numero di azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica nei confronti dei giornalisti è visto con preoccupazione da diverse parti interessate. Una riforma del regime sulla diffamazione, è stata avviata la tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche.

Sono stati presentati due nuovi disegni di legge, uno dei quali assegna il ruolo di istituzione nazionale per i diritti umani all’Autorità per la protezione dei dati personali, mentre l’altro propone di creare un’entità separata attraverso una modifica costituzionale. Le consultazioni pubbliche nel processo legislativo consentono la partecipazione online con preoccupazioni sollevate dalle parti interessate in merito alla loro efficacia e al loro uso sistematico. Sono stati introdotti diversi nuovi decreti che potrebbero restringere ulteriormente lo spazio civico. Sono state adottate modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie per le  CSOs, che hanno introdotto alcune misure di semplificazione del regime fiscale applicato alle CSOs[26].

RACCOMANDAZIONI

Nel complesso, per quanto riguarda le raccomandazioni contenute nella relazione 2022 sullo Stato di diritto, l’Italia ha formulato:

• Progressi significativi nel proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare per i tribunali penali e le procure.

• Progressi significativi nel potenziamento della digitalizzazione e dell’interconnessione dei registri, migliorando così le operazioni di polizia e delle procure contro la corruzione ad alto livello.

• Qualche progresso nell’adozione di norme complete sul conflitto di interessi e qualche progresso nell’adozione di un regolamento sul lobbismo per istituire un registro operativo del lobbismo, compresa un impianto legislativo.

• Qualche progresso nell’affrontare in modo efficace la pratica di incanalare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e introdurre un unico registro elettronico per le informazioni sui finanziamenti di partiti e campagne elettorali.

• Alcuni progressi nell’introduzione di garanzie legislative e di altro tipo per riformare il regime sulla diffamazione, la protezione del segreto professionale e le fonti giornalistiche, tenendo conto delle norme europee sulla protezione dei giornalisti.

• Alcuni progressi nella creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani che tenga conto dei principi di Parigi delle Nazioni Unite.

Su questa base, e in considerazione di altri sviluppi intervenuti nel periodo di riferimento, e oltre a richiamare gli impegni assunti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi ad alcuni aspetti del sistema giudiziario e al quadro anticorruzione, si raccomanda in Italia a:

• Proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione dei tribunali penali e delle procure.

• Adottare norme complete sui conflitti di interesse e regolamenti sul lobbismo per istituire un registro operativo del lobbismo, che includa un impianto legislativo.

• Affrontare in modo efficace e rapido la pratica di incanalare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e introdurre un unico registro elettronico per le informazioni sui finanziamenti ai partiti e alle campagne elettorali.

• Proseguire l’iter legislativo di riforma e introdurre tutele per il regime sulla diffamazione, la tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, tenendo conto delle norme europee sulla tutela dei giornalisti.

• Continuare gli sforzi per istituire un’istituzione nazionale per i diritti umani tenendo conto dei Principi di Parigi delle Nazioni Unite.

Ci soffermiamo infine sulla descrizione operata dalla Commissione del nostro sistema giudiziario[27].

La struttura del sistema giudiziario è stabilita nella Costituzione, che ne sancisce l’indipendenza e l’autonomia. I tribunali ordinari sono competenti in materia civile e penale e sono organizzati in tre gradi di giudizio. Il primo grado è composto da giudici di pace, tribunali ordinari e tribunali per i minorenni. Il secondo e il terzo grado sono costituiti rispettivamente dalle corti d’appello e dalla Corte di cassazione. La giustizia amministrativa è organizzata in tribunali di primo e secondo grado. La competenza in materia contabile è esercitata dalla Corte dei conti (con sezioni regionali e centrali). Per quanto riguarda le questioni fiscali e fiscali, i tribunali competenti sono rispettivamente i tribunali tributari di nuova istituzione in primo e secondo grado e, per entrambi, la Corte di cassazione superiore al più alto livello. La struttura del pubblico ministero rispecchia quella dei tribunali. L’Italia partecipa alla Procura europea (EPPO[28]). Secondo il principio dell’unità della magistratura, i giudici ordinari e i pubblici ministeri sono tutti magistrati, hanno una struttura professionale comune e sono governati dal Consiglio superiore della magistratura[29]. I magistrati amministrativi, contabili e fiscali hanno i propri organi di autogoverno. Il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati è un organo indipendente e autonomo istituito dalla legge. La Corte costituzionale decide in esclusiva sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi.

Indipendenza

Mentre il livello di indipendenza giudiziaria percepita in Italia è leggermente aumentato negli ultimi anni, continua ad essere basso tra il pubblico in generale ed è ora altrettanto basso tra le imprese. Nel complesso, il 39% della popolazione generale e il 39% delle imprese ritengono che il livello di indipendenza dei tribunali e dei giudici sia “abbastanza o molto buono” nel 2023[30]. L’indipendenza della magistratura percepita tra il grande pubblico è costantemente aumentata negli ultimi anni. Questa cifra è aumentata rispetto al 2022 (37%), nonché rispetto al 2016 (25%). L’indipendenza giudiziaria percepita tra le imprese è leggermente diminuita rispetto al 2022 (40%), ma è superiore a quella del 2016 (24%).

L’effetto della riforma sul Consiglio superiore della magistratura (CSM) è in fase di valutazione, mentre permangono preoccupazioni sulle parti dipendenti dalla legislazione di attuazione, che deve ancora essere adottata. Come indicato nella relazione 2022 sullo Stato di diritto,[31] la riforma del CSM, adottata il 16 giugno 2022, contiene disposizioni direttamente applicabili[32] e altre che richiedono una legislazione di attuazione da parte del governo[33]. Le disposizioni direttamente applicabili sono già state messe in atto con la prima elezione del CSM secondo le nuove regole, che ha avuto luogo il 18-19 settembre 2022 per i membri eletti dai loro pari e il 17-19 gennaio 2023 per i membri eletti dal Parlamento[34]. Sarà necessario più tempo per determinare la piena portata del loro effetto sul lavoro del CSM[35]. Per quanto riguarda le disposizioni che richiedono atti legislativi di attuazione, il termine per la loro adozione, inizialmente indicato come giugno 2023, è stato prorogato fino a dicembre 2023[36]. Di conseguenza, permangono le preoccupazioni sollevate l’anno scorso dalle parti interessate e dallo stesso CSM[37] in merito all’effetto combinato che le nuove disposizioni[38] potrebbero avere sull’influenza sull’indipendenza dei giudici. La legislazione di attuazione dovrebbe rispondere a tali preoccupazioni fornendo disposizioni più dettagliate su come garantire l’indipendenza della magistratura. Secondo gli standard europei, la ricerca di una maggiore efficienza non dovrebbe compromettere l’indipendenza della magistratura[39].

I tribunali tributari di nuova istituzione hanno iniziato a funzionare, con alcune sfide riguardanti la loro piena indipendenza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli impegni assunti nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza (PNNR) di adottare una riforma globale dei giudici tributari hanno portato all’adozione, il 31 agosto 2022, di una legge[40] che istituisce nuovi tribunali tributari di primo e secondo grado e ha introdotto un ruolo autonomo e professionale dei magistrati tributari. Secondo la legge adottata[41], e analogamente alla procedura per i magistrati ordinari, i giudici tributari saranno nominati con decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) su proposta[42] del Consiglio per la giustizia Tributaria (CPGT)[43] a seguito di un concorso organizzato dalla commissione per il concorso pubblico per giudici tributari.[44] La valutazione dei giudici, compresa la progressione di carriera, sarà di competenza esclusiva del CPGT.[45] Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici tributari, essi possono essere avviati dal Primo Ministro o dal Presidente del Tribunale tributario di secondo grado nella regione in cui è nominato il giudice,[46] e quindi il caso viene trasferito all’ufficio disciplinare della CPGT. Il personale amministrativo che lavora per la CPGT rimane dipendente del MEF, ma quest’ultimo non ha un potere decisionale sull’organizzazione e sulla gestione del personale assegnato al CPGT.[47] Nonostante queste garanzie per l’indipendenza funzionale e organizzativa dei nuovi tribunali tributari esistenti, alcuni stakeholder hanno sollevato preoccupazioni dovute al fatto che il MEF, attraverso una delle sue agenzie,[48]potrebbe essere parte nei procedimenti dinanzi ai nuovi tribunali[49].

Sono in discussione diversi progetti di legge riguardanti la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e la riforma del pubblico ministero. Il 2 febbraio 2023 la commissione Affari costituzionali del Parlamento ha discusso diversi progetti di legge preparati dai membri del parlamento, che mirano a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri[50]. I progetti di legge prevedono anche l’introduzione di organi distinti di autogoverno e la soppressione di una disposizione della Costituzione, che stabilisce che i magistrati si distinguono solo per le loro diverse funzioni[51]. Le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che una rigida separazione delle carriere potrebbe[52] portare un pubblico ministero a diventare sempre più distante dalla cultura della giurisdizione, rendendolo forse più incline a potenziali influenze politiche[53]. L’11 giugno 2023 il Ministro della Giustizia ha informato l’Assemblea dell’ANM che qualsiasi intervento del Governo per riformare il sistema giudiziario sarebbe stato ispirato ai valori costituzionali di indipendenza e autonomia di tutti i magistrati, giudici e pubblici ministeri. Sebbene non esista un modello unico nell’UE per l’assetto istituzionale del pubblico ministero, sono necessarie garanzie istituzionali per garantire che i pubblici ministeri siano in grado di adempiere ai loro doveri e responsabilità professionali in condizioni giuridiche e organizzative adeguate e senza interferenze[54]. Secondo gli standard europei, deve essere garantita un’autonomia sufficiente per proteggere le autorità giudiziarie da indebite influenze politiche[55].

Sono state sollevate preoccupazioni in quanto è stato avviato un procedimento disciplinare contro un collegio di giudici della Corte d’appello di Milano sulla base del contenuto della loro decisione. Il procedimento disciplinare è stato avviato il 19 aprile 2023 dal ministro della Giustizia, ritenendo che i giudici non avessero tenuto conto di determinate circostanze che, se adeguatamente considerate, avrebbero portato a una decisione diversa[56]. Questi procedimenti sono ora all’esame del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione che dovrà decidere se accusare i giudici di un reato disciplinare o archiviare il caso. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il requisito di indipendenza e imparzialità implica che un regime disciplinare nei confronti dei magistrati includa norme che definiscano le forme di comportamento che costituiscono un’infrazione disciplinare[57]. Inoltre, secondo la normativa nazionale, «l’attività di interpretazione delle disposizioni di legge e di valutazione dei fatti e delle prove non comporta la responsabilità disciplinare»[58].

Qualità 

È proseguito l’aumento delle assunzioni di magistrati e di personale non giudiziario e le disposizioni relative ai concorsi per magistrati sono state modificate per aumentare il numero di candidati. La tendenza all’aumento delle assunzioni di personale giudiziario e amministrativo è proseguita nell’ultimo anno. Per quanto riguarda il personale giudiziario, sono state previste 20 unità (ossia posti supplementari per i magistrati) grazie all’ulteriore ampliamento del personale giudiziario[59]. Inoltre, il bilancio dello Stato per il 2022 prevedeva un aumento di 82 unità per la magistratura[60]. Per quanto riguarda le altre esigenze legate ai settori della protezione internazionale e degli uffici giudiziari di vigilanza sull’esecuzione delle sanzioni penali, due decreti ministeriali[61] del  2022 hanno previsto l’assegnazione agli uffici di controllo di 21 degli 82 posti aggiunti all’organigramma del personale della magistratura e un aumento di 52 unità del numero dei magistrati da assegnare alle Camere specializzate in materia di immigrazione,  protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE[62]. Il 15 giugno 2023 il Consiglio dei ministri ha adottato un disegno di legge che prevede un ulteriore aumento dell’organico della magistratura di 250 unità. Per quanto riguarda il personale amministrativo, il personale selezionato dai concorsi pertinenti ha assunto le proprie funzioni presso gli uffici giudiziari e dell’amministrazione centrale nel 2022[63]. Per quanto riguarda l’Ufficio del processo e l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito del RRP, al 30 ottobre 2022 l’Ufficio ha assunto 7.743 membri del personale non dirigenziale e altri 3.209 contratti sono stati firmati prima del 21 novembre 2022[64]. Infine, le regole per i concorsi sono state modificate in modo da consentire ai laureati di candidarsi direttamente ai concorsi per magistrati senza richiedere l’esperienza lavorativa aggiuntiva, come avveniva negli anni precedenti[65]

Sono stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda la digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare nel settore della giustizia civile. Il Rapporto 2022 sullo Stato di Diritto raccomandato all’Italia di “proseguire gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare per i tribunali penali e le procure”.[66] Sono stati registrati ulteriori progressi nella digitalizzazione della giustizia civile, che era già avanzata[67] nel 2022. Dal gennaio 2023, l’uso della gestione elettronica di tutti i documenti è diventato obbligatorio[68]. È ora obbligatorio presentare domande alla Corte su una piattaforma digitale, consentendo così il trattamento digitale delle domande e l’accesso digitale ai fascicoli di tutti i giudici della Corte[69]. Un processo completamente digitalizzato deve ancora essere realizzato. Nell’ambito del PNNR, nel corso del 2023 è prevista una riforma per consentire la digitalizzazione del sistema giudiziario e che gli obiettivi PNNR ne monitoreranno l’impatto in termini di risultati fino al 2026. Per quanto riguarda la digitalizzazione della giustizia penale, la realizzazione di alcuni degli obiettivi del PNNR previsti per la fine del 2023 è anticipata al 30 giugno 2023; in particolare, la disponibilità di documenti sul portale per il deposito elettronico dei documenti del procedimento penale[70]. Il portale elettronico consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari di atti, documenti e richieste da parte di soggetti esterni autorizzati[71]. Attualmente, 10 tipi di documenti sono disponibili sul portale[72]. Inoltre, la comunicazione tra l’Alta Corte di cassazione e la Procura è stata digitalizzata e sono state chiarite le norme[73] procedurali che consentirebbero l’uso di strumenti elettronici[74]. Sono ancora necessari alcuni sforzi nell’uso della tecnologia digitale da parte della procura e[75] nella disponibilità di strumenti di comunicazione elettronica e strumenti digitali per condurre e seguire i procedimenti giudiziari nelle cause penali[76]. Le parti interessate hanno riferito che, nonostante i progressi significativi e l’esistenza di servizi digitali per la giustizia civile e di norme procedurali per la giustizia penale, la digitalizzazione complessiva deve essere sostenuta da ulteriori investimenti in materiali e formazione per diventare pienamente operativa[77]. Alla luce di questi sviluppi, sono stati compiuti progressi significativi nell’attuazione della raccomandazione contenuta nella relazione 2022 sullo Stato di diritto. 

Efficienza

La durata dei procedimenti, sebbene in miglioramento, rimane ancora una sfida seria. Dopo il temporaneo rallentamento dell’attività giudiziaria nel 2020 e il ritorno ai livelli pre-pandemia nel 2021, nel 2022[78] l’efficienza ha continuato a migliorare sia per i procedimenti civili[79] che penali[80]. I tempi di disposizione per le cause civili e commerciali di primo grado sono diminuiti di 100 giorni dal 2020 al 2021[81] e ulteriori miglioramenti potrebbero essere osservati nel 2022, secondo i dati presentati dalle autorità. Tuttavia, questo tempo di disposizione rimane tra i più lunghi dell’UE, poiché nel 2021 ci vogliono ancora in media più di 550 giorni per risolvere tali casi. Alcuni sviluppi positivi sono stati segnalati dall’Alta Corte di Cassazione, dove il tasso di liquidazione dei procedimenti penali è attualmente del 113%.[82] Le cause tributarie rappresentano il 50% delle cause pendenti dinanzi all’Alta Corte di Cassazione ed è previsto un nuovo incentivo per accelerarne la chiusura. Con questo nuovo regime, le parti in causa sarebbero autorizzate a versare a rate l’importo dovuto a titolo di imposte, con la prima rata pari a una percentuale sostanziale dell’intero importo. Nel caso in cui non pagassero le rate successive, una nuova causa potrebbe essere portata dinanzi al giudice tributario di primo grado, dove verrebbe chiesto loro di pagare l’intera somma, comprese le rate precedentemente versate, al fine di chiudere la causa pendente a livello di Alta Corte di Cassazione[83]. Questo regime, combinato con la nuova struttura dei tribunali tributari, potrebbe consentire una gestione più efficiente delle cause fiscali e la riduzione dell’arretrato in ultima istanza. L’Italia rimane sotto la vigilanza rafforzata del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per quanto riguarda la durata dei procedimenti nelle cause amministrative e penali[84].

È stata adottata la legislazione di attuazione per le riforme della giustizia civile e penale. Come indicato nella relazione 2022 sullo Stato di diritto, sono state adottate due riforme globali e a lungo attese in materia di giustizia civile[85] e penale[86]. Entrambe le riforme includevano disposizioni direttamente applicabili,[87] ma autorizzavano anche il governo ad adottare atti legislativi di attuazione. Il 10 ottobre 2022 sono stati adottati due decreti legislativi[88] per attuare le riforme della giustizia civile e penale. Per quanto riguarda la giustizia civile, il decreto mira a migliorare l’efficienza della procedura e rivede gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e le misure urgenti per la razionalizzazione di alcune procedure[89]. Per quanto riguarda la giustizia penale, il decreto mira anche a migliorare l’efficienza dei procedimenti e riguarda le questioni di giustizia riparativa e le disposizioni per la rapida conclusione dei procedimenti giudiziari[90]. La riforma della giustizia penale è stata menzionata in una decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’esecuzione di un giudizio in assenza di mezzi di ricorso per la persona offesa in casi di eccessiva lunghezza delle indagini preliminari[91]. Il Comitato dei Ministri ha preso atto della riforma in modo positivo e ha chiesto maggiori informazioni sui risultati della sua attuazione[92]. Hanno inoltre rilevato che la riforma sembra rispondere alle carenze riscontrate dalla Corte, sebbene la sua efficacia sia ancora da vedere[93]. L’entrata in vigore delle fonti secondarie di legislazione necessarie per l’effettiva applicazione delle riforme civili e penali è prevista nel corso del 2023 nell’ambito del PNNR. 

Devo infine amaramente constare che l’UE non  ha utilizzato nemmeno una parola per descrivere la situazione dei mezzi alternativi e questo non solo in Italia ma anche negli altri 26 paesi ad eccezione della Bulgaria[94] ove peraltro la riforma avrà effettività nel 2024. Si continua a puntare sul processo come se gli ADR non fossero parti integranti dello Stato di diritto.



[1] Del resto così si legge sul sito della Ue in merito all’uso delle lingue.

La Commissione è profondamente convinta che l’UE sia caratterizzata dalla sua diversità culturale e linguistica e che le lingue parlate negli Stati membri costituiscano una parte essenziale del patrimonio culturale europeo. L’UE sostiene pertanto il multilinguismo nei propri programmi e nell’ambito dell’attività dei suoi organi.

L’uso delle lingue e il rispetto della diversità linguistica sono stati di fondamentale importanza sin dalla creazione delle istituzioni europee. Il primo atto adottato dal Consiglio è stato il regolamento n. 1 del 1958 che stabiliva il regime linguistico delle istituzioni europee.

I siti web della Commissione sul dominio europa.eu sono generalmente disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell’UE.

https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/commissions-use-languages_it

Questo sito descrive il modo in cui la Commissione utilizza le lingue per fornire informazioni e interagire con il pubblico, le organizzazioni e gli Stati membri.

[2] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2023-rule-law-report_en

L’UE dispone di una serie di strumenti per garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri.

Gli Stati hanno generalmente standard elevati per lo stato di diritto, ma ci sono anche sfide importanti che variano da uno Stato membro all’altro Stato ad un altro. Poiché le sfide allo stato di diritto variano, anche i nostri strumenti variano. Ogni strumento è adattato allo specifico situazione attuale e mira a promuovere, prevenire o rispondere a questioni relative allo Stato di diritto.

Cfr. In merito The Eu Rule’s of law toolbox

[3] I capitoli nazionali non pretendono di fornire una descrizione esaustiva di tutte le questioni relative allo Stato di diritto in ogni Stato membro, ma di presentare sviluppi significativi. La valutazione fa riferimento ai requisiti del diritto dell’UE, compresi quelli derivanti dalla giurisprudenza della CGUE. Inoltre, le raccomandazioni ei pareri del Consiglio d’Europa forniscono un utile quadro di riferimento per gli standard e le migliori pratiche pertinenti.

[4] La relazione sullo stato di diritto è il risultato di una stretta collaborazione con gli Stati membri e si basa su una varietà di fonti. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a contribuire al processo, fornire contributi scritti e partecipare a visite nei paesi dedicate tenutesi tra febbraio e l’inizio di aprile. Per queste visite nel paese, la Commissione ha organizzato più di 530 riunioni online con autorità nazionali, organismi indipendenti e parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile. Ciò ha offerto l’opportunità di confrontarsi sul seguito dato alle raccomandazioni formulate nel Rapporto 2022 e su tutti gli altri sviluppi significativi. Inoltre, la Commissione a livello politico ha discusso la relazione con le autorità e i governi nazionali, nonché con i rappresentanti dei parlamenti nazionali.

La rete dei punti di contatto nazionali per lo Stato di diritto istituita nel 2020 (per l’Italia il punto di contatto è la Presidenza del Consiglio) per contribuire alla creazione del meccanismo ha continuato a fungere da canale di comunicazione permanente con gli Stati membri per la preparazione della relazione e per lo scambio delle migliori prassi.

[5] Per capire la metodologia usata cfr.:

[6] Dunque erano già stati varati i decreti legislativi 149,150 e 151.

[7] https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_en

[8] Per l’Italia ad esempio la  Regione Emilia-Romagna, Settore Affari Legislativi e aiuti di Stato.

Per consultare i singoli contributi inviati dall’Italia:

https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_en

[9] https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/Country%20visit%20schedule%202023.pdf

[10] https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/115_1_52676_rol_cycle_factsheet_en.pdf

[11] COM(2023) 800 final

https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

[12] In Italy, the directly applicable provisions of the reform of the High Council for the Judiciary have now been put into use; the full extent of their effect on the work of the Council is being evaluated.

[13] In Italy, two Legislative Decrees were adopted to implement the civil and criminal justice reforms to improve the quality and efficiency of the justice system, including as regards the length of proceedings. The effectiveness of the reforms remains to be seen.

[14] In Italy, the digitalisation of the civil justice system has progressed significantly, while the amended procedural rules allowing digitalisation in the criminal justice system remain to be fully implemented.

[15] Czechia, Italy and Latvia have updated their national strategies and/or action plans.

[16] In Italy, where no comprehensive rules on conflicts of interest exist, new draft legislation is under discussion in Parliament.

In merito dobbiamo rilevare che recentemente è stato sancito il divieto di ricoprire una qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo di tre anni se, nell’esercizio di tale funzione, la persona ha violato le norme relative ai conflitti di interessi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con sentenza del 4 maggio 2023 (C-40/21), precisando che in ogni caso deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Pertanto, la persona interessata deve avere la possibilità di far controllare tale sanzione da un giudice per valutare l’impatto della misura sulla situazione personale, professionale ed economica della persona interessata (Fonte ALTALEX).

https://www.altalex.com/documents/2023/06/21/conflitto-interessi-si-divieto-temporaneo-ricoprire-cariche-pubbliche-elettive

[17] Directive 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law (OJ L 305, 26.11.2019).

[18] In Italy, the practice of channelling donations through political foundations and associations remains unchanged although discussions on a draft law have begun in Parliament.

[19] The 2019 Commission report on Investor Citizenship and Residence Schemes identified 19 Member States as having an investor residence scheme. Residence by investment schemes were in use in a total of 19 Member States: Bulgaria, Czechia, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania and Slovakia.

[20] In Italy, work has begun to reform provisions on defamation and the protection of professional secrecy and journalistic sources.

[21] National human rights institutions (NHRIs). The UN Paris Principles, endorsed by the UN General Assembly in 1993 (Resolution A/RES/48/134), set out the main criteria that NHRIs are required to meet. NHRIs are periodically accredited before the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions.

[22] In Italy, draft laws were tabled to create an NHRI by providing additional powers to the existing Data Protection Authority, as well as proposing to create a separate entity through a constitutional change.

[23] Civil society organisations (CSOs) and human rights’ defenders.

[24] RULE of LAW REPORT 2023 COUNTRY CHAPTER ABSTRACTS AND RECOMMENDATIONS

[25] Ci si riferisce qui ai decreti legislativi di attuazione della Riforma Cartabia.

[26] The comprehensive civil and criminal justice reforms, aiming at improving their efficiency of procedures, were complemented with the adoption of the implementing legislation. The full effect of the reform of the High Council for the Judiciary is being evaluated. The directly applicable provisions of this reform have been put to full use while concerns remain on the parts depending on implementing legislation, which is still to be adopted. The newly established tax courts started functioning, with some challenges regarding their full independence from the executive. Concerns have been raised by some stakeholders on the draft laws regarding the separation of careers of judges and prosecutors and reforming the Prosecution Service. The digitalisation of the justice system has significantly improved while the amended procedural rules allowing the digitalisation in criminal justice remain to be fully implemented. The length of proceedings, while improving, still remains a serious challenge.

The Anti-Corruption Authority approved a new National Anti-Corruption Plan (2023-2025). A draft law was tabled aimed at abrogating the offence of abuse of public office and limiting the scope of the offence of trading in influence. The impact of the criminal justice reform on corruption cases closed after the lapse of two years at appeal level is being monitored. Steps were taken to enhance digitalisation and interconnection of registries as investments in IT tools have increased and financial information is available to law enforcement authorities. Comprehensive legislation on conflicts of interest has not been adopted yet. A parliamentary inquiry on the need to adopt comprehensive rules on lobbying is underway. Hearings in the Senate to address the practice of channelling donations through political foundations and associations have started. The new law on whistleblower protection entered into force covering breaches of both EU and national law. A new public procurement code aimed at simplification and efficiency of procedures has been adopted and will enter into force in July 2023.

The legal framework regulating the media sector is robust and effective while the media regulator is independent and well-resourced. Actions have been taken to alleviate the economic distress in the sector although some improvements are needed to better support small players operating at local or regional level. Access to information is ensured although stakeholders stressed the need to improveits implementation. A legal framework for the protection of journalists is in place, while journalists continue to face different forms of intimidation, such as attacks, threats and harassment, including

online. In particular, the increase in the number of strategic lawsuits against public participation targeting journalists is viewed with concern by several stakeholders. A reform of the regime on defamation,

the protection of professional secrecy and journalistic sources has been initiated.

Two new draft legislation were tabled, one of which assigns the role of a National Human Rights Institution to the Data Protection Authority, while the other proposes to create a separate entity

through a constitutional change. Public consultations in the legislative process allow online participation with concerns having been raised by stakeholders regarding their effectiveness and systematic use. Several new decrees that could further narrow the civic space have been introduced. Amendments to the rules of tax and financial concessions for CSOs have been adopted, which introduced several measures simplifying the tax regime applied to CSOs.

[27] Lasciamo al lettore l’onere di leggere e tradurre le successive parti della relazione che riguardano nel particolare i punti fissati sinteticamente dalla COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2023 Rule of Law Report, adottata il 5 luglio 2023.

[28] European Public Prosecutor’s Office.

[29] Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in italiano.

[30]  Figure 49 e 51, quadro di valutazione UE della giustizia 2023. Il livello di indipendenza della magistratura percepita è classificato come segue: molto basso (al di sotto del 30% degli intervistati l’indipendenza della magistratura è considerata abbastanza buona e molto buona); basso (tra il 30-39%), medio (tra il 40-59%), alto (tra il 60-75%), molto alto (superiore al 75%).

[31]  Cfr. 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 3-6. Il 16 giugno 2022 il Parlamento ha approvato una nuova legge per riformare il sistema giudiziario, che comprende, tra l’altro, disposizioni relative all’istituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

[32] Contributo dell’Italia per la relazione 2022 sullo Stato di diritto, pag. 5. Le disposizioni direttamente applicabili comprendono: la riforma del sistema elettorale del CSM, che dovrebbe renderlo più indipendente dalle associazioni dei magistrati; la riforma del funzionamento del CSM, che dovrebbe renderlo più efficiente (compreso l’aumento del numero dei suoi membri); la riforma sulla selezione dei capi degli uffici giudiziari, che dovrebbe introdurre disposizioni relative agli incrementi di anzianità per la procedura di selezione e fornire un chiaro parametro di riferimento basato sull’esperienza; la riforma sulle norme più severe sulle “porte girevoli” per la magistratura.

[33] Contributo dell’Italia per la Relazione sullo Stato di diritto 2022, pp. 5-6. Le disposizioni che richiedono una legislazione di attuazione comprendono: la riforma sulla selezione dei capi degli uffici giudiziari e delle sezioni; la riforma sulla selezione dei membri della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione; la riforma relativa alla modernizzazione e all’adozione di misure volte a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario; l’adozione di misure volte a rendere più efficace l’organizzazione degli uffici giudiziari; l’adozione di misure nel settore disciplinare, anche per l’introduzione dell’istituto di riabilitazione di un magistrato sanzionato.

[34] Si veda il comunicato stampa sul sito del CSM – Elezioni del CSM 18-19 settembre 2022, con aggiornamenti fino al 19 gennaio 2023.

[35] Informazioni ricevute dall’ANM e dal CSM nell’ambito della visita in Italia.

[36] Ciò è stato approvato con legge 21 aprile 2023, n. 41. Inoltre, il ministero della Giustizia ha istituito un comitato di esperti (composto da magistrati, professori di diritto, avvocati) con il compito di condurre uno studio approfondito della materia.

[37] Vedi 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 4-5.

[38] La nuova normativa disciplina i poteri organizzativi dei presidenti di tribunale: introduce una valutazione professionale dei magistrati, che, tra l’altro, terrà conto del raggiungimento dei risultati attesi stabiliti dai presidenti dei tribunali e della possibilità di avviare azioni disciplinari per il mancato rispetto delle istruzioni dei presidenti dei tribunali in merito ai risultati attesi; prevede la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali intermedie e disciplina i poteri del Primo Presidente dell’Alta Corte di Cassazione; la valutazione professionale per gli incarichi apicali terrà conto dell’esito del giudizio nei successivi gradi, che può essere inteso come implicitamente presupposto per un pronunciamento unitario su alcuni argomenti. Cfr. 2022 Rule of Law Reports, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 4-5.

[39] Raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, paragrafo 22. Per principio di indipendenza della magistratura si intende l’indipendenza di ogni singolo giudice nell’esercizio delle funzioni giudicanti. Nel loro processo decisionale i giudici dovrebbero essere indipendenti e imparziali e in grado di agire senza alcuna restrizione, influenza indebita, pressione, minaccia o interferenza, diretta o indiretta, da parte di qualsiasi autorità, comprese le autorità interne alla magistratura. L’organizzazione giudiziaria gerarchica non dovrebbe compromettere l’indipendenza individuale. Cfr. anche CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, paragrafo 37.

[40] Legge 31 agosto 2022, n. 130, che modifica il decreto legislativo 545/1992.

[41] Cfr. art. 9, comma 1, del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130

[42] Il MEF non avrebbe il potere di ribaltare la proposta del CPGT.

[43] È composto da 15 membri. Di questi, 11 sono giudici fiscali eletti da giudici pari, di questi 11, quattro posti sono riservati a ciascuno per ogni magistratura. Ci sono anche quattro membri eletti dal Parlamento. Arte. 17, comma 2, del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130 prevede una composizione del CPGT, che tiene conto del passaggio da giudici tributari onorari a giudici tributari a tempo pieno e del passaggio da altri giudici giudiziari alla magistratura tributaria di nuova costituzione. 

[44] 4-quater del D.Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con previa deliberazione del Consiglio per la Giustizia Tributaria. La commissione giudicatrice è composta da: il presidente di un tribunale tributario di secondo grado, da cinque giudici scelti tra magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare con 15 anni di esperienza e quattro professori universitari di ruolo, uno che insegna diritto tributario, gli altri che insegnano materie oggetto degli esami di selezione. Inoltre, nel 2023  è stata organizzata una procedura di interpello per consentire ai magistrati di altre giurisdizioni di passare ai tribunali tributari (su 100 posti, 34 giudici hanno fatto domanda secondo la graduatoria temporanea pubblicata sul sito web del CPGT).

[45] Articolo. 11 del D. Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130.

[46] Arte. 16 del D. Lgs. 545/1992 come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130.

[47] La CPGT ha autonomia organizzativa e contabile

[48] Secondo il Governo, il MEF non è mai direttamente parte nelle cause tributarie e i rapporti tra il MEF e le agenzie fiscali sono regolati da appositi accordi su servizi, obiettivi e risorse.

[49] Informazioni ricevute dall’ANM nell’ambito della visita in Italia. Contributo scritto del CSM nel contesto della visita in campagna, pp. 10. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’apparenza di indipendenza svolge un ruolo importante, in quanto la situazione non può suscitare ragionevoli dubbi, nella mente dei singoli, circa l’impermeabilità dei giudici interessati a fattori esterni e la loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti,  una volta nominati giudici. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del  19 novembre 2019, A.K. contro Krajowa Rada Sądownictwa, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, punti da 127 a 129. Cfr. anche l’elenco delle sentenze in Indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario, scheda tematica, pag. 3. 

[50] Cfr. riunione della commissione permanente per gli affari costituzionali del Parlamento del 2 febbraio 2023. Si veda anche la conferenza stampa del 14 febbraio 2023, in cui più parti hanno illustrato i punti principali dei disegni di legge e informato che riprendono il testo della riforma costituzionale su cui nel 2017 si è discusso l’Unione delle Camere Penali Italiane. 

[51] Articolo 107, paragrafo 3, della Costituzione. Si veda anche un referendum tenutosi nel 2022, che non riguardava l’articolo 107, paragrafo 3, della Costituzione, ma toccava, tra l’altro, il tema della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Il referendum che ha registrato un’affluenza di solo il 21% degli aventi diritto al voto. Il referendum è stato indirizzato ad abrogare le regole attuali. Tuttavia, il risultato ha dimostrato che i cittadini non volevano cambiare la regola, il che è in linea con l’opinione delle parti interessate. Il referendum si è svolto il 12 giugno 2022. Conteneva cinque domande, una delle quali riguardava la separazione della carriera di giudici e pubblici ministeri. Perché un referendum abbia successo, dovrebbe avere un’affluenza di almeno il 50%+1.

[52] Si vedano i comunicati stampa dell’ANM del 6 e 15 febbraio 2023. Informazioni ricevute anche da CSM e ANM nel contesto della visita in Italia. Tuttavia, un’associazione di avvocati (Giunta Dell’unione Delle Camere Penali Italiane) ritiene che tale riforma potrebbe essere utile.  

[53] Cfr. nota precedente.

[54] Cfr. Relazione 2022 sullo Stato di diritto, La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, pag. 7.

[55] Cfr. la lista di controllo dello Stato di diritto della Commissione di Venezia, pp. 39-41.

[56] Cfr. posizione dell’ANM del 19 aprile 2023 sul procedimento disciplinare nei confronti del collegio giudicante della Corte d’Appello di Milano; si veda anche la posizione dell’Ordine dei Magistrati di Milano del 19 aprile 2023 sullo stesso argomento; si veda anche la posizione dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 19 aprile 2023 sullo stesso argomento. 

[57] Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio  2021, Commissione/Polonia, causa C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596, punti da 134 a 140.

[58] Articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006, che non pregiudica l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma l, lettere g), h), l), m), n), o), p), cc) e ff).

[59] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, pag. 14. All’aumento di 600 unità precedentemente previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha fatto seguito il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha previsto un ulteriore ampliamento dell’organigramma della magistratura di 20 unità, volto a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione della normativa nazionale in materia di cooperazione rafforzata in materia di la Procura europea.

[60] Infine, al fine di aumentare l’efficacia dell’ordinamento giudiziario, l’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (recante il «bilancio dello Stato per l’esercizio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), ha previsto un aumento di 82 unità nell’organigramma del personale giudiziario,  finalizzata ad adeguare l’organigramma del personale alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla vigilanza per l’esecuzione delle sanzioni penali nonché alle competenze relative ai procuratori europei delegati presso la Corte di cassazione.

[61] Decreto Ministeriale 23 novembre 2022 e Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022.

[62] Contributo dell’Italia per la relazione sullo Stato di diritto 2023, pag. 15.

[63] Ibid. Con le modifiche alla Legge 6 agosto 2021, n. 113, che aveva previsto 16.500 cancellieri per l’Ufficio del Processo, è stata introdotta un’ulteriore quota di personale amministrativo a tempo determinato. Questa quota aggiuntiva comprende 5.410 con un contratto di 3 anni. Ciò è stato fatto per garantire il pieno funzionamento dell’Ufficio del processo e sostenere le linee di progetto incluse nel PNNR. I cancellieri dell’Ufficio del processo hanno iniziato a lavorare a febbraio, mentre gli altri tipi di personale a ottobre e novembre 2022.

[64] Contributo dell’Italia per la relazione sullo Stato di diritto 2023, pagg. 15-16.

[65] Informazioni ricevute dal ministero della Giustizia.

[66] Cfr. 2022 Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pag. 2.

[67] Cfr. 2022, Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pag. 8.

[68] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 19. Inoltre, informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nel contesto della visita in Italia.

[69] Contributo scritto della Corte di cassazione nell’ambito della visita in campagna, pag. 4.

[70] Contributo scritto del ministero della Giustizia nel contesto della visita nel paese, pag. 2.

[71] Principalmente avvocati difensori. Ibid.

[72] Il ministero della Giustizia ha informato che entro il 30 giugno 2023 è prevista la distribuzione di ulteriori tipi di documenti relativi ai procedimenti conoscitivi fino al secondo grado. Ibidem.

[73] Grafico 42, quadro di valutazione UE della giustizia 2023: è ora possibile ascoltare esperti e testimoni in cause penali dal punto di vista procedurale attraverso la tecnologia delle comunicazioni a distanza.

[74] Tale precisazione è stata fatta attraverso il D.Lgs. n. 150 del 2022. Cfr. anche il contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, pag. 20.

[75] Grafico 43, quadro di valutazione UE della giustizia 2023

[76] Grafici 45 e 47, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.

[77] Informazioni ricevute dall’ANM nell’ambito della visita in Italia. 

[78] Cfr. 2022, Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Italy, pp. 10-11.

[79] Alta Corte di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2022, p. 90. “Per il settore civile, si può notare che a gennaio 2020 il numero di ricorsi pendenti era di 120.473, che alla fine del 2022 è stato ridotto a 104.872. Una significativa diminuzione, rafforzata anche dalla significativa riduzione dei tempi di smaltimento, scesi a 1.063 giorni e già poco lontani dal target di 976 giorni previsto a giugno 2026”. Cfr. anche le figure 5 e 6, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.

[80] Alta Corte di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2022, p. 90. “Nel settore penale, il dato più significativo, che sintetizza i risultati dell’intero processo di riorganizzazione, è l’evoluzione dei tempi di smaltimento, che si sono progressivamente ridotti nel corso dell’anno fino a raggiungere la soglia dei 132 giorni, ben al di sotto dell’obiettivo di 166 giorni fissato a giugno 2026”. Cfr. anche grafico 5, quadro di valutazione UE della giustizia 2023. 54 Grafico 6, quadro di valutazione UE della giustizia 2023.

[81] Figura 6, 2023 EU Justice Scoreboard.

[82] Informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nell’ambito della visita in Italia.

[83] Informazioni ricevute dall’Alta Corte di Cassazione nell’ambito della visita in Italia. Arte. 5, comma 2, della legge n. 130/2022 ha introdotto disposizioni di conciliazione temporanea (azionabili fino a 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge n. 130/2022) per i procedimenti tributari pendenti presso la Corte di Cassazione in cui l’Agenzia delle Entrate era stata totalmente o parzialmente soccombente, a seconda del valore del contenzioso, in precedenti gradi.

[84] Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 settembre 1997, Abenavoli c. Italia, 24487/94 e sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 maggio 1999, Ledonne/Italia, 35742/97. Per quanto riguarda il caso Abenavoli c. Italia –  riguardante la durata dei procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi – l’ultima decisione del Comitato dei Ministri adottata nel settembre 2021 riconosce i progressi compiuti dalle autorità, evidenziando al contempo che le preoccupazioni permangono e chiede alle autorità di fornire ulteriori informazioni.

[85] Legge 26 novembre 2021, n. 206.

[86] Legge 27 settembre 2021, n. 134. Cfr. Rapporto 2022 sullo Stato di diritto, capitolo nazionale sulla situazione dello stato di diritto in Italia, pp. 11-13.

[87] Ad esempio, nella riforma della giustizia civile, questi riguardavano il diritto di famiglia, l’esecuzione forzata e i diritti di cittadinanza; E nella riforma della giustizia penale, questi erano legati alla rapida definizione dei casi penali. Legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1 (paragrafi 9 e 10) introduce incentivi per estendere il ricorso al patteggiamento, al procedimento immediato e ai procedimenti abbreviati.

[88] Sulla riforma della giustizia civile – Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 (Serie ordinaria); sulla riforma della giustizia penale – Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n.243 (Serie ordinaria).

[89] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 22. – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, previsto che. La legge n. 149/2022 si applica ai ricorsi proposti dopo il 28 febbraio 2023. Le revisioni si applicherebbero anche alla razionalizzazione delle procedure urgenti relative al diritto di famiglia, ai diritti di cittadinanza e alle questioni di esecuzione forzata.

[90] Contributo dell’Italia per la relazione 2023 sullo Stato di diritto, p. 22. – La riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. Ad esempio, l’art. 1 del decreto prevede misure supplementari in sostituzione delle pene detentive brevi (ad esempio detenzione domiciliare, pena pecuniaria, lavoro di servizio pubblico, ecc.).

[91] Decisione del Comitato dei Ministri CM/Del/Dec(2022)1451/H46-18 del 6-8 dicembre 2022 e Note CM/Notes/1451/H46-18 6-8 dicembre 2022.

[92] Decisione del Comitato dei Ministri CM/Del/Dec(2022)1451/H46-18 del 6-8 dicembre 2022, paragrafi 4-6.

[93] Note del Comitato dei Ministri CM/Note/1451/H46-18 6-8 dicembre 2022, Misure generali.

[94] In Bulgaria, new laws regarding judicial mediation and legal assistance have been adopted to improve access to justice.

Il mediatore penale a seguito della riforma Cartabia

In evidenza

A system of criminal justice which focuses on the rehabilitation of offenders

through reconciliation with victims and the community at large.

Oxford dictionary and thesaurus

  1. Introduzione

Questa nota non può prescindere da un concetto di base della mediazione, ossia il fatto che la mediazione investe la relazione tra le persone.

Le categorie specificate dal diritto: mediazione civile e commerciale, mediazione familiare e giustizia riparativa sono solo elucubrazioni di e per giuristi.

Nella realtà non esistono e soprattutto la mediazione non tollera le gerarchie che sembrano emergere dai primi decreti attuativi della riforma Cartabia.

Non esiste una mediazione di serie A ed una mediazione di serie B, esiste solo la mediazione.

Ci sono paesi (ad es. Finlandia) che hanno addirittura  approntato una sola disciplina per la mediazione penale e quella civile.

Nei paesi ove la cultura della mediazione è  diffusa non si procede ad insegnare la mediazione per settori: si consegna ai mediatori una formazione di base che consente di imparare ad ascoltare e ad aiutare le persone a comunicare e a negoziare, ossia a supportarli in una relazione al momento deficitaria. Poi ogni mediatore si specializza e ogni specializzazione è preziosa e reca indiscutibile esperienza.

Anche per i magistrati vige la regola che devono cambiare settore ogni dieci anni per non sclerotizzarsi.

La relazione poi a sua volta non può essere di serie A o di serie B a secondo dell’ambito in cui viene affrontata: tutte le relazioni hanno importanza e la crisi può avere risvolti delicatissimi per la vita delle persone anche in situazioni che appaiono agli occhi di un terzo irrilevanti.

Non è poi solo il danno economico che deve essere preso in considerazione, ma appunto quello relazionale che va ben al di là.

La strada della mediazione è dunque unica, anche se costellata di tante tappe: noi siamo tenuti in scarso conto dall’Europa per promozione dell’ADR (nel 2022 eravamo al 23° posto con 23 punti) proprio perché non abbiamo abbastanza specializzazioni, ad es. una mediazione del lavoro e una mediazione amministrativa.

Il mediatore deve poter spaziare per fare esperienza ed imparare.

Questo percorso virtuoso opera in mediazione familiare da diversi anni (in alcune regioni dagli anni ’80) con corsi di formazione, tirocinio, supervisione ed esami plurimi che costellano la vita di un mediatore familiare fino alla certificazione UNI.

Questo percorso virtuoso è venuto a crearsi anche per il mediatore civile e commerciale che insieme ad una formazione iniziale e continua, ricordiamolo, ha ormai almeno una esperienza di 13 anni (se non era prima conciliatore societario e ancor prima delle Camere di Commercio).

Non si può dire altrettanto in Italia dei Centri di Giustizia riparativa. 

Se un qualsiasi cittadino oggi volesse sapere quanti sono i Centri di Giustizia riparativa in Italia scoprirebbe che sono undici per la giustizia minorile[1]. Non troverebbe agevolmente informazioni però sulla mediazione penale per adulti. Né potrebbe sapere con un click quanti sono i mediatori penali, come accade in altri paesi, ad esempio in Portogallo dove ne abbiamo 250[2].

La mediazione penale è tutta da costruire in Italia e sembra che il Ministero invece voglia semplicemente sanare un percorso poco conosciuto, senza  un retroterra di regole che invece possiedono la mediazione civile e commerciale e la mediazione familiare.

Si tenga inoltre presente che anche i mediatori civili e commerciali e familiari hanno sviluppato una capacità di ascolto attivo, di equiprossimità ovvero di empatia[3], di riconoscere l’altro (e di fare riconoscere gli altri[4]); hanno imparato a gestire i sentimenti: la rabbia, la vergogna[5] e la paura.

Non si vede poi perché le parti non potrebbero avere fiducia del mediatore in quanto tale e senza etichette.  Egli tesse la tela della comunicazione con pazienza ed in assenza di giudizio. Il mediatore di per sé impara nella pratica quotidiana che cosa significa maturare sentimenti di precarietà, di sconfitta o di rivalsa, vedersi negare la dignità, constatare lo svilimento della memoria, percepire le offese alla verità e incontrare l’umanità ferita (e ciò a prescindere dal setting).

Il mediatore fa molta attenzione a dare spazio ad ogni punto di vista perché sa che così crea empowerment, è capace poi di orientare persone verso alla soluzione del conflitto e la gestione del futuro indipendentemente dal tipo di controversia.

  • La soluzione che sarebbe stata più ragionevole da individuare

Il Consiglio di Stato in un parere del 20 giugno 2023[6] sul trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa, scrive che l’applicazione nei procedimenti penali della giustizia riparativa è partita il 1° luglio 2023[7].

Teniamo presente, inoltre, che alla a fine del 2022 c’erano 1.433.352 procedimenti penali pendenti (Fonte: Ministero Giustizia[8]),  ma ovviamente il numero di persone coinvolte nell’ambito di tali procedimenti, che avrebbe interesse ad accedere ai programmi, era ed è di gran lunga maggiore.

Se è poi vero, come è vero, che il programma di giustizia riparativa porta solo benefici a chi lo attiva[9] (in taluni casi è addirittura prevista una diminuzione di pena), non sorprenderebbe che a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, si superasse facilmente il milione di istanze di accesso a tali percorsi.

Tale proiezione numerica non è il problema, ma lo diventerà considerando quanti ad oggi saranno inseriti negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.

Per mettere in opera la riforma Il 5 luglio 2023 il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, ha pubblicato  in Gazzetta Ufficiale due decreti ministeriali in materia di giustizia riparativa, di attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[10], che riguardano entrambi, tra le altre cose,  proprio la formazione ed hanno la stessa data, 9 giugno 2023[11].

Nell’attualità per capire se il sistema partirà si deve però guardare alla combinazione con la disciplina transitoria dettata dall’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Vista, infatti, la disciplina regolamentare sulla formazione (che è in vigore dal 5 luglio) i nuovi mediatori penali saranno pronti solo tra qualche anno.

Sotto il profilo temporale, prima che intervenisse la disciplina regolamentare, si stimava che ci volessero tre anni sulla base delle previsioni del decreto legislativo (v. art. 59 c. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[12]). Non c’era già la possibilità che, nelle more, potessero essere inseriti in elenco altri mediatori. Ora non si è più così ottimisti dal momento che il regolamento ha raddoppiato, rispetto all’art. 59, i tempi della formazione: 680 ore di formazione iniziale e 60 di continua.

Il tutto perlopiù da seguire in presenza: ci si chiede quanti laureati (si richiede la laurea) avranno il tempo di frequentare un corso di questo genere; di solito a questi percorsi (si pensi alla mediazione familiare) si dedica un sabato al mese. In questo caso, escludendo il tirocinio, ci vorrebbero cinque anni, se si dedicasse alla formazione tutta la giornata.

Il termine può essere preso per buono sempre che ovviamente sia tutto pronto, ovvero che le Università abbiano stipulato accordi sul da farsi con in Centri di Giustizia riparativa, abbiano adeguato i lori programmi formativi, calendarizzato corsi/master in giustizia riparativa ecc…

Non si può poi pensare seriamente che i Centri di giustizia riparativi, con le risorse attuali, si possano occupare dei programmi e della formazione, data la mole dei procedimenti prima visti che potrebbero essere astrattamente oggetto di richiesta.

Ricordiamoci che la Giustizia riparativa costituisce probabilmente un diritto della vittima almeno dal 2012 con la Direttiva  2012/29/UE (Mannozzi)[13].

In questo stato di cose la cosa più ragionevole per rendere effettiva la riforma sarebbe stata quella di “reclutare” mediatori civili e commerciali e familiari già esperti (e appunto con un solido retroterra di regole alle spalle) e specializzarli nella materia della mediazione penale o comunque, più in generale, di coinvolgere quanti siano in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ex lege 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), rilasciato da un’Associazione Professionale iscritta al M.I.S.E.

Negli altri paesi UE ciò sarebbe stato normale. Non si fa differenziazione tra mediatori: la mediazione è unica, come dicevamo all’inizio,  e poi ci si specializza quanto si vuole.

Ad es. in Finlandia – che possiede la mediazione penale più avanzata al mondo – il mediatore può essere una persona che ha completato un corso di formazione in mediazione e che ha le capacità e l’esperienza richieste per svolgere correttamente l’attività e che è adatto al lavoro. Non ci sono preclusioni di sorta. Il corso è di 50 ore[14]. Ma quello che conta è la formazione avanzata: in materia di violenza domestica le ore sono 170 e quando si tratta di bambini e adolescenti il corso è di 100 ore. I mediatori sono monitorati e devono seguire pratiche uniformi[15]. Siamo quindi in linea con il decreto 150/22 senza le “discriminazioni” e gli aumenti spropositati del monte ore operati del decreto ministeriale.

In Polonia, cui sono stati attribuiti 65 punti e conduce la classifica per la promozione ADR nella UE, un corso specialistico in materia civile e commerciale dura 56 ore, in materia penale è di 22 ore, in materia familiare di 78[16]: ovviamente i mediatori fanno tutto e possono specializzarsi anche nel campo amministrativo.

In Svezia che pratica la mediazione  penale dagli anni ’70, il corso per mediatori penali è di 4 giornate (non è obbligatorio) e non ci sono preclusioni di sorta sui mediatori.

Il Ministero della Giustizia italiano, invece ed evidentemente, non concepisce la mediazione come un’unica materia con più specializzazioni e non premia chi si specializza; ha alzato un bello steccato stabilendo che mediatori civili e commerciali e familiari iscritti all’albo[17] non possano fare anche i mediatori penali[18].

E dunque si vuol fare ricorso nella giustizia riparativa alle risorse che già ci sono e che probabilmente – a pensar male si fa peccato, ma si indovina quasi sempre – hanno premuto perché avvenisse tutto ciò.

  • La disciplina transitoria ed i decreti ministeriali

 D’altronde questo sembra emergere in modo cristallino ed inequivocabile dalla combinazione tra l’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la sua attuazione[19]

La disciplina transitoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede, infatti, che sono inseriti nell’elenco di cui  all’articolo  60[20]  coloro  che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (?, dal d.m. sappiamo che si tratta del 30 dicembre 2022), sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

    “a) avere completato una formazione alla giustizia  riparativa  ed essere in possesso di una esperienza  almeno  quinquennale,  anche  a titolo volontario  e  gratuito,  acquisita  nel  decennio  precedente presso  soggetti  specializzati  che  erogano  servizi  di  giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero  della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli  di  intesa  con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

    b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita  da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia  penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;

    c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia  o gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna,  avere  completato  una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere  in  possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in  materia  nel decennio precedente.

  2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è  disposto a seguito della  presentazione,  a  cura  dell’interessato,  di  idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel  caso  di cui  alla  lettera  b),  previo  superamento  di  una  prova  pratica valutativa, il cui onere finanziario è a  carico  dei  partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

  3. Con il medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2  sono  stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.”

Per comprendere pienamente questa norma si deve scorrere il tenore del DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848) che la attua.

I requisiti di cui alla lettera a) dell’art. 93 bisogna averli ottenuti prima del 30 dicembre 2022 e basta una certificazione[21] da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie o ancora da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati convenzionati con Ministero.

Lo stesso termine del 30 dicembre 2022 e della relativa certificazione è previsto per la lettera b), ma il decreto ministeriale ha “cambiato le carte in tavola” non prevedendo 240 ore di corso e 100 ore di tirocinio, ma altri requisiti, ossia 480 di corso e 200 ore di tirocinio. Il possesso altresì del requisito di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi[22], del decreto legislativo, è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova pratica-valutativa di 6 ore davanti ad una commissione[23].

Il che rende francamente quasi impossibile che ci possano essere molti soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 93 che alla data del 30 dicembre 2022 abbiano già i requisiti previsti nel giugno 2023 e pubblicati nel luglio 2023.

Per la lettera c), ovvero i prestatori di “servizio presso i servizi minorili della giustizia  o gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna” sono sufficienti certificazioni ed attestazioni[24]. In quest’ultimo caso si potrebbe, tra l’altro, anche dubitare della terzietà del mediatore appartenente all’amministrazione (un po’ come nella defunta mediazione tributaria).

In ogni caso realisticamente si può immaginare che i mediatori iscritti in elenco saranno prevalentemente quelli di cui alla lettera a) che hanno ottenuto i requisiti prima del 30 dicembre 2022 e quelli della lettera c).

Ovvero i mediatori penali già in servizio per cui è stata operata una sorta di “sanatoria”.

Si aggiunga che tali mediatori dovranno presentare  domanda di iscrizione all’elenco ministeriale, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’art. 11, comma 1[25]. I modelli sono stati approvati solo il 2 ottobre  2023 (Con i decreti dirigenziali prot. DAG 5187 e 5193). Allo stato, dunque, pochi hanno potuto vedersi approvata una domanda.

Ma ciò che è stabilito dalla norma transitoria nei casi a) e c) non  coprirà di certo il fabbisogno.

E a dire il vero, già i requisiti  dell’art. 59 del decreto legislativo 150/22 per chiedere l’inserimento nell’elenco dei mediatori penali (240 ore e 100 ore di tirocinio), erano forse troppo stringenti, almeno in partenza, in relazione a quello che è il contesto italiano della mediazione penale. Figuriamoci ora.

La somma dei soggetti che, istituito l’elenco potrebbero entrarvi, presumibilmente non supererà le cento unità.

Il fatto che il Ministero si affidi oggi a chi ha già esperienza in materia può stare nella natura delle cose perché il servizio parta, ma il problema è come affrontare la presumibile domanda di programmi riparativi che si svilupperà nei prossimi mesi ed anni con un percorso di specializzazione così lungo e certamente non poco costoso.

E siccome i mediatori esperti formatori sono coinvolti anche nella formazione e nella valutazione ci si chiede come faranno ad affrontare tutte le sfide.

  • Il nuovo percorso di formazione per il mediatore penale

Il nuovo percorso di formazione disegnato dal d.m. 9 giugno 2023[26] anche per coloro di cui alla lettera b) dell’art. 93 (ossia della norma transitoria) è presto e sinteticamente descritto.  

Il percorso di formazione sarà gestito dalle Università in collaborazione coi centri riparativi.

Il titolo necessario per diventare mediatori penali sarà almeno la laurea.

Le classi di aspiranti mediatori esperti saranno formate da 25 persone al massimo.

Sarà richiesta una prova di ammissione che  verrà organizzata dalle Università. In relazione a detta prova il candidato deve presentare il curriculum e una lettera motivazionale.

La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché  il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.

Alla prova sovrintendono congiuntamente almeno due rappresentanti dell’università e un mediatore esperto formatore e la stessa si conclude con l’espressione del giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.

La formazione iniziale si suddivide in teorica e pratica.

La formazione teorica ricomprende  160 ore effettive (10% al massimo di assenze)  oltre alla previsione di seminari specialistici a discrezione dell’Università.

La formazione di 160 ore avviene in presenza ( solo 1/4 da remoto);  i seminari specialistici possono tenersi anche da remoto (la telecamera in ogni caso deve essere sempre accesa[27]).

La formazione pratica  è fatta dai centri tramite mediatori esperti formatori ed è di 320 ore e si svolge integralmente in presenza.

Vi è poi un tirocinio curriculare presso i centri; 200 ore con affiancamento di almeno 10 programmi.

Si deve ovviamente superare una prova finale.

La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti alla formazione, della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonché della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo.

A entrambe le prove sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno somministrato il percorso unitario di formazione.

La prova finale teorica, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, consiste nella redazione di un testo scritto, elaborato in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell’elaborato stesso.

La prova finale  pratica, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, e eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento a ciascuna delle fasi e delle attività indicate nel primo periodo; alla stessa partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 3 anche tra partecipanti alla formazione.

La prova finale (teorica e pratica) si conclude con la valutazione, oggetto di deliberazione a maggioranza, di idoneità o non idoneità del candidato, al quale è rilasciata attestazione relativa all’esito della prova.

