LA GIUSTIZIA ITALIANA AL BIVIO: PERCHÉ LA MEDIAZIONE È LA VERA RIFORMA DI CUI ABBIAMO BISOGNO

IL PROBLEMA: UNA GIUSTIZIA AL COLLASSO

Immaginate di avere ragione. Completamente ragione. Eppure, per vedervi riconoscere questo diritto, dovrete aspettare sei anni. Sei anni di ansie, spese legali, perizie, rinvii. Sei anni della vostra vita bloccati in un limbo giudiziario.

Questa non è fantascienza: è la realtà della giustizia civile italiana.

I numeri parlano chiaro e sono impietosi:

• 1.942.050 cause pendenti solo in primo grado (dati 2023)

• 511 giorni per chiudere una causa in primo grado (media europea: 200 giorni)

• 6 anni totali per attraversare tutti i gradi di giudizio

• Ultimi in Europa per efficienza della giustizia civile (53° posto mondiale)

Per smaltire solo l’arretrato del 2023, servirebbero oltre 9 anni. E intanto le nuove cause continuano ad accumularsi.

Ma c’è un dato ancora più sorprendente: tra il 1875 e il 1892, l’Italia produceva 300.000 accordi all’anno attraverso la conciliazione volontaria. Oggi, con l’obbligo di tentare la mediazione, raggiungiamo appena 20.000 accordi annui.

Cosa è andato storto?

IL PROCESSO: UN GIOCO DOVE TUTTI PERDONO

Il processo tradizionale è strutturato come un duello: c’è un vincitore e un vinto. Una logica “a somma zero” dove quello che guadagna uno, lo perde l’altro.

Ma la realtà è più complessa. Prendiamo un esempio concreto:

‘‘Il caso dei due vicini di casa’’

Marco e Lucia sono vicini di casa. L’appartamento di Marco subisce infiltrazioni che sostiene provengano dall’appartamento di Lucia. Marco chiede 25.000 euro per riparazioni. Lucia nega ogni responsabilità, sostenendo che il problema sia strutturale dell’edificio.

In tribunale, questa controversia seguirebbe questo percorso:

– 3-4 anni di processo

– Perizie tecniche costose per entrambi (10.000-15.000 euro ciascuno)

– Rapporti di vicinato distrutti per sempre

– Anche il “vincitore” sarà insoddisfatto: Marco otterrà forse un risarcimento ma avrà un nemico al piano di sopra; Lucia, anche se vincesse, avrà speso migliaia di euro e anni di stress

‘Il processo non risolve il problema, lo congela nella formalità giuridica.

La comunicazione è filtrata attraverso atti scritti, come un gioco del telefono senza fili dove il messaggio reale si perde. Le emozioni sono represse, gli interessi veri non emergono, la relazione tra le parti viene sacrificata sull’altare della “ragione legale”.

LA MEDIAZIONE: UN APPROCCIO DIVERSO

La mediazione non è semplicemente un “processo più veloce”. È un approccio ‘‘qualitativamente diverso’’ alla gestione dei conflitti.

Invece di cercare chi ha ragione e chi ha torto (passato), la mediazione cerca soluzioni che funzionino per tutti (futuro). Invece di dividere una torta fissa, cerca di crearne una più grande.

COME FUNZIONA NELLA PRATICA?

Riprendiamo Marco e Lucia. In mediazione:

– Attraverso incontri facilitati, emerge che effettivamente c’è un problema strutturale dell’edificio

– Entrambi hanno interesse a mantenere un buon rapporto di vicinato (vivranno  fianco a fianco per anni)

– Il danno reale è inferiore alla stima iniziale: circa 15.000 euro

Soluzione concordata:

– 60% dei costi a Lucia, 40% al condominio (problema strutturale condiviso)

– Lavori eseguiti immediatamente in modo coordinato

– Impegno reciproco per future manutenzioni

Risultato:

– Spesa totale: 18.000 euro (contro i 40.000+ del processo)

– Tempo: 6 settimane invece di 3-4 anni

– Rapporto di vicinato salvato

– Entrambi si sentono “vincitori”

Questo è possibile perché la mediazione lavora sugli interessi reali, non sulle posizioni giuridiche formali.

STORIE DI MEDIAZIONI RIUSCITE: LA TEORIA DIVENTA REALTÀ

Caso 1: L’azienda che salvò il fornitore (e se stessa)

Due società con un rapporto commerciale decennale entrano in conflitto per merce difettosa del valore di 180.000 euro. Il cliente vuole risolvere il contratto e chiede 250.000 euro di danni. Il fornitore minaccia denuncia per diffamazione.

