Dal 30 giugno 2023 in Italia abbiamo, come è noto, in Tribunale un elenco di mediatori familiari che dovrebbe essere consultato dalle coppie che vogliono separarsi e divorziare.
Il legislatore italiano, probabilmente non avendo alcuna esperienza in materia, ha fatto “copia e incolla” con le regole dei C.T.U.
Ciò comporta e comporterà diversi problemi (su cui non intendo qui soffermarmi) per i mediatori che si sono iscritti e che per avventura facciano anche i mediatori civili e commerciali e/o i formatori.
Il sottoscritto, valutati i pro e i contro, ha deciso di non iscriversi all’elenco.
Tale elenco è inoltre al momento praticamente inutile, perche sulla scorta della disciplina del processo di famiglia non è coerente per una coppia partecipare ad una mediazione durante un giudizio nel quale i rispettivi avvocati “sono costretti” a litigare tra loro.
Né si può pensare che dopo svariate memorie in cui gli avvocati si sono scritti, a pena di decadenza, “le peggior cose”, il giudice abbia voglia di proporre la mediazione e le parti abbiano il desiderio di andarci.
Taccio qui ulteriori profili sulla introduzione a sproposito nel nostro ordinamento delle regole della Convenzione di Istanbul (noi non abbiamo una mediazione obbligatoria) in funzione anti-mediazione che complicano il quadro e che di sicuro saranno presto oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.
L’unica possibilità di sviluppo che ha la mediazione familiare in Italia attualmente è quella di essere celebrata prima del deposito del ricorso: la qual cosa sarebbe avveduta perché darebbe modo ai mediatori familiari di poter aiutare le coppie a preparare il piano genitoriale.
E’ ovvio però che gli invii dipendono in tal caso dagli avvocati e che l’elenco tribunalizio è, a tal fine, irrilevante.
Voglio invece parlarvi qui di una esperienza decisamente meglio strutturata e splendida per la sua concretezza in termini economici, che ha preso campo in Irlanda dal 27 gennaio 2023 e che durerà un anno: è chiamata The Pilot Private Mediator Scheme for the Provision of Family Mediation Services in Certain Family Matters.
L’Irlanda è ai primi posti in Europa e nel mondo per la sua mediazione familiare.
Mi limito a tradurre qui l’opuscolo informativo che si può trovare all’indirizzo: https://www.legalaidboard.ie/en/our-services/family-mediation/family%20mediation%20panel/
Questa struttura potrebbe venire comodo ad esempio agli Ordini nostrani.
Il Legal Aid Board (“il Consiglio”) è stato istituito come organo statutario a seguito del Civil Legal Aid Act del 1995 (“la legge”). Nel 2011 il mandato legale del Consiglio è stato ampliato per includere la responsabilità di fornire un servizio di mediazione familiare.
Ai sensi dell’articolo 5 (1) e dell’articolo 11A (1) della legge, il Consiglio ha ora deciso di istituire e mantenere un gruppo di mediatori su base pilota che sono disposti a fornire servizi ai clienti del servizio di mediazione familiare del Consiglio in alcune questioni che rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale – principalmente genitorialità e mantenimento – o nella giurisdizione di separazione e divorzio della Circuit Court. Questo programma è noto appunto come “Schema pilota di mediatori privati per la fornitura di servizi di mediazione familiare in determinate questioni familiari” (“Il gruppo”).
Qualsiasi mediatore che desideri essere preso in considerazione per questo progetto e abbia determinati requisiti può chiedere l’inserimento del proprio nominativo.
Deve a tal fine presentare domanda scritta al Consiglio ed essere membro esperto del Mediators Institute of Ireland (MII), che include una specializzazione in mediazione familiare, oppure avere una qualifica equivalente in mediazione familiare che includa un corso di formazione con conoscenze sostanziali in mediazione familiare (coppie in via di separazione) e un’esperienza commisurata di 100 ore di lavoro su casi.
Deve inoltre possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale adeguata agli scopi del Programma. La cifra attuale è di 1,5 milioni di euro per ogni singolo incidente, ma il Consiglio direttivo può rivedere questo importo di volta in volta.
Sarà compito del Consiglio di amministrazione determinare l’idoneità dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienze. L’onere di fornire la prova del rispetto di tali criteri sarà a carico del richiedente nell’ambito del processo di candidatura.
I mediatori del Panel devono rispettare le procedure di autorizzazione fiscale specificate nella Circolare 43/2006 del Dipartimento delle Finanze intitolata “Procedure di autorizzazione fiscale – Contratti del settore pubblico” o qualsiasi altra circolare che modifichi o sostituisca tale circolare.