A questo punto il mediatore dovrà essere inserito, a sua richiesta, nell’elenco ministeriale. Il possesso del requisito formativo per l’inserimento è comprovato dall’interessato mediante l’attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova finale teorico-pratica della formazione.

Vi è poi la formazione continua annuale,  assicurata dalle università e dai centri, in collaborazione paritetica (60 ore). E ciò per 50 discenti al massimo (almeno ¾ in presenza); in presenza deve tenersi la parte pratica.

Il decreto ministeriale ci descrive anche la formazione dei formatori.

I candidati devono avere una comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dall’esperienza concreta, specifica e continuativa nella conduzione di programmi come mediatore esperto presso uno o più centri, maturata nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.

La formazione iniziale  assicurata da Università e Centri sarà di  80 ore (60 in presenza).

La formazione continua, sempre in relazione al massimo di 50 partecipanti, sarà di 30 ore annuali in presenza di preferenza (o a telecamera accesa).

Ovviamente per i primi formatori di mediatori esperti la disciplina sarà diversa[28].

  • Una sintesi delle perplessità

Rimarchiamo sommessamente che l’art. 59 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede una  “formazione iniziale di almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore  di  tirocinio  presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 680 ore.

La formazione continua  consiste per l’art. 59 “in  non  meno  di  trenta  ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico,  nonché  allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.” Il Decreto Ministeriale porta il tutto a 60 ore.

A livello di mediazione comparata una cosa del genere si riscontra solo nei programmi per mediatori familiari in Francia ed in quella per mediatori civili e commerciali nella Federazione Russa. Al di sopra (forse) ci sono solo percorsi di laurea in Malta e in Lussemburgo.

Ce lo possiamo permettere con le nostre pendenze?

Evidentemente no, ma c’è comunque una volontà di blindatura della mediazione penale, una volontà di mantenere un monopolio, peraltro anche palesemente espresso attraverso il divieto ai mediatori civili e commerciali e familiari di diventare mediatori penali.

E non sappiamo peraltro al momento che cosa il Consiglio di Stato pensi della prescrizione  contenuta nell’art. 9 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848): “1. I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;” peraltro si prevede addirittura, in caso di inosservanza, anche la cancellazione d’ufficio dall’elenco (art. 14)[29].

  • Le fonti normative della giustizia riparativa e le incompatibilità

Tale accanimento non trova alcun appiglio nelle fonti della materia.

La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”

La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.

Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.

Non si comprende a livello di principio perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.

L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:

“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco”.

Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto.

Ma andiamo con ordine.

È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa

La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.

Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.

L’ art. 43 c. 2 d.lgs. 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”

Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?

Andiamo ora a vedere le fonti internazionali della mediazione penale.

La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.

In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.

Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.

Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.

In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.

Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.

Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”

“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.

18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.

19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.

20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”

Nessuna incompatibilità è dunque prevista.

È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.

Essa definisce la mediazione penale come  «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).

Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4  prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».

E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.

Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.

Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);

Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”

Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.

Non possiamo che chiedere dunque al Ministero da quali norme  ha ricavato le incompatibilità predette.

  • Le palesi violazioni dell’art. 9 c. 1 lett. a)  e le ulteriori criticità del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848)

Il 17 marzo 1791 in Francia fu emanata la Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente.

L’art. 7 di questa legge è ancora in vigore oggi nel 2023 e prevede che ““A partire dal prossimo 1° aprile chiunque sarà libero di esercitare negozio o  professione, arte o mestiere a suo piacimento; ma sarà tenuto a procurarsi preventivamente una licenza, a pagarne il prezzo, e a conformarsi ai regolamenti di polizia che sono o potranno essere emanati[30].”

In Francia, dunque, in un paese dell’Unione Europea, una norma come quella dell’art. 9 c. 1 lett. a)[31] del d.m. 9 giugno 2023[32] non sarebbe nemmeno concepibile.

Il Ministero italiano, di un altro paese aderente alla UE, non sembra invece nemmeno aver pensato alle conseguenze sul lato giuridico, oltre che sul lato umano, di escludere i mediatori civili e commerciali e familiari dalla mediazione penale.

La norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.m. 9 giugno 2023 è in primo luogo, così come scritta, comunque inapplicabile: “1.  I  soggetti  che  chiedono  l’inserimento  nell’elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti:   a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; (omissis)”.

L’albo dei mediatori civili e commerciali non è un albo anche se sul sito ministeriale viene indicato in questo modo.

Mai si parla di Albo nel decreto 180/10. Il decreto 24 ottobre 2023, n. 150 che ha abrogato il 180/10 si riferisce all’albo degli avvocati  od al “ professionista iscritto a un albo o collegio professionale”.

L’albo dei mediatori non esiste perché, se esistesse l’Istat censirebbe il mediatore civile e commerciale come professione e non lo censisce. Inoltre, se ci fosse un albo qualcuno pagherebbe dei contributi previdenziali e a qualcuno verrebbe pagata la pensione.

Nemmeno i mediatori familiari sono iscritti ad un albo, ma ad un semplice elenco in tribunale: basta leggere l’art. Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). “- Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.”, o le disposizioni preliminari al Cpc (art. 12-bis e ss.) dove si parla di elenco per ben 8 volte!

E dunque anche per i mediatori familiari la parola albo non ha alcun senso e non è loro applicabile la previsione di incompatibilità di cui all’art. 9.

E non ha alcun senso nemmeno per mediatori esteri o italiani che abbiano conseguito i titoli all’estero, dal momento che non risulta allo scrivente che ci sia un paese UE ove i mediatori abbiano un albo.

In presenza poi di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, sussiste la regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva[33].

La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (omissis)[34]

Il decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) non poteva stabilire quindi retroattivamente che determinate categorie di mediatori non possono essere iscritti in elenco. La legge non ha dato al Ministero la potestà in tal senso.

Inoltre, l’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola, prima facie, diverse norme.

L’art. 43 e 49 del trattato CE che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro.

Sono violati gli articoli 1 c. 5[35],  l’art. 10[36], l’art. 15 c. 2 lett. b[37], l’art. 18[38], l’art. 20[39], l’art. 25[40] della DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno[41].

Sono violati i considerando 5, 12, 34, 42, 44, 65, 68, 83 91 e 101 della medesima DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

L’art. 9 c 1 lett a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola l’art. 2 e 41 della Costituzione italiana.

L’art. 2 della Costituzione che garantisce ”i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”: l’art. 9 c 1 lett a) in discorso  viola una prescrizione costituzionale, se non una norma al di sopra della Costituzione,  nel momento in cui preclude il diritto al lavoro nel campo della giustizia a soggetti che per avventura e prima della norma in discorso avessero ottenuto la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare.

L’art. 9 c 1 lett a) viola l’art. 41 per cui “L’iniziativa economica privata è libera”. Non  si vede come la qualifica di mediatore civile e commerciale e di mediatore familiare possano incidere sullo svolgimento della mediazione penale contrastando l’utilità sociale o recando danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (requisiti che vietano appunto una  determinata attività ai sensi dell’art. 41 c. 2).

Ricordo inoltre che ai sensi dell’art. 35 c. 2 del Codice penale “2. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.”

Se non ci può essere dunque sospensione superiore a tre anni per i condannati ” per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto”, come si può impedire addirittura lo svolgimento di una professione o di un’arte, a persone che non siano condannate per alcun reato, e che abbiano anzi delle qualifiche ulteriori rispetto a quella che si voglia conseguire?

Vi è ancora una palese violazione del decreto legislativo che ha attuato in Italia la DIRETTIVA 2006/123/CE  e dunque il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) per quanto riguarda gli articoli 10[42], 11 c. 1 lett. b[43] e 35[44].

In sintesi, non si può impedire ad un mediatore dei paesi membri che per avventura (nella maggior parte dei paesi UE è assolutamente normale) abbia tutte le qualifiche, né ad un mediatore italiano civile e commerciale,  se non in presenza di ragioni eccezionali ed oggettive che vanno esplicitate, di svolgere la mediazione penale.

In questo caso non ci sono motivi, di sicurezza (il mediatore è comunque tenuto al segreto professionale) né di indipendenza e di imparzialità già sanciti dalla legge per tali categorie.

Lo Stato inoltre non può varare norme penali per aggirare gli obblighi della Direttiva.

Nello stesso senso va la prassi della CGUE[45] per cui impedire l’accesso ad un lavoro od ad una professione, con conseguente impossibilità di partecipare a selezioni pubbliche, concorsi etc. in un altro Stato (o nel proprio) a chi ha conseguito un titolo di studio od un’abilitazione professionale all’estero viola le libertà di circolazione e di movimento nell’UE (artt. 45 e 49 TFUE) e la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE che disciplinano la materia (ex multis EU:C:2015: 652 e 239).

Nel caso de quo vi sarebbe inoltre la violazione dell’art. 8[46] della Convenzione dei diritti dell’uomo.

L’articolo 8 garantisce alle persone una sfera all’interno della quale le stesse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (A.-M.V. c. Finlandia, § 76; Brüggemann e Scheuten c. Germania, decisione della Commissione; Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia, § 153). La nozione di autonomia personale costituisce un importante principio alla base dell’interpretazione dell’articolo 8 (Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], § 90). Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine concesso allo Stato sia ristretto (Fedotova e altri c. Russia, § 47)[47].

La Corte  ha ad esempio deciso che “Il titolo di studio conseguito all’estero, purché equivalente a quello del paese in cui si vuole spenderlo, o da uno straniero nel paese ospitante non può precludergli l’accesso al lavoro o ad una professione per pastoie burocratiche e/o per leggi non chiare: ciò viola la sua privacy (art. 8 Cedu). Infatti, l’annullamento di questo titolo di studio lede la sfera privata della persona (familiare, privata, lavorativa, sociale etc.), dal punto di vista materiale e sostanziale (inner circle) con gravi ripercussioni sul suo benessere, comportando un’indebita lesione dei suoi interessi economici e della sua credibilità professionale.”

L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) viola dunque anche la Direttiva 2005/36/CE così come modificata dal Regolamento 279/2009/CE nel momento in cui impedisce ad un cittadino europeo ed italiano che avesse conseguito i titoli di mediatore civile e commerciale,  familiare  e penale all’estero di iscriversi all’elenco italiano dei mediatori penali e lede la sua sfera privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, in quanto la legge non prevede chiaramente che la professione del mediatore civile e commerciale e del mediatore familiare siano ostative all’esercizio della mediazione penale (e come potrebbe!) ed il margine concesso allo Stato è ristretto; non può prevedere senza che vi sia una violazione della Convenzione, che tale divieto sia posto addirittura da una norma regolamentare.

Ricordo inoltre che con una sentenza  recente il Consiglio di Stato in adunanza plenaria[48] ha respinto l’appello del Ministro dell’Istruzione che voleva impedire a cittadini bulgari di esercitare in Italia la professione di insegnante nella scuola pubblica,  stabilendo che “ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte citato art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla ‘professione regolamentata’“.

“La peculiare posizione ora descritta induce a ritenere fondata le richieste delle medesime appellanti di essere sottoposte ad un esame che in concreto accerti il livello delle competenze professionali complessivamente acquisite da ciascuna, all’esito del suo percorso di studi in Italia e della successiva formazione professionale svolta in Bulgaria.

In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20[49] (resa in una vicenda analoga a quella oggetto della presente controversia, in cui il ricorrente aveva maturato la qualificazione professionale necessaria in parte in Patria ed in parte all’estero), il Ministero dell’istruzione è in altri termini tenuto:

— ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non, dunque, a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;

— a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva.”

Non si vede dunque come si possa precludere automaticamente e a priori l’iscrizione e un analogo esame “in concreto” a mediatori italiani per il solo fatto che siano civili e commerciali e familiari.

E ciò senza contare che la norma di legge prevede un percorso di 340 ore, mentre il regolamento arbitrariamente ha elevato il monte ore a 680, ha introdotto una “sanatoria” non prevista da alcuna previsione superiore per i mediatori penali già attivi ed i formatori di mediatori penali, ha infine richiesto in modo retroattivo e illegittimo di aver conseguito per i mediatori “non sanati” determinati requisiti – previsti dallo stesso decreto pubblicato a luglio 2023 –  al 30 dicembre 2022.

Con ciò si è leso sicuramente anche il legittimo affidamento che cittadini italiani ed europei potevano nutrire nei confronti della disciplina del decreto 150/22.

Anche il Coa Roma ha, da ultimo. ritenuto che “Il D.M. in questione appare pregiudicare gli interessi dell’Avvocatura con particolare riferimento alle cause di incompatibilità ed ai requisiti soggettivi di onorabilità.” Il Consiglio ha pertanto deliberato di impugnare il Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia emanato il 9 giugno 2023 che istituisce l’elenco mediatori esperti in giustizia riparativa[50].

La norma di cui L’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto ministeriale 9 giugno 2023 (23A03848) è dunque suscettibile di violare anche gli interessi degli avvocati che siano mediatori civili e commerciali e familiari.

Aggiungerei però che anche la norma di cui all’art. 19 c. 3 mi sembra troppo stringente e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell’avvocatura:” 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.”

Personalmente non ne comprendo la ratio, in specie se l’avvocato sia civilista e non penalista. E comunque dal punto di vista logistico ciò impedisce di fatto all’avvocato di fare il mediatore penale.

Appaiono infine bizzarre le incompatibilità previste delle lettere c) e d) dello stesso art. 19 c. 3 che dispongono: ”c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);

 d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;”.

Ci si chiede semplicemente come faccia il mediatore esperto coassegnatario ad essere un interdetto, mentre i mediatori civili e commerciali e familiari non possono, per il Ministero, fare i mediatori penali

Alla fine di questa nota non si può che chiedere al Governo e/o al legislatore di intervenire nella maniera che riterrà più appropriata a tutela della riforma che è stata appena varata, dei suoi protagonisti e della mediazione, prima che la vicenda veda la pronuncia del Tar del Lazio (che sembrerebbe attesa nel mese di dicembre).


[1] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/centri_per_la_giustizia_minorile

[2] https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf

[3] Sentire ciò che l’altro sente, senza assumere una posizione favorevole o contraria, di simpatia o di antipatia, rispetto al sentire dell’altro (MORINEAU).

[4] Nella concretezza del loro essere, dei loro bisogni, dei loro rapporti esistenziali, individuali e sociali, tornando a rendersi reciprocamente protagonisti — se possibile — della ricomposizione della trama della esistenza individuale e sociale (PALAZZO).

[5] La vergogna è portatrice di umanità e di dignità.

[6] Sullo Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;

[7] “Inoltre, il comma 2-bis, aggiunto dall’articolo art. 5-novies, comma 1, decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha previsto che le novelle introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale in riferimento alla giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase di esecuzione della pena decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire dal 1° luglio 2023, all’evidenza confidando nel rispetto dello stesso termine per l’approvazione del regolamento in esame, a dispetto della tempistica formalmente prevista dall’articolo 65.”

Art. 5-novies

 (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni  transitorie  in  materia  di  giustizia  riparativa). 

   1. All’articolo 92 del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa  di  cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero  5),  e  lettera  f), all’articolo 7, comma  1,  lettera  c),  all’articolo  13,  comma  1, lettera  a),  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2), all’articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all’articolo  22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28,  comma  1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1,  lettera a), numero 4), all’articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1), lettera  d),  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3), all’articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c), all’articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all’articolo  72,  comma  1, lettera a), all’articolo 78,  comma  1,  lettera  a),  lettera  b)  e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e  all’articolo  84, comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di entrata in vigore del presente decreto”.

In particolare, l’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 ha introdotto una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22. Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199, entra invece in vigore il 30.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67) ai sensi dell’introdotto 99-bis del decreto 150/22 Entrano invece in vigore al 1° luglio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme).

In dettaglio non entrano in vigore il 1° luglio  2023 le seguenti modifiche o integrazioni:

1)            Il Codice penale (articoli 62 e 152).

2)            Il codice di procedura penale ( articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 656, 660).

3)            Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo: il 45-ter.

4)            la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)            Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)            Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

[8] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&previsiousPage=mg_1_14#

[9] Considerando  n. 46 della direttiva n. 2012/29/UE.

[10] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159). (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

[11] DECRETO 9 giugno 2023

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) (GU n.155 del 5-7-2023)

DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività. (23A03848) (GU n.155 del 5-7-2023)

[12] Art. 59

 Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

   1. La formazione  dei  mediatori  esperti  assicura  l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e  dei  principi  deontologici necessari a svolgere, con imparzialità,  indipendenza,  sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

  2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

  3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta  ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore  di  tirocinio  presso  uno  dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.

 4. La formazione continua  consiste  in  non  meno  di  trenta  ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico,  nonché  allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

  5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie  e metodi  della  giustizia  riparativa,  nonché  nozioni  basilari  di diritto penale, diritto processuale  penale,  diritto  penitenziario, diritto minorile,  criminologia,  vittimologia  e  ulteriori  materie correlate.

  6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di  ascolto  e di relazione e  a  fornire  competenze  e  abilità  necessarie  alla gestione  degli  effetti  negativi  dei  conflitti,   con   specifica attenzione  alle  vittime,  ai  minorenni  e   alle   altre   persone vulnerabili.

  7. La formazione pratica  e  quella  teorica  sono  assicurate  dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai  Centri  per  la giustizia  riparativa  è  affidata  in  particolare  la   formazione pratica, che viene impartita attraverso  mediatori  esperti  iscritti nell’elenco di cui all’articolo  60  i  quali  abbiano  un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa  e  siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

  8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di  un  titolo  di studio non inferiore alla laurea e al superamento  di  una  prova  di ammissione culturale e attitudinale.

  9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la  qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in  seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

  10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di  concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e  teorica  di  cui  al  comma  7,

nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla  prova  finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

[13] Cfr. La voce GIUSTIZIA RIPARATIVA nell’Enciclopedia del Diritto, col. 464 ess. 2017.

[14] Sezione 10 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051015

[15] Kehittämispäällikkö Henrik, Elonheimo, THL, SOVITTELUN TULEVAISUUS: KOHTI PROFESSIOTA? Sovittelijapäivät 7.2.2019 https://thl.fi/documents/10531/2388936/Sovittelijap%C3%A4iv%C3%A4t+

Elonheimo+2019+uusi+versio+FINALpptx.pdf/c9766275-64a7-4426-a989-

75fb3860cae5

[16] https://mediator.org.pl/zostan-mediatorem/kursy-szkolenia-z-mediacji/

[17] E  pure altre categorie: v. art. 19 del Decreto 9 giugno 2023  (23A03848).

[18] Sorge spontaneo domandarsi il perché il Consiglio di Stato sia stato investito solo degli aspetti relativi alla privacy e non di quelli sostanziali, sulla base di un Regolamento che ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ( “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi del articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).

[19] DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.

(23A03848)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[20] Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

   1. Oltre alla qualifica  di  cui  all’articolo  59,  comma  9,  per l’esercizio dell’attività  di  mediatore  esperto  in  programmi  di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco  di  cui al comma 2.

  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è  istituito  presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione  della eventuale qualifica di  formatori.  Il  decreto  stabilisce  anche  i criteri per la valutazione delle esperienze e  delle  competenze  dei mediatori  esperti,  al   fine   dell’ammissione   allo   svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione,  anche  per  motivi  sopravvenuti,   dall’elenco,   le modalità di revisione dell’elenco, nonché’ la data a decorrere dalla quale  la  partecipazione  all’attività   di   formazione   di   cui all’articolo 59 costituisce requisito  obbligatorio  per  l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina  le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di  onorabilità  e  l’eventuale  contributo  per l’iscrizione nell’elenco.

  3. L’istituzione  e  la  tenuta  dell’elenco  di  cui  al  comma  2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali già esistenti  e  disponibili  a  legislazione  vigente,  presso  il Ministero della giustizia,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato.

[21] Art. 5

Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma  1, lettera a), del decreto legislativo

 1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è attestato dall’interessato mediante:

 a) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o

istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;

 b) certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30 dicembre 2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtu’ di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici. La certificazione reca l’indicazione della convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un’esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti dall’interessato nel periodo indicato, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

[22] “…previo  superamento  di  una  prova  pratica valutativa, il cui onere finanziario è a  carico  dei  partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.”

[23] Art. 8

 Prova pratico-valutativa

 1. La prova pratico-valutativa di cui all’art. 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è organizzata, nell’ambito della collaborazione di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale previsto dall’art. 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle università e dai centri che individuano altresì le modalità attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri finanziari della prova.

 2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del requisito formativo di cui all’art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all’art. 6, comma 1 e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti nell’ambito della collaborazione di cui al comma 1.

3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo effettuato. La stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell’art. 59, comma

6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi, di capacità di ascolto e di relazione, nonché’ delle seguenti competenze, abilità e capacità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti:

 a) consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e subiti;

 b) piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma

dialogico di cui all’art. 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;

 c) sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;

 d) capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;

 e) idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;

 f) specifiche competenze necessarie per operare nell’ambito di un servizio pubblico nonché abilità relazionali e dialogiche funzionali all’interazione anche con i servizi della giustizia, l’autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale.

 4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma articolato nei differenti momenti ed attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l’altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l’autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l’autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell’accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all’autorità giudiziaria; gestione dell’esito del programma. A mezzo della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle attività indicate al capoverso che precede. Alla simulazione partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

 5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente attestata, di idoneità o non idoneità del candidato.

 6. Nell’organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento – DSA, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

[24] Art. 7

Requisiti per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma  1, lettera c), del decreto legislativo

 1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’art. 93, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, è attestato dall’interessato mediante:

 a) documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il servizio prestato presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30 dicembre 2022, ed ancora in essere all’epoca di presentazione della domanda;

 b) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una adeguata formazione alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all’art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell’attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché’ attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l’utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;

 c) apposita certificazione, attestante il possesso di un’esperienza acquisita nella medesima materia mediante il servizio prestato presso gli uffici di cui alla lettera a), della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi, nell’arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022. A tal fine, la certificazione contiene: l’elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, nel periodo indicato e nell’ambito del servizio prestato dall’interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.

[25] 1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all’art. 3 è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili salsito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

[26] DECRETO 9 giugno 2023

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[27] È curioso che questo requisito non si precisi anche nella bozza di d.m. del 2 giugno per i mediatori civili e commerciali.

[28] Cfr. art. 10 DECRETO 9 giugno 2023 (23A03848).

[29] Vi sono poi anche situazioni soggettive definite “incompatibilità” dal decreto su cui si potrebbe discutere e si discuterà nei prossimi giorni.

Art. 19

 Cause di incompatibilità

 1. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto:

 a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo;

 b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all’interno del distretto di corte d’appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato;

 c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell’elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

 e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti.

 2. Non possono esercitare l’attività di mediatore esperto, all’interno del distretto di corte d’appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d’assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie.

 3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo distretto di corte d’appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

 4. Sussiste altresì incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma:

 a) se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall’art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso;

 b) se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso;

 c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);

 d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l’amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;

 e) se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;

 f) se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente;

 g) in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.

 5. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.

 6. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.

 7. Il mediatore esperto, all’atto dell’affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma.

8. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 9. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell’elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.

[30] A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.

[31] Art. 9

 Requisiti soggettivi e di onorabilità

   1.  I  soggetti  che  chiedono  l’inserimento  nell’elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

  1. non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;

(omissis)

[32] DECRETO 9 giugno 2023

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.(23A03848)

(GU n.155 del 5-7-2023)

[33] Alessandro Del Dotto, L’atto amministrativo è di regola irretroattivo.

https://www.altalex.com/documents/news/2008/10/09/l-atto-amministrativo-e-di-regola-irretroattivo

[34] Consiglio di Stato, Sentenza n. 4301/2008.

[35] 5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

[36] Articolo 10

Condizioni di rilascio dell’autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a) non discriminatori;

b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) commisurati all’obiettivo di interesse generale;

d) chiari e inequivocabili;

e) oggettivi;

f) resi pubblici preventivamente;

g) trasparenti e accessibili.

(omissis)

[37] 2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: (omissis)

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

(omissis)

[38] Articolo 18

Deroghe per casi individuali

1. In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all’articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione

comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;

b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 35, paragrafo 2; d) le misure sono proporzionate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

[39] Articolo 20

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi

[40] Articolo 25

Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b) siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;

c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3. Nella relazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

[41] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF

[42] Art. 10

    (Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto,  l’accesso  e  l’esercizio  delle attività di servizi  costituiscono  espressione  della  libertà  di iniziativa economica e non possono essere  sottoposti  a  limitazioni non giustificate o discriminatorie.

[43] Art. 11 (Requisiti vietati)

1.  L’accesso  ad  un’attività  di  servizi  o  il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: (omissis)

b)  il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere   iscritti  nei  registri  o  ruoli  di  organismi,  ordini  o associazioni professionali di altri Stati membri (omissis)

[44]    Art. 35 (Attività multidisciplinari)

1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:

a)   professioni   regolamentate,   nella  misura  in  cui  ciò  sia giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

b)   prestatori   che   forniscono   servizi  di  certificazione,  di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui   ciò   sia   giustificato   per  assicurarne  l’indipendenza  e l’imparzialità.

2.  Nei  casi  in  cui  è  consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:

a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b)   sono  garantite  l’indipendenza  e  l’imparzialità  che  talune attività richiedono;

c)  è  assicurata  la  compatibilità  delle  regole  di deontologia professionale   e   di  condotta  relative  alle  diverse  attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

[45] Corte di giustizia dell’Unione europea

[46] 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della

propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

[47] Corte Europea dei diritti dell’uomo. Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_8_ita

[48] Sentenza del 28 dicembre 2022.

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/715

[49] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0166

[50] https://www.ordineavvocatiroma.it/ricorso-al-tar-del-coa-roma-giustizia-riparativa-d-m-9-giugno-2023/

Quale è il rapporto delle imprese con i meccanismi di risoluzione delle dispute?

In evidenza

Il World Justice Project 2023 ha rilasciato il WJP JUSTICE DATA GRAPHICAL REPORT PART 1[1].

A pag. 45 viene ripreso il Flash Eurobarometer 347[2] del 2015 redatto dalla  Direzione Generale per la Comunicazione della Commissione Europea.

Tra i 27 paesi UE la Croazia non ha rilasciato dati.

La direzione generale della Comunicazione è il servizio della Commissione incaricato di illustrare le politiche dell’UE al pubblico esterno. Tiene la Commissione al corrente degli sviluppi politici e delle tendenze dell’opinione pubblica e dei media.

Il Flash Eurobarometer 347, seppure datato, ci dà un’idea circa l’uso della risoluzione alternativa delle controversie per le controversie aziendali e commerciali. I dati sono stati integrati con quelli inerenti l’uso del processo.

Il primo dato che salta agli occhi facendo la media è che solo il 38%  delle aziende europee ha avuto almeno una controversia aziendale. I paesi le cui aziende hanno meno controversie aziendali sono Romania[3], Estonia (19%) e Portogallo (22%), le imprese che ne hanno di più sono quelle di Olanda (64%), Grecia (64%)  e Slovenia (62%).

L’Italia si pone in sesta posizione con il 51% delle aziende che hanno litigato almeno una volta tra loro.

In media il 44% delle aziende si è affidata alle cure del Tribunale, mentre solo il 24% hanno optato per l’ADR; da notare è però che, sempre in media, il 44% delle aziende non ha utilizzato né il tribunale né le ADR; il che significa che queste imprese ritenevano deficitari sia il sistema tradizionale sia quello alternativo: il che dovrebbe destare una qualche preoccupazione.

Tra i paesi le cui aziende hanno usato meno i tribunali troviamo Finlandia (16%), Svezia (17%) e Bulgaria 21%), mentre le imprese più fiduciose nella giustizia ordinaria appartengono a Romania (67%), Italia (64%) e Slovenia (63%).

Le aziende di Malta (6%) , Spagna (9%)  e Cipro (12%) sono quelle che si fidano di meno degli ADR, mentre quelle che si fidano di più sono quelle italiane (48%), della Romania (42%) e del Portogallo (40%): siamo però in tutti i casi sotto il 50%.

Che cosa si può fare per aumentare la fiducia nelle ADR?  

Le aziende dei paesi che non si sono rivolte, per la maggior parte, né alla giurisdizione né all’Adr  sono quelle della Lettonia (71%), di Malta (65%) e Finlandia (63%); l’Italia invece guida la classifica delle aziende che hanno in generale scelto (solo il 14% non ha optato per alcun sistema) uno dei due sistemi, insieme a Estonia (20%), Slovenia e Romania (24%).

Forse sarebbe stato meglio inserire nell’art. 5 del decreto legislativo 28/10 anche le società di capitali?

Quante sono le aziende soddisfatte per la durata delle cause in Tribunale? In media il 26% delle aziende europee.

Le aziende maltesi sono le meno soddisfatte con l’1°, seguono quelle di Spagna (7%) e Portogallo (7%); ritengono soddisfacente la durata le imprese di Svezia (66%), Irlanda (54%) e Olanda (51%). La cosa almeno per l’Irlanda è curiosa visto che i suoi sono i giudici che hanno la performance più bassa in Europa con il 60,3% (v. dato EU Justice Scoreboard 2023). l’Italia, per intenderci, ha un rate del 109%. Solo le aziende di tre stati superano il 50% quanto a soddisfazione.

Di fronte a questo dato ha ancora un senso insistere sul processo nei casi commerciali?

Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché In Gran Bretagna le aziende sono soddisfatte al 99%.

L’Italia si pone al 6° posto tra gli insoddisfatti per la durata dei processi, con il 13%.

Quante sono le aziende che sono soddisfatte per i costi giudiziari in Tribunale? Solo il 32% delle aziende europee.

Le aziende di Estonia (5%) Lussemburgo (8%) e Portogallo (15%) sono le meno soddisfatte. Le più soddisfatte sono quelle che appartengono a Svezia (92%), Bulgaria (67%) e Irlanda col 61%; solo quattro stati superano il 50%  quanto a soddisfazione.

Quante aziende sono state soddisfatte dalla facilità di accesso al Tribunale? Il 38% in media.

Le meno soddisfatte sono le imprese di Portogallo (11%), Spagna 11%) e Ungheria (13%); le più soddisfatte sono quelle di Irlanda (77%), Svezia (65%) e Finlandia (64%).

Quante aziende sono state soddisfatte dalla durata di un ADR? Il 54%

Le aziende dei paesi meno soddisfatti sono quelle di Italia (10%), Repubblica Ceca (27%) e Portogallo (30%), mentre le più soddisfatte appartengono a Finlandia (82%), Malta (81%) e Francia (77%).

Che cosa si può fare da noi per velocizzare il percorso delle società?

Quante aziende sono soddisfatte per i costi degli ADR? Il 56%[4].

Non sono soddisfatte le aziende della Repubblica Ceca (15%), della Slovenia (22%) e del Portogallo (29%) e l’Italia è al 4° posto (34%), ma le aziende di 18 paesi sono sopra il 50% e si dichiarano molto soddisfatte le aziende di Malta (83%), Romania e Danimarca al 73%.

Infine quanto è facile l’accesso all’ADR? Lo è per il  58% delle aziende europee.

Non è facile per le aziende  a Cipro (31%), in Portogallo (35%) e in Spagna (36%), lo è per le aziende  di Malta (81%), Francia (78%) e Germania (76%). Da notare che nel Regno Unito la facilità d’accesso è del 99%.

In conclusione le aziende si trovano ad affrontare molteplici problemi legali e non sempre ottengono una risoluzione o un processo soddisfacente.

Ma il procedimento giudiziario non può più essere una efficiente soluzione visto che 5 indicatori di gradimento su 5 sono in media sotto il 50%, mentre le ADR ne hanno 3 su 4 per cui gradimento delle aziende è stato superiore al 50%.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%

I legislatori dovrebbero tenerne conto.

 EsperienzaUso di un meccanismo di risoluzione delle disputeSoddisfazione con un meccanismo di risoluzione delle dispute
Paese Controversia aziendale per almeno una voltaUtilizzato Il tribunaleUtilizzato almeno un meccanismo ADR meccanismo (vincolante o amichevole)Non usato nemmeno un meccanismo di risoluzione delle dispute  Aziende Soddisfatte per la durata della causa in Tribunale Aziende soddisfatte per i costi giudiziari del TribunaleAziende soddisfatte della facilità di accesso al TribunaleAziende soddisfatte per la durata delle ADR Aziende soddisfatte per i costi ADRAziende soddisfatte Della facilità di accesso all’ ADR
Italia51%64%48%14%13%24%36%10%34%48%
Estonia19%49%36%20%13%5%31%48%59%56%
Slovenia62%63%31%24%17%24%37%33%22%58%
Romania16%67%42%24%19%55%44%67%73%69%
Repubblica Ceca37%  63%20%30%15%27%34%27%15%41%
Portogallo22%56%40%30%7%15%11%30%29%35%
Polonia39%52%26%31%27%24%35%49%40%45%
Ungheria42%51%33%33%9%23%13%39%48%53%
Slovacchia60%52%24%36%17%24%33%55%52%58%
Belgio         24%48%20%39%41%25%42%33%63%64%
Grecia64%55%16%41%16%20%19%41%43%51%
Germania32%47%24%41%38%44%45%72%72%76%
Danimarca52%40%36%43%21%27%39%62%73%75%
Austria       35%47%17%45%21%33%36%59%62%76%
Lussemburgo27%41%20%48%46%8%53%57%60%49%
Olanda64%45%23%48%51%42%48%57%49%62%
Lituania33%40%23%49%44%46%45%68%69%65%
Cipro         32%44%12%50%10%20%30%69%67%31%
Francia26%31%29%52%17%20%28%77%71%78%
Spagna43%40%9%57%7%21%11%49%59%36%
Irlanda31%31%18%59%54%61%77%57%73%66%
Bulgaria      47%21%23%59%43%67%33%68%64%58%
Svezia26%17%20%61%66%92%65%73%61%66%
Finlandia37%16%25%63%30%32%64%82%62%51%
Malta29%35%6%65%1%17%33%81%83%81%
Lettonia          36%23%15%71%28%43%58%52%45%67%
Totale media38%44%24%44%26%32%38%54%56%58%
Gran Bretagna16%23%9%69%89%41%81%99%62%99%

[1] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-JusticeDataGR-Part1-2023_compressed.pdf

[2] Directorate-General for Communication, European Commission. 2015, Flash Eurobarometer 347: The use of Alternative Dispute Resolution for business to business disputes (v1.00). [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. https://data.europa.eu/data/datasets/s1061_347?locale=it

[3] Ha la stessa percentuale del Regno Unito, ossia il 16%.

[4] Il 62% nel regno Unito.

Pareri sul d.m. in materia di giustizia riparativa

In evidenza

Giustizia riparativa – Centri per la giustizia riparativa – Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza del 20 giugno 2023 Parere n. 974/2023 – data 28/06/2023 – Ministero della giustizia.

Parere del Garante per la protezione dei dati personali su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dai Centri per la giustizia riparativa – 17 maggio 2023 [9899898]

Sull’incompatibilità assoluta del mediatore civile e commerciale e del mediatore familiare ad esercitare la mediazione penale

In evidenza

Leggo dal Sole24ore di oggi che sarebbe pronto il d.m. sulla giustizia riparativa e che – cito testualmente – “Tra i requisiti che deve comunque possedere chi chiede l’inserimento nell’elenco c’è l’assenza di iscrizione nell’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari (su questo l’incompatibilità è assoluta)…”.

Non capisco quale sia la fonte di tale prescrizione.

La legge delega (LEGGE 27 settembre 2021 , n. 134) si limita a prevedere al punto 18 lett. f: “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;”

La legge delega, dunque, non pone alcuna incompatibilità, ma si limita a dare al legislatore la seguente indicazione “prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa”.

Il legislatore delegato (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 59 non pone alcuna forma di incompatibilità ma si limita a prevedere: “Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo 63.

4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché’ allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.

7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché’ le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.”

Non si comprende perché vengano escluse come incompatibili proprio figure – il mediatore civile e commerciale e quello familiare – che hanno proprio nel DNA l’imparzialità, l’indipendenza, la sensibilità e la equiprossimità.

L’art. 60 c. 2 del decreto legislativo citato prevede che:

“2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.

Soltanto in quest’ultima norma, dunque, si fa riferimento alla disciplina della incompatibilità. Ma non vi sono indicazioni al proposito. Non si comprende a dire il vero nemmeno perché il decreto legislativo voglia stabilire delle incompatibilità e questo alla luce delle fonti dell’istituto. Ma andiamo con ordine.

È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico (24/5/21): tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia e della dottrina che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa

La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa. La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.

Mentre per l’art. 27 della Costituzione si chiede alla pena di rieducare il reo per la giustizia riparativa si chiede di scommettere, a differenza del diritto penale classico, sulle persone e sulle loro capacità positive, al punto da diventare una giustizia non solo educativa ma anche formativa.

L’ art. 43 c. 2 d.lgs 150/22 prevede, infatti, che “I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.”

Per quale arcano motivo l’esercizio della mediazione civile e commerciale e familiare sarebbe incompatibile con dette finalità?

Ma andiamo a vedere le fonti della mediazione penale:

La Raccomandazione n. R (99)19 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 15/09/1999 – Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.

In queste Raccomandazioni il mediatore penale è detto “facilitatore”, ma non compare incompatibilità di alcun genere.

Si dice che i facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la giustizia riparativa, come anche una formazione continua.

Vi è poi da considerare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001: ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.

In essa si parla solo di “persona competente”: art. 1 lett. e) “«mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente”.

Un’altra fonte importante è da riconoscere nei documenti dell’ONU; lo United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002: ribadisce che vittima e autore del reato devono essere trattati in modo paritario.

Anche qui si parla di facilitatore: “5. “Facilitator” means a fair and impartial third party whose role is to facilitate the participation of victims and offenders in an encounter programme.”

“17. Facilitators should be recruited from all sections of society and should generally possess good understanding of local cultures and communities. They should be able to demonstrate sound judgement and interpersonal skills necessary to conducting restorative processes.

18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. They should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other.

19. Facilitators should be responsible for providing a safe and appropriate environment for the restorative process. They should be sensitive to any vulnerability of the parties.

20. Facilitators should receive initial training before taking up facilitation duties and should also receive in-service training. The training should aim at providing skills in conflict resolution, taking into account the particular needs of victims and offenders, at providing basic knowledge of the criminal justice system and at providing a thorough knowledge of the operation of the restorative programme in which they will do their work.”

Nessuna incompatibilità è dunque prevista.

È poi il turno della Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Doveva essere recepita dagli stati entro il 16 novembre 2015.

Essa definisce la mediazione penale come  «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, co. 1, lett. d).

Si parla di operatori della giustizia riparativa, ma non ci sono norme che li riguardino direttamente, né tanto meno incompatibilità, a parte L’art. 25 comma 4  prevedente che gli Stati membri, « attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale».

E dunque si chiede soltanto che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale, come tutti mediatori di qualunque natura hanno imparato a fornire.

Veniamo infine alla Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021.

Si parla solo di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);

Al punto IV si precisa poi che bisogna “considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d’Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;”

Questa è l’unica norma che valga la pena di essere richiamata sul punto e che va nella direzione dell’inclusione.

Non posso che chiedere dunque al Ministero da dove ha ricavato le incompatibilità predette, sempre che ovviamente il tessuto normativo confermi le indiscrezioni giornalistiche.

Le bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione cec

In evidenza

Dall’inizio di questo mese stanno girando tra gli addetti ai lavori diverse bozze di decreto ministeriale in materia di mediazione civile e commerciale; quella che mi pare maggiormente credibile (ma è solo una sensazione personale) sembrerebbe quella datata 2 giugno 2023.

Il provvedimento è intitolato: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e recante l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Rispetto al d.m. 180 che sino ad ora ha regolato la materia dal 2010 la prima novità che si ricava dall’intitolazione è l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Ma di ciò non parliamo nella presente nota.

Non sappiamo ovviamente se questa bozza sia effettivamente quella definitiva: ammesso che questo sia il testo, dovrebbe essere stato inviato al Consiglio di Stato; visto la poderosità del provvedimento (51 articoli contro i 21 del d.m. 180/10) è probabile che passi ancora qualche giorno prima dell’ottenimento del parere e se vi saranno osservazioni è altrettanto probabile che torni sul tavolo del Ministero della Giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy (si tratta di un regolamento concertato). L’intento è qui di darne un quadro generale che potrebbe certamente essere smentito in ogni momento.

Prima considerazione: il DM 180 viene abrogato.

Si registra un generale innalzamento dell’asticella dei requisiti per essere Organismo di mediazione e per mediare e dunque si richiede una maggiore qualità.

La norma disciplina tutte le forme di mediazione e formazione (cmc, consumo, internazionale e transfrontaliera)

Si prevedono poi per gli organismi stringenti e precisi requisiti di onorabilità per soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili e dei mediatori

Si richiede alle organizzazioni di mediazione di prevedere nello Statuto lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti: questo requisito ha destato non pochi malumori.

Gli Organismi dovranno dotarsi di una polizza assicurativa da 1.000.000 di €: oggi è di 500.000 €.

Confermato il numero di almeno 5 mediatori per organismo, ma si aggiunge che in ogni sede devono essere presenti 3 soggetti: il che significa che una sede secondaria dovrà gestire almeno due o trecento procedure per restare a galla.

Il responsabile dell’Organismo dovrà essere un mediatore.

Cambiano i requisiti di iscrizione: il mediatore iscritto ad  un ordine o collegio professionale dovrà avere il possesso almeno di laurea triennale per entrare in un organismo di mediazione: per chi scrive si tratta di un richiesta priva di logica (specie dal punto di vista storico: la storia non costituisce un punto di forza per il legislatore); per gli altri mediatori invece ci vorrà una laurea magistrale o a ciclo unico.

Per gli enti di formazione viene richiesto (peraltro dallo stesso decreto legislativo: vedi l’art. 16- bis del decreto 28/10): la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama; previsione questa che francamente mi ha stupito visto che l’indicazione era già un portato normativo del d.m. attuale.   Ovviamente le norme sono state scritte in modo che non cambi nulla e questa è una prerogativa del nostro paese.

E’ confermata per ogni Ente di formazione la presenza di almeno 5 formatori.

Si richiede ancora la presentazione del codice etico a pena di inammissibilità della domanda.

Mi pare poi una novità il silenzio-rigetto per l’iscrizione degli  Organismi ed enti.

Si prevede la comunicazione entro il 31 dicembre di ogni biennio della documentazione attestante l’adempimento agli obblighi formativi dei propri membri.

Grande importanza è data alla trasparenza via web per Organismi ed Enti di formazione: dovranno pubblicare molti dati e diversi documenti (soprattutto per Organismi).

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’organismo del quale è socio o riveste una carica: non si capisce perché sia rispuntata questa previsione già censurata dalla giurisprudenza amministrativa. Non si capisce perché si debba costringere un avvocato a depositare un’istanza presso un organismo di cui non ha fiducia se ha invece fiducia nel l’organismo di cui è mediatore.

La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, non dovrà essere inferiore a due ore, e dovreanno predisporsi le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata. In mediazione amministrata questo requisito non è attuabile almeno negli organismi pubblici.

Potrebbe cambiare il mondo della formazione in mediazione.

Formazione per i mediatori laureati in giurisprudenza:  chi ha la magistrale o la laurea a ciclo unico (ha superato la triennale ed ha conseguito poi la magistrale) in giurisprudenza deve partecipare ad 80 ore di corso; inoltre deve effettuare un tirocinio  mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. Si passa quindi da 50 a 80 ore ma si riducono della metà i tirocini.

Le 80 ore si dividono in 40 di teoria (di cui 30 ore anche online) e 40 di pratica: alla fine ci sarà una valutazione per quattro ore in presenza sia del modulo teorico sia di quello pratico oltre alla simulazione di una proposta del mediatore: la prova d’esame dunque diventa decisamente più seria o meglio ritorna ad essere quella che si faceva nel 2010 quando arrivò il decreto 28/10.

Il modulo teorico sarà dunque almeno di 40 ore da svolgersi in presenza o per 30 ore online, ma, lette le materie, dubito fortemente che basti quel monte orario; inoltre il modulo pratico richiede una introduzione teorica robusta di cui non c’è traccia nel provvedimento.

Gli avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata: chissà per quale motivo. In questi anni ho riscontrato una totale mancata conoscenza in capo ai legali della normativa comparata.

Chi non è laureato in giurisprudenza e chi è iscritto a un ordine e collegio con laurea triennale (requisito quest’ultimo prima non richiesto) deve partecipare ad un corso uguale a quello per i laureati in giurisprudenza; ma si aggiungono 14 ore tenute da formatori teorici sulle nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attività di mediatore + ovviamente una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore.

Ed io che dopo 40 anni che studio diritto pensavo di non saperne abbastanza. Visto, il legislatore ci dice che bastano 14 ore di corso. O forse non sarà che la conoscenza del diritto è pressochè inutile per un mediatore, a meno che non faccia una proposta?

La formazione continua rimane di 18 ore, ma diventa laboratoriale. Basta lezioni frontali e mi pare anche corretto.

Il formatore dovrà avere una laurea magistrale o a ciclo unico, dovrà essere un mediatore, aver tenuto corsi nella materia nel quinquennio anteriore; dovrà aver scritto tre contributi negli ultimi 5 anni (per il teorico) + 10 mediazioni con adesione nel triennio (per formatori pratici); sembrano essere sparite le particolari modalità di pubblicazione che oggi ancora reggono il sistema.

Anche in questo caso la formazione continua sarà 18 ore (attualmente sono 16).

La norma transitoria sembrerebbe poi prevedere 10 ore supplementari per formatori e mediatori che si sono formati nel regime anteriore (?).

Si prevedono poi calcoli complicatissimi per il regime economico della nuova mediazione.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei verbali di mediazione

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Si deve poi distinguere tra conclusione dell’incontro senza conciliazione o con conciliazione e tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria.

Se l’incontro si conlude senza la conciliazione sono dovute le somme di cui sopra, però diminuite di un quinto nei casi di mediazione obbligatoria.

In pratica per la Mediazione come condizione di c.p. al primo incontro (senza accordo) si pagheranno:

€ 32,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;

€ 60,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 88,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 48,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; 

€ 96,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

 € 136,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Mentre per la mediazione volontaria i valori restano inalterati (non c’è diminuzione di un quinto).

In sostanza PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) con importo già ridotto di 1/5 al primo incontro, oltre alle spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, si pagheranno (senza accordo):

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale INDENNITA’Totale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€32,00€48,00€80,00€99,36
Da 1.001 a 50.000€60,00€96,00€156,00€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato€88,00€136,00€224,00€273,28

Non mi dilungo su quel che può accadere in caso di accordo al primo incontro o sugli importi comunque dovuti per gli incontri successivi al primo: il legislatore stabilisce una tabella a scaglioni con calcoli che possono sensibilmente variare tra un minimo e un massimo

Di certo se l’importo per gli accordi venisse confermato saremmo anni luce da quello che si paga in Grecia o in Spagna per una mediazione.

Speriamo di no.

Attendiamo dunque la eventuale pubblicazione di quanto prescritto.

Discorso del Ministro della Giustizia francese sulla giustizia complementare al Congresso di Gemme

In evidenza

Discorso di Éric DUPOND-MORETTI,

Guardasigilli, Ministro della Giustizia

– Conferenza internazionale sulla mediazione giudiziaria

25 maggio 2023

Solo la consegna è autentica

Signora Prefetto,

Ambasciatore

Signor Presidente onorario, Signora Presidente,

Presidenti delle Corti,

Signore e signori della magistratura,

Membri del Consiglio di Stato,

Signore e Signori,

è per me un vero piacere essere qui con voi per la 9ª conferenza internazionale del “Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation”.

Il tema che discuterete in questi due giorni è particolarmente attuale: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?

Vorrei riformulare questa domanda in modo più generale, parlando di composizione amichevole e non semplicemente di mediazione.

La domanda è: “Lo sviluppo della mediazione nei 5 continenti: sogno o realtà?

Ebbene, non cercate oltre! Ho la risposta alla vostra domanda, almeno per quanto riguarda la Francia, perché sono impegnato a garantire che la composizione amichevole nei tribunali francesi passi dal sogno alla realtà.

Ringrazio quindi molto l’associazione GEMME-Francia per questo invito, che mi dà l’opportunità di condividere con voi il mio impegno dal lancio della politica di composizione amichevole lo scorso 13 gennaio.

Vorrei innanzitutto sottolineare il notevole impegno dell’associazione GEMME in questo settore.

La vostra organizzazione è nata nel 2003 grazie all’impulso, e direi anche all’intuizione, di un grande magistrato, Guy Canivet, al quale vorrei rendere qui un sentito omaggio.

Da allora, negli ultimi 20 anni, la vostra associazione ha lavorato a livello nazionale ed europeo per promuovere la composizione amichevole, in particolare nel contesto del lavoro della Commissione europea per l’efficienza della giustizia.

GEMME è oggi un attore chiave in questo campo, riconosciuto per la sua esperienza e regolarmente consultato da istituzioni nazionali e internazionali.

È quindi naturale che GEMME si candidi a far parte del primo Consiglio Nazionale di Mediazione, che sarà istituito nelle prossime settimane. E siamo molto contenti di farlo, perché porterete una ricchezza di prospettive al lavoro del Consiglio.

Nei prossimi giorni firmerò il decreto che stabilisce la composizione del primo Consiglio Nazionale di Mediazione.

Se il GEMME è presente ai massimi livelli, è anche al centro della pratica professionale dei giudici, che costituiscono la grande maggioranza dei suoi 800 membri.

In questo modo, fornisce ai giudici forum di discussione e quadri di riferimento che facilitano il loro lavoro quotidiano e contribuiscono allo sviluppo di una nuova cultura della composizione amichevole.

Uso la parola “cultura” in modo appropriato. Perché sì, la politica di composizione amichevole è un vero e proprio cambiamento di cultura, una rivoluzione nelle pratiche per i giudici, ma anche per gli avvocati e le parti in causa per cui lavoriamo tutti.

Certo, non partiamo da zero in questo settore, e la politica di composizione amichevole non ha visto la luce lo scorso gennaio.

Dalla legge dell’8 febbraio 1995, il primo grande atto legislativo sulla composizione amichevole, numerosi atti legislativi hanno testimoniato la determinazione del Ministero in questo settore.

Ad esempio, vorrei citare la legge del 23 marzo 2019, che sancisce l’obbligo di tentare di raggiungere un accordo amichevole prima di portare una causa in tribunale. Questa legge consente inoltre al giudice di ordinare alle parti di incontrarsi con un mediatore per eliminare la riluttanza a intraprendere un processo amichevole fornendo informazioni adeguate.

Più di recente, si può citare anche il contributo della legge sulla fiducia nel sistema giudiziario, che ha creato il Conseil National de la Médiation (Consiglio nazionale della mediazione), di cui ho parlato prima, e ha sviluppato servizi di conciliazione, mediazione e arbitrato online, con l’obiettivo di rendere più semplice e sicuro il ricorso ai metodi amichevoli.

Ma noi ci spingiamo oltre.

La pratica della composizione amichevole non deve essere limitata a poche controversie.

Né deve essere praticata da pochi addetti ai lavori che accettano di sottrarre tempo alla loro giornata lavorativa per realizzare progetti pilota o buone pratiche. Infine, non deve comportare un aumento delle cause per i magistrati, perché sì, la composizione amichevole richiede tempo.

Lo sapete per esperienza, signore e signori della magistratura, voi che siete convinti praticanti della composizione amichevole.

Suggerisco quindi di lavorare tutti insieme per accendere i riflettori sulla composizione amichevole.

Come procederemo, dunque, e quali strumenti utilizzeremo per attuare questa politica?

La prima leva che voglio mobilitare è la formazione, dall’università all’ENM e alle scuole di legge.

Mi spiego meglio: fin dal primo anno di università siamo stati nutriti di una cultura del contenzioso. Abbiamo studiato le sentenze della Corte di Cassazione, abbiamo imparato la procedura giudiziaria e amministrativa, insomma pensiamo che una buona controversia si risolva con una bella sentenza.

A volte dimentichiamo che la giustizia può essere fatta, e fatta bene, al di fuori delle aule di tribunale. Questo cambiamento di cultura inizierà quindi con la formazione di nuove generazioni di giuristi, avvocati e magistrati al processo amichevole.

La seconda leva vi riguarda più direttamente: incoraggiare i giudici e gli avvocati, così come le parti in causa, a ricorrere alle transazioni extragiudiziali. Gli accordi extragiudiziali devono pagarsi da soli.

Conviene all’avvocato, che cambierà le sue pratiche, sarà meglio remunerato e vedrà i suoi clienti attratti dalla promessa di una controversia risolta in modo collaborativo e controllato.

Conviene ai giudici, il cui investimento in questo settore sarà riconosciuto nell’assunzione, nella valutazione e persino nelle statistiche.

E conviene al contendente, che potrà riprendere il controllo della propria causa e vederla risolta rapidamente.

La terza leva consiste nell’incorporare questa politica di composizione amichevole nel nostro Codice di procedura civile.

Per rendere le transazioni extragiudiziali più visibili e più facili da capire, riuniremo innanzitutto le disposizioni sparse che regolano questo settore in un unico libro del Codice di procedura civile dedicato esclusivamente a loro.

Introdurremo inoltre il principio di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento civile e il principio di proporzionalità procedurale, che derivano dalla nostra legge attuale e sono già presenti nelle norme europee di procedura civile.

Ciò comporterà un ripensamento della procedura pre-processuale. Le parti, assistite dai loro avvocati, decideranno se il procedimento debba seguire un percorso amichevole breve o un percorso contenzioso più lungo. Se la via amichevole ha successo, l’accordo raggiunto sarà ratificato entro un mese dal ricevimento da parte del tribunale.

Infine, per completare l’attuale gamma di accordi extragiudiziali, ho voluto introdurre due nuovi strumenti procedurali: la cesura e l’udienza di conciliazione extragiudiziale.

La “cesura” consisterà nel far decidere al giudice i punti chiave della controversia, lasciando poi che i punti successivi vengano risolti attraverso la mediazione.

Questa ARA si differenzia da altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie in quanto il giudice svolge un ruolo centrale, richiamando i principali principi giuridici applicabili alla questione e consentendo alle parti di affinare le proprie posizioni e di conciliarle.

Il feedback delle consultazioni dimostra che i professionisti sono molto interessati a queste nuove disposizioni. Abbiamo tenuto ampiamente conto dei commenti espressi sulla bozza di decreto, che è stata inviata al Consiglio di Stato questa settimana.

L’ultimo pilastro della nostra politica è l’introduzione di strumenti di guida e di valutazione.

Questi saranno operativi a partire dall’autunno, insieme agli strumenti informatici necessari per la creazione della cesura e dell’udienza di composizione amichevole. In questo modo sosterremo e promuoveremo la cultura della composizione amichevole.

Signore e signori, concludo dicendo che ci credo.

Credo che la composizione amichevole stia passando dal sogno alla realtà.

Credo che possiamo realizzare questa rivoluzione culturale che altri Paesi europei hanno fatto prima di voi.

Credo nel vostro impegno di giudici, nell’impegno degli avvocati e anche in quello dei conciliatori e dei mediatori.

Credo che possiamo offrire ai nostri concittadini una giustizia più vicina, più veloce e più umana.

Quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare! La politica di composizione amichevole è ora, con voi!

Grazie di cuore.

Il 477° articolo

In evidenza

Con la presente riflessione sono arrivato a 477 articoli pubblicati dal 2012 sulla materia della giustizia complementare.

Non è servito a molto: lo so bene. Addirittura c’è chi ha ritenuto che con questo sito io possa farmi una pubblicità non deontologicamente permessa.

Peccato che io non pratico l’avvocatura da almeno vent’anni e quindi non faccio pubblicità a nessun studio legale, ma solo alla mediazione che ho appunto scoperto nel 2004.

Premesso ciò, voci di corridoio dicono che arriveranno ben tre decreti ministeriali per l’attuazione della riforma Cartabia.

Addirittura c’è chi invita a guardare le gazzette ufficiali del venerdì: chissà per quale arcano motivo, di sicuro i bene informati lo sapranno.

Io sono davvero stanco di studiare le norme, mi ci sto rovinando sopra anche la salute; e per che cosa poi?

Perché purtroppo nel nostro paese servono per condurre anche una mediazione: mi piacerebbe dire di no, che le norme non servono a nulla, mi piacerebbe tanto poter iniziare il mio discorso al tavolo della mediazione come fanno gli inglesi: “How may I help you?”

E buttare al macero tutto quello che ho imparato sino ad oggi, come fece a suo tempo Savonarola.

Ma in Italia non è possibile: le leggi da noi sono come la coperta di Linus; come dice qualcuno a me caro, siamo convinti che le leggi ci salvino anche dalla morte e se una legge non c’è appunto ci sentiamo in balia della morte.

Vorrei ricordare però che la legge di per sé non è un dato oggettivo, come siamo portati a credere; certo dobbiamo osservarla, come tante altre cose che questa società ci impone, ma nasce con una impostazione soggettiva.

Da duemila anni si legifera nella convinzione soggettiva che mettere dei precetti sulla carta li rendano giusti: in realtà, come sosteneva un mio professore dell’Università purtroppo scomparso, la legge è quella cosa che fanno i vincenti per non dovere vincere un’altra volta.

In effetti, nella Grecia antica ove non esistevano i diritti reali e quindi si doveva difendere ogni volta il proprio possesso era proprio una vitaccia!

Ma quando nascono le leggi? Ci abbiamo fatto caso? Nascono con l’avvento del patriarcato, quando le relazioni simmetriche del matriarcato (ove ogni decisione veniva concertata) spariscono e arriva la complementarietà, il sopra e il sotto, il nemico, l’avversario, il giudizio, i tribunali.

Arrivano pure gli dei uomini, mentre prima si pregavano divinità femminili.

Anche per questo forse la mediazione è in oggi una soluzione così combattuta: appartiene ad un mondo che non è il nostro, un mondo lontano dove tutti i nuclei familiari avevano vincoli di sangue e quindi non potevano che ricercare l’armonia.

In mediazione non vale il precetto che “tutti siamo uguali davanti alla legge”, ma piuttosto quello secondo cui “la legge è che tutti siamo uguali”.

Ne parlavano già gli Illiri, fieri avversari dei Romani, millenni e millenni fa.