In mediazione emerge che:

– Entrambe le aziende dipendono strategicamente l’una dall’altra

– I difetti sono reali ma marginali e risolvibili

– Il vero problema è una comunicazione deteriorata tra uffici

Soluzione:

– Sostituzione immediata della merce

– Sconto del 15% sulle prossime tre forniture

– Protocollo di comunicazione diretta tra uffici tecnici

– Rinnovo contratto per altri 3 anni

Risultato: dopo 8 settimane, il rapporto è non solo salvato ma rafforzato.

Risparmiati 60.000-80.000 euro per parte in spese legali. Due anni dopo, le società continuano a collaborare proficuamente.

Caso 2: Tre fratelli e un’eredità

Tre fratelli devono dividere l’eredità del padre: una casa e un’attività commerciale. Due vogliono vendere tutto e dividere. Il terzo, che ha lavorato con il padre, vuole continuare l’attività ma non ha liquidità immediata.

In tribunale: vendita forzosa all’asta, anni di perizie, famiglia distrutta.

In mediazione:

– Il terzo fratello acquisisce l’attività versando il 30% subito e dilazionando  il resto su 10 anni

– I primi due ottengono la seconda casa al mare e l’appartamento in città, più una rendita decennale

– L’attività viene salvata (e con essa i posti di lavoro)

– Soprattutto: i fratelli continuano a vedersi nelle festività

La mediazione ha trasformato una guerra familiare in una soluzione win-win-win.

COSA FANNO GLI ALTRI PAESI (E PERCHÉ FUNZIONA)

Se la mediazione è così efficace, perché in Italia non decolla? La risposta viene da un’analisi comparativa con i paesi dove funziona.

GERMANIA: L’INTEGRAZIONE SISTEMICA

In Germania, il 70% delle mediazioni si conclude con un accordo. Il segreto?

1. Il “Güterichter” (giudice conciliatore): magistrati formati che, prima del processo, dedicano udienze alla ricerca di soluzioni consensuali

2. Obbligo per gli avvocati di informare i clienti sulla mediazione (pena sanzioni disciplinari)

3. Incentivi economici: restituzione parziale del contributo se si raggiunge un accordo

Risultato: 90 giorni di mediazione contro 12-18 mesi di processo. E la soddisfazione parla chiaro: 85% delle parti soddisfatte dell’accordo in mediazione, contro solo 32% delle parti che hanno “vinto” in tribunale.

Vincere formalmente non significa essere soddisfatti sostanzialmente.

FRANCIA: LA SVOLTA DOPO LO SCETTICISMO INIZIALE

La Francia partiva da una situazione simile all’Italia: forte resistenza

professionale, scarso utilizzo. Poi sono intervenuti con tre leve decisive:

1. Centri di mediazione dentro i tribunali, con le prime 2 ore pagate dallo Stato

2. Formazione obbligatoria: 20 ore sulla mediazione per tutti gli avvocati

3. Parificazione degli onorari: l’avvocato in mediazione guadagna quanto in processo

Risultato: tra 2016 e 2023, +340% di mediazioni, con tasso di successo del 65%.

Nel 2023, la mediazione ha liberato 180.000 giorni-udienza.

PAESI NORDICI: QUANDO LA MEDIAZIONE È CULTURA

In Danimarca, oltre il 40% delle controversie si risolve in mediazione, con 90% di soddisfazione. In Svezia, il 70% delle cause civili si chiude senza sentenza.

Il loro segreto? La mediazione non è un rimedio d’emergenza, ma una cultura integrata fin dall’università. Gli avvocati nordici si vedono come “problem solver”, non come guerrieri.

IL VERO OSTACOLO: LA RESISTENZA DEGLI AVVOCATI

Qui arriviamo al cuore del problema italiano. La Riforma Cartabia ha introdotto ottime norme, incentivi fiscali, crediti d’imposta. Ma c’è un ostacolo che nessuna legge può rimuovere da sola: l’identità professionale dell’avvocato italiano.

IL “GUERRIERO DEL DIRITTO”

L’avvocato italiano è stato formato per essere un combattente (fino al XIV secolo in qualche luogo lo era fisicamente). Il suo valore si misura nelle cause vinte, nelle arringhe brillanti, nella capacità di “distruggere” la controparte in aula. Questa è l’immagine letteraria, cinematografica, universitaria che abbiamo dell’avvocato.

Suggerire la mediazione viene percepito come ammissione di debolezza. “Se il mio avvocato propone di mediare, significa che non crede nella vittoria.”

Una ricerca del 2023 lo conferma: il 67% degli avvocati si sente “a disagio” nel proporre la mediazione, temendo di apparire “poco combattivo”. Il 43% la propone solo quando “la causa è debole”.

