Ecco il testo della nuova mediazione italiana: convertito il decreto del fare


In data 20 agosto 2013 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale  (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63; clicca qui per la gazzetta integrale Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2013)  la Legge 9 agosto 2013, n. 98. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00140)

L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per oggi 21/08/2013.

La mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 trova modifiche importanti nell’art. 84 (clicca qui Art. 84).

Le più rilevanti novità riguardano:

a) l’inserimento di un criterio di competenza territoriale (art. 4),

b) il ripristino della condizione procedibilità (seppure in relazione al solo primo incontro di programmazione; cfr. artt. 5 e 8),

c) l’esclusione dal novero delle materie per cui è prevista la condizione di procedibilità delle controversie in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (cfr. art. 5),

d) l’aggiunta nel novero delle materie per cui è prevista la condizione di procedibilità delle controversie in tema di  risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (cfr. art. 5),

e) l’assistenza dei legali in mediazione (cfr. artt. 5, 8, 12),

f) la riduzione del termine della procedura da 4 a 3 mesi (cfr. art. 6),

g) la nuova disciplina in materia di  efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione (cfr. art. 12)

h) la formazione dei legali mediatori (cfr. art. 16);

i) la gratuità del  primo incontro di programmazione nel caso di mancato accordo (cfr. art. 17)

Si può scaricare qui una versione non ufficiale a cura dello scrivente del testo del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 come modificato appunto dall’art. 84 (clicca qui Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 come modificato dal decreto del fare convertito).

Le nuove disposizioni in materia di mediazione si  applicano  decorsi  trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 84  c. 2) .

Si deve considerare però in questa breve nota anche l’art. 84 bis che emenda l’art. 2643 Codice civile, articolo quest’ultimo recante gli atti che sono soggetti a trascrizione.

La nuova norma prevede che siano da rendere pubblici mediante trascrizione gli accordi di mediazione che accertano  l’usucapione  con la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La qualcosa dovrebbe rimuovere – negli intenti del legislatore – gli ostacoli che in passato si sono riscontrati in materia di mediazione e usucapione.

Ancora si rileva che in materia di condominio il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 va letto anche unitamente alle disposizioni della legge dell’11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, che stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012. Le nuove norme sono in vigore dal 18 giugno 2013. Vi è poi da segnalare il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (in vigore dal 21 giugno 2011) che in materia di turismo prevede una disciplina peculiare.

8 pensieri riguardo “Ecco il testo della nuova mediazione italiana: convertito il decreto del fare