E poi i Kosovari: se si accetta il principio che tutti gli uomini sono eguali, lo Stato non ha legittimazione per comandare se non con il consenso dei cittadini, i tribunali non hanno legittimazione a giudicare: tu non puoi imporre nulla ad un altro uomo se non ti dà il permesso di farlo, né tanto meno puoi giudicarlo, indipendentemente da quello che credi abbia fatto e comunque puoi sempre perdonarlo.

Il Kanun albanese precisa che “Il mediatore non getta pietre”.

Queste idee non possono essere accettate nella nostra società, sono destabilizzanti e dunque si cercano tutti i modi possibili per boicottare chi potrebbe (ma non sa di poterlo volere) prendere una decisione da solo, ragionando con la propria testa; in ciò consiste la mediazione nel ragionare con la propria testa, ma è anche vero che i miei pensieri dipendono da quello che l’altro pensa di me, e allora alla fine il tutto assume una dimensione sociale ineludibile.

Come l’affrontiamo questa dimensione sociale ineludibile?

Coi primi incontri di mediazione ambigui? L’affrontiamo senza pensare che la mediazione non si fa con l’orologio?

Il tempo della comprensione, della condivisione, dell’accettazione e della compassione nessuno ha voglia di crearlo, e dunque non resta che minacciare le pene dell’inferno per chi non partecipa.

Non è un accordo forzato che creerà una società più pacifica: solo chi crede nel valore degli accordi può comprendere che la soluzione del conflitto individuale si ripercuote sull’intera collettività.

Perché lo Stato non ha il coraggio dire al cittadino che non si può più permettere un processo, ma che ci sono anche altri modi per soddisfare nel profondo i propri bisogni?

Basterebbe un po’ di pubblicità in tv o sui social.

L’art. 21 del decreto 28/10 prevede che

Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,
in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Questa è la norma più importante se vogliamo iniziare una campagna di pacificazione.

Pensiamoci.

Quanto si spende per mediare  in Cina in un Organismo di mediazione?

In evidenza

Si  fa qui riferimento al Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino.

L’Organismo di mediazione del Centro arbitrale possiede 136 mediatori.

Il regolamento delle spese di mediazione è del 2011

Quando una parte chiede la mediazione al Centro, deve anticipare il pagamento dell’onorario di mediazione secondo gli standard stabiliti dal Centro. Le spese di mediazione comprendono: le spese di registrazione, le spese di gestione giornaliere e il compenso del mediatore.

Quando un richiedente fa domanda per la mediazione, deve pagare al Centro una tassa di registrazione del caso di 65,78 €. Questa tassa non è rimborsabile in nessun caso.

A ciò si aggiungono le spese di gestione giornaliera

Meno di 26.348,16 € (inclusi 26.348,16 €) 131,56 €
Da 26.348,16 € a 65870,40 € (inclusi 65.870,40 €  yuan)1%131,56 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26348,16 €
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )0.5%526,96 € più lo 0,5% dell’importo contestato superiore a 65870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)0.1%856,32 € più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Da 658.704,01 €  a 2.634.816,032 € (inclusi 2.634.816,032 €)0.05%1383,28 yuan più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01
Da 2.634.816,032 €  a 5.269.632,07 € (inclusi 5.269.632,07 €)0.03% 2371,33 € più lo 0,03% dell’importo contestato superiore a 2.634.816,032 €
Più di 5.269.632,07 €0.01%3161,78 € più lo 0,01% dell’importo contestato superiore 5.269.632,07 €

1. Se utilizzi la sala conferenze del centro per più di un giorno, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per l’utilizzo della sala conferenze in base allo “Standard per l’addebito della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino”.

2. Nelle seguenti situazioni, il centro addebiterà spese di gestione giornaliere aggiuntive in base a ciascuna situazione specifica:

(1) Se ci sono due o più mediatori, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera per ogni mediatore aggiuntivo;

(2) Se la lingua di lavoro del caso di mediazione è l’inglese, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera;

(3) Se le parti necessitano dell’assistenza del centro nel processo di attuazione dell’accordo di mediazione e il centro è d’accordo, verrà addebitato un ulteriore 10% della commissione di gestione giornaliera.

3. Se l’importo contestato non è determinabile, il centro determina la tariffa giornaliera di gestione.

4. Le parti possono scegliere di pagare separatamente per l’uso della sede e delle strutture e delle attrezzature della sede. Per gli standard di addebito specifici, fare riferimento alle “Tariffe della sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” allegate a queste misure. Se le suddette commissioni vengono pagate separatamente, la commissione di gestione giornaliera sarà ridotta del 50%.

5. Se le parti concordano di mediare in un luogo diverso dal Centro, la tariffa giornaliera di gestione sarà ridotta del 50%.

Remunerazione dei mediatori:

Meno di 26.348,16 (compresi 26.348,16 €)856,32 €
Da 26.348,16 €  a 65.870,40 €  (compresi  65.870,40 € )         856,32 € più l’1% dell’importo contestato superiore a 26.348,16 € 
Da 65.870,40 € a 131.740,80 € (inclusi 1 131.740,80 )1.515,02 € più lo 0,15% dell’importo contestato superiore a 65.870,40 €
Da 131.740,80 €  a 658.704,01 € (inclusi 658.704,01 €)1910,24 €  più lo 0,1% dell’importo contestato superiore a 131.740,80 € 
Più di 658.704,01 €2173,72 € più lo 0,05% dell’importo contestato superiore a 658.704,01 €

1. Lo standard di cui sopra è la remunerazione di un mediatore. Se le parti concordano di utilizzare due o più mediatori per la mediazione, il calcolo sarà raddoppiato in base al numero di mediatori aggiuntivi.

2. Se l’importo della controversia non può essere determinato, sarà determinato dal Centro previa consultazione con il mediatore.

3. Se le parti e il mediatore hanno concordato diversamente sulla remunerazione del mediatore, tale accordo prevarrà. Qualora si convenga che il compenso del mediatore sia calcolato su base oraria, lo standard di tariffazione oraria sarà proposto dal mediatore e la modalità di calcolo del tempo potrà fare riferimento a “Contenuti e modalità di calcolo del compenso del mediatore in modalità oraria del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino” allegato al presente Provvedimento.

4. L’imposta professionale, l’imposta sull’edilizia urbana, l’imposta sull’istruzione, l’imposta sul reddito delle società e le altre imposte e tasse corrispondenti diverse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del mediatore derivanti dalla remunerazione del mediatore sono a carico delle parti interessate.

4. Commissione di rimborso

Se la mediazione fallisce, il centro può rimborsare la parte della quota di gestione giornaliera prepagata dalle parti che supera i 658,70 €, ma il tasso massimo di rimborso non deve superare il 50% della parte superiore a 658,70 € yuan.

La remunerazione del mediatore non è rimborsabile, ma il tempo di lavoro della mediazione è relativamente breve e se la remunerazione del mediatore supera i 2634,82 €, può essere rimborsata a seconda dei casi. Se entrambe le parti e il mediatore concordano diversamente sulla restituzione del compenso del mediatore, l’accordo sarà rispettato.

Allegato 1 Standard tariffari per la sala conferenze del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino

 di sala riunioniCapacitàCanone di utilizzo standardStrutture e attrezzature accessorie
€/mezza giornata€/giorno
piccola sala conferenzeMeno di 10 persone105,39 €197,61 €Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga
sala conferenze media10-20 persone210,79395,22Computer, stampante, fotocopiatrice, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiezione, sala di revisione
ampia sala conferenze20-30 persone329,35592,83Computer, stampanti, fotocopiatrici, fax e accesso gratuito a Internet a banda larga, TV LCD, proiettori, sale riunioni, lavagne elettroniche, interconnessione video (costo aggiuntivo per l’utilizzo delle apparecchiature di 65,87 € yuan/mezza giornata viene addebitato), interpretazione simultanea (gli interpreti simultanei vengono addebitati separatamente )

Nota: se la suddetta sala conferenze viene utilizzata per meno di 4 ore, verrà addebitata come tariffa per l’utilizzo di mezza giornata, se è superiore a 4 ore ma inferiore a 8 ore, verrà addebitata come tariffa intera tariffa di utilizzo giornaliera e, dopo 8 ore, verrà addebitato il 30% della tariffa di utilizzo per l’intera giornata per ogni ora.

Allegato 2 Contenuti e modalità di calcolo orario del compenso dei mediatori del Centro di Mediazione della Commissione Arbitrale di Pechino:

Articolo 1 L’orario di lavoro di un mediatore comprende:

(1) Il momento in cui il mediatore parla con una o entrambe le parti faccia a faccia o per telefono e conduce l’incontro di mediazione;

(2) Il tempo per lo studio del caso;

(3) il momento in cui il mediatore ha redatto il piano di mediazione;

(4) Parte del tempo di viaggio del mediatore per arrivare al luogo di mediazione per la mediazione.

Se il mediatore lavora per meno di 30 minuti, sarà calcolata come mezz’ora, e se il mediatore lavora per 30 minuti ma meno di 1 ora, sarà calcolata come 1 ora.

Articolo 2 Dopo che il mediatore ha accettato la selezione o la designazione, presenta al centro il piano di lavoro, indicando l’orario di lavoro approssimativo richiesto per la mediazione, la tariffa oraria della retribuzione del mediatore e l’importo preventivato della retribuzione.

Articolo 3 Durante il processo di mediazione, il mediatore dovrebbe redigere un elenco delle ore lavorative giornaliere. L’elenco dovrebbe includere il contenuto specifico del lavoro e il numero di ore fatturabili. L’elenco dovrebbe essere inviato direttamente a entrambe le parti e una copia dovrebbe essere presentata a il Centro come base per la fatturazione. Se le parti hanno obiezioni alla lista, il centro contratterà con le parti ed il mediatore. Se la contrattazione fallisce, il centro determinerà l’importo degli emolumenti.

Articolo 4 Se il compenso del mediatore pagato in anticipo dalle parti non è sufficiente a coprire l’importo effettivo, il mediatore presenta al Centro un prospetto di budget per aumentare il suo compenso. Il Centro riscuote dalle parti l’eccedenza del compenso del mediatore e le tasse e gli onorari corrispondenti previsti nelle “Misure per gli oneri per i casi di mediazione del Centro di mediazione della Commissione arbitrale di Pechino” dalle parti. Se le parti non pagano, il procedimento di mediazione si estingue.

Articolo 5 Al termine della procedura di mediazione, il mediatore presenta al Centro un elenco di liquidazione del compenso del mediatore, che comprende il contenuto specifico del lavoro di mediazione, la tempistica e l’importo finale del compenso.

Articolo 6 Il Centro pagherà i mediatori dopo aver esaminato la lista di liquidazione del compenso dei mediatori presentata dai mediatori.

Articolo 7 Al termine del procedimento di mediazione, se vi è eventuale residuo del compenso del mediatore anticipato dalle parti, il Centro lo restituirà alle parti.

Fonte: http://www.bjac.org.cn/page/tj/shoufei.html

In attesa della novella del decreto 180/10

In evidenza

Per questioni di lavoro studio e spiego la riforma Cartabia un giorno sì e l’altro pure, così come accade, credo, a buona parte degli avvocati e degli appartenenti al mondo della mediazione

Siamo in attesa della novella del d.m. 180/10 e dunque il quadro non è ancora chiaro: questa cosa da mediatore mi preoccupa molto, ma penso che gli organismi e gli enti di formazione siano ancora più preoccupati di me.

Stiamo anche attendendo i d.m. in materia penale e non mi giungono segnali del fatto che la disciplina organica della giustizia riparativa abbia fatto sostanziali progressi: ma forse il mio piccolo punto di vista è angusto; io non sto ovviamente nella stanza dei bottoni e non so se e che cosa abbiano concertato le varie conferenze.

Voglio solo capire che ne sarà delle ipotesi applicative che dovrebbero entrare in vigore a fine maggio: senza centri di giustizia riparativa e senza mediatori rimarranno sulla carta.

La mediazione familiare poi è un soldato che si ritrova in un campo minato: ovunque mette il piede salta. E non servirà a nulla il prossimo comitato dei mediatori familiari a cui non so ancora se mi iscriverò.

Non servirà a nulla perché paradossalmente l’unico momento in cui si può tenere una mediazione familiare è quello antecedente all’inzio del giudizio: volevate sabotare l’istituto (e non lo dico certo io che lo avete sabotato, ma gli stessi componenti del tavolo in pubblico convegno), bravi ci siete riusciti.

Così tanto zelo potevate riporlo anche nella riforma del decreto 28/10: ma si vede che lì il problema della violenza domestica, di genere e degli abusi familiari non è presente; mi permetto sommessamente di dissentire.

Ma concentriamoci sulle modifiche del decreto 28: le mani mi prudono da parecchi mesi e ora è il momento di farle scorrere, seppure per cenni, sulla tastiera.

Una caratteristica dei paesi di civil law, si dice, è quella di dettagliare tutto con la legge, mentre nei paesi di common law si legifera proprio se non se ne può fare a meno.

Prova ne è ad esempio che se andate a cercare una legge sulla mediazione in Inghilterra non la trovate: ci sono solo le practice in materia.

Negli Stati Uniti l’ultima legge sulla mediazione di qualche importanza ha più di 20 anni e si va avanti ad advisor, ossia interpretazioni.

Dunque se decidiamo di dettagliare facciamolo bene, diversamente il settore della mediazione va in affanno.

Parto dall’art. 1 del decreto 28/10: da povero ignorante vorrei sapere chi sono le parti, in che cosa consiste l’assistenza degli avvocati, che cosa sia una procura sostanziale, che significa cooperare in buona fede e lealtà e ancora che cosa si intenda per “realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”. Mi interesserebbe sapere infine che cosa si intenda per somministrazione o per contratto d’opera.

In base al decreto legislativo, si intende: ed invece il silenzio è assordante.

O meglio si fanno strada in me, anche a seguito della pratica, interpretazioni bizzarre.

Con la bicicletta senza ruote che il legislatore ci ha fornito nel 2013 abbiamo fatto solo l’0,51 degli accordi su contenzioso; ergo i politici dicono tra cinque anni vi spazziamo via, ma dimenticano che con una bicicletta senza ruote non si poteva fare di meglio: il problema è che le ruote ce l’hanno tolte apposta perché non riuscissimo (“sforzati ma non riuscire” dice il Super Io freudiano: secondo me il legislatore si è ispirato proprio alla psicologia dinamica come rivista da Berne: i miei complimenti per la cultura).

E ora abbiamo una bicicletta con le ruote? Per me abbiamo dei trampoli nella migliore delle ipotesi.

Hanno aggiunto dei contratti come condizione di procedibilità che: 1) a parte quello di società di persone, non porteranno grandi numeri (per superare lo 0,51%) perché sono fattispecie ove sono in gioco know how e segreti di impresa; per queste cose gli imprenditori non vanno nemmeno in giudizio e si tengono le perdite, figuriamoci se si recano davanti ad un mediatore mai visto e conosciuto, 2) sono contratti da specialisti: non solo non li conoscono i mediatori, ma nemmeno gli avvocati che non si occupano di quei precipui settori 3) alcune fattispecie sono troppo generiche e comunque potrebbero sempre fare riferimento a rapporti di “lavoro mascherato” che il mediatore non può conoscere e per cui non è preparato.

Il termine dell’art. 6 anche con proroga non può essere rispettato in molti casi: se non interviene il Ministero dell’Economia, c’è il rischio che le Agenzie delle Entrate non riconoscano le esenzioni per i contratti “sforati”; peraltro la Commissione Bilancio a suo tempo ha dimezzato le risorse e quindi mi sento già le pulci addosso degli enti preposti (mi gratto che è un piacere).

L’art. 8 è un capolavoro di politica: peccato che i politici non capiscano nulla di come si organizzi una mediazione e quindi poi ce la dobbiamo cavare noi mediatori e soprattutto gli organismi. E’ impossibile ad un organismo anche solo medio basso rispettare il termine di effettuazione della mediazione tra i 20 e i 40 giorni: la norma è praticamente inutiliter data.

Ma il capolavoro gattopardesco sta nell’affermazione “cooperare in buona fede e lealtà per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.

Ora nel mondo ci sono due modi di affrontare la mediazione: quella legale di cui si parla qui che è fallita negli Stati Uniti da 30 anni (e che chissà perché è stata portata da noi, sic! ); gli accordi non si trovano in mediazione ma prima del trial, dopo aver appunto fatto un effettivo confronto sulle questioni controversie. La stessa cosa potrei dire di qualche paese del Nord Europa dove addirittura ti premiano con uno sconto sul contributo unificato se realizzi un effettivo confronto sulle questioni controversie (ma là un processo dura tre mesi, non 9 anni come da noi e pertanto la mcc è una sconosciuta; fanno mediazione penale e familiare).

Se vogliamo questa mediazione gli avvocati arriveranno al tavolo, si siederanno confrontandosi sull’oggetto e sulle ragioni delle pretese con tanto di messa a fuoco degli aspetti giuridici e poi saluteranno i mediatori con una “non conciliazione”.

Così allo 0,51 gli faremo un baffo.

E questo accadrà di sicuro se l’importo stanziato per il primo incontro sarà basso (voce di popolo, voce di Dio parla di 100 euro perché pare che un centesimo in più leda l’art. 24 della Costituzione, il che se non ci fosse da piangere sarebbe ridicolo a fronte dei 95 € che sborsa ogni italiano per la giustizia senza avere alcun processo in corso).

Se l’importo del primo incontro sarà alto, invece c’è qualche probabilità in più di mediare, ma la disciplina che divide la decisione sugli aspetti economici del primo incontro da quella sugli incontri successivi e sull’accordo, non rende certo facile l’esplicazione del modello di Harvard.

Assisteremo poi comunque a primi incontri dilatati non tanto per ragioni procedurali, ma solo per fare concorrenza agli altri organismi.

E comunque che modello usare per tempi ridotti? Sembra che nessuno se ne preoccupi o che escano le idee più strane in merito; ci si concentra sulle formalità come il cieco che dalla coda deve capire se si trova davanti un cane o un elefante.

Io trovo mediatori che hanno una preparazione sui modelli e sulle tecniche di mediazione che è imbarazzante e non per colpa loro: perché il lavoro era solo quello di fare verbali negativi (e anche un bambino di 6 anni può imparare a redigerli). Non hanno affrontato la mediazione vera, ossia quella effettiva che si faceva prima del 2012.

E dunque anche se affrontassimo la mediazione come l’affrontano coloro che l’hanno riportata in Occidente, non sapremmo da che cosa incominciare; sappiamo solo raccontare la funzione della mediazione e le sue modalità di svolgimento.

Sulla mediazione telematica poi che cosa possiamo dire?

C’è un eccesso di delega grande come una casa, lede l’art. 1322 del Codice civile e la librtà economica di cui all’art. 41 della Costituzione; spiegatemi perché in negoziazione assistita si è prevista una disciplina differente, a che pro?. Se c’era qualcuno da foraggiare ditelo, diversamente io non capisco perché i verbali fatti in presenza vanno conservati per un solo triennio e quelli telematici in perpetuo. Senza contare poi che se per usare lo spid ho bisogno di uno smartphone per gli OTP (One time password) e di un PC per firmare allora vado a mediare in Danimarca; qui ci sono persone anziane che non hanno nemmeno internet perché sul telefono non lo vogliono.

E poi che dire del bipolare art. 11 che al primo comma ti chiede di allegare l’accordo al verbale e poi di incorporarlo seguendo le sirene della mediazione telematica. Non si è pensato che in questo caso quando si ha a che fare con accordi da trascrivere mettiamo nei guai il mediatore che diventa sostituto di imposta, visto che la firma digitale è unica e non si può specificare a che titolo si firma?

E sulla proposta fatta sua sponte quando gli avvocati non trovano un accordo che cosa diciamo? Che siamo mediatori e fare una cosa del genere lede l’autodeterminazione delle parti: lo sa il legislatore che il valore fondante della mediazione è l’autodeterminazione? La proposta va fatta prima, quande le parti sono a tanto così dall’accordo e non lo vedono, magari facendosi dare autorizzazione ad usare quanto emerge dal procedimento per evitare le insidie dell’art. 13 (dalla domanda e dall’adesione normalmente non emerge nulla su cui fondare la proposta). Ma che cosa ve lo dico a fare?

E veniamo ad un’ulteriore perla: il gratuito patrocinio. Dopo che la Corte costituzionale si è pronunciata chiaramente avremo che la Suprema Corte ritornerà sull’argomento e dichiarerà incostituzionale il carrozzone ideato da chi poi ha stanziato la miseria di 2 milioni di euro. E le ragioni sono lampanti: perché non si può usare il patrocinio in mediazione volontaria? Perché l’avvocato che ha lavorato anche se non si raggiunge l’accordo non deve essere pagato? Perché non posso rivolgermi al mio avvocato di fiducia? Perché il d.m. deve prevedere dei compensi diversi da quelli che si possono vantare nella mediazione ordinaria? E che cosa c’entra il responsabile scientifico di chiara fama con la determinazione dei criteri dell’accordo? Così come peraltro sulle spese e le indennità di avvio (leggasi sul punto la relazione).

Ma veniamo ai crediti di imposta: perché devo dividere i crediti quando si tratta di mediazione obbligatoria positiva tra quello dell’avvocato e quello da procedura? Che cosa possono pensare le parti quando il mediatore prova affannosamente a spiegari i complessi criteri che li presiedono (peraltro ancora non del tutto sfatati visto che incombe il d.m.?).

Direi per ora buona notte. Alla prossima.

Il valore della Mediazione nella Riforma della Giustizia

In evidenza

Un ottimo saggio di Maria Martello in libreria dal 2 maggio.

Maria Martello ha insegnato Psicologia dei rapporti interpersonali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove ha anche coordinato il Corso di perfezionamento in Mediazione dei conflitti.
È stata Giudice on. presso il Tribunale per i minorenni e la Corte d’appello di Milano.
Formatrice alla mediazione umanistico-filosofica e Autrice di molti saggi tra cui La formazione del mediatore; Una giustizia altra e altra. La mediazione nella vita e nei Tribunali; Costruire relazioni intelligenti.

Un posto al sole, ossia nelle riviste ANVUR

In evidenza

Se mi chiedi di discettare della procura in mediazione secondo i vari orientamenti e poi mi dici che questo è un contributo scientifico e che quindi posso rimanere formatore e responsabile scientifico, io me ne sto e lo faccio: credimi sulla parola in tuttti i corsi che ho tenuto ho spiegato i vari orientamenti dei tribunali (li conosco).

Ma questo non fa di me un formatore o un responsabile scientifico.

Ma solo uno che si informa e magari paga un abbonamento ad una banca dati. Non farmi diventare un pc, che già faccio fatica ad essere umano.

Vedi a me della procura interessano altri aspetti che certo non mi daranno mai il tuo patentino.

In primo luogo il problema della procura è insolubile allo stato attuale per vari motivi: legislativi e politici (insieme alla Grecia siamo l’unico paese che ha l’assistenza obbligatoria da cui nasce la patata bollente).

Ma questo a te non interessa, basta che scriva del tribunale di Firenze piuttosto che della Corte d’Appello di Napoli e che esprima un parere in merito.

Ma questo a chi giova?

Caro legislatore, lo sai che in mediazione esiste una cosa che si chiama imparzialità e che il mediatore non è un consulente?

Io non possso dire ad un avvocato, anche se lo so, che la sua procura è scritta coi piedi e che è probabile che il giudice dichiari improcedibile la domanda. Verrei meno al mio ruolo.

Chiedimi invece come mi comporto con le parti e se conosco i fondamenti della mediazione.

Ma per tornare alla procura, dicevo che le cose che ti posso spiegare a te non interessano e quindi che te lo scrivo a fare.

Ad esempio potrei dirti che la procura alla lite è stata disciplinata per la prima volta nel 1892, perché il legislatore non si è mai fidato degli avvocati. Il fatto che oggi si dica che la mediazione non è un processo è che quindi la procura ad litem non può essere utilizzata in mediazione è figlio dello stesso antico pregiudizio, che gli avvocati possano fare dei danni se lasciati da soli.

La storia delle parti che devono essere presenti si sviluppa negli anni ’40 dello scorso secolo: ma gli si dà solo un fondamento psicologico; in realtà la ragione profonda risiede nel fatto che dai tempi di Carlo IX (metà del XVI secolo) gli avvocati in conciliazione (allora si chiamava così) non li voleva nessuno perché fomentavano l’inimicizia (come ebbe a dire qualche secolo dopo anche Voltaire e nel Ventennio ancora ce l’avevano per questa affermazione col grande filosofo: vedi la polemica sul Digesto).

La rappresentanza era fenomeno eccezionale nel mondo antico e non poteva essere data agli avvocati (che erano parificati ai faccendieri) ma ad uomini probi: un amico, un parente ed un vicino di casa.

La stessa assistenza era molto circoscritta: era riservata ai sordomuti, ai ciechi e quando l’altra parte era particolarmente “potente” proprio perché era seguita da un avvocato.

Un’inversione di questa tendenza l’abbiamo probabilmente solo negli Stati Uniti quando nel 1983 hanno modificato la Rule sixteen sancendo un principio chiaro: che le parti devono dare agli avvocati il potere di definire la controversia.

Ma queste cose, lo so bene, ai tuoi occhi caro Ministero, non faranno di me un formatore, un mediatore o un responsabile scientificico.

Che ci vuoi fare: abbiamo altri interessi.

Circolare del ministero della Giustizia del 14 aprile 2023

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OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)”.

La formazione del mediatore in Belgio

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1. Introduzione

Nel 2010 alcuni formatori spiegavano nei corsi per mediatori civili e commerciali in Italia che la nostra legislazione si era ispirata a quella belga: in effetti noi abbiamo in comune con loro il numero di ore di formazione continua nel biennio (18), ma per il resto non mi sembra che ci siano vistose somiglianze.

Basti un solo rilievo: il Belgio, a nostra differenza, non possiede una mediazione amministrata (la professione del mediatore è individuale); peraltro sul versante della formazione sia il nostro legislatore sia i nostri enti di formazione dovrebbero studiare l’impianto formativo belga che negli anni si è ulteriormente evoluto e migliorato.

Specie l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia italiano, visto che sta mettendo mano alla modifica del decreto ministeriale 180/10, dovrebbe approfondire i contenuti designati dalla Commissione federale belga, perlomeno a partire dal 2021 e prenderne esempio.

Sono contenuti in parte ispirati dalla giustizia partecipativa canadese che, al momento, è in materia di giustizia complementare all’avanguardia nel Mondo.

La legislazione belga è particolarmente favorevole[1] alla mediazione dal momento che l’art. 1724 del Codice giudiziario recita che “Qualsiasi controversia suscettibile di essere risolta mediante transazione può essere oggetto di mediazione…” e l’art. 1725 che “Qualsiasi contratto può contenere una clausola di mediazione, con la quale le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di ogni altro metodo di risoluzione…”.

A noi interessano in particolare gli articoli 1726 e 1727 che attengono alle condizioni di accreditamento dei mediatori e alla costituzione della Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie o Commission Fédérale de médiation).

Ai sensi dell’art. 1726 C.p.c. “§ 1. Possono essere approvati dalla commissione di cui all’articolo 1727 i mediatori che soddisfino almeno le seguenti condizioni:

1) possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;

2) giustificare, a seconda dei casi, una formazione o un’esperienza[2] adatta alla pratica della mediazione;

3) presentare le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per l’esercizio della mediazione;

4)  non essere stati oggetto di condanna annotata nel casellario giudiziale e incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato;

5) non essere incorsi in alcuna sanzione disciplinare o amministrativa, incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore abilitato, né di essere stato oggetto di revoca dell’abilitazione.

§ 2. I mediatori accreditati seguono una formazione continua, il cui programma è approvato dalla commissione di cui all’articolo 1727.

§ 3. Questo articolo si applica anche quando è chiamato (a mediare) un collegio di mediatori.”

Ai sensi dell’art. 1727 C.p.c.[3]  § 1.“È istituita una Commissione federale di mediazione, di seguito denominata Commissione, composta da ventiquattro membri.

La Commissione è composta da un’assemblea generale e dai seguenti organi: un ufficio di presidenza, una commissione permanente per l’approvazione dei mediatori belgi e stranieri, una commissione permanente per l’approvazione della formazione e il monitoraggio della formazione continua, una commissione disciplinare e il trattamento delle denunce e commissioni speciali.

Fatte salve le commissioni permanenti, la Commissione ha nei suoi organi tanti membri di lingua francese quanti membri di lingua olandese.

Per assumere e deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo e di ciascun gruppo linguistico. In caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce il suo supplente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti preponderante è la voce del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce.

§ 2 Le missioni del comitato sono le seguenti:

1°Approvare gli organismi di formazione dei mediatori e la formazione che organizzano o revocare tale autorizzazione.

2°Determinare i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire, nonché le valutazioni per il rilascio di un accreditamento e la procedura di accreditamento.

3°Accreditare i mediatori in base a particolari aree della pratica della mediazione.

4°Decidere l’inclusione nell’elenco dei mediatori stabiliti in un paese membro o non membro dell’Unione Europea, che sono stati approvati da un organismo autorizzato a tale scopo in tale paese.

5°Stabilire un codice etico.

6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

7°Pubblicare periodicamente tutte le decisioni regolamentari della Commissione nella Gazzetta ufficiale belga.

8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

9°Presentare pareri motivati al Ministro della giustizia sulle condizioni che un’associazione di mediatori deve soddisfare per essere rappresentativa.

10°Redigere e distribuire l’elenco dei mediatori presso le corti e i tribunali, le autorità federali, comunitarie e regionali e le autorità locali.

11° Informare il pubblico delle possibilità offerte dalla mediazione.

12° Prendere tutte le misure necessarie per promuovere la corretta pratica della mediazione, e in particolare per esaminare e sostenere nuovi metodi e pratiche di mediazione e altri metodi di risoluzione delle controversie.

13° Redigere e pubblicare, sul proprio sito web, una relazione annuale sull’esercizio delle proprie missioni legali come previsto dall’articolo 1727/1, comma 5.

14° Garantire la corretta organizzazione del suo ufficio e delle sue commissioni.

§ 3. Il Ministro della giustizia mette a disposizione della Commissione federale di mediazione il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento. Il Re determina i gettoni di presenza che possono essere assegnati ai membri della Commissione Federale di Mediazione e ai membri della Commissione Disciplinare e dei Ricorsi, nonché l’indennità che può essere loro assegnata a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno[4]”.

Le condizioni specifiche di accreditamento dei mediatori sono dettate pertanto dalla Commissione Federale di mediazione ed in particolare dalle decisioni di quest’ultima che determina i programmi minimi di formazione teorica e pratica da seguire[5]  e che ha anche approntato il codice etico. Le Decisioni della Commissione sono state in 16 anni ben 11[6].

Lo annoto perché da noi non è presente una commissione permanente autonoma che si occupi di mediazione, restando tutto in capo al Ministero della Giustizia che negli anni ha solo nominato commissioni provvisorie e meramente consultive: questo modo di procedere ha reso asfittico e ambiguo il sistema in quanto le migliorie non possono che arrivare col contagocce e dipendono comunque nell’attuazione pratica sempre dal clima politico.

2. Il  candidato mediatore belga

Secondo la legge belga il candidato mediatore deve possedere, per l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualifica richiesta in considerazione della natura della controversia.

Chiarisce la Commissione che il senso di questa norma risiede nel fatto che il mediatore deve inviare alla Commissione federale di mediazione una lettera di richiesta di autorizzazione, accompagnata da una lettera motivazionale che illustra la portata della sua domanda e la sua affinità con la materia oggetto della domanda di approvazione[7].  Deve essere presentato anche il curriculum vitae del candidato mediatore indicante la professione esercitata alla data della domanda[8].

Il mediatore è un laureato con almeno due anni di esperienza professionale oppure con cinque anni di esperienza professionale[9].

Il candidato possiede una formazione in mediazione: deve dimostrare di aver completato con successo un corso di formazione riconosciuto come mediatore, organizzato da un organismo di formazione riconosciuto (detto Centro di formazione)[10] dalla Commissione federale di mediazione (sono allo stato 18 enti di lingua francese[11] e 14 di lingua olandese[12]), relativo al tipo di mediazione per la quale desidera ottenere l’accreditamento (tutti gli enti di formazione tengono i corsi base ma non tutti coprono i settori di specializzazione: civile e commerciale, societario, familiare ecc.).

La formazione deve essere recente: oltre l’anno richiede 9 ore suppletive; oltre i 10 anni è necessario ripetere interamente il corso base a meno che non possa dimostrare di aver seguito una formazione permanente di 18 ore ogni 2 anni dal completamento con successo della sua formazione iniziale.

Il candidato deve presentare un certificato del casellario giudiziario risalente ad un massimo di due mesi prima della data di presentazione della domanda che attesti di non essere stato oggetto di una condanna incompatibile con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

Il candidato mediatore non deve essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative incompatibili con l’esercizio della funzione di mediatore accreditato.

A tal fine, l’aspirante mediatore dovrà allegare alla domanda una autodichiarazione sul suo onore di non essere incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o dovrà menzionare le sanzioni disciplinari o amministrative adottate nei suoi confronti.

Il candidato mediatore che è o è stato membro di un ordine o collegio professionale organizzato sulla base della legge, che ha un sistema disciplinare specifico, deve inoltre allegare alla domanda un certificato dell’autorità disciplinare competente che attesti che non è incorso in sanzioni disciplinari o amministrative in passato, o che menzioni, se del caso, le sanzioni disciplinari o amministrative incorse.

L’aspirante mediatore deve allegare alla domanda di approvazione un certificato attestante due anni di esperienza professionale. Può farlo attestare dal suo attuale o precedente datore di lavoro. Se è un lavoratore autonomo, tale dichiarazione può essere fornita dalla prova del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo di due anni.

Il candidato mediatore deve dimostrare che la sua attività di mediatore è coperta da un’assicurazione di responsabilità professionale e produce almeno un certificato di assicurazione che dimostri che le sue attività di mediatore saranno coperte da tale assicurazione non appena sarà concesso l’accreditamento.

Il candidato mediatore si impegna a rispettare il codice etico stabilito dalla Commissione federale di mediazione ai sensi dell’art. 1727 §2, 6°[13] e 8°[14] del Codice giudiziario.

L’aspirante mediatore si impegna, dopo l’abilitazione alla mediazione, a seguire una formazione complementare il cui programma è approvato dalla Commissione Federale di Mediazione.

L’aspirante mediatore allega alla domanda di accreditamento l’autorizzazione alla conservazione e all’utilizzo dei propri dati personali indicati nella politica di riservatezza della Commissione federale di mediazione[15].

3. La formazione del mediatore belga e i centri di formazione

Il 30 marzo 2021, in ottemperanza alla legge del 18 giugno 2018, la Commissione Federale di Mediazione ha approvato un nuovo regolamento (di aggiornamento dei precedenti[16]) che stabilisce dal 1° di settembre 2021[17] le condizioni e le modalità per il riconoscimento della formazione di base, di specializzazione e continua dei mediatori accreditati[18].

Il regolamento definisce tre entità: l’organismo di mediazione che è la persona fisica[19] o giuridica che desidera fornire una formazione a norma del regolamento, il centro di formazione l’organismo di formazione autorizzato a fornire una formazione di base e specializzata ed il coordinatore.

Il coordinatore è un mediatore che, sulla base di un dossier, può dimostrare:

– di essere autorizzato dalla Commissione federale di mediazione o, se il mediatore è stato formato all’estero, di avere ottenuto l’approvazione della Commissione per l’approvazione dei mediatori istituita in seno alla Commissione federale di mediazione;

-di possedere le qualifiche e le competenze pedagogiche necessarie;

– di avere almeno tre anni di esperienza pratica come mediatore certificato.

Il regolamento prevede poi tre tipologie di formazione: base, specializzata e continua.

Per impartire la formazione base e specializzata (che hanno regole comuni) bisogna essere riconosciuti come centri di formazione. Lo stesso vale per la formazione continua, ma quest’ultima risponde a regole differenti e semplificate che vedremo in seguito.

Per ogni tipo di formazione si deve presentare domanda alla Commissione federale.

L’organismo che richiede l’autorizzazione come centro di formazione deve presentare alla segreteria della Commissione federale di mediazione una domanda per il corso o i corsi di formazione di base e di specializzazione che soddisfano le condizioni che andremo a vedere per la formazione base e specialistica.

La Commissione federale di mediazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni per l’approvazione sono soddisfatte.

Gli organismi allegano alla domanda un dossier amministrativo comprendente i seguenti documenti:

– Per le persone giuridiche: un estratto dello statuto o dell’atto costitutivo che giustifichi l’oggetto sociale, con menzione della pubblicazione;

– L’identità della persona di contatto;

– il modello di certificato di partecipazione effettiva.

– Per i corsi di formazione di base e specialistici, il modello di certificato di completamento della formazione.

L’organismo allega alla domanda anche un fascicolo descrittivo secondo i moduli disponibili sul sito web della Commissione federale di mediazione e comprendente i seguenti documenti.

– Una descrizione dei programmi di formazione, in conformità con i requisiti del presente regolamento, con l’indicazione, per ciascuna parte, del numero di ore ad essa dedicate e del nome del/i formatore/i interessato/i;

– Il Curriculum Vitae dei formatori, menzionati nella descrizione del programma, e dei mediatori incaricati di supervisionare o coordinare la formazione. Il CV deve contenere almeno per i formatori-mediatori il loro accreditamento e, se del caso, indicare se soddisfano le condizioni per essere coordinatori;

– una descrizione dei metodi di valutazione degli aspiranti mediatori.

Le domande di accreditamento vengono esaminate dopo che la segreteria della Commissione Federale di Mediazione ha verificato che i fascicoli siano conformi a quanto precede.

Le domande di accreditamento sono analizzate dalla Commissione per l’accreditamento della formazione (Organismi) per quanto riguarda la loro conformità al regolamento, che può portare a una proposta di adattamento del programma proposto. La commissione ha anche un diritto di apprezzamento marginale basato sul carattere manifestamente irragionevole. Il Comitato di accreditamento per le organizzazioni di formazione può richiedere informazioni aggiuntive e invitare il rappresentante dell’organizzazione a essere ascoltato. Il Comitato di accreditamento per la formazione (Organismi) esprime un parere motivato al Consiglio della Commissione federale di mediazione.

Il Consiglio adotta una decisione motivata.

Ogni quattro anni, l’organismo riconosciuto come centro di formazione presenta alla Commissione federale di mediazione una relazione su tutti i corsi di formazione organizzati, pena la revoca del riconoscimento come centro di formazione. Ogni centro di formazione accreditato deve organizzare almeno un corso di formazione di base e uno di formazione specialistica ogni due anni per mantenere il proprio accreditamento.

La Commissione federale di mediazione pubblica sul proprio sito web i recapiti di tutti i centri di formazione accreditati.

L’organismo di formazione che richiede l’accreditamento come centro di formazione stabilisce un programma di formazione di base e specializzato che corrisponde alle norme minime di durata e di qualità, fatta salva l’attuazione di un programma più lungo e più elaborato delle norme minime.

Il centro di formazione notifica alla Commissione federale di mediazione qualsiasi modifica apportata al suo programma o qualsiasi cambio di formatore, almeno sei settimane prima dell’organizzazione della formazione.

Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro un mese dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo termine, l’approvazione è mantenuta.

Sia per la formazione di base che per quella specialistica, il coordinatore è responsabile di garantire la coerenza tra le diverse materie e che il contenuto dei corsi sia correlato alla mediazione.

L’autorità di formazione può concedere una deroga a un partecipante per uno o più elementi della formazione[20].

4. I corsi di formazione: la formazione base

I corsi di formazione per diventare mediatore abilitato ai sensi dell’articolo 1726 del codice giudiziario devono comprendere almeno 105 ore, suddivise tra formazione di base e formazione almeno specializzata in uno dei settori specifici di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento.

La formazione di base comprende un minimo di 70 ore, di cui almeno 30 ore di formazione teorica e almeno 30 ore di tirocinio pratico.

La parte teorica della formazione di base (art. 8) deve riguardare almeno i seguenti argomenti[21]:

1.         Nozione di conflitto, violenza e molestie[22];

2.         Introduzione alla mediazione[23];

3.         Diritto relativo alla mediazione[24];

4.         Comunicazione relativa alla mediazione[25];

5.         Psicologia legata al mediatore e alla mediazione[26];

6.         Sociologia legata alla mediazione[27];

7.         Processo di mediazione[28]:

8.         Condotta professionale ed etica[29];

9.         Statuto del Mediatore[30];

10.       Teoria e pratica dell’intervento di pagamento da parte di terzi – mediazione e patrocinio a spese dello Stato;

11.       Mediazione a distanza per via elettronica.

La ripartizione del numero di ore di lezione nelle materie di cui al paragrafo precedente è lasciata alla discrezionalità sovrana degli organismi di formazione secondo della loro pedagogia e del loro pubblico destinatario.

Per consentire ai candidati mediatori di integrare le diverse competenze: know-how, capacità interpersonali e capacità di comunicazione, e nell’interesse della qualità, si raccomanda agli enti di formazione di non programmare più di sette ore di lezione (escluse le pause) al giorno.

La formazione di base e tutte le esercitazioni pratiche di base sono impartite o supervisionate da almeno un coordinatore.

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione di base devono essere direttamente correlate alla materia di cui alla formazione teorica di base e devono vertere sui seguenti argomenti:

1.         Le fasi del processo di mediazione;

2.         L’applicazione dei principi di mediazione;

3.         Capacità di mediazione;

4.         Abilità comunicative;

5.         Capacità di negoziazione;

6.         Interventi in situazioni concrete;

7.         Scenari attraverso giochi di ruolo;

8.         L’applicazione della mediazione a distanza per via elettronica.

5. I corsi di formazione: la formazione specialistica

Ogni programma di formazione specializzata deve includere un minimo di 35 ore.

La formazione specializzata descritta di seguito, sia per le parti teoriche che pratiche, è impartita o supervisionata da almeno un coordinatore riconosciuto nel campo della formazione specializzata.

La formazione specialistica (art. 11) in mediazione familiare, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Matrimonio, convivenza legale e convivenza di fatto;

–           Divorzio e separazione legale, separazione di fatto;

–           Rapporti parentali (potestà genitoriale, relazioni personali, modalità di alloggio, ecc.)  …) ;

–           Obblighi di manutenzione:

o          il contributo alle spese di mantenimento e istruzione dei figli (concetti di spese ordinarie, spese straordinarie, costi specifici), metodi di calcolo

o          assistenza alimentare e alimenti tra ex coniugi, metodi di calcolo.

–           Diritto immobiliare e diritto successorio;

–           Procedure di conciliazione dinanzi al tribunale della famiglia;

–           Procedimenti giudiziari in materia di diritto di famiglia;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Psicologia e sociologia

–           Psicologia e sociologia della famiglia;

–           Effetti psicologici dei conflitti familiari;

–           Relazioni e dinamiche familiari;

–           Setting del bambino e dell’adolescente in mediazione.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia di famiglia;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione familiare a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente correlate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione civile e commerciale, di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti (art. 12):

Argomenti teorici:

1.         Concetti di diritto

–           Obblighi;

–           proprietà;

–           consumo;

–           responsabilità;

–           assicurazione;

–           economia e società;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e disposizioni imperative

–           Procedura di conciliazione dinanzi al tribunale delle società

2.         Mediazione civile e commerciale;

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia civile e commerciale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione civile e commerciale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

La formazione specialistica in mediazione sociale (art. 13, rapporti di lavoro e sicurezza sociale), di almeno 35 ore, deve riguardare i seguenti argomenti:

Argomenti teorici:

1.         Nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sociale:

–           Procedura di conciliazione presso il Tribunale del lavoro;

–           Coinvolgimento dell’ordine pubblico e delle disposizioni obbligatorie.

2.         Mediazione sociale:

–           Le dimensioni umane, relazionali e materiali nell’ambiente di lavoro;

–           I diversi attori dell’organizzazione e della cultura aziendale;

–           Benessere sul lavoro;

–           Conflitti interpersonali e collettivi sul lavoro.

3.         Introduzione alla mediazione internazionale in materia sociale;

4.         Introduzione alla mediazione multiculturale;

5.         Mediazione sociale a distanza per via elettronica.

Argomenti pratici:

Le esercitazioni pratiche organizzate nell’ambito della formazione specializzata devono essere direttamente collegate al contenuto degli argomenti teorici.

6. L’autovalutazione e la valutazione

Il metodo di valutazione finale dei partecipanti è lasciato alla discrezione sovrana dei centri di formazione in base alla loro pedagogia e al loro pubblico di destinazione.

Si raccomanda ai centri di formazione di utilizzare le griglie di autovalutazione e valutazione finale per i candidati mediatori stabilite dalla Commissione federale di mediazione e pubblicate sul suo sito web.

La griglia autovalutazione è decisamente interessante e quindi la propongo integralmente.

GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL MEDIATORE*

Nome del partecipante: ……………. File No… Data:……………………………….. Durata:………………

Scala di punteggio: 1 = Insoddisfacente – 2 = Necessita di miglioramento – 3 = Soddisfacente – 4 = Superiore – 5 = Eccezionale

CONOSCENZA DEL PROCESSO GESTIONE DEI PROCESSI CAPACITÀ DI ANALISI CAPACITÀ DI EMPATIA COSTRUZIONE DI ACCORDI 
Competenze dei partecipanti alla mediazione
-Relazione tra i partecipanti
-Desiderio di trovare un accordo
-Desiderio di trovare una soluzione creativa e flessibile
  Interazione produttiva
-Tempo a disposizione -Problemi da risolvere -Relazione tra i partecipanti
-Relazione tra i partecipanti e il mediatore
 Conoscenza sufficiente (soggetto o conflitto)
-Conseguenze legali
-Impatti finanziari
-Competenze dei partecipanti
  Rispetto per i partecipanti
Percepire e tradurre i sentimenti dei partecipanti
-Attenzione attiva alle loro preoccupazioni
-essere attenti alle nuove possibilità
  Preparazione dei partecipanti
-Chiarire accordi parziali o provvisori durante tutto il processo di mediazione.
-Aiuta i partecipanti a evitare di impegnarsi troppo presto da un certo punto di vista.
 
Persone da includere nella mediazione (mandato, procura, ecc.)
-Persone che possono contribuire, facilitare o danneggiare l’accordo
-Persona con potere di rappresentanza, delega e decisione
 Equilibrio delle interazioni
-Ogni partecipante è coinvolto
-Il suo intervento è altrettanto importante -riconoscere le relazioni di potere e bilanciarle -Tutti i problemi sono coperti -Interventi attivi -Pause appropriate
 I partecipanti sono stati informati del mio livello di competenza  Riassumere e riformulare
-I punti principali
-Riassumere i diversi argomenti e i contributi dei partecipanti
-Temi e punti importanti
-Nominarli e strutturarli
 Inquadrare i problemi  
-Valorizzazione degli interessi/bisogni comuni
-Riconosce un terreno comune -Raccoglie interessi/bisogni divergenti
-Effettua collegamenti tra i problemi per produrre vantaggi reciproci
 
Conoscenza dei partecipanti  
– Le loro aspettative
– i loro limiti
 Clima sicuro per parlare del conflitto Ascolto dei partecipanti   -Descrizione del conflitto Riconoscimento
-Consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni
-Controllare i sentimenti e le emozioni manifeste
 Esplora le opportunità di accordo e promuove la condivisione delle informazioni per espandere le opzioni 
Strategie per la gestione dei conflitti Incoraggiamento e fiducia
-Autodeterminazione dei partecipanti
-Capacità dei partecipanti di trovare risultati reciprocamente soddisfacenti
 Domande neutre e aperte Riformulazione / validazione Espressione di comprensione delle priorità di ciascun partecipante. Promuove la creazione di tutte le opzioni possibili 

Anche la griglia di valutazione è decisamente importante e quindi lo scrivente intende proporla per intero.

Valutazione finale dei candidati mediatori accreditati

Griglia per le organizzazioni di formazione –

 Questa forma è complementare alla valutazione di corsi interattivi, aspetti pratici di giochi di ruolo, co-mediazioni… conoscenza della metodologia di mediazione e della professione di mediatore certificato.

Oltre al modulo di autovalutazione consegnato al candidato all’inizio della sua formazione, riceve un debriefing sulla valutazione del suo precedente apprendimento del processo di  mediazione. Firma la sua valutazione e ne prende una copia.

Il candidato mediatore:

Cognome, nome: ……………

Il valutatore:

Cognome, nome: ……………

Data:……………………………..

TITOLO  I.  CRITERI DI VALUTAZIONE

  1. Processo di mediazione
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
1.1.Presentazione dei partecipanti    
1.2.Conferma dell’autorità decisionale    
1.3.Presentazione del processo    
1.4.Spiegazione del processo, il quadro… (garante dell’equilibrio tra le persone)    
1.5.Spiegazione delle regole di comunicazione “Io”, sentimento, rispetto reciproco (fisico/verbale), ascolto fino alla fine…    
1.6.Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità (ad esempio chi scriverà gli accordi ….)    
1.7.Spiegazione delle nozioni di riservatezza, multiparzialità, neutralità…    
1.8.Protocollo di mediazione (contenuto e firma all’inizio della mediazione)    
1.9.Comprendere le fasi della mediazione    
1.10.Gestione del tempo (interviste, agenda…)    
  • Capacità di comunicare
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
2.1.Ascolto attivo e premuroso    
2.1.1.Escludere i propri preconcetti e qualsiasi tentativo di interpretazione e soluzione.    
2.1.2.Adottare un atteggiamento fisico di disponibilità    
2.1.3.Lascia che gli altri si esprimano senza interrompere.    
2.1.4.Interrogarlo (domande aperte)    
2.1.5.Incoraggialo a specificare il corso del suo pensiero, quando è impreciso o troppo generale.    
2.1.6.Dagli segni visivi e verbali di interesse.    
2.1.7.Riformulare in modo appropriato (echi, specchio, chiarificazione, sintesi…)    
2.1.8.Pratica i silenzi.    
2.1.9.Mostrare empatia    
 2.1.10.Rimani neutrale e benevolo    
2.2.Empatia    
2.3.Connotare positivamente    
2.4.Mettere in comune i punti di vista    
2.5.Meta posizione del mediatore… (altezza di guadagno)    
2.6.Osservazione    
2.7.Ritaglio    
2.8.Gestione del silenzio    
2.9.Flessibilità, adattabilità (linguaggio, atteggiamento, contesto…)    
2.10.Gestione sistemica/di gruppo    
2.11.5 Assiomi della comunicazione (Watzlawick)    

           3. Chiarimento dei problemi

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
3.1.Identificazione del/i problema/i    
3.2.Comprensione (utile per la mediazione) del contesto (nei suoi aspetti psico-socio-legali, sistemi, culture….)    
  • Determinazione degli interessi/bisogni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
4.1.Riconoscere le emozioni    
4.2.Chiarire interessi e bisogni    
4.3.Mettere in comune interessi/bisogni    
  • Proposta di opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
5.1.Brainstorming    
5.2.Bacchetta magica    
5.3.Altre tecniche    
  • Considerazione delle opzioni
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
6.1.Uso di criteri oggettivi    
6.2.Supporto per la ricerca di soluzioni WinWin    
6.3.Pacchetti di offerta    
6.4.Gestione delle situazioni di blocco    

            7. Verifica del pieno consenso

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
7.1.Garantire il pieno consenso    

         8.Fine della mediazione

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
8.1.Chiarezza e precisione degli accordi di mediazione    
8.2.Garantire l’approvazione dell’accordo    
8.3.Richiamare l’attenzione sulle conseguenze della firma di accordi    
8.4.Accordo parziale/globale, provvisorio/definitivo, intermedio/finale    

9. Utilizzo di strumenti specifici

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiDa acquisire (insufficiente)Non osservato
9.1.Caucus    
9.2.Tavolo    
9.3.Umorismo, metafore…    
9.4.Genogramma, diagramma di flusso    
9.5.Rappresentazione grafica del contesto    
9.6.Linea temporale    
9.7.(cronologia degli eventi…)    
9.8.Timeout, pausa    
9.9.BATNA/WATNA & migliore interesse    
9.10.Altro…    
  1. Etica e condotta professionale
  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
10.1.Padronanza delle regole professionali    
10.2.Padronanza delle regole etiche    
10.3.Padronanza dell’etica    

11.Autovalutazione complessiva del candidato mediatore

  Criteri soddisfattiHa bisogno di miglioramentiPer acquisire (insufficiente)Non osservato
11.1.Il mio comportamento etico    
11.2.Autovalutazione    

TITOLO  II.  VALUTAZIONE

La valutazione mira a stimolare e migliorare la qualità della pratica del mediatore accreditato. Nella valutazione, dovrebbe essere data priorità ai criteri in corsivo.  In questo spirito, è importante che il candidato abbia soddisfatto la maggioranza di questi criteri. Altrimenti, dovrà approfondire la sua formazione in queste aree.

Valutazione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del valutatore, …………… ……….. …. Data: … ………… ……… …

Firma del candidato mediatore, ……………….. ………………..  Data:………………………

che conferma di aver ricevuto il resoconto sul contenuto del presente modulo di valutazione.

7. L’esito della formazione di base e specialistica

Fatte salve altre disposizioni di legge, il certificato di completamento con successo della formazione di base viene rilasciato al partecipante a condizione che abbia effettivamente frequentato 70 ore di corsi ai sensi dell’articolo 5, § 2, e che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Fatte salve altre disposizioni giuridiche, il certificato di attitudine rilasciato al termine della formazione specializzata è rilasciato al partecipante a condizione che abbia ottenuto il certificato di completamento della formazione di base, che abbia effettivamente frequentato 35 ore di corsi e che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 12/20 per la teoria e 12/20 per la pratica.

Per la valutazione finale e per il rilascio del certificato di attitudine le autorità si avvalgono di almeno un mediatore approvato “imparziale ed esterno alla formazione”. Quest’ultimo è presente durante la valutazione finale e dà la sua valutazione, che è almeno informativa e non direttiva, e servirà a oggettivare la valutazione effettuata dai formatori del centro di formazione.

In buona sintesi, a partire dal 1° settembre 2021, è richiesto che i corsi di formazione di base comprendano almeno 70 ore (di cui almeno 30 ore teoriche e 30 ore pratiche) e che il loro programma includa le materie elencate nell’articolo 8 del Regolamento. La formazione specialistica (familiare, civile e commerciale, sociale e governativa) ha una durata minima di 35 ore (il programma minimo richiesto è definito agli articoli 11, 12, 13 o 14, a seconda della materia interessata).

Solo con 105 ore di formazione si può diventare un mediatore accreditato.

Il programma della formazione di base e della formazione specialistica così elaborato costituisce la base minima in termini di numero di ore e contenuto richiesto.

La formazione di base e la formazione specialistica dovranno concludersi ciascuna con una valutazione teorico-pratica dei partecipanti (art. 15).

Il mediatore in Belgio può essere scelto tra 180 professioni e può parlare sino a 34 lingue[31].

8. La formazione continua

Occupiamoci ora della formazione continua.

Per il legislatore è molto importante dato che una mancata e insufficiente formazione da parte di un   mediatore abilitato può comportare la revoca del riconoscimento in quanto egli non soddisferebbe più, in questo caso, le condizioni per la sua autorizzazione: questa ipotesi è espressamente menzionata nell’articolo 1726 e 1727  del codice giudiziario[32]

L’organismo che richiede l’accreditamento soltanto per uno o più corsi di formazione teorica e/o pratica continua presenta una domanda alla segreteria della Commissione federale di mediazione, con i programmi che soddisfano le condizioni che vedremo più avanti.

Il programma di ciascun programma di formazione continua deve indicare il numero di ore per le quali è richiesto l’accreditamento.

Un organismo di formazione che presenta una domanda di accreditamento come centro di formazione e che desidera anche organizzare la formazione continua presenta contemporaneamente una domanda alla quale è allegato almeno un programma di formazione continua teorica e pratica o intervisione le cui caratteristiche vedremo in seguito.

Se l’organismo di formazione riceve l’abilitazione come centro di formazione e per almeno una formazione continua, tutte le domande successive di nuova formazione continua presentate da tale organismo nei tre anni successivi all’approvazione beneficiano di una procedura di approvazione semplificata.

A seguito di questa procedura di approvazione semplificata, il centro di formazione notifica il progetto di formazione alla Commissione federale di mediazione, almeno un mese prima dell’organizzazione della formazione. Dopo aver richiesto, se necessario, informazioni supplementari, la Commissione federale di mediazione può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo completo, condizionare o rifiutare l’approvazione.

In mancanza di un parere della Commissione federale di mediazione entro questo periodo, la formazione è approvata per il numero di ore richieste.

Il centro di formazione deve presentare una nuova domanda di accreditamento per la sua formazione continua solo in caso di cambiamento del programma o in caso di cambiamento di formatore.

Ogni nuovo programma di formazione continua deve essere ricomunicato per l’accreditamento.

Fatte salve le disposizioni del regolamento della Commissione federale che definiscono gli obblighi dei mediatori accreditati in materia di formazione continua, la formazione continua può essere una formazione teorica, una formazione pratica o un’intervisione.

La formazione teorica comprende, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi, la partecipazione attiva o passiva a congressi, conferenze, cicli di lezioni, simposi, colloqui, giornate di studio, seminari, webinar, e-seminari, workshop e altri tipi di laboratori.

La formazione teorica deve avere un interesse diretto alla mediazione e un legame con la pratica della mediazione.

La formazione pratica comprende, ma non è limitata a, esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, sessioni di studio di casi di mediazione e tirocinio. 

La supervisione è uno scambio organizzato da un responsabile esperto che mira, attraverso uno sguardo critico e costruttivo, ad aiutare uno o più professionisti a migliorare la qualità del loro lavoro. La supervisione si basa su situazioni concrete vissute dai partecipanti. Il suo obiettivo principale è quello di portare il  mediatore a  svolgere un lavoro di distanza, a comprendere il  suo  funzionamento personale  di fronte  al conflitto  e alle persone in   conflitto, a riflettere sulle  sue risonanze, le sue  resistenze, pregiudizi e alleanze.

La supervisione è affidata a un mediatore accreditato o a un esperto con almeno cinque anni di esperienza professionale, attestata dalla produzione di un curriculum vitae, in uno dei settori della mediazione o nella funzione di supervisione[33].

La supervisione può essere individuale o collettiva.

L’Intervisione consiste in uno scambio di opinioni sulle situazioni di mediazione tra mediatori tra pari.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

L’intervisione consiste in uno scambio di opinioni su situazioni di mediazione tra mediatori di pari livello.