La mediazione è vista come il piano B, non come una scelta strategica primaria.

IL (FALSO) DISINCENTIVO ECONOMICO

C’è poi una questione pratica: una controversia che attraversa tutti i gradi di giudizio genera compensi per 8-10 anni. La mediazione risolve tutto in poche settimane con un compenso una tantum.

È vero che la Riforma ha equiparato i compensi, ma nella percezione di molti professionisti rimane l’idea che “se risolvo tutto in un mese, il cliente penserà che potevo fare di più”.

È il paradosso dell’efficienza penalizzata.

LA FORMAZIONE CHE NON C’È

L’analisi di 186 corsi di laurea in Giurisprudenza mostra che solo il 12,4% prevede insegnamenti su negoziazione o ADR. E quando ci sono, sono opzionali e marginali.

L’avvocato medio non sa:

– Come preparare un cliente alla mediazione

– Come gestire le dinamiche emotive del tavolo negoziale

– Come strutturare proposte creative oltre la quantificazione economica

– Come passare dalle posizioni agli interessi

Di fronte a questa lacuna, la reazione naturale è tornare a ciò che si conosce: il processo.

LA SOLUZIONE: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE (E FORMATIVA)

Non basta cambiare le leggi. Serve cambiare l’identità professionale dell’avvocato italiano.

‘‘Un nuovo modello formativo su tre livelli:’’

‘‘LIVELLO 1: Consapevolezza di base (per tutti)’’

– Insegnamento curriculare obbligatorio (40 ore) in tutte le università

– Contenuti: teoria del conflitto, panoramica ADR, elementi di negoziazione

– Obiettivo: ogni avvocato deve sapere QUANDO la mediazione è opportuna

_ Ripresa dei contenuto nelle Scuole forensi

‘‘LIVELLO 2: Competenze operative (per chi assiste in mediazione)’’

– Percorso specialistico di 60-80 ore

– Contenuti: preparazione del cliente, comunicazione negoziale, gestione emozioni,

  redazione accordi

– Obiettivo: saper assistere efficacemente il cliente in mediazione

‘‘LIVELLO 3: Eccellenza specialistica (per gli esperti)’’

– Master o alta formazione (200+ ore)

– Contenuti: approfondimenti psicologici, tecniche avanzate, mediazione complessa

– Obiettivo: diventare consulenti strategici in gestione del conflitto

METODOLOGIE INNOVATIVE

Non basta la teoria. Servono:

– Simulazioni di mediazione con cambio di ruoli (parte, avvocato, mediatore)

– Reflective practice: analisi critica delle proprie performance

– Mentoring: affiancamento di professionisti esperti in mediazioni reali

– Apprendimento esperienziale

GLI INCENTIVI NECESSARI

Per trasformare la formazione da “buona intenzione” a realtà:

– Crediti formativi obbligatori specifici (5/anno su 15 totali)

– Riconoscimento di specializzazioni in ADR dagli Ordini

– Sgravi contributivi per chi investe in formazione avanzata

– Obbligo di informativa al cliente sulle proprie competenze in mediazione

LA RIFORMA CARTABIA: UN PASSO AVANTI (MA NON BASTA)

La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità:

INCENTIVI ECONOMICI

– Credito d’imposta fino a 600 euro per le parti che raggiungono un accordo

– Estensione del gratuito patrocinio alla mediazione

– Esenzioni fiscali per gli accordi raggiunti

POTENZIAMENTO DELLA MEDIAZIONE

– Aumento della formazione dei mediatori (da 50 a 80 ore)

– Estensione delle materie obbligatorie

– Integrazione nel PNRR con obiettivi precisi

I RISULTATI (PARZIALI)

Dal 2016 al 2023: +15% di richieste di mediazione. Ma siamo ancora al 22°-23° posto in Europa per incentivi alle ADR.

Il Ministero parla di “svolta epocale”, ma i dati mostrano che c’è ancora molto da fare. Gli obiettivi PNRR di ridurre del 40% i tempi dei processi civili sono lontani (siamo al 20%).

‘‘Il problema di fondo rimane culturale, non normativo.’’

DIGITALE: OPPORTUNITÀ O NUOVO OSTACOLO?

La Riforma ha anche regolamentato la mediazione telematica. È una grande opportunità, ma porta con sé nuove sfide.

