La negoziazione assistita. Dalla pratica ad uno sguardo comparato

La tavola rotonda[1] a cui sono onorato di partecipare ha un taglio pratico e dunque partirò da quello.

Mi è stato richiesto quali sono le problematiche che investono l’istituto; ce ne sono innumerevoli legati alla legislazione, ma soprattutto al fatto che in primo luogo la negoziazione assistita richiede di fare chiarezza in ordine all’oggetto del contendere e gli operatori del diritto, così come le parti di un conflitto, vogliono trovare subito delle soluzioni che sono difficilmente rinvenibili, se non è stato ben definito il dato di partenza.

La composizione bonaria così come l’interpretazione e l’applicazione del diritto sono dipendenti dalla formazione del pensiero.

Il pensiero non è che un percorso neuronale che ha bisogno di alcuni passaggi logici: così come la sentenza abbisogna di logica, anche una negoziazione va condotta per gradi e partendo da alcuni elementi individuati con la logica.

La psichiatria sociale[2] ci insegna che il conflitto nasce dalla svalutazione di alcuni elementi, ossia dalla loro ignoranza; quando le parti li acquisiscono il conflitto stesso non ha il più delle volte più ragione di esistere.

In altre parole può essere utile, se si abbia a che fare con un conflitto, chiedersi che cosa sia accaduto, se ciò che è accaduto sia importante, se costituisca un problema e la sua gravità, se per il problema ci siano soluzioni in astratto, se si sia disposti a provare a trovarle ecc.

Sono tutte domande semplici, ma sono imprescindibili se si voglia pensare di negoziare e di mediare e spesso si tralasciano malauguratamente per correre verso le soluzioni.

Sotto questo punto di vista le leggi in materia di negoziazione e mediazione ignorano con il loro dettato il funzionamento della mente umana, valutando che un soggetto possa dichiararsi pronto a cambiare il suo atteggiamento conflittuale semplicemente a seguito dell’invio di una diffida a negoziare o del discorso del mediatore.

Per iniziare a parlare dell’oggetto del contendere e quindi iniziare il percorso logico sopra descritto, è però necessario scambiarsi i documenti relativi alla lite: gli strumenti alternativi partono da qui ed è per questo motivo che nei paesi di civil law come la Francia e l’Italia trovano così tante resistenze.

Da noi si vuole giocare a carte coperte e questo implica che la negoziazione non venga utilizzata e che ci siano poche speranze di utilizzarla in futuro, a meno che i sistemi misti non divengano “sistema” ciascuno con le proprie caratteristiche, come si può riscontrare ad esempio in alcuni stati americani, un esempio tra tutti la California.

Il che impone un cambiamento di prospettiva anche per i legali: due avvocati negoziatori non vantano diritti dei loro clienti nei confronti delle controparti, ma si limitano a chiedere quale tipo di strumento alternativo si ritiene adeguato per la risoluzione della questione comune.

Detto ciò, in merito alla negoziazione assistita nostrana, dal punto di vista giuridico, non possiedo novità di particolare rilievo. Forse perché non ha avuto un grande utilizzo nella pratica, chissà.

Gli unici provvedimenti da menzionare probabilmente riguardano:

  • il riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate dell’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa dei trasferimenti di diritti reali avvenuti, in occasione di divorzio e separazione, tramite appunto la negoziazione assistita[3];
  • il decreto ministeriale[4] con il quale il 1° aprile 2017 si è aperta una finestra di soli 10 giorni per fare domanda in merito al credito di imposta del 2016.

E dunque mi soffermerò qui sulle notizie che provengono dalla Francia ante Macron.

Il motivo di un sommario sguardo comparato dipende dal fatto che da qualche anno a questa parte (circa due secoli abbondanti) la legislazione francese influisce su quella nostrana.

E a sua volta, se vogliamo dirla proprio tutta, da almeno un decennio, la legislazione francese in tema di ADR segue la cosiddetta “giustizia partecipativa” canadese.