    1. La procedura conciliativa, introdotta nel nostro ordinamento nel 2010 e poi rivista con la l. 98 del 2013, rappresenta, di certo, una innovazione positiva, ma tuttavia, presenta, a mio modesto avviso, a parte altre questioni, un difetto di fondo che sovente viene reiterato dal legislatore italiano, e cioè quello di disciplinare le materie con la tecnica della “stratificazione” normativa, vale a dire con una aggiunta di norme alla precedente discipina a cui è connessa l’innovazione, senza tuttavia prevedere, contestualmente, un alleggerimento della normativa vigente, o comunque senza evitare che l’aggiunta normativa comporti un aggravio, di qualsiasi natura, ai privati interessati. Quest’ultima circostanza è proprio quella che si verifica nel caso della mediazione obbligatoria nel processo civile, nel senso che il privato cittadino si trova a dover affrontare, per determinate materie, una ulteriore incombenza (il procedimento di mediazione) per poter continuare nelle forme ordinarie. A ciò mi si obietterà che non ci troviamo di fronte ad un puro e semplice aggravio in quanto la mediazione potrebbe avere esito positivo e quindi, in tal caso, il privato si risparmierebbe tutti i costi e i tempi di un processo ordinario che, come tutti sanno, sono. a dir poco vergognosi. In realtà, il nocciolo della questione è proprio questo, e cioè, la mediazione è veramente un sistema di risoluzione delle controversie tale da poter raggiungere dei risultati positivi? Non sarebbe meglio se il legislatore italiano introducesse una procedura di mediazione che fosse del tutto svuotata, per quanto possibile da gravosi oneri o incombenze? A mio modesto avviso ciò sarebbe possibe e, inoltre, con irrisoria o nessuna spesa da parte dello Stato.
      Ad esempio, si potrebbero prevedere, presso tutti i tribunali civili, una o più commissioni di conciliatori (ciascuna composta da non meno di tre conciliatori, così come acutamente proposto dall’ Avv. Carlo Pilia, Professore di Diritto Privato presso l’Università di Cagliari e luminare in materia di mediazione). Tali commissioni, principalmente, dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:
      -1) Sarebbero composte da cittadini senza particolari requisiti (putacaso,neppure quello della laurea) se non quelli di onestà, probità, serietà, terzietà e di un minimo di competenza sulla materia oggetto della mediazione; I mediatori verrebbero iscritti in una lista tenuta dal Tribunale e una ulteriore incombenza del Tribunale sarebbe solo quella di convocare, a rotazione, i mediatori iscritti nella lista, al fine di presenziare all’udienza di mediazione ad una data e ora prefissata, chieste dalla parte istante, la quale, inoltre si farebbe carico di avvisare la parte avversa (senza alcun obbligo di formalità, e quindi, per telefono, fax, email, oralmente, etc.).
      -2 Si riunirebbero, anche per iniziativa di una delle parti, senza alcuna formalità, prima o dopo l’incardinamento del giudizio. Locali e strutture dvrebbero essere quelli a disposizione degli uffici giudiziari già esistenti
      -3 Lo scopo principale delle commissione è ovviamente quello della conciliazione. Tuttavia, se tale finalità deve avvenire senza alcuna imposizione, parimenti non deve essere impedito, nel procedimento di mediazione, il dialogo, la conversazione, l’analisi sull’oggetto della controversia e il confronto delle diverse opinioni. Solo in questo modo, infatti, cioè con l’opinione di più persone (ecco l’importanza del fatto che le commissioni dovrebbero essere composte da almeno tre mediatori), le parti possono farsi una idea più precisa sulla natura della controversia, su chi potrebbe avere maggior ragione o torto, sulla probabile decisione del giudice, se sarebbe opportuno proseguire la causa o definirla con una soluzione condivisa. Se, di sicuro, le parti contendenti e i loro difensori fanno valere un interesse parziale, è altrettanto vero che più mediatori (muniti del requisito dell’imparzialità) non possono non esporre idee e opinioni che in qualche modo siano fondate su principi di ragionevolezza e congruità, tratte dalla prassi e dalla moralità correnti, o in linea su con una corretta applicazione delle norme giuridiche (e quindi, ipoteticamente, con la decisione del giudice togato).
      -4) L’obbligatorietà delle commissioni di conciliazione dovrebbe essere limitata al solo fatto che una delle parti deve prendere l’iniziativa di convocare l’altra per procedere alla mediazione. L’altra parte, o entrabi le parti (qualora nessuno prenda l’iniziativa) dovrebbe essere tenuta solo a dichiarare se intende procedere all mediazione o meno. Qualsiasi altro onere, penalità o pregiudizio dovrebbe essere espunto. Parimenti non dovrebbe essere consentita la proposta fatta dal mediatore o quella richiesta dalle parti: Tali attività, infatti, rappresentano una forma di coartazione, che possono riverberarsi perniciosamente nel proseguo della causa. Il verbale finale dovrebbe essere solo quello dell’avvenuta conciliazione o di rifiuto della stessa. Il resto dovrebbe rimanere al livello di dialogo e confronto tra le part, il vero obiettivo della mediazione. Al più si potrebbe ammettere, sull’accordo di tutti, che nel verbale di mancata conciliazione venisse fatto un brevissimo e stringatissimo sunto delle idee e opinioni espresse dalle parti e dai mediatori (invero, si potrebbe dare la possibilità, per il giudice togato, di farsi un’idea del contegno delle parti, qualora lo ritenesse opportuno.
      -5) Le commissioni dovrebbero operare senza alcun compenso. Si può pensare che questa sia una pretesa assurda. Invece, a parere dello scrivente, è una cosa fattibile ottenere, gratuitamente, un impegno di tanti cittadini, nel campo della mediazione. Si pensi ai pubblici dipendenti, ai professionisti, ai pensionati e a quelli che sono alla ricerca di una occupazione. I primi (in particolare i funzionari e dirigenti) potrebbero dedicare benissimo qualche ora al mese, in orario di servizio, senza che, si suppone, quest’ultimo ne venga pregiudicato. Lo stesso discorso potrebbe valere per i professionisti, i quali, ad esempio, potrebbero acquistare una maggiore notorietà nella loro attività. I pensionati potrebbero avere l’opportunità (sempre nei limiti, ad esempio, di qualche ora al mese) di occupare il loro tempo in forma utile e stimolante. Per coloro che sono alla ricerca di un lavoro, l’attività di mediazione potrebbe essere una opportunità di tirocinio o apprendistato, inoltre si potrebbe prevedere, per loro, degli incentivi come ad esempio delle priorità nel pubblico impiego o nell’accesso alle professioni.
      Se si pensa, inoltre, al fatto che l’attività di mediazione non dovrebbe apparire eccessivamente gravosa (come detto al punto ” 3″, la mediazione deve avere per oggetto il dialogo e il confronto delle parti e deve mirare, soprattutto, a far risultare la “opinio populi” o la “vox populi” su una determinata questione) non sarebbe azzardato ipotizzare che, in tutta Italia, sarebbero decine di migliaia i mediatori che si proporrebbero gratuitamente.
      Piero Angius – Cagliari