L’intervisione è organizzata con un minimo di cinque partecipanti, la maggior parte dei quali sono mediatori accreditati.

Fatta salva la supervisione e l’intervisione, la formazione continua deve essere erogata o supervisionata da almeno un formatore di mediatori accreditato.

l’intervisione non richiede una richiesta di approvazione preventiva della Commissione ma è oggetto di un certificato di partecipazione all’intervisione.

La formazione continua può dunque consistere in una formazione teorica (conferenza o ciclo di conferenze, simposio, colloquio, giornata di studio, ecc.) o in una formazione pratica (casi di studio, supervisione, gioco di ruolo) o in una intervisione. Se l’ente di formazione organizza un’intervisione, deve assicurarsi che si svolga in modo serio.

Il certificato attinente alla intervisione o supervisione deve indicare:

 -il numero di ore di intervisione o di attività di supervisione,

– gli argomenti trattati,

– i nomi e le qualifiche dei partecipanti (formatori, mediatori riconosciuti o non riconosciuti).

È firmato da tutti i partecipanti.

In caso di intervisione, l’attestato di partecipazione o un documento ad esso allegato, specifica le regole del gioco, gli obiettivi, il metodo di lavoro e i casi pratici affrontati.

Il mediatore autorizzato possiede una formazione continua di almeno 18 ore (così è dal 2013) ripartite su due anni consecutivi, indipendentemente dalla materia in cui la Commissione federale di mediazione ha rilasciato un’autorizzazione e indipendentemente dal numero di autorizzazioni rilasciate al mediatore[34].

Il mediatore può, tuttavia, comporre il proprio programma di formazione con moduli offerti in Belgio o all’estero. Questi moduli devono essere direttamente rilevanti per la pratica della mediazione. Il mediatore ne fornisce la prova alla Commissione Federale[35].

Bisogna però che le 18 ore siano ripartite al massimo nel modo seguente[36]:

a) Supervisione e/o intervisione (6 ore),

c) Pubblicazione, insegnamento e/o formazione erogata (6 ore)[37],

d) Accompagnamento di un tirocinante in mediazione (6 ore)[38].

Non possono essere riconosciuti come formazione continua:

– Lettura di libri.

-Partecipazione a   riunioni di mediazione.

-Chat di mediazione.

-Sessioni di coaching come assistente formatore.

Un’abbondante pratica di mediazione non esonera il mediatore accreditato dal suo obbligo di formazione continua. 

9. Il procedimento disciplinare

La Commissione federale ha emanato un Regolamento interno della Commissione disciplinare e reclami[39] che illustriamo nelle sue parti principali.

Ne suggerisco la lettura all’Ufficio legislativo del Ministero e ai Presidenti di Tribunale per quanto attiene al funzionamento del comitato che dovrà occuparsi di gestire l’elenco dei mediatori familiari e che avrà dunque anche funzioni disciplinari.

Le decisioni della Commissione sono prese attraverso il collegio francofono o olandese. 

I collegi siedono con tre membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza. 

Eventuali opinioni dissenzienti non sono rese pubbliche e sono soggette alla segretezza delle deliberazioni.

Quando vengono attribuite più violazioni disciplinari a un mediatore o a un organo, viene avviata una sola procedura nei suoi confronti che può comportare una sola sanzione disciplinare.

Se nel corso del procedimento disciplinare viene contestata una nuova violazione, viene avviato un nuovo procedimento senza interrompere il procedimento già avviato.   

In caso di collegamento, tuttavia, questa nuova inosservanza è trattata nell’ambito della procedura già in atto.

Le comunicazioni o notifiche o le comunicazioni della Commissione al destinatario avvengono via pec, a meno che il destinatario non chieda l’invio per posta al suo domicilio o sede legale.

Le notifiche, gli invii o le comunicazioni che non sono effettuati per via elettronica si considerano effettuati il quinto giorno dopo la consegna per l’invio all’ufficio postale.  

Ogni parte interessata può presentare una denuncia o informare la Commissione in merito a violazioni commesse da uno o più mediatori o da un centro di formazione.

La Commissione mette a disposizione un modulo di  reclamo  sul sito web della  Commissione federale di  mediazione. 

La denuncia può esser presentata in francese, olandese o tedesco, ma la scelta del collegio francese od olandese spetta al mediatore.

Entrambi i collegi possono trattare i reclami presentati in tedesco.

Una parte della denuncia può essere tenuta riservata qualora debba essere tutelata la vita privata delle parti interessate.

Il presidente della Commissione conferisce il  fascicolo  completo  al collegio competente affinché possa  essere avviato,  se necessario,  un procedimento disciplinare.

 Il collegio competente può decidere che la  denuncia è manifestamente irricevibile e che il procedimento non può essere avviato[40]

Se la Commissione decide che il procedimento non può essere avviato, ne informa  il denunciante o  il dichiarante.

Il rigetto della denuncia  non impedisce al denunciante o  al dichiarante  di  presentare  successivamente  una nuova denuncia o dichiarazione.

 Se la Commissione decide che il mediatore o l’organizzazione devono comparire dinanzi ad essa, il Presidente notifica la denuncia per posta raccomandata al mediatore o all’organo interessato, con copia al denunciante o al dichiarante per posta semplice o per posta elettronica.

 Nella notifica sono inclusi i seguenti elementi:

1) la registrazione del reclamo o della dichiarazione con il  numero di serie;

 2) il riferimento al regolamento;

3) la composizione della Commissione;

4) i fatti portati  a  conoscenza della Commissione;

5) le norme che possono essere state violate;

6) le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 1727/5, §4, del codice giudiziario;

7) il diritto di far conoscere il suo punto di vista con tutti i mezzi appropriati;

8) la possibilità di essere assistiti o rappresentati da un avvocato ;

9) se del caso, l’avvertenza che, ai  fini della tutela della vita privata  di terzi, taluni elementi di cui è specificata la nazionalità  sono stati oscurati;

10) il diritto di richiedere  ulteriori misure investigative in modo  motivato; 

11) Il diritto  della persona o dell’organizzazione di richiedere la ricusazione motivata di  un membro della Commissione;

12. la possibilità di ottenere,  su  richiesta, che  il Presidente o un membro della Commissione, da essa nominato a tal fine, convochi  il denunciante e il mediatore o l’organismo interessato in vista di una soluzione amichevole;

 La Commissione allega alla notifica una copia del verbale  disciplinare o, se ciò non è possibile, specifica in che modo l’imputato può esaminarlo  e  ottenerne copia. 

 Il fascicolo disciplinare contiene soltanto i documenti che il Presidente ritiene pertinenti ai fini del  procedimento disciplinare. Esse sono  tradotte, se del caso,  nella lingua procedurale.

Se  il denunciante,  il presidente o l’organo  chiedono una soluzione amichevole, il presidente fissa  il  luogo, la data e l’ora in cui le persone interessate saranno convocate dinanzi a lui o dinanzi al membro della commissione che egli  designa a tal fine. La citazione  precisa che la procedura di conciliazione è riservata.

La Commissione convoca le parti interessate  mediante lettera  ordinaria o comunicazione elettronica a comparire dinanzi a  uno dei suoi   membri al fine di esaminare se una  soluzione amichevole sia concepibile dalle parti interessate.  È  redatto un verbale di  comparizione delle persone interessate.

Se  viene raggiunto un accordo, il  verbale ne riporta i termini e una copia del verbale è inviata alle parti interessate. 

Se non si raggiunge un accordo  o se una delle  parti interessate non compare, il fascicolo è rinviato alla Commissione per ulteriori procedimenti.

La conclusione di un accordo non  osta all’adozione di  una sanzione   disciplinare  da parte della commissione.  

Se  la  procedura continua, le parti  interessate  sono convocate, mediante  lettera raccomandata  o notifica  all’indirizzo  di posta elettronica, a comparire dinanzi  alla  Commissione. 

La citazione contiene  le informazioni (già identificate più sopra da 1 a 12) nonché il luogo, la data e l’ora dell’udienza. 

Il termine  per comparire è di almeno quindici giorni dalla data della notifica.

 Se, sebbene regolarmente convocato, il mediatore o il rappresentante dell’organo o il suo avvocato non si presentano in due occasioni successive, al termine della seconda udienza, il collegio decide, sulla base dei documenti del fascicolo, se il mediatore o il suo avvocato non si avvalgano o meno di una valida scusante. 

 Quando viene avviata un’indagine penale o una denuncia sugli stessi fatti, la Commissione può decidere di sospendere il procedimento fino a quando non sia informata che una decisione giudiziaria è stata pronunciata e che ha autorità di cosa giudicata. La Commissione è tenuta a informarsi sull’esito  del procedimento penale.

Una denuncia o un’indagine penale  non impedisce  alla Commissione  di adottare misure disciplinari.

Se la sanzione disciplinare si rivela  incompatibile con una  successiva decisione giudiziaria, la Commissione revoca la sanzione disciplinare  con effetto  retroattivo  a decorrere dalla  data in cui   è irrogata la   sanzione   disciplinare.

Le parti interessate  possono essere rappresentate o assistite da un avvocato.

 La Commissione può tuttavia ordinare che il mediatore interessato compaia personalmente o che l’organo compaia tramite una persona che abbia la capacità legale e la capacità di rappresentarlo e di coinvolgerlo.

Ogni membro della Commissione che sa di essere soggetto a ricusazione ha l’obbligo di astenersi.

In particolare, un membro può essere ricusato per i seguenti motivi:

– legittimo sospetto;

– il membro o un membro della sua famiglia o uno dei suoi collaboratori ha un interesse personale nella controversia;

– il membro ha dato consigli, sostenuto o scritto sui fatti addebitati;

– esiste un’inimicizia di fondo tra il membro e il mediatore o l’organismo interessato;

– il membro ha un rapporto professionale con il mediatore o l’organismo.

Chi desidera contestare un membro della Commissione deve farlo per iscritto, al più tardi all’inizio dell’udienza, a meno che i motivi della contestazione non siano emersi successivamente.

Il membro contestato è tenuto, entro cinque giorni dalla conoscenza della richiesta di contestazione, a dichiarare se è d’accordo con la contestazione o se la rifiuta, eventualmente rispondendo ai motivi della contestazione.

La contestazione è decisa entro dieci giorni dal Comitato in ultima istanza. Il membro contestato non può essere membro della Commissione che decide sulla contestazione.

In generale le audizioni della Commissione sono pubbliche. L’interessato  può chiedere   alla Commissione di sentire il caso a porte chiuse. La Commissione accoglie tale richiesta a meno che non ritenga che l’ordine pubblico  o l’interesse pubblico  vi ostino. 

 La Commissione ascolta il denunciante e il Mediatore o l’organismo coinvolto.

 Le audizioni dei testimoni si svolgono a porte chiuse, a meno che tutte le persone interessate e i testimoni interessati non accettino di deporre in pubblica udienza.

La Commissione può imporre le  seguenti sanzioni ai mediatori certificati:

– avvertenza;

– rimprovero;

– l’obbligo di completare un tirocinio per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-l’obbligo di esercitare la propria professione esclusivamente in  co-mediazione per  la durata e secondo le procedure stabilite dalla Commissione;

-la sospensione per  un periodo non superiore a un anno;

-la revoca del riconoscimento.

 Nessuna sanzione può essere imposta per atti anteriori a più di tre anni prima del deferimento alla Commissione.

Se i fatti addebitati  costituiscono un  inadempimento continuato,  l’ultimo atto  contestato  costituisce il  punto  di partenza  del termine di prescrizione. 

 Per quanto riguarda gli  organismi, la Commissione può:

-formulare raccomandazioni;

-sospendere l’accreditamento di un’organizzazione  per  un periodo limitato non superiore a un anno;

 -revocare il  riconoscimento dell’organismo.

La decisione è firmata dal  presidente del  collegio e inserita nel fascicolo.

 Il presidente del  collegio notifica senza indugio la  decisione  al mediatore o all’organo.

 Essa notifica al reclamante la decisione nella sua interezza, a  meno che tale  notifica  non sia contraria  a  motivi di ordine pubblico, nel qual caso notifica  soltanto  il dispositivo della decisione.     

La notifica riproduce il  testo  integrale dell’articolo 1727/6 del codice giudiziario.

 Le decisioni di sospensione o revoca dell’approvazione sono eseguite cancellando i dati di contatto del mediatore dall’elenco di cui all’articolo 1727 del codice giudiziario.

 La cancellazione ha luogo il giorno successivo a quello in cui la decisione sul merito è notificata al mediatore. I dati del mediatore sospeso sono automaticamente e senza indugio reinseriti nell’elenco di cui all’articolo

Le decisioni sono conservate in forma cartacea o elettronica presso la segreteria della Commissione federale di mediazione.

Esse possono essere consultate dai membri della Commissione nell’esercizio della loro missione nei singoli casi che sono chiamati a trattare, nella redazione del parere di cui all’articolo 1727/5, § 5 del Codice giudiziario e al fine di armonizzare la giurisprudenza dei due collegi. Un registro annoterà ogni richiesta di consultazione delle decisioni.

La Commissione istituisce una banca dati contenente le decisioni di principio adottate dalla Commissione e rese anonime. La banca dati è accessibile gratuitamente al pubblico.

Il segretario della Commissione federale di mediazione redige un elenco delle sanzioni pronunciate dalla Commissione.

Tale elenco può essere consultato solo dai membri dell’Assemblea Generale e dai membri della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni legali.

Se la Commissione viene a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione dell’etica, il Presidente può nominare un membro della Commissione per indagare su tali fatti e redigere una relazione.

Possono essere esaminati d’ufficio solo i fatti di cui la Commissione è venuta a conoscenza da meno di un anno.

Il relatore può ascoltare il mediatore o l’organismo interessato, nonché eventuali testimoni. Il relatore presenta la sua relazione al presidente che convoca la Commissione.

La Commissione decide di chiudere il caso o di convocare il mediatore o l’organismo accreditato ai sensi della normativa già vista.

Dal momento della presentazione della relazione, il relatore si astiene da qualsiasi forma di intervento nel fascicolo.

Tuttavia, la Commissione può ascoltarlo in presenza o in assenza del mediatore o dell’organismo interessato. In quest’ultimo caso, il verbale dell’audizione del relatore viene comunicato al mediatore o all’organismo interessato, invitandolo a formulare eventuali osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento.

10. Il codice deontologico del mediatore belga

Siamo in presenza di un codice etico che vale per tutti i mediatori accreditati ed il cui contenuto è inderogabile. A differenza dell’Italia, dunque ove non vige un codice nazionale, ma si fa riferimento ai codici etici depositati dagli organismi iscritti a registro. Era peraltro quella belga una scelta necessaria visto che la professione del mediatore  è individuale.

Mi pare interessante che il mediatore possa rifiutarsi di lavorare con un dato consulente e che in tal caso la controversia passerà ad altro mediatore.

Altro principio di rilievo è quello per cui il mediatore che si renda conto di non avere le competenze “può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore.”

Correttamente semplificato è l’approccio col mezzo telematico “Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.”

La concezione della neutralità è assai originale e appropriata dal punto di vista psicologico: “La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.”

Salvo il caso in cui il mediatore “potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;”, si lascia comunque alle parti la decisione se proseguire o meno la mediazione con lui, sulla scorta del modello statunitense.

Da noi in Italia invece il consenso delle parti non ha alcun rilievo.

Altro principio meritevole di attenzione riguarda il fatto “di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.” È ragionevole che il mediatore che debba affrontare una data controversia si possa informare nel migliore interesse delle parti su determinati aspetti pubblici.

Trovo poi appropriato che il mediatore possa interrompere la mediazione quando “Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti”. Ne va della sua professionalità in fondo ed è anche corretto il possibile rimedio per una mediazione che andrebbe interrotta “Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.”

In Italia abbiamo poi una giurisprudenza spesso invasiva che richiama spesso il mediatore a limitare il principio di riservatezza: le stesse regole assai stringenti talvolta lo impongono e lo imporranno maggiormente dopo il 30 giugno 2023.

In Belgio invece la questione è risolta alla radice: “In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.”

Anche le competenze economiche del mediatore sono considerate in modo ragionevole visto che il professionista deve tener conto “della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.”

Riproduco qui di seguito la traduzione italiana del Codice etico.

Articolo 1. Il presente Codice Etico si applica a chiunque sia titolare del titolo di mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726 del Codice giudiziario.

Articolo 2. Le disposizioni contenute nel presente codice hanno lo scopo di assicurare la tutela del pubblico e di garantire la qualità dei servizi forniti dai titolari del titolo di mediatore accreditato. 

 Nell’esercizio della sua attività professionale, il mediatore certificato non può intraprendere alcuna azione che possa mettere a repentaglio la dignità o l’integrità della professione. Il codice non intende sanzionare atti che non riguardano l’attività professionale del Mediatore o che non possono avere alcun impatto su di essa. 

Non si può derogare alle disposizioni del presente Codice.

Definizioni

Articolo 3. Ai fini del presente codice, si intende per: 

  • Mediazione: mediazione ai sensi dell’articolo 1723/1[41] del codice giudiziario;
  • Mediatore: il mediatore autorizzato ai sensi dell’articolo 1726, § 1 numero 1[42],  del codice giudiziario;
  • Organizzazione: un’organizzazione che fornisce formazione ai sensi dell’articolo 1727, § 2, 6°[43], del codice giudiziario;
  • Commissione: la Commissione disciplinare e di trattamento dei reclami o il suo collegio;
  • Consulente: la persona che assiste una delle parti durante la mediazione.

Preliminare alla mediazione

PRIMI CONTATTI

Articolo 4. § 1. Durante un primo contatto, il mediatore si assicurerà di valutare la pertinenza di intraprendere la mediazione, raccogliendo solo le informazioni necessarie per consentirgli di avere un’idea generale della natura della controversia.  

Il mediatore farà attenzione a non fare commenti che potrebbero essere interpretati come consigli dati alla parte che lo contatta.

 § 2. I mediatori che esercitano anche un’altra professione, regolamentata o meno, saranno particolarmente attenti ad evitare qualsiasi confusione di ruoli.

 § 3. Al termine di un primo contatto, se ha avuto luogo solo con una delle parti, il mediatore deve garantire l’accordo delle altre parti sul ricorso alla mediazione e sulla scelta del mediatore. Questo accordo deve essere confermato per iscritto e portato all’attenzione di tutte le parti interessate.

Articolo 5. Il mediatore garantisce che le parti siano informate della possibilità di essere assistite da un consulente durante le sessioni di mediazione. 

Il mediatore non può vietare a una parte di farsi assistere da un consulente.

Tuttavia, il mediatore non è obbligato ad accettare di lavorare con i consulenti se lo ritiene inappropriato. In questo caso, informa le parti che preferisce non lavorare con consulenti e suggerisce loro di rivolgersi a un altro mediatore autorizzato. Se necessario, indica loro dove trovare l’elenco dei mediatori accreditati sul sito web della Commissione federale per la mediazione. Su richiesta congiunta delle parti, può anche raccomandare un mediatore autorizzato.

COMPETENZE SPECIFICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE.

Articolo 6. Il mediatore possiede le competenze richieste dalla natura della controversia sulla base della sua esperienza e/o formazione. A seconda della natura della controversia, il mediatore, prima di accettare e intraprendere la mediazione, valuta ragionevolmente se dispone della competenza necessaria per condurre la mediazione. In caso contrario, può offrire di condurre una co-mediazione o indirizzare il richiedente a un altro mediatore. Farà lo stesso se si rende conto nel corso del processo che non ha le competenze necessarie per continuare la mediazione.

Articolo 7. Il mediatore garantirà che le sessioni di mediazione si svolgano in un luogo di incontro appropriato.

Il mediatore ha il diritto di organizzare incontri virtuali. In questo caso, si assicurerà di mantenere il controllo del processo, incluso quello dello strumento informatico.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Articolo 8 § 1. Un mediatore può accettare di condurre una riunione solo se la sua neutralità, indipendenza e imparzialità non possono essere ragionevolmente messe in discussione. 

 Questi concetti devono essere intesi come segue:

 – Indipendenza: il mediatore non può avere alcun legame, diretto o indiretto, o alcun interesse che possa obbligarlo e fargli perdere in tutto o in parte la sua libertà. 

-L’imparzialità è l’assenza di pregiudizi o prevenzione. 

-La neutralità non consente alle parti di ottenere un parere che potrebbe influenzare la risoluzione della controversia tra di loro. Tuttavia, il mediatore rimane libero di riferire su casi simili di cui è a conoscenza, nel rispetto del segreto professionale e dell’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 1728 del Codice giudiziario.

Più specificamente, il mediatore non può intervenire quando, per motivi di interesse personale, materiale o morale, non può esercitare le sue funzioni con la necessaria indipendenza e imparzialità. Pertanto, il mediatore non può intervenire:

  • quando egli, o uno dei suoi genitori o parenti fino al quarto grado incluso, o la persona con cui convive legalmente, ha una relazione personale o commerciale con una delle parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto;
  • quando potrebbe trarre un beneficio diretto o indiretto, compreso un compenso per il successo, dall’esito della mediazione;
  • in una controversia in cui uno dei suoi collaboratori o associati è intervenuto per una delle parti in una veste diversa da quella di mediatore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.

§ 2. In caso di dubbio, il mediatore informerà le parti, non appena viene a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità, imparzialità o indipendenza, o il loro aspetto, della natura di quest’ultima, proponendo di recedere o chiedendo loro di dare il loro accordo scritto al proseguimento della sua missione.

§ 3. Il fatto di possedere o venire a conoscenza di informazioni pubbliche relative alle parti, indipendentemente dai mezzi attraverso i quali sono accessibili, prima o durante la mediazione, non costituisce una violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità o neutralità.

Il Protocollo di mediazione

Articolo 9 § 1. Durante i colloqui preliminari o, al più tardi, durante il primo incontro, il mediatore informa le parti che dovranno firmare un protocollo di mediazione.

§ 2 Il protocollo deve essere perfezionato e firmato al più tardi all’inizio della mediazione, al fine di garantire il rispetto del processo e offrire sicurezza giuridica alle parti.

Se è necessario un periodo di riflessione, il rifiuto di firmare dopo una scadenza fissata dal mediatore dà a quest’ultimo il diritto di interrompere il lavoro, mentre i servizi resi restano dovuti e pagabili dalle parti.

§ 3 Il protocollo deve in ogni caso contenere le seguenti informazioni

  • nome e domicilio delle parti e dei loro consulenti;
  • il nome, la qualifica e l’indirizzo del mediatore, la menzione che il mediatore è approvato dal CFM;
  • un richiamo al principio di volontarietà della mediazione;
  • una breve descrizione della controversia;
  • la riservatezza dei documenti e delle comunicazioni nel contesto della mediazione;
  • il metodo di fissazione e la tariffa delle spese del mediatore, nonché le modalità di pagamento;
  • la menzione che la firma del protocollo sospende il decorso della prescrizione durante la mediazione;
  • la menzione che, salvo diverso accordo esplicito delle parti, la sospensione della prescrizione termina un mese dopo che una delle parti o il mediatore ha notificato all’altra o alle altre parti la propria volontà di porre fine alla mediazione. Tale notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata.

Il protocollo menziona inoltre:

– l’impegno delle parti, del mediatore, dei consulenti e degli esperti esterni a non consentire alcuna presenza diversa dalla propria durante le sessioni virtuali; 

– la possibilità per il mediatore di interrompere la mediazione.

Lo svolgimento della mediazione

ALL’INIZIO DELLA MEDIAZIONE

Articolo 10 § 1. Il mediatore informa i suoi clienti sulla possibilità di assistenza legale. 

 Il mediatore chiede ai clienti la possibilità di beneficiare dell’intervento totale o parziale di un terzo pagante. Richiama l’attenzione dei clienti sul fatto che le spese e gli onorari al di là dell’intervento del terzo pagante restano a loro carico.

§ 2 Il mediatore deve assicurarsi di posizionarsi correttamente nel suo ruolo specifico, che non è quello di esperto, arbitro, consulente legale, giudice o terapeuta.

Il mediatore ricorda o spiega, se necessario, il ruolo della riservatezza e del segreto professionale nella mediazione. Il mediatore deve garantire la riservatezza del fascicolo.

Se il mediatore condivide il proprio segreto professionale, ad esempio con i propri dipendenti o collaboratori, deve assicurarsi che tale segreto sia rispettato da queste persone.

Il mediatore deve garantire, per quanto possibile, che tutte le persone che devono partecipare alla risoluzione della controversia siano presenti, rappresentate o almeno informate.

Il mediatore ricorderà o spiegherà le caratteristiche del processo di mediazione: l’equilibrio tra le parti, l’ascolto delle parole dell’altro, la possibilità di fare caucus (separatamente), la buona fede nelle negoziazioni e il ruolo dei consulenti se presenti.

Se nel corso della mediazione emerge che un caucus potrebbe essere utile, il mediatore informa tutte le parti che tutte le informazioni ricevute nel corso del caucus rimarranno segrete e non saranno suscettibili di contraddittorio, a meno che la parte che ha fornito le informazioni non acconsenta alla loro divulgazione all’altra parte.

Se necessario, commenterà alcuni dei punti salienti del codice di condotta o del protocollo, come, ad esempio, lo svolgimento degli incontri, le possibilità di interruzione, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni rilevanti.

IN MEDIAZIONE

Articolo 11 § 1. Il mediatore garantisce che la mediazione proceda in modo equilibrato, consentendo che gli interessi di tutte le parti siano espressi e presi in considerazione. 

Il mediatore incoraggia le parti a prendere le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti.

§ 2 Il mediatore è tenuto a sospendere o terminare la mediazione se ritiene che

– La mediazione sia stata avviata per uno scopo inappropriato;

– il comportamento delle parti o di una di esse sia incompatibile con il corretto svolgimento della mediazione;

– Una o più parti non sia più in grado di partecipare in modo costruttivo alla mediazione o mostri un totale disinteresse nei suoi confronti;

– l’accordo proposto è palesemente squilibrato e riflette una malsana sudditanza di una parte nei confronti dell’altra o una mancanza di consenso informato;

– non c’è più motivo di ricorrere alla mediazione.

Tuttavia, in questi casi, il mediatore può, prima di sospendere o terminare la mediazione, richiamare l’attenzione delle parti, eventualmente in caucus, sulla necessità di un comportamento corretto.

FINE DELLA MEDIAZIONE

Articolo 12. Il mediatore ricorda che spetta alle parti cercare ogni consiglio utile prima di raggiungere un accordo al termine della mediazione.

 Il mediatore si assicura che venga redatto un accordo di mediazione che includa tutti i punti di negoziazione sui quali è stato raggiunto un accordo.

 Il mediatore deve assicurarsi che l’accordo di mediazione rifletta la volontà delle parti.

 L’accordo di mediazione deve contenere le clausole necessarie per la sua omologazione, che rimane a discrezione delle parti.

Articolo 13 In caso di mediazione giudiziaria, al termine della sua missione, il mediatore informa per iscritto il giudice se le parti hanno raggiunto o meno un accordo. Non può comunicare altre informazioni.

Onorari e spese del mediatore

Articolo 14 § 1. Il mediatore propone ai suoi clienti un metodo di calcolo degli onorari e delle spese che gli consenta di svolgere dignitosamente la sua attività. Tale metodo di calcolo deve anche riflettere un’equa moderazione alla luce della capacità contributiva delle parti in mediazione, dell’urgenza, della complessità e della posta in gioco della controversia.

Il protocollo di mediazione esprime l’accordo del mediatore e dei suoi clienti in merito al metodo di calcolo degli onorari e delle spese.

§ Il mediatore le cui parcelle e spese sono contestate deve informare il proprio cliente della possibilità di sottoporre la contestazione per un parere alla Commissione disciplinare e per i reclami, nonché delle altre procedure di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, procedimento giudiziario).

Il mediatore le cui parcelle e/o spese non sono state pagate invia un avviso formale al suo cliente prima di convocarlo.

§ 3 Le controversie relative a onorari e spese sono trattate in contraddittorio dal collegio linguistico competente.

Il parere è limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.


[1] Peraltro ci sono 28 Case di giustizia in Belgio, una per distretto giudiziario, ad eccezione di Bruxelles che ne ha due (una di lingua francese e una di lingua olandese). 

Una Casa di Giustizia è un servizio di Giustizia le cui missioni principali sono: fornire informazioni alle autorità giudiziarie e amministrative, seguire gli autori dei reati nell’esecuzione della pena o del provvedimento deciso dal giudice, informare e assistere le vittime di reato, informare i cittadini. Sebbene l’occupazione principale degli assistenti giudiziari sia nel campo penale, essi possono anche fornire informazioni utili sulla mediazione.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/maisons-de-justice

Gli indirizzi si trovano in https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=trouverunemj

Nell’idea italiana dovrebbero essere i Centri di Giustizia riparativa di recente valorizzazione con la riforma Cartabia.

[2] Il requisito dell’esperienza non è più richiesto dal 2018.

[3] L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017,

est remplacé par ce qui suit :

“Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,

composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes t des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de

membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les

évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union

européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des

avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs

qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs

doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier

examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales omme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

1 § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

[4] Il trattamento economico dei membri della Commissione è disciplinato da tre decreti reali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-royaux) e la nomina da due decreti ministeriali (https://www.cfm-fbc.be/fr/content/arretes-ministeriels).

Contatto: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

[5] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[6] Cfr. https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Critères d’agrément des médiateurs

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

30.03.21_reglement_formation.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-guide_fr_auto-evaluation_mediateur.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

cfm-evaluation_finale_fr_des_candidats_mediateurs.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015

définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Reglement van procesvoering van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[7] Presenta una domanda separata per tipo di mediazione, ogni volta accompagnata da un fascicolo completo.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[8] Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[9] Deve produrre copia di un diploma che attesti il conseguimento di una laurea o equivalente, oppure, per i candidati mediatori che esercitano una professione che può essere esercitata solo dopo il conseguimento di tale diploma o superiore, almeno un certificato che attesti la professione esercitata, nonché un documento che attesti almeno 2 anni di esperienza professionale, oppure, in mancanza di documenti che attestino il conseguimento di un diploma, documenti che attestino almeno 5 anni di esperienza professionale.

Directives pour l’introduction d’un dossier en vue de l’obtention d’un agrément en tant que médiateur

[10] Le condizioni di accreditamento degli enti di formazione si trovano in: DÉCISION DU 1ER FÉVRIER 2007, MODIFIÉE PAR LES DÉCISIONS DES 11 MARS 2010, 23 SEPTEMBRE 2010, 14 ET 28 MARS 2019, DÉTERMINANT LES CONDITIONS ET LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES INSTANCES DE FORMATION DES MEDIATEURS ET LES FORMATIONS QU’ELLES ORGANISENT, AINSI QUE LES PROGRAMMES MINIMAUX DE FORMATION POUR MÉDIATEURS AGRÉÉS ET LES ÉVALUATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT

[11] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/instances_de_formation_agreees33.pdf

[12] https://www.cfm-fbc.be/sites/default/files/content/erkende_vormingsinstanties_nl_2020_1_0.pdf

[13] 6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.

[14] 8°Determinare la procedura sanzionatoria nei confronti dei mediatori.

[15] Critères d’agrément des médiateurs

Esempio di consenso:

Il sottoscritto, ………………………………… (inserire il proprio nome e cognome), confermo di aver letto l’informativa sulla privacy della Commissione Federale di Mediazione e autorizzo/non autorizzo (cancellare a seconda dei casi) la Commissione Federale di Mediazione a conservare e utilizzare i miei dati personali menzionati nell’informativa sulla privacy nell’ambito dei suoi compiti legali.

INVENTAIRE de DEMANDE de RECONNAISSANCE comme MĖDIATEUR

[16] Anche in relazione al confronto con i Centri di Formazione sulla normativa pregressa.

[17] Si omettono qui le disposizioni transitorie perché ormai non hanno alcuna rilevanza.

[18] Décision du 1er février 2007, modifiée par les décisions des 11 mars 2010, 23 septembre 2010, 14 MARS 2019, 28 mars 2019 ET 30 Mars 2021 déterminant les conditions et les procédures d’agrément des formations DE BASE, SPECIALISEES ET PERMANENTES pour médiateurs agréés EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1727, §1er AL.2 DU CODE JUDICIAIRE.

BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007, GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010, 23 SEPTEMBER 2010, 14 EN 28 MAART 2019 EN 30 MAART 2021, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN DE BASISOPLEIDING, DE SPECIALISATIE OPLEIDINGEN EN DE PERMANENTE VORMINGEN VOOR ERKENDE BEMIDDELAARS EN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1727, §1STE AL.2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

[19] Così come in Austria dunque l’organismo può essere una persona fisica.

[20] A condizione che

-O che la domanda si basa su una precedente partecipazione a una formazione nel settore per il quale è richiesta l’esenzione o su un’esperienza professionale di almeno tre anni in detta materia; 

-O che il partecipante abbia effettivamente seguito un minimo di 105 ore di formazione in mediazione negli ultimi 5 anni, in Belgio o all’estero.

[21] 30.03.21_recommandation_formation.doc

https://www.cfm-fbc.be/fr/content/decisions-de-la-cfm

[22] Concetto di conflitto, violenza e molestie

-Nozione, distinzioni, identificazione della nascita e dell’escalation del conflitto (genealogia del conflitto);

-Posizioni e reazioni di ciascuno (mediato e mediatore) rispetto al conflitto;

-Approccio al conflitto secondo le nozioni di ansia, difesa e desiderio;

-Chiarimento e gestione dei conflitti;

-Strategie di intervento in base al tipo di conflitto, conflitti intrapersonali, interpersonali e collettivi;

-Contributi di varie teorie, tra cui sistemico e costruttivismo, alla nozione di problema.

[23] Studio analitico delle diverse modalità amichevoli e giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, compreso il ruolo degli attori giudiziari, in termini di informazione e prescrizione;

-Definizione di mediazione;

-Uso del termine “mediazione” in vari campi come la famiglia, il vicinato, il lavoro, l’interculturalità, gli affari, le autorità pubbliche, ecc.);

-Principi generali della mediazione (approccio etico, filosofico, psicosociale alla mediazione, ecc.);

-Introduzione alla negoziazione ragionata;

-Studio analitico e comprensione delle percezioni, dei pregiudizi, degli atteggiamenti e dell’impatto dei media sulle parti;

–  Struttura, processo, postura, ruolo, problemi, ecc.;

–  I limiti dell’intervento del mediatore, il posto delle parti mediate e di tutti i partecipanti al processo

[24] Titolo 9 della legge del 18 giugno 2018 e parte VII del codice giudiziario (principi generali tra cui composizione e missione del CFM, riservatezza e natura volontaria della mediazione; norme specifiche alla mediazione extragiudiziale e giudiziale);

-Nozioni di diritto giudiziario (forme di presentazione della domanda di approvazione giudiziaria, competenza, esecuzione, ecc.);

-Distinzione tra ordine pubblico, norme perentorie e norme integrative;

-Mediazione nel diritto europeo e internazionale.

[25] -Concetti e metodi di comunicazione;

-Barriere alla comunicazione;

-Gestione delle relazioni, delle percezioni e delle emozioni;

-Dinamiche di gruppo e complessità delle interazioni;

-Teorie del cambiamento;

-Mediazione a distanza;

-Riflessione critica sul suo modo di comunicare come mediatore.

[26] – Nozioni di abilità e know-how interpersonale, abilità e autodisciplina del mediatore;

– Nozioni di psicologia e psicopatologia (manipolazioni / personalità, ecc.);

– Nozioni di dinamiche di gruppo e psicologia;

– Comprendere e apprendere le posizioni psicologiche delle persone in conflitto (ad esempio vittima / carnefice / salvatore / alleati / testimoni / ecc.);

– Teorie psicologiche della funzione del mediatore e delle sue diverse posizioni (distinzioni con terapie, coaching, lavoro sociale, gestione, ecc.);

-Principali correnti della psicologia;

-Principi di analisi e paradigmi.

[27] – Modelli per l’analisi delle rappresentazioni culturali e dei conflitti umani;

– Meccanismi di difesa in situazioni di conflitto e le sue ragioni emotive, nozione di lutto, espressione socializzata del conflitto;

– Concetti di attore psicosociale e relazioni psicosociali e di altro tipo.

[28] – Dalla richiesta di mediazione all’eventuale approvazione giudiziale dell’accordo;

– Ruolo del mediatore, delle parti, dei terzi;

– Fasi del processo di mediazione e strumenti specifici del mediatore;

– Gestione del quadro di mediazione;

– Presentazione di diversi modelli di pratica della mediazione;

– Competenze e attitudini socio-professionali del mediatore (saper essere, saper dire e saper fare).

[29] – Definizioni e principi;

– Regole e codici deontologici: – specificamente applicabili ai mediatori accreditati – secondo le altre professioni del mediatore;

– Portata della competenza, poteri del mediatore e rispetto della volontà delle parti;

– Questioni etiche legate a casi concreti.

[30] – Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni in relazione alla mediazione;

– Obblighi amministrativi, fiscali e sociali del mediatore accreditato.

[31] Questo è l’indirizzo dei mediatori accreditati:

https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur

[32] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

I mediatori che hanno  perso il  loro accreditamento  hanno  sempre  la possibilità di recuperarlo a certe condizioni  .

[33] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010, 28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[34] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010 et 28 avril et 9 juin 2011 et 12 février 2015 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

[35] Il presidente della Commissione federale di mediazione può offrire al mediatore in questione, se del caso, la possibilità di regolarizzare la situazione entro un termine da lui stabilito.

[36] Il criterio è stato concepito a partire dagli anni 2019-2020.

[37] L’offerta di insegnamento in mediazione, la scrittura di articoli o libri in mediazione, la presentazione di conferenze o letture in mediazione sono considerati una categoria e sono validi solo per un massimo di 6 ore di formazione continua. La Commissione valuterà ciascun elemento in modo autonomo.

[38] Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin 2009, 6 mai 2010,28 avril et 9 juin 2011, 12 février 2015 et 28 juin 2018 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation permanente.

L’accompagnamento di un tirocinante sarà giustificato da un certificato firmato dal  supervisore della formazione e dal tirocinante, secondo il modello fornito dalla Commissione federale di mediazione.

[39] Règlement de procédure de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes

[40] Il collegio può decidere di non attivarlo  quando:

– I reclamo non è diretto contro  un mediatore accreditato  o un organismo autorizzato;

– La denuncia non riguarda l’attività professionale del mediatore o altri fatti che non possano avere un impatto  sull’attività professionale del mediatore;

– La denuncia si riferisce a fatti che esulano  dalla  missione legale  dell’organizzazione.

[41] “Un processo confidenziale e strutturato di consultazione volontaria tra le parti in conflitto che si svolge con l’assistenza di una terza parte indipendente, neutrale e imparziale che facilita la comunicazione e cerca di guidare le parti a trovare una soluzione da sole.”

[42] “Possedere, attraverso l’esercizio presente o passato di un’attività, la qualificazione richiesta in relazione alla natura della controversia;”

[43] “6°Trattare le denunce contro i mediatori o le organizzazioni che forniscono formazione, esprimere pareri in caso di controversie sugli onorari dei mediatori e imporre sanzioni contro i mediatori che non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 1726 o le disposizioni del codice deontologico stabilito dalla Commissione.”

La formazione dell’avvocato e del giudice mediatore secondo il CEPEJ

In evidenza

Non esiste a mia conoscenza uno studio statistico sugli avvocati mediatori in Europa e nel Mondo; nemmeno nella nostra Italia che è provvista dell’albo dei mediatori[1]: a dire il vero né il CNF né il Ministero della Giustizia hanno idea di quanti siano gli avvocati che praticano la mediazione da mediatori o comunque non divulgano i dati.

Possiamo affermare tuttavia che almeno nei paesi UE la professione dei mediatori avvocati sia fenomeno diffuso.

Proprio per questo il 14 giugno 2019 è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[2] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[3].

Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.

Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.

Fornisco la traduzione in italiano dall’inglese delle parti che da formatore di mediatori ritengo più rilevanti: per il resto rimando al testo in lingua.

Il corso di formazione deve possedere un “quadro di competenze” che definisca in modo chiaro e conciso le competenze chiave che un mediatore efficace dovrebbe possedere.

In generale, non ci sono requisiti speciali per quanto riguarda le qualifiche o l’esperienza precedenti necessarie per iscriversi a un corso di mediazione di base.

Viceversa, corsi di formazione di mediazione avanzata o specializzata richiedono ai partecipanti precedenti comprovate conoscenze e/o pratiche di mediazione.

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a finanziare la formazione in materia di mediazione quando giustificabile, ad esempio, per attuare e diffondere la mediazione in generale o per sviluppare progetti specifici e/o iniziative legali.

Gli Stati membri e i fornitori di servizi di mediazione per la formazione dovrebbero essere incoraggiati ad assegnare borse di studio basate sulle esigenze economiche dei partecipanti.

I corsi dovrebbero avere un numero di ore di formazione non inferiore a 40, che è il punto di riferimento minimo accettabile per l’insegnamento e la pratica degli aspetti esperienziali delle competenze del mediatore, tenendo conto che i corsi di formazione mirano esclusivamente a formare le persone a un livello base di competenza del mediatore.

Si raccomanda che i corsi abbiano una classe massima di 30 studenti, con un rapporto formatore-studente compreso tra l’ideale di 1 formatore ogni 6 partecipanti; un massimo di 1 trainer ogni 10.

Il corso dovrebbe essere focalizzato sulla partecipazione, e l’interazione. Per garantire ciò, dovrebbero essere utilizzate varie metodologie di insegnamento, tra cui lezioni frontali, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, dialoghi in coppia e giochi di ruolo… la seguente percentuale di tempo dovrebbe essere dedicata a questi diversi approcci alla formazione:

• lezioni/input di conoscenza/presentazione – circa il 10%;

• Esercitazioni e discussioni – circa il 40%;

• Giochi di ruolo, coaching e feedback – circa il 50%.

Il tipo di materiale che potrebbe essere distribuito in formato cartaceo o virtuale prima di un corso include:

• Manuale/cartella di lavoro del corso;

• Materiali supplementari come istruzioni generali per giochi di ruolo;

• Regole e procedure di mediazione, legislazione pertinente;

• Articoli accademici e libri di testo.

Quando è richiesta una preparazione prima del corso, i partecipanti devono ricevere il materiale completo in tempo sufficiente per consentire loro di prepararsi adeguatamente. A titolo indicativo, si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre due settimane prima del corso.

Allo stesso modo, quando i partecipanti sono tenuti a prepararsi per i loro ruoli in anticipo rispetto ai giochi di ruolo, i riassunti riservati dei giochi di ruolo dovrebbero essere forniti in tempo sufficiente per consentire ai giocatori di prepararsi. Si suggerisce che ciò dovrebbe avvenire entro e non oltre una settimana prima del corso.

Un gioco di ruolo qui è definito come un caso simulato in cui il mediatore ha l’opportunità di esercitare una vasta gamma di abilità da mediatore, possibilmente attraverso più fasi del processo.

Ogni ruolo in un corso dovrebbe avere un massimo di sei persone per una mediazione a due.

Le fasce orarie di mediazione all’interno dei giochi di ruolo dovrebbero essere di almeno 45 minuti per consentire al mediatore un tempo sufficiente per esercitare una serie di abilità man mano che la mediazione si sviluppa; almeno il 50% di tutti i giochi di ruolo dovrebbe essere supervisionato da un coach/trainer esperto e, tra questi, un coach abilitato alla supervisione dovrebbe essere presente almeno nel 50% del tempo effettivo di gioco di ruolo.

Quando i giochi di ruolo vengono utilizzati in veste di valutazione, devono essere supervisionati dall’assessor per il 100% del tempo.

I coach dovrebbero essere ruotati tra i gruppi e i partecipanti per garantire che tutti i partecipanti sperimentino una varietà di approcci di coaching.

Nei corsi che contengono valutazione, qualsiasi coach/ trainer che alleni un partecipante non dovrebbe essere coinvolto in alcuna valutazione successiva di quel partecipante.

Al fine di garantire l’equità e l’uguaglianza della partecipazione, tutti i partecipanti dovrebbero mediare lo stesso numero di volte nei giochi di ruolo.

I partecipanti apprendono non solo esercitando le abilità da mediatori, ma anche ricevendo feedback da mediatori esperti che agiscono nel ruolo di coach durante il corso.

È possibile utilizzare una varietà di metodi diversi per fornire il feedback, tra cui:

• Coaching di gruppo durante un gioco di ruolo. Qui il feedback non è solo a beneficio del partecipante che agisce come mediatore, ma anche per gli altri partecipanti coinvolti nel gioco di ruolo;

• Feedback privato uno ad una persona dopo un gioco di ruolo.

Si consiglia di utilizzare feedback scritti sulla performance di un solo partecipante, in particolare durante il momento di valutazione di un corso.

Se un corso è progettato per valutare, certificare o accreditare un partecipante come avente le capacità e le conoscenze necessarie per mediare una controversia in modo competente, deve contenere una valutazione effettiva della competenza da mediatore del partecipante, rispetto al proprio quadro di competenze. In relazione alla valutazione di abilità del mediatore, il giudizio dovrebbe incentrarsi sulla performance durante un gioco di ruolo.

Mentre una qualche forma di valutazione continua durante il corso potrebbe essere considerata come parte del processo di valutazione, dovrebbe esserci almeno una valutazione separata basata esclusivamente sulle prestazioni durante un gioco di ruolo.

La valutazione di un partecipante dovrebbe essere data in due momenti diversi da due assessor differenti.

Si raccomanda che ogni gioco di ruolo valutativo abbia una durata di almeno un’ora, escluso il tempo necessario per redigere un accordo transattivo.

Trainers, Coaches and Assessor (TCA)

Coloro che forniscono degli input durante un programma di formazione possono essere suddivisi in tre ruoli chiave:

• un trainer (formatore) che fornisce le skills e le conoscenze stabilite nel programma;

• un coach che osserva le prestazioni di un partecipante nel ruolo di mediatore, di solito durante un gioco di ruolo, e fornisce coaching e feedback al partecipante, durante e dopo il gioco di ruolo, al fine di far crescere la competenza come mediatore;

• un assessor (valutatore) che osserva anche le prestazioni del partecipante e fornisce una valutazione formale delle competenze. Il valutatore può anche fornire un feedback al termine della valutazione.

Chiunque cerchi di svolgere il ruolo di Trainer, Coach o Assessor (TCA) dovrebbe aver partecipato con successo a un corso di formazione sulla mediazione e se è richiesta la registrazione da mediatore in uno stato, formatori, coach e valutatori dovrebbero essere mediatori registrati. Avrebbero anche dovuto frequentare una formazione adeguata da formatore per assumere il proprio ruolo.

Idealmente, i TCA dovrebbero aver condotto almeno due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore in ciascuno dei tre anni precedenti prima di essere nominati. Una volta nominati, dovrebbero condurre due mediazioni effettive della durata di almeno quattro ore all’anno ed essere in grado di dimostrare di aver mantenuto uno sviluppo professionale continuo (CPD) di sei ore all’anno.

I TCA dovrebbero condurre almeno un corso di formazione per le competenze di base dei mediatori o un corso di aggiornamento ogni due anni.

Coach e assessor dovrebbero istruire e/o valutare almeno quattro sessioni di giochi di ruolo nel corso di due anni.

I fornitori di formazione potrebbero prendere in considerazione la certificazione dei propri programmi con il programma di formazione per mediatori certificati (CMTP) dell’International Mediation Institute.

La corretta registrazione come IMI-CMTP significa che i programmi di formazione soddisfano gli standard internazionali indipendenti per la formazione dei mediatori.

Corso di formazione di base per mediatori

1. Sviluppo della conoscenza

Un corso di formazione di base per mediatori dovrebbe coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1. Teoria dei conflitti

1.2. Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3. Nozioni di base sulla mediazione:

1.3.1. Principi di base della mediazione:

a. Volontarietà

b. Riservatezza

c. Indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore

d. Autodeterminazione delle parti e controllo del processo

e. Uguaglianza delle parti

f. Creatività e sostenibilità

g. Flessibilità

h. Efficacia dei costi

1.3.2. Scopi della mediazione

1.3.3. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.4. Gli attributi principali di un mediatore:

a. Atteggiamento e ruolo del mediatore

b. Credibilità

c. Competenze e tecniche di base

d. Etica professionale

e. Requisiti e pratica professionale

1.5. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.6. Stili di mediazione

1.7. Fasi della mediazione[4]:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. Trattativa

e. Accordo

1.8. Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, compreso il quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e il primo incontro di mediazione obbligatorio, se disponibile

1.9. Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.10. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione delle abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione

b. Capacità e tecniche di gestione del processo di mediazione, incluso ma non limitato all’uso di riunioni congiunte e private

c. Strategie di negoziazione e competenze per gestire il contenuto della controversia

d. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

e. Capacità di problem solving e capacità decisionale

f. Capacità di analisi e gestione dei conflitti, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

g. Competenze di co-mediazione

I formatori possono includere altri argomenti basati sulle competenze, tra cui la gestione delle emozioni, la gestione delle persone difficili, la risposta all’impasse, la programmazione neurolinguistica, ecc.

I corsi di formazione sulle competenze dei mediatori dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. In base alle linee guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare la procedura e le “abilità di essere” un mediatore efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

3. Particolarità della formazione specializzata in mediazione

Argomenti aggiuntivi ed esercizi di sviluppo delle competenze dovrebbero essere coperti nei programmi di formazione specialistica di mediazione.

Per la formazione dei mediatori in materia familiare:

a. Principi fondamentali della mediazione familiare

b. Conoscenza sufficiente del diritto di famiglia

c. Modelli di mediazione familiare

d. Competenze del mediatore familiare

e. Limiti del principio di riservatezza

f. Mediazione incentrata sul bambino e interesse superiore del bambino

g. Partecipazione dei bambini

h. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

i. Abuso domestico

j. Squilibri di potenza

K. Tecniche di mediazione transfrontaliera

l. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione dei mediatori in materia civile:

a. Conoscenza sufficiente delle disposizioni di diritto pubblico e di protezione sociale nei settori in questione che praticano in particolare:

i. controversie in materia in leasing e affitti

ii. nel campo del diritto del lavoro

iii. nel diritto dei consumatori

b. Squilibri di potere

c. Modelli di mediazione civile

d. Tecniche di mediazione transfrontaliera

e. Quadro giuridico internazionale

Per la formazione di mediazione in materia penale:

a. Conoscenza sufficiente del sistema giudiziario penale

b. Vari metodi di giustizia riparativa

c. Il rapporto tra giustizia penale e mediazione

d. Competenze e tecniche di comunicazione e di lavoro con le vittime, i trasgressori e altri impegnati nel processo di mediazione, comprese le conoscenze di base sulle reazioni delle vittime e i trasgressori

e. Competenze specialistiche per la mediazione in caso di reati gravi e reati che coinvolgono minori

Per la formazione di mediazione in materia amministrativa:

a. Principi fondamentali di mediazione in materia amministrativa

b. Conoscenza sufficiente del diritto costituzionale e amministrativo

c. Equilibrio tra i principi di riservatezza della mediazione e la trasparenza dell’attività amministrativa

d. I confini dell’interesse pubblico

e. Il ruolo del mediatore – particolarità dei principi di indipendenza e imparzialità

f. Riunioni di valutazione (fase di pre-mediazione)

g. Codice etico dei mediatori in campo amministrativo

Chiunque conosca il programma approntato dal Ministero della Giustizia italiano con il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[5] (articolo 16 f e g)[6] non può non rendersi conto che è necessaria una integrazione; e non solo: necessità un’apertura della mediazione italiana verso settori per noi sconosciuti come ad esempio quello amministrativo.

Inoltre, dal programma del Cepej emergono figure che non sono familiari a tutti gli enti di formazione come i coach, i trainer e gli assessor.

Nemmeno la riforma Cartabia a dire il vero vi fa alcun cenno; il nostro legislatore sembra porre l’attenzione più che altro sul responsabile scientifico di chiara fama (cfr. il nuovo articolo 16 bis del decreto 4 marzo 2010 n. 28[7]) che nella relazione al decreto 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha emendato il decreto 28/10) riveste molti compiti ed adombra forse quasi una predilezione del legislatore per un’unica organizzazione di mediazione che sia organismo ed ente di formazione: “il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall’ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l’equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all’estero, certificare per singole attività formative l’idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell’onorario e delle spese spettanti all’avvocato ai sensi dell’articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.”

Il principio poi, tutto italico, secondo cui il mediatore riceve solo le nozioni che gli servono per il settore scelto (mediazione civile e commerciale, penale, familiare ecc) deve essere necessariamente superato nel senso che il nuovo operatore di base della giustizia complementare dovrà avere una infarinatura a 360° di quello che è il mondo della gestione delle relazioni.

Ciò ovviamente richiede una nuova organizzazione per gli Enti di formazione.

Un’altra categoria da noi sconosciuta è quella del giudice mediatore.

La riforma Cartabia timidamente precisa soltanto che il giudice deve curare la sua formazione in mediazione, ma solo al fine di migliorare le sue performance in materia di delegazione dello strumento alternativo (e al fine di inserire tra i parametri che ne connotano la carriera anche l’utilizzo della giustizia complementare[8]).

Negli altri paesi le cose vanno assai diversamente.

Il considerando 12 della Direttiva 52/08 estende l’applicazione “ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia”.

In relazione a tale considerando rileva l’art 3 della Direttiva 52/08.

L’art 3 lett. a) capoverso precisa che rientra nel concetto di mediazione “la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;”.

Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

In Belgio dal 2018 possono mediare i giudici onorari, supplenti, sociali e consolari[9]. Non possono però esercitare la qualità di giudice nei casi ove hanno mediato.

In Croazia[10] il giudice media nei procedimenti giudiziari: la mediazione del giudice è la più utilizzata perché i Croati non si fidano dei mediatori esterni.

Le parti possono anche chiedere che il giudice mediatore possa operare come arbitro nel caso in cui siano pervenute ad un accordo e vogliano che esso sia recepito da un lodo (ciò ai sensi della legge sulla mediazione).

Dal 2008 si sta affermando anche l’idea di una mediazione del giudice fuori dal tribunale: in pratica la mediazione extraprocessuale può essere condotta da un giudice e da un laico; anche se ciò reca determinate garanzie non aiuta però lo sviluppo extraprocessuale della mediazione[11].

In Croazia non ci può essere però coincidenza tra conciliatore ed organo giudicante, mentre nella legge finlandese non ci sono indicazioni in proposito. In entrambe le nazioni, peraltro, il giudice può decidere se avviare una mediazione[12]: si tratta dunque di una mediazione obbligatoria per le parti.

L’art. 168.a del Codice di rito croato peraltro contempla l’ipotesi in cui si voglia far causa alla Repubblica di Croazia: nel qual caso si deve chiedere alla Procura un tentativo di bonario componimento. Questa norma è importante per la storia della mediazione europea perché è stata impugnata da chi non l’ha rispettata e ha ricevuto conseguentemente una dichiarazione di irricevibilità della domanda dai Tribunali croati; la Corte dei Diritti dell’Uomo nel caso in questione ha però ritenuto che la mediazione a pena di irricevibilità della domanda fosse conforme all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo[13]: il che ha aperto uno scenario importante ad es. in Francia con riferimento alla conciliazione davanti alle Corti inferiori che è stata prevista a pena di inammissibilità.

Il tribunale danese (Forligsmægling) concilia in tutte le controversie, a meno che non ritenga che la mediazione sia vana[14]. Su richiesta delle parti il giudice può fungere anche da mediatore[15].

In Estonia con il consenso delle parti il giudice può conciliare anche le controversie amministrative[16].

In Finlandia[17] il giudice media le controversie giudiziarie.

In Francia le parti possono chiedere al giudice di risolvere la questione come amichevole compositore (salvo appello) sia all’inizio del processo, sia durante lo stesso[18]

In Germania il giudice naturale di una controversia può investire della questione un altro giudice (Güterichter) che si occupa della sola composizione (l’unico strumento non utilizzabile è l’arbitrato)[19].

L’art. 278 c. 5 del Codice di procedura civile tedesco stabilisce in particolare che “Il tribunale può deferire le parti a una composizione amichevole di fronte a un giudice nominato a tale scopo e non autorizzato a prendere decisioni giudiziarie…[20]”. Questa regola vale per diversi altri tipi di processo.

In Inghilterra e Galles un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) ed offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi[21].

In Lituania il giudice può mediare se è mediatore oppure può nominare un altro giudice che lo sia[22].

In Polonia può mediare un giudice in pensione.

In Repubblica Ceca ai sensi de § 67 del Codice di rito si prevede che se il tribunale regionale o qualsiasi tribunale distrettuale sono competenti possono anche condurre la conciliazione e la mediazione[23].

In Scozia un pool di giudici mediatori si occupa del tentativo obbligatorio di mediazione presso il tribunale del lavoro (Employment Tribunal) offre mediazioni dal 2010 in alcuni casi. [24].

In Slovenia se il giudice è inserito nell’elenco dei mediatori può mediare[25], ma non deve essere il titolare del procedimento giudiziale[26].

In Spagna alla prima udienza il Giudice tiene comunque un incontro informativo.

In Svezia il tribunale può nominare un giudice mediatore o un avvocato o un altro tipo di esperto.

In Ungheria la mediazione giudiziaria può essere eseguita dal giudice e dal cancelliere che abbiano ultimato la formazione professionale in mediazione[27]. Il nuovo Codice di procedura civile dal 2017 esclude però che possa mediare il giudice a cui sia stata già affidata la controversia in sede contenziosa[28].

La tabella che segue chiarirà ulteriormente il quadro anche con riferimento allo strumento utilizzato.