Ne è un esempio l’istituto in esame oggi, partorito in origine (dopo un primo intervento di Carlo IX del 1563) dalla commissione Guinchard che confeziona un “aggiustamento” del diritto collaborativo appunto canadese.

Ma facciamo un passo indietro per entrare nel dettaglio.

Nel 2008 in Francia si ponevano diverse problematiche.

Il diritto di famiglia transalpino era ed è costellato da norme che invitano all’accordo (da ultimo peraltro si è introdotto anche il divorzio consensuale con atto di notaio[5]); gli accordi però frequentemente richiedevano l’ausilio di un terzo perito e le sue parcelle erano molto salate; ci voleva un istituto che consentisse alle parti di dare incarichi elastici e soprattutto a prezzi contenuti.

Per questioni di bilancio poi il Governo Sarkozy voleva eliminare le due giurisdizioni minori: quella di prossimità (oggi sino a 4000 € di valore)[6] ed il tribunale di Istanza (sino a 10.000 €).

Gli avvocati che prestavano assistenza presso questi fori erano chiaramente sul piede di guerra e la Ministra della Giustizia Rachida Dati decise di affidare la questione appunto alla Commissione Guinchard che “si inventava” la procedura partecipativa tramite avvocato su ispirazione, come già detto, del diritto collaborativo canadese.

Tuttavia nel diritto collaborativo l’assistenza degli avvocati si esaurisce in sede stragiudiziale: la Commissione decise invece che la nuova procedura partecipativa si estendesse anche alla fase giudiziale, per evitare che i cittadini consumassero le loro sostanze economiche in fase pre-processuale e dunque non ci fosse un accesso alla giustizia effettivo.

Si stabilì inoltre, sempre nel rapporto Guinchard (L’ambizione motivata di una giustizia di pace[7]), che qualsivoglia accordo dovesse passare attraverso l’omologazione del giudice (impostazione questa che  in Francia è cambiata in parte soltanto nel 2017).

Nel mentre la direttiva 52/08 richiedeva agli stati dell’Unione Europea di apprestare una disciplina in materia di mediazione transfrontaliera.

Nel paese transalpino era normata all’epoca e dal 1995 la sola mediazione giudiziaria, mentre quella convenzionale (corrispondente in parte alla nostra mediazione civile e commerciale) non aveva ancora un testo di riferimento (lo avrà solo alla fine del 2011, a seguito di diffida della Commissione UE)[8].

Nel 2008 gli avvocati francesi vedevano dunque questa direttiva che richiedeva una formalizzazione come una ulteriore minaccia per i loro introiti e dunque la procedura partecipativa tramite avvocato venne portata avanti, così come era stata proposta nel rapporto Guinchard, in funzione anti-mediazione[9].

Vide un primo momento legislativo nella riforma del codice civile del 2010[10] ed in una correlativa riforma del codice di procedura civile[11] nel 2012.

Il varo non fu entusiasmante nella pratica visto che le procedure omologate furono solo 12 in un anno.

Da noi, è storia nota, arrivò una disciplina chiamata “negoziazione assistita” nel 2014[12], peraltro priva di una valutazione di impatto normativo, disciplina che aveva in comune con quella approntata in diversi ed interessanti progetti depositati dall’Avvocatura in Parlamento, soltanto l’articolo sull’antiriciclaggio: la disciplina italiana non è tuttavia nemmeno una lontana parente di quella transalpina che era ed è di notevole interesse anche in campo di deflazione del contenzioso.

Il legislatore francese che invece aveva varato un testo interessante, di fronte all’evidenza fattuale, ha cercato di rendere la procedura partecipativa più appetibile.

Così l’11 marzo 2015 si sono introdotte nuove regole[13] che peraltro richiamano quelle tedesche del 2012[14].

Si premette che in Francia non sussiste una condizione di procedibilità per i mezzi amichevoli: tutti gli strumenti di componimento bonario, compresa la negoziazione diretta, sono sullo stesso piano e possono essere usati a piacimento.