LE OPPORTUNITA’

– Abbattimento barriere geografiche (non serve viaggiare)

– Flessibilità temporale (incontri più facili da organizzare)

– Riduzione costi accessori

– A volte, la distanza fisica attenua la carica emotiva

LE CRITICITA’

– Digital divide: il 30% degli over 55 non ha mai usato internet

– Perdita di comunicazione non verbale (fondamentale in mediazione)

– Problemi di riservatezza e sicurezza

LA SOLUZIONE: MODELLO IBRIDO

– Primo incontro in presenza (costruire fiducia)

– Incontri tecnici intermedi online (praticità)

– Incontro finale in presenza (formalizzare l’accordo)

Servono però:

– Piattaforme certificate dal Ministero

– Formazione specifica su mediazione digitale

– Supporto tecnico per chi ha difficoltà

– Sempre garantire l’opzione presenza per chi lo richiede

CONCLUSIONE: IL BIVIO

La giustizia italiana è a un bivio.

Strada 1: Continuare così

– Altri 9 anni per smaltire solo l’arretrato attuale

– Nuove cause che si accumulano: da ultimo il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha rimesso la causa in decisione per un’udienza del 31 maggio 2032 che si terrà nella forma della trattazione scritta (Fonte In Giustizia)

– Cittadini e imprese che rinunciano ai propri diritti perché “non conviene”  aspettare 6 anni

– Economia frenata da incertezza giuridica

Strada 2: La rivoluzione consensuale

– Mediazione come strumento primario, non di serie B

– Avvocati formati come problem solvers, non solo combattenti

– Cultura del dialogo invece della guerra legale

– Risparmi enormi in tempo, denaro e relazioni umane

I NUMERI CI DICONO CHE E’ POSSIBILE

– Germania: 70% di successo, 90 giorni invece di 18 mesi

– Francia: +340% di mediazioni in 7 anni

– Danimarca: 40% delle controversie risolte in mediazione

– E soprattutto: Italia 1875-1892, 300.000 accordi all’anno

Non serve inventare niente. Serve recuperare ciò che funzionava.

La Riforma Cartabia ha costruito l’infrastruttura normativa. Gli incentivi ci sono. I mediatori si stanno formando. Manca l’ultimo, cruciale, passaggio: il cambio culturale dell’avvocatura.

Quando gli avvocati italiani riprenderanno il ruolo di ‘dominus’ del conflitto – sapendo quando combattere in tribunale e quando cercare soluzioni consensuali – allora avremo compiuto la vera riforma.

Non si tratta di essere “meno combattivi”. Si tratta di essere più intelligenti.

‘‘Perché il vero successo professionale non si misura nelle cause vinte, ma nei problemi risolti.’’

DATI CHIAVE DA RICORDARE

📊 ITALIA OGGI

• 1.942.050 cause civili pendenti (2023)

• 6 anni per attraversare tutti i gradi di giudizio 

• 53° posto mondiale per giustizia civile (ultima in Europa)

• Solo 20.000 accordi di mediazione all’anno

🕐 ITALIA 1875-1892

• 300.000 accordi all’anno (conciliazione volontaria)

• Gli avvocati consigliavano di conciliare, non di fare causa

🌍 PAESI CHE FUNZIONANO

• Germania: 70% successo mediazione, 90 giorni di durata

• Francia: +340% mediazioni in 7 anni, 65% tasso di accordo

• Danimarca: 40% controversie in mediazione, 90% soddisfazione

💰 BENEFICI CONCRETI DELLA MEDIAZIONE

• Tempo: 6-8 settimane vs 3-6 anni

• Costi: -50-70% rispetto al processo completo

• Soddisfazione: 85% vs 32% (chi vince in tribunale)

• Relazioni: preservate o addirittura migliorate

Uno sguardo verso l’Europa: dati a confronto sulla mediazione

https://www.studiocataldi.it/articoli/38694-uno-sguardo-verso-l-europa-dati-a-confronto-sulla-mediazione.asp?fbclid=IwAR1HG-_ykdjD6XQm7jHa1hQZaC9Qts7qADXrPiQQ_aYKXcDw9tQv_-CFZ7A

La pratica della mediazione ed in particolare la gestione del primo incontro

Le esperienze da negoziatore e da mediatore mi hanno portato a condividere alcune considerazioni.

Innanzi tutto sarebbe meglio che ogni mediazione fosse preceduta da una preparazione accurata tra il legale e l’assistito.

Ciò perché spesso i clienti ritengono di avere un quadro obiettivo e completo della situazione, senza nemmeno ipotizzare che la propria visione possa essere limitata e/o comunque limitante.

All’uopo i legali possono essere di grande aiuto e non soltanto per i profili giuridici, come si potrebbe credere. La preparazione in studio consente di porre ottime basi per una strategia che potrà essere rimodellata, se del caso, nel corso dell’incontro.

Per imbastire una strategia efficace bisogna però porsi delle domande insieme al proprio assistito.