      "Mi piace"

    2. L’ennesima beffa italiana! Così come concepita dal d.lgs. 69/2013 del governo Letta, la nuova mediazione è frutto di un accordo tra la casta degli avvocati e la casta dei politici, un accordo che dequalifica quel poco di valore che vi era rimasto nell’istituto giuridico; regalando agli avvocati la qualifica di mediatori, a scapito di chi come i procuratori (praticanti avvocati abilitati) che hanno dovuto sborsare ingenti somme di denaro per acquisire il titolo, nonché per il tirocinio e la formazione biennale.Altra pecca, riguarda l’assistenza obbligatoria dei legali in mediazione, i quali da esperienze personali, hanno sempre deriso l’istituto giuridico e contrastato l’accordo pacifico. Pertanto non resta altro che a noi mediatori, considerare il neo istituto come anticostituzionale e illegittimo, percorrendo l’unica strada quello della consulta.
      Mediatori uniamoci contro le caste!

      "Mi piace"

  1. Già perché è un periodo in cui si lavora gratis. Io credo nella mediazione, e credo che l’astio da parte della casta degli avvocati sia strumentale alla perdita del guadagno che ne deriverebbe. Prima di qualche mese fa non ne ero nemmeno a conoscenza, ma pensare che, in taluni casi, una figura segua le parti e le guidi verso un compromesso, senza compromettere i rapporti sia uno strumento davvero utile alla società. Per quanto riguarda poi il rapporto economico credo che di paragoni non ce ne possano essere. Capisco tuttavia le varie posizioni, ognuno tira l’acqua al suo mulino, ma spesso le cause legali arrivano a rovinare rapporti nel profondo magari anche per poche centinaia di euro.
    Non posso però criticare altri tipi di modifiche legali di cui sopra perché non è il mio campo.

    "Mi piace"

    1. Non credo cara Samantha che gli avvocati perdano denaro con la mediazione. Chi fa la professione sa bene che il tempo che l’avvocato sta su una pratica può essere anche decennale e che non c’è compenso che possa in qualche modo lenire le preoccupazioni ed i pensieri che ogni pratica porta con sé. In mediazione il tempo si riduce drasticamente e con la riduzione del tempo si riducono al minimo anche le preoccupazioni. Il problema è un altro: passare da una mentalità avversariale ad una di composizione non è semplice perché comporta una rivoluzione della consulenza legale che i piccoli studi italiani non possono spesso permettersi e che le Università allo stato non incentivano minimamente. Va però detto che nei paesi dove la mediazione è prassi ordinaria gli avvocati hanno incontrato una nuova missione, ossia quella di comporre le cause e non tornerebbero indietro. Un caso tra tanti è quello della Germania. Insomma è solo una questione di tempo, di tempo necessario a capire il nuovo corso delle cose.

      "Mi piace"

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.