Detto ciò l’art. 56 u. c. del Codice di procedura civile che disciplina il contenuto della citazione dell’attore (assignation)  che viene comunicata da parte dell’ufficiale giudiziario al convenuto, stabilisce  che “in assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, l’atto di citazione dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio”[15].

Anche il ricorso (la requête ou la déclaration; ad esempio si usa  in tema di divorzio) con cui si chiede al giudice di convocare le parti, deve contenere gli stessi elementi.

Così dispone l’ultimo comma dell’art. 58 del Codice di rito: “In assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, il ricorso dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio”[16].

Il giudice valuta se i mezzi di composizione amichevole adottati dalle parti ed indicati in citazione o in ricorso sono stati adeguati: in caso contrario invita le parti a partecipare ad una conciliazione o ad una mediazione[17].

Ancora sempre nel 2015 si introduce una norma importante con riferimento al procedimento davanti al Tribunal de grande instance che ha una competenza per valore superiore ai 10.000 € ed una competenza per materia molto vasta[18]; potremmo paragonarla a quella del nostro tribunale, compreso il fatto che si occupa di tutti i litigi tra le parti che non sono di competenza di altri tribunali.

In questo processo il convenuto deve nominare un avvocato entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto di citazione[19]; l’avvocato del convenuto deve informare l’attore dell’avvenuta nomina e depositarla in cancelleria[20]. A questo punto, la disciplina vigente prevede che una delle parti debba depositare la citazione in cancelleria entro il termine di quattro mesi, diversamente l’atto decade.

Dal 15 marzo 2015 si è stabilita la possibilità di evitare la decadenza se le parti decidono di svolgere una procédure participative all’interno del termine di quattro mesi; in tal caso tale termine viene sospeso sino alla estinzione della procedura[21].

Veniamo ora al 2016-17 con due nuove discipline:

  • la legge di modernizzazione della giustizia civile del 21° secolo pubblicata a novembre del 2016[22] che ha modificato, ai nostri fini, il codice civile.
  • Il decreto del 6 maggio 2017[23] con cui è stato modificato il codice di procedura civile[24].

Non mi soffermo sull’impianto originario dell’istituto francese se non per mettere in luce le modifiche che con la legge sulla modernizzazione (1547-2016) potrebbero essere un domani anche da noi, se dovesse continuare l’opera di “imitazione”.

In primo luogo la legge prevede che la negoziazione assistita non sia relegata più al momento anteriore al giudizio, ma si possa utilizzare anche in corso di causa.

Viene ritoccata la stessa definizione di convenzione di procedura partecipativa stabilendo che “una convenzione è un accordo con il quale le parti di una controversia decidono di lavorare congiuntamente e in buona fede per la risoluzione amichevole della controversia o per il pre-trial (mise en état)[25]”.

Parimenti il codice di rito prevede dall’11 maggio 2017 (Décret n°2017-892 du 6 mai 2017) che la procedura partecipativa possa essere una componente del cosiddetto pre-trial[26].

L’art. 2063 c.c. vede ancora aggiunto una quarto comma in cui si prevede che nella convenzione gli avvocati possano stabilire con controfirma che vengano compiuti determinati atti, secondo un modello predisposto con decreto da Consiglio di Stato[27].

L’art. 1546-3 c.p.c. stabilisce che gli atti da controfirmarsi possono riguardare:

  • La constatazione di fatti che non erano originariamente presenti in convenzione;
  • La determinazione di punti di diritto a cui intendono limitare il dibattito, in quanto si riferiscano a diritti liberamente disponibili;
  • un accordo sulle modalità di comunicazione dei loro scritti;
  • la nomina di un tecnico;
  • la designazione di un conciliatore o di un mediatore[28].

L’art. 1544 c.p.c. precisa che la fase di pre-trial così come la ricerca di un accordo, deve veder operare gli avvocati e le parti congiuntamente[29].