In relazione al loro caso le persone sono di solito convinte di possedere tutte le risposte, ma spesso non si sono poste i quesiti che possono essere di maggiore aiuto laddove si voglia negoziare la conclusione del conflitto.

Antecedentemente al 2013 ed in particolare del cosiddetto decreto del fare[1] le domande utili venivano poste nel corso delle sessioni di mediazione e per lo più dal mediatore.

Da quell’anno in poi al procedimento di mediazione partecipano obbligatoriamente i legali[2] e quindi non può che spettare in primo luogo a loro unitamente ai loro difesi, di fornire un contributo alla formazione di una strategia.

Il compito principe del mediatore dovrebbe essere quello, delicatissimo, di sondare la volontà delle parti, in merito all’entrata in mediazione, ossia alla presenza/maturazione di un disegno che sviluppato ed arricchito potrebbe potenzialmente portare ad un accordo.

Tale indagine del mediatore, in altre parole, viene certamente supportata dalla presenza di almeno un abbozzo di strategia precedentemente all’incontro.

Ma come costruire una linea negoziale? Accennavo a delle domande di cui fornisco qualche esempio:

  1. Mi parli della controversia. Sta tutto nelle carte o c’è o dell’altro?
  2. Ci sono problemi causati dalla sfiducia o da una cattiva comunicazione?
  3. Di che cosa ha bisogno lei per essere soddisfatto?
  4. Che cosa deve conoscere l’altra parte perché lei raggiunga il suo obiettivo?[3]

Per porre queste ed altre domande è necessario che il consulente si cali in un particolare habitus.

L’avvocato assistente in mediazione (ma lo stesso vale per la negoziazione) lavora con le pretese e gli interessi del suo cliente e con quelli della controparte.

Non si occupa solo del passato (delle carte), ma anche del presente e del futuro.

Al mediatore, a dire il vero, il passato interessa ben poco; quello che rileva è il dialogo che si sviluppa nella sessione di mediazione. E dunque focalizzarsi solo sul passato della questione portata in mediazione è controproducente o perlomeno non porta gli effetti positivi che si speravano.

Una volta gestita al meglio la consulenza finalizzata alla negoziazione i partecipanti alla mediazione si trovano di fronte al primo incontro.

La buona conduzione del primo incontro di mediazione deve essere appunto di responsabilità del mediatore.

Oggi la giurisprudenza dominante in svariati fori (Firenze, Milano, Pavia, Roma ecc.) sembra essersi assestata sul concetto di mediazione effettiva[4]: ci sono pronunce soprattutto sulla mediazione demandata, ma anche su quella preventiva. In sostanza per la mediazione demandata si afferma che il giudice ha già effettuato una valutazione di “mediabilità” e dunque le parti devono iniziare il procedimento, non possono limitarsi a dichiarare che non vogliono proseguire, pena la dichiarazione di improcedibilità dell’azione. E per la mediazione preventiva il succo è che se non ci sono situazioni ostative (non opinioni; ad es. la presenza di un litisconsorzio necessario che richiede un “secondo” primo incontro) il mediatore dovrebbe invitare le parti a recarsi in segreteria e andare avanti con la mediazione.

Le argomentazioni giuridiche che sostengono tale impostazione possono anche essere ineccepibili, ma hanno delle ricadute di tipo pratico.

Il fatto che il giudice abbia maturato la convinzione che la questione sia “mediabile” non incentiva un intervento di qualità del mediatore. La parte potrebbe avere la sensazione che il mediatore non abbia un ruolo proprio, ma sia un semplice ausiliario asservito ai comandi del Tribunale.

Se la “mediabilità” della controversia attiene soltanto alla configurazione giuridica si rischia di tralasciare gli aspetti psicologici.

Si dirà che il giudice si occupa di diritto e non di psicologia, ma nella realtà è il dato psicologico che pesa sul tavolo del mediatore.

Ma non ci si riferisce qui al fatto che le parti abbiano ventilato o meno in causa una soluzione bonaria o che siano parenti o ancora che siano in gioco rapporti di durata; si vuole intendere qui il modo di pensare degli esseri umani che nel giudizio non viene sondato, ma in mediazione sì ed è determinante se si voglia arrivare in fondo.

Ciò che si vuol esprimere vale a maggior ragione per la mediazione preventiva: chiedere alle parti se vi sia la possibilità di iniziare la mediazione a ridosso della presentazione della funzione della procedura e delle sue modalità di svolgimento e considerare la impossibilità come fenomeno eccezionale, è come ordinare alle persone di mettersi un sacco in testa e di attraversare la strada rassicurandole che non accadrà nulla di male. Chi lo farebbe?

Naturalmente il paradosso nasconde un ragionamento più articolato, ma credo renda l’idea.