StatiMediazione di corte obbligatoriaMediazione di corte facoltativaMediatore
AustriaX[29]XNon giudice
BelgioX[30]XGiudice/non giudice
BulgariaXX[31]Non giudice
CiproX[32]XNon giudice
CroaziaXXGiudice
DanimarcaXGiudice/non giudice
EstoniaXXGiudice
FinlandiaXGiudice/non giudice
FranciaX[33]X[34]Giudice/Non giudice
GermaniaX[35]X[36]Giudice/non giudice
GreciaXNon giudice
Inghilterra e GallesX[37]XGiudice/Non giudice
IrlandaX[38]XNon giudice
Irlanda del NordXX[39]Non giudice
ItaliaXX[40]Non giudice
LettoniaXXNon giudice
LituaniaXXGiudice/non giudice
LussemburgoX[41]X[42]Non giudice
MaltaX[43]XNon giudice
Paesi BassiXNon giudice
PoloniaX[44]X[45]Non giudice/giudice in pensione
PortogalloXNon giudice
Repubblica CecaX[46]XGiudice/Non giudice
RomaniaXNon giudice
ScoziaX[47]XGiudice/Non giudice
SlovacchiaXNon giudice
SloveniaX[48]XGiudice/non giudice
SpagnaX[49]XGiudice[50]/non giudice
SveziaX[51]XGiudice/ non giudice
UngheriaXXGiudice/non giudice

Preso atto di questa realtà del giudice mediatore nel dicembre del 2019 la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha presentato un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione in modo da garantire l’attuazione degli orientamenti CEPEJ sulla mediazione.

In sostanza qui si parlerà di un programma per i giudici affinché acquisiscano consapevolezza sulla mediazione e venga garantita l’efficienza del rinvio giudiziario alla mediazione.

Il documento è stato sviluppato con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) ed è stato adottato nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[52].

Ne propongo qui una traduzione in italiano dall’inglese.

“È stato riconosciuto che i giudici svolgono un ruolo cruciale nella promozione di una cultura della risoluzione amichevole delle controversie. Dovrebbero essere in grado di fornire informazioni, organizzare sessioni informative sulla mediazione e, ove applicabile, invitare le parti a utilizzare la mediazione e/o rinviare i casi alla mediazione. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione.

L’obiettivo del presente strumento è sensibilizzare i giudici sulla mediazione in materia civile e familiare, in materia penale (adulti e minori) e in materia amministrativa.

Questo strumento per analogia può essere utilizzato da altri professionisti legali che fanno riferimento alla mediazione come i pubblici ministeri e da altre autorità e istituzioni giudiziarie che forniscono loro formazione.

È concepito per far accedere alla mediazione le parti in causa migliorando la capacità dei giudici di effettuare un effettivo rinvio giudiziario alla mediazione e non per creare dei giudici mediatori nell’esercizio della loro funzione giudiziaria.

Si ispira ai programmi di formazione e sensibilizzazione condotti in Belgio, Francia e Svizzera francofona, gentilmente trasmessi e commentati dai seguenti istruttori: Giudici Avi SCHNEEBALG, formatore per i giudici belgi presso l’Institut de training judiciaire di Bruxelles, Fabrice VERT, formatore per giudici francesi presso l’Ecole Nationale de la.Magistrature di Bordeaux, e Jean A. MIRIMANOFF, giudice onorario, mediatore, formatore per la Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri.

Esiste una vasta gamma di diversi insegnamenti di mediazione e pratiche di mediazione all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia, questo strumento è facilmente adattabile alle diverse situazioni nazionali.

Questo strumento è stato sviluppato in riferimento al punto 3. Consapevolezza delle linee guida CEPEJ sulla mediazione.

1. Contesto dello strumento

– Raccomandazione Rec (2002) 10 sulla mediazione in materia civile, cap. VII: “Gli Stati dovrebbero fornire informazioni sulla mediazione in materia civile ai professionisti coinvolti nel funzionamento della giustizia”[53].

– Linee guida per una migliore attuazione della raccomandazione esistente in materia di mediazione familiare e mediazione in materia civile, CEPEJ (2007) 14, n. 50: “I giudici svolgono un ruolo cruciale nel promuovere una cultura di risoluzione amichevole delle controversie. È quindi essenziale che abbiano una piena conoscenza e comprensione del processo e dei benefici della mediazione. Ciò può essere ottenuto attraverso sessioni informative, nonché programmi di formazione iniziale e in servizio che includano elementi specifici di mediazione utili nel lavoro quotidiano dei tribunali in determinate giurisdizioni ”[54].

– Roadmap CEPEJ (2018) 8 basato sul rapporto CEPEJ-GT-MED su “L’impatto delle linee guida CEPEJ sulla mediazione civile, familiare, penale e amministrativa”, adottato il 27 giugno 2018, Rec. 3, p. 4: “Senza una consapevolezza/formazione obbligatoria della mediazione dei giudici durante la loro istruzione o nel primo anno della loro pratica giudiziaria, il numero di casi riferiti alla mediazione in materia civile, familiare, penale (adulti e minorenni) e amministrativi rimarrà invariato a un numero effettivo insignificante”, e la sua tabella 2.1:” Sviluppare e distribuire strumenti di formazione per aumentare la formazione obbligatoria e la consapevolezza della mediazione tra avvocati e giudici “[55].

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

2. Obiettivi generali dei programmi di sensibilizzazione sulla mediazione

Qualsiasi programma di sensibilizzazione iniziale dovrebbe mirare a consentire ai giudici di:

– Essere a conoscenza dei vari metodi ADR e saper discernere la modalità appropriata per una determinata situazione;

– Comprendere il conflitto e il modo per renderlo positivo;

– Aprire l’accesso alla mediazione attraverso un efficiente rinvio giudiziario, che implica sapere come:

a) identificare e selezionare i casi adatti alla mediazione;

b) Comprendere le caratteristiche, i prìncipi, gli obiettivi, gli approcci e i metodi di mediazione e il funzionamento del suo processo, al fine di fornire adeguate informazioni sulla mediazione alle parti in causa e ai loro avvocati;

c) suggerire, proporre alle le parti o dirigerle verso una partecipazione a una sessione informativa sulla mediazione svolta da un centro di mediazione o da mediatori qualificati;

d) facilitare la transizione delle parti in causa dal procedimento giudiziario al processo di mediazione.

Il contenuto e la metodologia dell’addestramento deve tenere conto del contesto, del livello iniziale di conoscenza e dell’esperienza pratica dei tirocinanti. Dovrebbero essere predisposti controlli di qualità e misure di monitoraggio indipendenti per garantire contenuti e offerta di formazione sufficienti.

Si raccomanda vivamente che la fornitura delle parti pratiche della formazione sia guidata da giudici-mediatori in attività e mediatori non giudiziari attivi, con esperienza come formatori.

Un programma di sensibilizzazione continua dovrebbe aggiornare la conoscenza e la pratica dei giudici in materia di rinvio giudiziario alla mediazione, ripetendo il programma del secondo e terzo semestre. (Cfr. Appendice 2).

3. Obiettivi specifici relativi alla legislazione nazionale e internazionale

– Garantire la conoscenza della legislazione nazionale dei giudici nei rispettivi settori in materia civile e familiare, penale (adulti e minori) e amministrativa.

– Preparare i giudici a partecipare a un progetto pilota di mediazione nella propria giurisdizione.

– Migliorare la capacità conciliante dei giudici con l’uso di strumenti di mediazione (comunicazione attiva e principi – basati sugli interessi – negoziazione), ove consentito o prescritto dalla legge.

4. Durata della formazione iniziale e continua

La durata di quattro mezze giornate (due giorni in totale) è raccomandata quando possibile per i programmi di formazione iniziale.

Si consigliano una o due sessioni di mezza giornata a frequenza regolare per i programmi di formazione continua.

5. Risorse necessarie per formatori e assistenti

Le risorse necessarie dipenderanno dal numero di partecipanti. Per un gruppo di 24 giudici, la partecipazione di un istruttore qualificato (mediatore accreditato, concordato, certificato) e una squadra di tre assistenti garantisce una buona efficacia nella sensibilizzazione. Idealmente, il rapporto formatore-tirocinanti dovrebbe essere al massimo da 1 formatore a 10 tirocinanti/15 tirocinanti.

6. Locali

Quando il programma di sensibilizzazione si svolge nel primo anno della pratica giudiziaria, si raccomanda che si svolga all’interno degli edifici giudiziari o vicino ad essi.

7. Manuali consigliati

Gli strumenti adottati dalla CEPEJ (CEPEJ (2018) 7), in particolare:

– La guida al rinvio giudiziario alla mediazione[56];

– La checklist di gestione e la checklist di monitoraggio del programma pilota;

– Manuali nazionali e una breve bibliografia per i giudici.

8. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie degli Stati membri

Per garantire l’efficienza dei programmi di sensibilizzazione/formazione (ovvero la loro durata, frequenza e qualità) sarebbe opportuno adottare le seguenti misure:

1. Nominare, in ciascuna Corte d’appello, un giudice responsabile della mediazione, per l’indagine sulla consapevolezza dei giudici e sui progetti pilota

2. Nominare, in ciascuna giurisdizione, un giudice incaricato dell’organizzazione di questi programmi

3. Garantire che questo giudice riceva una formazione completa da mediatore, al fine di poter diventare il principale riferimento per la sensibilizzazione sulla mediazione del suo tribunale e di essere in grado di organizzare un progetto pilota di mediazione nella sua giurisdizione

Appendice 1

Curriculum di base per rinvio giudiziario

1. Sviluppo della conoscenza

I programmi di formazione dovrebbero coprire almeno questi settori principali dello sviluppo delle conoscenze:

1.1 Mediazione – definizione e concetto

1.2 Risoluzione tradizionale delle controversie e mediazione

1.3 Principi fondamentali di mediazione

1.4. Fasi della mediazione:

a. Preparazione

b. Apertura

c. Esplorazione

d. trattativa

e. Accordo

1.5. Indicazioni e controindicazioni della mediazione nella valutazione dell’idoneità dei casi

1.6. Qualità richieste dai giudici che incoraggiano le parti a mediare

1.7. Ruoli delle parti, dei loro consulenti e degli altri partecipanti alla mediazione

1.8. Tempistica dell’incoraggiamento alla mediazione

1.9 Quadro giuridico della mediazione e legislazione relativa alla mediazione, inclusa la revisione del quadro giuridico per la mediazione obbligatoria e opt-out mediation[57], se disponibile

1.10 Interazione tra mediatori, giudici, avvocati, utenti della mediazione e altri soggetti interessati alla mediazione

1.11. Elementi di un’intervista di rinvio:

a. Diagnosi di conflitto

b. Piano di intervento

c. Esplorazione della volontà di negoziare e suo potenziamento

d. Livello di escalation

e. Informazioni sulla mediazione

1.12. Principali caratteristiche e differenze della mediazione in materia civile, familiare, penale e amministrativa

2. Formazione di abilità pratiche

In termini di sviluppo delle competenze, gli argomenti delle competenze essenziali che dovrebbero essere coperti, dimostrati e praticati in qualsiasi programma di formazione sono:

a. Forme di capacità di ascolto e strategie di comunicazione soprattutto quando partecipano gruppi vulnerabili (bambini, vittime e altre categorie che richiedono un’attenzione specifica)

b. Porre le domande giuste

c. Modi per rispondere ai diversi comportamenti delle parti

d. Motivare e preparare le parti e gli avvocati

e. Capacità di analisi dei casi, compresa una ragionevole selezione della strategia e dei metodi di risoluzione delle controversie

I corsi di formazione per rinvio giudiziario dovrebbero essere partecipativi, interattivi e focalizzati sullo studente. Per garantire ciò, è necessario utilizzare una varietà di metodologie di insegnamento, tra cui lezioni, video, esercizi interattivi, lavoro individuale, discussione di gruppo, conversazione in coppia e giochi di ruolo. Come linea guida, per la parte pratica di qualsiasi corso, progettata per insegnare il processo e le abilità per essere un giudice di rinvio efficace, una parte sostanziale dovrebbe essere dedicata al gioco di ruolo, al coaching e al feedback, nonché a discussioni ed esercitazioni.

Appendice 2

Esempio concreto di formazione iniziale e continua

1) Esempio concreto di un programma di formazione iniziale – organizzazione e contenuto

Il tempo è diviso in lezioni seguite da tavole rotonde, workshop e giochi di ruolo in modo interattivo, con una mezza giornata dedicata alle specificità nazionali. La durata ha solo un valore indicativo e può essere modificata in base alle esigenze specifiche. Vedi anche il cap.10. Raccomandazioni alle autorità giudiziarie.

Prima mezza giornata

A) Introduzione all’ADR e al luogo della mediazione rispetto alla soluzione tradizionale delle controversie (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

B) Conflitto e controversia legale (lezione 45 min. e tavola rotonda 15 min.);

C) Mediazione: principi, vantaggi e limitazioni (lezione 45 min.)/Tavola rotonda e dibattiti sulla riservatezza (15 minuti);

D) Mediazione e conciliazione (lezione di 30 minuti) ed esercitazioni su casi pratici (30 minuti). Per gli Stati membri che non conoscono la conciliazione: approcci e moduli di mediazione (prevenzione e riparazione)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min. ed esercitazioni pratiche 30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti/avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

D) Qualità dei giudici che rimandano i casi alla mediazione (tavola rotonda 30 min.)

Valutazione della mezza giornata

Terza mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (45 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (45 min.): simulazione degli scambi tra il giudice, le parti e i loro avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorandola, argomentazioni pro e contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Le modalità per fare riferimento alla mediazione e al sostegno alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (45 min.)

Valutazione della mezza giornata

Quarta mezza giornata

Specificità nazionali compreso il quadro giuridico della mediazione

Cinque gruppi separati, se applicabile, per la mediazione in:

A) Famiglia

B) Civile

C) Criminale (adulti)

E) Criminale (minori) e

F) Questioni amministrative

– rinvio giudiziario alla mediazione;

– L’uso degli strumenti di mediazione da parte del giudice della conciliazione

– Rafforzare gli accordi di mediazione: ratifica e atti esecutivi autentici. Aspetti nazionali e internazionali.

Valutazione della mezza giornata e della formazione

2) Esempio concreto di formazione continua

Prima mezza giornata

A) Comunicazione attiva (lezione 30 min.) ed esercitazioni pratiche (30 min.)

B) Negoziazione di principio (basata sugli interessi) e sua applicazione nel diritto collaborativo e nel processo di mediazione (lezione 15 min. ed esercitazioni 45 min.)

C) Procedura per il processo di mediazione e le sue fasi, i ruoli della terza parte, delle parti e dei consulenti / avvocati (lezione 30 min.)

Caso di studio: gioco di ruolo (90 min.)

Valutazione della mezza giornata

Seconda mezza giornata

Il colloquio di rinvio giudiziario e le sue fasi:

A) Individuazione e selezione di casi (lezione 15 min.) e casi pratici (30 min.)

B) Informazioni sulla mediazione (lezione 15 min.) e giochi di ruolo, come in udienza (30 min.): simulazione degli scambi tra il giudice e le sue parti in causa e i loro consulenti/avvocati, esplorando la volontà di negoziare e migliorarla, argomenti pro et contra, obiezioni e contro obiezioni

C) Il modo di fare riferimento alla mediazione e l’assistenza alle parti durante il passaggio dalla procedura giudiziaria al processo di mediazione: lezione (15 min.) e tavola rotonda (30 min.)

Valutazione della mezza giornata e della formazione”.


[1] https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX

[2] International Mediation Institute

L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi.

[3] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes

Document elaborated jointly with the International Mediation Institute

As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ

Strasbourg, 13 and 14 June 2019

Fai clic per accedere a CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[4] Esistono molti modelli diversi per il processo di mediazione e il modello che si segue ha il solo scopo illustrativo.

[5] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[6] ) “f) la previsione e la istituzione di un  percorso  formativo,  di durata complessiva non  inferiore  a  50  ore,  articolato  in  corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti  per  corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e  in  una prova finale di valutazione  della  durata  minima  di  quattro  ore, articolata distintamente per la parte  teorica  e  pratica;  i  corsi teorici e pratici devono  avere  per  oggetto  le  seguenti  materie: normativa nazionale,  comunitaria  e  internazionale  in  materia  di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure  facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e  relative  tecniche di gestione del conflitto e di interazione  comunicativa,  anche  con riferimento  alla  mediazione  demandata  dal  giudice,  efficacia  e operatività   delle   clausole   contrattuali   di   mediazione    e conciliazione,  forma,  contenuto  ed  effetti   della   domanda   di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

    g) la previsione e  l’istituzione  di  un  distinto  percorso  di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere  per oggetto le materie di cui alla lettera f);”

[7] Art. 16-bis

 (Enti di formazione).

   1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione  gli  enti  pubblici  o  privati  che  danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti  dall’articolo  16, commi 1-bis e 1-ter.

  2. Ai fini di cui al comma 1,  l’ente  di  formazione  è  altresì tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualità  della formazione  erogata  dall’ente,  la  completezza,   l’adeguatezza   e l’aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il  responsabile comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.

  3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce  altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione,  nei  rispettivi elenchi.

[8] Art. 5-quinquies del decreto 4 marzo 2010 n. 28 (in vigore dal 30 giugno 2023)

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1.            Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2.            Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 , n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3.            Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4.            Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

[9] Art. 204 Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

http://www.etaamb.be/fr/loi-du-18-juin-2018_n2018012858.html

[10] V. art. 186.e Zakon o parničnom postupku

https://www.zakon.hr/z/134/Zakon-o-parni%C4%8Dnom-postupku

[11] Cfr. M. B. BLAZEVIC, Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku (la mediazione ai sensi del codice di procedura civile).

http://www.mirenje.hr/index.php/miroteka/strucni-i-znanstveni-clanci-/235-mirenje-prema-zakonu-o-parninom-postupku-mrsc-borislav-blaevi.html

[12] § 10 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar e art. 186.d Zakon o parničnom postupku

[13] Il 26 marzo 2015 la Corte dei Diritti dell’Uomo ha emesso all’unanimità una fondamentale sentenza che è passata in giudicato il 26 giugno 2015. Si tratta del caso MOMČILOVIĆ v. CROATIA (Application no. 11239/11) che si può trovare in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-152990%22]}; c’era già stato un precedente conforme: European Court of Human Rights in A č imovi ć v. Croatia of 9 October 2003 and Kuti ć v. Croatia of 1 March 2002.

[14] Cap. 26 § 268 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[15] Cap. 27 § 273 Retsplejeloven Lov om rettens pleje

https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/

[16] §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011007

[17] § 5 Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050663

[18] Art. 12 e 58 Code de procédure civile

[19] Questa misura è prevista dal Codice di procedura civile, dal Codice del lavoro, dalla Legge sulle procedure in materia di giurisdizione familiare e volontaria, dal Codice di procedura amministrativa, dal Codice previdenziale e dalle leggi sui marchi e brevetti.

Cfr. https://www.gueterichter-forum.de/gueterichter-konzept/rechtsgrundlagen/

[20] Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)

https://www.buzer.de/gesetz/10244/index.htm

[21] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[22] Art. 231-1 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.infolex.lt/ta/77554:str231-1

[23] Zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast2

[24] Scottish Mediation, Bringing Mediation into the Mainstream in Civil Justice in Scotland, June 2019

[25] Ma durante l’orario di servizio non viene pagato né gli vengono rimborsate le spese.

Art. 17 c. 2 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

[26] Art. 7 c. 6 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648

[27] Art. 38A 2002. évi LV. Törvény a közvetítői tevékenységről

[28] Punto 25 2017. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

[29] Incontro informativo di mediazione familiare.

[30] Se non si oppongono tutte le parti. In materia di divorzio per disunione irrimediabile.

[31] Facoltativa sia l’ordinaria che la delegata familiare.

[32] Incontro informativo ordinario e per la mediazione familiare.

[33] Incontro informativo ordinario, incontro informativo per divorzio e potestà genitoriale

[34] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare sia la delegata amministrativa.

[35] Incontro informativo per divorzio e separazione.

[36] Facoltativa la ordinaria sia la delegata familiare.

[37] Miam = incontro di mediazione familiare.

[38] Risarcimento danni alle persone.

[39] Mediazione familiare.

[40]  Mediazione familiare.

[41] Incontro informativo di mediazione familiare.

[42] Delegata ordinaria e incontro informativo familiare.

[43] Separazione e divorzio

[44] Incontro informativo.

[45] Delegata ordinaria e delegata nel processo amministrativo.

[46] Incontro informativo. Qualora non vi sia una violenza domestica.

[47] In sede di istruttoria della Simple procedure (sino a 5000 sterline). Casi commerciali. Mediazione familiare.

[48] Una parte può opporsi ma se il motivo non è legittimo si pagano le spese.

[49] Obbligatorio solo l’incontro informativo col giudice, pena sanzioni pecuniarie.

[50] Incontro informativo.

[51] Mediazione familiare.

[52] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[53] https://rm.coe.int/16805e1f76

[54] V. punto 50.

https://rm.coe.int/16807475b6

[55] https://rm.coe.int/road-map-for-mediation-based-on-the-cepej-gt-med-report-on-the-impact-/16808c3fd5

[56] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Establishing a Court Mediation Pilot: management checklist

27 June 2018

https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52

[57] L’incontro informativo obbligatorio di mediazione

Il mediatore UE e la sua formazione

In evidenza

Anche una buona e omogenea formazione degli operatori influisce sull’esercizio della giustizia complementare.

Così perlomeno ha suggerito all’Europa l’UNCITRAL nel 2008 quando venne chiamato dalla Commissione Europea a valutare il sistema europeo di mediazione e rilevò appunto una disparità nella formazione e qualificazione dei mediatori.

Sulla spinta del parere UNCITRAL il Cepej lo stesso anno annotò: “ 1.4. Qualità dei programmi di mediazione. È importante che gli Stati membri continuamente compiano un monitoraggio dei loro programmi di mediazione e organizzino una loro valutazione esterna e indipendente[1]”.

A ciò seguì il contenuto della DIRETTIVA 2008/52/CE[2] che tratteremo in merito alla formazione nel prosieguo.

Da ultimo, il 14 giugno 2019, è stato pubblicato dal CEPEJ in collaborazione con l’IMI[3] un kit di strumenti per lo sviluppo della mediazione[4]. Si dettano delle linee guida per la progettazione e il monitoraggio di programmi di formazione sulla mediazione.

Lo stesso CEPEJ spiega che l’avvocato che voglia fare il mediatore dovrebbe seguire un programma di formazione che segua queste linee.

Ma ci sono linee guide anche per i giudici che in diversi paesi europei mediano[5]: sono state sviluppate con il contributo del Gruppo dei magistrati europei per la mediazione (GEMME) e sono state adottate nella 33a riunione plenaria del CEPEJ a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019 in vista della sua adozione[6].

I futuri programmi di formazione negli stati UE dovrebbero e potrebbero prendere spunti da questi ultimi documenti; anche la relazione della Commissione Luiso che tanta parte ha avuto nella riforma Cartabia richiama il lavoro del CEPEJ sulla formazione.

Un intervento quello della Commissione Luiso a tutto tondo, che annota a pag. 25: “In particolare, nella revisione dei programmi occorrerà prendere in considerazione i requisiti minimi di formazione per i mediatori indicati dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) e, per il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, si dovranno recepire i principi del Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione (documento approvato dall’Assemblea plenaria del CEPEJ del Consiglio d’Europa nel dicembre del 2018 con l’obiettivo di promuovere l’armonizzazione europea dei servizi di mediazione). Il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia dovrà inoltre essere coordinato con la formazione in ambito universitario al fine di arricchire la preparazione del giurista con una cultura della soluzione dei conflitti pacifica e co-esistenziale. Il principio mira alla revisione dei percorsi formativi teorici e pratici per i mediatori, ma anche alla istituzione di obblighi formativi per i responsabili degli organismi, nonché alla previsione di percorsi formativi rivolti ad avvocati e consulenti al fine di promuovere e consolidare la cultura della mediazione; non senza individuare i criteri per l’innalzamento degli standard di solidità, professionalità ed efficienza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità nell’espletamento delle procedure di mediazione con la previsione di una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire adeguamento ai nuovi più elevati standard.”

Tali indicazioni si sono tradotte a livello di normativa superiore nella lettera l[7], n[8] ed o[9] della legge 26 novembre 2021, n. 206[10], nell’art. 7 lettere v e z del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149[11] e di conseguenza negli emendati articoli 16 e 16 bis (in vigore dal 30 giugno 2023) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[12]. Vedremo come si tradurrà nella normativa regolamentare e in particolare nell’emenda del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180[13] che tutto il sistema della mediazione attende da mesi.

Presupposto indefettibile però in Italia è che il mediatore sia considerato come categoria professionale, cosa che almeno all’Istat non sembra risultare[14].

Sino ad oggi del resto anche la nostra mediazione è stata sottovalutata dall’Europa e a livello mondiale esistono oggi classifiche[15] (questa riportata in nota è del 2020 e ci viene offerta dal Rule of law Index 2020®) sulla qualità della giustizia complementare che vedono quasi tutti paesi Ue nelle prime posizioni, ad eccezione di Italia, Bulgaria ed Ungheria.

E dunque almeno in questi tre stati anche la formazione va ripensata come indicato dalla Commissione Luiso[16].

Vediamo ora in generale come si presenta in Europa la figura del mediatore.

La Direttiva 52/08 individua il mediatore in qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione[17].

La Direttiva[18] ritiene che “Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione”.

La norma europea ritiene poi che per preservare la qualità della mediazione siano necessari codici di condotta per i mediatori e che gli Stati membri debbano incoraggiare la formazione iniziale e successiva in modo da garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente “in relazione alle parti”[19].

La prima cosa che salta all’occhio è che il mediatore viene individuato dalla Direttiva 52/08 in modo generico: non importa né l’età, né la professione, né il suo grado di istruzione, ma contano le sue abilità.

E per acquisire queste abilità la UE ritiene necessaria una formazione iniziale e successiva.

I concetti espressi derivano in qualche modo dalla pratica del mondo anglofono. Se guardiamo agli Stati  Uniti ove la mediazione civile e commerciale è in piedi da oltre cinquant’anni, vediamo parimenti che del mediatore si dà una definizione generica.

L‘Administrative Dispute Resolution Act (ADRA, 1998) che ha istituzionalizzato  diversi strumenti alternativi e che ancora oggi esprime i principi del settore che sono stati recepiti  dal Codice federale degli Stati Uniti[20], stabilisce che sono utilizzabili dalle Corti, tra gli altri soggetti, “…le persone che sono state addestrate per servire come neutri nei processi di risoluzione alternativa delle controversie[21]: e quindi non si richiede nemmeno che si tratti di professionisti.

L’Uniform Mediation Act (2001-2003)[22]che è un’altra legge fondamentale approntata dallaConferenza nazionale dei commissari per l’uniformazione delle legislazioni degli Stati americani in collaborazione con i legali americani, definisce il mediatore “una persona che conduce una mediazione[23]: non si fanno dunque specificazioni in merito alla formazione o alla professione del terzo facilitatore.

Il concetto è ripetuto ancora più chiaramente dalla Section 9 F  per cui “ Questa [legge] non richiede che un mediatore abbia una qualifica speciale per background o professione”.

Una espressione di queste norme è costituita ad esempio dal mediatore californiano per cui una particolare specializzazione postlaurea od una determinata esperienza professionale non sono prerequisiti necessari[24].

In tema di formazione prevale poi nella cultura di common law la convinzione che non sia tanto il tempo dedicato alla teoria che importa, ma piuttosto l’esperienza e la pratica dell’istituto[25].

La rule 3,856 della California Rules of Court (2012)[26] stabilisce ad esempio che il mediatore deve possedere esperienza, formazione, istruzione e gli altri requisiti stabiliti dal giudice per la nomina e la conservazione nel ruolo[27]. E quindi il primo dei requisiti da prendere in considerazione è l’esperienza. Poi vengono la formazione e l’istruzione.

Anche l’istruzione che la Direttiva chiama “successiva” ossia quella continua riveste negli Stati Uniti una grande rilevanza.

La rule 3,856 predetta aggiunge sotto il commavalutazione della competenza[28], abbandono[29]”: “Un mediatore ha un obbligo continuo di valutare se possiede o no un livello di abilità di base, conoscenza, e capacità per condurre efficacemente la mediazione. Un mediatore deve rifiutare o ritirarsi da una procedura se non possiede il livello di abilità di base, conoscenza, e capacità necessarie per condurre efficacemente una mediazione”[30].

Sarebbe dunque una pretesa quasi esclusivamente nostrana quella di leggere il vocabolo “competenza” in chiave eminentemente giuridica.

Lo fa la riforma Cartabia[31] nel momento in cui richiede a chi non possiede una professione giuridica di frequentare appositi corsi (la norma avrà una sua attuazione in sede regolamentare col nuovo decreto 180/10).

Ma sarebbe una pretesa altrettanto infondata quella di ritenere che esistano livelli di competenza che si possono acquisire una volta per tutte frequentando un semplice corso di base per mediatori.

Detto questo il mediatore è nella maggior parte dei paesi UE un soggetto laureato[32] (spesso viene richiesta anche l’esperienza o il diploma con ulteriori requisiti) iscritto nel registro dei mediatori, spesso certificato dal Ministero della Giustizia o da altre Istituzioni per conto del Ministero (v. ad es. Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia), che ha partecipato ad un corso di base in mediazione di un certo numero di ore (e talvolta anche ad uno di specializzazione o addirittura si è laureato in mediazione) e che è assoggettato a formazione continua nell’anno o nel biennio (ovvero nel triennio o nel quinquennio) per un certo numero di ore o di eventi.

L’iscrizione al registro dei mediatori può essere gratuita (Italia, Slovacchia) o a pagamento (Austria, Bulgaria, Ungheria).

Ci sono stati che richiedono la copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività (Austria, Belgio, Danimarca, Italia per gli avvocati iscritti presso gli Organismi COA, Paesi Bassi, Spagna).

Più o meno tutti gli stati richiedono che il mediatore abbia la capacità giuridica e d’agire, sia ineccepibile dal punto di vista comportamentale e morale: si richiede un certificato del casellario pulito, l’assenza di sanzioni amministrative ecc. (si ometteranno qui le prescrizioni in merito per ogni singolo paese, proprio perché sono generalizzate: l’unica differenza di rilievo tra gli stati è che alcuni richiedono copia del certificato penale ed in altri basta una autodichiarazione, ad esempio in Italia).

Particolare è la legislazione romena che chiede al mediatore anche l’idoneità dal punto di vista medico.

Anche quella della Lituania è originale perché richiede che il mediatore non sia stato licenziato e non abbia fatto abuso di alcol, di sostanze psicotrope, narcotiche, tossiche o altre di sostanze psicoattive.

La professione del mediatore può essere la più varia, anche se in certi paesi di fatto la predominanza spetta agli avvocati (pensiamo ad esempio a Cipro, all’Italia, alla Grecia, alla Spagna per i mediatori fallimentari).

Talvolta le parti possono preferire nominare un mediatore avvocato qualora una determinata controversia abbia una dimensione giuridica significativa o la controversia riguardi l’interpretazione dei diritti e obblighi legali o di altra natura. Tuttavia, le competenze legali di un mediatore dovrebbero sempre avere un’importanza secondaria rispetto alla sua esperienza e competenza di mediatore, poiché un mediatore non ha alcun ruolo nel determinare o conciliare i diritti e obblighi legali concorrenti. Le parti in mediazione devono fare affidamento sui rispettivi avvocati per effettuare la migliore valutazione possibile della propria posizione giuridica prima di avviare negoziati nella mediazione[33].

In Germania coloro che svolgono professionalmente la mediazione non costituiscono una figura professionale uniforme. I conciliatori e i mediatori vengono assunti non solo fra i giuristi ma anche e in special modo fra gli psicologi, i pedagoghi, gli esponenti del mondo degli affari e i sociologi[34].

Gli avvocati tedeschi che esercitano attività di conciliazione o di mediazione possono definirsi “mediatori” soltanto se sono in grado di dimostrare come quelli danesi e norvegesi, tramite un’adeguata formazione, di padroneggiare i fondamenti della procedura di mediazione.

I mediatori di Cipro svolgono le professioni più varie e sono per lo più psicologi e psichiatri.

Nei Paesi Bassi il registro dei mediatori ricomprende una trentina di professioni, tra le quali chi vuole mediare può scegliere comodamente.

In Romania la pratica della professione di mediatore è compatibile con quella di ogni altra attività o professione.

In Austria i mediatori sono psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, avvocati, notai, giudici, procuratori, commercialisti, ingegneri civili, assistenti sociali, consulenti e docenti universitari[35].

In Italia sono per lo più avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri, psicologi, psicoterapeuti e periti.

In Estonia i mediatori sono notai e avvocati[36].

In Svezia sono avvocati, sociologi, dirigenti di azienda, psicoterapeuti, giudici e professori universitari.

In Ungheria i mediatori sono per lo più avvocati (51%), e membri di professioni sociali come quella degli insegnanti (16%) e dei tecnici (16%); ci sono però anche ex giudici[37], psicologi e sociologi[38].

In genere il mediatore deve rispettare determinati principi deontologici: in alcuni paesi si fa riferimento al Codice Europeo dei mediatori ed in altri a Codici propri redatti dallo Stato o da organizzazioni.

In generale i princìpi dell’attività del mediatore ricalcano per lo più gli XI standard americani[39] (Model Standards of Conduct for Mediators).

Molti degli stati UE hanno valorizzato il concetto di competenza, varando programmi di formazione per i mediatori. I tempi ed i contenuti della formazione sono i più vari.

Diverse nazioni danno largo spazio al diritto, alla psicologia e alla sociologia.

È sempre presente anche una formazione pratica sullo svolgimento della mediazione che può essere più o meno articolata; alcuni paesi richiedono la supervisione del mediatore da parte di esperti o formatori o altri meccanismi analoghi.

Ci sono nazioni che richiedono tirocini o stage precedenti all’assunzione del titolo o successivi.

Non tutti i paesi hanno stabilito regole in materia di formazione, anche se nella pratica essa viene richiesta ai mediatori (ad es. in Francia, Svezia); in Slovenia e Danimarca è richiesta solo ai mediatori giudiziari.

In alcuni paesi la formazione è differenziata in relazione al fatto che i mediatori siano o meno avvocati (ad es. in Italia e a Cipro).

In Lituania i requisiti sono diversi a seconda che il mediatore aspirante sia un giudice, un non giudice, un avvocato.

Richiedono al mediatore una formazione decisamente impegnativa i seguenti paesi membri UE (15): Lussemburgo, Malta, Austria, Slovacchia, Francia, Portogallo, Finlandia, Belgio, Germania, Lettonia, Spagna, Paesi Bassi, Romania, Grecia e Polonia.

Altri Paesi (12) mantengono un approccio che potremmo definire intermedio: Irlanda, Ungheria, Bulgaria, Danimarca, Irlanda del Nord, Italia, Inghilterra e Galles, Cipro, Croazia, Lituania, Scozia e Slovenia

Vi sono ancora Paesi che allo stato hanno regolamentato la formazione esclusivamente per i mediatori familiari: Francia, Estonia.

In Francia però da ultimo si richiede una formazione per gli avvocati e per coloro che vogliono il scriversi ai panel delle Corti d’Appello (la più attive in questo senso sono la Corte d’Appello di Parigi, Lione, Montpellier e Versailles)[40].

Anche l’Irlanda del Nord non ha un programma di formazione statale, ma i mediatori sono accreditati da varie istituzioni.

Inghilterra e Galles non hanno una formazione regolata a dalla legge, ma si appoggiano al Civil Mediation Council (CMC)[41] che ha accreditato un percorso intermedio.

La Svezia non impone alcun obbligo formativo ai mediatori cec.

La Repubblica Ceca non impone alcun obbligo formativo, ma si deve sostenere un esame.

Nei prossimi articoli mi diffonderò nello specifico sulla formazione nei singoli paesi; per ora mi limito ad allegare qui una tabella riassuntiva (le fonti sono pubbliche) degli elenchi presenti in Europa sia con riferimento ai mediatori, ai formatori e infine alle organizzazioni di mediatori.

Per ricostruire il sistema bisogna partire da questi registri.

 StatiRegistro pubblico dei mediatori (statale, giudiziario o di enti a rilevanza pubblica)Fonte
1Austria (2)http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/homeStato
2Belgiohttps://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaarStato
3Bulgaria (2) https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators https://mediation.mjs.bg/Register/TrainingOrganizationsStato
4Cipro (2)https://www.data.gov.cy/dataset/μητρώο-διαμεσολαβητών-για-αστικές-διαφορές-άλλες-από-εμπορικές/resource/532caaa3-e811-4ca9#{} https://www.data.gov.cy/dataset/μητρώο-διαμεσολαβητών-για-εμπορικές-διαφορές/resource/95620daa-dbdf-4453-a5dd-c6a03ae957f6#{}Stato
5Croaziahttps://data.gov.hr/dataset/registar-izmiriteljaStato
6Danimarca (2)https://www.domstol.dk/media/ztco4hay/liste-over-advokatretsmaeglere-pr-1-september-2020.pdf https://www.domstol.dk/media/nyna4fcn/dommerretsmaeglere-pr-september-2020-liste-til-domstol_rettet.pdfCorte
7Estonia (2)https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri https://advokatuur.ee/est/advokaadid/vandeadvokaatidest-lepitajadEnti
8Finlandiahttps://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu/yhteystiedotStato
9Francia(COUR D’APPEL DE PARIS) https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2022-09/Annuaire%20m%C3%A9diateurs%202022.pdfCorte
10Germania
11Greciahttp://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwnStato
12Inghilterra e Galleshttps://civilmediation.org/mediator-search/Ente
13Irlandahttp://www.themii.ie/members/searchEnte
14Irlanda del Nordhttps://www.lawsoc-ni.org/mediators-profilesEnte
15Italia (4)https://mediazione.giustizia.it/Stato
16Lettoniahttp://www.mediacija.lv/?Mediatoru_saraksti:Sertific%C4%93to_mediatoru_saraksts#TOPStato
17Lituaniahttps://teisis.lt/external/mediator/list?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:10,%22searchSpecialisationChildren%22:true,%22orderBy%22:%22surname%22,%22sortingOrder%22:%22asc%22,%22mediatorTypeList%22:null,%22resourceStatusEnumList%22:%5B%22ACTIVE%22,%22BLOCKED%22%5D%7DStato
18Lussemburgohttps://clmediation.lu/fr/file/28/67d194a47b88e587ea82ec42b84d2ab1/liste-des-mediateurs-agrees-site-mj.pdfStato
19Maltahttps://mediation.mt/en/civil/Stato
20Paesi Bassi (2)https://mfnregister.nl/zoek-mediator/ https://adr-register.com/Ente Ente
21Poloniahttps://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/jak-znalezc-mediatora Gli elenchi dei mediatori sono disponibili sui siti Web dei 45 tribunali regionali.Corte
22Portogallo (4) Mediazione pubblica https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%C3%A7%C3%A3o/Lista_mediadores_SMF_06.10.2022.pdf?ver=quqVQR4fGddo3VEoeyn9ig%3d%3d https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SML_mar_2015.pdf https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Lista_mediadores_SMP_24.02.2020.pdf https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_JulgadosPaz/Lista_mediadores%20JP_03_2022.pdf?ver=WFx3DuB-xQc6_bWGL_IpZA%3d%3dStato
23Repubblica Cecahttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspxStato
24Romania (5)http://www.cmediere.ro/mediatori/Stato
25Scozia http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/Ente
26Slovacchiahttps://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediatorStato
27Sloveniahttps://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc.htmlCorte
28Spagna (2)https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucionStato
29Sveziahttp://old.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/Corte
30Ungheria (2)https://inyr.im.gov.hu/mediators/advanced-search https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasaStato Corte  

In base ai registri suddetti è stato possibile in particolare ricostruire in parte il numero dei mediatori civili e commerciali nel periodo che va dal 2019 al 2021; il numero preciso non è di possibile individuazione per vari fattori:

1) alcune legislazioni non differenziano l’iscrizione dei mediatori in base alle specializzazioni: chi diventa mediatore lo è a tutto tondo (civile, familiare, penale etc.);

2) spesso i mediatori si iscrivono a più sezioni del registro;

3) ci sono paesi che hanno solo dei panel di corte che possono variare sensibilmente nel tempo (ad es. Francia e Polonia);

4) spesso lo stesso mediatore può iscriversi a più panel di corte (ad esempio in Francia);

5) i dati delle Corti non sono aggiornati o mancano;

6) la Germania non possiede registro pubblico (ma solo elenchi di organismi privati) e dunque la stima non può essere che approssimativa;

7) non esiste una banca dati europea né per i mediatori, né per le organizzazioni di mediazione;

8) ci sono stati che hanno una mediazione individuale ed amministrata (senza obbligo di iscrizione per il mediatore) e non differenziano i mediatori persone fisiche dalle organizzazioni (ad esempio il Regno Unito ove le persone fisiche e quelle giuridiche sono mescolate nel registro e spesso non si riesce a distinguerli);

9) alcuni stati iscrivono solo mediatori certificati, ma in altri i certificati e i non certificati coesistono ovvero vengono iscritti i certificati, ma si consente di fare la professione anche a chi non lo è.

Se prendiamo in esame il 2021 vediamo che i paesi con meno mediatori sono Lettonia. Danimarca e Repubblica Ceca, mentre quelli che ne possiedono di più sono Italia, Romania e Germania.

L’Italia peraltro ha pure il triste primato di avere le rimanenze più alte al 31/12/20 in primo grado di casi civili e commerciali con riferimento ai 49 paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa[42].

49 Paesi del Consiglio d’EuropaNumero dei giudici (2020)Rimanenza al 31/12 casi civili e commerciali (primo grado)
Monaco40882
Iceland642.031
Luxembourg2293.133
Estonia2346.998
Finland1.0777.082
Norway5947.348
Malta4210.147
Albania30716.899
Montenegro30917.189
Latvia55018.147
Denmark70123.646
North MacedoniaNA24.758
Lithuania74028.015
Sweden1.20028.453
Slovenia86330.950
Austria2.58931.551
Republic of Moldova42132.032
Azerbaijan52234.474
Netherlands2.59744.560
Armenia24445.583
Kazakhstan2.39447.189
Hungary2.72457.741
Georgia32959.515
Slovak Republic1.29560.177
Switzerland1.30369.903
Czech Republic3.007135.318
Croatia1.643168.368
Bosnia and Herzegovina1.024170.893
Portugal1.999190.966
Ukraine8.000270.281
Morocco3.028 (dato 2019)290.285
Serbia2.649355.838
Israel721374.297
Romania4.600542.528
Germany20.793776.359
Poland9.537866.154
Spain5.3201.333.257
TürkiyeNA1.654.770
France7.5221.732.374
Italy7.0272.187.651
Greece3.752NA
Bulgaria2.184NA
Belgium1.530NA
Ireland163NA
Cyprus126NA
UK – Northern Ireland74NA
Andorra34NA
UK – England and WalesNANA
UK – ScotlandNANA

Nel 2020 avevamo in Europa 79.598 mediatori ossia 1 mediatore ogni 5.593 mentre i giudici erano 84.044, ossia un giudice ogni 2.597 abitanti.

Questi dati dovrebbe fare riflettere la Commissione Europea perché in Europa (dato fornito dalla Ue nel 2017) solo l’1% delle controversie sono state risolte dai mediatori mentre il 99% delle liti è arrivato sul tavolo dei giudici che come numero sono quasi equivalenti: il sistema giudiziario nel suo complesso evidentemente non può reggere.

Non pensare alla mediazione come condizione di procedibilità per il proprio paese allo scrivente pare una follia.

In media in Europa nel 2021 avevamo invece 1 mediatore civile e commerciale ogni 5.853 abitanti, ma il numero dei giudici non è mutato di molto.

Posizione Mondiale (2021) ADRPunteggio EU per ADR (2020)  StatiMediatori (2019)Mediatori (2020)Mediatori (2021) Popolazione (2021)Un mediatore per abitanti (2021)
4433Austria2.3751.2921.8869.043.0724.795
1624Belgio1.1091.2904.33311.632.3342.685
7633Bulgaria2.3862.5102.8666.896.6542.406
2615Cipro5684784401.215.5872.763
4726Croazia5525526734.081.6576.065
452Danimarca84145535.813.302109.684
336Estonia1301301761.325.1887.529
2423Finlandia1.2001.2001.4035.548.3613.955
1233Francia1.6001.6001.67565.426.17639.060
547Germania7.5007.5007.50083.900.47011.187
3526Grecia2.1392.2632.75310.370.7473.767
23Inghilterra e Galles507507000
724Irlanda4294215464.982.9049.126
23Irlanda del Nord9419000
4923Italia23.97623.83423.86360.367.4712.530
5734Lettonia5249501.866.93337.339
2557Lituania5926466202.689.8624.338
1924Lussemburgo107107145634.8144.378
5028Malta131134135442.7893.280
1037Paesi Bassi2.4992.4152.71017.173.0936.337
2755Polonia7.5857.5856.13537.797.0006.161
1737Portogallo1.8481.1491.33510.167.9227.616
1836Repubblica Ceca90218111110.724.55296.618
2821Romania10.64710.64410.61419.127.7711.802
23Scozia70104000
6522Slovacchia1.9151.9691.8545.460.7252.945
2029Slovenia3112682572.078.7238.088
1144Spagna8.7919.0292.47846.745.21018.864
1326Svezia31131232310.160.15931.456
7762Ungheria2.8031.2651.1519.634.1628.370
Totale  83.21379.59876.085445.307.6385.853

[1] Cfr. 10.2 European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

Guidelines for a better implementation of Recommendation No. R (98)1 on family mediation and Recommendation Rec (2002)10 on mediation in civil matters

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d41d4

[2] DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

[3] International Mediation Institute

L’IMI è l’unica organizzazione al mondo che trascende le giurisdizioni locali per sviluppare standard globali e professionali per mediatori e difensori coinvolti nella risoluzione e negoziazione di controversie collaborative. L’IMI convoca le parti interessate, promuove la comprensione della mediazione e diffonde le competenze. L’IMI non è un fornitore di servizi. https://www.imimediation.org/

[4] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes

Document elaborated jointly with the International Mediation Institute

As adopted at the 32th plenary meeting of the CEPEJ

Strasbourg, 13 and 14 June 2019

Fai clic per accedere a CEPEJ20198-EN_Guidelines-mediation-training-schemes.pdf

[5] Il caso del giudice mediatore a qualsivoglia titolo riguarda in particolare diverse nazioni: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

[6] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation MEDIATION AWARENESS PROGRAMME FOR JUDGES ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation 6 December 2019

https://rm.coe.int/cepej-2019-18-en-mediation-awareness-programme-for-judges/168099330b

[7] “procedere alla revisione della disciplina sulla  formazione  e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati  a svolgere l’attività di mediatore dopo  aver  conseguito  un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”

[8] “n)  riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione;”

[9]  “o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice,… Agli stessi fini prevedere l’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la  valorizzazione  di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi,  al  fine  della  valutazione della carriera dei magistrati stessi;

[10] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1

[11] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&atto.codiceRedazionale=22G00158&atto.articolo.numero=9&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.10058066518178488&title=lbl.dettaglioAtto

[12] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

[13] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-10-18;180#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

[14] L’Istat il 9 febbraio 2023 ha diffuso la classificazione delle professioni del 2021.

Con mia sorpresa il mediatore civile e commerciale non è censito mentre il mediatore familiare è inserito nella voce “3.4.5.2.0 – tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale”

“Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una separazione, a rimuovere l’emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro.”

[15]

ClassificaPaesiMAX 1
2Estonia0,89
7Danimarca0,85
8Francia0,85
9Olanda0,84
10Germania0,83
11Repubblica Ceca0,82
13Belgio0,82
15Portogallo0,81
17Spagna0,80
20Svezia0,79
23Finlandia0,79
24Polonia0,78
27Slovenia0,77
32Romania0,75
35Grecia0,74
36Austria0,74
39Croazia0,74
50Italia0,69
56Bulgaria0,67
72Ungheria0,64

[16] Per recepire correttamente le informazioni sul mediatore, sulla formazione e sulla mediazione nei singoli stati è tuttavia necessario in primo luogo conoscere i termini linguistici utilizzati nelle varie legislazioni.

Si tenga anche presente che in alcuni stati non si parla di mediazione ma di conciliazione, ed in altri i due termini sono sinonimi

StatiMediazione nelle lingue UEMediatore nelle lingue UE
Inghilterra e GallesMediationMediator
ScoziaMediationMediator
DanimarcaRetsmægling/MediationMediator
FranciaMédiationMédiateur
LettoniaMediācijaStarpnieks
SveziaMedlingMedlare
Irlanda del NordMediationMediator
PortogalloMediaçãoMediador
Repubblica CecaZprostředkováníZprostředkovatel
IrlandaMediation/ IdirghabháilMediator/ Idirghabhálaí
GermaniaMediationMediator
BelgioMédiation/BemiddelingMédiateur/
EstoniaVahendusLepitaja
CroaziaMirenjeIzmiritelj
SpagnaMediaciónMediador
Paesi BassiBemiddeling/MediationBemiddelaar/Mediator
SloveniaMediacijaMediator
LussemburgoMédiationMédiateur
LituaniaTaikinamasis tarpininkavimasMediatorių
GreciaμεσολάβησηΔιαμεσολαβητής
PoloniaMediacjeMediatora
FinlandiaSovitteluSovittelijan
AustriaMediationMediator
UngheriaKözvetítés/MediációKözvetítő
MaltaMediation/ MedjazzjoniMediator/ Medjatur
BulgariaМедиацияМедиаторът
SlovacchiaMediáciaMediátor
CiproμεσολάβησηΔιαμεσολαβητής
ItaliaMediazioneMediatore
RomaniaMediereMediatorul

[17] Si noti che requisiti simili sono richiesti anche dall’art. 6 della Direttiva 11/2013 (Direttiva sul consumo):

“Competenza, indipendenza e imparzialità

1.   Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell’ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi garantiscono che tali persone:

a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;”

Nel campo del consumo è dunque necessario che il mediatore sia un giurista o riceva comunque una formazione giuridica.

[18] Considerando 16.

[19] V. art. 4 Direttiva  21 maggio 2008, n. 52.

[20] Lo United States Code (U.S.C.) è la raccolta e codifica delle leggi federali degli Stati Uniti.

[21] § 653 b) United States Code.

[22] Si può trovare in http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm

[23] Section 2.

[24] “No particular advanced academic degree or technical or professional experience is a prerequisite for competence as a mediator.” Advisory Committee Comment.

Interessante al proposito dei requisiti è la Local Rule 8-2 del Distretto settentrionale della California che in sostanza riassume quello che è il punto di vista in generale delle Corti in California sull’ADR erogato da privati. I dispensatori privati di ADR possono essere avvocati, professori di diritto, giudici in pensione o altri professionisti con esperienza in tecniche di risoluzione delle controversie. La Corte ordinariamente non li prende in considerazione se non in base alla richiesta delle parti. I provider privati esercitano la loro attività a pagamento. Il Giudice adotta comunque le misure necessarie per assicurare che il rinvio ad ADR privato non costituisca il risultato di un’imposizione a qualsiasi parte di un iniquo o irragionevole onere economico.

[25] Per far parte del panel giudiziario californiano (contea di Los Angeles) si richiedono ad esempio soltanto 30 ore di formazione e l’aver completato almeno 8 mediazioni (ciascuna della durata di almeno due ore negli ultimi 3 anni), e infine aver partecipato a 4 ore di formazione continua in un corso ADR approvato da un Istituto di formazione continua.

[26] Si tratta di regole generali che valgono per tutte le Corti della California.

[27] “A mediator must comply with experience, training, educational, and other requirements established by the court for appointment and retention”.

[28] Assessment of skills.

[29] Withdrawal.

[30] “A mediator has a continuing obligation to assess whether or not his or her level of skill, knowledge, and ability is sufficient to conduct the mediation effectively. A mediator must decline to serve or withdraw from the mediation if the mediator determines that he or she does not have the level of skill, knowledge, or ability necessary to conduct the mediation effectively.”

[31] Legge 26 novembre 2021, n. 206

Art. 1

l) procedere alla revisione della disciplina  sulla  formazione  e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della  stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che  coloro  che  non  abbiano  conseguito  una laurea  nelle  discipline  giuridiche  possano  essere  abilitati   a svolgere l’attività di mediatore dopo  aver  conseguito  un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di  approfondimento  giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

[32] Quello tedesco però ha bisogno solo di una formazione; non c’è un limite di età né si richiede una istruzione particolare  o una professione particolare.

[33] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)

Mediation Development Toolkit

Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation

Guide to Mediation for Lawyers

Document elaborated jointly with the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) 27 june 2018.

[34] Parimenti avviene in Slovenia.

[35] § 10 l. 6 giugno 2003.

[36] § 16 e 17 Lepitusseadus.

[37] Réponse au Questionnaire sur la Médiation civile et commerciale en Europe, in http://www.fbe.org/IMG/pdf/mediation_en_hongrie.pdf. Ai giudici in servizio la mediazione è invece vietata.

[38] M. NAGY, Hungary, in Overview of judicial mediation in the world, L’’Harmattan, Paris, 2010, p. 103, in http://www.cimj.com/en/base…/fichier/21-panorama-des-med-monde-gb-pdf

V. anche M. NAGY, The development of civil and commercial mediation in Hungary, p. 217-225, in Mediation Road of peace for justice, Gemme, 2015.

[39] Sul tema cfr. C.A. CALCAGNO. Il legale e la mediazione, I DOVERI E LA PRATICA DELL’AVVOCATO MEDIATORE E DELL’ACCOMPAGNATORE ALLA PROCEDURA, Aracne Editrice, 2015.

[40] Cfr. Art. 2 c. 3 Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo

[41] https://civilmediation.org/about/

[42] Fonte: rapporto Cepej 5/10/22 – Scoreboard 2022

https://www.statista.com/statistics/1241224/number-of-judicial-officers-in-morocco-by-jurisdiction/

https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Ukraine#:~:text=Ukraine%20has%20about%208%2C000%20judges.

La formazione del mediatore in Austria

In evidenza

La formazione del mediatore in Austria

La mediazione, la formazione e lo status del mediatore sono disciplinati dalla legge[1], da un’ordinanza[2], da due direttive[3] e dal 2018 dalle Linee guida per la prova della sostenibilità in relazione all’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione[4].

Il mediatore può essere chiunque abbia compiuto 28 anni. Deve fornire certificato del casellario giudiziario.

Per esercitare il mediatore deve essere registrato; solo in presenza di un mediatore registrato si  esplicano peraltro effetti sull’interruzione della prescrizione con l’inizio della mediazione.

Il registro dei mediatori[5] è gestito dal 1° maggio 2004 dal Ministero della Giustizia. Il Ministero però sponsorizza direttamente sul sito ministeriale anche tre associazioni che sono organizzazioni di mediazione e formazione[6].

L’iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il Ministero federale della giustizia non è legata all’appartenenza ad ordini professionali o ad associazioni di mediatori.

Al contrario, l’adesione non sostituisce la prova della formazione, che deve essere presentata al Ministero federale della Giustizia.

L’iscrizione e il mantenimento della qualifica di mediatore comporta il pagamento di 345 €.

Dopo il primo quinquennio la qualifica si rinnova sempre a pagamento, per un decennio: non prima di un anno e non oltre tre mesi prima della fine del periodo di iscrizione, il mediatore, se desidera rimanere iscritto nell’elenco dei mediatori, può richiedere per iscritto che l’iscrizione sia mantenuta appunto per altri dieci anni.

Allo stesso tempo, deve descrivere l’ulteriore formazione ai sensi del § 20 ZivMediatG (50 ore in 5 anni) e presentare informazioni aggiornate sul casellario giudiziario (non più vecchie di tre mesi).

Il ministero federale della giustizia accetta anche certificati di perfezionamento professionale presentati prima della presentazione della domanda di mantenimento della registrazione.  

Il mediatore deve anche provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile: è necessario un contratto assicurativo valido secondo la legge austriaca; la somma minima assicurata deve essere di 400.000 euro; non può essere opposta alcuna esclusione e nessun limite temporale della responsabilità successiva dell’assicuratore.

Le compagnie di assicurazione sono tenute a notificare  al Ministero federale della giustizia la perdita della copertura assicurativa (ad es. a causa del pagamento tardivo dei premi o della risoluzione del contratto di assicurazione). Quest’ultimo chiede poi al mediatore interessato di fornire la prova dell’esistenza di una copertura assicurativa entro un certo periodo di tempo. Se si cambia assicuratore e si annulla un contratto assicurativo esistente, anche tale modifica viene comunicata al Ministero federale della Giustizia. Tuttavia, ciò non comporta l’automatica cancellazione dal registro: verrà fissato un termine, ad esempio per dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione con un altro assicuratore. Ciò vale anche nei casi in cui la copertura assicurativa venga meno per recesso da un’associazione che ha consentito ai propri iscritti di stipulare un’assicurazione collettiva.

Il mediatore austriaco svolge dunque un’attività individuale anche se ovviamente può anche lavorare all’interno di un organismo di mediazione; in ogni caso deve anche indicare i locali ove svolge la mediazione. 

La formazione è erogata al momento da 58[7] diversi enti iscritti nel registro [8] e dalle Università.  In Austria sia le persone fisiche sia le giuridiche possono costituire istituti di formazione (in Italia invece non  lo possono le persone fisiche).

Un gruppo di formazione può andare da 10 a 25 persone (per 25 ci vogliono però due docenti); nel caso di lezione teorica il gruppo può arrivare a 30 persone.

L’ente di formazione deve possedere locali appropriati per l’amministrazione e per la didattica.

Ovviamente ogni ente deve presentare annualmente un documento con le uscite e le entrate che devono essere coerenti.

Ogni ente deve predisporre un piano di valutazione sia per i formatori sia per i discenti. Deve indicare al Ministero il numero, il titolo e il contenuto dei corsi ed i materiali forniti; bisogna poi inviare relazioni complete sul numero dei partecipanti e dei licenziati per ogni corso.

Per ogni corso vanno indicati i docenti, i costi e le procedure di reclamo.

Il contenuto della formazione è disciplinato dalla legge (§ 29 ZivMediatG) e dalle decisioni del Comitato consultivo.

Gli enti di formazione devono essere formati da almeno tre persone fisiche: una persona dovrebbe occuparsi della amministrazione e gli altri della didattica (non ci deve essere commistione).

I docenti dovrebbero essere mediatori (tranne quando impartiscono conoscenze specialistiche supplementari).

Dal 2018 gli enti di formazione devono dare prova della “sostenibilità” ai sensi dell’obbligo di comunicazione ai sensi del § 27 della legge sulla mediazione civile.

In altre parole, ai sensi del § 27 ZivMediatG, gli istituti di formazione registrati devono riferire per iscritto al Ministro federale della giustizia entro il 1° luglio di ogni anno precedente, sul contenuto e sul successo delle attività di formazione dell’anno precedente per dimostrare la sostenibilità dell’attività[9].