Il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo quando le parti lo informano della conclusione di un accordo di processo partecipativo (art. 1546-1)[30].

Un’ultima novità introdotta dalla legge sul nostro tema riguarda il processo di lavoro che non va esente dal previo tentativo di mediazione se le parti non rinvengono un accordo in negoziazione assistita (art. 2066 c. 3)[31].

Questa è una deroga per materia voluta strenuamente dal personale giudiziario del Tribunale del Lavoro: in tutte le altre invece il fallimento della negoziazione assistita determina la non necessità di sperimentare un modo di componimento ancorché obbligatorio; di fatto dunque anche una clausola pattizia viene superata dal fallimento della negoziazione e le parti si possono rivolgere direttamente al giudice.

Concludo questa breve disamina indicando alcuni altri punti qualificanti della riforma che riguardano gli strumenti alternativi al processo (in Francia MARD[32]) .

In primo luogo si istituisce un servizio giudiziario di accoglienza del cittadino unico per tutte le giurisdizioni che informa il cittadino sulle controversie e riceve i loro atti in merito (art. 123 c. 3 Codice di organizzazione giudiziaria).

La norma è ispirata dall’analogo ufficio che in Canada si trova presso ogni Tribunale.

Qui si sottopone al cittadino un modulo ove gli si chiede di esprimersi su alcune questioni fondamentali del tipo: hai un avvocato? Se non ce l’hai vai a chiamarne uno perché possa rispondere con te a questo modulo; sai che esistono gli adr? Il processo ti causa stress psicologico? Sei informato sui tempi e modi processuali? Hai il denaro necessario per un processo?

L’intento deflativo è palese. In Canada l’accesso al processo non è più alla portata della tasca di tutti.

Anche in Francia si stabilisce in questo senso che davanti al tribunale distrettuale (art. 4 legge di modernizzazione) sia previsto un tentativo di conciliazione a pena di irricevibilità; a meno che:

  • le parti non richiedano l’omologazione di un accordo,
  • le parti provino di aver intrapreso altra procedura intrapresa per raggiungere una composizione amichevole della controversia,
  • ci sia un motivo legittimo per non ricorrere a conciliazione[33].

La strada della irricevibilità è stata aperta da una sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo del 2015[34] che ha sentenziato che un tentativo di composizione bonaria previsto dalla legislazione appunto a pena di irricevibilità non è contrario all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Si introduce ancora la mediazione nel processo amministrativo: nel processo celebrato davanti al Consiglio di Stato il giudice, ottenuto il consenso, può invitare le parti alla mediazione (art. 114-1  Codice di giustizia amministrativa)[35] che può riguardare solo diritti disponibili (art. 213-3) e l’accordo (su diritti disponibili) può essere omologato e dotato di forza esecutiva dal giudice (art. 213-4).

Le parti possono nominare un mediatore anche a prescindere dal giudizio e prima di porre in essere un giudizio amministrativo.

La richiesta di mediazione interrompe il decorso della prescrizione. La prescrizione decorre per almeno 6 mesi dalla conclusione della mediazione.

La mediazione in tal caso può essere chiesta al presidente del tribunale o alla corte d’appello amministrativa; il presidente può delegare un altro giudice o tenerla in proprio[36]. Essi possono delegare anche dei mediatori esterni al tribunale di cui fissano il compenso. Se la mediazione  costituisce condizione di procedibilità per alcuna legge, è gratuita per le parti[37].

Il caso riguarda i dipendenti pubblici che vogliano iniziare cause di lavoro: per un periodo sperimentale di quattro anni dovranno effettuare un tentativo preliminare di mediazione[38].

Altro caso di mediazione preventiva obbligatoria, e qui concludo, riguarda la famiglia[39].

A titolo sperimentale e per tre anni ogni richiesta di modifica delle decisioni del giudice o degli accordi nascenti da una convenzione che riguardino l’esercizio di potestà dei genitori, il contributo per il mantenimento e l’educazione dei figli, deve essere preceduta da un tentativo preventivo di mediazione a pena di irricevibilità della domanda.

