Cade l’incompatibilità tra mediatori


In data 15 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che entrerà in vigore a fine mese.

Tale provvedimento emenda gli articoli 9, 19 e 21 del decreto 9 giugno 2023 (23A03848) attualmente vigente.

La ratio dell’emenda viene spiegata dalla stessa epigrafe del decreto: “Ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate;
Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense;
Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto ministeriale in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di
incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco;”.

In sostanza lo Stato ha necessità di altri mediatori esperti in giustizia riparativa.

In questo spirito viene modificato sostanziosamente l’art. 9 decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2023 che indica i “Requisiti soggettivi e di onorabilità” per l’inclusione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, l’art. 19 che riguarda le “Cause di incompatibilità” con una importante emenda per il mondo dell’avvocatura, l’art. 21 che attiene alla “Disciplina transitoria” e che viene peraltro integralmente sostituito dall’art. 3 del decreto 15 dicembre 2023 al fine di velocizzare la partenza della gustizia riparativa nel nostro paese.

Questo nuovo decreto è rilevante perché in primo luogo risolve una problematica molto sentita nel mondo dell’avvocatura.

Quando è stata introdotta la disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento diversi avvocati penalisti che avevano già un esperienza di mediazione civile e commerciale e familiare, hanno visto nella figura del mediatore esperto il loro ruolo naturale.

Ma con la disciplina regolamentare hanno scoperto con delusione 1) che il decreto 9 giugno 2023 imponeva loro di abbandonare la pratica da mediatori civili e commerciali e familiari qualora avessero voluto diventare mediatori esperti in giustizia riparativa; 2) che comunque anche se ci fosse stata questa risoluzione di abbandono della pratica stragiudiziale passata, sussisteva comunque il divieto di esercitare la mediazione penale nel proprio distretto di corte d’appello e dunque diveniva quasi impossibile pensare di poter mediare ed esercitare la professione forense.

Lo stesso problema ovviamente riguardava gli avvocati civilisti, ma tra i penalisti era particolarmente sentito per ovvie ragioni.

E dunque il Ministero, sentito il CNF, è intervenuto sull’articolo 19 c. 3 (v. art. 2 del decreto 15 dicembre 2023) sostituendo la dizione “distretto di corte d’appello” con “circondario di tribunale”.

E dunque, per fare un esempio vicino allo scrivente, dal mese di febbraio 2024 gli avvocati di Genova che fossero in possesso della qualifica di esperti mediatori in giustizia riparativa potrebbero andare a mediare a Savona o a La Spezia.

La qualcosa è di grande conforto per l’avvocatura e per il mondo della mediazione.

Ma c’era ancora l’altro accennato ostacolo, ossia l’art. 9 c. 1 lett. a) del decreto 9 giugno 2023 secondo cui “I soggetti che chiedono l’inserimento nell’elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;”

Così il Ministero è intervenuto abrogando l’art. 9 c. 1 lett. a).

Per tutta la mediazione italiana questa è stata una boccata di ossigeno, perché è caduta la incompatibilità tra la figura del mediatore esperto di giustizia riparativa e i mediatori sia civili e commercali sia familiari.

La incompatibilità valeva (e varrà sino alla fine del mese di gennaio 2024) nei due sensi :

a) un mediatore penale che fosse stato anche mediatore civile e commerciale o familiare avrebbe dovuto cancellarsi dai rispettivi elenchi se avesse voluto iscriversi a quello dei mediatori esperti in giustizia riparativa; ecco perché probabilmente il Ministero parla di “assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate” all’elenco dei mediatori esperti.

Molti mediatori, infatti, che hanno operato anche in campo penale prima della Riforma Cartabia, erano pure mediatori familiari e civili e commerciali; di sicuro non potevano che essere riluttanti ad abbracciare il solo mondo della giustizia riparativa (anche per ragioni economiche).

b) un mediatore penale non poteva entrare successivamente all’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti (v. art. 14 c. 1 del decreto 9 giugno 2023) negli elenchi predisposti dal Ministero della Giustizia e dai Tribunali rispettivamente per i mediatori civili e commerciali e per i mediatori familiari; e questo ovviamente poteva avere dei grossi e pesanti risvolti professionali.

c) un mediatore civile e commerciale o familiare iscritti nei pertinenti elenchi non poteva entrare nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa.

Registro peraltro che anche in costanza di divieto vi era comunque chi riteneva che l’art. 9 non valesse per tutti i mediatori familiari, ma solo per quelli iscritti negli elenchi dei Tribunali (che sono comunque una minoranza, visti gli stringenti requisiti a loro richiesti).

Questi ostacoli erano immediatamente sembrati ingiustificati alla dottrina ed avevano spinto addirittura il Coa di Roma a presentare ricorso al Tar contro la normativa regolamentare.

Ora non mi è dato di sapere come sia andata la vicenda processuale: la cosa importante è però che il Ministero abbia provveduto.

La terza emenda riguarda, come detto, la sostituzione dell’art. 21.

In conseguenza della normativa regolamentare del giugno 2023 è stato emanato il Decreto 2 ottobre 2023 – Approvazione dei modelli di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC446482)

Tale provvedimento consente l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti.

Tuttavia i modelli prevedono ancora l’incompatibilità di cui all’art. 9.

Così il Ministero provvederà a rettificare i modelli e dalla rettifica decorreranno tre mesi (non più sei) per l’iscrizione di coloro che hanno solo bisogno della certificazione dei propri requisiti formativi ed esperenziali (art. 5 del decreto 9 giugno 2023) e per coloro che erano già in servizio in precedenza o che hanno maturato una formazione pari a quella voluta dall’altro decreto emanato il 9 giugno 2023, antecedentemente al 30 dicembre 2022 (art. 7 del decreto 9 giugno 2023).

In definitiva, nonostante la carenza di mediatori, ci si rivolge soltanto a coloro che fanno già parte del sistema della giustizia riparativa.

Non vi è apertura verso coloro che sono mediatori familiari e civili e commerciali magari da lunga data, ma che non hanno frequentato in passato il mondo della mediazione penale.

Non vi è apertura nei confronti di soggetti che hanno effettuato per anni studi molto seri in materia e che sono stati abilitati, a differenza della maggior parte dei mediatori penali ante riforma, a praticare la mediazione a seguito di prove d’esame e di un lungo tirocinio supervisionato.

La qual cosa mi pare contraddica la ratio del decreto 15 dicembre 2023 nel momento in cui si dichiara di voler ampliare la platea dei soggetti legittimati.

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