Il Brasile vara la nuova legge sulla mediazione


Il Brasile si allinea all’Italia sulla mediazione giudiziaria. Obbligatorietà della difesa tecnica nelle mediazioni gestite dai centri di risoluzione creati dai tribunali.

In data 26 giugno 2015 il Brasile ha varato la nuova legge sulla mediazione tra individui e in relazione all’autocomposizione dei conflitti con le pubbliche amministrazioni. V. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm

Cito gli elementi che mi sembrano più interessanti circa la mediazione tra individui, per quanto molti principi si applichino anche nei confronti del potere pubblico.

La mediazione è volontaria: se non si risponde all’invito entro 30 giorni la procedura non si tiene. Ma si può anche pattuire contrattualmente seppure la disciplina della clausola debba essere assai dettagliata
Il mediatore incoraggia l’identificazione o lo sviluppo di soluzioni consensuali della controversia.
Ai principi classici della mediazione si aggiungono la ricerca del consenso, l’oralità e la buona fede.
La mediazione può riguardare sia diritti disponibili, sia diritti indisponibili che siano suscettibili di transazione (in tal ultimo caso è necessario il parere del pubblico ministero).
Il mediatore può essere nominato dal tribunale oppure scelto dalle parti. Se è nominato dal tribunale non necessita del consenso delle parti.
La mediazione può essere gratuita per i bisognosi
Il mediatore è pubblico ufficiale ai sensi della legge penale e lo stesso vale per gli avvocati che partecipano alla procedura.
Per essere mediatore basta godere delle fiducia delle parti. Solo il mediatore giudiziario dovrà aver frequentato e superato un corso biennale certificato dalla pubblica autorità.
I mediatori giudiziari sono iscritti nei registri presso i tribunali alle condizioni fissate dai tribunali stessi. Il mediatore giudiziario ottiene dalle parti il compenso stabilito dal giudice. I tribunale fondano centri di risoluzione delle controversie.
Se una parte è assistita da avvocato o da difensore pubblico anche l’altra lo deve essere. Presso i centri giudiziari fondati dai tribunali l’assistenza del legale o del difensore pubblico è però obbligatoria e dunque chi non ne ha ne ottiene uno d’ufficio.
Per le sedute di mediazione susseguenti alla prima è necessario il consenso delle parti
La mediazione può essere disposta anche nel procedimento arbitrale.
La mediazione giudiziaria dura 60 giorni, ma le parti possono chiederne la proroga.

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