Ci sono solo tre eccezioni:

  • se vi è richiesta congiunta di omologazione di una convenzione;
  • se c’è un motivo legittimo per non celebrare la mediazione;
  • se sono commesse violenze da un genitore verso l’altro o nei confronti dei figli.

[1] Relazione tenuta in Genova presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il 12 giugno 2017 al convegno “Giornata di studi in ricordo di Giuseppe Borré La giustizia partecipata: conflitti, mediazione, composizione”

[2] Una sommaria bibliografia in merito può essere forse di qualche utilità.

Maria Saccà, Accarezza(mi). La mamma non ha sempre ragione, Franco Angeli.

Ian Stewart-Vann Joines, L’analisi transazionale, Garzanti, 1997

Ian Stewart-Vann Joines, Adattamenti di personalità, Felici Editori, 2014.

Michele Novellino-Carlo Moiso, Stati dell’Io, Astrolabio,

  1. Brown, L’analisi transazionale e la psicopatologia delle comunicazioni

Sabrina Damanti, I giochi dell’analisi transazionale, Xenia

Fabio Ricardi, L’analisi transazionale, Xenia

Eric Berne:

-A che gioco giochiamo? Bompiani

-Analisi transazionale e psicoterapia, Astrolabio

-Intuizioni e stati dell’io, Astrolabio

-Ciao…E poi?, Bompiani

-Fare l’amore

[3] Risoluzione n. 65/E dell’Agenzia delle Entrate: Esenzioni per il trasferimento di diritti reali in seguito a negoziazione assistita; cfr. ttps://mediaresenzaconfini.org/2015/07/17/risoluzione-n-65e-dellagenzia-delle-entrate-esenzioni-per-il-trasferimento-di-diritti-reali-in-seguito-a-negoziazione-assistita/

Il riferimento è l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 disponente che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione  o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa“.

La risoluzione citata prevede che “Data la parificazione degli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l’esenzione disposta dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.

[4] DECRETO 30 marzo 2017 Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. (17A02479) (GU Serie Generale n.77 del 1-4-2017)

[5] Dal primo gennaio 2017 i coniugi possono separarsi senza passare più davanti a un giudice. La riforma lanciata dal governo socialista prevede infatti che per le separazioni consensuali, che rappresentano poco più di metà (54%) del totale, si potrà andare semplicemente da un notaio, evitando udienze in tribunale. I coniugi dovranno prima avviare le pratiche dagli avvocati, decidendo insieme i diversi aspetti (separazione dei beni, eventuali accordi su alimenti e cura dei figli). Una volta trovata l’intesa, l’atto sarà inviato al notaio con un tempo di riflessione fissato in un massimo di 15 giorni entro il quale uno dei due coniugi può ridiscutere le condizioni. Al termine di questo periodo sarà dichiarato il divorzio “express” o “à la carte” come dicono i promotori della riforma.

[6] Dal 1° luglio 2017 non esisterà più grazie all’art. 15 della legge di modernizzazione della giustizia civile del 21° secolo.

  1. – Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. A cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

[7] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000392/

[8] Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale in https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804839&dateTexte&categorieLien=id

[9] Nel mentre venne considerata insufficiente dalla Comunità Europea la norma transalpina approntata in tema di prescrizione sempre nel 2008.