Il contenuto della formazione che è assai nutrito e viene impostato in modo orario differente in base alla facoltà, all’esperienza e alle conoscenze.

In altre parole, la formazione richiesta per una professione e la pratica generalmente acquisita durante il suo esercizio devono essere adeguatamente considerate.

In generale sono previste 200 ore di teoria e 165 ore di pratica, Per un totale di 365 ore.

Contenuto della formazioneUnità minime
Parte 1  Parte teorica 
Parte totale200
1. Principali caratteristiche e sviluppo della mediazione, compresi i suoi presupposti e modelli di base12
2. Procedure, metodi e fasi della mediazione con particolare attenzione agli approcci orientati alla negoziazione e alla soluzione26
3. Fondamenti di comunicazione, in particolare comunicazione, tecniche di interrogazione e negoziazione, conversazione e moderazione con particolare riguardo alle situazioni   di conflitto32
4. Analisi dei conflitti15
5. Forme e campi di applicazione della mediazione, ad esempio mediazione individuale, congiunta o di gruppo, nonché mediazione di grandi gruppi; Mediazione familiare, economica e interculturale20
6. Introduzione alle teorie della personalità, in particolare alle strutture della personalità, alle basi della psicologia di gruppo e  delle forme di intervento psicosociali e  alle  questioni  di genere20
7. Questioni etiche della mediazione, in particolare comprensione del ruolo e dell’atteggiamento dei mediatori, immagine di sé e immagine umana nella mediazione 15
8. Principali caratteristiche delle disposizioni di legge40
9. Fondamenti delle relazioni economiche20
Parte 2 Parte orientata all’applicazione 
Parte totale165
1. Autoconsapevolezza individuale e di gruppo40
2. Seminari pratici sulla pratica delle tecniche di mediazione utilizzando  Giochi di ruolo, simulazione e riflessione58
3. Lavoro di gruppo tra pari24
4. Casistica17
5. Accompagnamento alla partecipazione alla supervisione pratica nel campo della mediazione (di cui 3 unità di supervisione individuale)26
Totale365

I contenuti formativi per avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri e avvocati della procura finanziaria e dei docenti universitari in materia giuridica, pur non variando nei contenuti, contemplano 136 ore teoriche e 84 di pratica, per un totale di 220. Lo stesso vale per i commercialisti, i consulenti di direzione, gli ingegneri e i docenti universitari nelle materie pertinenti; gli ingegneri devono svolgere però 8 ore supplementari.

In altre parole, per i professionisti sopradetti variano le ore per un determinato contenuto in base alle conoscenze: ad esempio i commercialisti non studiano i fondamenti delle relazioni economiche.

Medesimo approccio e numero di ore vale per psicoterapeuti, psicologi clinici e psicologi della salute, counselor e assistente sociale, ciascuno con tre anni di esperienza professionale: è ovvio che ad esempio in relazione al punto 5 della teoria faranno solo cinque ore e non venti.

Inoltre, è per tutti necessario un aggiornamento di almeno 50 ore[10] in 5 anni[11].

La partecipazione a seminari specialistici, workshop, intervisione, supervisione extraprofessionale, ecc. può essere considerata come ulteriore formazione. La propria attività di insegnamento non conta come ulteriore formazione, poiché l’insegnante di solito impartisce conoscenze che gli sono già familiari. La formazione completata nei primi cinque anni non può essere riportata al quinquennio successivo (dopo i primi 5 anni la formazione continua non va più segnalata al Ministero)[12].


[1] Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilrechts-Mediations-Gesetz, Fassung vom 03.10.2019

[2] Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung zum eingetragenen Mediator (Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV)

[3] 1) Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/ContentByKey/VSTR-7JRVPB-DE-p/$file/Richtlinie%20Fortbildung.pdf.

L’ultima versione è del 18/7/2019

2) Richtlinie des Beirats für Mediation über die  Kriterien zur Eintragung in die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 23 Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG

https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH3T-DE-p

[4] Dal 18/7/2018 devono dimostrare al Ministero di svolgere attività.

V. Leitfaden zum Nachweis der Nachhaltigkeit iSd Berichtspflicht gemäß § 27 ZivMediatG

[5] https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DXPU8-DE-p

[6] Bundesverband für Mediation, Netzwerk Mediation, Servicestelle Mediation

https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH3T-DE-p

[7] https://www.netzwerk-mediation.at/content/aus-und-weiterbildung

[8] https://mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByKey/VSTR-7DYH23-DE-p

[9] Il questionario a cui devono rispondere ricomprende le seguenti domande:

1.) Istruzione

 a.) Numero, descrizione e contenuto dei corsi offerti?

 b.) Numero di partecipanti E licenziati?

c.)  Come vengono valutati e ulteriormente sviluppati questi corsi?

d.)  Quali corsi futuri sono previsti?

2.) Non sono stati tenuti corsi di formazione

a.) Ragione?

 b.) Presentazione di un progetto per l’implementazione dei corsi futuri pianificati

 c.) Cosa si sta facendo per offrire corsi in futuro?

 d.) Come viene incentivata la consapevolezza dei corsi?

 e.) Quali eventi alternativi si sono invece svolti?

Leitfaden zum Nachweis der Nachhaltigkeit iSd Berichtspflicht gemäß § 27 ZivMediatG

[10] Di 45 minuti ciascuna.

[11] § 20 l. 6 giugno 2003 (ZivMediatG) e direttiva 5 giugno 2007 sulla formazione (Richtlinie des Beirates für Mediation über die Kriterien zur Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen nach § 20 ZivMedG.)

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/ContentByKey/VSTR-7JRVPB-DE-p/$file/Richtlinie%20Fortbildung.pdf.)

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at.

[12] https://mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home

Il Genogramma: teoria e pratica

In evidenza

“Per essere noi stessi dobbiamo avere noi stessi – possedere, se necessario ri-possedere, la storia del nostro vissuto. Dobbiamo ripetere noi stessi, nel senso etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, il racconto di noi stessi. L’uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua dignità, il suo sé.”

Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello

Ecco quello che proveremo a fare l’8 marzo 2023 dalle 14 alle 20, ovviamente in presenza a Genova in Via Macaggi 23/4

Stato dell’arte del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

In evidenza

E’ importante sottolineare che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 36 del 09.01.2023 ha dato come termine di partenza dell’art. 4 novellato, il 28 febbraio 2023 (ex L. n. 197 del 2022).

L’estensore è Marinaro che è poi l’autore anche dell’articolo sul Sole24ore del 23 gennaio 2023 che richiama la data del 28 febbraio 2023.

Quindi abbiamo una prima pronuncia della magistratura sull’entrata in vigore delle fattispecie non elencate specificatamente dall’art. 41 c. 1 del decreto legislativo 149/22 (che invece vanno pacificamente al 30 giugno 2023).

In data 10 febbraio 2023 Normattiva ha aggiornato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Cfr. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

Normattiva è la banca dati dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che dovrebbe darci la certezza del diritto.

Le modifiche tengono conto finalmente della legge finanziaria che ha novellato l’art. 41 delle norme transitorie del decreto 149/22 che a sua volta interviene sul decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Dalla indicazione normativa parrebbe che alcune norme siano già entrate in vigore il 1° gennaio 2023, mentre altre entreranno in vigore il 30 giugno 2023 (salvo differimenti legislativi).

Dico parrebbe perché il 1° gennaio 2023 si ricava solo dall’intestazione della norma: coloro che aggiornano la banca dati usano per lo più (v.ad es. art. 8-bis) sibilline indicazioni: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.”

Si è poi succeduta la Circolare del Ministero della Giustizia Prot. n. 0001924 del 28-02-2023 da cui si evince la data del 28/2/2023 anche se si fa riferimento alla negoziazione assistita.

Vi è infine stata il 1° marzo 2023 la seguente comunicazione del Ministero della Giustizia”

“Ieri, 28 febbraio, l’entrata in vigore della riforma del processo civile, dopo l’anticipazione decisa nell’ultima legge di bilancio. Si tratta di una delle riforme abilitanti per il Pnrr, con l’obiettivo di ridurre del 40% in cinque anni la durata dei processi, abbattere l’arretrato e razionalizzare i diversi modelli processuali. Una riforma di sistema, necessaria per rispettare gli impegni con l’Europa e andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese.

Le innovazioni sono accompagnate da assunzioni di personale amministrativo (5mila unità programmate nel 2023), oltre al futuro ingresso di altri 8mila addetti dell’Ufficio per il processo, come stabilito nel Pnrr; tre nuovi concorsi in magistratura previsti per l’anno in corso (due dei quali anche con l’uso dei pc, per velocizzare le correzioni delle prove); un’accelerazione sulla digitalizzazione (oltre 200 i progetti destinati agli uffici giudiziari nei prossimi anni) e significativi investimenti sull’edilizia (326 al momento i cantieri aperti in tutt’Italia, per un investimento di oltre 50 milioni).

Dopo l’entrata in vigore già il 1 gennaio 2023 del rinvio pregiudiziale in Cassazione, della riforma del giudizio in Cassazione e delle modalità alternative di tenuta delle udienze civili, diventano ora operativi – tra l’altro – il nuovo rito ordinario; una valorizzazione delle forme di giustizia alternativa (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato) il rito semplificato; una semplificazione per i giudizi in materia di lavoro; le modifiche sulla volontaria giurisdizione; il rito unico per i procedimenti di famiglia (con la possibilità di presentare domanda di separazione giudiziale e contestualmente di divorzio); le nuove competenze per i giudici di pace. Rimane invece al 2024 l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e per la famiglia.

“Una giustizia poco efficiente e non rispettosa del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi – ha più volte ricordato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio – costa all’Italia circa 1,5/2 punti di Pil”. Dal 2015 al 2022, tra indennizzi e spese previsti dalla legge Pinto (per i risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi), lo Stato ha speso oltre 781 milioni di euro.”

Anche da questa comunicazione sembra evincersi che per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato la data di entrata in vigore è il 28 febbraio 2023.

E dunque sembrerebbe che alcune norme del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (quelle non espressamente indicate dall’art. 41 del decreto legislativo 10 ottobre n. 149) siano entrate in vigore il 28 febbraio 2023.

Stesso discorso vale per la negoziazione assistita: ciò che non è previsto espressamente dall’ultimo comma dell’art. 41 è entrato in vigore il 28 febbraio 2023.

Senza una modifica del decreto ministeriale 180/10 tuttavia potremo andare poco lontano anche al 30 giugno 2023 e di ciò è ben conscio anche il legislatore (v. il dossier parlamentare sulla finanziaria).

Inoltre si rileva che la legge si limita a sanzionare la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Non vi sono invece sanzioni per chi affronta nell’aula di mediazione la condizione di procedibilità senza osservare le nuove indicazioni che entreranno in vigore al 30 di giugno 2023.

Nel testo qui sotto oltre alle considerazioni ministeriali, si sono lasciati comunque i riferimenti anche ai pareri che nei giorni scorsi sono stati forniti dal CNF, dal Sole24ore e dal dossier parlamentare di commento del comma 380 della finanziaria, che invece indicavano l’entrata in vigore delle norme non previste dall’art. 41 c. 1 al 28 febbraio 2023/1° marzo 2023.

Sintesi della normativa Cartabia. La nuova mediazione quando entrerà in vigore?

In evidenza

La riforma Cartabia ha avuto inizio con due leggi delega:

1)LEGGE 27 settembre 2021, n. 134[1]

2)LEGGE 26 novembre 2021, n. 206[2]

A ciò sono seguiti in attuazione delle leggi deleghe sopra indicate tre decreti legislativi:

1) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149[3]

2) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150[4]

3) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151[5]

Dalla attuazione delle due Leggi deleghe[6] il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151 ha delineato una nuova organizzazione della giustizia italiana civile e penale dal 30 dicembre 2022.

1) Ufficio per il processo presso Tribunale,

2) Ufficio per il processo presso Corte d’Appello,

3) Ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione,

4) Ufficio per il processo presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (creazione del decreto legislativo) (dal 1° gennaio 2025)

5) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione

6) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito

7) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

8) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

In base a legge 26 novembre 2021, n. 206 si modifica/istituisce:

A) Ufficio per il processo presso Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

B) Ufficio spoglio, analisi e documentazione presso procura della Corte di Cassazione

In base alla legge 27 settembre 2021, n. 134 si modifica/istituisce:

A) Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito

B) Ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

C) Ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

Nel mentre è intervenuto il Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 ovvero della finanziaria[7].

Vi sono state ancora delle importanti modifiche del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 a seguito dell’art. 5-novies[8] della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199[9].

A seguito della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 sono, infatti, già in vigore le norme sulla disciplina organica della giustizia riparativa (art. da 42 a 67), ma le 26 applicazioni partiranno da maggio 2023[10].

Il Comma 380[11] LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 tra le altre disposizioni ha toccato tre norme transitorie del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149: la 35, la 36 e la 41.

L’art. 35 appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile

L’art. 36 si intitola Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

L’art. 41 reca come intitolazione Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

A seguito di queste modifiche si sono posti problemi interpretativi circa l’entrata in vigore del novellato DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 che è stato appunto modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 che a sua volta è stato modificato dal Comma 380 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.

In dottrina, a mia conoscenza, sono circolate almeno due interpretazioni.

  1. L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali perché la norma appartiene al Capo V Diposizioni transitorie, finanziarie e finali Sezione I Disposizioni in materia di processo civile.
  2. L’art. 35 c. 1 è un principio generale di tutta la riforma civile perché recita: «Le  disposizioni  del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia diversamente disposto, hanno effetto…»; quindi vale anche per la mediazione.

Prima interpretazione (a)

L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41; l’art. 41 c, 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l,  lettere  c), numero 3), d), e), f), g), h), t),  u),  v),  z),  aa)  e  bb),))  si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data ma si ritiene che per quelle non menzionate la data di entrata in vigore sia quella della finanziaria ossia il 1° gennaio 2023.

Prima interpretazione (b)

L’art. 35 c. 1 regola solo le norme processuali e quindi per la mediazione si deve guardare solo all’art. 41, l’art. 41 c. 1 modificato dalla legge finanziaria (comma 380) prevede che entrino in vigore al 30 giugno 2023 determinate norme del decreto 28 («1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 ((, comma l,  lettere  c), numero 3), d), e), f), g), h), t),  u),  v),  z),  aa)  e  bb),))  si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.»). Per le altre non viene indicata una data dalla finanziaria e si ritiene che il legislatore se la sia dimenticata e quindi non si conosce l’entrata in vigore.

Seconda interpretazione

L’art. 35 c. 1 ha una portata generale e quindi siccome prevede che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.», allora anche le norme non menzionate dall’art. 41 c. 1 entrano in vigore il 28 febbraio 2023.

Il CNF è intervenuto con una nota del seguente tenore: “4) Modifiche in materia di mediazione e negoziazione assistita. La legge di bilancio ha lasciato invariata l’originaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 7 del d.lgs. 149/22 – relativo alle modifiche del d.lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche riferite a singoli commi e lettere. Ciò comporta che la maggior parte delle disposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 380, il quale dispone – come visto – l‘anticipazione dell’entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire dal 1 marzo 2023, fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo e colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell’ambito dei procedimenti di mediazione (o dei giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022.”

IL CNF pertanto ritiene che le norme non indicate dall’art. 41 c. 1 entrino in vigore il 1° marzo 2023.

Gli uffici Studi del Parlamento scrivono nel dossier di presentazione della finanziaria 2023:

Il comma 380, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia). In particolare, viene riscritto l’articolo 35, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo e vengono apportate limitate modifiche all’articolo 36, recante le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale e all’articolo 41, concernente le disposizioni transitorie al regime della mediazione e della negoziazione assistita.

L’intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile. La riforma del processo civile è compresa negli obiettivi fissati dal PNRR e, in particolare, nella milestone M1C1-36, secondo cui entro il 31 dicembre 2022 deve essere assicurata l’entrata in vigore della normativa delegata. Il decreto legislativo n. 149 del 2022, è stato emanato il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il successivo 18 ottobre (vedi amplius infra).

In particolare, la lettera a), tramite la riscrittura dell’articolo 35, prevede: l’anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;

Le modifiche apportate all’articolo 41, ad opera della lettera c), investono le nuove disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l’adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al 30 giugno 2023. Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. In tema di negoziazione assistita si prevede l’applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, eccezion fatta per quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l’adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023. Inoltre, introducendo un nuovo comma nell’articolo 41 (comma 3-bis), si specifica che la nuova disposizione in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludano un accordo nell’interesse dell’amministrazione trovi applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente.

In sostanza anche gli Uffici parlamentari ci dicono che le norme non citate dal 41 c. 1 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023. Inoltre la specifica in relazione all’articolo 41 (comma 3-bis) rafforza l’opinione dell’entrata in vigore delle norme non citate al 28 febbraio 2023.

Il sole 24ore (23 gennaio 2023) titola “Riforma della mediazione, ecco le novità che anticipano la partenza al 28 febbraio” e si schiera per l’interpretazione che vede dunque un’anticipata entrata in vigore.

In base all’opinione del CNF, al dossier parlamentare e all’autorevole quotidiano si presenta la presente situazione normativa:

1) Entrano in vigore al 28 febbraio 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: art. 2 (Controversie oggetto di mediazione), art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti (che farà probabilmente riferimento sino al 30 giugno all’art. 8 preesistente alla riforma), art. 4 c. 1 e 2 (Accesso alla mediazione), art. 8-bis (mediazione telematica), art. 11 (Conclusione del procedimento), art. 11-bis (Accordo  di  conciliazione  sottoscritto  dalle  amministrazioni  pubbliche), art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione), art. 12-bis   (Conseguenze  processuali   della   mancata   partecipazione   al procedimento di mediazione), Art. 13 (Spese  processuali  in  caso  di  rifiuto   della   proposta   di conciliazione), Art. 14 (Obblighi del mediatore), Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe).

2) Entrano in vigore al 30 giugno 2023 gli articoli novellati del decreto legislativo 28/10: Art. 4 ultimo comma (Accesso alla mediazione), Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo), Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio), Art. 5-quater (Mediazione demandata dal  giudice),  Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato,  valutazione  del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione),  Art. 5-sexies  (Mediazione   su   clausola   contrattuale   o statutaria),  Art. 6 (Durata),  Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo), Art. 8 (Procedimento), Art. 9 (Dovere di riservatezza), tutte le disposizioni sul gratuito patrocinio: CAPO II-bis (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella mediazione civile e commerciale) dall’art. 15-bis all’art 15-undecies, la nuova rubrica del  Capo  III Organismi  di mediazione ed enti di formazione», art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori), art. 16-bis (Enti di formazione), art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità), art. 20 (Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).

Senonché negli scorsi giorni Normattiva[12] ha disposto l’entrata in vigore dei nuovi art. 35, 36 e 41 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 al 1° gennaio 2023.

Inoltre ci ha spiegato che il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 è stato modificato dal comma 380 della finanziaria[13] manon ci ha detto quando entrano in vigore le norme non previste dal primo comma dell’art. 41 c. 1 (quelle previste vanno al 30 giugno 2023) che gli illustratori della finanziaria, il CNF ed il Sole24ore fanno partire dal 28 febbraio 2023.

Si potrebbe però dedurre che se le discipline transitorie (art. 35, 36 e 41) entrano in vigore il 1° gennaio 2023 (come la finanziaria) anche le norme non previste dal 41 c.1 abbiano la stessa decorrenza?

Il giallo si infittisce qualche giorno dopo quando Normattiva, infine, nel novellare gli articoli del  decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 scrive che “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 41, comma 1) che “Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  7  si  applicano  a decorrere dal 30 giugno 2023“.

L’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 riguarda appunto la mediazione civile e commerciale.

Non c’è dunque alcun riferimento alle modifiche del comma 380 della legge finanziaria (che viene praticamente ignorata) e dunque all’anticipo al 28/02/23 delle norme indicate dal primo comma dell’art. 41.

Per Normattiva, in altre parole, tutte le norme novellate del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2023.

In definitiva con riferimento alla entrata in vigore della mediazione siamo in piena oscurità che speriamo possa dissipare il Ministero della Giustizia con una sua circolare.

Peraltro Normattiva ignora le modifiche del comma 380[14] anche che in materia di negoziazione assistita secondo cui le norme novellate, ad eccezione di quelle inerenti al gratuito patrocinio, entrano in vigore il 28 febbraio 2023.

Troviamo, infatti scritto: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con  l’art.  41, comma 4) che “Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.

A questo punto ogni certezza del diritto svapora.


[1] Recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.237 del 04-10-2021)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134

[2] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (GU n.292 del 09-12-2021)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;206

[3] Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149!vig=2022-11-02

[4] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

[5] Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151

[6] Le due leggi delega sul punto si ispirano all’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La norma che riguardava il solo tribunale e la Corte d’Appello è stata poi abrogata appunto dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 dal 30/12/22.

Era previsto, in altre parole, sino al 30/12/22 dall’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. La norma, tuttavia, prevede l’istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari.

[7] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197

[8] Art. 5-novies (Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in  materia di  giustizia  riparativa). –  1.   All’articolo   92   del   decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è  aggiunto  il seguente:

        “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera  h),  numero  2),  e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo  13,  comma  1, lettera  a),  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2), all’articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all’articolo  22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28,  comma  1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1,  lettera a), numero 4), all’articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1), lettera  d),  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3), all’articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c), all’articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all’articolo  72,  comma  1, lettera a), all’articolo 78,  comma  1,  lettera  a),  lettera  b)  e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e  all’articolo  84, comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di entrata in vigore del presente decreto”.

[9] Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;199

[10] Entrano in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa ed in particolare:

1)  Il codice penale (articoli 62 e 152).

2)  Il codice di procedura penale (articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis, 552, 656, 660).

3)  Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.

4)  la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)  Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni): art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

[11] 380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Disciplina transitoria) – 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed è), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;

b) all’articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

c) all’articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),»

[12] Normattiva è un sito web dello Stato italiano in attività dal 19 marzo 2010, contenente le norme italiane dal 1861 ad oggi. Fondatore/Creatore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Come funziona Normattiva?

Normattiva è una banca dati testuale in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi numerati pubblicati, in “Gazzetta Ufficiale” e/o nella “Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi”, dal 1861 ed aggiornati con le modifiche esplicite generate nel tempo da atti numerati e non numerati pubblicati successivamente.

[13] “La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303) ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera a)) la modifica dell’art. 35. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera b)) la modifica dell’art. 36, commi 1 e 2. Ha disposto (con l’art. 1, comma 380, lettera c)) la modifica dell’art. 41, commi 1 e 4 e l’introduzione del comma 3-bis all’art. 41.”.

[14] (omissis) 3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),»

La negoziazione assistita e la formazione dell’avvocato

In evidenza

Al Ministero della Giustizia francese si sono riuniti il 23 gennaio scorso[1].

E dal tavolo dei lavori è emerso quanto segue: “I membri della tavola rotonda si sono interrogati sui motivi per cui, nonostante le sue qualità, questa procedura partecipativa è rimasta marginale per 13 anni e 6 testi successivi. Non sembra trattarsi di formazione, visto che esiste, sia per i magistrati che per gli avvocati. La tavola rotonda si conclude proponendo un 7° testo di incentivazione, in cui lo stato partecipativo sarebbe il principio, e lo stato ‘giudiziario’, puramente scritto, l’eccezione.”[2].

La procedura partecipativa francese è istituto strutturalmente analogo alla nostra negoziazione assistita: due parti e due avvocati che negoziano.

Mi pare che anche da noi si punti su questo strumento (v. avvocato istruttore[3]) per cui sostanzialmente si cerca di ridurre i tempi della giustizia e di ottenere quanto meno degli accordi parziali.

I francesi non ci sono riusciti ed hanno formato negli anni (l’avvocato istruttore è presente sulla carta da più di un lustro) giudici ed avvocati.

Noi pretendiamo di riuscirci con una normativa – la seconda – approssimativa e senza formare gli avvocati ed i giudici.

Francamente mi pare ridicolo il trionfalismo di qualche quotidiano sul punto.

Non sarebbe meglio chiedersi perché in Francia l’istituto è rimasto marginale?

Puntare sulla mediazione e levare gli intralci che già non fanno dormire i mediatori non sarebbe più opportuno?

Vogliamo continuare a fare operazioni di facciata politica[4] per tenere buoni gli avvocati che se la passano male e che continueranno a passarsela male dato che un processo dura in media 19 volte il tempo di una mediazione?

Benissimo continuiamo così, è proprio quello che fecero in Francia quando, nel 2008, Rachida Dati[5] voleva abolire due giurisdizioni[6] perché il bilancio del Ministero della Giustizia faceva acqua (cosa anche da noi endemica) e molti avvocati sarebbero rimasti senza lavoro: allora si sono inventati[7] appunto la procedura partecipativa o come la chiamiamo noi negoziazione assistita.

Esito zero, testimoniato da un rapporto del 2014 del Senato francese [8], ma comunque avvocati e giudici si sono formati in quell’istituto.

Premesso che CEPEJ nel 2008 ebbe a precisare: “La mediazione dovrebbe essere inclusa nei curricula di formazione iniziale e continua per gli avvocati”[9], da noi che cosa è stato fatto per la negoziazione assistita che nel 2014-15 sbandieravano, come fa oggi il CNB francese con un settimo testo, come la soluzione principe per alleviare il carico giudiziario[10]?

La formazione del praticante avvocato negoziatore è stata prevista dal CNF soltanto nel 2017[11], anche se è stata, guarda caso, esclusa la negoziazione assistita: “La Commissione ha quindi evidenziato l’importanza che la formazione del praticante avvocato debba riguardare anche il procedimento di mediazione e, più in generale, tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione e, a tal fine, ha ritenuto che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui l’allievo deve assistere (ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016) anche gli incontri svolti innanzi al mediatore, purché in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (e quindi ad esclusione del primo incontro), e ponendo altresì la condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può affermarsi per quanto attiene alle ulteriori tipologie di ADR, sempre che si svolgano innanzi ad un organo terzo. Ne discende la netta esclusione del procedimento di negoziazione assistita”.

Non si comprende come possa diffondersi la cultura di una negoziazione salvatrice della patria se si esclude dal novero delle procedure che si possono imparare a condurre appunto la negoziazione assistita stessa.

Inoltre in Italia non è stato previsto che l’esame di stato venga condotto anche sugli strumenti alternativi al contenzioso[12] o come si chiama oggi giustizia complementare.

Ci sono al contrario, molti paesi nei quali la necessità delle cosiddette competenze trasversali, è un dato pacifico da molti anni.

Dal 2012 il praticante legale in Australia non diventa avvocato se non dimostra di possedere le abilità necessarie per guidare un cliente in ADR e non conosca i principali mezzi di risoluzione[13].

Analogamente un avvocato russo dal 2011 non supererebbe l’esame di stato se non dimostrasse di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato) [14].

Chi voglia diventare avvocato in Francia deve superare un test sugli strumenti alternativi nella sua area di specializzazione[15]: l’ADR in Francia investe sette possibili specializzazioni (civile, penale, sociale, commerciale, amministrativo, internazionale europeo, tributario).

Chi voglia diventare avvocato in Spagna deve sostenere l’esame su “La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, a mediación, la transacción, la negociación y otros”[16].

In Svezia le parti possono essere assistite in mediazione anche da un avvocato che però sia qualificato per assistere le parti davanti al Conciliation board[17]: la formazione vale dunque qui – come peraltro in Australia e Federazione Russa – anche per gli accompagnatori alle procedure.

E noi che facciamo: preferiamo aumentare le ore di formazione per i mediatori e lasciare nell’ignoranza gli avvocati che si avvicinano al negoziato?

Peccato che come ha stabilito nel 2014 una ricerca dell’Università del Missouri[18] 221 esperti di contenzioso con almeno con 15 anni di esperienza, hanno replicato alla domanda “perché non si partecipa alla mediazione?” con la seguente risposta: “Per la scarsa esperienza delle parti in mediazione e conciliazione e la scarsa esperienza del consulente”.

[1] https://www.syme.eu/articles/113152…

[2] Les membres de la table ronde se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles, en dépit de ses qualités, cette procédure participative reste marginale depuis 13 ans et 6 textes successifs. Il ne semble pas que ce soit une question de formation, puisque celle-ci existe, aussi bien pour les magistrats que pour les avocats. La table ronde conclut en proposant un 7ème texte incitatif, dans lequel la mise en état participative serait le principe, et la mise en état ‘judiciaire’, purement écrite, l’exception.

[3] Artt. 4 bis e 4 ter decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 in vigore dal 28 febbraio 2023.

[4] E che sia tale lo dimostra che i pagamenti del gratuito patrocinio sono stati rimandati al 30 giugno 2023.

[5] Ex Ministro della giustizia della Francia.

[6] Cosa che poi avvenne solo parzialmente e dopo diversi anni.

[7] La Commissione Guinchard, cfr. L’ambition raisonnée d’une justice apaisée.

[8] “Tuttavia, è chiaro che questa procedura non ha avuto il successo sperato. Per il 2013, anno di attuazione presso il Ministero della Giustizia dello strumento statistico per misurare il numero di istanze tendenti a dare esecutività ad un accordo concluso dalle parti, risultante da una procedura partecipata, al di fuori di ogni accordo giudiziale, sono state 7, per cui non si identifica la natura della causa (contenzioso familiare o altro).”

(Cependant, force est de constater que cette procédure n’a pas rencontré le succès escompté. Pour 2013, année de mise en place au ministère de la justice de l’outil statistique permettant de mesure le nombre de demandes tendant à conférer force exécutoire à un accord conclu par les parties, issues d’une procédure participative, en dehors de toute convention judiciaire, on en comptait 7, pour lesquelles la nature de l’affaire (contentieux familial ou autre), n’est pas identifiée.)

http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4045.html

[9] 10.2 European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

Guidelines for a better implementation of Recommendation No. R(98)1 on family mediation and Recommendation Rec(2002)10 on mediation in civil matters

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx…

[10] il Ministero della Giustizia richiamò l’attenzione pubblica sull’istituto in varie occasioni: il 2 luglio del 2014 con la precisazione che la negoziazione assistita si sarebbe occupata di 60.000 controversie ed il 3 luglio 2014 con una corposa nota. È seguito infine il 5 settembre 2014, sempre in chiave di presentazione dello stesso ministro Orlando, l’Atto di indirizzo politico – istituzionale per l’anno 2015, ove si specifica che “Si vanno quindi definendo forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all’istituto della negoziazione assistita, configurata come complementare e non alternativa alla già avviata mediazione, istituto che, nuovamente reso obbligatorio dal decreto del fare del giugno 2013, sta gradualmente producendo effetti deflattivi significativi”.

[11] CNF, parere 12/07/2017 n° 55

http://www.conciliazioneforense.it/…/Parere-CNF-n55-del…

[12] Nel 2022 si poteva scegliere tra le seguenti materie:

Diritto del Lavoro;

Diritto Costituzionale;

Diritto Commerciale;

Diritto Ecclesiastico;

Diritto Tributario;

Diritto Amministrativo.;

Diritto dell’Unione Europea;

Diritto Internazionale Privato.

[13] “Lawyers being admitted to practise should be equipped with the skills to guide a client through a dispute resolution process and understand the major ADR processes”.

Chapter 12 – Building Resilience Recommendation 12.1 of the Australian Government’s Access to Justice Report. A Strategic Framework for Access to Justice in the Civic Justice System – Full Report of the Access to Justice ~ word version

https://www.ag.gov.au/search/results.aspx?k=Recommendation%2012.1%20of%20the%20Australian%20Government%E2%80%99s%20Access%20to%20Justice%20Report

[14] Domanda n. 48 approvata dal Consiglio della Federal Bar il 30 novembre 2010 (verbale n = 7) http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/advocate

[15] https://www.prepa-dalloz.fr/crfpa/matieres-programme-crfpa

[16] Orden PCI/772/2019, de 12 de julio, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019.

[17] Cfr. Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html

[18] Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report on Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation

University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2014-28

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526302

Principali documenti sulla giustizia riparativa

In evidenza

Premetto che la giustizia riparativa, comunque denominata, è presente a mia conoscenza nei seguenti paesi UE: in Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia (16.000 procedure annue),Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia (4.000 procedure annue), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna (3.000 procedure annue), Svezia e in Ungheria.

I documenti più importanti per avvicinarsi alla materia sono i seguenti:

1.COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters (Adopted by the Committee of Ministers on 15 September 1999 at the 679th meeting of the Ministers’ Deputies)

https://rm.coe.int/0900001680910dbb?fbclid=IwAR1ooGPjJhZfS5fsjBqPeHz8euvQIxjbKV97YAgtPMs3LhNNqN-SuYCV6Dg

2. 2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001F0220

3. DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

4) Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters Rec(2018)8   (3/10/2018)

Fai clic per accedere a Recommendation-CM-Rec-2018-of-the-Committee-of-Ministers-to-member-States-concerning-restorative-justice-in-criminal-matters-.pdf

5) United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002

Fai clic per accedere a resolution%202002-12.pdf

6) Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello.
(D.M. 16 marzo 2021 – Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta)
RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435
(24 maggio 2021)

Fai clic per accedere a commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf

7) LEGGE 27 settembre 2021, n. 134
Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (21G00146
)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2021

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134

8) Dichiarazione di Venezia del COE sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale 13 e 14 dicembre 2021

https://rm.coe.int/14-dicembre-ita-dichiarazione-venezia/1680a4e07f

9) DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150

L’art. 5-novies della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Per l’art. 6 del decreto 162/22 convertito appunto nella LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (da art. 42 a 67)

Entrano invece in vigore a maggio 2023 tutte le applicazioni della giustizia riparativa (26 norme) ed in particolare:

1)  Il codice penale (articoli 62 e 152).

2)  Il codice di procedura penale ( articoli 90-bis, 90 bis-1 (nuovo), 129 bis (nuovo), 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429, 447, 460, 464 bis,  552, 656, 660).

3)  Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter.

4)  la legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario): art. 13, 15-bis (nuovo) e 47.

5)  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): art. 28

6)  Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) : art. 1 c. 2, art. 1-bis (nuovo).

Modifiche temporali al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

In evidenza

Negli ultimi giorni di dicembre 2022 vi sono state diverse modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno preso in considerazione l’art. 35[1], ma anche l’art. 36 ed il 41 nel testo licenziato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/22.  Cito in primo luogo l’art. 8 c. 8 e 9 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)[2]: si sono introdotte delle modifiche che tengono conto dell’art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Art. 8

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e di   cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

9. La disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

In base a tale ultime modifiche del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 si presenta comunque il quadro indicato in tabella[3].


[1] Art. 35

Disciplina transitoria

 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. 10. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), 199/208 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

[2] (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022

[3] Il testo delle norme è stato recepito su Normattiva

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Slitta l’applicazione nel nostro ordinamento della giustizia riparativa

In evidenza

La Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 274 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (A.C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nella seduta di venerdì 30 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

L’art. 5-novies del disegno di legge S. 274 (oggi LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209)) introduce una modifica importante in materia di giustizia riparativa integrando il dettato dell’art. 92 del decreto legislativo 150/22.

Il nuovo dettato normativo è il seguente.

Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto

«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all’articolo 7, comma 1, lettera c), all’articolo 13, comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all’articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all’articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all’articolo 25, comma 1, lettera d), all’articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all’articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all’articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all’articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all’articolo 41, comma 1, lettera c), all’articolo 72, comma 1, lettera a), all’articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Questa norma comporta alcune importanti conseguenze: per l’art. 6 del decreto  convertito entra in vigore il 31.12.22 la disciplina organica della giustizia riparativa (art. 42 a 67)[1].

Entrano invece in vigore a maggio 2023:

a) le modifiche del Codice penale in materia di giustizia riparativa (art. 62, 152 e 163).

b) Le modifiche (o l’istituzione di nuove norme) sulla giustizia riparativa inserite nelle disposizioni di procedura penale: 90 bis (informazioni alla persona offesa), Art. 90 -bis .1 (informazioni alla vittima del reato), 129 bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), 293 (adempimenti esecutivi), 369 (Informazione di garanzia), 386 (doveri della polizia), art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione), Art. 415 bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), art. 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio), 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), 460 (Requisiti del decreto di condanna), 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova), art. 552 (Decreto di citazione a giudizio), 601 (Atti preliminari al giudizio), 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie)

c)  Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione di un solo articolo il 45-ter

d) la modifica dell’art. 29 c. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)

e) la modifica dell’art. 13 e 47 e l’introduzione dell’art. 15-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario)

f) la modifica dell’art. 28 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

g) la modifica dell’art. 1 c. 2 e l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
(Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)

In sintesi sino a maggio non si potrà accedere, secondo il dettato della riforma Cartabia, alla giustizia riparativa nelle varie fasi e gradi del processo, né saranno informati della possibilità di accesso i difensori l’autore del reato e la vittima.

Lo Stato dovrà quindi dedicarsi all’organizzazione delle strutture e alla formazione dei mediatori secondo la disciplina dettata dagli articoli 42 a 67 che, come ribadisco, entrano in vigore il 30 dicembre 2022.


[1] Articolo 6.

(Modifica dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. Dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

« Art. 99-bis (Entrata in vigore). – 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»

La nuova normativa della negoziazione assistita in Francia: un confronto con quella italiana

In evidenza
  1. Generalità

Quella che da noi da ultimo si chiama giustizia consensuale e prima ADR[1], in Francia[2] è stata indicata nel tempo con ben tre acronimi:

1) MARD Mode Alternatif de Règlement des Différends,

2) MARC: Mode Alternatif de Règlement des Conflits e

3) MARL: Mode Alternatif de Règlement des Litiges.

Con queste locuzioni ci si riferisce ad arbitrato, conciliazione,  negoziazione, diritto collaborativo, procedura partecipativa, azioni collettive, che possono spingersi fino a clausole contrattuali di anticipazione o risoluzione quando si tratta, in via preventiva, di evitare o risolvere le controversie che dovessero insorgere (mediazione progettuale/mediazione preventiva)[3].

Il legislatore ha approntare allo stato ben 54 provvedimenti in materia di risoluzione alternativa delle controversie e dunque denota una grande sensibilità verso la materia (da noi i provvedimenti sono allo stato 29).

In Francia a differenza dell’Italia non sussiste poi una preminenza della mediazione civile e commerciale (da loro detta mediazione contrattuale) sulle altre procedure stragiudiziali, ma al contrario la mediazione è posta sullo stesso piano della conciliazione e appunto della procedura partecipativa (v. al proposito l’art. 1528  C.p.c. in seguito qui descritto).

Si tenga presente che mediazione, conciliazione e procedura partecipativa in Francia non riguardano soltanto il settore civile e commerciale, ma anche quello sociale e rurale (v. art. 1529 C.p.c).

Purtroppo il 22 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha annullato, su richiesta ovviamente dell’Avvocatura, l’articolo 750-1 del codice di procedura civile che prevedeva l’obbligo del ricorso preventivo a un metodo amichevole di risoluzione delle controversie prima di qualsiasi azione legale per le controversie relative a un importo inferiore a 5.000 euro o per una lite di quartiere. Questo provvedimento innovativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, è durato dunque poco: lo cito perché il cittadino poteva scegliere come condizione di procedibilità sia la mediazione, sia la conciliazione, sia la procedura partecipativa[4].

Di conseguenza non esiste più uno strumento alternativo preventivo obbligatorio, mentre da noi come sappiamo sia la mediazione, sia la negoziazione assistita possono essere svolte volontariamente o come condizioni di procedibilità in via preventiva.

La procedura partecipativa, da noi negoziazione assistita da uno o più avvocati[5], è nata in Francia per ragioni economiche e politiche.

Nel 2008 il  Governo Sarkozy pensava di eliminare, per scarsità di fondi, i tribunali che si occupavano di controversie di lieve entità[6] (eliminazione che è avvenuta peraltro solo diversi anni dopo[7]); in previsione di ciò gli avvocati che lavoravano presso quelle giurisdizioni si sarebbero trovati senza lavoro: bisognava trovare loro un’altra occupazione.

Inoltre nel 2008 era uscita la direttiva 52 e gli avvocati francesi (come quelli italiani nel 2010) erano spaventati dalla mediazione (anche da quella giudiziaria già presente in Francia dal 1995) che avrebbe, secondo il loro giudizio, potuto sottrarre onorari alla categoria e dunque presentarono in Parlamento nel 2009 il progetto Guinchard in funzione anti-mediazione[8].

Infine le consulenze a processo instaurato (specie in materia familiare) avevano assunto costi esorbitanti e così si pensò di acquisirle appunto tramite la procedura partecipativa e dunque attraverso contrattazione tra le parti ed il perito.

Quest’ultimo aspetto forse potrebbe trovare espressamente alloggio anche nella convenzione italiana: in quella francese di sicuro il perito è molto più libero di muoversi che nel nostro ordinamento; la disciplina (articoli da 1547 a 1554 C.p.c.), a mio giudizio, dovrebbe essere pressa a modello per le CTM in mediazione civile e commerciale (e andrebbe pertanto abolita la norma per cui il  regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti). Da noi peraltro la perizia in mediazione è stata oggetto di varie pronunce giurisprudenziali e alla fine sia la legge delega 206/21[9] che il decreto delegato 149/22[10] hanno mantenuto un atteggiamento prudente, nel senso di richiedere comunque il consenso delle parti, al momento della nomina del perito, per la produzione in giudizio.

Dal 2021 in Francia la perizia del tecnico redatta in procedura partecipativa ha valore giudiziario (art. 1554 C.p.c.).

La Commissione Guinchard[11]  elaborò nel 2008 quello schema negoziale (v. art. 2062 C.c.) che poi nel 2014 approdò anche in Italia: si rifiutò però il principio nordamericano (e del diritto collaborativo) secondo cui l’avvocato che si occupa della fase negoziale non può occuparsi di quella giurisdizionale.

Secondo l’art. 54[12] del C.p.c. l’atto di citazione transalpino deve contenere a pena di nullità che quando la controversia deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione, di mediazione o di procedura partecipativa, si indichino le misure adottate in vista di una risoluzione amichevole della controversia o la giustificazione della rinuncia a tale tentativo.

Dopo il 22 settembre 2022 ovviamente questa norma ha perso un po’ di significato.

Anche la riforma Cartabia peraltro prevederà al 30 giugno 2023 che nella domanda introduttiva (v. il nuovo art. 163 C.p.c. 3-bis) ci sia “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;”, La nostra locuzione è decisamente “meno morbida” di quella francese, perché non prevede che si possa dare giustificazione della rinuncia al tentativo.

La procedura partecipativa trovò collocazione nel Codice civile a partire dal 2010[13] e nel Codice di Procedura civile a partire dal 2012[14].

Da noi il necessario raccordo col Codice di procedura civile è mancato: si affaccia solo oggi e timidamente in alcuni articoli della riforma Cartabia che determinano conseguenze processuali (ma comunque è stata novellata la sola Legge 10 novembre 2014 n. 162): ad esempio il richiamo all’istruzione preventiva nel caso in cui “l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice”[15], ovvero le conseguenze in tema di spese processuali ex art 96 in caso la controparte si rifiuti di rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia[16].

Negli anni che seguirono il 2012 sono state effettuate in Francia diverse modifiche legislative, non ultima quelle del 2021 e del 2022.

Si è passati dalle 28 norme originarie alle 50 attuali (considerando solo i Codici civile e di rito).

E ciò perché, a differenza di quello che pensava il legislatore, gli avvocati transalpini non hanno accolto il nuovo istituto con entusiasmo.

Il Codice civile distingue sin dal 2010 tra procedura per la risoluzione amichevole e procedura per la preparazione della causa, ma l’art. 1543 C.p.c. vede come modello principale quello della risoluzione amichevole.

Da noi l’idea della negoziazione per la preparazione della causa prenderà forma solo con la riforma Cartabia ed andrà in vigore dal 30 giugno 2023. E non si fissano priorità sulla negoziazione contrattuale.

L’accesso francese alla procedura è decisamente più snello di quello italiano perché la richiesta non è ingessata da un invito come il nostro.

L’unica cosa che si specifica è che la convenzione viene stipulata per un tempo specifico.

La convenzione però anche da loro è un atto solenne che deve avere determinati requisiti ( v. art. 2063 C.c. e 1545 C.p.c.).

Presupposto essenziale di questa procedura (non espressamente di quella italica purtroppo) è che le parti si scambino i documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e stabiliscano i termini del loro scambio (il concetto è rinforzato, se possibile, dall’art. 1545 C.p.c.).

Da noi, de iure condendo, si acquisiranno solo dichiarazioni[17], ma non ci si è spinti a richiedere lo scambio di documenti.

Non può esserci giustizia complementare se le parti non scambiano i documenti pertinenti della controversia[18].

L’istituto del resto deriva dal diritto collaborativo canadese e dunque dà per scontata quella che si definisce discovery.

In Italia sino ad oggi appunto non si è codificato questo principio dello scambio di informazioni e documenti ed anche a questo è dovuto l’attuale fallimento dell’istituto almeno nella sua forma ordinaria.

Anche in Francia comunque, dicevamo, la procedura partecipativa non è stata accolta con entusiasmo nemmeno agli esordi, soprattutto quella ai fini della preparazione della causa (che era già difficile e farraginosa alle origini) e dunque si sono apposte molte recenti modifiche per vedere di incentivarla.

Dal 2021 poi l’accordo rinvenuto in procedura partecipativa e controfirmato dai legali di ciascuna delle parti e vidimato dal cancelliere del Foro competente, è titolo esecutivo.

Ciò però non vale per la separazione ed il divorzio consensuale: l’accordo viene valutato secondo il Titolo VI del Libro I relativo al divorzio, sempre del Codice civile.

In materia di lavoro se la procedura partecipativa fallisce non si è esentati come nelle altre materie dal tentativo di mediazione o di conciliazione, prima di adire il tribunale[19].

La Riforma Cartabia (art. 2-bis, 4-bis e 4-ter che novelleranno il  D.L. n. 132 del 2014 (conv. con Legge 10 novembre 2014 n. 162) si è probabilmente ispirata all’art. 1546-3 del Codice di rito transalpino.

Ma la differenza tra le due norme è netta perché in Francia non si può costringere un terzo a testimoniare su i fatti in procedura partecipativa, né sono previste sanzioni per le dichiarazioni confessorie. 

Il Codice di rito francese prevede poi espressamente, sempre nell’art. 1546-3 C.p.c. che le parti possono stabilire in convenzione di rivolgersi ad un conciliatore o ad un mediatore (la mediazione da noi è invece considerata una facoltà implicita).

Da noi non sussiste la possibilità di azionare la procedura in appello che invece può avvenire in Francia con determinati effetti processuali.

In Francia poi la procedura partecipativa può avvenire sia prima del processo, sia dopo che lo stesso è stato instaurato.

Da noi parrebbe che la negoziazione in corso di causa possa avvenire soltanto se il giudice rileva che la  negoziazione  assistita  è  già iniziata, ma non si è conclusa,  ovvero quando non è stata esperita (si tratta però di casi in cui la n.a. è condizione di procedibilità della domanda).

Il Codice di rito francese, come si vedrà, prevede una disciplina decisamente articolata.

Vediamo qui le norme che allo scrivente paiono più interessanti (rimando comunque il lettore alla lettura integrale).

Quando in corso di causa le parti e i loro avvocati dimostrano di aver concluso una convenzione di procedura partecipativa ai fini della preparazione della causa, il giudice può, su loro richiesta, fissare la data dell’udienza per la chiusura dell’istruttoria e la data dell’udienza per le memorie. Egli rinvia l’esame del caso alla prima udienza sopra citata. In assenza di tale richiesta, il giudice ordina la cancellazione del caso dal ruolo (art. 1546-1 C.p.c.).

Davanti alla Corte d’appello, l’informazione data al giudice della conclusione di una convenzione di procedura partecipativa tra tutte le parti del procedimento d’appello interrompe i termini per la conclusione e il deposito dell’appello incidentale di cui agli articoli 905-2 e da 908 a 910. L’interruzione di questi termini ha effetto fino a quando il giudice non viene informato della fine della procedura partecipativa (art 1546-2).

In Italia non è previsto che si possa tenere una negoziazione assistita in appello, mentre è e sarà  possibile (v. nuovo art. 5 -quater del decreto 28/10) per  la mediazione.

L’articolo 1546-3 costituisce il cuore della procedura e come dicevamo la norma ha destato nella sua ultima parte (numeri 6 e 7) l’attenzione del legislatore italiano.

Con atti controfirmati tra avvocati francesi si possono elencare i fatti o i documenti non elencati nella convenzione, sulla cui esistenza, contenuto o interpretazione le parti concordano; determinare i punti di diritto a cui intendono limitare il dibattito, quando riguardano diritti di cui possono disporre liberamente; concordare le modalità di comunicazione delle loro osservazioni scritte; chiamare un tecnico secondo i termini degli articoli da 1547 a 1554; nominare un conciliatore o un mediatore con il compito di contribuire alla risoluzione della controversia[20], registrare le udienze delle parti, sentite successivamente alla presenza dei loro difensori, compresa la loro presentazione della controversia, le loro pretese, le domande dei loro avvocati nonché le loro risposte e le osservazioni che intendono presentare; registrare le dichiarazioni di chiunque accetti di testimoniare sui fatti di cui è stato testimone o che ha personalmente osservato, raccolte insieme dagli avvocati, spontaneamente o su loro interrogazione. La registrazione contiene le informazioni di cui all’articolo 202[21], secondo comma. Il testimone deve apporre prima della sua firma la menzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo; registrare i risultati o i pareri forniti da un tecnico raccolti dagli avvocati.

Gli unici obblighi che incombono sul testimone riguardano dunque il fatto che il documento indichi che è stato formato in vista della sua produzione in tribunale e che il suo autore è consapevole che un certificato falso da parte sua lo espone a sanzioni penali. L’attestazione è scritta, datata e firmata dalla mano del suo autore. Quest’ultimo deve allegare ad esso, in originale o in fotocopia, qualsiasi documento ufficiale comprovante la sua identità e recante la sua firma.

La disciplina che riguarda il perito di cui le parti intendono avvalersi (articoli da 1547 a 1554) non è cambiata dal 2012 ad eccezione dell’art. 1554 che appunto equipara la relazione alla perizia giudiziaria (rimando anche qui il lettore alle norme).

La procedura partecipativa si estingue (art. 1555) con:

1° La scadenza della convenzione di procedura partecipativa ;

2° La risoluzione anticipata del contratto per iscritto da parte delle parti assistite dai loro avvocati;

3° La conclusione di un accordo che ponga fine alla controversia o al contenzioso nella sua interezza o la stesura di un documento che ne attesti la persistenza totale o parziale;

4° L’inadempimento del contratto da parte di una delle parti;

5° Il rinvio al giudice, nell’ambito di una procedura partecipativa ai fini della preparazione del caso, ai fini della decisione su un incidente, a meno che il rinvio non provenga da tutte le parti.

Il 5° punto è molto interessante ed avrebbe potuto trovare luogo anche nella nostra disciplina: realizza un’ipotesi generale di translatio iudicii. L’ipotesi riguarderà invece da noi soltanto il caso in cui il terzo informatore sia reticente.

In caso di raggiungimento di un accordo parziale esso viene raccolto da una scrittura privata controfirmata dagli avvocati che fa fede fino a querela di falso.  Quando è raggiunto ai fini della preparazione della causa è rimesso al giudice (art. 1555-1).

Le parti possono rimettere l’accordo totale o parziale al giudice perché sia omologato (i requisiti vengono indicati dall’art. 1557); sia che sia parziale sia che non vi sia alcun accordo, il giudice si pronuncerà sulla parte della controversia che rimane, o sull’intera controversia. Ovviamente il giudice prenderà cognizione del caso anche qualora ci sia un inadempimento alla convenzione (art. 1556).

Se l’accordo da omologare riguarda un minore capace di discernimento, in particolare se riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato (art. 1557).

Da noi in Italia si precisa soltanto che “Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età”[22].

Se la causa non è di lavoro e la normativa prevede una preventiva mediazione o conciliazione  esse non di celebrano e la causa è chiamata direttamente in udienza per essere giudicata (art. 1558).

Le parti possono scegliere anche di non omologare l’accordo parziale e di proseguire con la causa; tra gli altri requisiti in questo caso devono allegare – i punti di accordo tra le parti, che possono chiedere al giudice di approvare nella stessa domanda; – le rispettive rivendicazioni delle parti relative ai punti su cui sono ancora in discussione, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di queste rivendicazioni, con l’indicazione per ogni rivendicazione dei documenti invocati, la convenzione di procedura partecipativa,  (art. 1560).

 Le parti non possono modificare le loro richieste, tranne che per aggiornare l’importo di un credito relativo a una richiesta di adempimento successivo, per opporsi a un pagamento successivo o a una compensazione, o per far giudicare le questioni derivanti dall’intervento di un terzo o dal verificarsi o dalla rivelazione di un fatto successivo alla stipula del contratto.

Le parti possono modificare la base giuridica delle loro richieste o sollevare nuovi argomenti solo in risposta all’invito del giudice a fornire le spiegazioni di fatto o di diritto che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia (art. 1561).

Se la controversia rimane irrisolta nella sua interezza, il tribunale può ascoltarla patto che le parti ne facciano richiesta entro 3 mesi dalla scadenza della convenzione di procedura partecipativa (v. 1562-1563).

L’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito di una mediazione, di una conciliazione o di una procedura partecipativa può essere sottoposto, per renderlo esecutivo, all’omologazione del giudice competente a conoscere della controversia nella materia in questione.

L’accordo sul compenso del mediatore concluso ai sensi dell’articolo 131-13[23] può essere reso esecutivo alle stesse condizioni, su richiesta di una parte o del mediatore, dal giudice che ha ordinato la mediazione.

Il giudice a cui viene sottoposto l’accordo non può modificarne i termini (art. 1565).

 Quando l’accordo raggiunto dalle parti in una mediazione, in una conciliazione o in una procedura partecipativa assume la forma di un atto controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti, a tale atto può essere attribuita, su richiesta di una delle parti, la formula esecutiva.

La domanda deve essere presentata per iscritto, in duplice copia, presso la cancelleria del tribunale del domicilio del richiedente che è competente a conoscere della controversia nella materia oggetto dell’accordo.

Il cancelliere appone la formula esecutiva solo dopo aver verificato la competenza e la natura dell’atto (art. 1568).

Anche alla transazione può essere apposta la formula esecutiva (art. 1571).

La riforma Cartabia ha stabilito una nutrita disciplina per il gratuito patrocinio[24]; le norma si applicheranno dal 30.6.23 e riguardano però l’accordo raggiunto (non riguarderà né la n.a. volontaria, né quella familiare) a differenza di quello che accade in Francia; attualmente invece in Italia la negoziazione assistita va prestata nei confronti di coloro che hanno i requisiti per il gratuito patrocinio, ma il legale non viene remunerato.

In Francia si è prevista una disciplina specifica per il gratuito patrocinio nei MARD con una modifica del Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

La norma è stata abrogata però dal 1° gennaio 2021 dal Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles[25].

L’art. 10 attuale prevede che la procedura partecipativa goda del gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio può riguardare anche il divorzio consensuale (art. 32- 33).

Bisogna indicare se si inizia il giudizio che il beneficio è stato già goduto  per una trattativa transattiva o per una procedura partecipativa fallita o non sfociata in un accordo totale (art. 58).

Quando un avvocato viene scelto o nominato come patrocinatore legale per ottenere un divorzio consensuale in applicazione dell’articolo 229-1 del Codice Civile[26], o una transazione prima dell’inizio del procedimento o un accordo nell’ambito di una procedura partecipativa, l’avvocato deve adottare le seguenti misure:

1° Deve informare per iscritto la controparte e, se del caso, il suo avvocato;

2° Nella lettera dovrà indicare solo la corrispondenza contrassegnata con la dicitura “Ufficiale”, che potrà essere comunicata al presidente dell’ufficio di patrocinio e, se del caso, al presidente del tribunale, e solo a loro, al solo scopo di esaminare la sua richiesta di pagamento del contributo dovuto dallo Stato nell’ambito del regime di patrocinio (art. 83).

Il giudice può, su richiesta dell’avvocato o del difensore presso il Consiglio e la Corte di Cassazione, attribuire a quest’ultimo un onorario, il cui importo è fissato dal giudice in funzione della diligenza prestata nel corso del procedimento in caso di cessazione del procedimento per un motivo diverso da una sentenza, una transazione o un accordo raggiunto nell’ambito di una procedura partecipativa (art. 93).

L’onorario viene corrisposto all’avvocato quando, con la sua assistenza, il procedimento si conclude con una transazione, con un accordo raggiunto in una procedura partecipativa o con un divorzio consensuale ai sensi dell’articolo 229-1 del Codice civile.

Quando una transazione o un accordo raggiunto nell’ambito di una procedura partecipativa pone fine all’intera controversia, l’avvocato che richiede il pagamento del contributo dello Stato deve presentare una copia dell’atto concluso, certificata dal Presidente dell’Ordine, al Presidente dell’ufficio di patrocinio.

Quando i coniugi si accordano reciprocamente sul divorzio in applicazione dell’articolo 229-1 del Codice civile, l’avvocato che richiede il pagamento del contributo dello Stato deve presentare al presidente dell’ufficio di assistenza legale un certificato di deposito dell’atto rilasciato dal notaio e un estratto dell’accordo relativo esclusivamente alla ripartizione delle spese tra i coniugi.

Se i colloqui di conciliazione falliscono o se la procedura partecipativa non ha portato a un accordo totale, l’avvocato deve comunicare al presidente dell’ufficio di assistenza legale le lettere, i documenti e le carte redatte o scambiate durante i colloqui di conciliazione o la procedura partecipativa e suscettibili di stabilire l’importanza e la serietà dei passi compiuti.

In caso di mancato completamento della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile, l’avvocato comunica al presidente dell’ufficio di assistenza legale la corrispondenza recante la menzione “Ufficiale” scambiata durante la procedura e un certificato che riassume la diligenza compiuta, atta a stabilire la loro importanza e la loro serietà.

Il presidente dell’ufficio di assistenza legale può richiedere all’avvocato ulteriori spiegazioni e informazioni.

I documenti giustificativi forniti dall’avvocato possono essere utilizzati solo per l’elaborazione della domanda di pagamento e per le verifiche che essa richiede (art. 106).