In ogni caso l’impostazione giurisprudenziale suaccennata non porta spesso i frutti sperati.

E questo perché se ci limitiamo a prendere atto che c’è stata già una valutazione del giudice e/o che non ci sono situazioni che impediscono giuridicamente la sessione, come mediatori non abbiamo fornito alle parti niente di più di quello che avrebbero avuto se non si fossero seduti al tavolo.

Il mediatore possiede da millenni una funzione sociale. In altri tempi la conciliazione era l’unico strumento che le masse avevano a disposizione dal momento che il processo era a salato pagamento: non solo gli avvocati andavano pagati, ma pure i giudici.

E ciò peraltro ha portato alla famosa norma imputata a Federico II per cui la conciliazione non può ritardare il corso dei giudizi (lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontari, non può comunque impedire il corso de’ giudizj [5]), considerazione che per alcuni costituisce un dettato divino, ma che è nato per il fatto che se le parti conciliavano i giudici (e prima di loro gli imperatori da Caligola in avanti) non avrebbero potuto mettere insieme il pranzo con la cena.

Ora anche nei paesi più avanzati come ad es. il Canada, il diritto di difesa sta diventando una chimera per la mancanza di risorse economiche. Il mediatore dunque riprende la rilevante funzione che aveva nell’Italia del 1860, quando i parlamentari protestarono perché si voleva abolire il conciliatore napoletano.

Io prego gli onorevoli miei colleghi di esaminare alquanto qual sia la condizione di coloro che si servono dei giudizi presso i conciliatori napoletani. È il basso popolo che va presso i conciliatori; innanzi ad essi si trattano le infime miserie della vita. Si parla qualche volta di otto, di quindici, di venti soldi; quasi quasi dirò che soventi la somma in contestazione sarebbe al di sotto dell’importare dell’imposta che vogliamo porre.

L’istituzione dei conciliatori è una istituzione benefica nel Napoletano. I decurioni scelgono l’uomo più influente, il più paterno, il quale il più delle volte colle sue maniere distrugge i rancori nascenti che potrebbero, sviluppandosi, portar gravi conseguenze. La bassa gente, ad ogni contestazione che ha, siccome non le tocca fare spesa alcuna, si presenta a questo paterno magistrato, e questi con delle buone maniere fa sì che si transiga su tutte le piccole questioni che versano sopra le miserie della vita.

Presso questo magistrato non c’è bisogno di pagare i testimoni, non c’è bisogno di pagare i procuratori; o mediante una lettera o su una deposizione di un conoscente della parte, che sia conosciuto pure dal giudice, si accettano anche i mandati di procura. In conseguenza non è che un giudizio puro e semplice, economico, una vera conciliazione, un giudizio paterno, il quale prego i miei onorevoli colleghi di por mente che produce grandissimi vantaggi alla società. Tutti quegli urti che succedono continuamente nel basso popolo del Napoletano, e che spesso se non vi fosse questo mezzo, questo sfogatoio, dirò così, di giustizia alla mano, senza spesa, potrebbero produrre grandissimi eccitamenti alle ire di quei popoli che già non hanno bisogno di essere spinti per la lor naturale vivacità, tutti quegli urti, dico, tutte le ire nascenti si appianano, si tranquillizzano con l’opera del conciliatore”[6].

Se si dimentica il fatto che il mediatore funziona da istituzione benefica, la sua figura diviene solo un inutile aggravio sulla strada del processo.

Come fare a mantenere questa funzione?

Personalmente propongo alle parti uno schema che è naturalmente elastico, ma che costituisce riferimento di base.

E su questo chiedo ai colleghi un po’ di coraggio: la mediazione come impariamo nei corsi si caratterizza perché la controversia è in mano alle parti e ai loro avvocati (almeno da noi), mentre il procedimento è in mano al mediatore.

Spesso lo dimentichiamo oppure ci costringono a dimenticare che il procedimento è in mano a noi; ecco dobbiamo ricordarcelo e, sempre libere le parti di alzarsi dal tavolo (come recentemente ha ribadito anche la predetta sentenza C-75/16 del 14 giugno 2017 della corte di Giustizia), è il mediatore che detta le regole della sessione ed è lui deputato a verificare se queste regole siano elastiche o meno, non gli avvocati assistenti.

Detto ciò a ridosso del discorso sulla funzione della mediazione e sulle fasi di svolgimento (5 min. max) io propongo una sessione di pre-mediazione con entrambi le parti in cui le aiuto a rinvenire elementi utili ad iniziare una mediazione, mediante domande che implichino passaggi logici.

Perché la logica è così importante? Gli stessi giudici se andiamo a vedere, la rincorrono nelle loro pronunce, anche se per loro ha certo una funzione diversa.