[10] LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires  in https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A328283FE7EC389BBE3F9A22363FC889.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000023273986&idArticle=LEGIARTI000023274858&dateTexte=20101224

[11] Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends in https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F7269EDB4CA5F6142C4B6A26E107B4A.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000025180957&dateTexte=20120122&categorieLien=cid#LEGITEXT000025180957

[12] LEGGE 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 84) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2014

[13] Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends. Cfr. Legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C05B77B80CD1EB18D6A1B2130B065D9B.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030348201&dateTexte=29990101

Cfr. https://mediaresenzaconfini.org/2015/03/19/la-francia-modifica-la-disciplina-degli-strumenti-alternativi-il-giudizio-diventa-sempre-piu-una-extrema-ratio/

Alcune novità riguardano anche la conciliazione: di fronte alle giurisdizioni minori l’attore non può più opporsi alla delega della conciliazione da parte del giudice al conciliatore di giustizia. La nomina di un conciliatore di giustizia da parte del tribunale di commercio e da parte del tribunal paritaire de baux ruraux non abbisogna più del consenso delle parti.

[14] Il legislatore tedesco con la legge sulla mediazione  ha a suo tempo modificato il § 253 comma (3) ZPO (Codice di procedura civile) prevedendo che la domanda di introduzione di una causa civile debba contenere “una dichiarazione che indichi se, prima del deposito del ricorso, abbia avuto luogo una mediazione od altro processo di risoluzione dei conflitti extra-giudiziale, nonché una dichiarazione relativa al fatto che sussistano motivi che ostacolino una definizione bonaria;”.

Parimenti la legge tedesca sulla procedura in materia familiare e di giurisdizione volontaria (17 Dicembre 2008; FamFG) ha subito dal 2012 delle modifiche  al fine di regolare in modo sempre più efficace e compiuto il settore.

Si prevede in primo luogo che nei casi appropriati, la domanda dovrebbe contenere una dichiarazione che indichi se, prima del deposito del ricorso, abbia avuto luogo una mediazione od altro processo di risoluzione dei conflitti extra-giudiziale, nonché una dichiarazione relativa al fatto che sussistano motivi che ostacolino una definizione bonaria[6].

Tale formulazione è simile a quella che è stata recentemente introdotta nel codice di procedura civile (§ 253 c. 3 ZPO), ma aggiunge l’inciso “nei casi appropriati”, perché ci sono giustamente situazioni in cui la mediazione non costituisce strumento adeguato a risolvere il conflitto.

In particolare, ai sensi del § 36 FamFG – siamo nel procedimento di primo grado in materia familiare – le parti possono raggiungere un accordo su diritti disponibili, ed anche il giudice è tenuto a perseguire la via del tentativo di componimento bonario, salvo il rispetto della legge sulla protezione dalla violenza.

[15] Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige….

[16] Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige…

[17] S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

[18] Condizione delle persone (stato civile, affiliazione, cambio di nome, la nazionalità;), famiglia (matrimonio, divorzio, i diritti dei genitori, l’adozione, gli alimenti, l’eredità, ecc …;), diritti immobiliari, brevetti e diritto dei marchi; azioni possessorie.

[19] Art. 755

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation

[20] Art. 756

Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.

[21] Art. 757

 Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle.

La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

[22] LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

[23] Entrato in vigore l’11 di maggio 2017

[24] Décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

[25] Art. 2062 c. 1 c.c. novellato

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent

à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur

litige.

[26] Art. 1543 c. 2 cpc

 Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l’instance, aux fins de mise en état.

[27] a convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : (omissis) 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

[28] Article 1546-3

Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent

notamment :

1° Constater les faits qui ne l’auraient pas été dans la convention ;

2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des

droits dont elles ont la libre disposition ;

3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;

4° Recourir à un technicien ;

5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.

[29] Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à

un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.

[30] Article 1546-1

Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l’informent de la conclusion d’une convention de procédure participative.

[31] Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d’un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale.

[32] Models amiables de résolution des differénds.

[33] A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf : 1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2o Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 3o Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

[34] CASE OF MOMČILOVIĆ v. CROATIA http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152990

[35] Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II.

[36] Ipotesi questa che richiama l’antica disciplina varata da Carlo IX nel 1563 con la costituzione dei Tribunali di Commercio.

[37] Art 5 LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Médiation à l’initiative des parties « Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. « Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. « Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. « Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. « Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. « Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. « Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

[38] A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

[39] Article 7

A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 1) Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 2) Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3) Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.