Nelle situazioni di cui all’articolo 106, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, il presidente dell’ufficio di assistenza legale rilascia un certificato di completamento della missione che specifica la natura del caso e indica l’importo del contributo dello Stato alla retribuzione dell’ausiliario legale, se del caso, ripartendo le percentuali di cui all’articolo 97.

Quando è stato raggiunto un accordo o quando è stato concluso un accordo che pone fine all’intera controversia al termine di una procedura partecipativa, eventualmente approvata, o quando i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio ai sensi dell’articolo 229-1 del Codice civile, il contributo dello Stato al compenso dell’avvocato che assiste il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è determinato, a seconda della natura della controversia, in funzione del prodotto dell’unità di valore di cui all’articolo 86 e dei coefficienti di base previsti nelle tabelle di cui all’allegato I del presente decreto.

In caso di fallimento dei colloqui di conciliazione, di mancato completamento della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile o quando la procedura partecipativa non ha portato a un accordo totale, l’importo dell’onorario è fissato dal presidente dell’ufficio di assistenza legale, entro il limite dell’importo di cui al secondo comma, su giustificazione da parte dell’avvocato della difficoltà del caso, della particolare complessità dei colloqui o dell’esecuzione della procedura partecipativa, dell’entità del lavoro svolto o dell’accordo parziale raggiunto al termine dell’accordo di procedura partecipativa.

Il presidente dell’ufficio di assistenza legale invia una copia della sua decisione all’ufficio di assistenza legale del tribunale che potrebbe essere adito in seguito al fallimento dei colloqui o della procedura partecipativa o al mancato successo della procedura di divorzio consensuale prevista dall’articolo 229-1 del Codice civile, se diversa.

Il contributo dello Stato all’onorario del notaio è fissato dall’articolo 96 per gli atti soggetti a legge fissa.

L’importo dovuto all’avvocato o al notaio viene corrisposto previa dimostrazione della sua nomina a patrocinatore legale e presentazione del certificato di cui al primo comma.

Le difficoltà che l’applicazione del presente articolo comporta sono decise senza formalità dal presidente del tribunale che deve essere adito entro un anno dalla data di rilascio del certificato di completamento della missione o, in mancanza, dalla data in cui il giudice ha reso la sua decisione. In caso contrario, si ritiene che l’ausiliario di giustizia abbia rinunciato al diritto di appello (art. 107).

Quando si inizia una causa a seguito del fallimento della procedura partecipativa il compenso precedentemente erogato viene detratto da quello dovuto per il giudizio (art. 108)

Quando la procedura partecipativa è stata promossa ai fini della preparazione della causa, le consultazioni, le perizie e le mediazioni che le parti decidono di svolgere nell’ambito di un procedimento partecipativo ai fini della fase istruttoria, sono pagate dallo Stato (art. 116).

Trovo quest’ultimo principio di grande importanza anche per la nostra Italia: sarebbe uno splendido modo di promuovere la mediazione nell’ambito della negoziazione assistita.

La parte condannata al pagamento delle spese che non è abilitata al patrocinio a spese dello Stato è tenuta, a meno che il giudice non conceda un’esenzione totale o parziale, a rimborsare all’erario, in proporzione alle spese che è tenuta a sostenere, le somme anticipate dallo Stato per il patrocinio a spese dello Stato. La parte tenuta al pagamento delle spese nei casi previsti dalla legge è assimilata alla parte condannata alle spese.

Quando il procedimento viene avviato dopo il fallimento dei colloqui di conciliazione o quando la procedura partecipativa avviata prima dei colloqui di conciliazione non ha portato a un accordo, la parte condannata alle spese che non beneficia del patrocinio a spese dello Stato è tenuta, salvo esonero totale o parziale in proporzione alle spese di cui è responsabile, a rimborsare tutte le somme anticipate dallo Stato a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia per il procedimento che per i colloqui di conciliazione o la procedura partecipativa (art. 121)

E infine “L’accordo delle parti teso a porre fine a un procedimento tra di loro non può addebitare alla parte che beneficia del gratuito patrocinio più della metà delle spese di tale procedimento. Lo stesso vale per l’accordo dei coniugi in caso di divorzio consensuale giudiziale.

In caso di divorzio consensuale previsto dall’articolo 229-1 del codice civile, la convenzione di divorzio non può addebitare alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio più della metà delle spese. Lo stesso vale per l’accordo di procedura partecipativa (art. 123).

2. Il Codice civile

 Le norme che in primo luogo trascrivo in traduzione sono quelle inserite nel Codice civile[27].

Libro III: Diversi modi di acquisizione della proprietà (articoli da 711 a 2278)

Titolo XX: Prescrizione estintiva (articoli da 2219 a 2254)

Capitolo III: Il corso della prescrizione estintiva. (Articoli da 2228 a 2246)

Sezione 2: Cause di differimento della decorrenza o di sospensione della prescrizione. (Articoli da 2233 a 2239)[28]

Articolo 2238[29]

Il termine di prescrizione è sospeso dal giorno in cui, dopo l’insorgere della controversia, le parti si accordano per ricorrere alla mediazione o alla conciliazione o, in mancanza di un accordo scritto, dal giorno del primo incontro di mediazione o conciliazione. Il termine di prescrizione è inoltre sospeso a partire dalla data di conclusione di un accordo di procedura partecipativa o dalla data del consenso del debitore registrato dall’ufficiale giudiziario a partecipare alla procedura prevista dall’articolo L. 125-1 del Codice delle procedure esecutive civili[30].

Il termine di prescrizione riprende a decorrere, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi, dalla data in cui una o entrambe le parti, oppure il mediatore o il conciliatore dichiarano che la mediazione o la conciliazione è terminata. Nel caso di un accordo di procedura partecipativa, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla fine dell’accordo, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi. In caso di fallimento della procedura prevista dallo stesso articolo, il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data del rifiuto del debitore, registrato dall’ufficiale giudiziario, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi[31].

Titolo XVII: Sulla convenzione della procedura di partecipazione (articoli da 2062 a 2068)[32]

Articolo 2062[33]

La convenzione di procedura partecipativa è un accordo con cui le parti di una controversia si impegnano a lavorare congiuntamente e in buona fede per la risoluzione amichevole della controversia o per la preparazione della causa.

Questo accordo viene stipulato per un periodo di tempo specifico.

Articolo 2063[34]

L’accordo sulla procedura partecipativa deve, a pena di nullità, essere contenuto in una scrittura che specifichi:

1° Il suo termine ;

2° L’oggetto della controversia;

3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.

4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

Articolo 2064[35]

Ogni persona, assistita dal proprio avvocato, può concludere un accordo di procedura partecipativa sui diritti di cui dispone liberamente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2067.

Articolo 2065[36]

Finché è in corso, l’accordo di procedura partecipativa concluso prima del deferimento della questione a un giudice renderà inammissibile qualsiasi ricorso al Tribunale per una decisione sulla controversia. Tuttavia, l’inadempimento dell’accordo da parte di una delle parti darà diritto a un’altra parte di rivolgersi al tribunale per decidere sulla controversia.

In caso di urgenza, l’accordo non impedisce alle parti di richiedere misure provvisorie o cautelari.

Articolo 2066[37]

Fatto salvo l’articolo L. 111-3 del Codice di procedura civile d’esecuzione[38], le parti che, al termine dell’accordo di procedura partecipativa, raggiungono un accordo che risolve in tutto o in parte la loro controversia, possono sottoporre tale accordo al giudice per l’approvazione.

Quando, non raggiungendo un accordo al termine della convenzione prima del rinvio al giudice, le parti sottopongono la loro controversia al tribunale, sono esentate dalla conciliazione o dalla mediazione preventiva, se prevista.

Il secondo paragrafo non si applica alle controversie in materia di lavoro.

Articolo 2067[39]

Un accordo di procedura partecipativa può essere concluso dai coniugi per cercare una soluzione consensuale in materia di divorzio o separazione legale.

L’articolo 2066 non è applicabile in questa materia. La domanda di divorzio o di separazione legale presentata a seguito di un accordo di procedura partecipativa viene formata e giudicata secondo le norme previste dal Titolo VI del Libro I relative al divorzio[40].

Articolo 2068[41]

La procedura partecipativa è disciplinata anche dal Codice di procedura civile.

  • 3. Il Codice di procedura civile

Libro V: La risoluzione amichevole delle differenze[42]

Articolo 1528[43]

Le parti di una controversia possono, di propria iniziativa e alle condizioni previste dal presente Libro, tentare di risolverla in via amichevole con l’assistenza di un mediatore, di un conciliatore giudiziario o, nel contesto di una procedura partecipativa, per mezzo dei loro avvocati.

Il codice di procedura civile prende in esame la materia dagli articoli 1467 a 1564-7 con una nutrita disciplina.

Articolo 1529[44]

Le disposizioni del presente Libro si applicano alle controversie di competenza dei tribunali dell’ordine giudiziario che decidono in materia civile, commerciale, sociale o rurale, fatte salve le norme speciali per ciascuna materia e le disposizioni specifiche per ciascun tribunale.

Si applicano in materia di lavoro con la riserva di cui all’articolo 2066, terzo comma, del Codice civile.

Tali disposizioni si applicano anche agli accordi di procedura partecipativa ai fini della preparazione della controversia conclusi nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi ai suddetti organi giurisdizionali.

Titolo II : La procedura partecipativa[45].  

Articolo 1542[46]

La procedura di partecipazione prevista dagli articoli da 2062 a 2067 del Codice civile è disciplinata dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 1543[47]

Essa si svolge secondo una procedura convenzionale per la ricerca di un accordo, seguita, se del caso, da una procedura ai fini del giudizio.

Può avvenire anche nel contesto del procedimento, ai fini della preparazione della causa davanti a qualsiasi tribunale dell’ordine giudiziario, indipendentemente dalla procedura seguita.

Capo I: La procedura contrattuale (articoli da 1544 a 1555-1)

Sezione 1: L’accordo (articoli da 1544 a 1546-2)

Sottosezione 1: Disposizioni generali (articoli da 1544 a 1546)[48]

Articolo 1544[49]

Le parti, assistite dai loro avvocati, collaborano, alle condizioni stabilite di comune accordo, per raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia tra loro o alla preparazione della stessa.

Articolo 1545[50]

Oltre alle informazioni previste dall’articolo 2063 del Codice civile[51], l’accordo di procedura partecipativa deve riportare i nomi e gli indirizzi completi delle parti e dei loro avvocati.

La comunicazione di richieste e argomentazioni in fatto e in diritto, di documenti e informazioni tra le parti avverrà tramite i loro avvocati secondo le procedure previste dall’accordo; questi ultimi li porteranno a conoscenza delle parti interessate con tutti i mezzi appropriati. Quando viene comunicato un documento, viene redatta una ricevuta.

L’accordo stabilisce anche la ripartizione delle spese tra le parti, fatte salve le disposizioni dell’articolo 123 del decreto n. 2020-1717 del 28 dicembre 2020 quando una delle parti beneficia del patrocinio a spese dello Stato[52]. Se non specificato nell’accordo, i costi della procedura partecipativa sono ripartiti in parti uguali tra le parti.

Articolo 1546[53]

L’accordo di procedura partecipativa sarà modificato con le stesse modalità previste per la sua istituzione.

Sottosezione 2: Disposizioni relative alle procedure di partecipazione ai fini della preparazione all’azione (articoli da 1546-1 a 1546-2)[54]

Articolo 1546-1[55]

Le parti possono concludere un accordo di procedura partecipativa ai fini della preparazione all’azione in qualsiasi momento del procedimento.

Le parti possono, in qualsiasi momento, rinunciare espressamente a invocare uno qualsiasi dei motivi di irricevibilità, qualsiasi eccezione procedurale e le disposizioni dell’articolo 47[56], ad eccezione di quelle che sorgono o si rivelano dopo la firma dell’accordo di procedura partecipativa.

Se le parti e i loro avvocati dimostrano di aver concluso una convenzione di procedura partecipativa ai fini della preparazione della causa, il giudice può, su loro richiesta, fissare la data dell’udienza per la chiusura dell’istruttoria e la data dell’udienza per le memorie. Egli rinvia l’esame del caso alla prima udienza sopra citata. In assenza di tale richiesta, il giudice ordina la cancellazione del caso dal ruolo.

Articolo 1546-2[57]

Davanti alla Corte d’appello, l’informazione data al giudice della conclusione di una convenzione di procedura partecipativa tra tutte le parti del procedimento d’appello interrompe i termini per la conclusione e il deposito dell’appello incidentale di cui agli articoli 905-2 e da 908 a 910. L’interruzione di questi termini ha effetto fino a quando il giudice non viene informato della fine della procedura partecipativa.

Sezione 1 bis: Documenti controfirmati da avvocati (articolo 1546-3)[58]

Articolo 1546-3[59]

L’atto processuale controfirmato da un avvocato è redatto collegialmente dagli avvocati delle parti in causa indipendentemente dal fatto che abbia dato luogo o meno a rinvio a giudizio, al di fuori o nell’ambito di un procedimento partecipativo.

Con atti controfirmati da avvocati indicati nell’accordo di procedura partecipativa, le parti possono in particolare:

1° Elencare i fatti o i documenti non elencati nell’accordo, sulla cui esistenza, contenuto o interpretazione le parti concordano;

2° Determinare i punti di diritto a cui intendono limitare il dibattito, quando riguardano diritti di cui possono disporre liberamente;

3° Concordare le modalità di comunicazione delle loro osservazioni scritte;

4° Chiamare un tecnico secondo i termini degli articoli da 1547 a 1554;

5° Nominare un conciliatore o un mediatore con il compito di contribuire alla risoluzione della controversia. L’atto stabilisce la missione della persona designata, se applicabile, l’importo della sua retribuzione e le condizioni di pagamento;

6° Registrare le udienze delle parti, sentite successivamente alla presenza dei loro difensori, compresa la loro presentazione della controversia, le loro pretese, le domande dei loro avvocati nonché le loro risposte e le osservazioni che intendono presentare;

7° Registrare le dichiarazioni di chiunque accetti di testimoniare sui fatti di cui è stato testimone o che ha personalmente osservato, raccolte insieme dagli avvocati, spontaneamente o su loro interrogazione. La registrazione contiene le informazioni di cui all’articolo 202, secondo comma. Il testimone deve apporre prima della sua firma la menzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo;

8° Registrare i risultati o i pareri forniti da un tecnico raccolti dagli avvocati.

Sezione 2: Utilizzo di un tecnico (articoli da 1547 a 1554)

Articolo 1547[60]

Quando le parti intendono avvalersi di un tecnico, lo scelgono di comune accordo e ne determinano la missione.

Il tecnico sarà remunerato dalle parti secondo i termini concordati tra loro.

Articolo 1548[61]

Spetta al tecnico, prima di accettare l’incarico, rendere note le circostanze che possono influire sulla sua indipendenza, in modo che le parti possano trarre le conseguenze che ritengono opportune.

Articolo 1549[62]

Il tecnico inizierà la sua attività non appena le parti avranno concordato i termini del contratto.

Deve svolgere la sua missione con coscienza, diligenza e imparzialità, rispettando il principio del contraddittorio.

Può essere revocato solo con il consenso unanime delle parti.

Articolo 1550[63]

Su richiesta del tecnico o dopo aver ascoltato le sue osservazioni, le parti possono modificare la missione affidatagli o affidare a un altro tecnico una missione aggiuntiva.

Articolo 1551[64]

Le parti forniscono al tecnico i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.

Quando l’inerzia di una parte impedisce al tecnico di svolgere la sua missione, egli convoca tutte le parti e indica loro i passi che ritiene necessari. Se la parte non si adegua alla richiesta del tecnico, quest’ultimo continuerà la sua missione sulla base degli elementi a sua disposizione.

Articolo 1552[65]

Qualsiasi terzo interessato può, con l’accordo delle parti e del tecnico, intervenire nelle operazioni effettuate da quest’ultimo. Il tecnico lo informa che sono poi opponibili nei suoi confronti.

Articolo 1553[66]

Il tecnico allega alla sua relazione, se le parti e, se del caso, il terzo intervenuto lo richiedono, le loro osservazioni o reclami scritti.

Nella relazione deve indicare il seguito dato a tali osservazioni o richieste.

Articolo 1554[67]

Al termine delle operazioni, il tecnico presenta una relazione scritta alle parti e, se del caso, al terzo intervenuto.

La relazione ha il valore di una perizia giudiziaria.

Sezione 3: L’esito del procedimento (articoli da 1555 a 1555-1)[68]

Articolo 1555[69]

La procedura partecipativa si estingue con :

1° La scadenza della convenzione di procedura partecipativa ;

2° La risoluzione anticipata del contratto per iscritto da parte delle parti assistite dai loro avvocati;

3° La conclusione di un accordo che ponga fine alla controversia o al contenzioso nella sua interezza o la stesura di un documento che ne attesti la persistenza totale o parziale;

4° L’inadempimento del contratto da parte di una delle parti;

5° Il rinvio al giudice, nell’ambito di una procedura partecipativa ai fini della preparazione del caso, ai fini della decisione su un incidente, a meno che il rinvio non provenga da tutte le parti.

Articolo 1555-1[70]

Qualora sia stato possibile raggiungere un accordo almeno parziale, questo verrà registrato in una scrittura privata redatta alle condizioni previste dall’articolo 1374 del Codice civile[71]. La relazione illustra in dettaglio gli elementi che hanno permesso di raggiungere l’accordo.

Quando l’accordo di procedura partecipata è stato concluso ai fini della fase istruttoria, l’accordo di cui al primo comma è trasmesso al giudice entro la data dell’udienza in cui si chiude l’istruttoria.

Quando l’accordo di procedura partecipativa è concluso nell’ambito di un procedimento senza istruttoria, l’accordo di cui al primo comma è trasmesso al giudice entro il giorno dell’udienza.

Capitolo II: La procedura ai fini del giudizio (articoli 1556-1564-7)[72]

Articolo 1556[73]

Al termine del procedimento convenzionale e ad eccezione delle domande di divorzio o di separazione personale, che sono decise in conformità alle disposizioni della sezione II del capo V del titolo I del libro III, la questione può essere rinviata al tribunale o la causa può essere riassunta su richiesta di una delle parti, a seconda dei casi, al fine di omologare l’accordo delle parti che pone fine alla controversia o alla lite nella sua interezza, di omologare un accordo parziale delle parti e di pronunciarsi sulla parte della controversia che rimane, o di pronunciarsi sull’intera controversia.

L’istanza presentata al tribunale da una parte, ai sensi dell’articolo 2065, primo comma[74], del Codice civile, per ottenere una decisione sulla controversia prima della scadenza dell’accordo, a causa dell’inadempimento della controparte, sarà presentata, esaminata e giudicata secondo le norme di procedura applicabili al tribunale.

Sezione 1: La procedura di omologazione di un accordo o di una sentenza dopo un tentativo di composizione amichevole (articoli da 1557 a 1564)

Sottosezione 1: La procedura di omologazione di un accordo che pone fine all’intera controversia (articolo 1557)[75]

Articolo 1557[76]

La richiesta di omologazione dell’accordo delle parti redatto ai sensi dell’articolo 1555 è presentata al giudice su istanza della parte più diligente o di tutte le parti.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere accompagnata dall’accordo di procedura partecipativa.

Se l’accordo riguarda un minore capace di discernimento, in particolare se riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato.

Sottosezione 2: La procedura per giudicare la controversia persistente (articoli da 1558 a 1564)

Paragrafo 1: Disposizioni comuni (articoli da 1558 a 1559)[77]

Articolo 1558

Fermo il disposto dell’articolo 2066, terzo comma, del codice civile[78], quando le norme processuali applicabili dinanzi al giudice adito per statuire in tutto o in parte sulla controversia in base ai commi 2 o 3 prevedono un preventivo tentativo di conciliazione o di mediazione, la causa è chiamata direttamente in udienza per essere giudicata.

Articolo 1559[79]

Davanti al tribunale e a meno che l’intera controversia non sia stata sottoposta alla procedura di giurisdizione generale, la causa sarà direttamente convocata per un’udienza del collegio a cui è stata assegnata. La causa può essere deferita al giudice per le indagini preliminari solo nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 1561.

Paragrafo 2: La procedura di omologazione di un accordo parziale e il giudizio della controversia residua (articoli 1560-1561)[80]

Articolo 1560[81]

Quando le parti hanno raggiunto un accordo solo parziale e a meno che non ne chiedano l’omologazione ai sensi dell’articolo 1557, possono adire il giudice affinché si pronunci sulla controversia residua secondo le norme che regolano la procedura applicabile davanti a lui o con un’istanza congiunta firmata dagli avvocati che le hanno assistite durante la procedura partecipativa alle condizioni previste dal presente paragrafo.

Tale domanda deve contenere, a pena di inammissibilità che il giudice può sollevare d’ufficio, oltre alle indicazioni previste dall’articolo 57[82]:

– i punti di accordo tra le parti, che possono chiedere al giudice di approvare nella stessa domanda;

– le rispettive rivendicazioni delle parti relative ai punti su cui sono ancora in discussione, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di queste rivendicazioni, con l’indicazione per ogni rivendicazione dei documenti invocati.

A pena alla stessa sanzione, questa richiesta è accompagnata dalla convenzione di procedura partecipativa, dai documenti previsti dall’articolo 2063 del Codice Civile[83], se necessario, dalla relazione del tecnico, nonché dai documenti comunicati durante la procedura convenzionale.

Articolo 1561[84]

L’oggetto della controversia sarà determinato dalle rispettive pretese delle parti come formulate nella domanda di cui all’articolo 1560.

Le parti non possono modificare le loro richieste, tranne che per aggiornare l’importo di un credito relativo a una richiesta di adempimento successivo, per opporsi a un pagamento successivo o a una compensazione, o per far giudicare le questioni derivanti dall’intervento di un terzo o dal verificarsi o dalla rivelazione di un fatto successivo alla stipula del contratto.

Le parti possono modificare la base giuridica delle loro richieste o sollevare nuovi argomenti solo in risposta all’invito del giudice a fornire le spiegazioni di fatto o di diritto che ritiene necessarie per la risoluzione della controversia.

Paragrafo 3: La procedura per giudicare l’intera controversia (articoli da 1562 a 1564)[85]

Articolo 1562[86]

Se la controversia rimane irrisolta nella sua interezza, il tribunale può ascoltarla :

– o in conformità con le regole di procedura applicabili davanti a lui;

– o secondo la procedura di cui al paragrafo 2;

– o su una richiesta unilaterale sulla quale si pronuncerà secondo le norme applicabili davanti a lui, fatte salve le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 1563[87]

L’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale dall’avvocato della parte più diligente. A pena di inammissibilità, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza della convenzione di procedura partecipativa.

Oltre alle indicazioni prescritte, a pena di nullità, dall’articolo 58[88], il ricorso deve contenere un’esposizione dei motivi di fatto e di diritto e deve essere corredato dall’elenco dei documenti di cui all’articolo 1560, terzo comma.

L’avvocato che deposita il ricorso deve informare la controparte e l’avvocato che l’ha assistita durante la procedura contrattuale, a seconda dei casi, mediante notifica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Davanti al tribunale giudiziario, il deposito di questo documento in cancelleria contiene la costituzione dell’avvocato.

Articolo 1564[89]

Se l’istanza è stata depositata presso la cancelleria del tribunale, la notifica di cui all’articolo 1563, terzo comma, indica che l’opponente deve costituirsi tramite avvocato entro quindici giorni da tale notifica.

Negli altri casi, l’avvocato del richiedente sarà informato dalla cancelleria del tribunale, non appena consegnato il ricorso, della data della prima udienza utile in cui sarà convocata la causa. Tale data è portata a conoscenza della parte avversa nella notifica di cui all’articolo 1563, terzo comma.

Sezione 2: La procedura di giudizio dopo la preparazione convenzionale della controversia (articoli da 1564-1 a 1564-7)[90]

Articolo 1564-1[91]

La causa viene riassunta su richiesta di una delle parti affinché il giudice, a seconda dei casi, possa omologare l’accordo e decidere sulla parte della controversia che persiste o decidere sull’intera controversia dopo aver preparato, se necessario, la causa per il processo.

La domanda di riassunzione deve essere corredata dall’accordo di procedura partecipativa stipulato tra le parti, dai documenti previsti dall’articolo 2063 del codice civile, ove applicabili, dalla relazione del tecnico, nonché dai documenti comunicati nel corso della procedura concordata.

Articolo 1564-2[92]

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2067 del Codice civile[93], qualora la preparazione della causa abbia consentito di raggiungere un accordo totale sul merito della controversia, la domanda di omologazione dell’accordo delle parti redatto in conformità alle disposizioni dell’articolo 1555-1 sarà presentata al giudice dalla parte più diligente o da tutte le parti.

Quando l’accordo riguarda un minore capace di discernimento, in particolare quando riguarda le modalità di esercizio della potestà genitoriale, la domanda deve menzionare le condizioni in cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice o dalla persona designata dal giudice e di essere assistito da un avvocato.

Articolo 1564-3[94]

Quando la fase convenzionale ha consentito di portare la causa in giudizio e di raggiungere un accordo parziale sul merito della controversia, la domanda di riassunzione è accompagnata da un atto degli avvocati redatto alle condizioni previste dall’articolo 1374 del codice civile[95], formalizzante i punti concordati tra le parti, nonché le rispettive richieste delle parti in relazione ai punti ancora controversi, corredato dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ciascuna di tali richieste, con l’indicazione per ciascuna di esse dei documenti invocati.

Articolo 1564-4[96]

Quando la fase convenzionale ha consentito di mettere la causa in condizione di essere giudicata, ma la controversia persiste integralmente nel merito, la domanda di riassunzione deve essere accompagnata da un atto di avvocato redatto secondo le modalità previste dall’articolo 1374 del codice civile, che formalizzi le rispettive pretese delle parti, corredate dai motivi di diritto e di fatto, con l’indicazione per ciascuna pretesa dei documenti invocati.

Articolo 1564-5[97]

Qualora la fase convenzionale non abbia consentito di preparare il caso per il processo, in tutto o in parte, il caso sarà riassunto su richiesta della parte più diligente, al fine di essere preparato per il processo, in conformità alle norme procedurali applicabili dinanzi al Giudice delle indagini preliminari.

Articolo 1564-6[98]

Quando un caso viene deferito al tribunale sulla base delle disposizioni degli articoli 1564-3 e 1564-4, il caso viene fissato per il processo entro un breve periodo di tempo.

Articolo 1564-7[99]

Quando l’esame del caso è stato rinviato all’udienza per la chiusura dell’indagine ai sensi delle disposizioni del secondo paragrafo dell’articolo 1546-1, gli atti e i documenti di cui agli articoli 1564-1, 1564-3 e 1564-4 sono comunicati al Giudice dell’indagine preliminare entro la data di tale udienza.

Titolo III: Disposizioni comuni (articoli da 1565 a 1571)

Sezione 1: Omologazione giudiziaria (articoli da 1565 a 1567)[100]

Articolo 1565[101]

L’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito di una mediazione, di una conciliazione o di una procedura partecipativa può essere sottoposto, per renderlo esecutivo, all’omologazione del giudice competente a conoscere della controversia nella materia in questione.

L’accordo sul compenso del mediatore concluso ai sensi dell’articolo 131-13[102] può essere reso esecutivo alle stesse condizioni, su richiesta di una parte o del mediatore, dal giudice che ha ordinato la mediazione.

Il giudice a cui viene sottoposto l’accordo non può modificarne i termini.

Articolo 1566[103]

Il giudice decide sulla richiesta che gli viene presentata senza discussione, a meno che non ritenga necessario sentire le parti.

Se la richiesta viene accolta, ogni parte interessata può rivolgersi al giudice che ha preso la decisione.

La decisione di non approvare l’accordo può essere impugnata. Il presente ricorso è depositato mediante dichiarazione presso la cancelleria della corte d’appello. Viene giudicato secondo la procedura informale.

Articolo 1567[104]

Le disposizioni degli articoli 1565 e 1566 si applicano a una transazione conclusa senza ricorrere alla mediazione, alla conciliazione o a una procedura partecipativa. Il tribunale sarà quindi adito dalla parte più diligente o da tutte le parti coinvolte nella transazione.

Sezione 2: Apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria (articoli da 1568 a 1571)[105]

Articolo 1568[106]

Quando l’accordo raggiunto dalle parti in una mediazione, in una conciliazione o in una procedura partecipativa assume la forma di un atto controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti, a tale atto può essere attribuita, su richiesta di una delle parti, la formula esecutiva.

La domanda deve essere presentata per iscritto, in duplice copia, presso la cancelleria del tribunale del domicilio del richiedente che è competente a conoscere della controversia nella materia oggetto dell’accordo.

Il cancelliere appone la formula esecutiva solo dopo aver verificato la competenza e la natura dell’atto.

Articolo 1569[107]

L’atto controfirmato dagli avvocati e recante la formula esecutiva, o la decisione di rifiuto del cancelliere, viene consegnato o inviato al richiedente con lettera semplice.

Il duplicato della richiesta, la copia del documento e, se necessario, la decisione di rifiuto del cancelliere del tribunale sono conservati in cancelleria.

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Art. 1570[108]

Qualsiasi persona interessata può presentare una richiesta di perdita d’efficacia della formula esecutiva presso il tribunale la cui cancelleria ha apposto tale formula.

La domanda viene presentata, istruita e giudicata secondo le regole della procedura accelerata di merito.

Articolo 1571[109]

Le disposizioni della presente sezione si applicano alla transazione.


[1] In realtà questo acronimo si adattava solo in parte alla realtà degli strumenti e comunque negli Stati Uniti ove è nato con l’ADRA (Alternative dispute resolution act 1998, dal 2011 sezione USC = USC 2011(United States Code) aveva una connotazione precisa: “ «…qualsiasi processo o procedura, diverso da un giudizio presieduto da un giudice, in cui una terza parte neutrale partecipa per assistere nella risoluzione delle questioni in controversia, attraverso procedimenti come la valutazione neutrale preventiva, la mediazione, il minitrial e l’arbitrato come previsto nelle sezioni da 654 a 658 (del Codice federale)».

[2] In Spagna parleremo presto di MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias).

[3] https://mediation-puteaux.com/processus-resolution-conflits/

[4] Conseil d’État N° 436939 22 septembre 2022

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-09-22/436939

[5] Dal 30 giugno 2023 solo “negoziazione” perché per la riforma gli avvocati devono essere due, uno per parte.

[6] Juge de proximité e Tribunaux d’Instance

[7] Nel 2017 per il Juge de proximité. Nel 2019 Tribunaux de Grande Instance (TGI) e Tribunaux d’Instance (TI) sono diventati Tribunal judiciaire se presenti nello stesso comune.

[8] Nel 2009 il disegno di legge che recepisce quasi alla lettera le indicazioni della Commissione arriva al Senato tramite l’avv. Laurent Béteille.

Divenne la Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010.

[9] i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

[10] Art. 8  c. 7 Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.                     

[11] Cfr. L’ambition raisonnée d’une justice apaisée – Serge Guinchard

http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/commission-sur-la-repartition-des-contentieux-15546.html

[12] Che non è stato travolto dal Conseil d’État N° 436939 22 septembre 2022

[13] LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010

[14] Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012

[15] Nuovo art. 4 bis Legge 10 novembre 2014 n. 162

[16] Nuovo art. 4-ter Legge 10 novembre 2014 n. 162

[17] V. art. 4-bis e 4-ter Legge 10 novembre 2014 n. 162.

[18] Natalie Fricero,  docente ordinario dell’Università di Nizza, spiegava che per fruire della negoziazione assistita l’avvocato deve formarsi in tecniche di comunicazione e negoziazione e deve essere addestrato ad andare in mediazione.

[19] Su questo ultimo punto in Francia si è molto discusso dai tempi in cui il presidente Macron era ministro dell’economia.

[20] L’atto stabilisce la missione della persona designata, se applicabile, l’importo della sua retribuzione e le condizioni di pagamento;

[21] L’attestazione contiene il resoconto dei fatti ai quali il suo autore ha assistito o che ha personalmente osservato.

Menziona il nome, i nomi, la data e il luogo di nascita, la residenza e la professione del suo autore nonché, se del caso, il suo legame o affinità con le parti, di subordinazione rispetto alle stesse, di collaborazione o di comunanza di interessi con le parti loro.

Indica inoltre che è stabilito in vista della sua produzione in tribunale e che il suo autore è consapevole che un certificato falso da parte sua lo espone a sanzioni penali.

L’attestazione è scritta, datata e firmata dalla mano del suo autore. Quest’ultimo deve allegare ad esso, in originale o in fotocopia, qualsiasi documento ufficiale comprovante la sua identità e recante la sua firma.

[22] Peraltro contravvenendo ad una sentenza della Corte Costituzionale. Con sentenza n. 139 dell’11 giugno 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 248 Codice di procedura civile:[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].

[23] Il compenso del mediatore è fissato, al termine del suo incarico, d’intesa con le parti. L’accordo può essere sottoposto all’approvazione del giudice a norma dell’articolo 1565.

In mancanza di accordo, il compenso è fissato dal giudice.

Quando intende fissare un importo inferiore a quello richiesto dal mediatore, il giudice invita il mediatore a presentare le sue osservazioni. Se necessario, il mediatore restituisce alle parti la differenza tra l’importo della prestazione e quello del suo compenso.

L’onere delle spese di mediazione è distribuito in conformità con le disposizioni dell’articolo 22-2 della legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 relativa all’organizzazione dei tribunali e del procedimento civile, penale e amministrativo.

Il giudice dispone, se necessario, il pagamento di ulteriori somme previa detrazione del fondo. Designa la parte o le parti che ne sono responsabili.

Una copia esecutiva della decisione è consegnata al mediatore, su sua richiesta.

[24] Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 11-ter

(Condizioni per l’ammissione).

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-quater

(Istanza per l’ammissione anticipata).

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

2. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11-quinquies

(Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato).

1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 11-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma).

– 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

2. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

4. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 11-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto).

1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.

4. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies

(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-undecies

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.

[25] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042873180/2021-01-01/

[26] Quando i coniugi si accordano sulla rottura del matrimonio e sui suoi effetti, registrano, ciascuno assistito da un avvocato, il loro accordo in una convenzione in forma di atto a firma privata controfirmata dai loro avvocati e redatta alle condizioni previste dall’articolo 1374.

L’accordo sarà depositato nel verbale di un notaio, che verificherà la conformità con i requisiti formali di cui ai punti da 1 a 6 dell’articolo 229-3. Egli dovrà inoltre assicurarsi che il progetto di accordo non sia stato firmato prima della scadenza del periodo di riflessione previsto dall’articolo 229-4.

Questo deposito rende effettivo l’accordo conferendogli una data certa ed esecutiva.

[27] Nel 2010 con il guardasigilli Michel Mercier la disciplina viene appunto inserita nel Codice civile e nel 2011 arriva la novella del Codice di rito (il tutto entra in vigore il 23 gennaio 2012).

[28] Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)

Titre XX : De la prescription extinctive (Articles 2219 à 2254)

Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. (Articles 2228 à 2246)

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription. (Articles 2233 à 2239)

[29] Modificato dall’ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 – art. 5

[30] Articolo L125-1 Versione in vigore dal 01 gennaio 2020

Modificato dalla LEGGE n°2019-222 del 23 marzo 2019 – art. 14

Una procedura semplificata per il recupero dei crediti di modesta entità può essere attuata dall’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore per il pagamento di un credito avente causa contrattuale o derivante da un obbligo di natura legale e inferiore a un importo definito con decreto in Consiglio di Stato.

Tale procedura si svolge entro un mese dall’invio da parte dell’ufficiale giudiziario di una raccomandata con avviso di ricevimento o di un messaggio inviato per via telematica che invita il debitore a partecipare a tale procedura. Il consenso del debitore, annotato dall’ufficiale giudiziario, sospende la prescrizione.

L’ufficiale giudiziario che ha ricevuto l’accordo del creditore e del debitore sull’importo e sui termini di pagamento rilascia, senza ulteriori formalità, titolo esecutivo.

Le spese di qualsiasi natura derivanti dalla procedura sono ad esclusivo carico del creditore.

Un decreto del Conseil d’Etat stabilisce i termini di applicazione di questo articolo, in particolare le norme per prevenire i conflitti di interesse quando l’ufficiale giudiziario emette un titolo esecutivo.

[31] Article 2238

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 5

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

[32] Titre XVII : De la convention de procédure participative (Articles 2062 à 2068)

[33] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9

Article 2062

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

[34] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9

Article 2063

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9

La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

1° Son terme ;

2° L’objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange .

4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

[35] Modificato dalla Legge n°2015-990 del 6 agosto 2015 – art. 258

Article 2064

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 258

Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.

[36] Modificato dalla legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 – art. 9

Article 2065

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 9

Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

[37] Modificato dalla legge n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021 – art. 45.

Article 2066

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 45

Sans préjudice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d’un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale.

[38] Articolo L111-3 (Versione in vigore dal 24 dicembre 2021)

Modificato dalla Legge n°2021-1729 del 22 dicembre 2021 – art. 44.

Costituiscono titoli esecutivi solo i seguenti

1° Le decisioni dei tribunali dell’ordine giudiziario o amministrativo quando sono esecutive, nonché gli accordi a cui tali tribunali hanno conferito esecutività;

2° Atti e sentenze straniere, nonché lodi arbitrali dichiarati esecutivi con una decisione non soggetta a impugnazione che sospende l’esecuzione, fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea;

3° Estratti dei verbali di conciliazione firmati dal giudice e dalle parti;

4° Atti notarili con formula esecutiva;

4° bis Accordi con cui i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio o alla separazione legale con atto a firma privata controfirmato da avvocati, depositato a verbale da un notaio secondo le modalità previste dall’articolo 229-1 del Codice civile;

5° Il documento rilasciato dall’ufficiale giudiziario in caso di mancato pagamento di un assegno o in caso di accordo tra il creditore e il debitore alle condizioni previste dall’articolo L. 125-1;

6° Atti emessi da persone giuridiche di diritto pubblico qualificate come tali dalla legge, o decisioni a cui la legge attribuisce gli effetti di una sentenza;

7° Le transazioni e gli atti che stabiliscono un accordo conseguenti a procedura di mediazione, conciliazione o procedura partecipativa, quando sono controfirmati dai legali di ciascuna delle parti e vidimati dal cancelliere del Foro competente.

[39] Modificato dalla Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 – art. 37

Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 art. 43: le disposizioni dell’articolo 2067 del codice civile entreranno in vigore alle condizioni stabilite dal decreto di modifica del codice di procedura civile necessario per la loro applicazione e al più tardi il 1° settembre 2011.

Article 2067

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 37

Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : les dispositions de l’article 2067 du code civil entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

[40] Art. da 229 a 309 del Codice civile.

[41] Modificato dalla Legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 – art. 37

LOI n° 2010-1609 del 22 dicembre 2010 art. 43: le disposizioni dell’articolo 2068 del Codice civile entreranno in vigore alle condizioni stabilite dal decreto di modifica del Codice di procedura civile necessario per la loro applicazione e non oltre il 1° settembre 2011

Article 2068

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 37

La procédure participative est régie par le code de procédure civile.

LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43: les dispositions de l’article 2068 du code civil entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

[42] Livre V : La résolution amiable des différends

[43] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1528

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

[44] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 24

[45] Titre II : La procédure participative (Articles 1542 à 1564-7)

[46] Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

[47] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l’instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[48] Chapitre Ier : La procédure conventionnelle (Articles 1544 à 1555-1)

Section 1 : La convention (Articles 1544 à 1546-2)

Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 1544 à 1546)

[49] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26

Article 1544

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26

Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.

[50] Modificato dal Decreto n°2020-1717 del 28 dicembre 2020 – art. 181

Ai sensi dell’articolo 190 del decreto n. 2020-1717 del 28 dicembre 2020, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Article 1545

Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 – art. 181

Conformément à l’article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Outre les mentions prévues à l’article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.

La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

[51] L’accordo sulla procedura partecipativa deve, a pena di nullità, essere contenuto in una scrittura che specifichi:

1° Il suo termine;

2° L’oggetto della controversia;

3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.

4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

[52] L’accordo delle parti teso a porre fine a un procedimento tra di loro non può addebitare alla parte che beneficia del gratuito patrocinio più della metà delle spese di tale procedimento. Lo stesso vale per l’accordo dei coniugi in caso di divorzio consensuale giudiziale.

In caso di divorzio consensuale previsto dall’articolo 229-1 del codice civile , la convenzione di divorzio non può addebitare alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio più della metà delle spese. Lo stesso vale per l’accordo di procedura partecipativa.

[53] Article 1546

La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

[54] Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état (Articles 1546-1 à 1546-2)

[55] Modificato dal Decreto n°2021-1322 dell’11 ottobre 2021 – art. 4

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo I, del decreto n. 2021-1322 dell’11 ottobre 2021, queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre 2021 e si applicano ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1546-1

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 – art. 4

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance.

Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. Il renvoie l’examen de l’affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

[56] Quando un magistrato o un ausiliario di giustizia è parte in una controversia che rientra nella giurisdizione di una giurisdizione nella cui giurisdizione esercita le sue funzioni, l’attore può adire una giurisdizione situata in una giurisdizione limitrofa.

Il convenuto o tutte le parti coinvolte nel ricorso possono chiedere il rinvio ad un giudice prescelto alle stesse condizioni. A pena di inammissibilità, la domanda è proposta non appena il suo autore è a conoscenza del motivo del rigetto. In caso di licenziamento si procede come previsto dall’articolo 82 .

[57] Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26

Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 27

In conformità con le disposizioni del IV dell’articolo 70 del decreto n. 2017-892 del 6 maggio 2017, queste disposizioni si applicano a partire dal 1° settembre 2017.

Article 1546-2

Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 27

Devant la cour d’appel, l’information donnée au juge de la conclusion d’une convention de procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative.

Conformément aux dispositions du IV de l’article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

[58] Section 1 bis: Les actes contresignés par avocats (Article 1546-3)

[59] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, comma I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1546-3

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

L’acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative.

Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :

1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;

2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;

3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;

4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;

5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L’acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;

6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ;

7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;

8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[60] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1547

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

[61] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1548

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles.

[62] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1549

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

[63] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1550

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

[64] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1551

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

[65] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1552

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.

[66] Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 – art. 2

Article 1553

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 2

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

[67] Modificato dal Decreto n°2021-1322 dell’11 ottobre 2021 – art. 4

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo I, del decreto n. 2021-1322 dell’11 ottobre 2021, queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre 2021 e si applicano ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1554

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 – art. 4

A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire.

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

[68] Section 3 : L’issue de la procédure (Articles 1555 à 1555-1)

[69] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Article 1555

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

La procédure participative s’éteint par :

1° L’arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

3° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;

4° L’inexécution par l’une des parties, de la convention ;

5° La saisine du juge, dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l’ensemble des parties.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[70] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Esse si applicano ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1555-1

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l’audience à laquelle l’instruction sera clôturée.

Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d’une procédure sans mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l’audience.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[71] Articolo 1374

Modificato dall’ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 – art. 4.

Una scrittura privata controfirmata dall’avvocato di ciascuna delle parti o dall’avvocato di tutte le parti fa prova della grafia e della firma delle parti, sia nei loro confronti che nei confronti dei loro eredi o successori.

Ad esso si applica la procedura di querela di falso prevista dal Codice di procedura civile.

Questo documento è esente da qualsiasi menzione manoscritta richiesta dalla legge.

[72] Chapitre II: La procédure aux fins de jugement (Articles 1556 à 1564-7)

[73] Modificato dal Decreto n°2017-892 del 6 maggio 2017 – art. 26

Article 1556

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 – art. 26

A l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l’affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d’une des parties, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige.

La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du code civil, pour qu’il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l’autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

[74] Finché è in corso, l’accordo di procedura partecipativa concluso prima del deferimento della questione a un giudice renderà inammissibile qualsiasi ricorso al giudice per una decisione sulla controversia. Tuttavia, l’inadempimento dell’accordo da parte di una delle parti darà diritto a un’altra parte di rivolgersi al tribunale per decidere sulla controversia.

[75] Section 1 : La procédure d’homologation d’un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable (Articles 1557 à 1564)

Sous-section 1 : La procédure d’homologation d’un accord mettant fin à l’entier différend (Article 1557)

[76] Article 1557

La demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément à l’article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties.

A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

[77] Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant (Articles 1558 à 1564)

Paragraphe 1 : Dispositions communes (Articles 1558 à 1559)

[78] Il secondo paragrafo non si applica alle controversie in materia di lavoro.

[79] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Devant le tribunal judiciaire et à moins que l’entier différend n’ait été soumis à la procédure de droit commun, l’affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L’affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l’article 1561.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

[80] Paragraphe 2 : La procédure d’homologation d’un accord partiel et de jugement du différend résiduel (Articles 1560 à 1561)

[81] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

[82] Articolo 57

Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 1.

Quando è presentata dall’attore, la domanda è sottoposta al tribunale senza che l’avversario ne sia stato preventivamente informato. Quando è presentata o indirizzata congiuntamente dalle parti, sottopone al giudice le rispettive richieste, i punti su cui sono in disaccordo e i rispettivi motivi.

Essa deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 54, anche a pena di nullità:

-quando è avanzata da una sola parte, l’indicazione del cognome, del nome e del domicilio della persona nei confronti della quale viene avanzata la richiesta di risarcimento o, nel caso di una persona giuridica, la sua denominazione e la sua sede legale;

-in tutti i casi, l’indicazione dei documenti su cui si basa la domanda.

Deve essere datato e firmato.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Articolo 54

Modificato dal Decreto n°2020-1452 del 27 novembre 2020 – art. 1

La domanda iniziale deve essere presentata con un atto di citazione o con un’istanza consegnata o indirizzata alla cancelleria del tribunale. La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti.

A pena di nullità, la domanda iniziale deve menzionare :

1° L’indicazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale è stata presentata la domanda;

2° L’oggetto della richiesta;

3° a) Per le persone fisiche, cognome, nome, professione, domicilio, nazionalità, data e luogo di nascita di ciascuno dei richiedenti;

b) per le persone giuridiche, la forma, la denominazione, la sede legale e l’organo che le rappresenta legalmente;

4° Se del caso, le indicazioni relative alla designazione del bene immobile necessarie per la pubblicazione nel registro immobiliare;

5° Quando deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione, di mediazione o di procedura partecipativa, le misure adottate in vista di una risoluzione amichevole della controversia o la giustificazione della rinuncia a tale tentativo.

Article 1560

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne demandent que son homologation conformément à l’article 1557, elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, outre les mentions prévues par l’article 57 :

― les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l’homologation dans la même requête ;

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[83] 3° I documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione della controversia o per la preparazione della causa e i termini del loro scambio.

4° Se del caso, i documenti controfirmati da avvocati che le parti concordano di redigere, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

[84] Article 1561

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l’article 1560.

Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n’est pour actualiser le montant d’une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à l’établissement de l’accord.

Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

[85] Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l’entier différend (Articles 1562 à 1564)

[86] Article 1562

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

[87] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

[88] Articolo 58

Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 1.

Quando questa possibilità è prevista dall’articolo 12, le parti possono, se non l’hanno già fatto dopo l’insorgere della controversia, affidare al giudice, nella domanda congiunta, il compito di pronunciarsi come amichevole compositore o vincolarlo con le qualifiche e i punti di diritto ai quali intendono limitare la discussione.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Article 1563

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

La requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A peine d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560.

L’avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l’avocat l’ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l’avocat.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

[89] Modificato dal decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019 – art. 8.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2019-966 del 18 settembre 2019, queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Article 1564

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

[90] Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige (Articles 1564-1 à 1564-7)

[91] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55 del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-1

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

L’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l’accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l’entier litige après avoir, le cas échéant, mis l’affaire en état d’être jugée.

La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

[92] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-2

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Sous réserve des dispositions de l’article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément aux dispositions de l’article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties.

Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[93] Un accordo di procedura partecipativa può essere concluso dai coniugi per cercare una soluzione consensuale in materia di divorzio o separazione legale.

L’articolo 2066 non è applicabile in questa materia. La domanda di divorzio o di separazione legale presentata a seguito di un accordo di procedura partecipativa viene formata e giudicata secondo le norme previste dal Titolo VI del Libro I relative al divorzio.

[94] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-3

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d’un acte d’avocats établi dans les conditions prévues à l’ article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[95] L’atto a firma privata controfirmato dagli avvocati di ciascuna delle parti o dall’avvocato di tutte le parti fa prova della scrittura e della firma delle parti, sia nei loro confronti che nei confronti dei loro eredi o aventi causa.

Ad essa si applica la procedura di querela di falso prevista dal codice di procedura civile .

Il presente atto è esente da qualsiasi annotazione manoscritta prevista dalla legge.

[96] Modificato dal decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-4

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d’un acte d’avocats établi dans les conditions prévues à l’ article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[97] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-5

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque la phase conventionnelle n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, en tout ou partie, l’affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[98] Decreto n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-6

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l’affaire est fixée à bref délai.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[99] Decreto di creazione n°2019-1333 dell’11 dicembre 2019 – art. 13

Ai sensi dell’articolo 55, comma I, del decreto n. 2019-1333 dell’11 dicembre 2019, tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Sono applicabili ai procedimenti in corso a tale data.

Article 1564-7

Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 13

Lorsque l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de clôture de l’instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

[100] Titre III : Dispositions communes (Articles 1565 à 1571)

Section 1 : De l’homologation judiciaire (Articles 1565 à 1567)

[101] Modificato dal Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1565

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[102] Il compenso del mediatore è fissato, al termine del suo incarico, d’intesa con le parti. L’accordo può essere sottoposto all’approvazione del giudice a norma dell’articolo 1565.

In mancanza di accordo, il compenso è fissato dal giudice.

Quando intende fissare un importo inferiore a quello richiesto dal mediatore, il giudice invita il mediatore a presentare le sue osservazioni. Se necessario, il mediatore restituisce alle parti la differenza tra l’importo della prestazione e quello del suo compenso.

L’onere delle spese di mediazione è distribuito in conformità con le disposizioni dell’articolo 22-2 della legge n. 95-125 dell’8 febbraio 1995 relativa all’organizzazione dei tribunali e del procedimento civile, penale e amministrativo.

Il giudice dispone, se necessario, il pagamento di ulteriori somme previa detrazione del fondo. Designa la parte o le parti che ne sono responsabili.

Una copia esecutiva della decisione è consegnata al mediatore, su sua richiesta.

[103] Article 1566

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

[104] Article 1567

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

[105] Section 2 : De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe (Articles 1568 à 1571)

[106] Modificato dal Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1568

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.

Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[107] Istituito con Decreto n°2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Article 1569

Créé par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[108] Modificato dal Decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, queste disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1570

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

[109] Modificato dal Decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022 – art. 1

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 2022-245 del 25 febbraio 2022, le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto. Tuttavia, sono applicabili ai procedimenti in corso.

Article 1571

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

La tutela, la conciliazione, l‘arbitrato e la mediazione e i rapporti tra consanguinei nell’antichità

In evidenza

Ripropongo qui contenuti già  trattati, ma che mi sembrano di una qualche modernità vista la riforma Cartabia di cui attendiamo con ansia e patema i decreti interministeriali.

Diciamo subito due parole sulla tutela antica.

I servi che fossero nominati tutori erano implicitamente liberati. La donna però non poteva essere tutore sino a Giustiniano.

La possibilità dei magistrati di intromettersi negli affari familiari e di punire arriva solo con Costantino.

Il tutore presso i Romani non era tenuto a rendere conto della sua amministrazione  sino alla fine della tutela, ma poteva essere convenuto in giudizio come tutore sospetto e se condannato veniva rimosso. Il giudice di pace dell’Ottocento poteva convenire il tutore sospetto in giudizio ex officio.

Solo con Costantino si obbliga il tutore a chiedere l’autorizzazione (decreto del pretore) sia per la vendita delle cose mobili sia per quelle immobili; poteva vendere da solo esclusivamente le cose non facilmente conservabili.

Nelle transazioni delle tutele poi non era sufficiente l’autorizzazione del consiglio di famiglia, ma si richiedeva anche il parere di due o tre giureconsulti.

I tutori ed i curatori dal diritto romano al 1838 quando assumevano la tutela dovevano dare satisdatio e successivamente dal diritto giustinianeo, ipotecare a garanzia i loro beni.

In chiave storica possiamo poi rilevare che già nell’antichità greca e romana gli accomodamenti tra consanguinei avvenivano più che altro attraverso conciliazioni e arbitrati[1] che spesso erano effettuati appunto con l’ausilio di vicini e familiari.

Passiamo ora a parlare della mediazione familiare che è molto antica. Nel nostro paese è più antica della conciliazione (mamma della nostra mediazione civile e commerciale) che viene codificata nella prima delle XII tavole che però sono di derivazione greca e quindi suppongono l’uso ellenico.

La mediazione familiare è invece autoctona: presso gli Etruschi ed i Laziali in genere, veniva adorata la divinità Viriplaca che era preposta alle separazioni. Dal nome si capisce che per questo popolo la colpa dei dissidi familiari era sempre dell’uomo e quindi la divinità era invocata per placare l’ira maschile.

C’erano dei templi ove alcuni sacerdoti della dea erano preposti a cercare di riconciliare gli sposi e il tutto si concludeva con una unione nel talamo del tempio.

Presso i Romani questa divinità venne sostituita da Giunone.

Questa mediazione familiare tesa alla conciliazione delle parti non deve farci sorridere perché la troviamo nel Nord Italia fino al 1848 ove era il parroco (e non il giudice) che tentava la riconciliazione degli sposi che addivenivano alla “separazione di mensa e di letto”, e ciò con ben tre sedute di conciliazione.

Oggi la finalità riconciliativa della mediazione familiare è ancora presente nei paesi del Nord Europa, ad es. in Svezia, e può capitare appunto come mediatore un sacerdote.

In Italia e negli altri paesi bagnati dal Mediterraneo la finalità della mediazione familiare è ben differente, anche se le persone spesso non vengono in mediazione familiare proprio perché a torto credono che il mediatore le voglia riconciliare.

Vista la delicatezza delle questioni tra consanguinei lo stesso Digesto giustinianeo mantenne il principio per cui le cause tra i parenti dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del praetor[2].

Diversi Statuti medioevali prevedevano per scavalcare questo principio l’arbitrato obbligatorio per le liti tra parenti[3]: ne riportiamo alcuni esempi.

Lo Statuto dell’Università ed arte della Lana di Siena (1298-1300) così prevedeva alla Seconda distinzione capitolo XVIII[4]:<<Et se la lite o vero questione o vero richiamo fusse enfra padre et filliuolo mancepato, o vero enfra fratelli carnali, o vero enfra suoro carnali, o vero enfra madre et filliuolo, o vero enfra zio et nipote carnale, sì da lato di madre come di padre; sien constrecte le parti, a petizione di chiunque l’addimandasse, d’eleggere due arbitri et amici comuni, cioè ciascheuna parte uno, sottoposti de la detta Arte. O vero altri, di ragione et di facto; et in essi compromettere d’ogne e sopr’ogne lite et questione o vero richiamo el quale fusse o éssar potesse enfra loro, per qualunque ragione o vero cagione.>>

Citiamo poi un precetto dello Statuto di Buje del 1420 in Istria: “Ogni volta che sarà lite civile tra Padre e Figlio, o tra il Figlio e la Madre, o figli, et converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, così de cose mobili che immobili, ordiniamo che il Reg.to di Buje debbi, o sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di esse differenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero più, come parerà al Reg.to. E se detti arbitri od arbitratori non potessero essere d’accordo a sentenziar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje siua tenuto, e debbi da altro arbitro, et arbitratore presso quelli che non fossero concordi, il quale con quelli arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza e si debbino osservar da esse parti…[5]

Gli Statuti di Provenza del 1491 prevedevano più in generale l’arbitrato forzato “pel maggior bene universale del paese, e per restringere l’uso disordinato del contendere[6]”: vi si dovevano sottoporre i nobili, i gentiluomini, i signori e loro vassalli, le comunità, i parenti ed affini ed i coniugi.

In conformità alla norma giustinianea sull’autorizzazione del praetor col passare dei secoli si crearono anche in linea con i provvedimenti predetti, per i più stretti congiunti dei tribunali di famiglia.

Con decreto 16 agosto 1790 l’Assemblea costituente francese stabilì che in caso di questioni tra familiari o di tutela si dovessero eleggere parenti, vicini od amici come arbitri che sentivano le parti e prendevano una decisione motivata[7].

Le attribuzioni sono assai ben esplicitate ad esempio dall’art. 12 del decreto dell’Assemblea costituente francese 16-24 agosto 1790

Elevandosi qualche contestazione tra marito e moglie, padre e figli, avo e nipoti, fratelli e sorelle, nipoti e zii, o altri congiunti negli stessi gradi, come anche tra i pupilli ed i loro tutori per affari relativi alla tutela, le parti dovranno eleggersi parenti, o in difetto amici e vicini, per arbitri, davanti ai quali i contendenti esporranno le loro differenze, e che, dopo averli sentiti ed aver preso le informazioni necessarie renderanno una decisione motivata”.

Contro le decisioni di questo tribunale che peraltro durò in Francia pochi anni (si mantenne sino al 1796), ma si mantenne in Italia per lungo tempo, era possibile di norma l’appello ai tribunali ordinari e quindi non si trattava di un arbitrato inappellabile.

Ogni parte nominava due arbitri e, se una parte rifiutava, la nomina era fatta d’ufficio dal giudice di pace; se i quattro arbitri avevano differenti opinioni ne nominavano un quinto per stabilire la preponderanza del voto.

Chi si sentiva leso dalla decisione arbitrale poteva appellarla al tribunale di distretto.

La Lombardia invece non adottò mai il sistema del Consiglio di famiglia.

Nel Regno di Sardegna l’arbitrato tra stretti congiunti, se qualcuno ne facesse richiesta, resterà obbligatorio sino al 1827[8].

Nella seconda metà del XVIII secolo si sentì pressante l’esigenza di modificare il codice giudiziario nel Principato Vescovile di Trento.

Il progetto venne affidato a  Francesco Vigilio Barbacovi che fu nel Principato Cancelliere e Ministro della Giustizia.

Nel 1785 il Cancelliere pubblicò quindi un “Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili”, che entrò in vigore nel 1788[9].

Tale Codice incontrò l’opposizione della Chiesa e dei collaboratori del predetto Barbacovi che vollero sottoporlo a revisione.