La logica in mediazione aiuta a colmare dei buchi che inevitabilmente sono contenuti in ogni storia che arriva sul tavolo.

I buchi dipendono da molti fattori. In mediazione si parla di “filtri” che fanno passare in noi solo alcuni aspetti la realtà.

Già il fatto di essere uomo o donna ha la sua incidenza, perché ad esempio la donna è maggiormente portata ad affrontare i problemi per cui non sembra esserci soluzione, mentre l’uomo soltanto quelli che gli paiono risolvibili. E dunque visto che l’uomo è pigro di natura, gli fa buon gioco ritenere tutte le situazioni irrisolvibili e non degne di applicazione mentale.

Inoltre c’è da tenere conto del carattere di ognuno; per ogni soggettività ci vuole, tra l’altro, un appropriato stile comunicativo che aiuti a tirare fuori ciò che può determinare un cambiamento; per tutti cambiare percorso è naturalmente faticoso e quindi si evitano quegli aspetti della realtà che ci chiedono un mutamento. Il mediatore che lo sa imposta le sessioni riservate a misura di chi media, utilizzando un linguaggio affettivo, esplorativo o direttivo e chi ne ha più ne metta, a seconda delle esigenze.

Ci sono ancora gli stereotipi che facilmente divengono pregiudizi quando verbalizziamo e ci privano della imparzialità e della capacità di immaginare alternative.

Non si può poi trascurare il fatto che la realtà coinvolge in massima parte uno solo dei cinque sensi e quindi c’è chi ascolta solo le parole, chi principalmente osserva le immagini e chi si rivolge alle sue sensazioni. Ciò per aprire soltanto i giochi della comunicazione, ma anche per prendere le decisioni.  Ciò determina inevitabilmente una perdita di informazioni.

In ultimo ci sono le caratteristiche fisiche, genetiche e psicologiche.

Un posto particolare a mio giudizio riguarda il funzionamento della psiche, che dicevamo è logico. Di fronte ad un problema non ti fa andare avanti se non lo risolvi.

Lo stesso Freud ammise che nella sua lunga esperienza clinica non trovò mai un paziente che non usasse la logica seppure solo a tratti.

Qualche anno dopo la morte del maestro, Berne cercò di rendere semplice la dottrina freudiana più o meno nel modo che segue; i concetti a cui accennerò ci servono per poter comprendere perché nel nostro pensiero ci sono buchi da colmare.

Ognuno di noi tra gli 0 e i 18 mesi riceve dai genitori dei messaggi negativi non verbali (ingiunzioni), che avranno una importanza fondamentale in tutta la vita che seguirà perché da essi continueremo a cercare di difenderci.

I principali messaggi negativi che noi possiamo ricevere da entrambi i genitori sono 12 e derivano dai bisogni insoddisfatti del Bambino dei genitori; tra di loro il più comune è “non esistere”.

Si può fare l’esempio del marito che viene trascurato dalla moglie dopo la gravidanza. A livello inconscio potrebbe ritenere che prima della nascita era lui “il bambino della mamma” e magari manifestare nervosismo quando entra nella cameretta del piccolo che recepisce appunto lo stato d’animo del padre e purtroppo la memoria di quella sensazione non lo abbandonerà mai se non ne acquisterà nei modi opportuni consapevolezza.

Quando il piccolo inizia a comprendere anche il verbale dei genitori deve far fronte a dei comandi che Berne raggruppa in cinque categorie che sono dette spinte: sii perfetto, sii forte, sforzati, cerca di piacere, sbrigati.

Di solito è una delle spinte ad essere considerata dominante, ma c’è ad esempio un adattamento psicologico che potremmo definire brillante-scettico (con terminologia psichiatrica, paranoide[7]) che si muove sotto l’influsso di due spinte, il sii perfetto ed il sii forte.

Attorno ai tre-quattro anni il bambino concepisce la migliore strategia per rapportarsi con i suoi genitori e affrontare al meglio la realtà, attraverso una combinazione di ingiunzioni e spinte.

Ad esempio ed in sintesi “Fino a che sono forte” (ossia non provo emozioni) “posso esistere” oppure “Fino a che sono perfetto posso essere” (per chi abbia ricevuto l’ingiunzione “non essere”).

Questa strategia domina anche la vita della persona adulta, nel senso che si ripropone automaticamente a prescindere dall’attività che viene svolta e/o da qualsivoglia questione che si debba affrontare.

In sintesi si possono tenere quattro posizioni esistenziali, a seconda della strategia elaborata nell’infanzia: io + tu -, io-tu+, io+tu+, io-tu-.

