Il Tar del Lazio decide sulla mediazione


Con sentenza dell’8 ottobre e del 17 dicembre 2014 (depositata il 23 gennaio 2015), il Tar del Lazio ha respinto quasi tutte le doglianze di coloro che nel 2010 avevano impugnato il regolamento di attuazione della decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero che avevano censurato il decreto 18 ottobre 2010, n. 180.

E dunque si può dire che la mediazione come condizione di procedibilità e con l’attuale assetto normativo è quasi del tutto salva: ringrazio sentitamente coloro che si sono battuti per questo risultato, anche se naturalmente resta aperta la via per l’impugnazione al Consiglio di Stato.

Il testo della sentenza, assai lungo ed elaborato, si può trovare in:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=U45XNQHZWJUFEWDASQFM454PRE&q=%28Notaristefani%29

Sono però stati accolti dal Tar Lazio due importanti profili che richiamo qui utilizzando le parole della sentenza, il primo dei quali se non si studia un rimedio, potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza degli ODM:

1

15.1. Parte ricorrente sottolinea il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 17, comma 5-ter, del d.lgs. 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, del d.m. 180/2010.

L’art. 5-ter in parola prescrive che “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.

Il comma 2 dell’art. 16 del d.m. 180/2010 prevede che “Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.

A sua volta, il comma 9 dello stesso art. 16 prevede che “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”.

E’ evidente che entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

La censura è pertanto fondata e va accolta“.

2

15.2. Parte ricorrente sottolinea ancora il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 16, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180/2010.

L’art. 16, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010 prevede che “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense”.

L’art. 4, comma 3, lett. b) del d.m. 180/2010 prevede il “il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”.

Anche tale norma si profila palesemente in contrasto con le nuove disposizioni, nella misura in cui è suscettibile di essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati iscritti all’albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni.

La sentenza così conclude:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui al punto 15 della motivazione, disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli artt.16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i., adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Spese compensate.

8 pensieri riguardo “Il Tar del Lazio decide sulla mediazione

    1. Prego, avrei preferito non dare mai questa notizia. Per gli organismi ora sarà dura, ma questa sentenza mette in crisi tutto il sistema che si poggia su due pilastri, mediazione e negoziazione assistita che sono condizioni di procedibilità. Se gli organismi chiudono il diritto di accesso alla giustizia viene limitato, né si può supplire con la negoziazione assistita perché ciò significherebbe dover chiudere obbligatoriamente l’accordo nelle materie che non sono di pertinenza.

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      1. Come sai, ho sempre, senza avere la Tua competenza e preparazione, inteso la mediazione come qualcosa di culturale, che si apprende nella vita, di interiore all’uomo. Molto spesso lo hai evidenziato nei Tuoi interventi, citando esperienze di altri Paesi.
        Da noi è vista come un fastidio. Un semplice ed obbligato passo burocratico.
        Non mi stupisco. Mi chiedo e ti chiedo: quanto gli Organismi hanno fatto per comunicare alle persone l’essenza della mediazione? Un esame di coscienza, pur consapevole che le maggiori carenze comunicative provengono dallo
        Stato. E abbiamo già discusso anche di questo.

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      2. Esatto. Il problema quindi non è solo giuridico bensì anche morale. Ci sono avvocati e magistrati che hanno compreso cosa significa divulgare la mediazione, ma sono ancora pochi. Sul sito del Governo sono in evidenza misure per crescere, incentivi e altro. Non compare, almeno in prima fila, una delle misure più importanti, questa. Si dettano regole, schemi di condotta, utili ma non essenziali. Vai sui motori di ricerca. Ti esce fuori, se digiti mediazione obbligatoria, tra i primi risultati come redigere l’informativa da far sottoscrivere al cliente, a tutela del legale. Benissimo. Prendo atto.

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  1. Ecco qua. Ne’ il TAR del Lazio ne’ il MIn.Giust. hanno chiara la differenza tra compenso per l’attività e spese vive, che invece mi pare fosse ben precisata nei due, pur macchinosi, articoli 5 e 16 dei due decreti.
    Inoltre, come si può pensare che gli Organismi spendano senza alcun riscontro economico ( ricezione domanda, protocollazione, comunicazioni per raccomandata o Pec, nomina mediatore, messa a disposizione di locali, attrezzature e quant’altro) e che il mediatore, per quanto entusiasta e di buona volontà, possa lavorare gratis per un’ora o più ?
    Inoltre, già molte domande di mediazione sono presentate solo per adempiere all’obbligo formale.Sai, a questo punto quanto poco interesserà agli avvocati e ai loro clienti di provare a capire l’utilità della mediazione nel corso di un primo incontro fatto gratis – a spese di organismo e mediatore- che apparirà, pertanto, ancora meno serio e importante ?

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    1. Non solo il Ministero sulle spese si era chiaramente espresso con la circolare 27 novembre 2013 ed il Tar lo ha clamorosamente smentito. Questa è la cosa più triste. Ed è per questo che è lo Stato che deve trovare un rimedio, noi non possiamo fare nulla.
      Il 27 novembre 2013 con apposita circolare il Ministero della Giustizia specificava che: “nel termine “compenso” di cui all’art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento; le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro; nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa; oltre alle spese di avvio dovranno essere altresì corrisposte le spese vive documentate”.
      E dunque tutti si rappresentavano che se nella macchina non metti benzina tutto quello che puoi fare è spingerla a piedi!

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