Il gruppo di esperti rimarrà in carica per un periodo di un anno a partire dalla data o periodo stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Il mediatore che fa parte del collegio deve avere accesso a locali di mediazione/ufficio adeguati, che consentano di condurre la mediazione in modo sicuro e riservato per i clienti. I mediatori devono inoltre disporre di un sistema di posta elettronica e di un software informatico compatibile con Microsoft Office, al fine di garantire un’amministrazione efficace ed efficiente del programma. Inoltre, la politica del Consiglio di amministrazione prevede che le comunicazioni via e-mail riguardanti i clienti siano criptate per motivi di sicurezza.
I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti a tenersi aggiornati sul proprio sviluppo professionale continuo e a impegnarsi in una supervisione clinica a proprie spese con un supervisore clinico da loro stessi individuato. La formazione continua e la regolarità della supervisione clinica devono essere in linea con gli standard del settore, come indicato dalle associazioni professionali, come il Mediators Institute of Ireland.
I richiedenti dei servizi di mediazione del Board possono essere valutati per l’idoneità al rinvio. I richiedenti idonei riceveranno i dettagli di contatto del mediatore assegnato dal Panel. Al mediatore assegnato verranno fornite le informazioni di base, ad esempio il nome e i recapiti di entrambe le parti e qualsiasi altra informazione rilevante.
La nomina è personale e i casi non possono essere trasferiti a un altro mediatore della commissione senza l’espressa autorizzazione del Consiglio. Il Consiglio stabilirà l’eventuale onorario da pagare prima di concordare il trasferimento.
I mediatori che fanno parte del Panel sono tenuti ad agire in modo fiduciario nei confronti di tutti i clienti del Board e a fornire un servizio in linea con il Codice di condotta, il Codice etico e le Linee guida sulle migliori pratiche che possono essere pubblicate di volta in volta dal Board.
Per tutte le consultazioni e le telefonate con i clienti devono essere conservati i fogli di carta a fogli mobili/appunti, che devono essere chiaramente leggibili. Gli appunti diversi dai fogli a fogli mobili devono essere preferibilmente scritti a macchina. Tutti i documenti devono essere conservati in modo da essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. Tutti i documenti, sia elettronici che fisici, devono essere distrutti dopo sette anni dalla conclusione della mediazione.
Tutti gli accordi di mediazione devono essere redatti facendo riferimento alle linee guida sulle migliori pratiche eventualmente in vigore presso il Consiglio.
Nel caso in cui il Consiglio non sia soddisfatto che i servizi richiesti dal presente Programma siano stati forniti a un determinato cliente, il Consiglio si riserva il diritto di pagare un compenso parziale o nessun compenso al mediatore a cui è stato affidato il caso.
Un mediatore del Panel fornirà al Board tutte le informazioni relative a una persona che è un cliente del Board che sono richieste dal Board per consentire al Board di svolgere le sue funzioni ai sensi della Legge. Tali informazioni dovranno essere fornite entro quattordici giorni dalla richiesta.
Nell’ambito del suo impegno a garantire che i suoi clienti ricevano un servizio di qualità, la Commissione esaminerà un certo numero di pratiche per accertarsi che il mediatore della Camera fornisca un livello di servizio adeguato. Nel caso in cui tale revisione identifichi questioni preoccupanti in relazione alla fornitura di un livello di servizio adeguato, il Consiglio ispezionerà uno o tutti i fascicoli assegnati al mediatore in questione.
Se la Commissione riceve un reclamo da un cliente o se individua un problema di prestazione, una copia del reclamo o della nota relativa al problema di prestazione viene trasmessa al mediatore per le sue osservazioni. La Commissione prenderà in considerazione il reclamo o il problema di prestazione, in conformità con l’opuscolo informativo intitolato “Procedura di assistenza ai clienti e reclami”, nonché in conformità con i termini e le condizioni contenuti nel presente documento.
La Commissione può sospendere o allontanare un mediatore dal Panel se ritiene che:
– la condotta del mediatore nel momento in cui ha fornito o è stato selezionato per fornire servizi di mediazione o la sua condotta professionale in generale lo rendano inadatto, a giudizio della Commissione, a fornire tali servizi; oppure se il mediatore non ha rispettato i presenti Termini e condizioni.