Se da piccolo ad esempio ho sperimentato fosse vincente rapportarmi con arroganza e prepotenza (io+tu-) anche al tavolo della mediazione mi comporterò nello stesso modo, perché solo se sarò forte e/o perfetto potrò sopravvivere e per me essere forte e/o perfetto significa prevaricare e considerare l’altro una non-risorsa. Manifesterò quindi in automatico alcune emozioni che non sono autentiche (anche se io non me ne rendo conto) ma parte integrante della strategia: disprezzo, ira, accusa, trionfo ecc.

La mia concentrazione si perderà dunque nel mantenimento della posizione esistenziale io+tu- e resterò in balia delle mie emozioni parassite, non prenderò in alcuna considerazione quelle opzioni che implicano la collaborazione (io+tu+).

In definitiva in questa condizione mentale compirò quelle che si definiscono svalutazioni ossia ignorerò inavvertitamente informazioni pertinenti sulla risoluzione del problema.

Il compito del mediatore è dunque quello di aiutarmi a individuare quelle soluzioni che vengono escluse dalla mia posizione esistenziale.

Il rinvenimento è graduale e si nutre, come abbiamo accennato, di passaggi logici che sono stati elaborati in sede psichiatrica[8] ma che si prestano efficacemente ad ogni tipo di intervista ci possa venire in mente.

Il mediatore pone dunque una serie di domande che devono ottenere una risposta positiva; qualora ciò non si verificasse deve approfondire quell’argomento specifico e non può andare oltre perché ciò sarebbe privo di logica.

Facciamo un esempio a chiarimento. Il primo quesito che il mediatore porrà avrà la seguente formulazione: “Mi racconti che cosa è successo”.

Se il nostro interlocutore ci rispondesse che non è successo niente, sarebbe poco avveduto passare alla seconda domanda ossia a “È importante per lei quel che è successo?”; è chiaro che se a mio giudizio non è successo nulla non è logico chiedermi se sia importante, né tanto meno se costituisca un problema o ancor di più se vi siano delle soluzioni.

Per farla breve il quesito previsto dall’art. 8 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28: “Il mediatore invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione” è la domanda numero dieci della griglia su cui si basa l’intervista del mediatore; bisogna formulare ben nove domande ed ottenere nove risposte positive prima di effettuare tale invito che comunque, dice la legge, deve ottenere a sua volta una risposta positiva.

In conclusione bruciare le tappe non aiuta le parti a superare le svalutazioni che di natura si portano appresso, non aiuta a tappare i buchi della strategia che si offre in mediazione o a creare (se l’avvocato non ha aiutato in tal senso il cliente preventivamente) una strategia da portare nella successiva sessione congiunta, tale da convincerci ad iniziare la mediazione.

Questa intervista viene da me definita di pre-mediazione perché in essa non si fa alcun cenno alla negoziazione tipica della mediazione vera e propria.

La negoziazione verrà sviluppata dalle stesse parti se lo vorranno una volta passate in congiunta; ci saranno momenti in cui le parti manterranno le posizioni di partenza per ottenere un riconoscimento reciproco, ma difficilmente molleranno la procedura, anche in presenza del dialogo più acceso.

E la ragione è semplice: se il mediatore avrà ben lavorato le parti avranno un obiettivo chiaro e logico da raggiungere.

Così il mediatore potrà svolgere al massimo la sua funzione sociale; le parti entreranno naturalmente in mediazione, basterà semplicemente darne atto a verbale da un mediatore ormai diventato autorevole, punto fermo per il miglior svolgimento della successiva negoziazione.

[1] DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98.

[2] V. da ultimo però la Sentenza C-75/16 del 14 giugno 2017 della corte di Giustizia, in materia di consumo (“La medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.”. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1

[3] Cfr. Preparing mediation in https://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/dispute_resolution/Mediation_Guide_general.pdf

[4] V. da ultimo Sentenza Corte di Appello di Milano 10 maggio 2017 in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18045.pdf

[5] Art. 31 Codice per lo Regno delle Due Sicilie.

[6] G. GALLETTI- T. PAOLO, Atti del Parlamento Italiano, Sessione del 1861, Continuazione del secondo periodo (dal 26 febbraio al 12 aprile 1862), VIII legislatura, Seconda edizione riveduta, Discussioni della Camera dei deputati, volume IV, Tipografia Eredi Botta, Torino, 1862, p.  2076.

[7] I Legali spesso hanno questo tipo di adattamento e sono diventati avvocati proprio perché era il miglior modo per sviluppare questa identità.

[8] Cfr. la trattazione della griglia di svalutazione in Ian Stewart-Vann Joines, L’analisi transazionale, Garzanti, 1997.