Il progetto originario che comunque entrò in vigore per qualche tempo è tuttavia di grande interesse per gli studiosi di composizione dei conflitti e potrebbe fornire appunto seri spunti di riflessione anche al prossimo Ministro della Giustizia.

Il Barbacovi afferma peraltro di aver copiato il Codice austriaco del 1781 in alcune sue parti, quello stesso Codice che verrà esteso al Lombardo Veneto tra il 1803 ed il 1815 e che vedrà la conciliazione obbligatoria come un perno insostituibile.

Ci limitiamo qui a descrivere la mediazione che il Barbacovi introdusse ben cinque anni prima della presa della Bastiglia, ed il tentativo di conciliazione giudiziale che era il cuore del processo trentino.

La mediazione era una procedura obbligatoria che scattava in tutti casi  di lite tra parenti ad eccezione di quelli riguardanti crediti pecuniari (Capitoli XIV e XV) e qualora le parti “avessero già prima compromessa la causa infruttuosamente”(§ 38),

Il Capitolo II[10] è intitolato appunto “Della mediazione nelle liti tra parenti”.

Il § 28 stabilisce l’abolizione dell’arbitrato obbligatorio nelle liti tra parenti e sancisce però la possibilità di arbitrato volontario.

All’epoca l’arbitrato obbligatorio in queste materie era la prassi in tutta Europa e ciò praticamente a partire dal Codice giustinianeo che richiedeva l’autorizzazione del praetor per instaurare una lite tra parenti davanti alla giustizia civile.

Il § 29 recita: ”Noi vogliamo però, che, allorché trattisi di lite tra persone congiunte di sangue, cioè tra quelle che in virtù degli Statuti di cadauna Giurisdizione erano prima obbligate al compromesso, debbano le parti eleggere due Mediatori, col mezzo dei quali prima di procedere oltre nella lite debbansi tentare le vie di conciliazione, e di componimento, ma senza che questi possano pronunziare alcun laudo, o decisione, dovendo, allorché siano stati infruttuosi i tentativi di dell’accomodamento, proseguirsi direttamente la causa davanti al giudice ordinario”.

223 anni prima della direttiva 52/08 si stabilì dunque il principio per cui il mediatore non potesse assumere alcuna decisione vincolante per le parti, cardine dell’attuale mediazione.

Il mediatore dell’attore veniva indicato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, nell’atto di libello (ossia nella nostra citazione) (§ 30) e il reo (il convenuto) doveva del pari nominare il suo mediatore nell’udienza successiva a cui compariva anche l’attore. Il giudice a questo punto avrebbe assegnato “il giorno e l’ora, in cui i Mediatori, e le parti dovranno adunarsi ad oggetto di tentarsi questa opera salutare dell’amichevole accomodamento” (§ 31)

E dunque abbiamo qui un chiaro esempio di mediazione delegata o demandata come si dirà in futuro; dal momento che la mediazione non veniva operata dal Giudice, il testo normativo appare di grande modernità.

Ciascuna parte doveva presentare il proprio mediatore od un sostituto nel caso di mancata accettazione, e comparire personalmente davanti ai Mediatori o a mezzo di confidente (§ 32).

Comparse le parti, i due Mediatori dovranno esaminare l’oggetto delle loro differenze, e procurare di condurle ad un amichevole accomodamento. Terranno una, o più sessioni secondo le circostanze del caso per giungere a questo importante fine: ma passato lo spazio di due mesi dal dì della intimazione fatta al Reo della petizione dell’Attore, quando entro questo tempo non sia composta la causa, o almeno le Parti non abbiano di comune consenso sospeso a più lungo termine l’affare, dovrà il reo nella susseguente udienza presentare in giudizio senz’altre citazioni la sua risposta al libello, altramente si procederà contro di esso nella forma ordinaria al § 49” (§ 33).

E dunque nel 1785 avevano già assai chiaro il concetto di sessione di mediazione ed esisteva la prassi che i mediatori civili attuali conoscono bene di “sforare il termine” di composizione su consenso delle parti.

Ma è già presente la possibilità di proroga della mediazione che avremo dopo il 30 giugno 2023.

Assai interessante è il principio per cui la comparsa di risposta dell’epoca veniva depositata solo all’esito del tentativo infruttuoso.

E ancora più interessante il richiamo al § 49 che appunto stabiliva l’accoglimento delle domande dell’attore con decreto del Giudice in assenza della comparsa di risposta del reo o di sua mancata comparizione o di presentazione della comparsa senza la forma prescritta.

Non è peraltro una disciplina rimasta isolata.

In Norvegia il giudice può  imporre attualmente al convenuto di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore[11]: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale. Chi non voglia partecipare all’udienza nel caso in cui il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (a default judgment)[12].

Nelle conferenze, o sessioni, che terrannosi davanti ai Mediatori, le parti esporranno le loro ragioni a viva voce, e presenteranno ad essi le proprie carte, e documenti, ma senza che possa formarvisi alcun atto, né alcun processo, che sarà sempre nullo, e di niun valore, quando el Parti non avessero stipulato volontariamente un compromesso, in qual caso si osserverà ciò che è disposto nel precedente Capo. Non potrà neppure intervenirvi alcun Notajo, se non affine di porre in iscrittura la transazione già accettata, quando così piaccia alle parti” (§ 34).

La segretezza delle sessioni di mediazione e l’inutilizzabilità dei contenuti era già dunque un dogma nell’Età dei Lumi.

E ci si era già posti il problema di far intervenire il notaio in mediazione al momento e per l’oggetto opportuno.

Potranno le parti anche convenire un solo Mediatore. Il Mediatore a cui sarà riuscito di far aggradire alle parti un amichevole componimento, che sia stato validamente accettato, allor quando sia jurisperito di professione, avrà lo stesso onorario, che sarebbe dovuto al Giudice ordinario per la sentenza. E quando due saranno stati i Mediatori jurisperiti, Noi vogliamo che cadauno di essi abbia separatamente l’intiero onorario suddetto”(§ 35).

Rivoluzionaria anche per i nostri tempi è la parificazione dell’onorario del mediatore a quello del giudice: ciò denota grande rispetto per la professionalità, seppure qui squisitamente giuridica; ma l’identità di emolumenti si ritrova ad esempio oggi tra mediatore ed arbitro nel processo statunitense.

In Italia per il futuro attendiamo il decreto interministeriale.

Dalla norma si può ricavare che già in allora mediatore potesse essere anche un non giurista: non è dato di sapere però quanto venisse pagato.

Ancorché gli ufficj de’ Mediatori siano stati infruttuosi, dovranno tuttavia ambe le Parti comparire innanzi al Giudice nel Giorno, che verrà da esso assegnato per lo stesso oggetto d’un amichevole componimento, e del processo verbale secondo ciò ch’è prescritto al § 65 e seguenti” (§ 36).

Insomma sino a che il fuoco era caldo bisognava battere il tasto della pace con un tentativo di conciliazione del giudice che era assai particolare e merita di un ampio cenno perché era davvero il cuore del processo trentino.

Veniva convocato entro 5 giorni dalla comparizione della parti successiva alla mancata mediazione (§ 65): le parti dovevano presentarsi personalmente[13] senza l’assistenza dell’avvocato e chi mancava perdeva la causa; in assenza di entrambe le parti scattava la condanna alla pena di cinquanta fiorini (§ 66).

Anche qui dunque abbiamo una norma che precorre la condanna dei giorni nostri al contributo unificato propria della mancata partecipazione senza giustificato motivo.

Se una parte veniva dispensata dalla presenza personale poteva affidare la rappresentanza ad un avvocato, ma in tal caso l’altra parte poteva essere assistita da avvocato (§ 68); i nobili avevano la facoltà di non comparire personalmente, ma dovevano comunque essere rappresentati da avvocato e provare ai fini della dispensa di comparizione la loro condizione (§ 69); se i rappresentanti non si presentavano scattava per loro la multa di 50 fiorini (§ 68).

Dunque c’era già un germe di quella che poi diverrà da noi “la verifica dei poteri”.

Se il giorno della comparizione per il tentativo non compariva l’attore od un suo rappresentante, il giudice assolveva pienamente il convenuto; se invece restava contumace il reo o se si presentava il suo procuratore senza che il reo avesse ottenuto dispensa dal comparire, il giudice “lo condannerà intieramente secondo la petizione dell’attore” (§ 71).

 Il decreto di condanna veniva notificato al contumace unitamente alle spese intervenute comprese quelle che l’altra parte aveva dovuto sopportare per un viaggio inutile; se entro 5 giorni il contumace si presentava a pagare e saldava, poteva chiedere una nuova udienza per celebrare il tentativo di conciliazione e dunque il decreto di condanna decadeva; in difetto esso acquistava cosa giudicata (§ 72).

Quei passaggi che il nostro Codice di rito attuale affida ad atti scritti erano invece orali davanti al Giudice trentino che il giorno fissato per il tentativo leggeva alle parti la petizione e la comparsa di risposta, chiedeva prima e sul complesso dell’affare all’attore di replicare alla risposta del reo e al reo di controbattere alla replica dell’attore e poi nello specifico interrogava le parti sui fatti per capire con certezza quali fossero condivisi. Di tutto ciò il Giudice dettava processo verbale al cancelliere (§ 74).

Ogni parte era obbligata a rispondere e tutto ciò che non era specificamente negato o contraddetto veniva considerato per vero e provato; ad ogni domanda il giudice avvertiva le parti di questo effetto e del fatto che se avessero scientemente detto cosa falsa o negata cosa vera sarebbero stati condannati come litiganti temerari al pagamento delle spese, dei danni cagionati alla controparte e della sesta parte della cosa litigiosa (§§ 74 e 381).

Se la temerarietà investiva il diritto civile la condanna veniva comminata al solo avvocato sempre che il cliente fosse stato all’oscuro del lume del legale (§ 382).

La cosa interessante era che se la controversia era di fatto scattava la condanna e dunque sussisteva la temerarietà, sia nel caso in cui la verità dei fatti fosse contrariamente provata, sia quando non si fosse riusciti a dar prova delle proprie affermazioni. La controversia in diritto comportava condanna per temerarietà quando la legge che contrastava le affermazioni della parte fosse chiara ovvero quando le affermazioni andassero contro “i dettami evidenti della naturale giustizia”(§ 382)

Nel caso in cui fosse il cliente a comportarsi da litigante temerario in una controversia di mero fatto, l’avvocato che ne fosse consapevole doveva dismettere il mandato perché diversamente correva il rischio di essere condannato soltanto lui (§ 384). 

Chi ribadiva il comportamento temerario in altra udienza veniva condannato parimenti alla stessa pena, ed anche in appello (§ 385): per cui si potevano collezionare tre o più sanzioni.

Il Giudice di primo grado o quello d’appello con la sentenza definitiva dichiaravano la temerarietà, condannavano al pagamento di quanto sopra detto e stabilivano che i litiganti temerari ed i loro avvocati fossero sottoposti a giudizio penale (§ 386); il che avveniva entro 12 giorni: l’avvocato riconosciuto colpevole del reato di litigante temerario perdeva il diritto all’onorario e doveva risarcire anche le spese che il cliente avesse sostenuto (§387) e ciò anche se nel successivo corso del processo fosse riuscito ad indurre il suo cliente all’accomodamento amichevole od al recesso.

Non c’è dubbio che una disciplina così rigida abbia comportato all’epoca dure contestazioni: ma non si può dire che questa legge non avesse le potenzialità di ridurre il contenzioso.     

Il giudice in sede di comparizione del tentativo era tenuto a leggere ed esaminare “le carte, e i documenti, che le Parti avessero portati seco al tribunale tendenti a dar lume all’affare, esigendo su di essi dalla Parte contraria la risposta, e traendone tutto ciò che possa servire a porre in chiaro gli oggetti in questione”; i documenti venivano allegati agli atti solo in questa occasione e su ordine del giudice (§ 76), il che forse rendeva l’attività procuratoria un po’ defatigante.

Quando il Giudice si sarà reso in tal guisa bastatamente istruito di tutto lo stato della controversia, ed avrà rinvenuto il vero punto del litigio, dal quale dipenderà principalmente la decisione, egli dovrà proporre alle parti le condizioni di un equo, e conveniente accomodamento, esponendo loro le conseguenze, che aver potrebbe la causa, e procurando di conciliarle, e comporle amichevolmente. Il tenore dell’accomodamento proposto dal Giudice non potrà mai servir di pretesto, onde allegarlo sospetto” (§ 77).

Si dà qui per presupposto che il punto vero del litigio sia diverso da quello esposto dalle parti: concetto questo che sarà presente nei mediatori due secoli dopo; si aggiunge che la proposta deve essere fatta in un momento in cu il giudice possieda già tutti gli strumenti per giudicare, e dunque il legislatore trentino non condivide il primato della sentenza o che la conciliazione non possa ritardare la sentenza;  a distanza di molti anni questo tipo di impostazione la ritroviamo nel 696 C.p.c. nostrano per cui il perito provvede – secondo la dottrina maggioritaria – al tentativo di conciliazione una volta che ha già confezionato la sua perizia.

Si parla poi di “equo e conveniente accomodamento” e dunque si apre ad una nozione di proposta che può contemperare anche le esigenze delle persone e non si risolve in una mera transazione: principio questo di assoluta modernità.

Così come è assolutamente moderno il fatto che non si possa far uso della proposta del giudice.

Sia che il componimento riesca, o non riesca, tutto quello, che sarà stato detto, o dedotto dalle Parti in tal giorno, dovrà sempre dettarsi agli atti nella forma ordinata di sopra insieme con le proposizioni di accomodamento, che il Giudice avrà fatte, e colle dichiarazioni, che cadauna delle Parti avrà dato intorno ad esso. Questo processo verbale dovrà essere sottoscritto dal Giudice, dall’Attuario della causa[14], e delle parti litiganti di mano propria, premessa la lettura che ne sarà loro fatta, ed in caso di loro assenza dai rispettivi avvocati. La parte che non saprà scrivere, dovrà porvi una croce, e l’atto verrà sottoscritto da un altro in sua vece, ed a sua preferenza. Il detto processo verbale che dovrà essere unito agli atti di causa, verrà riguardato in tutto come un vero atto giudiziale, e sarà sempre lecito alle Parti di levarne copia”(§ 78).

Il meccanismo della verbalizzazione della proposta con i deliberati delle parti, con qualche variante, arriverà sino alla nostra riforma societaria.

Se l’accomodamento non era stato raggiunto sul fatto, il Giudice invitava a riconsiderare al proposta per l’udienza successiva ed in caso di rifiuto, a continuare la causa (§ 79); in caso fossero intervenute le dispense a non comparire e dunque fossero presenti all’udienza di conciliazione i soli procuratori “il giudice assegnerà del pari a cadauno avvocato il termine fino alla seconda susseguente udienza affine di riportare sull’accettazione, o rifiuto dell’accomodamento la deliberazione del proprio Cliente”; se vi era rifiuto o l’accettazione non veniva riportata in forma autentica, la causa veniva proseguita (§ 80).

Non è chi non veda qui una disciplina simile a quella che la proposta possiede per il decreto legislativo 28/10.

All’epoca il giudice veniva pagato dalle parti: si prevede dunque che se l’accomodamento amichevole venga accettato dalle parti il giudice abbia il diritto di conseguire l’intero onorario come se fosse stata pronunciata sentenza. “Intiero lo conseguiranno del pari gli Avvocati, allorché il componimento sia stato accettato col loro intervento, e consiglio”.

In caso di fallimento del tentativo al Giudice veniva pagata solo la sessione di pace e agli avvocati che fossero intervenuti al processo verbale solo le spese per il pranzo e per la vettura, se ed in quanto il luogo di loro residenza fosse stato diverso da quello della sede del Giudice (§ 81).

Norme queste che se fossero applicate al nostro processo determinerebbero quasi certamente la chiusura di tutte le pendenze.

Norme peraltro più generose rispetto a quelle che riguardano gli attuali mediatori che non riescano ad andare oltre il primo incontro.

Una norma decisamente premiale riguardava poi gli avvocati conciliativi: ”L’Avvocato ogni volta che la lite sarà stata composta prima della sentenza come sopra con la sua mediazione, ovvero col suo intervento, ed assistenza, conseguirà pure l’intiero onorario come se fosse vincitore con sentenza del Giudice. Se il componimento sarà seguito colla mediazione, ovvero coll’intervento, ed assistenza d’ambidue gli Avvocati, conseguiranno del pari lo stesso onorario, come se fossero ambidue vincitori. Tutto ciò avrà luogo in qualunque stato della causa sia seguito il componimento, e quand’anche la causa non fosse ancora incominciata in giudizio” (§ 549).

Ancora da menzionare appare quanto previsto dal § 37 in merito alla mancata comparizione delle parti: se una parte non compariva all’udienza successiva al fallimento della conciliazione, non nominava il mediatore per la sessione di mediazione, non si presentava alla prima sessione di mediazione, veniva multata per la somma di 30 fiorini e doveva corrispondere le spese ed i danni cagionati all’altra parte ed il giudice procedeva contro di lei ex officio; nel caso di assenza alla sessione di mediazione o di mancata nomina del mediatore non comunicata alla controparte, venivano addossate anche “le spese e i viaggj cagionati da tale mancanza” (§ 37).

In conclusione si può dire che quella sopra descritta era in primo luogo una disciplina che moralizzava i legali ed i clienti; in secondo luogo con la mediazione obbligatoria, il susseguente tentativo di conciliazione obbligatorio e l’invito del Giudice comunque a ripensare sulla proposta di “equo e conveniente componimento” ed infine il premio assicurato all’avvocato conciliativo,  relegava davvero la sentenza del giudice in un cantuccio.

Nel 1798 anche la Repubblica Ligure ebbe un tribunale di famiglia, convocato e presieduto dal giudice di pace di seconda classe[15], per gestire le situazioni d’incapacità o la cura provvisoria dei beni degli assenti, formato dai più prossimi parenti, ed in mancanza di essi da “tre probi vicini”, o amici prescelti dal giudice di pace[16].

Di un rapporto tra conciliazione, seppure non nel senso da noi concepito, e la materia delle successioni troviamo accenno sempre nella codificazione giustinianea con riferimento all’istituto della diseredazione dell’erede necessario: colui che diseredava un discendente od un ascendente poteva, in altre parole, riconciliarsi, ma ciò aveva esclusivamente una valenza etica, serviva cioè solo a manifestare il perdono in relazione all’ingratitudine ricevuta; dunque la diseredazione rimaneva in piedi sino a nuovo testamento[17].

Presso i Longobardi che in genere non conoscevano, come abbiamo visto, se non l’accomodamento pecuniario e di solito gli preferivano di gran lunga la faida[18] e quindi la decisione delle armi[19], gli affari più intimi delle famiglie, quando approdavano al processo e non erano giudicati dal tribunale di famiglia[20], erano però sottratti al duello giudiziario e si regolavano di solito per giuramento dei sacramentali[21].

In Francia nel 1796[22] si stabilì che tutte le contestazioni tra coeredi e altre parti aventi interesse, fino alla divisione, dovessero portarsi in via di conciliazione, innanzi al giudice di pace del luogo ove la successione si fosse aperta[23].

Nel 1806 il Codice napoleonico di procedura civile riprese il predetto principio e stabilì che la successione e la divisione fossero oggetto di conciliazione preventiva obbligatoria come prevede l’art. 5 c. 1-bis  del nostro decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’art. 50 stabiliva in particolare che “Il convenuto sarà citato in conciliazione… III. In materia di successione, sulle domande tra eredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che venissero intentate dai creditori del defunto prima della divisione; sulle domande relative all’esecuzione delle disposizioni a causa di morte, sino a giudizio definitivo, davanti al giudice di pace del luogo in cui la successione è aperta”.

 Il Codice dispensò però dal tentativo quelle procedure che, per qualsiasi materia, vedessero coinvolte più di due convenuti, anche se questi nutrissero il medesimo interesse (art. 49); conseguentemente i conflitti multi parte che intervenissero nei confronti di più di due soggetti litiganti non erano condizione di procedibilità del giudizio nel diritto francese.

E ciò, si diceva, stante la difficoltà di una siffatta conciliazione e per le spese e le noie di viaggio che all’epoca si dovevano sostenere per partecipare ad una conciliazione[24].

A proposito degli eredi poi si riteneva in aggiunta che non ci fosse obbligo di conciliazione, perché ciascun erede non poteva che essere considerato personalmente obbligato per la “sua parte e posizione virile” non avendo gli altri coeredi qualifica di litisconsorti[25].

La regola non si applicava però se la citazione era svolta da più attori e quindi, se i convenuti erano due e gli attori più di due, restava comunque l’obbligo di conciliazione preventiva.

Dunque chi non voleva partecipare ad una conciliazione coinvolgeva spesso più persone estranee come convenute[26], oppure se, al contrario, era preso dall’afflato conciliativo, citava un solo erede, anche se essi erano molti e la giurisprudenza riteneva in tal ultimo caso obbligatorio il tentativo.

La dispensa dal tentativo non comportava ovviamente che non si potesse tenere una conciliazione volontaria o che il suo svolgimento determinasse una nullità[27].

Analoga situazione riscontriamo nei domini napoleonici. Così ad esempio il decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805), emesso in Genova relativamente alla riforma del sistema giudiziario[28], all’art. 126 stabiliva come competente alla conciliazione il giudice di pace della successione per le “dimande fra eredi, ed altre parti interessate sino alla divisione inclusivamente, e sopra quella a termine d’esecuzione di disposizioni per causa di morte sino al giudizio”; la norma aggiungeva però la dispensa dalla conciliazione il caso di soggetti che fossero tre o più[29].

Bisogna però rimarcare che la citazione in conciliazione davanti al “Burò[30] di Pace e Conciliazione” che era formato per tutte le materie che oltrepassavano la competenza del giudice di pace[31], vedeva, per espressa disposizione (art. 36), la chiamata del difensore del convenuto: quindi veniva effettuata nei confronti delle parti i cui difensori erano già stati individuati; a differenza pertanto della coeva legislazione austriaca del 1803[32] che escludeva in Veneto[33] gli avvocati ed i faccendieri dalla conciliazione[34] e che quindi si imperniava su una conciliazione “effettiva” con e tra le parti, la codificazione napoleonica valorizzava più che altro l’apporto dei procuratori.

Prova ne è che all’udienza il convenuto e l’attore (o meglio i loro legali) potevano modificare la domanda e le eccezioni prima di procedere a tentativo di conciliazione; in definitiva si era in presenza di un tentativo di conciliazione “tra tecnici” che peraltro non era reso neanche tanto appetibile dal momento che il verbale aveva il valore di una semplice scrittura privata (art. 137). 

In linea con questa tendenza l’anno successivo il codice di procedura civile della madre patria stabilì il principio secondo cui il difetto di citazione in conciliazione doveva essere eccepito dalle parti e non rilevato d’ufficio dal giudice: in un certo senso dunque la Liguria fu considerata un’esperienza pilota per approntare successivamente un ammorbidimento della condizione di procedibilità.

Nel Sud della penisola il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 non poneva invece limiti soggettivi alla conciliazione in materia di successione: l’art. 25 stabiliva semplicemente che “Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale dei beni degli assenti possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari”.

Quindi a patto che non si trattasse di immobili assegnati a titolo provvisorio, la conciliazione che era volontaria, si esperiva in materia ereditaria qualunque fossero le parti ed anzi giova qui ribadire che il conciliatore in Sicilia poteva intervenire motu proprio per spegnere odi ed inimicizie[35]; si può quindi presumere che i tentativi di amichevole composizione fossero abbastanza frequenti.

Sotto il vigore del codice di procedura italiano del 1865 lo erano di certo.

Troviamo qui un consiglio di famiglia sull’esempio francese ed etneo[36] per le questioni attinenti ai minori e agli incapaci: dunque qualsiasi conciliazione ovvero il promovimento di divisione e transazione, stragiudiziale e non che li riguardasse, doveva passare necessariamente attraverso l’autorizzazione di questo organo.

A parte ciò, quando non ci avesse già pensato il testatore, la divisione che il Codice del 1865 privilegiava era quella amichevole[37].

Capitava però che, specie nelle campagne o nei paesi, coloro che volessero dividere i beni non fossero in grado di operare e si recassero in conciliazione preventiva davanti al conciliatore.

La conciliazione preventiva, allora come oggi[38], non aveva, infatti, limiti di valore o di materia[39], salvo si trattasse di materia nella quale fossero vietate le transazioni.

Se non c’era una controversia in atto, ma l’intervento era solo richiesto per l’incapacità delle parti di gestire la questione o purtroppo frequentemente per la volontà di aggirare le disposizioni fiscali[40], il conciliatore più avveduto inviava le parti dal mediatore commerciale, qualora si trattasse di questioni routinarie di poco conto, oppure dal notaio se si trattava di redigere atti complessi.

 Se invece sussisteva una vera e propria divergenza di interessi, si teneva la conciliazione e se la proposta di accomodamento non veniva accettata, il conciliatore, come già detto, faceva rimostranze sui guai, sulle spese e l’incerto esito di qualsivoglia lite, e se gli rimaneva la speranza di conciliazione, poteva proporre di rimettere la definizione dell’affare in arbitrato ad una terna ovvero a un notaio o a un ragioniere oppure ad un avvocato[41]: in tal caso redigeva egli stesso il compromesso.

Qualora non fosse stata perseguita la via amichevole o fosse fallita, l’ordinamento apprestava la sola via del giudizio in cui si poteva chiedere l’attribuzione dei beni mobili ed immobili in natura e se ciò non fosse stato possibile non c’erano che i pubblici incanti[42] che potevano seguire davanti ad un notaio scelto dalle parti, se tutte fossero maggiorenni[43].

I patti e le condizioni della vendita venivano stabilite d’accordo tra le parti od in difetto dall’autorità giudiziaria[44] che per valore poteva essere il pretore[45] o il tribunale[46].

A questo punto la conciliazione che all’epoca si denominava “ufficiale” veniva svolta dal notaio. Non quindi dal tribunale perché nei giudizi ad esso pertinenti non era prevista, non davanti al pretore perché davanti a quest’ultimo era radicata l’opinione che non si formasse un titolo esecutivo.

Compiuta la stima e la vendita l’autorità giudiziaria rimetteva le parti davanti ad un giudice delegato o ad un notaio che procedeva alla resa dei conti, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si dovessero tra condividenti[47].

In questa fase, qualora fosse stato necessario, veniva utilizzato anche l’istituto dell’esame dei conti di cui all’art. 402 C.p.c.[48], per cui il tribunale nominava degli arbitri conciliatori che procedevano alla conciliazione e se questa falliva essi recavano al tribunale o al giudice delegato un parere meramente consultivo[49].

Anche il pretore ai sensi dell’art. 432 C.p.c. poteva in questa materia rimettere le parti davanti ad un arbitro conciliatore per la discussione dei conti.

Sia per la legislazione etnea sia per quella italiana, peraltro, non vi era limite alla conciliazione legato al numero delle parti come nella legislazione francese.

Ha dunque una lunga tradizione l’art. 5 c. 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità in materia di divisione e successione ereditaria.

Anche oggi non si sono poste limitazioni legate al numero delle parti e quindi che ciascun erede debba considerarsi o meno singolarmente non ha più alcuna importanza; sono inoltre cambiati i tempi ed i problemi che avevano gli uomini dell’Ottocento in merito alle noie del viaggio e le spese sono attualmente meno pressanti.

Ed infine noi conosciamo tecniche di mediazione facilitativa che possono aiutare ad affrontare efficacemente anche i conflitti multi parte più complessi.

Si deve però sottolineare che la conciliazione che si è approntata con il nuovo decreto non ha le caratteristiche della conciliazione ottocentesca.

L’antico conciliatore svolgeva una procedura di conciliazione durante la quale consigliava le parti.

Non si limitava dunque a facilitare la comunicazione, né aveva problemi di sorta ad anticipare con le buone maniere quello che aveva in animo di decidere nel caso in cui le parti fossero tornate da lui in sede contenziosa.

Il limite era che in sede preventiva il giudice di pace non poteva emettere una sentenza perché avrebbe commesso un eccesso di potere[50].

Ma la situazione poteva cambiare in sede giudiziale tosto che, ad esempio, per la giurisprudenza austriaca una transazione giudiziale non cessava d’essere valida per la circostanza che il giudice potesse avervi indotto una parte colla minaccia che, non transigendo, esso avrebbe deciso a favore della parte avversaria.

Questo aspetto che noi moderni assertori della mediazione facilitativa consideriamo negativo rimaneva però in ombra nel caso di divisioni perché, come abbiamo accennato, la competenza era ripartita tra il pretore (v. art. 883 C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865) ed il tribunale e quindi una sentenza del conciliatore non sarebbe stata nemmeno astrattamente concepibile.

Ma qualche pallida possibilità di condizionare il successivo giudizio con il consiglio poteva forse sussistere in relazione alle successioni, perché il conciliatore del 1892 aveva una competenza per valore sino a 100 lire e quindi le parti avrebbero potuto ritrovarsi di fronte a lui in successivo giudizio, anche se restava teoricamente[51] possibile la ricusazione.

Il campo peraltro era assai ristretto, direi prettamente nel campo del possibile e non del probabile, perché il conciliatore conosceva entro il valore predetto di tutte le azioni personali e civili e commerciali relativi a beni mobili[52].

Valutate dunque le modeste controindicazioni il parere del conciliatore poteva rivelarsi davvero prezioso per le parti.

In un tempo in cui la maggioranza delle persone apponeva il crocesegno il conciliatore spiegava ai contadini e agli artigiani, che le transazioni operate con dolo e violenza potevano essere oggetto di rescissione[53], che un verbale sancente la lesione di un coerede per oltre un quarto[54] aveva “le gambe corte”, potendo essere rescisso, che prima della divisione qualsiasi atto, e quindi anche un verbale di conciliazione, che avesse fatto cessare tra i coeredi la comunione ereditaria (vendita, permuta, transazione, testamento invalido, ecc.)  era del pari soggetto di rescissione, e che invece si doveva riflettere molto bene sulla transazione successiva alla divisione, perché in tal caso poteva non esserci una tutela[55].

Conseguentemente in materie così particolari come quelle della divisione e della successione le parti godevano comunque di una guida per l’accomodamento e potevano muoversi con sicurezza senza perdere per questo il controllo della loro questione.

Con tutte queste cautele era inoltre abbastanza improbabile che il consiglio di famiglia non autorizzasse la conciliazione di un tutore nelle materie in discorso, e pur tacendo che tale organo era convocato dallo stesso giudice che aveva conciliato le parti, sebbene su delega del pretore[56].


[1] Cfr. anche M. FERRO, Dizionario del diritto comune e Veneto, volume I, seconda edizione, Andrea Santini e Figlio, Venezia, 1845, p. 23.

[2] Digesto II Legge 4, 1 “De in ius vocando: praetor ait: Parentem, patronum patronam, liberos, parentes patroni patronae, in ius sine permissu meo ne quis vocet” (“Riguardo al citare in giudizio il pretore disse: nessuno citerà in giudizio senza mio permesso il padre, il patrono, la patrona, i figli, i parenti del patrono e della patrona”.

[3] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, sub art. 8, L’Unione Tipografica editrice, Napoli, 1869, p.  51.

[4] Di comprométtare la questione entra padre e figliolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 213.

[5] Capitolo 118 de compromessi da farsi da persone congonte e litiganti. V. L’Istria, volume V, Sabbato 5 ottobre 1850.

[6] Intento anche del legislatore del 2010 con riferimento alla mediazione.

[7] Che veniva ricevuta dal giudice di pace.

[8] F. BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi dal 1848 al 1859, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861, p. 121.

[9] F.V. BARBACOVI, Progetto di nuovo codice giudiziario nelle cause civili, Volume I, Giambattista Monauni, Trento, 1785; Codice giudiziario nelle cause civili per principato di Trento, Trento, 1788, Giambattista Monauni, 1788. Il codice fu commissionato da Pietro Vigilio per grazia di Dio Vescovo, e del sacro romano impero principe di Trento, Marchese di Castellaro, De. Conti di Thunn, ed Hochestnstein ec. ec.

[10] Il capitolo I è invece destinato all’arbitrato e contiene norme di sconcertante modernità.

[11] Sezione 11 Rättegångsbalk (1942:740).

[12] Sezione 12 Rättegångsbalk (1942:740).

[13] La impossibilità di presenziare per infermità, vecchiaia e lontananza di 20 miglia doveva essere provata prima dell’udienza deputata al tentativo, e la dispensa veniva data soltanto previa audizione della controparte (§ 67).

[14] Si tratta del cancelliere che poteva essere anche un notaio.

[15] Essi avevano attribuzioni inferiori rispetto a quelli di prima classe in ragione del fatto che erano ubicati dove risiedeva il tribunale.

[16]  Art. 31 lett. I legge 1° giugno 1798  n. 111 in Raccolta delle leggi, ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure dal 17 gennaio 1798, anno primo della ligure libertà, VOLUME I, Franchelli Padre e Figlio, 1798, p. 211 e ss.

[17] A. HAIMBERGER, Il diritto romano  privato e puro, Gabriele Rondinella Editore, Napoli, 1863, p. 227.

[18] Ossia il diritto di vendetta da esplicitarsi singolarmente o come gruppo o come comunità di villaggio, senza che vi fosse una proporzione tra azione e reazione.

[19] S. SISMONDI, Storia delle repubbliche italiane del Medioevo, Tipografia Borroni e Scotti, 1850, p. 51.

[20] Cfr. C. TROYA, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Volume terzo, Stamperia Reale, Napoli, 1853, p. 262.

[21] Erano dodici uomini liberi. L’uso del giuramento risale al processo attico.

[22] Art  3 della legge ventoso 26 anno quarto (16 marzo 1796).

[23] J. POTHIER, Trattati diversi sulle successioni, vol. III, Tipografia Sonzogno di Jo Battista, Milano, 1812, p. 382.

[24] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 360.

[25] G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 361. V. oggi l’art. 757 C. c.

[26] Ed in questo caso era però bastonato in sede di liquidazione delle spese da parte del tribunale.

[27] Tribunale di Montpellier 5 agosto 1807. V. anche G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1,  cit.,  p. 43.

[28] Che nell’intenzione dell’Imperatore avrebbe dovuto mutare in due ore: v. gli articoli  159-161 a tenore dei quali il primo giorno vendemmiatore (ossia il 22 settembre 1805) alle ore dieci dovevano chiudersi gli antichi tribunali e alle ore 12 si doveva  aprire quelli nuovi. V. Bulletin des Lois et Arrêtés publiés dans la 28. division militaire de l’Empire Franςais, tome premier, A l’Imprimerie Impériale, Genés, 1805, p. 121-161.

Ricordo che la Liguria fu annessa alla Francia con decreto imperiale del 6 giugno 1805 quando Napoleone si trovava a Milano. Il 25 maggio del 1805 il Senato di Genova richiese l’annessione per non essere coinvolta nella guerra tra Francia ed Inghilterra (che non voleva riconoscere la repubblica di Genova) ed essere protetta nei commerci marittimi (dalle “Potenze barbaresche”: Algeria, Libia e Tunisia)  e di terra che erano “inceppati” dalle dogane francesi.

[29] Come imponeva per qualsivoglia procedura il richiamato dalla norma art. 37.

[30] È il vocabolo che usa il traduttore italiano della legge.

[31] Art. 35 decreto di Napoleone 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[32] E di quella che venne praticata nella Repubblica Ligure dal 1797 al 1805.

[33] E poi in Lombardia dal 1815.

[34] E anche dalla partecipazione ai procedimenti possessori.

[35] Attribuzione questa antichissima che prima di essere esercitata dai Difensori di città e dai Tribuni della plebe riguardava il  Praetor che quando giudicava recandosi a casa dei concittadini si diceva lo facesse de plano (ossia senza osservare le forme e semplicemente apponendo il decreto sul libello del postulante)e non pro tribunale come quando giudicava nel foro in modo solenne. V. P. ELLERO, Archivio giuridico, volume primo, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1868, pp. 189-190

[36] Art. 859 e ss. Codice di procedura civile pel lo Regno delle Due Sicilie.

[37] Art. 986 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[38] V. l’attuale art. 322 C.p.c.

[39] L’unico problema riguardava la forza del verbale di conciliazione che al di fuori dell’ambito della competenza per valore del conciliatore (che inizialmente era di 30 lire e poi fu portata a 100 nel 1892),  non poteva mettersi in esecuzione.

[40] Abbiamo detto che un quadro definito sul  rapporto tra verbale di conciliazione ed imposta arriverà solo nel 1938.

[41] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori, p. 208. Così come può fare d’altronde il mediatore ai sensi dell’art. 8 c. 4 del decreto 4 marzo 2010 n. 28.

[42] Art. 987 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[43] Art. 988 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[44] Art. 989 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[45] Sino a 1500 lire.

[46] V. art. 882 e ss. C.p.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2366.

[47] Art. 990 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358

[48] In oggi si tratterebbe dell’istituto previsto dagli articoli 198-200 C.p.c. L’istituto arriva in Italia grazie all’art. 421 del Codice di procedura civile napoleonico, viene adottato dal Codice pel Regno delle Due Sicilie (635), da quello italiano del 1859 (art. 516) e dunque approda nell’Italia unita.

[49] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, op. cit., p. 512. Tal parere è in un certo senso antesignano della proposta che ritroviamo nella conciliazione societaria e nell’attuale mediazione.

[50] Così a partire dal Codice napoleonico.

[51] Perché una ricusazione infondata costava una multa salatissima.

[52] La questione invece aveva una certa rilevanza ad esempio per il giudice di pace della Repubblica Ligure (1797-1805), perché perlomeno quello di prima classe aveva una competenza in materia di giurisdizione volontaria senza limite di valore. Ma all’epoca si potevano anche mischiare giuramento decisorio e conciliazione; dunque non si andava molto per il sottile e comunque le questioni dei giudici di prima classe erano sempre appellabili (v. articoli 31 e ss. legge 1° giugno 1798 , n. 111)

[53] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[54] Art. 1038 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[55] Art. 1039 C.c. – r.d. 25 giugno 1865 n. 2358.

[56] Art. 14 legge 16 giugno 1892, n. 261.

Cade l’incompatibilità tra mediatori

In data 15 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che entrerà in vigore a fine mese.

Tale provvedimento emenda gli articoli 9, 19 e 21 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848) attualmente vigente.

La ratio dell’emenda viene spiegata dalla stessa epigrafe del decreto: “Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate;
Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense;
Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di
incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco;”.

In sostanza lo Stato ha necessità di altri mediatori esperti in giustizia riparativa.

In questo spirito viene modificato sostanziosamente l’art. 9 decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che indica i “Requisiti soggettivi e di onorabilità” per l’inclusione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, l’art. 19 che riguarda le “Cause di incompatibilità” con una importante emenda per il mondo dell’avvocatura, l’art. 21 che attiene alla “Disciplina transitoria” e che viene peraltro integralmente sostituito dall’art. 3 del decreto 15 dicembre 2023 al fine di velocizzare la partenza della gustizia riparativa nel nostro paese.

Questo nuovo decreto è rilevante perché in primo luogo risolve una problematica molto sentita nel mondo dell’avvocatura.

Quando è stata introdotta la disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento diversi avvocati penalisti che avevano già un esperienza di mediazione civile e commerciale e familiare, hanno visto nella figura del mediatore esperto il loro ruolo naturale.

Ma con la disciplina regolamentare hanno scoperto con delusione 1) che il decreto 9 giugno 2023 imponeva loro di abbandonare la pratica da mediatori civili e commerciali e familiari qualora avessero voluto diventare mediatori esperti in giustizia riparativa; 2) che comunque anche se ci fosse stata questa risoluzione di abbandono della pratica stragiudiziale passata, sussisteva comunque il divieto di esercitare la mediazione penale nel proprio distretto di corte d’appello e dunque diveniva quasi impossibile pensare di poter mediare ed esercitare la professione forense.

Lo stesso problema ovviamente riguardava gli avvocati civilisti, ma tra i penalisti era particolarmente sentito per ovvie ragioni.

E dunque il Ministero, sentito il CNF, è intervenuto sull’articolo 19 c. 3 (v. art. 2 del decreto 15 dicembre 2023) sostituendo la dizione “distretto di corte d’appello” con “circondario di tribunale”.

E dunque, per fare un esempio vicino allo scrivente, dal mese di febbraio 2024 gli avvocati di Genova che fossero in possesso della qualifica di esperti mediatori in giustizia riparativa potrebbero andare a mediare a Savona o a La Spezia.

La qualcosa è di grande conforto per l’avvocatura e per il mondo della mediazione.

Ma c’era ancora l’altro accennato ostacolo, ossia l’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto 9 giugno 2023 secondo cui “I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;”

Così il Ministero è intervenuto abrogando l’art. 9 c. 1 lett. a).

Per tutta la mediazione italiana questa è stata una boccata di ossigeno, perché è caduta la incompatibilità tra la figura del mediatore esperto di giustizia riparativa e i mediatori sia civili e commercali sia familiari.

La incompatibilità valeva (e varrà sino alla fine del mese di gennaio 2024) nei due sensi :

a) un mediatore penale che fosse stato anche mediatore civile e commerciale o familiare avrebbe dovuto cancellarsi dai rispettivi elenchi se avesse voluto iscriversi a quello dei mediatori esperti in giustizia riparativa; ecco perché probabilmente il Ministero parla di “assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate” all’elenco dei mediatori esperti.

Molti mediatori, infatti, che hanno operato anche in campo penale prima della Riforma Cartabia, erano pure mediatori familiari e civili e commerciali; di sicuro non potevano che essere riluttanti ad abbracciare il solo mondo della giustizia riparativa (anche per ragioni economiche).

b) un mediatore penale non poteva entrare successivamente all’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti (v. art. 14 c. 1 del decreto 9 giugno 2023) negli elenchi predisposti dal Ministero della Giustizia e dai Tribunali rispettivamente per i mediatori civili e commerciali e per i mediatori familiari; e questo ovviamente poteva avere dei grossi e pesanti risvolti professionali.

c) un mediatore civile e commerciale o familiare iscritti nei pertinenti elenchi non poteva entrare nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.

Registro peraltro che anche in costanza di divieto vi era comunque chi riteneva che l’art. 9 non valesse per tutti i mediatori familiari, ma solo per quelli iscritti negli elenchi dei Tribunali (che sono comunque una minoranza, visti gli stringenti requisiti a loro richiesti).

Questi ostacoli erano immediatamente sembrati ingiustificati alla dottrina ed avevano spinto addirittura il Coa di Roma a presentare ricorso al Tar contro la normativa regolamentare.

Ora non mi è dato di sapere come sia andata la vicenda processuale: la cosa importante è però che il Ministero abbia provveduto.

La terza emenda riguarda, come detto, la sostituzione dell’art. 21.

In conseguenza della normativa regolamentare del giugno 2023 è stato emanato il Decreto 2 ottobre 2023 – Approvazione dei modelli di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC446482)

Tale provvedimento consente l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti.

Tuttavia i modelli prevedono ancora l’incompatibilità di cui all’art. 9.

Così il Ministero provvederà a rettificare i modelli e dalla rettifica decorreranno tre mesi (non più sei) per l’iscrizione di coloro che hanno solo bisogno della certificazione dei propri requisiti formativi ed esperenziali (art. 5 del decreto 9 giugno 2023) e per coloro che erano già in servizio in precedenza o che hanno maturato una formazione pari a quella voluta dall’altro decreto emanato il 9 giugno 2023, antecedentemente al 30 dicembre 2022 (art. 7 del decreto 9 giugno 2023).

In definitiva, nonostante la carenza di mediatori, ci si rivolge soltanto a coloro che fanno già parte del sistema della giustizia riparativa.

Non vi è apertura verso coloro che sono mediatori familiari e civili e commerciali magari da lunga data, ma che non hanno frequentato in passato il mondo della mediazione penale.

Non vi è apertura nei confronti di soggetti che hanno effettuato per anni studi molto seri in materia e che sono stati abilitati, a differenza della maggior parte dei mediatori penali ante riforma, a praticare la mediazione a seguito di prove d’esame e di un lungo tirocinio supervisionato.

La qual cosa mi pare contraddica la ratio del decreto 15 dicembre 2023 nel momento in cui si dichiara di voler ampliare la platea dei soggetti legittimati.

Family Mediation Panel in Irlanda

Dal 30 giugno 2023 in Italia abbiamo, come è noto, in Tribunale un elenco di mediatori familiari che dovrebbe essere consultato dalle coppie che vogliono separarsi e divorziare.

Il legislatore italiano, probabilmente non avendo alcuna esperienza in materia, ha fatto “copia e incolla” con le regole dei C.T.U.

Ciò comporta e comporterà diversi problemi (su cui non intendo qui soffermarmi) per i mediatori che si sono iscritti e che per avventura facciano anche i mediatori civili e commerciali e/o i formatori.

Il sottoscritto, valutati i pro e i contro, ha deciso di non iscriversi all’elenco.

Tale elenco è inoltre al momento praticamente inutile, perche sulla scorta della disciplina del processo di famiglia non è coerente per una coppia partecipare ad una mediazione durante un giudizio nel quale i rispettivi avvocati “sono costretti” a litigare tra loro.

Né si può pensare che dopo svariate memorie in cui gli avvocati si sono scritti, a pena di decadenza, “le peggior cose”, il giudice abbia voglia di proporre la mediazione e le parti abbiano il desiderio di andarci.

Taccio qui ulteriori profili sulla introduzione a sproposito nel nostro ordinamento delle regole della Convenzione di Istanbul (noi non abbiamo una mediazione obbligatoria) in funzione anti-mediazione che complicano il quadro e che di sicuro saranno presto oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.

L’unica possibilità di sviluppo che ha la mediazione familiare in Italia attualmente è quella di essere celebrata prima del deposito del ricorso: la qual cosa sarebbe avveduta perché darebbe modo ai mediatori familiari di poter aiutare le coppie a preparare il piano genitoriale.

E’ ovvio però che gli invii dipendono in tal caso dagli avvocati e che l’elenco tribunalizio è, a tal fine, irrilevante.

Voglio invece parlarvi qui di una esperienza decisamente meglio strutturata e splendida per la sua concretezza in termini economici, che ha preso campo in Irlanda dal 27 gennaio 2023 e che durerà un anno: è chiamata The Pilot Private Mediator Scheme for the Provision of Family Mediation Services in Certain Family Matters.

L’Irlanda è ai primi posti in Europa e nel mondo per la sua mediazione familiare.

Mi limito a tradurre qui l’opuscolo informativo che si può trovare all’indirizzo: https://www.legalaidboard.ie/en/our-services/family-mediation/family%20mediation%20panel/

Questa struttura potrebbe venire comodo ad esempio agli Ordini nostrani.

Il Legal Aid Board (“il Consiglio”) è stato istituito come organo statutario a seguito del Civil Legal Aid Act del 1995 (“la legge”). Nel 2011 il mandato legale del Consiglio è stato ampliato per includere la responsabilità di fornire un servizio di mediazione familiare.
Ai sensi dell’articolo 5 (1) e dell’articolo 11A (1) della legge, il Consiglio ha ora deciso di istituire e mantenere un gruppo di mediatori su base pilota che sono disposti a fornire servizi ai clienti del servizio di mediazione familiare del Consiglio in alcune questioni che rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale – principalmente genitorialità e mantenimento – o nella giurisdizione di separazione e divorzio della Circuit Court. Questo programma è noto appunto come “Schema pilota di mediatori privati per la fornitura di servizi di mediazione familiare in determinate questioni familiari” (“Il gruppo”).

Qualsiasi mediatore che desideri essere preso in considerazione per questo progetto e abbia determinati requisiti può chiedere l’inserimento del proprio nominativo.

Deve a tal fine presentare domanda scritta al Consiglio ed essere membro esperto del Mediators Institute of Ireland (MII), che include una specializzazione in mediazione familiare, oppure avere una qualifica equivalente in mediazione familiare che includa un corso di formazione con conoscenze sostanziali in mediazione familiare (coppie in via di separazione) e un’esperienza commisurata di 100 ore di lavoro su casi.
Deve inoltre possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale adeguata agli scopi del Programma. La cifra attuale è di 1,5 milioni di euro per ogni singolo incidente, ma il Consiglio direttivo può rivedere questo importo di volta in volta.
Sarà compito del Consiglio di amministrazione determinare l’idoneità dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienze. L’onere di fornire la prova del rispetto di tali criteri sarà a carico del richiedente nell’ambito del processo di candidatura.
I mediatori del Panel devono rispettare le procedure di autorizzazione fiscale specificate nella Circolare 43/2006 del Dipartimento delle Finanze intitolata “Procedure di autorizzazione fiscale – Contratti del settore pubblico” o qualsiasi altra circolare che modifichi o sostituisca tale circolare.

Il gruppo di esperti rimarrà in carica per un periodo di un anno a partire dalla data o periodo stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Il mediatore che fa parte del collegio deve avere accesso a locali di mediazione/ufficio adeguati, che consentano di condurre la mediazione in modo sicuro e riservato per i clienti. I mediatori devono inoltre disporre di un sistema di posta elettronica e di un software informatico compatibile con Microsoft Office, al fine di garantire un’amministrazione efficace ed efficiente del programma. Inoltre, la politica del Consiglio di amministrazione prevede che le comunicazioni via e-mail riguardanti i clienti siano criptate per motivi di sicurezza.
I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti a tenersi aggiornati sul proprio sviluppo professionale continuo e a impegnarsi in una supervisione clinica a proprie spese con un supervisore clinico da loro stessi individuato. La formazione continua e la regolarità della supervisione clinica devono essere in linea con gli standard del settore, come indicato dalle associazioni professionali, come il Mediators Institute of Ireland.
I richiedenti dei servizi di mediazione del Board possono essere valutati per l’idoneità al rinvio. I richiedenti idonei riceveranno i dettagli di contatto del mediatore assegnato dal Panel. Al mediatore assegnato verranno fornite le informazioni di base, ad esempio il nome e i recapiti di entrambe le parti e qualsiasi altra informazione rilevante.
La nomina è personale e i casi non possono essere trasferiti a un altro mediatore della commissione senza l’espressa autorizzazione del Consiglio. Il Consiglio stabilirà l’eventuale onorario da pagare prima di concordare il trasferimento.

I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti ad agire in modo fiduciario nei confronti di tutti i clienti del Board e a fornire un servizio in linea con il Codice di condotta, il Codice etico e le Linee guida sulle migliori pratiche che possono essere pubblicate di volta in volta dal Board.
Per tutte le consultazioni e le telefonate con i clienti devono essere conservati i fogli di carta a fogli mobili/appunti, che devono essere chiaramente leggibili. Gli appunti diversi dai fogli a fogli mobili devono essere preferibilmente scritti a macchina. Tutti i documenti devono essere conservati in modo da essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. Tutti i documenti, sia elettronici che fisici, devono essere distrutti dopo sette anni dalla conclusione della mediazione.
Tutti gli accordi di mediazione devono essere redatti facendo riferimento alle linee guida sulle migliori pratiche eventualmente in vigore presso il Consiglio.
Nel caso in cui il Consiglio non sia soddisfatto che i servizi richiesti dal presente Programma siano stati forniti a un determinato cliente, il Consiglio si riserva il diritto di pagare un compenso parziale o nessun compenso al mediatore a cui è stato affidato il caso.
Un mediatore del Panel fornirà al Board tutte le informazioni relative a una persona che è un cliente del Board che sono richieste dal Board per consentire al Board di svolgere le sue funzioni ai sensi della Legge. Tali informazioni dovranno essere fornite entro quattordici giorni dalla richiesta.
Nell’ambito del suo impegno a garantire che i suoi clienti ricevano un servizio di qualità, la Commissione esaminerà un certo numero di pratiche per accertarsi che il mediatore della Camera fornisca un livello di servizio adeguato. Nel caso in cui tale revisione identifichi questioni preoccupanti in relazione alla fornitura di un livello di servizio adeguato, il Consiglio ispezionerà uno o tutti i fascicoli assegnati al mediatore in questione.
Se la Commissione riceve un reclamo da un cliente o se individua un problema di prestazione, una copia del reclamo o della nota relativa al problema di prestazione viene trasmessa al mediatore per le sue osservazioni. La Commissione prenderà in considerazione il reclamo o il problema di prestazione, in conformità con l’opuscolo informativo intitolato “Procedura di assistenza ai clienti e reclami”, nonché in conformità con i termini e le condizioni contenuti nel presente documento.

La Commissione può sospendere o allontanare un mediatore dal Panel se ritiene che:
– la condotta del mediatore nel momento in cui ha fornito o è stato selezionato per fornire servizi di mediazione o la sua condotta professionale in generale lo rendano inadatto, a giudizio della Commissione, a fornire tali servizi; oppure se il mediatore non ha rispettato i presenti Termini e condizioni.
Se il Consiglio decide di sospendere o rimuovere un mediatore dal Panel, il mediatore riceverà una notifica scritta con le motivazioni della decisione. Entro un mese dalla data della notifica, il mediatore può appellarsi per iscritto alla decisione del direttore del Consiglio per la mediazione familiare, indicando i motivi dell’appello. Il direttore del Consiglio di mediazione familiare può reintegrare il mediatore, se ritiene che vi sia un caso di reintegrazione nel gruppo. Qualsiasi ricorso non ritarda o annulla la sospensione o la rimozione del mediatore dalla commissione, a meno che il direttore della mediazione familiare non decida diversamente.
I mediatori che desiderano ritirarsi dal gruppo devono informare il Consiglio per iscritto della loro intenzione di ritirarsi. I mediatori devono comunicare l’intenzione di ritirarsi con un preavviso di un mese nel caso in cui lo desiderino. I mediatori che si ritirano dal panel devono portare a termine tutti i casi in sospeso che sono stati loro affidati.
Per la prestazione dei servizi, ai mediatori della commissione sarà pagato un compenso standard (indicato nell’Appendice 1) per ogni caso. Il Consiglio non pagherà alcun compenso in eccesso rispetto a quelli stabiliti nella tabella.
Non saranno pagate spese di viaggio e di soggiorno in relazione a qualsiasi rinvio.
Di tanto in tanto può essere necessario fornire servizi di traduzione e/o interpretazione linguistica. Questi saranno forniti dal Consiglio, previa approvazione scritta da parte delle Operazioni di mediazione familiare del Consiglio.
È vietato al mediatore che fa parte del gruppo di mediazione addebitare qualsiasi spesa ai clienti.
Il modulo di richiesta è il documento con cui il mediatore ha il diritto di richiedere l’onorario appropriato alla conclusione del caso. Occorre prestare attenzione alla compilazione del modulo, poiché i moduli di richiesta incompleti o non correttamente compilati saranno restituiti senza pagamento.
Il Modulo di richiesta compilato, insieme all’Autorizzazione al rinvio, deve essere inviato a: Family Mediation Operations, Legal Aid Board, 48 – 49 North Brunswick Street, Georges Lane, Smithfield, Dublin D07 PE0C o all’indirizzo e-mail fmsops@legalaidboard.ie.

Nessuna disposizione dei presenti Termini e condizioni potrà dare origine o essere interpretata come un rapporto di datore di lavoro e dipendente tra la Commissione e i mediatori della Camera.

Appendice 1

Scheda prima- compensi per i servizi

Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con un unico problema come il mantenimento o la genitorialitàTasse (IVA esclusa)Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione€200N/D
Pre – mediazione più di una sessione di mediazione€350€450
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione€500€600
Pre – mediazione più di tre o più sessioni di mediazione€650€750
Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con questioni  che coinvolgono sia il mantenimento che la genitorialitàTasse (IVA esclusa)Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione€200N/D
Pre – mediazione più di una sessione di mediazione€350€450
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione€500€600
Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione€650€750
Pre – mediazione più di quattro o più sessioni di mediazione€800€900
Onorari per la prestazione di servizi di mediazione familiare Cause di separazione e divorzio Tasse (IVA esclusa)Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa)
Non procede oltre la pre-mediazione€200N/D
Pre – mediazione più una sessione di mediazione€350N/D
Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione€500N/D
Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione€650N/D
Pre – mediazione più di quattro sessioni di mediazione€800N/D
Pre – mediazione più di cinque sessioni di mediazione€950N/D
Pre – mediazione più di sei o più sessioni di mediazione con il mediatore senza un accordo mediato e senza attribuzioni patrimoniali.    €1.100N/D
     
Se la mediazione si conclude con un accordo scritto, verrà pagata una commissione aggiuntiva per    
Accordo scritto di mediazione per decisioni senza attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale. €300
Accordo scritto di mediazione per le decisioni, comprese le attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale. €400
Accordo scritto di mediazione per tutte le questioni relative al divorzio, compreso l’accordo sulle attribuzioni patrimoniali che includa dettagli sufficienti per consentire il divorzio o la separazione giudiziale. €600

Usciti i decreti ministeriali sulla giustizia riparativa

Confermata l’incompatibilità con mediatori familiari e mediatori civili e commerciali

 Art. 9 
 
                Requisiti soggettivi e di onorabilità 
 
  1.  I  soggetti  che  chiedono  l'inserimento  nell'elenco   devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 
    a) non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; 
    b)  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno; 
    c) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1),  2),  e 3) del codice penale; 
    d) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'art. 444, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se sostituita  da  una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri  1),  2)  e 3), del codice penale, con la quale  sono  state  altresì  applicate pene accessorie; 
    e) non  avere  in  corso  procedimenti  penali  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-bis del  codice di procedura penale; 
    f) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali; 
    h) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
  2. Con riferimento al comma 1, lettere c) e d),  sono  fatti  salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca  della  sentenza  per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del  codice  di procedura penale. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato  dagli interessati  mediante documentazione  presentata  ai   sensi   degli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. Il responsabile verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  e  ha facoltà di accertare la veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2023 

Istituzione presso  il  Ministero  della  giustizia  dell'elenco  dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina  dei  requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del  contributo  per l'iscrizione  allo   stesso,   delle   cause   di   incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle  modalità di  revisione  e  vigilanza  sull'elenco,  ed  infine  della  data  a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività  di  formazione costituisce requisito obbligatorio  per  l'esercizio  dell'attività.
(23A03848) 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2023 

Disciplina delle forme e dei tempi  della  formazione  finalizzata  a conseguire la qualificazione di mediatore  esperto  in  programmi  di giustizia  riparativa  nonché  delle  modalità  di  svolgimento   e valutazione della prova di ammissione  alla  formazione  ed  altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847) 
(GU n.155 del 5-7-2023)