Se il Consiglio decide di sospendere o rimuovere un mediatore dal Panel, il mediatore riceverà una notifica scritta con le motivazioni della decisione. Entro un mese dalla data della notifica, il mediatore può appellarsi per iscritto alla decisione del direttore del Consiglio per la mediazione familiare, indicando i motivi dell’appello. Il direttore del Consiglio di mediazione familiare può reintegrare il mediatore, se ritiene che vi sia un caso di reintegrazione nel gruppo. Qualsiasi ricorso non ritarda o annulla la sospensione o la rimozione del mediatore dalla commissione, a meno che il direttore della mediazione familiare non decida diversamente.
I mediatori che desiderano ritirarsi dal gruppo devono informare il Consiglio per iscritto della loro intenzione di ritirarsi. I mediatori devono comunicare l’intenzione di ritirarsi con un preavviso di un mese nel caso in cui lo desiderino. I mediatori che si ritirano dal panel devono portare a termine tutti i casi in sospeso che sono stati loro affidati.
Per la prestazione dei servizi, ai mediatori della commissione sarà pagato un compenso standard (indicato nell’Appendice 1) per ogni caso. Il Consiglio non pagherà alcun compenso in eccesso rispetto a quelli stabiliti nella tabella.
Non saranno pagate spese di viaggio e di soggiorno in relazione a qualsiasi rinvio.
Di tanto in tanto può essere necessario fornire servizi di traduzione e/o interpretazione linguistica. Questi saranno forniti dal Consiglio, previa approvazione scritta da parte delle Operazioni di mediazione familiare del Consiglio.
È vietato al mediatore che fa parte del gruppo di mediazione addebitare qualsiasi spesa ai clienti.
Il modulo di richiesta è il documento con cui il mediatore ha il diritto di richiedere l’onorario appropriato alla conclusione del caso. Occorre prestare attenzione alla compilazione del modulo, poiché i moduli di richiesta incompleti o non correttamente compilati saranno restituiti senza pagamento.
Il Modulo di richiesta compilato, insieme all’Autorizzazione al rinvio, deve essere inviato a: Family Mediation Operations, Legal Aid Board, 48 – 49 North Brunswick Street, Georges Lane, Smithfield, Dublin D07 PE0C o all’indirizzo e-mail fmsops@legalaidboard.ie.
Nessuna disposizione dei presenti Termini e condizioni potrà dare origine o essere interpretata come un rapporto di datore di lavoro e dipendente tra la Commissione e i mediatori della Camera.
Appendice 1
Scheda prima- compensi per i servizi
| Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con un unico problema come il mantenimento o la genitorialità | Tasse (IVA esclusa) | Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa) |
| Non procede oltre la pre-mediazione | €200 | N/D |
| Pre – mediazione più di una sessione di mediazione | €350 | €450 |
| Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione | €500 | €600 |
| Pre – mediazione più di tre o più sessioni di mediazione | €650 | €750 |
| Onorari per la fornitura di servizi di mediazione familiare in materia familiare con questioni che coinvolgono sia il mantenimento che la genitorialità | Tasse (IVA esclusa) | Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa) |
| Non procede oltre la pre-mediazione | €200 | N/D |
| Pre – mediazione più di una sessione di mediazione | €350 | €450 |
| Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione | €500 | €600 |
| Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione | €650 | €750 |
| Pre – mediazione più di quattro o più sessioni di mediazione | €800 | €900 |
| Onorari per la prestazione di servizi di mediazione familiare Cause di separazione e divorzio | Tasse (IVA esclusa) | Commissioni e liquidazione scritta (IVA esclusa) |
| Non procede oltre la pre-mediazione | €200 | N/D |
| Pre – mediazione più una sessione di mediazione | €350 | N/D |
| Pre – mediazione più di due sessioni di mediazione | €500 | N/D |
| Pre – mediazione più di tre sessioni di mediazione | €650 | N/D |
| Pre – mediazione più di quattro sessioni di mediazione | €800 | N/D |
| Pre – mediazione più di cinque sessioni di mediazione | €950 | N/D |
| Pre – mediazione più di sei o più sessioni di mediazione con il mediatore senza un accordo mediato e senza attribuzioni patrimoniali. | €1.100 | N/D |
| Se la mediazione si conclude con un accordo scritto, verrà pagata una commissione aggiuntiva per | ||
| Accordo scritto di mediazione per decisioni senza attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale. | €300 | |
| Accordo scritto di mediazione per le decisioni, comprese le attribuzioni patrimoniali che incorporano dettagli sufficienti per consentire la concessione di un divorzio o di una separazione giudiziale. | €400 | |
| Accordo scritto di mediazione per tutte le questioni relative al divorzio, compreso l’accordo sulle attribuzioni patrimoniali che includa dettagli sufficienti per consentire il divorzio o la separazione giudiziale. | €600 |

